| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 17 febbraio 2005
n. 1383
Pres. Giulia, est. Quiligotti |
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Processo amministrativo – Silenzio inadempimento
– Rito ex art. 21 bis L. 1034/71 - Nomina del commissario
ad acta nella sentenza di accoglimento del ricorso – Ammissibilità
– Proposizione dell’istanza di parte nel ricorso introduttivo
– Ammissibilità
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Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento
della p.a. il commissario ad acta può essere nominato già
nella sentenza che accolga il ricorso. L’istanza di parte
per detta nomina può essere proposta fin dalla data di proposizione
del giudizio e non solo in via successiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sez. II bis
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 10914/2004 proposto dalla
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IMMOBILIARE D.D.G. s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Eugenio Mingoia ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dello stesso, sito in Roma, Piazza Mazzini n. 8;
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contro
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- il Comune di Nettuno, in persona
del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
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per la declatoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Nettuno
sulla istanza presentata dalla società ricorrente in data
8.6.2004 di attribuzione della destinazione urbanistica
all’area di proprietà della stessa, sita nel Comune di Nettuno,
alla Via Ponserico, distinta in catasto al folgio n. 31
part. 75, acquistata in data 25.2.2004 con atto rep. n.
32149 racc. 12311;
e dell’obbligo del Comune di Nettuno di provvedere all’integrazione
del P.R.G. relativamente all’area di proprietà della ricorrente;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 27.1.2005
il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed udito
l'Avv. Mingoia;
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FATTO
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La società ricorrente ha acquistato in data
25.2.2004 con atto del Notaio Giuseppe Coppola di cui al
rep. n. 32149 racc. 12311 un’area sita nel Comune di Nettuno,
alla Via Ponserico, distinta in catasto al foglio n. 31
part. 75, destinata dal vigente P.R.G. del 1973 in parte
a zona “R” ( verde pubblico), in parte a zona “L/1” ( servizi
pubblici) e per la parte residua a zona “ E/1” ( case con
giardino).
Con istanza presentata in data 8.6.2004, la società ricorrente
ha chiesto al Comune di Nettuno di procedere all’adozione
degli atti necessari alla ricostruzione della disciplina
urbanistica relativa alla suddetta area, atteso che i vincoli
di destinazione imposti sulla stessa avevano perso efficacia
per inutile decorso del termine di cui all’art. 2 della
L. n. 1187/1968.
Nel silenzio dell’amministrazione, la società ricorrente
ha notificato al Comune apposito atto di diffida e messa
in mora in data 27.9.2004.
Con ricorso notificato l’8.11.2004 e depositato il 16.11.2004,
la società ricorrente ha chiesto la declatoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Nettuno sulla istanza
presentata dalla stessa ai fini dell’attribuzione della
destinazione urbanistica alla predetta area e del conseguente
obbligo del Comune di provvedere all’integrazione delle
disposizioni del P.R.G. vigente relativamente a detta area,
deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo
di censura per violazione e falsa applicazione degli artt.
2 e 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione,
dell’art. 2 della L. n. 1187/1968, dell’art. 9 del D.P.R.
n. 327/2001 e dell’art. 50 della L. R. n. 38/199.
Il vincolo di destinazione pubblica di un’area contenuto
in un P.R.G. sarebbe destinato a decadere ai sensi dell’art.
2 della L. n. 1187/1968 e dell’art. 9 del D.P.R. n. 32772001
ed il Comune avrebbe l’obbligo di provvedere sulla destinazione
urbanistica dell’area rimasta libera dal vincolo ai sensi
dell’art. 50 della L.r. n. 38/1999.
La società ricorrente ha, altresì, chiesto, in caso di accoglimento
del ricorso, la immediata nomina del commissario ad acta.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata
sebbene regolarmente evocata in giudizio:
in data
Alla camera di consiglio del 27.1.2005, il ricorso è stato
preso in decisione alla presenza del procuratore del ricorrente,
che ha insistito nelle proprie conclusioni.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento
per le considerazioni che seguono.
Ed infatti nel caso di specie, non v'è dubbio che la destinazione
urbanistica impressa al terreno della società ricorrente
integri effettivamente un vincolo soggetto a decadenza per
inutile decorso del quinquennio previsto dall'articolo 2
della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
Come emerge effettivamente dal certificato di destinazione
urbanistica dell’11.2.2004, rilasciato dallo stesso Comune
di Nettuno (Area urbanistica e gestione del territorio ),
la particella n. 75 di cui al foglio n. 31, ricade in area
destinata, anche solo in parte, a “
Nel caso di specie, pertanto, non vi è dubbio che l'Amministrazione
comunale aveva l'obbligo di provvedere sulla diffida della
società ricorrente e che il silenzio serbato sulla stessa
deve essere dichiarato illegittimo. Infatti, la decadenza
dei vincoli urbanistici che comportano l'inedificabilità
assoluta, ovvero che privano il diritto di proprietà del
suo sostanziale valore economico, determinata dall'inutile
decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 19 novembre 1968, n. 1167, decorrente
dall'approvazione del piano regolatore generale, obbliga
il Comune a procedere alla nuova pianificazione dell'area
rimasta priva di disciplina urbanistica (cfr., da ult.,
C.d.S., sez. IV, 24.2.2004, n. 745, idem. n. 2015 del 2003)
con la conseguenza che i proprietari di aree assoggettate
dallo strumento urbanistico ai vincoli in questione, hanno
titolo, allo scadere dei vincoli medesimi, a diffidare l'amministrazione
a dotarsi dello strumento urbanistico occorrente e, qualora
ciò non avvenga, possono accedere alla tutela giurisdizionale
mediante impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su
tale diffida (cfr. Cons. St., sez. IV, 25 settembre 1995,
n. 745; Cons. St., sez. V, 2 dicembre 1998, n. 1721). Tale
obbligo può essere assolto sia attraverso una variante specifica,
sia attraverso una variante generale, che sono gli unici
strumenti che consentono all'amministrazione comunale di
verificare la persistente compatibilità delle destinazioni
già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del
territorio comunale rispetto ai principi informatori della
vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze
di pubblico interesse (Cons. St., sez. IV, 12 giugno 1995
n. 439; id., n. 2015 del 2003 cit.).
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto
eve essere dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione
comunale di Nettuno, con conseguenziale assegnazione al
predetto Ente locale del termine di giorni 90 (novanta),
decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se
anteriore, della presente decisione, per provvedere alla
nuova destinazione urbanistica della zona.
Risulterebbe invece ultronea in rapporto al “thema decidendum”,
una pronuncia che investisse i contenuti della nuova pianificazione,
che resta secondo i principi ordinari rimessa alla discrezionalità
dell’Amministrazione, chiamata ad esprimere nuove scelte
programmatorie, conformi alle attuali esigenze, previa concreta
verifica di queste ultime (non senza, ove occorra, nuova
localizzazione di servizi di pubblico interesse, ma con
i limiti indicati dalla Corte Costitruzionale e dalla giurisprudenza
amministrativa, in caso di reiterazione di vincoli decaduti)
( cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, sez. II bis, 2.4.2004, n.
31269.
In relazione, infine, alla richiesta nomina di un Commissario
ad acta, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato
all’Amministrazione per provvedere, il Collegio condivide
l’indirizzo giurisprudenziale, che ritiene ammissibile detta
nomina nella sentenza che accoglie il ricorso per la declaratoria
di inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto ad un
sussistente obbligo di provvedere (cfr., fra le tante, TAR
Lazio, sez. II bis, 2.4.2004, n. 3126 e TAR Lazio, Latina,
17.9.2002, n. 851).
Quanto sopra, in considerazione del dettato dell’art. 21
bis, comma 2, della legge n. 1034/71, nel testo introdotto
dall’art. 2 della legge n. 205/2000, che rende esplicita
tale possibilità di nomina su istanza di parte, ad avviso
del Collegio anche - come nel caso di specie - fin dalla
data di proposizione del giudizio e non solo in via successiva.
Anche la predetta richiesta viene dunque accolta, nei termini
di cui in dispositivo.
Le spese giudiziali, da porre a carico della parte inadempiente,
vengono liquidate nella misura di €. 2000 (Euro duemila).
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso in epigrafe
e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio serbato
dal Comune di Nettuno sulla diffida notificata il 27.9.2004
ad istanza della Immobiliare D.D.G. s.r.l. e dichiara l'obbligo
del Comune di Nettuno di avviare – entro 90 (novanta) giorni
dalla comunicazione in via amministrativa della presente
decisione, o dalla notifica della stessa a cura della ricorrente
– la procedura di adozione di variante urbanistica, che
definisca il regime di utilizzabilità dell’area di proprietà
della società ricorrente.
Nomina Commissario ad acta, in caso di infruttuoso decorso
del predetto termine, il funzionario tecnico, dotato di
adeguata competenza e professionalità, designato dall’Assessore
all’Urbanistica e Casa della Regione Lazio, affinché provveda,
nei successivi 90 (novanta) giorni, all’adempimento sopra
specificato.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese giudiziali,
nella misura di €. 2000 ( duemila), in favore della società
ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma il 27.1.2005, in Camera
di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
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Patrizio Giulia, Presidente
Francesco Giordano, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensore
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