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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 1315
Pres. Monteleone, Est. Polidori
E.R. (Avv. Enrico Soprano) contro Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato)


1. Pubblico impiego – Regime ante D.Lgs. n. 165/2001 – Atto di inquadramento – Natura di atto autoritativo dell’Amministrazione – Conseguenze.

 

2. Pubblico impiego – Azione di accertamento del diritto a ricoprire una determinata qualifica funzionale – Omessa impugnazione del provvedimento di inquadramento – Inammissibilità del ricorso – Va dichiarata.

1. L’atto di inquadramento del personale si configura come un provvedimento autoritativo, con il quale l’Amministrazione definisce lo status giuridico ed economico del dipendente nell’ambito del proprio apparato organizzativo, sicché nei confronti di tale atto sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, come tali insuscettibili di autonoma azione di accertamento ed è pertanto inammissibile il ricorso del pubblico dipendente, proposto prima della novella di cui al D.Lgs. n.165/2001, volto all’accertamento ed alla declaratoria del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera ed all’inquadramento in una qualifica funzionale diversa, non esistendo un diritto soggettivo del dipendente stesso ad ottenere l’attribuzione di detta qualifica.

 

2. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con cui si richiede l’inquadramento in una determinata qualifica professionale in caso di omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di inquadramento adottato nei confronti della ricorrente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - QUARTA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: NICOLO' MONTELEONE, Presidente - RENATA EMMA IANIGRO, Referendario - CARLO POLIDORI, Referendario relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Visto il ricorso n. 2493/1985 proposto da

 

ERCOLANESE Rita rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Soprano, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via Vito Fornari n. 4,

 

contro

 

il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è ope legis domiciliato alla via Diaz n. 11,

 

per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale di cui alla legge n. 312/1980, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 e con decorrenza economica dal 1° luglio 1978, e del diritto alla promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparato di cui all’art. 155, ultimo comma, della legge n. 312/1980, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate di interessi e svalutazione, nonché

 

per l’annullamento
ove necessario, del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’atto di diffida notificato in data 30 gennaio 1985,

 

Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, Referendario Carlo Polidori;
Udito alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 l’avvocato Anna Polito, per delega dell’avvocato Enrico Soprano;

 

RITENUTO che il presente ricorso può essere deciso con "sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);
CONSIDERATO che, secondo una consolidata giurisprudenza, l’atto di inquadramento del personale si configura come un provvedimento autoritativo, con il quale l’Amministrazione definisce lo status giuridico ed economico del dipendente nell’ambito del proprio apparato organizzativo, sicché nei confronti di tale atto sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, come tali insuscettibili di autonoma azione di accertamento. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso del pubblico dipendente volto all’accertamento ed alla declaratoria del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera ed all’inquadramento in una qualifica funzionale diversa, non esistendo un diritto soggettivo del dipendente stesso ad ottenere l’attribuzione di detta qualifica (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5204; 18 maggio 2004, n. 3191);
CONSIDERATO che il presente ricorso,
- non mira all’annullamento del provvedimento di inquadramento adottato nei confronti della ricorrente in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ma è volto all’accertamento del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera e all’inquadramento in una qualifica funzionale diversa rispetto a quella attribuita dall’Amministrazione in applicazione della predetta legge;
- risulta notificato soltanto in data 26 aprile 1985, cioè a distanza di oltre quattro anni dall’entrata in vigore della legge n. 312/1980 e non contiene neppure l’indicazione degli estremi del provvedimento di inquadramento relativo alla ricorrente;
- in applicazione del suddetto orientamento giurisprudenziale, deve essere dichiarato inammissibile, a causa della omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di inquadramento adottato nei confronti della ricorrente;
CONSIDERATO che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2493/1985, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005.


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