| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 28 febbraio
2005 n. 1315
Pres. Monteleone, Est. Polidori
E.R. (Avv. Enrico Soprano) contro Ministero del Tesoro (Avvocatura
dello Stato) |
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1. Pubblico impiego – Regime ante D.Lgs.
n. 165/2001 – Atto di inquadramento – Natura di atto autoritativo
dell’Amministrazione – Conseguenze.
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2. Pubblico impiego – Azione di accertamento
del diritto a ricoprire una determinata qualifica funzionale
– Omessa impugnazione del provvedimento di inquadramento
– Inammissibilità del ricorso – Va dichiarata.
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1. L’atto di inquadramento del personale
si configura come un provvedimento autoritativo, con il
quale l’Amministrazione definisce lo status giuridico ed
economico del dipendente nell’ambito del proprio apparato
organizzativo, sicché nei confronti di tale atto sono configurabili
solo posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo,
come tali insuscettibili di autonoma azione di accertamento
ed è pertanto inammissibile il ricorso del pubblico dipendente,
proposto prima della novella di cui al D.Lgs. n.165/2001,
volto all’accertamento ed alla declaratoria del diritto
alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera
ed all’inquadramento in una qualifica funzionale diversa,
non esistendo un diritto soggettivo del dipendente stesso
ad ottenere l’attribuzione di detta qualifica.
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2. Deve essere dichiarato inammissibile il
ricorso con cui si richiede l’inquadramento in una determinata
qualifica professionale in caso di omessa tempestiva impugnazione
del provvedimento di inquadramento adottato nei confronti
della ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - QUARTA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: NICOLO' MONTELEONE,
Presidente - RENATA EMMA IANIGRO, Referendario - CARLO POLIDORI,
Referendario relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Visto il ricorso n. 2493/1985 proposto da
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ERCOLANESE Rita rappresentata e difesa
dall’avvocato Enrico Soprano, con il quale è elettivamente
domiciliata in Napoli, via Vito Fornari n. 4,
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contro
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il Ministero del Tesoro, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è ope
legis domiciliato alla via Diaz n. 11,
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per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’inquadramento nell’ottava
qualifica funzionale di cui alla legge n. 312/1980, con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 e con decorrenza
economica dal 1° luglio 1978, e del diritto alla promozione
alla qualifica di direttore di divisione o equiparato di
cui all’art. 155, ultimo comma, della legge n. 312/1980,
con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento
delle relative differenze retributive, maggiorate di interessi
e svalutazione, nonché
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per l’annullamento
ove necessario, del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione
sull’atto di diffida notificato in data 30 gennaio 1985,
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Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, Referendario Carlo Polidori;
Udito alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 l’avvocato
Anna Polito, per delega dell’avvocato Enrico Soprano;
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RITENUTO che il presente ricorso può essere
deciso con "sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art.
9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo
di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che
la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal
senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R.
Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);
CONSIDERATO che, secondo una consolidata giurisprudenza,
l’atto di inquadramento del personale si configura come
un provvedimento autoritativo, con il quale l’Amministrazione
definisce lo status giuridico ed economico del dipendente
nell’ambito del proprio apparato organizzativo, sicché nei
confronti di tale atto sono configurabili solo posizioni
di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, come
tali insuscettibili di autonoma azione di accertamento.
Di conseguenza, è inammissibile il ricorso del pubblico
dipendente volto all’accertamento ed alla declaratoria del
diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della
carriera ed all’inquadramento in una qualifica funzionale
diversa, non esistendo un diritto soggettivo del dipendente
stesso ad ottenere l’attribuzione di detta qualifica (ex
multis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5204; 18
maggio 2004, n. 3191);
CONSIDERATO che il presente ricorso,
- non mira all’annullamento del provvedimento di inquadramento
adottato nei confronti della ricorrente in applicazione
della legge 11 luglio 1980, n. 312, ma è volto all’accertamento
del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della
carriera e all’inquadramento in una qualifica funzionale
diversa rispetto a quella attribuita dall’Amministrazione
in applicazione della predetta legge;
- risulta notificato soltanto in data 26 aprile 1985, cioè
a distanza di oltre quattro anni dall’entrata in vigore
della legge n. 312/1980 e non contiene neppure l’indicazione
degli estremi del provvedimento di inquadramento relativo
alla ricorrente;
- in applicazione del suddetto orientamento giurisprudenziale,
deve essere dichiarato inammissibile, a causa della omessa
tempestiva impugnazione del provvedimento di inquadramento
adottato nei confronti della ricorrente;
CONSIDERATO che, in relazione alla natura della controversia,
si ravvisano comunque giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso
n. 2493/1985, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 9 febbraio 2005.
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