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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 1313
Pres. Monteleone, Est. Polidori
C.R. (Avv. Lorenzo Mazzeo) contro Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci)


1. Atto Amministrativo – Comunicazione di avviso di avvio del procedimento – In caso di emanazione di ordinanza contingibile ed urgente – Obbligo – Non sussiste.

 

2. Comune e Provincia – Ordinanza contingibile ed urgente – Possibilità di ordinare di sgombero di un immobile per motivi igienico-sanitari – Sussiste.

 

3. Comune e Provincia – Ordinanza contingibile ed urgente – Principi in materia di autotutela decisoria della P.A. – Inapplicabilità – Ragioni - Fattispecie.

 

4. Atto Amministrativo – Motivazione per relationem – Legittimità – Presupposti.

1. Non costituisce causa di illegittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti la circostanza che sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei destinatari delle stesse, giacché le particolari esigenze di celerità del procedimento previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990 costituiscono uno dei presupposti che legittimano l’adozione di tali provvedimenti.

 

2. Il pericolo di un danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, al quale non si possa fare fronte con i mezzi ordinari e che richieda un intervento immediato, costituisce presupposto per la adozione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente anche laddove tale pericolo derivi dalle condizioni di degrado igienico-sanitario nelle quali versa un immobile.

 

3. A fronte del prioritario interesse alla tutela dell’incolumità pubblica che giustifica l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti e della inapplicabilità dei principi in materia di autotutela decisoria a tali provvedimenti, è sufficientemente motivata un’ordinanza contingibile ed urgente con cui si ordina lo sgombero di un immobile in cui si fa riferimento al rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso derivante dalle pessime condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in questione.

 

4. In base all’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, è consentito l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altro atto che deve essere indicato e reso disponibile, e tale disponibilità, deve essere intesa nel senso che deve essere consentito all’interessato di prenderne visione, chiederne la produzione in giudizio e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sicchè non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma, al contrario, deve ritenersi sussistente in capo alla stessa soltanto l’obbligo di indicare gli estremi degli atti in questione e di renderli disponibili a richiesta dell’interessato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione quarta

 

con l’intervento dei signori Magistrati: Nicolò Monteleone, Presidente - Renata Emma Ianigro, Referendario - Carlo Polidori, Referendario - estensore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 7326/2004, proposto dalla

 

società CERCONE Raffaele, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’Avvocato Lorenzo Mazzeo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Matteotti n. 7,

 

CONTRO

 

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci, con i quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo,

 

PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del Comune di Napoli - Servizio Assegnazione Immobili, n. 1869/AD in data 8 marzo 2004, con il quale è stata disposta la revoca della concessione dell’alloggio di servizio in uso al ricorrente, dell’ordinanza del Comune di Napoli - Servizio Assegnazione Immobili, n. 28 in data 29 marzo 2004, con la quale è stato disposto lo sgombero coatto del predetto alloggio, della nota della Azienda Sanitaria Locale - Distretto sanitario di Base n. 47 Vomero Arenella, con la quale è stato comunicato lo stato igienico-sanitario dell’immobile in questione, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, nonché

 

PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente a conservare l’uso del suddetto immobile;

 

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 gli avvocati A. Daniele, per delega dell’avvocato L. Mazzeo, e B. Crimaldi ;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Dalla nota n. 1869/AD in data 8 marzo 2004 si rileva che il Dirigente del Servizio Assegnazione Immobili del Comune di Napoli ha diffidato il ricorrente a rilasciare, entro il termine di tre giorni, l’alloggio di servizio ubicato all’interno dell’edificio scolastico di via Merliani n. 36, evidenziando che tale alloggio risulta occupato senza titolo dal ricorrente e - secondo quanto comunicato dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 - versa in pessime condizioni igienico-sanitarie che “costituiscono il rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso” in quanto i locali dell’alloggio in questione affacciano su un corridoio di accesso alle aule.
Con la successiva ordinanza sindacale n. 28 del 29 marzo 2004, tenuto conto dell’inottemperanza del ricorrente al suddetto atto di diffida, è stato disposto lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio, al fine di procedere alla bonifica dello stesso.
Nel presente ricorso, ritualmente notificato e depositato il sig Cercone afferma di aver lavorato per quasi trent’anni alle dipendenze del Comune di Napoli in qualità di custode, che l’alloggio in questione gli fu assegnato quando gli venne affidata la guardiania del plesso scolastico di via Merliani e che prima del suo collocamento in congedo presentò domanda per l’assegnazione di un alloggio residenziale pubblico, senza però ricevere alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione. Deduce altresì che, nonostante il collocamento in quiescenza, avvenuto nel lontano 1993, ha continuato ad usufruire dell’alloggio di servizio corrispondendo il dovuto canone di locazione, sicché del tutto inaspettatamente il Comune di Napoli gli ha ingiunto il rilascio dell’immobile, senza tener conto della sua età avanzata e delle sue condizioni di salute. Quindi impugna i provvedimenti in epigrafe indicati e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
1. Violazione dell’art. 7 e seg. della legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; sviamento. Il Comune di Napoli ha omesso la comunicazione dell’avvio del procedimento relativo alla revoca della concessione dell’alloggio di servizio.
2. Violazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; difetto dei presupposti; sviamento; inesistenza di motivazione e di istruttoria; difetto di interesse pubblico. Il provvedimento di revoca della concessione dell’alloggio di servizio difetta di una specifica e circostanziata motivazione, limitandosi ad “enunciare meri principi ed astratte opportunità amministrative”. Inoltre non sono stati indicati in motivazione, né trasmessi al ricorrente gli atti istruttori relativi alle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile. Infine il ricorrente sostiene che nessun medico legale o personale della ASL ha effettuato un sopralluogo nell’alloggio di servizio per costatarne le condizioni igieniche e che egli stesso, sin da quando ricopriva il ruolo di custode, più volte ha rappresentato l’esistenza di “pericolose infiltrazioni che causano percolazioni nella colonna fecale del plesso, scarico che, per forza di cose, passa anche per l’appartamento condotto dal ricorrente, causando l’asserito cattivo odore”.
3. Difetto di interesse pubblico; ingiustizia; mancata comparazione con il sacrificio del privato; difetto di motivazione; sviamento; inesistenza dei presupposti. Posto che la revoca della concessione dell’alloggio di servizio si configura come provvedimento di autotutela, l’Amministrazione, in ossequio ai consolidati principi in materia, avrebbe dovuto evidenziare in motivazione l’interesse pubblico concreto ed attuale che giustifica l’esercizio dell’autotutela e l’avvenuta comparazione con il sacrificio dell’interesse del privato e tener conto dell’incidenza di tale provvedimento su una situazione consolidata.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 17 giugno 2004 e con memoria depositata in data 28 gennaio 2005 ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l’ordinanza sindacale con cui è stato disposto lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio non si configura come un provvedimento di revoca di una concessione, ma come un’ordinanza contingibile ed urgente adottata - ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 - al fine di tutelare l’interesse primario all’incolumità pubblica a fronte di un’emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale. In data 21 febbraio 2005 il Comune di Napoli ha depositato ulteriori documenti dai quali si evince, tra l’altro, che lo sgombero è stato eseguito in data 19 maggio 2004.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

 

DIRITTO

 

1. In via preliminare il Collegio osserva che, secondo l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale” e che l’impugnata ordinanza sindacale di sgombero deve essere correttamente qualificata come un’ordinanza contingibile ed urgente adotta ai sensi del predetto art. 50, comma 5, in quanto con la stessa non viene data esecuzione ad alcun provvedimento di revoca di una preesistente concessione (come sostenuto dal ricorrente), ma viene perseguito l’interesse primario alla tutela dell’incolumità pubblica (come correttamente prospettato dal Comune di Napoli).
Infatti, quanto alla necessità di provvedere allo sgombero dei locali occupati dal ricorrente, sin dall’atto di diffida in data 8 marzo 2004 l’Amministrazione ha evidenziato non soltanto l’occupazione senza titolo dell’alloggio di servizio, ma soprattutto “il rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso” derivante dal fatto che i predetti locali versano in pessime condizioni igienico-sanitarie (peraltro riconosciute dallo stesso ricorrente nell’ambito delle censure dedotte con il terzo motivo) ed affacciano su un corridoio di accesso alle aule 2, 3, 4 e 5 dell’edificio scolastico di via Merliani. Inoltre, con particolare riferimento alle ragioni di urgenza, il Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 nella nota del 10 febbraio 2004 ha rappresentato al competente dirigente scolastico l’esigenza inderogabile di procedere allo sgombero ed alla bonifica dell’alloggio di servizio entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota e che, “trascorso inutilmente tale termine, si provvederà alla chiusura, quale misura minima, delle classi 2, 3 ,4 e 5”. Infine, lo sgombero è stato correttamente disposto da un Assessore per delega del Sindaco, e non dal dirigente responsabile della gestione degli alloggi di servizio, che invece sarebbe stato competente a provvedere se fosse stato necessario dare esecuzione ad un precedente provvedimento di revoca di una concessione.

 

2. Stante quanto precede risultano infondati sia il primo che il terzo motivo di ricorso, in quanto entrambi, partendo dall’erroneo presupposto che gli atti impugnati sottintendano un provvedimento di revoca di una concessione, sono incentrati sulla violazione delle regole in materia di esercizio del potere di autotutela.
Invece, posto che l’impugnata ordinanza di sgombero deve essere correttamente qualificata come un’ordinanza contingibile ed urgente, riguardo alla dedotta omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, è sufficiente evidenziare che l’art. 7 della legge n. 241/1990 prevede espressamente la possibilità di omettere tale comunicazione laddove “sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” e che, secondo una consolidata giurisprudenza, non costituisce causa di illegittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti la circostanza che sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei destinatari delle stesse, giacché le particolari esigenze di celerità del procedimento previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990 costituiscono uno dei presupposti che legittimano l’adozione di tali provvedimenti (ex multis T.A.R. Puglia Bari, 26 maggio 2004, n. 2285; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 25 ottobre 1999, n. 678; Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 1997, n. 354).
In merito alle censure sollevate con il terzo motivo, si deve poi ricordare che il pericolo di un danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, al quale non si possa fare fronte con i mezzi ordinari e che richieda un intervento immediato, costituisce presupposto per la adozione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente anche laddove tale pericolo derivi dalle condizioni di degrado igienico-sanitario nelle quali versa un immobile e che, in caso di lungo tempo trascorso, il decorso del tempo può aggravare e non sanare il riscontrato pericolo (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 20 agosto 2001, n. 3863). Pertanto, a fronte del prioritario interesse alla tutela dell’incolumità pubblica che giustifica l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti e della inapplicabilità dei principi in materia di autotutela decisoria a tali provvedimenti, l’impugnata ordinanza di sgombero risulta adeguatamente motivata attraverso il riferimento al rischio di patologie a carattere diffusivo e contagioso derivante dalle pessime condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio in questione.

 

3. Quanto alle censure dedotte con il secondo motivo, l’affermazione del ricorrente, secondo la quale nessun medico legale della ASL ha effettuato un sopralluogo nell’alloggio di servizio per costatarne le condizioni igieniche, risulta palesemente smentita dalla nota a firma del Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 in data 10 febbraio 2004, dalla quale si evince che in occasione di un sopralluogo effettuato in data 6 febbraio 2004 sono stati visionati anche i locali occupati dall’ex custode della scuola.
Inoltre in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, è consentito l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altro atto che deve essere indicato e reso disponibile, e tale disponibilità, secondo la giurisprudenza (ex multis, Cons Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5619; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10 novembre 2004, n. 16730), deve essere intesa nel senso che deve essere consentito all’interessato di prenderne visione, chiederne la produzione in giudizio e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sicchè non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma, al contrario, deve ritenersi sussistente in capo alla stessa soltanto l’obbligo di indicare gli estremi degli atti in questione e di renderli disponibili a richiesta dell’interessato.
Pertanto risultano infondate le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria e alla mancanza dei presupposti necessari per l’adozione dei provvedimenti impugnati. Infatti la predetta nota a firma del dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, pur non essendo stata notificata al ricorrente, è stata comunque depositata in giudizio in data 1° febbraio 2005, fermo restando che le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione all’adozione del provvedimenti impugnati sono puntualmente indicate nella motivazione degli stessi, come si è già evidenziato in occasione dell’esame del terzo motivo.

 

4. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto perché infondato. Sussistono peraltro giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando in merito al ricorso n. 7326/2004, lo respinge perché infondato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2005.


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