| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 28 febbraio
2005 n. 1313
Pres. Monteleone, Est. Polidori
C.R. (Avv. Lorenzo Mazzeo) contro Comune di Napoli (Avv.ti
Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges,
Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi,
Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna
Pulcini e Bruno Ricci) |
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1. Atto Amministrativo – Comunicazione di
avviso di avvio del procedimento – In caso di emanazione
di ordinanza contingibile ed urgente – Obbligo – Non sussiste.
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2. Comune e Provincia – Ordinanza contingibile
ed urgente – Possibilità di ordinare di sgombero di un immobile
per motivi igienico-sanitari – Sussiste.
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3. Comune e Provincia – Ordinanza contingibile
ed urgente – Principi in materia di autotutela decisoria
della P.A. – Inapplicabilità – Ragioni - Fattispecie.
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4. Atto Amministrativo – Motivazione per
relationem – Legittimità – Presupposti.
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1. Non costituisce causa di illegittimità
delle ordinanze contingibili ed urgenti la circostanza che
sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento
nei confronti dei destinatari delle stesse, giacché le particolari
esigenze di celerità del procedimento previste dall’art.
7 della legge n. 241/1990 costituiscono uno dei presupposti
che legittimano l’adozione di tali provvedimenti.
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2. Il pericolo di un danno grave ed imminente
per la incolumità pubblica, al quale non si possa fare fronte
con i mezzi ordinari e che richieda un intervento immediato,
costituisce presupposto per la adozione di un’ordinanza
sindacale contingibile ed urgente anche laddove tale pericolo
derivi dalle condizioni di degrado igienico-sanitario nelle
quali versa un immobile.
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3. A fronte del prioritario interesse alla
tutela dell’incolumità pubblica che giustifica l’adozione
delle ordinanze contingibili ed urgenti e della inapplicabilità
dei principi in materia di autotutela decisoria a tali provvedimenti,
è sufficientemente motivata un’ordinanza contingibile ed
urgente con cui si ordina lo sgombero di un immobile in
cui si fa riferimento al rischio di patologie a carattere
diffusivo e contagioso derivante dalle pessime condizioni
igienico-sanitarie dell’immobile in questione.
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4. In base all’art. 3, comma 3, della legge
n. 241/1990, è consentito l’uso della motivazione per relationem
con riferimento ad altro atto che deve essere indicato e
reso disponibile, e tale disponibilità, deve essere intesa
nel senso che deve essere consentito all’interessato di
prenderne visione, chiederne la produzione in giudizio e
ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso
ai documenti amministrativi, sicchè non sussiste l’obbligo
dell’amministrazione di notificare all’interessato tutti
gli atti richiamati nel provvedimento, ma, al contrario,
deve ritenersi sussistente in capo alla stessa soltanto
l’obbligo di indicare gli estremi degli atti in questione
e di renderli disponibili a richiesta dell’interessato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione quarta
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con l’intervento dei signori Magistrati:
Nicolò Monteleone, Presidente - Renata Emma Ianigro, Referendario
- Carlo Polidori, Referendario - estensore ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 7326/2004, proposto dalla
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società CERCONE Raffaele, rappresentato
e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’Avvocato
Lorenzo Mazzeo, con il quale è elettivamente domiciliato
in Napoli, Piazza Matteotti n. 7,
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CONTRO
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il Comune di Napoli, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe
Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola,
Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna
Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci,
con i quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura
comunale in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo,
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PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del
Comune di Napoli - Servizio Assegnazione Immobili, n. 1869/AD
in data 8 marzo 2004, con il quale è stata disposta la revoca
della concessione dell’alloggio di servizio in uso al ricorrente,
dell’ordinanza del Comune di Napoli - Servizio Assegnazione
Immobili, n. 28 in data 29 marzo 2004, con la quale è stato
disposto lo sgombero coatto del predetto alloggio, della
nota della Azienda Sanitaria Locale - Distretto sanitario
di Base n. 47 Vomero Arenella, con la quale è stato comunicato
lo stato igienico-sanitario dell’immobile in questione,
e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale,
nonché
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PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente a conservare l’uso del suddetto
immobile;
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Visti gli atti ed i documenti depositati
con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 gli avvocati
A. Daniele, per delega dell’avvocato L. Mazzeo, e B. Crimaldi
;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Dalla nota n. 1869/AD in data 8 marzo 2004
si rileva che il Dirigente del Servizio Assegnazione Immobili
del Comune di Napoli ha diffidato il ricorrente a rilasciare,
entro il termine di tre giorni, l’alloggio di servizio ubicato
all’interno dell’edificio scolastico di via Merliani n.
36, evidenziando che tale alloggio risulta occupato senza
titolo dal ricorrente e - secondo quanto comunicato dalla
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 - versa in pessime condizioni
igienico-sanitarie che “costituiscono il rischio di patologie
a carattere diffusivo e contagioso” in quanto i locali dell’alloggio
in questione affacciano su un corridoio di accesso alle
aule.
Con la successiva ordinanza sindacale n. 28 del 29 marzo
2004, tenuto conto dell’inottemperanza del ricorrente al
suddetto atto di diffida, è stato disposto lo sgombero coatto
dell’alloggio di servizio, al fine di procedere alla bonifica
dello stesso.
Nel presente ricorso, ritualmente notificato e depositato
il sig Cercone afferma di aver lavorato per quasi trent’anni
alle dipendenze del Comune di Napoli in qualità di custode,
che l’alloggio in questione gli fu assegnato quando gli
venne affidata la guardiania del plesso scolastico di via
Merliani e che prima del suo collocamento in congedo presentò
domanda per l’assegnazione di un alloggio residenziale pubblico,
senza però ricevere alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Deduce altresì che, nonostante il collocamento in quiescenza,
avvenuto nel lontano 1993, ha continuato ad usufruire dell’alloggio
di servizio corrispondendo il dovuto canone di locazione,
sicché del tutto inaspettatamente il Comune di Napoli gli
ha ingiunto il rilascio dell’immobile, senza tener conto
della sua età avanzata e delle sue condizioni di salute.
Quindi impugna i provvedimenti in epigrafe indicati e ne
chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
1. Violazione dell’art. 7 e seg. della legge n. 241/1990;
violazione del giusto procedimento; sviamento. Il Comune
di Napoli ha omesso la comunicazione dell’avvio del procedimento
relativo alla revoca della concessione dell’alloggio di
servizio.
2. Violazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990;
violazione dell’art. 97 Cost.; difetto dei presupposti;
sviamento; inesistenza di motivazione e di istruttoria;
difetto di interesse pubblico. Il provvedimento di revoca
della concessione dell’alloggio di servizio difetta di una
specifica e circostanziata motivazione, limitandosi ad “enunciare
meri principi ed astratte opportunità amministrative”. Inoltre
non sono stati indicati in motivazione, né trasmessi al
ricorrente gli atti istruttori relativi alle condizioni
igienico-sanitarie dell’immobile. Infine il ricorrente sostiene
che nessun medico legale o personale della ASL ha effettuato
un sopralluogo nell’alloggio di servizio per costatarne
le condizioni igieniche e che egli stesso, sin da quando
ricopriva il ruolo di custode, più volte ha rappresentato
l’esistenza di “pericolose infiltrazioni che causano percolazioni
nella colonna fecale del plesso, scarico che, per forza
di cose, passa anche per l’appartamento condotto dal ricorrente,
causando l’asserito cattivo odore”.
3. Difetto di interesse pubblico; ingiustizia; mancata comparazione
con il sacrificio del privato; difetto di motivazione; sviamento;
inesistenza dei presupposti. Posto che la revoca della concessione
dell’alloggio di servizio si configura come provvedimento
di autotutela, l’Amministrazione, in ossequio ai consolidati
principi in materia, avrebbe dovuto evidenziare in motivazione
l’interesse pubblico concreto ed attuale che giustifica
l’esercizio dell’autotutela e l’avvenuta comparazione con
il sacrificio dell’interesse del privato e tener conto dell’incidenza
di tale provvedimento su una situazione consolidata.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio
in data 17 giugno 2004 e con memoria depositata in data
28 gennaio 2005 ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando
che l’ordinanza sindacale con cui è stato disposto lo sgombero
coatto dell’alloggio di servizio non si configura come un
provvedimento di revoca di una concessione, ma come un’ordinanza
contingibile ed urgente adottata - ai sensi dell’art. 50,
comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 - al fine di tutelare l’interesse
primario all’incolumità pubblica a fronte di un’emergenza
sanitaria a carattere esclusivamente locale. In data 21
febbraio 2005 il Comune di Napoli ha depositato ulteriori
documenti dai quali si evince, tra l’altro, che lo sgombero
è stato eseguito in data 19 maggio 2004.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 la causa è stata
assunta in decisione dal Collegio.
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DIRITTO
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1. In via preliminare il Collegio osserva
che, secondo l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000,
“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale” e che l’impugnata ordinanza sindacale di sgombero
deve essere correttamente qualificata come un’ordinanza
contingibile ed urgente adotta ai sensi del predetto art.
50, comma 5, in quanto con la stessa non viene data esecuzione
ad alcun provvedimento di revoca di una preesistente concessione
(come sostenuto dal ricorrente), ma viene perseguito l’interesse
primario alla tutela dell’incolumità pubblica (come correttamente
prospettato dal Comune di Napoli).
Infatti, quanto alla necessità di provvedere allo sgombero
dei locali occupati dal ricorrente, sin dall’atto di diffida
in data 8 marzo 2004 l’Amministrazione ha evidenziato non
soltanto l’occupazione senza titolo dell’alloggio di servizio,
ma soprattutto “il rischio di patologie a carattere diffusivo
e contagioso” derivante dal fatto che i predetti locali
versano in pessime condizioni igienico-sanitarie (peraltro
riconosciute dallo stesso ricorrente nell’ambito delle censure
dedotte con il terzo motivo) ed affacciano su un corridoio
di accesso alle aule 2, 3, 4 e 5 dell’edificio scolastico
di via Merliani. Inoltre, con particolare riferimento alle
ragioni di urgenza, il Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria
Locale Napoli 1 nella nota del 10 febbraio 2004 ha rappresentato
al competente dirigente scolastico l’esigenza inderogabile
di procedere allo sgombero ed alla bonifica dell’alloggio
di servizio entro trenta giorni dal ricevimento della predetta
nota e che, “trascorso inutilmente tale termine, si provvederà
alla chiusura, quale misura minima, delle classi 2, 3 ,4
e 5”. Infine, lo sgombero è stato correttamente disposto
da un Assessore per delega del Sindaco, e non dal dirigente
responsabile della gestione degli alloggi di servizio, che
invece sarebbe stato competente a provvedere se fosse stato
necessario dare esecuzione ad un precedente provvedimento
di revoca di una concessione.
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2. Stante quanto precede risultano infondati
sia il primo che il terzo motivo di ricorso, in quanto entrambi,
partendo dall’erroneo presupposto che gli atti impugnati
sottintendano un provvedimento di revoca di una concessione,
sono incentrati sulla violazione delle regole in materia
di esercizio del potere di autotutela.
Invece, posto che l’impugnata ordinanza di sgombero deve
essere correttamente qualificata come un’ordinanza contingibile
ed urgente, riguardo alla dedotta omissione della comunicazione
dell’avvio del procedimento, è sufficiente evidenziare che
l’art. 7 della legge n. 241/1990 prevede espressamente la
possibilità di omettere tale comunicazione laddove “sussistano
ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del procedimento” e che, secondo una consolidata
giurisprudenza, non costituisce causa di illegittimità delle
ordinanze contingibili ed urgenti la circostanza che sia
stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento
nei confronti dei destinatari delle stesse, giacché le particolari
esigenze di celerità del procedimento previste dall’art.
7 della legge n. 241/1990 costituiscono uno dei presupposti
che legittimano l’adozione di tali provvedimenti (ex multis
T.A.R. Puglia Bari, 26 maggio 2004, n. 2285; T.A.R. Emilia
Romagna Parma, 25 ottobre 1999, n. 678; Cons. Stato, Sez.
V, 14 aprile 1997, n. 354).
In merito alle censure sollevate con il terzo motivo, si
deve poi ricordare che il pericolo di un danno grave ed
imminente per la incolumità pubblica, al quale non si possa
fare fronte con i mezzi ordinari e che richieda un intervento
immediato, costituisce presupposto per la adozione di un’ordinanza
sindacale contingibile ed urgente anche laddove tale pericolo
derivi dalle condizioni di degrado igienico-sanitario nelle
quali versa un immobile e che, in caso di lungo tempo trascorso,
il decorso del tempo può aggravare e non sanare il riscontrato
pericolo (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 20 agosto 2001,
n. 3863). Pertanto, a fronte del prioritario interesse alla
tutela dell’incolumità pubblica che giustifica l’adozione
delle ordinanze contingibili ed urgenti e della inapplicabilità
dei principi in materia di autotutela decisoria a tali provvedimenti,
l’impugnata ordinanza di sgombero risulta adeguatamente
motivata attraverso il riferimento al rischio di patologie
a carattere diffusivo e contagioso derivante dalle pessime
condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio in questione.
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3. Quanto alle censure dedotte con il secondo
motivo, l’affermazione del ricorrente, secondo la quale
nessun medico legale della ASL ha effettuato un sopralluogo
nell’alloggio di servizio per costatarne le condizioni igieniche,
risulta palesemente smentita dalla nota a firma del Dirigente
medico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 in data 10
febbraio 2004, dalla quale si evince che in occasione di
un sopralluogo effettuato in data 6 febbraio 2004 sono stati
visionati anche i locali occupati dall’ex custode della
scuola.
Inoltre in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990,
è consentito l’uso della motivazione per relationem con
riferimento ad altro atto che deve essere indicato e reso
disponibile, e tale disponibilità, secondo la giurisprudenza
(ex multis, Cons Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5619;
T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10 novembre 2004, n. 16730),
deve essere intesa nel senso che deve essere consentito
all’interessato di prenderne visione, chiederne la produzione
in giudizio e ottenerne copia in base alla normativa sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi, sicchè non
sussiste l’obbligo dell’amministrazione di notificare all’interessato
tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma, al contrario,
deve ritenersi sussistente in capo alla stessa soltanto
l’obbligo di indicare gli estremi degli atti in questione
e di renderli disponibili a richiesta dell’interessato.
Pertanto risultano infondate le censure relative al difetto
di motivazione e di istruttoria e alla mancanza dei presupposti
necessari per l’adozione dei provvedimenti impugnati. Infatti
la predetta nota a firma del dirigente medico dell’Azienda
Sanitaria Locale Napoli 1, pur non essendo stata notificata
al ricorrente, è stata comunque depositata in giudizio in
data 1° febbraio 2005, fermo restando che le ragioni che
hanno indotto l’Amministrazione all’adozione del provvedimenti
impugnati sono puntualmente indicate nella motivazione degli
stessi, come si è già evidenziato in occasione dell’esame
del terzo motivo.
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4. Stante quanto precede, il ricorso deve
essere respinto perché infondato. Sussistono peraltro giustificati
motivi per compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente
pronunciando in merito al ricorso n. 7326/2004, lo respinge
perché infondato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 9 febbraio 2005.
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