| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 23 febbraio 2005
n. 1443
Pres. La Medica, Est. Sestini |
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1. Elezioni – Incompatibilità – E’ limite
inderogabile alla volontà elettorale – Motivi
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2. Pubblico impiego – Disciplina rapporto
di lavoro – Consigliere di Municipio Comunale – Dimissioni
per cause di incompatibilità – Revoca – Ammissibilità -
Non sussiste - Motivi
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1. La disciplina delle incompatibilità si
pone quale inderogabile limite di ordine pubblico al rispetto
della volontà elettorale, rispondendo alla fondamentale
esigenza dell’Ordinamento democratico a che siano evitate
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
ovvero indebite sovrapposizioni fra ruoli istituzionali
distinti, discendendone in caso di mancata tempestiva rimozione
della causa, la definitiva decadenza dal pubblico ufficio.
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2. Non è ammissibile la revoca delle dimissioni
da Consigliere di un Municipio comunale, una volta venuta
meno la causa di incompatibilità (nella fattispecie l’elezione
al Consiglio comunale, poi annullata in sede giurisdizionale)
che le aveva imposte.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6658/2003 proposto dal
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Signor Franco Santese, rappresentato
e difeso dagli Avvocati Giusepe e Francesco Schillaci ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi
in Roma, Via G. Mazzini n. 121;
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contro
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Il Comune di Roma, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Sebastiano Capotorto ed elettivamente domiciliato presso
la sede dell'Avvocatura comunale in Roma,Via del Tempio
di Giove n. 21;
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e nei confronti
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della Signora Claudia Lovisetto, rappresentata
e difesa dagli Avvocati Fabio Baglioni e Arturo Salerni
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi
in Roma, Via Carso n. 23;
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per l'annullamento
del provvedimento prot. n. CLL30556 del 6.5.2003, con cui
il Comune di Roma, Municipio Roma X – Cinecittà, a firma
del Presidente, ha rigettato la richiesta di revoca delle
dimissioni dalla carica di Consigliere municipale, presentate
dal Signor Santese in data 11.12.2002, nonchè di tutti gli
atti presupposti, connessi e conseguenziali.
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato
e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla
pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il dott. Raffaello
Sestini, uditi gli Avvocati F. Schillaci e F. Baglioni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente, essendosi candidato alle elezioni
locali del 13 maggio 2001, veniva confermato alla carica
di Consigliere del Municipio Roma X, mentre non conseguiva
un numero di preferenze sufficiente, nella propria lista,
ai fini dell’elezione al Consiglio comunale.
A seguito della sentenza a lui favorevole del TAR Lazio,
Sez. II bis, n. 9988 del 7.11.2002 (concernente le modalità
di computo delle preferenze in alcuni seggi) e della successiva
nomina ad Assessore comunale di uno degli eletti della propria
lista (con conseguenti dimissioni dal Consiglio), il medesimo
veniva poi proclamato Consigliere comunale, con delibera
consiliare n. 173 del 18.11.2002.
Su sollecitazione del Presidente del Consiglio comunale
(che aveva minacciato di aprire un procedimento di decadenza),
con lettera dell’11.12.2002 l’interessato effettuava, come
prescritto, l’opzione fra le due cariche, rassegnando le
dimissioni da quella di Consigliere del X Municipio.
Il Consiglio municipale, di conseguenza, con deliberazione
n. 43 del 12.12.2002, sanciva il subentro nella carica dell’odierna
controinteressata.
Successivamente, il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione
n. 1489 del 21.3.2003 annullava la sopra indicata sentenza
del TAR , e di conseguenza il Consiglio comunale, con delibera
n. 34 del 25.3.2003, reintegrava i precedenti componenti,
dichiarando decaduto l’interessato, che a sua volta, in
data 11.12.2002, chiedeva di revocare le proprie dimissioni
dalla carica di Consigliere municipale, essendo venute meno
le cause di incompatibilità che le avevano motivate.
Il Presidente del Municipio Roma X, peraltro, con nota prot.
n. CLL30556 del 6.5.2003, rigettava la richiesta di revoca
delle dimissioni.
Il Signor Santese ricorreva contro il predetto diniego,
deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 97
Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e per eccesso
di potere sotto molteplici aspetti sintomatici.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e
la controinteressata, che eccepivano l’inammissibilità del
ricorso ed argomentavano l’infondatezza delle censure dedotte.
Con ordinanze n. 3699/2003 e n. 2848/2004 questa Sezione
respingeva le sue successive domande cautelari di sospensione
dei provvedimenti impugnati. Alla pubblica udienza del 1°
dicembre 2004 il ricorso è stato, infine, introitato dal
Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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Il giudizio in epigrafe si incentra sulla
questione se sia possibile o meno revocare le dimissioni
da Consigliere di un Municipio comunale, una volta venuta
meno la causa di incompatibilità (in questo caso, l’elezione
al Consiglio comunale, poi annullata in sede giurisdizionale)
che le avevano imposte.
Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di inammissibilità,
eccepita in ragione della mancata tempestiva impugnazione
della precedente nota del Presidente del Consiglio municipale,
che aveva imposto di presentare le dimissioni senza attendere
l’esito dell’appello dei controinteressati davanti al Consiglio
di Stato.
La lesività della predetta nota era stata, infatti, del
tutto ipotetica finché il ricorrente aveva mantenuto l’investitura
al Consiglio comunale, e si è poi, concretamente, manifestata
solo al momento in cui il medesimo Presidente ha respinto
la revoca delle dimissioni, con successiva nota tempestivamente
impugnata dal ricorrente.
Nel merito, il ricorrente argomenta che, essendo state le
dimissioni, in realtà, “un atto non volontario, obbligato
dall’inderogabile necessità di eliminare le ragioni di incompatibilità
con la carica di Consigliere comunale” (così recita l’impugnata
nota che ne respinge la revoca), la decisione di non consentirne
la revoca al venir meno del cumulo di incarichi, vietato
dall’art. 65, comma 3, del D,Lgs. N. 267/2000, sarebbe stata
del tutto irragionevole, ed avrebbe altresì violato la volontà
espressa dagli elettori, oltrechè il principio della “restituitio
in integrum”, sancito dalla giurisprudenza amministrativa,
si afferma, al venir meno della causa di interruzione del
rapporto con la Pubblica Amministrazione.
La medesima decisione sarebbe altresì stata immotivata (limitandosi
la nota impugnata a convenire sulla mancanza di riferimenti
giuridico-istituzionali certi per la fattispecie in esame)
e lesiva del principio di buon andamento dell’Amministrazione,
precludendo al ricorrente la possibilità di rispondere alla
fiducia manifestata dagli elettori del Municipio.
L’Amministrazione e la controinteressata (subentrata al
ricorrente nel Consiglio municipale) osservano che le dimissioni
sono state, in realtà una scelta del ricorrente, il quale
ha, prima, optato per il Consiglio comunale, anziché chiedere
di posporre l’esecuzione della sentenza del TAR agli esiti
dell’appello, e, poi, aderito alla richiesta di dimissioni
del Presidente del Municipio, anziché insistere affinché
si attendesse il responso del Consiglio di Stato.
Le stesse Parti resistenti, pertanto, contrappongono alle
argomentazioni del ricorrente la generale disciplina dell’istituto
delle dimissioni, che nel diritto civile, così come in quello
amministrativo e, in particolare, in quello degli Enti Locali
(testo unico approvato con D.P.R. n. 267/2000, Regolamento
comunale) sono sempre irrevocabili, anche al variare delle
circostanze che le potevano aver occasionate.
Le Parti disputano, in particolare, circa l‘applicabilità
o meno, alla fattispecie in esame, dell’art. 38, comma 8,
del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali),
che prescrive espressamente l’irrevocabilità delle dimissioni
volontarie, ma solo per i Consiglieri comunali e provinciali.
A giudizio del Collegio, la controversia in esame, pur oggetto
di un nutrito scambio di articolate memorie, deve essere
più attentamente inquadrata partendo, ai fini della decisione,
dalla ricostruzione della natura giuridica dell’atto di
cui si chiede la revoca.
Al riguardo, alla luce della documentazione dedotta in atti,
non vi è dubbio che non si trattava di un atto di dimissioni
volontarie, bensì di un atto necessitato, imposto a pena
di decadenza dal Presidente del Consiglio municipale, nell’ambito
della sua funzione di garanzia del corretto funzionamento
dell’Organo collegiale.
Più in particolare, a seguito della proclamazione della
sua elezione da parte del Consiglio comunale (delibera consiliare
n. 173 del 18.11.2002), il ricorrente si era trovato nella
situazione di incompatibilità prevista dall’art. 65, comma
3, del D.Lgs. n. 267/2000, ed aveva, quindi, dovuto optare,
a pena di decadenza, ai sensi del successivo art. 69, comma
4, fra le due cariche, scegliendo quella di Consigliere
comunale. Le conseguenti dimissioni dall’altra carica, di
Consigliere municipale, costituivano, quindi, un mero atto
dovuto, al fine di eliminare una situazione di incompatibilità
che avrebbe, comunque, comportato la decadenza dell’interessato.
Come già evidenziato da questa Sezione in sede cautelare,
la disciplina delle incompatibilità si pone quale inderogabile
limite di ordine pubblico al rispetto della volontà elettorale,
rispondendo alla fondamentale esigenza dell’Ordinamento
democratico a che siano evitate situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interesse, ovvero indebite sovrapposizioni
fra ruoli istituzionali distinti, discendendone quale conseguenza,
in caso di mancata tempestiva rimozione della causa, la
–definitiva- decadenza dal pubblico Ufficio.
L’incompatibilità in esame, in particolare, è espressamente
sancita dal D.Lgs. n. 267/2000 che, all’art. 65, comma 3,
al fine di evitare di vanificare le esigenze di decentramento
ed autogoverno perseguite con l’introduzione dei Municipi
ed in conformità all’ormai costituzionalizzato principio
di “sussidiarietà”, sancisce che “la carica di consigliere
comunale è incompatibile con quella di consigliere di una
circoscrizione del comune”. La relativa disciplina è posta
dal successivo art. 69, secondo cui “L'amministratore locale
ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per
eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità”.
Entro i 10 giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente
“invitando l'amministratore a rimuovere la causa di ineleggibilità
o di incompatibilità” o ad esprimere, se del caso, “la opzione
per la carica che intende conservare”. ”La norma conclude
che “Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi
10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto”.
Sono quindi previsti, a pena di decadenza, termini tassativi
per la rimozione dell’incompatibilità, ovvero per l’opzione
per una delle due cariche incompatibili, in conformità ai
principi di effettività e continuità di funzionamento dei
collegi amministrativi e, in particolare, ai principi di
stabile e corretta composizione dei collegi elettivi a base
democratica.
Ne consegue che il ricorrente, non avendo tempestivamente
rimosso la causa di incompatibilità, ed avendo, anzi, definitivamente
optato per la carica –incompatibile- di Consigliere comunale,
doveva necessariamente dimettersi, ovvero essere dichiarato
decaduto, dalla carica di Consigliere municipale, con il
conseguente consolidarsi dell’organo collegiale in una nuova
composizione, non più alterabile indipendentemente dagli
eventuali accadimenti che potessero aver, successivamente,
riguardato il ricorrente.
In base alla considerazioni sopra riportate, l’impugnata
decisione di respingere la revoca delle dimissioni, da un
lato, appare essere stata correttamente motivata dall’assenza
di norme derogatorie del principio di salvaguardia della
composizione degli organi elettivi e, dall’altro, non sembra
avere in alcun modo pretermesso la volontà degli elettori,
che avevano votato il ricorrente per il Municipio pur essendo
candidato anche per il Consiglio comunale.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Sussistono,
tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti
le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Signor
Franco Santese, come in epigrafe, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 1° dicembre 2004 con l’intervento dei Magistrati:
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Domenico LA MEDICA - Presidente
Roberto CAPUZZI - Consigliere
Raffaello SESTINI - Primo referendario - Relatore
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