Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 23 febbraio 2005 n. 1443
Pres. La Medica, Est. Sestini


1. Elezioni – Incompatibilità – E’ limite inderogabile alla volontà elettorale – Motivi

 

2. Pubblico impiego – Disciplina rapporto di lavoro – Consigliere di Municipio Comunale – Dimissioni per cause di incompatibilità – Revoca – Ammissibilità - Non sussiste - Motivi

1. La disciplina delle incompatibilità si pone quale inderogabile limite di ordine pubblico al rispetto della volontà elettorale, rispondendo alla fondamentale esigenza dell’Ordinamento democratico a che siano evitate situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ovvero indebite sovrapposizioni fra ruoli istituzionali distinti, discendendone in caso di mancata tempestiva rimozione della causa, la definitiva decadenza dal pubblico ufficio.

 

2. Non è ammissibile la revoca delle dimissioni da Consigliere di un Municipio comunale, una volta venuta meno la causa di incompatibilità (nella fattispecie l’elezione al Consiglio comunale, poi annullata in sede giurisdizionale) che le aveva imposte.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6658/2003 proposto dal

 

Signor Franco Santese, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giusepe e Francesco Schillaci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, Via G. Mazzini n. 121;

 

contro

 

Il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sebastiano Capotorto ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura comunale in Roma,Via del Tempio di Giove n. 21;

 

e nei confronti

 

della Signora Claudia Lovisetto, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Baglioni e Arturo Salerni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Carso n. 23;

 

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. CLL30556 del 6.5.2003, con cui il Comune di Roma, Municipio Roma X – Cinecittà, a firma del Presidente, ha rigettato la richiesta di revoca delle dimissioni dalla carica di Consigliere municipale, presentate dal Signor Santese in data 11.12.2002, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il dott. Raffaello Sestini, uditi gli Avvocati F. Schillaci e F. Baglioni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente, essendosi candidato alle elezioni locali del 13 maggio 2001, veniva confermato alla carica di Consigliere del Municipio Roma X, mentre non conseguiva un numero di preferenze sufficiente, nella propria lista, ai fini dell’elezione al Consiglio comunale.
A seguito della sentenza a lui favorevole del TAR Lazio, Sez. II bis, n. 9988 del 7.11.2002 (concernente le modalità di computo delle preferenze in alcuni seggi) e della successiva nomina ad Assessore comunale di uno degli eletti della propria lista (con conseguenti dimissioni dal Consiglio), il medesimo veniva poi proclamato Consigliere comunale, con delibera consiliare n. 173 del 18.11.2002.
Su sollecitazione del Presidente del Consiglio comunale (che aveva minacciato di aprire un procedimento di decadenza), con lettera dell’11.12.2002 l’interessato effettuava, come prescritto, l’opzione fra le due cariche, rassegnando le dimissioni da quella di Consigliere del X Municipio.
Il Consiglio municipale, di conseguenza, con deliberazione n. 43 del 12.12.2002, sanciva il subentro nella carica dell’odierna controinteressata.
Successivamente, il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 1489 del 21.3.2003 annullava la sopra indicata sentenza del TAR , e di conseguenza il Consiglio comunale, con delibera n. 34 del 25.3.2003, reintegrava i precedenti componenti, dichiarando decaduto l’interessato, che a sua volta, in data 11.12.2002, chiedeva di revocare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere municipale, essendo venute meno le cause di incompatibilità che le avevano motivate.
Il Presidente del Municipio Roma X, peraltro, con nota prot. n. CLL30556 del 6.5.2003, rigettava la richiesta di revoca delle dimissioni.
Il Signor Santese ricorreva contro il predetto diniego, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e per eccesso di potere sotto molteplici aspetti sintomatici.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata, che eccepivano l’inammissibilità del ricorso ed argomentavano l’infondatezza delle censure dedotte.
Con ordinanze n. 3699/2003 e n. 2848/2004 questa Sezione respingeva le sue successive domande cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati. Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il ricorso è stato, infine, introitato dal Collegio per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il giudizio in epigrafe si incentra sulla questione se sia possibile o meno revocare le dimissioni da Consigliere di un Municipio comunale, una volta venuta meno la causa di incompatibilità (in questo caso, l’elezione al Consiglio comunale, poi annullata in sede giurisdizionale) che le avevano imposte.
Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di inammissibilità, eccepita in ragione della mancata tempestiva impugnazione della precedente nota del Presidente del Consiglio municipale, che aveva imposto di presentare le dimissioni senza attendere l’esito dell’appello dei controinteressati davanti al Consiglio di Stato.
La lesività della predetta nota era stata, infatti, del tutto ipotetica finché il ricorrente aveva mantenuto l’investitura al Consiglio comunale, e si è poi, concretamente, manifestata solo al momento in cui il medesimo Presidente ha respinto la revoca delle dimissioni, con successiva nota tempestivamente impugnata dal ricorrente.
Nel merito, il ricorrente argomenta che, essendo state le dimissioni, in realtà, “un atto non volontario, obbligato dall’inderogabile necessità di eliminare le ragioni di incompatibilità con la carica di Consigliere comunale” (così recita l’impugnata nota che ne respinge la revoca), la decisione di non consentirne la revoca al venir meno del cumulo di incarichi, vietato dall’art. 65, comma 3, del D,Lgs. N. 267/2000, sarebbe stata del tutto irragionevole, ed avrebbe altresì violato la volontà espressa dagli elettori, oltrechè il principio della “restituitio in integrum”, sancito dalla giurisprudenza amministrativa, si afferma, al venir meno della causa di interruzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione.
La medesima decisione sarebbe altresì stata immotivata (limitandosi la nota impugnata a convenire sulla mancanza di riferimenti giuridico-istituzionali certi per la fattispecie in esame) e lesiva del principio di buon andamento dell’Amministrazione, precludendo al ricorrente la possibilità di rispondere alla fiducia manifestata dagli elettori del Municipio.
L’Amministrazione e la controinteressata (subentrata al ricorrente nel Consiglio municipale) osservano che le dimissioni sono state, in realtà una scelta del ricorrente, il quale ha, prima, optato per il Consiglio comunale, anziché chiedere di posporre l’esecuzione della sentenza del TAR agli esiti dell’appello, e, poi, aderito alla richiesta di dimissioni del Presidente del Municipio, anziché insistere affinché si attendesse il responso del Consiglio di Stato.
Le stesse Parti resistenti, pertanto, contrappongono alle argomentazioni del ricorrente la generale disciplina dell’istituto delle dimissioni, che nel diritto civile, così come in quello amministrativo e, in particolare, in quello degli Enti Locali (testo unico approvato con D.P.R. n. 267/2000, Regolamento comunale) sono sempre irrevocabili, anche al variare delle circostanze che le potevano aver occasionate.
Le Parti disputano, in particolare, circa l‘applicabilità o meno, alla fattispecie in esame, dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali), che prescrive espressamente l’irrevocabilità delle dimissioni volontarie, ma solo per i Consiglieri comunali e provinciali.
A giudizio del Collegio, la controversia in esame, pur oggetto di un nutrito scambio di articolate memorie, deve essere più attentamente inquadrata partendo, ai fini della decisione, dalla ricostruzione della natura giuridica dell’atto di cui si chiede la revoca.
Al riguardo, alla luce della documentazione dedotta in atti, non vi è dubbio che non si trattava di un atto di dimissioni volontarie, bensì di un atto necessitato, imposto a pena di decadenza dal Presidente del Consiglio municipale, nell’ambito della sua funzione di garanzia del corretto funzionamento dell’Organo collegiale.
Più in particolare, a seguito della proclamazione della sua elezione da parte del Consiglio comunale (delibera consiliare n. 173 del 18.11.2002), il ricorrente si era trovato nella situazione di incompatibilità prevista dall’art. 65, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ed aveva, quindi, dovuto optare, a pena di decadenza, ai sensi del successivo art. 69, comma 4, fra le due cariche, scegliendo quella di Consigliere comunale. Le conseguenti dimissioni dall’altra carica, di Consigliere municipale, costituivano, quindi, un mero atto dovuto, al fine di eliminare una situazione di incompatibilità che avrebbe, comunque, comportato la decadenza dell’interessato.
Come già evidenziato da questa Sezione in sede cautelare, la disciplina delle incompatibilità si pone quale inderogabile limite di ordine pubblico al rispetto della volontà elettorale, rispondendo alla fondamentale esigenza dell’Ordinamento democratico a che siano evitate situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ovvero indebite sovrapposizioni fra ruoli istituzionali distinti, discendendone quale conseguenza, in caso di mancata tempestiva rimozione della causa, la –definitiva- decadenza dal pubblico Ufficio.
L’incompatibilità in esame, in particolare, è espressamente sancita dal D.Lgs. n. 267/2000 che, all’art. 65, comma 3, al fine di evitare di vanificare le esigenze di decentramento ed autogoverno perseguite con l’introduzione dei Municipi ed in conformità all’ormai costituzionalizzato principio di “sussidiarietà”, sancisce che “la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune”. La relativa disciplina è posta dal successivo art. 69, secondo cui “L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità”. Entro i 10 giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente “invitando l'amministratore a rimuovere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità” o ad esprimere, se del caso, “la opzione per la carica che intende conservare”. ”La norma conclude che “Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto”.
Sono quindi previsti, a pena di decadenza, termini tassativi per la rimozione dell’incompatibilità, ovvero per l’opzione per una delle due cariche incompatibili, in conformità ai principi di effettività e continuità di funzionamento dei collegi amministrativi e, in particolare, ai principi di stabile e corretta composizione dei collegi elettivi a base democratica.
Ne consegue che il ricorrente, non avendo tempestivamente rimosso la causa di incompatibilità, ed avendo, anzi, definitivamente optato per la carica –incompatibile- di Consigliere comunale, doveva necessariamente dimettersi, ovvero essere dichiarato decaduto, dalla carica di Consigliere municipale, con il conseguente consolidarsi dell’organo collegiale in una nuova composizione, non più alterabile indipendentemente dagli eventuali accadimenti che potessero aver, successivamente, riguardato il ricorrente.
In base alla considerazioni sopra riportate, l’impugnata decisione di respingere la revoca delle dimissioni, da un lato, appare essere stata correttamente motivata dall’assenza di norme derogatorie del principio di salvaguardia della composizione degli organi elettivi e, dall’altro, non sembra avere in alcun modo pretermesso la volontà degli elettori, che avevano votato il ricorrente per il Municipio pur essendo candidato anche per il Consiglio comunale.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Signor Franco Santese, come in epigrafe, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2004 con l’intervento dei Magistrati:

 

Domenico LA MEDICA - Presidente
Roberto CAPUZZI - Consigliere
Raffaello SESTINI - Primo referendario - Relatore


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento