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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 23 febbraio 2005 n. 1447
Pres. Giulia, Est. Calvari


Urbanistica e edilizia – Concessione edilizia – Decadenza – Non può mai conseguire da mere irregolarità formali - Motivi

La decadenza del provvedimento concessorio edilizio non può mai conseguire da mere irregolarità formali, ma dal fatto che i lavori non siano stati iniziati e compiuti nei termini stabiliti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(Sezione seconda-bis)

 

composto dai signori: Patrizio Giulia, presidente - Francesco Giordano, consigliere - Massimo Luciano Calveri, consigliere rel. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 545 del 1998, proposto da

 

società Meeting Place a r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, sig. Giuseppe Francescani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Crapolicchio e Pietro Marsili ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, alla via Frattina n. 14;

 

contro

 

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Bonanni ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’avvocatura comunale in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21;

 

e nei confronti di

 

società La Casina Fiorita s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio De Felice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Po n. 40;

 

per l’annullamento
previa sospensione, della concessione edilizia n. 733/c dell’8 agosto 1997 relativa alla costruzione di un chiosco bar di proprietà della Casina Fiorita s.n.c. su area demaniale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e quello della controinteressata;
Visto l’intervento ad adiuvandum dispiegato dai sigg.ri Arturo Ceccherini e altri, rappresentati dall’avv. Claudio De Stefanis ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Attilio Friggeri n. 95;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato tra il 17 e il 27 dicembre 1997, la società Meeting Place impugnava la concessione edilizia in epigrafe rilasciata alla Società La Casina Fiorita.
Premetteva, in fatto:
- che, in data 2 agosto 1946, la Giunta municipale del Comune di Roma, con delibera n. 2951, concedeva l’occupazione di suolo pubblico in favore dei fratelli Guglielmo e Arnaldo Rampioni per l’installazione di un chiosco-bar, nel giardino di Piazza Bologna, delle dimensioni di m. 9,50 di lunghezza e m. 6,50 di profondità;
- che gli interessati non ritiravano la concessione edilizia rilasciata in data 31 maggio 1947 n. 11849 nei termini utili;
- che, in data 22 marzo 1983, stante la necessità di procedere al prolungamento della linea B della metropolitana, il Consiglio della III Circoscrizione deliberava la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico e chiosco-bar, concedendo, con delibera n. 17 del 9 giugno 1983, altra porzione di suolo pubblico nel tratto iniziale della zona centrale di viale delle Province, adiacente l’area di Piazza Bologna;
- che, al termine dei lavori della metropolitana e alla successiva sistemazione a verde attrezzato dell’area sovrastante, la società Casina Fiorita, subentrata nel frattempo ai sig.ri Rampioni, presentava in data 20 marzo 1992 domanda per il trasferimento del chiosco-bar da viale delle Province al centro di Piazza Bologna;
- che il Comune di Roma, con delibera n. 94 del 14 settembre 1993, concedeva a detta società l’occupazione di suolo pubblico con chiosco di mq. 65 e mc. 260 nel giardino centrale di Piazza Bologna (la delibera è stata impugnata dalla ricorrente e da altri cittadini con ric. n. 18361/1993);
-che di recente la società ricorrente sarebbe venuta a conoscenza del provvedimento concessorio qui impugnato.
Deduceva, in diritto:
- che nessun diritto potrebbe essere accampato dalla Casina Fiorita in relazione alla situazione pregressa sia per la caducazione della precedente concessione edilizia, in quanto non ritirata né portata ad esecuzione, sia perché la concessione demaniale era stata concessa in via provvisoria, sia perché il ritorno a Piazza Bologna non era stato previsto come un diritto ma come un mero impegno, “anche in forma diversa dall’attuale, subordinatamente alla situazione che sarebbe risultata” (delib. della III Circ. n. 7 del 22 marzo 1983);
- che essa società ricorrente deve ritenersi legittimata all’impugnativa in quanto proprietaria di un locale adiacente al costruendo manufatto in contestazione;
- che il Comune, prima di rilasciare la concessione edilizia avrebbe dovuto sottoporre alla competente Sovrintendenza i progetti delle opere che si intendevano eseguire, ai sensi dell’art. 18 della l. 1 giugno 1039, n. 1089;
- che lo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota del 25 ottobre 1993, provocata da una petizione dei cittadini della zona, riteneva che la localizzazione del chiosco all’interno di Piazza Bologna contrastasse “con i criteri di tutela dell’art. 21 della legge n. 1089/1939, delle visuali e delle prospettive dell’edificio delle Poste sottoposto a vincolo ai sensi della predetta legge n. 1089”;
- che analoga posizione veniva assunta dalla Sovrintendenza AA.BB.AA. (nota prot. n. 28672 del 6 novembre 1993);
- che nella specie difetterebbero i pareri degli organi competenti ad esprimersi (Ufficio speciale per il coordinamento e la vigilanza della metropolitana; Acea; Vigili del Fuoco) e soprattutto il parere vincolante del Servizio Giardini, in ragione del collocamento del chiosco in zona N del P.R.G.;
- che il chiosco-bar violerebbe la variante alle N.T.A. del P.R.G, approvata con delibera n. 3831/1989 relativa all’installazione di chioschi e manufatti similari in aree pubbliche, per non costituire il medesimo un supporto necessario per il miglior godimento del giardino da parte della collettività;
- che, sotto altro verso, il manufatto costituirebbe un serio pericolo per la cittadinanza dal momento che le fondamenta della costruzione – all’interno della quale saranno collocate diverse tonnellate di peso tra impianti, macchine, merci e materiali di costruzione - andrebbero a poggiare sui solai della stazione, mettendo a rischio l’incolumità dei sottostanti passeggeri della metropolitana;
- che la concessione edilizia, relativa ad un’area di 65 mq., violerebbe la deliberazione del Comune di Roma n. 136 del 18 luglio 1997 la quale stabilisce che nelle zone N la concessione di suolo demaniale non può essere superiore a mq. 12 e in caso di convenzione con il Comune a mq. 30;
- che, infine, la localizzazione della costruzione dell’edificio chiosco-bar, distando dal ciglio stradale appena 5 metri, violerebbe l’art. 28 del regolamento di esecuzione del codice della strada nella parte in cui dispone che le distanze dal confine stradale delle costruzioni, nei centri abitati, non possono essere inferiori a metri 10 per le strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali).
Si costituiva nel giudizio il Comune di Roma, depositando documentazione.
Con atto notificato tra l’8 e il 9 gennaio 1998, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti con riguardo al nulla osta della Sovrintendenza B.A.A.R. di Roma, richiamato nell’impugnata concessione edilizia, asserendo di averne conosciuto il contenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Anche la società La Casina Fiorita resisteva al gravame eccependo in limine la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
In data 5 dicembre 1998 dispiegava intervento ad adiuvandum il sig. Arturo Ceccherini unitamente ad altri quindici residenti nella zona di ubicazione del manufatto in contestazione.
Alla camera di consiglio del 5 febbraio 1998 l’istanza cautelare è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1.- E’ opportuno premettere il quadro fattuale entro cui si iscrive la vicenda all’esame.
Nel 1946 la Giunta municipale del Comune di Roma concedeva l’occupazione di suolo pubblico in favore dei fratelli Guglielmo e Arnaldo Rampioni per l’installazione di un chiosco-bar nel giardino di Piazza Bologna.
Nel 1947 il Commissario straordinario di Roma rilasciava, sempre in favore dei fratelli Rampioni, una licenza edilizia per la costruzione del predetto chiosco-bar.
All’inizio degli anni ’80, l’avvio dei lavori per la realizzazione del prolungamento della linea B della metropolitana passante per Piazza Bologna rese necessario lo sgombero dell’area centrale della piazza, con conseguente spostamento momentaneo del chiosco-bar.
In particolare, con deliberazione n. 7 del 22 marzo 1983, il Consiglio della III Circoscrizione revocava l’originaria concessione di suolo pubblico e concedeva in via provvisoria agli interessati l’occupazione di altro suolo pubblico, impegnandosi “una volta eseguiti tutti i lavori della metropolitana, al ripristino del chiosco bar in Piazza Bologna anche in forma diversa dall’attuale subordinatamente alla situazione allora risultante”.
Ultimati i lavori della metropolitana, il medesimo Consiglio circoscrizionale, nella seduta del 25 luglio 1989, esprimeva parere favorevole al “reinserimento delle attività commerciale del signor Rampioni, preesistenti sulla Piazza, secondo gli impegni precedentemente assunti dalla Circoscrizione con deliberazione n. 7 del 23 marzo 1983”.
In data 14 settembre 1993 veniva rilasciata a favore della Casina Fiorita s.n.c., subentrata al signor Rampioni nell’attività commerciale, la concessione di occupazione di suolo pubblico nel giardino centrale di Piazza Bologna e in data 9 agosto 1997 alla medesima Società veniva accordata la concessione edilizia.
La Società Meeting Place, nella qualità di proprietaria di un locale adiacente al costruendo manufatto, impugnava, con ricorso n. 18361/1993, il provvedimento concessorio del 1993 e, con il ricorso all’esame, la concessione edificatoria.

 

2.- In via preliminare, va esaminata l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla società controinteressata in ordine alla carenza di legittimazione passiva della società ricorrente. Si sostiene che l’interesse all’impugnativa di quest’ultima, in quanto locataria del locale bar di Piazza Bologna, dovrebbe confinarsi nel limite di non veder pregiudicata la propria attività commerciale dalla concorrenza di altri esercizi commerciali svolgenti la stessa attività di ristorazione, ma non potrebbe riguardare la concessione di costruzione.
2.1.- L’eccezione è infondata.
La legittimazione ad agire della ricorrente deriva dal fatto che la medesima risulta proprietaria di un locale adiacente al manufatto della Casina Fiorita.
Anche a voler però considerare l’eccezione per come prospettata, essa è pur sempre da disattendere. Un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante, CdS, V, 13 luglio 2001, n. 5601) radica infatti la posizione legittimante in materia di impugnativa della concessione edilizia (oggi permesso di costruire ai sensi del T.U. 6 giugno 2001, n. 380) non soltanto al proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione, ma a chiunque si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa e che lamenti la violazione delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione.
Orbene, lo svolgimento di un’attività commerciale in prossimità dell’insediamento edilizio è certamente idoneo a configurare una situazione giuridica sufficiente a realizzare quello stabile collegamento con la zona che legittima il soggetto a promuovere un’azione giurisdizionale nei confronti della concessione edilizia rilasciata ad un terzo (CdS, IV, 30 gennaio 2001, n. 313; Tar Marche, 4 febbraio 2003, n. 21).
Nel caso di specie, la società ricorrente svolge un’attività commerciale nelle adiacenze del manufatto qui contestato, sicché tale circostanza sarebbe bastevole a far ritenere sussistente in capo alla medesima un interesse qualificato ad agire nel presente giudizio.

 

3.- Nella parte iniziale del ricorso, si premette, dopo aver delineato in fatto lo sviluppo della vicenda, che nessun collegamento può essere effettuato tra la situazione precedente e quella attuale, nel senso che sussisterebbe una cesura giuridica tra le due fattispecie tale da non permettere la rivendicazione di diritti da parte della Casina Fiorita sulla base del pregresso.
Si sostiene in proposito, in forza di atti provenienti del Comune di Roma (nota prot. 18604 del 16 giugno 1993), che la concessione edilizia per la costruzione del chiosco era da ritenersi decaduta in quanto né ritirata, né portata ad esecuzione; che la stessa concessione demaniale all’occupazione del sito di Piazza Bologna era subordinata alla situazione di fatto e urbanistica sussistente al termine dei lavori del prolungamento della metropolitana, come confermato peraltro dall’art. 3, commi 1, 3 e 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112, che subordina l’esercizio di commercio al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune nonché alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici; che, comunque – anche secondo quanto comunicato dal Sindaco del Comune al Prefetto con nota prot. 22629 dell’8 agosto 1994 – non si sarebbe inteso ripristinare la concessione in forza di un diritto soggettivo, trattandosi di procedimento istruito ex novo “e le notizie riportate nelle premesse del provvedimento stesso hanno un valore meramente storico”.

 

4.- La premessa argomentativa non è condivisibile.
4.1.- Intanto la stessa sequenza oggettiva dei fatti, scandita proprio da provvedimenti formali provenienti dall’amministrazione resistente, dimostra, se non altro limitatamente all’occupazione di suolo pubblico, che la relativa concessione demaniale accordata alla controinteressata con l’atto deliberativo del 1993, e sulla cui base è stata poi rilasciata la concessione edilizia qui impugnata, trova il suo fondamento nell’atto di impegno formale assunto dal Comune di Roma all’epoca dello sgombero dell’area centrale di Piazza Bologna (cit. delib. n. 7/1983).
Questo smentisce l’asserzione di una separatezza, o meglio di una indifferenza, tra le situazioni che hanno dato luogo ai provvedimenti concessori intervenuti negli anni 1946-1947 e le successive vicende che hanno portato all’adozione dei provvedimenti di analoga natura negli anni 1993-1997. Non è infatti dubitabile che la concessione dell’occupazione del suolo pubblico nell’area centrale di Piazza Bologna, protrattasi per ben trentasei anni e venuta meno in via temporanea per consentire i lavori della metropolitana, ha costituito l’antefatto, non solo storico ma anche giuridico, che ha fatto sorgere in capo alla controinteressata una legittima aspettativa a riottenere il provvedimento concessorio, aspettativa che ha trovato formale riconoscimento nella precitata deliberazione circoscrizionale n. 7 del 1983.
4.2.- Non è poi rispondente, in fatto, la circostanza secondo cui la licenza edilizia rilasciata nel 1947 ai fratelli Rampioni fosse da considerarsi decaduta perché mai ritirata e perché comunque i lavori con essa assentiti non erano stati ultimati.
In realtà, la nota comunale n. 18604/1993, che espliciterebbe i motivi dell’asserita decadenza della licenza edilizia, non fa alcun cenno della mancata ultimazione dei lavori consentiti. Essa fa riferimento a una più risalente nota di altro ufficio comunale (nota della Rip. XV n. 43782 del 26 ottobre 1982) che, in via notiziale, aveva comunicato il mancato ritiro della licenza edilizia, da parte degli interessati, “entro l’anno di validità”: circostanza questa che, secondo il parere dell’avvocatura comunale del tempo, compulsata in proposito, avrebbe dovuto far ritenere abusiva la costruzione del manufatto.
Da quanto precede si evince che la decadenza della licenza edilizia sarebbe stata fatta dipendere dal mancato ritiro della stessa entro l’anno di validità. Trattasi però di considerazione erronea in quanto, giusto quanto osservato dalla difesa della controinteressata, la decadenza del provvedimento concessorio edilizio non può mai conseguire da mere irregolarità formali, ma dal fatto che i lavori non siano stati iniziati e compiuti nei termini stabiliti (art. 31 l.u.).
Orbene, nel caso all’esame, si oppone peraltro – con affermazione che non è stata in alcun modo confutata dalle controparti – che i lavori per realizzare il chiosco-bar furono non solo iniziati ma addirittura ultimati in un tempo inferiore all’anno.
4.3.- Quanto all’affermazione secondo cui la concessione demaniale all’occupazione del sito sarebbe dovuta avvenire in considerazione alla situazione di fatto e urbanistica conseguente al termine dei lavori della metropolitana, trattasi di censura che involge un atto che risulta impugnato con autonomo ricorso, mentre nel caso all’esame si controverte più propriamente del provvedimento concessorio concernente la costruzione del chiosco bar.
Su tale considerazione va condivisa l’osservazione della controinteressata che non appare qui conferente il riferimento alla l. 28 marzo 1991, n. 112, che contiene la disciplina della localizzazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio (predisposizioni dei c.d. “piani commerciali”) ma non riguarda di certo il rilascio delle concessioni edilizie.
4.4.- Anche l’ulteriore argomentazione (che si sostiene su quanto dichiarato dal Sindaco del Comune di Roma al Prefetto con nota dell’8 agosto 1994), secondo cui la concessione del suolo pubblico non sarebbe stata ripristinata “in forza di un diritto soggettivo”, non è riferibile all’oggetto della presente impugnativa nella quale si controverte unicamente della concessione edificatoria n. 733/c del 1997.
Non può però sottacersi che la dichiarazione del Sindaco esprimeva in realtà un’ovvia considerazione giuridica dal momento che l’aspirazione al rilascio di un provvedimento concessorio postula pur sempre una posizione soggettiva di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

 

5.- Con il primo motivo di ricorso, nel premettersi che l’area de qua è sottoposta a vincolo tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (in forza del decreto ministeriale 17 aprile 1991 che ha dichiarato l’Ufficio PT di Piazza Bologna di particolare interesse storico artistico), si afferma che il Comune, prima di rilasciare la concessione edilizia, avrebbe dovuto sottopoprre alla competente Sovrintendenza i progetti delle opere costruende, ai sensi dell’art. 18 di detta legge.
Si soggiunge come lo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota del 25 ottobre 1993, provocata da una petizione dei cittadini della zona, aveva ritenuto che la localizzazione del chiosco all’interno della Piazza contrastasse “con i criteri di tutela sanciti dall’art. 21 della legge 1089/39, dalle visuali e dalle prospettive dell’edificio delle Poste, sottoposto a vincolo ai sensi della predetta legge n. 1089”; che peraltro la Sovrintendenza AA.BB.AA del Comune di Roma in data 6 novembre 1993, in riferimento all’importanza del complesso monumentale delle Poste prospiciente la Piazza, aveva ritenuto di sconsigliare “l’inserimento di nuova cubatura”.
Quanto al “parere riportato in premessa della concessione edilizia impugnata che peraltro sembra costituire un mero atto interno comunale, di cui peraltro non si conosce il contenuto né l’effettiva autorità emanante ”, se ne sostiene l’assoluta irrilevanza anche in considerazione della precitata nota di segno negativo del Ministero per i beni ambientali e architettonici, “organo gerarchicamente supremo in materia”.
5.1.- Il motivo non è fondato.
La semplice lettura del preambolo della concessione edificatoria impugnata smentisce che l’amministrazione comunale abbia omesso di acquisire sul progetto dell’opera il parere dell’autorità preposto alla tutela del vincolo, imposto sull’area di riferimento dal Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto del 17 aprile 1991.
Nel citato preambolo, infatti, si fa specifico riferimento al “nulla osta della Soprintendenza B.A.A.R. del 18.3.94 prot. 3012”, sicché era chiaramente percepibile che il progetto dell’opera che si intendeva costruire era stato sottoposto al parere dell’autorità competente ad esprimersi ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e nel contempo che tale parere era intervenuto in senso favorevole.
Peraltro, la riferita espressione linguistica, stante la sua chiarezza lessicale, non era idonea ad ingenerare dubbi di sorta sulla valenza e sulla portata del nulla osta e non giustifica per nulla l’asserzione della deducente secondo cui con essa si sarebbe fatto riferimento a “un mero atto interno comunale, di cui peraltro non si conosce il contenuto né l’effettiva autorità emanate” (pag. 6 del ricorso).
Quanto, poi, alla circostanza che l’autorità competente ad esprimere un parere sulla compatibilità dell’opera si fosse precedentemente espressa, con nota del 25 ottobre 1993, in senso negativo alla localizzazione del chiosco all’interno dell’area di Piazza Bologna, la circostanza risulta chiarita dalla medesima autorità, con la precitata e successiva nota del 18 marzo 1994, costituente, come si è precisato, l’atto autorizzatorio specificamente menzionato nella premessa dell’atto impugnato. Con tale atto, infatti, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma esplicita il motivo del suo revirement con la testuale considerazione che “contrariamente a quanto espresso nella sopracitata nota (id est: la nota del 25 ottobre 1993), non si tratta dello spostamento del chiosco dall’attuale ubicazione, ma del suo ricollocamento nel precedente sito, da cui era stato provvisoriamente rimosso per i lavori relativi alla metropolitana”.
Va peraltro, e decisivamente, considerato – giusta l’annotazione della difesa della controinteressata – che la nota n. 11001 del 1993 non ha forza e dignità di parere assunto nel procedimento preordinato al rilascio del provvedimento concessorio in contestazione, ma consta semplicemente in un’esternazione della Soprintendenza sollecitata da una petizione di cittadini interessati alla non ricollocazione dell’opera sul sito dove questa era precedentemente ubicata.
Diversamente, la nota n. 3012 del 1994 costituisce l’atto tipico (“nulla osta”) previsto nella sequenza procedimentale mirata alla concessione del provvedimento edificatorio.

 

6.- Con il secondo motivo deduce la ricorrente come nella fattispecie difetterebbero altre pronunce di ulteriori organi competenti ad esprimere il loro parere nel procedimento in questione.
In particolare, mancherebbero i seguenti pareri:
- quello dell’Ufficio speciale per il coordinamento e la vigilanza della metropolitana, dal momento che esisterebbero su quel sito varie strutture tecniche della stazione Metropolitana;
- quello dell’ACEA, per la presenza di cabine elettriche riferibili al metrò;
- quello dei vigili del fuoco, in ragione dell’inserimento del manufatto in un contesto di impianti tecnologici attinenti alla sfera di competenza di detti vigili;
- quello vincolante – se si tiene conto del fatto che il chiosco ricade in zona N del P.R.G. – del Servizio giardini .
Risulterebbe poi violato l’art. 3 delle N.T.A. che, per le zone N, come modificato dalla delibera del Comune di Roma n. 136 del 18 luglio 1997, stabilisce che “l’installazione dei manufatti di carattere commerciale deve risultare compatibile con l’esigenza della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, monumentale e delle zone archeologiche, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e riportare la preventiva autorizzazione degli enti all’uopo preposti”.
6.1.- Il motivo va disatteso.
Intanto, la mancanza del parere del Servizio giardini è smentita dalla documentazione esibita dalla Casina Fiorita dalla quale risulta che il parere in questione è stato reso con nota n.10884 del 22 luglio 1993. Nella specie, il parere alla ricostruzione del chiosco-bar in Piazza Bologna è intervenuto in senso favorevole alle condizioni puntualmente indicate in detta nota.
Quanto agli altri pareri, sopra enumerati, se ne assume la mancanza in modo piuttosto generico non indicandosi la fonte normativa che ne giustificherebbe la presenza in relazione al provvedimento concessorio assentito con l’impugnata determinazione dirigenziale.
Tale fonte non potrebbe rinvenirsi nel precitato art. 3 delle N.T.A. il quale si limita a ribadire la necessità che i manufatti di carattere commerciale acquisiscano preventivamente l’autorizzazione degli enti preposti alla tutela di determinate materie (in particolare la tutela paesaggistica e archeologica) alle quali non pervengono i asseritamene mancanti.

 

7.- Con il terzo motivo di ricorso si afferma che la costruzione del chiosco-bar non sarebbe rispettoso del parere espresso dal Comitato tecnico consultivo regionale con la decisione n.265/4 del 3 luglio 1992, secondo cui, nelle zone M1, M3 e N (che è quella su cui insiste il manufatto), “le attività commerciali ammesse sono quelle in cui viene riconosciuto dall’amministrazione comunale una stretta correlazione con lo specifico uso pubblico delle singole aree e tali da costituire un supporto necessario per una migliore fruizione del servizio da parte della collettività”.
Si sostiene, in proposito, che l’opera progettata non costituisce un supporto necessario per il miglior godimento del giardino da parte della collettività.
Si evidenzia, poi, come il chiosco in questione, poggiando le fondamenta sui solai della stazione, potrebbe danneggiare questi ultimi, trattandosi di costruzione non prevista nel progetto originale al cui interno “dovranno essere collocate diverse tonnellate di peso tra impianti, macchine, merci e materiali da costruzione”, con conseguente rischio per l’incolumità dei sottostanti passeggeri della metropolitana. Ciò sarebbe stato confermato dalla precitata nota del Ministero dei beni culturali e ambientali prot. n. 11001/1993 che avrebbe sconsigliato l’inserimento del chiosco nella Piazza anche in relazione agli elementi architettonici dei servizi della metropolitana.
7.1.- Anche tale motivo va disatteso.
L’inserimento su area pubblica dell’attività commerciale derivante all’insediamento del chiosco, in termini di utilità per la collettività, afferisce a un giudizio di opportunità riservato alla sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione. Sicché si versa nell’ambito di valutazioni che attengono al merito amministrativo che non possono essere sindacate dal giudice di legittimità se non per evidenti vizi logici che, nella specie, non appaiono ravvisabili.
Quanto poi alla pericolosità della struttura che si andrà a costituire, trattasi di asserzione genericamente enunciata non supportata, anche nella consulenza tecnica esibita dalla ricorrente, da una qualche produzione documentale.
Non è poi rispondente che, con la precitata nota n. 11001 del 1993, il Ministero dei beni culturali e ambientali abbia ipotizzato l’insorgenza di una possibile situazione di pericolosità quale conseguenza della costruzione del chiosco, così come non è rispondente che la medesima amministrazione abbia ricollegato alla futura costruzione del manufatto una grave alterazione del sito, la quale è stata, si, affermata ma con esclusivo riferimento causale “agli elementi architettonici dei servizi della metropolitana”.

 

8.- Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione della deliberazione consiliare n. 136 del 18 luglio 1997, nella parte in cui stabilisce che nelle zone N la concessione di suolo demaniale non può essere superiore a mq. 12 e, in caso di convenzione con il Comune, a mq. 30.
Si pone in rilievo che nella fattispecie non è intervenuta alcuna convenzione e che comunque la concessione edilizia qui gravata è relativa a un’area di mq. 65 e dunque ben superiore a entrambe le misure previste nella suddetta deliberazione.
8.1.- Osserva la Sezione che la censura investe il provvedimento concernente la concessione di occupazione di suolo pubblico; di conseguenza non può trovare ingresso nel presente giudizio nel quale si controverte della legittimità del solo provvedimento edificatorio del chiosco bar.

 

9.- L’ultimo motivo deduce la violazione dell’art. 28 del regolamento di esecuzione dell’art. 18 del codice della strada, il quale dispone che, nei centri abitati, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle costruzioni, ricostruzione o ampliamento dei manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a 10 m. per le strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali).
Nel caso di specie la suddetta previsione risulterebbe del tutto violata in quanto la localizzazione della costruzione dell’edificio chiosco-bar dista dal ciglio stradale di appena 5 metri circa.
9.1.- Il motivo non può essere favorevolmente apprezzato.
Come pertinentemente rilevato dalla difesa della controinteressata, la censura come dedotta risulta dimensionata sul testo di una norma, l’art. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che è stata poi sostituita dall’art. 1 del D.P.R. 26 aprile1993, n. 147.
Infatti, la norma in questione è stata riformulata nel senso che per le strade di tipo E e F, nei casi previsti dal suo comma 1, e cioè “nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade”, all’interno dei centri abitati, “non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.

 

10.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

 

11. Rimangono quindi da esaminare i motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente, con atto notificato tra il 9 e il 10 gennaio 1998, nel presupposto della successiva conoscenza del nulla osta della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma intervenuto in data 18 marzo 1994.
11.1.- Di tali motivi la controinteressata oppone la tardività in quanto il nulla osta de quo, in quanto richiamato nel preambolo del provvedimento concessorio impugnato, era certamente nella conoscibilità della società ricorrente, mediante l’attivazione degli strumenti acquisitivi previsti dalla legge n. 241 del 1990.
Può però prescindersi dall’esame dell’eccezione che precede in ragione dell’infondatezza di tali motivi.
Il Collegio ha gia esplicitato, in sede di disamina e confutazione del primo motivo del ricorso principale, le ragioni per le quali il parere qui impugnato non appare contraddittorio con il precedente parere n. 11001 del 1993 della medesima autorità soprintendentizia. Il quale – è opportuno rimarcare - non è stato reso nell’ambito del procedimento preordinato al rilascio del provvedimento concessorio in contestazione, risolvendosi in una mera esternazione della Soprintendenza che era stata sollecitata da una petizione di cittadini interessati alla non ricollocazione dell’opera sul sito dove questa era precedentemente ubicata.

 

12. In conclusione il ricorso va respinto.
Giusti motivi spingono a compensare tra le parti spese di giudizio e onorari di causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione seconda- bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2005.


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