| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 23 febbraio 2005
n. 1447
Pres. Giulia, Est. Calvari |
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Urbanistica e edilizia – Concessione edilizia
– Decadenza – Non può mai conseguire da mere irregolarità
formali - Motivi
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La decadenza del provvedimento concessorio
edilizio non può mai conseguire da mere irregolarità formali,
ma dal fatto che i lavori non siano stati iniziati e compiuti
nei termini stabiliti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
(Sezione seconda-bis)
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composto dai signori: Patrizio Giulia, presidente
- Francesco Giordano, consigliere - Massimo Luciano Calveri,
consigliere rel. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 545 del 1998, proposto da
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società Meeting Place a r.l., con
sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica,
sig. Giuseppe Francescani, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Silvio Crapolicchio e Pietro Marsili ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, alla
via Frattina n. 14;
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contro
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Comune di Roma, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Bonanni
ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’avvocatura
comunale in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21;
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e nei confronti di
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società La Casina Fiorita s.n.c.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Sergio De Felice ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, alla via Po n. 40;
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per l’annullamento
previa sospensione, della concessione edilizia n. 733/c
dell’8 agosto 1997 relativa alla costruzione di un chiosco
bar di proprietà della Casina Fiorita s.n.c. su area demaniale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma
e quello della controinteressata;
Visto l’intervento ad adiuvandum dispiegato dai sigg.ri
Arturo Ceccherini e altri, rappresentati dall’avv. Claudio
De Stefanis ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
in Roma, alla via Attilio Friggeri n. 95;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il consigliere
Massimo L. Calveri e uditi gli avvocati delle parti come
da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato tra il 17 e il 27 dicembre
1997, la società Meeting Place impugnava la concessione
edilizia in epigrafe rilasciata alla Società La Casina Fiorita.
Premetteva, in fatto:
- che, in data 2 agosto 1946, la Giunta municipale del Comune
di Roma, con delibera n. 2951, concedeva l’occupazione di
suolo pubblico in favore dei fratelli Guglielmo e Arnaldo
Rampioni per l’installazione di un chiosco-bar, nel giardino
di Piazza Bologna, delle dimensioni di m. 9,50 di lunghezza
e m. 6,50 di profondità;
- che gli interessati non ritiravano la concessione edilizia
rilasciata in data 31 maggio 1947 n. 11849 nei termini utili;
- che, in data 22 marzo 1983, stante la necessità di procedere
al prolungamento della linea B della metropolitana, il Consiglio
della III Circoscrizione deliberava la revoca della concessione
di occupazione di suolo pubblico e chiosco-bar, concedendo,
con delibera n. 17 del 9 giugno 1983, altra porzione di
suolo pubblico nel tratto iniziale della zona centrale di
viale delle Province, adiacente l’area di Piazza Bologna;
- che, al termine dei lavori della metropolitana e alla
successiva sistemazione a verde attrezzato dell’area sovrastante,
la società Casina Fiorita, subentrata nel frattempo ai sig.ri
Rampioni, presentava in data 20 marzo 1992 domanda per il
trasferimento del chiosco-bar da viale delle Province al
centro di Piazza Bologna;
- che il Comune di Roma, con delibera n. 94 del 14 settembre
1993, concedeva a detta società l’occupazione di suolo pubblico
con chiosco di mq. 65 e mc. 260 nel giardino centrale di
Piazza Bologna (la delibera è stata impugnata dalla ricorrente
e da altri cittadini con ric. n. 18361/1993);
-che di recente la società ricorrente sarebbe venuta a conoscenza
del provvedimento concessorio qui impugnato.
Deduceva, in diritto:
- che nessun diritto potrebbe essere accampato dalla Casina
Fiorita in relazione alla situazione pregressa sia per la
caducazione della precedente concessione edilizia, in quanto
non ritirata né portata ad esecuzione, sia perché la concessione
demaniale era stata concessa in via provvisoria, sia perché
il ritorno a Piazza Bologna non era stato previsto come
un diritto ma come un mero impegno, “anche in forma diversa
dall’attuale, subordinatamente alla situazione che sarebbe
risultata” (delib. della III Circ. n. 7 del 22 marzo 1983);
- che essa società ricorrente deve ritenersi legittimata
all’impugnativa in quanto proprietaria di un locale adiacente
al costruendo manufatto in contestazione;
- che il Comune, prima di rilasciare la concessione edilizia
avrebbe dovuto sottoporre alla competente Sovrintendenza
i progetti delle opere che si intendevano eseguire, ai sensi
dell’art. 18 della l. 1 giugno 1039, n. 1089;
- che lo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali,
con nota del 25 ottobre 1993, provocata da una petizione
dei cittadini della zona, riteneva che la localizzazione
del chiosco all’interno di Piazza Bologna contrastasse “con
i criteri di tutela dell’art. 21 della legge n. 1089/1939,
delle visuali e delle prospettive dell’edificio delle Poste
sottoposto a vincolo ai sensi della predetta legge n. 1089”;
- che analoga posizione veniva assunta dalla Sovrintendenza
AA.BB.AA. (nota prot. n. 28672 del 6 novembre 1993);
- che nella specie difetterebbero i pareri degli organi
competenti ad esprimersi (Ufficio speciale per il coordinamento
e la vigilanza della metropolitana; Acea; Vigili del Fuoco)
e soprattutto il parere vincolante del Servizio Giardini,
in ragione del collocamento del chiosco in zona N del P.R.G.;
- che il chiosco-bar violerebbe la variante alle N.T.A.
del P.R.G, approvata con delibera n. 3831/1989 relativa
all’installazione di chioschi e manufatti similari in aree
pubbliche, per non costituire il medesimo un supporto necessario
per il miglior godimento del giardino da parte della collettività;
- che, sotto altro verso, il manufatto costituirebbe un
serio pericolo per la cittadinanza dal momento che le fondamenta
della costruzione – all’interno della quale saranno collocate
diverse tonnellate di peso tra impianti, macchine, merci
e materiali di costruzione - andrebbero a poggiare sui solai
della stazione, mettendo a rischio l’incolumità dei sottostanti
passeggeri della metropolitana;
- che la concessione edilizia, relativa ad un’area di 65
mq., violerebbe la deliberazione del Comune di Roma n. 136
del 18 luglio 1997 la quale stabilisce che nelle zone N
la concessione di suolo demaniale non può essere superiore
a mq. 12 e in caso di convenzione con il Comune a mq. 30;
- che, infine, la localizzazione della costruzione dell’edificio
chiosco-bar, distando dal ciglio stradale appena 5 metri,
violerebbe l’art. 28 del regolamento di esecuzione del codice
della strada nella parte in cui dispone che le distanze
dal confine stradale delle costruzioni, nei centri abitati,
non possono essere inferiori a metri 10 per le strade di
tipo E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali).
Si costituiva nel giudizio il Comune di Roma, depositando
documentazione.
Con atto notificato tra l’8 e il 9 gennaio 1998, la società
ricorrente proponeva motivi aggiunti con riguardo al nulla
osta della Sovrintendenza B.A.A.R. di Roma, richiamato nell’impugnata
concessione edilizia, asserendo di averne conosciuto il
contenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Anche la società La Casina Fiorita resisteva al gravame
eccependo in limine la carenza di legittimazione attiva
della ricorrente.
In data 5 dicembre 1998 dispiegava intervento ad adiuvandum
il sig. Arturo Ceccherini unitamente ad altri quindici residenti
nella zona di ubicazione del manufatto in contestazione.
Alla camera di consiglio del 5 febbraio 1998 l’istanza cautelare
è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1.- E’ opportuno premettere il quadro fattuale
entro cui si iscrive la vicenda all’esame.
Nel 1946 la Giunta municipale del Comune di Roma concedeva
l’occupazione di suolo pubblico in favore dei fratelli Guglielmo
e Arnaldo Rampioni per l’installazione di un chiosco-bar
nel giardino di Piazza Bologna.
Nel 1947 il Commissario straordinario di Roma rilasciava,
sempre in favore dei fratelli Rampioni, una licenza edilizia
per la costruzione del predetto chiosco-bar.
All’inizio degli anni ’80, l’avvio dei lavori per la realizzazione
del prolungamento della linea B della metropolitana passante
per Piazza Bologna rese necessario lo sgombero dell’area
centrale della piazza, con conseguente spostamento momentaneo
del chiosco-bar.
In particolare, con deliberazione n. 7 del 22 marzo 1983,
il Consiglio della III Circoscrizione revocava l’originaria
concessione di suolo pubblico e concedeva in via provvisoria
agli interessati l’occupazione di altro suolo pubblico,
impegnandosi “una volta eseguiti tutti i lavori della metropolitana,
al ripristino del chiosco bar in Piazza Bologna anche in
forma diversa dall’attuale subordinatamente alla situazione
allora risultante”.
Ultimati i lavori della metropolitana, il medesimo Consiglio
circoscrizionale, nella seduta del 25 luglio 1989, esprimeva
parere favorevole al “reinserimento delle attività commerciale
del signor Rampioni, preesistenti sulla Piazza, secondo
gli impegni precedentemente assunti dalla Circoscrizione
con deliberazione n. 7 del 23 marzo 1983”.
In data 14 settembre 1993 veniva rilasciata a favore della
Casina Fiorita s.n.c., subentrata al signor Rampioni nell’attività
commerciale, la concessione di occupazione di suolo pubblico
nel giardino centrale di Piazza Bologna e in data 9 agosto
1997 alla medesima Società veniva accordata la concessione
edilizia.
La Società Meeting Place, nella qualità di proprietaria
di un locale adiacente al costruendo manufatto, impugnava,
con ricorso n. 18361/1993, il provvedimento concessorio
del 1993 e, con il ricorso all’esame, la concessione edificatoria.
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2.- In via preliminare, va esaminata l’eccezione
pregiudiziale sollevata dalla società controinteressata
in ordine alla carenza di legittimazione passiva della società
ricorrente. Si sostiene che l’interesse all’impugnativa
di quest’ultima, in quanto locataria del locale bar di Piazza
Bologna, dovrebbe confinarsi nel limite di non veder pregiudicata
la propria attività commerciale dalla concorrenza di altri
esercizi commerciali svolgenti la stessa attività di ristorazione,
ma non potrebbe riguardare la concessione di costruzione.
2.1.- L’eccezione è infondata.
La legittimazione ad agire della ricorrente deriva dal fatto
che la medesima risulta proprietaria di un locale adiacente
al manufatto della Casina Fiorita.
Anche a voler però considerare l’eccezione per come prospettata,
essa è pur sempre da disattendere. Un consolidato orientamento
giurisprudenziale (cfr., tra le tante, CdS, V, 13 luglio
2001, n. 5601) radica infatti la posizione legittimante
in materia di impugnativa della concessione edilizia (oggi
permesso di costruire ai sensi del T.U. 6 giugno 2001, n.
380) non soltanto al proprietario di un immobile sito nella
zona interessata dalla costruzione, ma a chiunque si trovi
in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa
e che lamenti la violazione delle prescrizioni regolatrici
dell’edificazione.
Orbene, lo svolgimento di un’attività commerciale in prossimità
dell’insediamento edilizio è certamente idoneo a configurare
una situazione giuridica sufficiente a realizzare quello
stabile collegamento con la zona che legittima il soggetto
a promuovere un’azione giurisdizionale nei confronti della
concessione edilizia rilasciata ad un terzo (CdS, IV, 30
gennaio 2001, n. 313; Tar Marche, 4 febbraio 2003, n. 21).
Nel caso di specie, la società ricorrente svolge un’attività
commerciale nelle adiacenze del manufatto qui contestato,
sicché tale circostanza sarebbe bastevole a far ritenere
sussistente in capo alla medesima un interesse qualificato
ad agire nel presente giudizio.
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3.- Nella parte iniziale del ricorso, si
premette, dopo aver delineato in fatto lo sviluppo della
vicenda, che nessun collegamento può essere effettuato tra
la situazione precedente e quella attuale, nel senso che
sussisterebbe una cesura giuridica tra le due fattispecie
tale da non permettere la rivendicazione di diritti da parte
della Casina Fiorita sulla base del pregresso.
Si sostiene in proposito, in forza di atti provenienti del
Comune di Roma (nota prot. 18604 del 16 giugno 1993), che
la concessione edilizia per la costruzione del chiosco era
da ritenersi decaduta in quanto né ritirata, né portata
ad esecuzione; che la stessa concessione demaniale all’occupazione
del sito di Piazza Bologna era subordinata alla situazione
di fatto e urbanistica sussistente al termine dei lavori
del prolungamento della metropolitana, come confermato peraltro
dall’art. 3, commi 1, 3 e 4, della legge 28 marzo 1991,
n. 112, che subordina l’esercizio di commercio al rispetto
delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune
nonché alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici;
che, comunque – anche secondo quanto comunicato dal Sindaco
del Comune al Prefetto con nota prot. 22629 dell’8 agosto
1994 – non si sarebbe inteso ripristinare la concessione
in forza di un diritto soggettivo, trattandosi di procedimento
istruito ex novo “e le notizie riportate nelle premesse
del provvedimento stesso hanno un valore meramente storico”.
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4.- La premessa argomentativa non è condivisibile.
4.1.- Intanto la stessa sequenza oggettiva dei fatti, scandita
proprio da provvedimenti formali provenienti dall’amministrazione
resistente, dimostra, se non altro limitatamente all’occupazione
di suolo pubblico, che la relativa concessione demaniale
accordata alla controinteressata con l’atto deliberativo
del 1993, e sulla cui base è stata poi rilasciata la concessione
edilizia qui impugnata, trova il suo fondamento nell’atto
di impegno formale assunto dal Comune di Roma all’epoca
dello sgombero dell’area centrale di Piazza Bologna (cit.
delib. n. 7/1983).
Questo smentisce l’asserzione di una separatezza, o meglio
di una indifferenza, tra le situazioni che hanno dato luogo
ai provvedimenti concessori intervenuti negli anni 1946-1947
e le successive vicende che hanno portato all’adozione dei
provvedimenti di analoga natura negli anni 1993-1997. Non
è infatti dubitabile che la concessione dell’occupazione
del suolo pubblico nell’area centrale di Piazza Bologna,
protrattasi per ben trentasei anni e venuta meno in via
temporanea per consentire i lavori della metropolitana,
ha costituito l’antefatto, non solo storico ma anche giuridico,
che ha fatto sorgere in capo alla controinteressata una
legittima aspettativa a riottenere il provvedimento concessorio,
aspettativa che ha trovato formale riconoscimento nella
precitata deliberazione circoscrizionale n. 7 del 1983.
4.2.- Non è poi rispondente, in fatto, la circostanza secondo
cui la licenza edilizia rilasciata nel 1947 ai fratelli
Rampioni fosse da considerarsi decaduta perché mai ritirata
e perché comunque i lavori con essa assentiti non erano
stati ultimati.
In realtà, la nota comunale n. 18604/1993, che espliciterebbe
i motivi dell’asserita decadenza della licenza edilizia,
non fa alcun cenno della mancata ultimazione dei lavori
consentiti. Essa fa riferimento a una più risalente nota
di altro ufficio comunale (nota della Rip. XV n. 43782 del
26 ottobre 1982) che, in via notiziale, aveva comunicato
il mancato ritiro della licenza edilizia, da parte degli
interessati, “entro l’anno di validità”: circostanza questa
che, secondo il parere dell’avvocatura comunale del tempo,
compulsata in proposito, avrebbe dovuto far ritenere abusiva
la costruzione del manufatto.
Da quanto precede si evince che la decadenza della licenza
edilizia sarebbe stata fatta dipendere dal mancato ritiro
della stessa entro l’anno di validità. Trattasi però di
considerazione erronea in quanto, giusto quanto osservato
dalla difesa della controinteressata, la decadenza del provvedimento
concessorio edilizio non può mai conseguire da mere irregolarità
formali, ma dal fatto che i lavori non siano stati iniziati
e compiuti nei termini stabiliti (art. 31 l.u.).
Orbene, nel caso all’esame, si oppone peraltro – con affermazione
che non è stata in alcun modo confutata dalle controparti
– che i lavori per realizzare il chiosco-bar furono non
solo iniziati ma addirittura ultimati in un tempo inferiore
all’anno.
4.3.- Quanto all’affermazione secondo cui la concessione
demaniale all’occupazione del sito sarebbe dovuta avvenire
in considerazione alla situazione di fatto e urbanistica
conseguente al termine dei lavori della metropolitana, trattasi
di censura che involge un atto che risulta impugnato con
autonomo ricorso, mentre nel caso all’esame si controverte
più propriamente del provvedimento concessorio concernente
la costruzione del chiosco bar.
Su tale considerazione va condivisa l’osservazione della
controinteressata che non appare qui conferente il riferimento
alla l. 28 marzo 1991, n. 112, che contiene la disciplina
della localizzazione delle aree da destinare all’esercizio
del commercio (predisposizioni dei c.d. “piani commerciali”)
ma non riguarda di certo il rilascio delle concessioni edilizie.
4.4.- Anche l’ulteriore argomentazione (che si sostiene
su quanto dichiarato dal Sindaco del Comune di Roma al Prefetto
con nota dell’8 agosto 1994), secondo cui la concessione
del suolo pubblico non sarebbe stata ripristinata “in forza
di un diritto soggettivo”, non è riferibile all’oggetto
della presente impugnativa nella quale si controverte unicamente
della concessione edificatoria n. 733/c del 1997.
Non può però sottacersi che la dichiarazione del Sindaco
esprimeva in realtà un’ovvia considerazione giuridica dal
momento che l’aspirazione al rilascio di un provvedimento
concessorio postula pur sempre una posizione soggettiva
di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
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5.- Con il primo motivo di ricorso, nel premettersi
che l’area de qua è sottoposta a vincolo tutelato ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (in forza del decreto
ministeriale 17 aprile 1991 che ha dichiarato l’Ufficio
PT di Piazza Bologna di particolare interesse storico artistico),
si afferma che il Comune, prima di rilasciare la concessione
edilizia, avrebbe dovuto sottopoprre alla competente Sovrintendenza
i progetti delle opere costruende, ai sensi dell’art. 18
di detta legge.
Si soggiunge come lo stesso Ministero per i beni culturali
e ambientali, con nota del 25 ottobre 1993, provocata da
una petizione dei cittadini della zona, aveva ritenuto che
la localizzazione del chiosco all’interno della Piazza contrastasse
“con i criteri di tutela sanciti dall’art. 21 della legge
1089/39, dalle visuali e dalle prospettive dell’edificio
delle Poste, sottoposto a vincolo ai sensi della predetta
legge n. 1089”; che peraltro la Sovrintendenza AA.BB.AA
del Comune di Roma in data 6 novembre 1993, in riferimento
all’importanza del complesso monumentale delle Poste prospiciente
la Piazza, aveva ritenuto di sconsigliare “l’inserimento
di nuova cubatura”.
Quanto al “parere riportato in premessa della concessione
edilizia impugnata che peraltro sembra costituire un mero
atto interno comunale, di cui peraltro non si conosce il
contenuto né l’effettiva autorità emanante ”, se ne sostiene
l’assoluta irrilevanza anche in considerazione della precitata
nota di segno negativo del Ministero per i beni ambientali
e architettonici, “organo gerarchicamente supremo in materia”.
5.1.- Il motivo non è fondato.
La semplice lettura del preambolo della concessione edificatoria
impugnata smentisce che l’amministrazione comunale abbia
omesso di acquisire sul progetto dell’opera il parere dell’autorità
preposto alla tutela del vincolo, imposto sull’area di riferimento
dal Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto
del 17 aprile 1991.
Nel citato preambolo, infatti, si fa specifico riferimento
al “nulla osta della Soprintendenza B.A.A.R. del 18.3.94
prot. 3012”, sicché era chiaramente percepibile che il progetto
dell’opera che si intendeva costruire era stato sottoposto
al parere dell’autorità competente ad esprimersi ai sensi
della legge n. 1089 del 1939 e nel contempo che tale parere
era intervenuto in senso favorevole.
Peraltro, la riferita espressione linguistica, stante la
sua chiarezza lessicale, non era idonea ad ingenerare dubbi
di sorta sulla valenza e sulla portata del nulla osta e
non giustifica per nulla l’asserzione della deducente secondo
cui con essa si sarebbe fatto riferimento a “un mero atto
interno comunale, di cui peraltro non si conosce il contenuto
né l’effettiva autorità emanate” (pag. 6 del ricorso).
Quanto, poi, alla circostanza che l’autorità competente
ad esprimere un parere sulla compatibilità dell’opera si
fosse precedentemente espressa, con nota del 25 ottobre
1993, in senso negativo alla localizzazione del chiosco
all’interno dell’area di Piazza Bologna, la circostanza
risulta chiarita dalla medesima autorità, con la precitata
e successiva nota del 18 marzo 1994, costituente, come si
è precisato, l’atto autorizzatorio specificamente menzionato
nella premessa dell’atto impugnato. Con tale atto, infatti,
la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
di Roma esplicita il motivo del suo revirement con la testuale
considerazione che “contrariamente a quanto espresso nella
sopracitata nota (id est: la nota del 25 ottobre 1993),
non si tratta dello spostamento del chiosco dall’attuale
ubicazione, ma del suo ricollocamento nel precedente sito,
da cui era stato provvisoriamente rimosso per i lavori relativi
alla metropolitana”.
Va peraltro, e decisivamente, considerato – giusta l’annotazione
della difesa della controinteressata – che la nota n. 11001
del 1993 non ha forza e dignità di parere assunto nel procedimento
preordinato al rilascio del provvedimento concessorio in
contestazione, ma consta semplicemente in un’esternazione
della Soprintendenza sollecitata da una petizione di cittadini
interessati alla non ricollocazione dell’opera sul sito
dove questa era precedentemente ubicata.
Diversamente, la nota n. 3012 del 1994 costituisce l’atto
tipico (“nulla osta”) previsto nella sequenza procedimentale
mirata alla concessione del provvedimento edificatorio.
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6.- Con il secondo motivo deduce la ricorrente
come nella fattispecie difetterebbero altre pronunce di
ulteriori organi competenti ad esprimere il loro parere
nel procedimento in questione.
In particolare, mancherebbero i seguenti pareri:
- quello dell’Ufficio speciale per il coordinamento e la
vigilanza della metropolitana, dal momento che esisterebbero
su quel sito varie strutture tecniche della stazione Metropolitana;
- quello dell’ACEA, per la presenza di cabine elettriche
riferibili al metrò;
- quello dei vigili del fuoco, in ragione dell’inserimento
del manufatto in un contesto di impianti tecnologici attinenti
alla sfera di competenza di detti vigili;
- quello vincolante – se si tiene conto del fatto che il
chiosco ricade in zona N del P.R.G. – del Servizio giardini
.
Risulterebbe poi violato l’art. 3 delle N.T.A. che, per
le zone N, come modificato dalla delibera del Comune di
Roma n. 136 del 18 luglio 1997, stabilisce che “l’installazione
dei manufatti di carattere commerciale deve risultare compatibile
con l’esigenza della circolazione stradale, della tutela
paesaggistica, monumentale e delle zone archeologiche, nell’osservanza
delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia
e riportare la preventiva autorizzazione degli enti all’uopo
preposti”.
6.1.- Il motivo va disatteso.
Intanto, la mancanza del parere del Servizio giardini è
smentita dalla documentazione esibita dalla Casina Fiorita
dalla quale risulta che il parere in questione è stato reso
con nota n.10884 del 22 luglio 1993. Nella specie, il parere
alla ricostruzione del chiosco-bar in Piazza Bologna è intervenuto
in senso favorevole alle condizioni puntualmente indicate
in detta nota.
Quanto agli altri pareri, sopra enumerati, se ne assume
la mancanza in modo piuttosto generico non indicandosi la
fonte normativa che ne giustificherebbe la presenza in relazione
al provvedimento concessorio assentito con l’impugnata determinazione
dirigenziale.
Tale fonte non potrebbe rinvenirsi nel precitato art. 3
delle N.T.A. il quale si limita a ribadire la necessità
che i manufatti di carattere commerciale acquisiscano preventivamente
l’autorizzazione degli enti preposti alla tutela di determinate
materie (in particolare la tutela paesaggistica e archeologica)
alle quali non pervengono i asseritamene mancanti.
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7.- Con il terzo motivo di ricorso si afferma
che la costruzione del chiosco-bar non sarebbe rispettoso
del parere espresso dal Comitato tecnico consultivo regionale
con la decisione n.265/4 del 3 luglio 1992, secondo cui,
nelle zone M1, M3 e N (che è quella su cui insiste il manufatto),
“le attività commerciali ammesse sono quelle in cui viene
riconosciuto dall’amministrazione comunale una stretta correlazione
con lo specifico uso pubblico delle singole aree e tali
da costituire un supporto necessario per una migliore fruizione
del servizio da parte della collettività”.
Si sostiene, in proposito, che l’opera progettata non costituisce
un supporto necessario per il miglior godimento del giardino
da parte della collettività.
Si evidenzia, poi, come il chiosco in questione, poggiando
le fondamenta sui solai della stazione, potrebbe danneggiare
questi ultimi, trattandosi di costruzione non prevista nel
progetto originale al cui interno “dovranno essere collocate
diverse tonnellate di peso tra impianti, macchine, merci
e materiali da costruzione”, con conseguente rischio per
l’incolumità dei sottostanti passeggeri della metropolitana.
Ciò sarebbe stato confermato dalla precitata nota del Ministero
dei beni culturali e ambientali prot. n. 11001/1993 che
avrebbe sconsigliato l’inserimento del chiosco nella Piazza
anche in relazione agli elementi architettonici dei servizi
della metropolitana.
7.1.- Anche tale motivo va disatteso.
L’inserimento su area pubblica dell’attività commerciale
derivante all’insediamento del chiosco, in termini di utilità
per la collettività, afferisce a un giudizio di opportunità
riservato alla sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione.
Sicché si versa nell’ambito di valutazioni che attengono
al merito amministrativo che non possono essere sindacate
dal giudice di legittimità se non per evidenti vizi logici
che, nella specie, non appaiono ravvisabili.
Quanto poi alla pericolosità della struttura che si andrà
a costituire, trattasi di asserzione genericamente enunciata
non supportata, anche nella consulenza tecnica esibita dalla
ricorrente, da una qualche produzione documentale.
Non è poi rispondente che, con la precitata nota n. 11001
del 1993, il Ministero dei beni culturali e ambientali abbia
ipotizzato l’insorgenza di una possibile situazione di pericolosità
quale conseguenza della costruzione del chiosco, così come
non è rispondente che la medesima amministrazione abbia
ricollegato alla futura costruzione del manufatto una grave
alterazione del sito, la quale è stata, si, affermata ma
con esclusivo riferimento causale “agli elementi architettonici
dei servizi della metropolitana”.
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8.- Con il quarto motivo di ricorso è dedotta
la violazione della deliberazione consiliare n. 136 del
18 luglio 1997, nella parte in cui stabilisce che nelle
zone N la concessione di suolo demaniale non può essere
superiore a mq. 12 e, in caso di convenzione con il Comune,
a mq. 30.
Si pone in rilievo che nella fattispecie non è intervenuta
alcuna convenzione e che comunque la concessione edilizia
qui gravata è relativa a un’area di mq. 65 e dunque ben
superiore a entrambe le misure previste nella suddetta deliberazione.
8.1.- Osserva la Sezione che la censura investe il provvedimento
concernente la concessione di occupazione di suolo pubblico;
di conseguenza non può trovare ingresso nel presente giudizio
nel quale si controverte della legittimità del solo provvedimento
edificatorio del chiosco bar.
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9.- L’ultimo motivo deduce la violazione
dell’art. 28 del regolamento di esecuzione dell’art. 18
del codice della strada, il quale dispone che, nei centri
abitati, le distanze dal confine stradale da rispettare
nelle costruzioni, ricostruzione o ampliamento dei manufatti
o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori
a 10 m. per le strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere
e strade locali).
Nel caso di specie la suddetta previsione risulterebbe del
tutto violata in quanto la localizzazione della costruzione
dell’edificio chiosco-bar dista dal ciglio stradale di appena
5 metri circa.
9.1.- Il motivo non può essere favorevolmente apprezzato.
Come pertinentemente rilevato dalla difesa della controinteressata,
la censura come dedotta risulta dimensionata sul testo di
una norma, l’art. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada), che è stata poi sostituita dall’art. 1 del
D.P.R. 26 aprile1993, n. 147.
Infatti, la norma in questione è stata riformulata nel senso
che per le strade di tipo E e F, nei casi previsti dal suo
comma 1, e cioè “nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni
integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti
fronteggianti le strade”, all’interno dei centri abitati,
“non sono stabilite distanze minime dal confine stradale
ai fini della sicurezza della circolazione”.
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10.- Alla stregua di tutte le considerazioni
che precedono il ricorso deve essere respinto.
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11. Rimangono quindi da esaminare i motivi
aggiunti proposti dalla società ricorrente, con atto notificato
tra il 9 e il 10 gennaio 1998, nel presupposto della successiva
conoscenza del nulla osta della Soprintendenza per i beni
ambientali e architettonici di Roma intervenuto in data
18 marzo 1994.
11.1.- Di tali motivi la controinteressata oppone la tardività
in quanto il nulla osta de quo, in quanto richiamato nel
preambolo del provvedimento concessorio impugnato, era certamente
nella conoscibilità della società ricorrente, mediante l’attivazione
degli strumenti acquisitivi previsti dalla legge n. 241
del 1990.
Può però prescindersi dall’esame dell’eccezione che precede
in ragione dell’infondatezza di tali motivi.
Il Collegio ha gia esplicitato, in sede di disamina e confutazione
del primo motivo del ricorso principale, le ragioni per
le quali il parere qui impugnato non appare contraddittorio
con il precedente parere n. 11001 del 1993 della medesima
autorità soprintendentizia. Il quale – è opportuno rimarcare
- non è stato reso nell’ambito del procedimento preordinato
al rilascio del provvedimento concessorio in contestazione,
risolvendosi in una mera esternazione della Soprintendenza
che era stata sollecitata da una petizione di cittadini
interessati alla non ricollocazione dell’opera sul sito
dove questa era precedentemente ubicata.
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12. In conclusione il ricorso va respinto.
Giusti motivi spingono a compensare tra le parti spese di
giudizio e onorari di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione seconda- bis), pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 13 gennaio 2005.
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