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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 1166
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri
Presidente Regione Campania n.q. di Commissario di Governo per l’emergenza socio-economico ambientale campana connessa alla gestione dei rifiuti e all’emergenza idrogeologica (Avvocatura Stato) contro Comune di Caivano (avv. G. Sartorio)


1. Ambiente – Ordinanza sindacale emessa ex art. 13 D.Lgs. 22/1997 per la urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente – Avente ad oggetto la chiusura di una strada comunale – Legittimità – Sussiste.

 

2. Ambiente – Ordinanza comunale emessa ex art. 13 D.Lgs. 22/1997 per la urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente – Avente ad oggetto la chiusura di una strada comunale – Rispetto del principio di legalità degli atti amministrativi - Sussiste.

1. E’ legittimo il provvedimento del Comune con il quale si dispone la chiusura di un strada comunale di accesso ad un fondo di proprietà di altra Amministrazione Pubblica, motivato con riferimento all’esigenza di evitare il sistematico uso di tale fondo per porre in essere, da parte di soggetti non identificati, continue azioni di abbandono incontrollato di rifiuti, con effetti intollerabili sul piano della tutela dell’ambiente e della salute.

 

2. E’ legittimo, per rispetto del principio di legalità, il provvedimento comunale di chiusura di una strada comunale adottato nell’esercizio dei poteri contingibili e urgenti di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 22 del 1997, che detta i poteri sindacali in tema di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, motivato con l’esigenza di evitare l’abusivo sversamento di rifiuti.

 

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(1) Fattispecie relativa alla chiusura di una strada di accesso ad un fondo (i cc.dd. Regi Lagni) di proprietà del Commissario di Governo per l’emergenza socio-economico ambientale campana connessa alla gestione dei rifiuti e all’emergenza idrogeologica, fondo che, a causa dell’abbandono e della mancata vigilanza da parte dell’Ente proprietario, era oggetto di fenomeni di sversamento abusivo di rifiuti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente - LUIGI DOMENICO NAPPI Cons. - PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

ex art. 26, commi 4 e 5, l. 1034/1971 nella Camera di Consiglio del 22 Dicembre 2004

 

Sul ricorso 12911/2004 proposto da:

 

PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA COMMISS. DI GOVERNO EMER.IDROG. rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ, 11 presso AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO

 

contro

 

COMUNE DI CAIVANO rappresentato e difeso da: SARTORIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE, 16 presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
dell’ordinanza del comune di Caivano n. 275 del 4.11.2004, con la quale è stato ordinato al Commissariato di governo per l’emergenza idrogeologica della Regione Campania, quale proprietario di un fondo ubicato in zona Regi Lagni, “. . .di provvedere, ad horas, alla chiusura della strada a servizio dei Regi Lagni, all’altezza del Ponte canale, presso l’impianto di sollevamento dell’impianto di depurazione di OMOMORTO, nel verso che porta alla strada provinciale Gaudiello.”;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Caivano con le annesse produzioni;
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

 

PREMESSO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi degli articoli 21, comma 10 e 26, commi 4 e 5, della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, poiché il contraddittorio risulta ritualmente costituito, la causa appare matura per la decisione e le parti, sentite sul punto, nulla hanno obiettato;
CONSIDERATO che il provvedimento impugnato ordina al Commissariato di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania di provvedere alla chiusura della strada comunale esterna Ponte del Terreno, a servizio dei Regi Lagni, al fine di contenere il fenomeno degli scarichi abusivi di rifiuti che continuano a verificarsi nella zona, sul mero presupposto della titolarità in capo alla ricorrente della strada in questione, senza addurre alcun elemento atto a comprovare la colpa di tale amministrazione in relazione ai fatti di abbandono incontrollato di rifiuti che hanno provocato lo stato di degrado ambientale delle aree;
RILEVATO che il ricorso introduttivo riproduce, in sostanza, i motivi di censura e le argomentazioni fattuali e giuridiche poste dall’amministrazione ricorrente a sostegno di analoghi ricorsi proposti avverso altri atti del comune di Caivano, adottati però nell’esercizio dei poteri contingibili e urgenti di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 22 del 1997, al fine della rimozione dei rifiuti abusivamente sversati su aree di asserita pertinenza del Commissario di Governo per l’emergenza socio-economico ambientale campana connessa alla gestione dei rifiuti e all’emergenza idrogeologica;
RITENUTO che la fattispecie oggetto della presente controversia, pur attenendo al problema dell’abusivo sversamento di rifiuti nelle aree dei Regi Lagni, assume una configurazione diversa e peculiare, poiché non si risolve in un ordine di rimozione e di bonifica a carico del proprietario dell’area, bensì in un ordine di chiusura della strada di accesso a servizio dei Regi Lagni (strada comunale esterna Ponte del terreno) al fine di contenere il fenomeno degli scarichi abusivi;
RITENUTO che il ricorso proposto dal Commissario di Governo avverso il suddetto atto comunale sia da giudicare infondato e debba essere respinto, per le seguenti ragioni.
- il ricorso, come già sopra accennato, non sviluppa motivi pertinenti allo specifico oggetto dell’atto gravato, ma reitera motivi di altri ricorsi diretti avverso altri e diversi atti posti in essere dal comune intimato nell’esercizio del diverso potere di ordinanza di cui ai riferiti articoli 113 e 4 del d.lgs. n. 22 del 1997;
- comunque, anche alla stregua del parametro di legalità di cui al ripetuto articolo 14, in tema di reazione al fenomeno dello sversamento incontrollato di rifiuti, non è illegittima la misura di chiusura della strada di accesso oggetto di lite, costituente una misura non illogica e proporzionata intesa ad attuare quelle forme di prevenzione e di controllo – esigibili anche nei confronti del proprietario del sito oggetto di abbandono incontrollato dei rifiuti, a prescindere da un suo diretto coinvolgimento nell’attività abusiva – desumibili in via interpretativa dal testo dell’articolo 14;
- in ogni caso la strada oggetto della misura di chiusura è comunale, sicché il provvedimento oggetto di lite si risolve in realtà in una misura di divieto di accesso, sicuramente riconducibile ai poteri comunali e adeguatamente giustificata sul rilievo del sistematico uso di tale strada d accesso per porre in essere, da parte di soggetti non identificati, continue azioni di abbandono incontrollato di rifiuti, con effetti intollerabili sul piano della tutela dell’ambiente e della salute, che impongono reazioni adeguate, anche radicali (a fronte della sistematica inefficacia delle misure ordinarie e della non collaborazione degli altri soggetti, pubblici e privati, pure interessati dalla gestione dei Regi Lagni);
RITENUTO, per le esposte ragioni, che il ricorso risulta infondato e non meritevole di accoglimento, sicché dovrà disporsene il rigetto;
CHE sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali;

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, visti ed applicati gli articoli 23 bis, 21, comma 10 e 26 della legge 1034 del 1971, come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2004.


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