| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 18 febbraio 2005
n. 1166
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri
Presidente Regione Campania n.q. di Commissario di Governo
per l’emergenza socio-economico ambientale campana connessa
alla gestione dei rifiuti e all’emergenza idrogeologica
(Avvocatura Stato) contro Comune di Caivano (avv. G. Sartorio)
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1. Ambiente – Ordinanza sindacale emessa
ex art. 13 D.Lgs. 22/1997 per la urgente necessità di tutela
della salute pubblica e dell'ambiente – Avente ad oggetto
la chiusura di una strada comunale – Legittimità – Sussiste.
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2. Ambiente – Ordinanza comunale emessa ex
art. 13 D.Lgs. 22/1997 per la urgente necessità di tutela
della salute pubblica e dell'ambiente – Avente ad oggetto
la chiusura di una strada comunale – Rispetto del principio
di legalità degli atti amministrativi - Sussiste.
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1. E’ legittimo il provvedimento del Comune
con il quale si dispone la chiusura di un strada comunale
di accesso ad un fondo di proprietà di altra Amministrazione
Pubblica, motivato con riferimento all’esigenza di evitare
il sistematico uso di tale fondo per porre in essere, da
parte di soggetti non identificati, continue azioni di abbandono
incontrollato di rifiuti, con effetti intollerabili sul
piano della tutela dell’ambiente e della salute.
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2. E’ legittimo, per rispetto del principio
di legalità, il provvedimento comunale di chiusura di una
strada comunale adottato nell’esercizio dei poteri contingibili
e urgenti di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 22
del 1997, che detta i poteri sindacali in tema di tutela
della salute pubblica e dell'ambiente, motivato con l’esigenza
di evitare l’abusivo sversamento di rifiuti.
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(1)
Fattispecie relativa alla chiusura di una strada di accesso
ad un fondo (i cc.dd. Regi Lagni) di proprietà del Commissario
di Governo per l’emergenza socio-economico ambientale campana
connessa alla gestione dei rifiuti e all’emergenza idrogeologica,
fondo che, a causa dell’abbandono e della mancata vigilanza
da parte dell’Ente proprietario, era oggetto di fenomeni
di sversamento abusivo di rifiuti. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO
Presidente - LUIGI DOMENICO NAPPI Cons. - PAOLO CARPENTIERI
Cons. , relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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ex art. 26, commi 4 e 5, l. 1034/1971 nella
Camera di Consiglio del 22 Dicembre 2004
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Sul ricorso 12911/2004 proposto da:
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PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA COMMISS. DI
GOVERNO EMER.IDROG. rappresentato e difeso da: AVVOCATURA
DISTR. DELLO STATO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ,
11 presso AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
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contro
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COMUNE DI CAIVANO rappresentato e
difeso da: SARTORIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DEI MILLE, 16 presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
dell’ordinanza del comune di Caivano n. 275 del 4.11.2004,
con la quale è stato ordinato al Commissariato di governo
per l’emergenza idrogeologica della Regione Campania, quale
proprietario di un fondo ubicato in zona Regi Lagni, “.
. .di provvedere, ad horas, alla chiusura della strada a
servizio dei Regi Lagni, all’altezza del Ponte canale, presso
l’impianto di sollevamento dell’impianto di depurazione
di OMOMORTO, nel verso che porta alla strada provinciale
Gaudiello.”;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Caivano
con le annesse produzioni;
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
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PREMESSO che ricorrono, nella fattispecie,
i presupposti per la decisione in forma semplificata ai
sensi degli articoli 21, comma 10 e 26, commi 4 e 5, della
legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, poiché
il contraddittorio risulta ritualmente costituito, la causa
appare matura per la decisione e le parti, sentite sul punto,
nulla hanno obiettato;
CONSIDERATO che il provvedimento impugnato ordina al Commissariato
di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania
di provvedere alla chiusura della strada comunale esterna
Ponte del Terreno, a servizio dei Regi Lagni, al fine di
contenere il fenomeno degli scarichi abusivi di rifiuti
che continuano a verificarsi nella zona, sul mero presupposto
della titolarità in capo alla ricorrente della strada in
questione, senza addurre alcun elemento atto a comprovare
la colpa di tale amministrazione in relazione ai fatti di
abbandono incontrollato di rifiuti che hanno provocato lo
stato di degrado ambientale delle aree;
RILEVATO che il ricorso introduttivo riproduce, in sostanza,
i motivi di censura e le argomentazioni fattuali e giuridiche
poste dall’amministrazione ricorrente a sostegno di analoghi
ricorsi proposti avverso altri atti del comune di Caivano,
adottati però nell’esercizio dei poteri contingibili e urgenti
di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 22 del 1997,
al fine della rimozione dei rifiuti abusivamente sversati
su aree di asserita pertinenza del Commissario di Governo
per l’emergenza socio-economico ambientale campana connessa
alla gestione dei rifiuti e all’emergenza idrogeologica;
RITENUTO che la fattispecie oggetto della presente controversia,
pur attenendo al problema dell’abusivo sversamento di rifiuti
nelle aree dei Regi Lagni, assume una configurazione diversa
e peculiare, poiché non si risolve in un ordine di rimozione
e di bonifica a carico del proprietario dell’area, bensì
in un ordine di chiusura della strada di accesso a servizio
dei Regi Lagni (strada comunale esterna Ponte del terreno)
al fine di contenere il fenomeno degli scarichi abusivi;
RITENUTO che il ricorso proposto dal Commissario di Governo
avverso il suddetto atto comunale sia da giudicare infondato
e debba essere respinto, per le seguenti ragioni.
- il ricorso, come già sopra accennato, non sviluppa motivi
pertinenti allo specifico oggetto dell’atto gravato, ma
reitera motivi di altri ricorsi diretti avverso altri e
diversi atti posti in essere dal comune intimato nell’esercizio
del diverso potere di ordinanza di cui ai riferiti articoli
113 e 4 del d.lgs. n. 22 del 1997;
- comunque, anche alla stregua del parametro di legalità
di cui al ripetuto articolo 14, in tema di reazione al fenomeno
dello sversamento incontrollato di rifiuti, non è illegittima
la misura di chiusura della strada di accesso oggetto di
lite, costituente una misura non illogica e proporzionata
intesa ad attuare quelle forme di prevenzione e di controllo
– esigibili anche nei confronti del proprietario del sito
oggetto di abbandono incontrollato dei rifiuti, a prescindere
da un suo diretto coinvolgimento nell’attività abusiva –
desumibili in via interpretativa dal testo dell’articolo
14;
- in ogni caso la strada oggetto della misura di chiusura
è comunale, sicché il provvedimento oggetto di lite si risolve
in realtà in una misura di divieto di accesso, sicuramente
riconducibile ai poteri comunali e adeguatamente giustificata
sul rilievo del sistematico uso di tale strada d accesso
per porre in essere, da parte di soggetti non identificati,
continue azioni di abbandono incontrollato di rifiuti, con
effetti intollerabili sul piano della tutela dell’ambiente
e della salute, che impongono reazioni adeguate, anche radicali
(a fronte della sistematica inefficacia delle misure ordinarie
e della non collaborazione degli altri soggetti, pubblici
e privati, pure interessati dalla gestione dei Regi Lagni);
RITENUTO, per le esposte ragioni, che il ricorso risulta
infondato e non meritevole di accoglimento, sicché dovrà
disporsene il rigetto;
CHE sussistono giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese processuali;
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA, SEZIONE I^, visti ed applicati gli articoli 23
bis, 21, comma 10 e 26 della legge 1034 del 1971, come integrata
e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 22 dicembre 2004.
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