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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 973
G. Vacirca Pres. - G. Di Nunzio Est.
Bastione Mediceo S.R.L. (Avv. R. Righi) contro il Comune di Pistoia (non costituito)


Edilizia ed urbanistica – Istanza di variante di un piano urbanistico particolareggiato – Provvedimento ad emanazione discrezionale e non vincolata - Inerzia della P.A. - Diffida a provvedere ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957 – Silenzio-rifiuto – Non è configurabile - Ricorso ex art. 2 L. 205/00 - Rigetto

La variante di un piano urbanistico particolareggiato – a differenza, adesso, di quella di un piano di lottizzazione ad iniziativa di parte – è un provvedimento ad emanazione discrezionale e non vincolata. Pertanto, anche a seguito di diffida a provvedere ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957, non è configurabile un silenzio-rifiuto in caso di inerzia dell’Amministrazione. Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ex art. 2 L. 205/00 in quanto il silenzio-rifiuto non si è procedimentalizzato


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1502/2004 proposto da

 

SOC. BASTIONE MEDICEO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Righi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via A. La Marmora n. 14;

 

contro

 

- il COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

 

per l’annullamento
del silenzio-rifiuto reso da Comune di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro-tempore , in ordine di diffida a provvedere ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957 presentata dalla ricorrente e notificata all’Amministrazione comunale in data 1 marzo 2004;

 

e per la declaratoria
dell’obbligo del Comune di Pistoia di pronunciarsi in ordine alla istanza di “variante parziale del vigente piano particolareggiato ex Breda zona Ovest di Pistoia” presentata dalla ricorrente all’Amministrazione comunale in data 26 settembre 2003;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004, il Consigliere dott. Giuseppe Di Nunzio;
Udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. R. Righi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

La società ricorrente ha presentato all’intimato Comune l’istanza di variante di piano particolareggiato di cui in epigrafe.
Seguita la diffida ai sensi dell’a. 25 del T.U. P.I., la società ha proposto il presente ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, come previsto dall’a. 2 L. 205/00.
Il ricorso, tuttavia, non può essere accolto, per mancanza di un presupposto – necessario per il consolidato orientamento giurisprudenziale – perchè si formi il silenzio significativo della Pubblica Amministrazione, oggetto del giudizio di cui al menzionato a. 2 L. 205/00.
Il presupposto in questione è costituito dalla necessità che l’atto richiesto all’amministrazione competente sia vincolato nell’emanazione – ovvero sia un atto dovuto – anche se è discrezionale nel contenuto.
Orbene la variante di un piano urbanistico particolareggiato – a differenza, adesso, di quella di un piano di lottizzazione ad iniziativa di parte – è un provvedimento ad emanazione discrezionale e non vincolata.
Il silenzio-rifiuto ex a. 25 T.U. cit., in conclusione, non si è procedimentalizzato e il ricorso in esame deve essere respinto.
Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Ia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 19 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Giovanni VACIRCA - Presidente
Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est. rel.
Eleonora DI SANTO - Consigliere


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