| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005
n. 973
G. Vacirca Pres. - G. Di Nunzio Est.
Bastione Mediceo S.R.L. (Avv. R. Righi) contro il Comune
di Pistoia (non costituito) |
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Edilizia ed urbanistica – Istanza di variante
di un piano urbanistico particolareggiato – Provvedimento
ad emanazione discrezionale e non vincolata - Inerzia della
P.A. - Diffida a provvedere ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957
– Silenzio-rifiuto – Non è configurabile - Ricorso ex art.
2 L. 205/00 - Rigetto
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La variante di un piano urbanistico particolareggiato
– a differenza, adesso, di quella di un piano di lottizzazione
ad iniziativa di parte – è un provvedimento ad emanazione
discrezionale e non vincolata. Pertanto, anche a seguito
di diffida a provvedere ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957, non
è configurabile un silenzio-rifiuto in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ex art. 2 L.
205/00 in quanto il silenzio-rifiuto non si è procedimentalizzato
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1502/2004 proposto da
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SOC. BASTIONE MEDICEO S.R.L., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Roberto Righi ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Firenze, via A. La Marmora n. 14;
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contro
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- il COMUNE DI PISTOIA, in persona
del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
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per l’annullamento
del silenzio-rifiuto reso da Comune di Pistoia, in persona
del legale rappresentante pro-tempore , in ordine di diffida
a provvedere ex art. 25 D.P.R. n. 3/1957 presentata dalla
ricorrente e notificata all’Amministrazione comunale in
data 1 marzo 2004;
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e per la declaratoria
dell’obbligo del Comune di Pistoia di pronunciarsi in ordine
alla istanza di “variante parziale del vigente piano particolareggiato
ex Breda zona Ovest di Pistoia” presentata dalla ricorrente
all’Amministrazione comunale in data 26 settembre 2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno
della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre
2004, il Consigliere dott. Giuseppe Di Nunzio;
Udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. R. Righi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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La società ricorrente ha presentato all’intimato
Comune l’istanza di variante di piano particolareggiato
di cui in epigrafe.
Seguita la diffida ai sensi dell’a. 25 del T.U. P.I., la
società ha proposto il presente ricorso avverso il silenzio-rifiuto
dell’Amministrazione, come previsto dall’a. 2 L. 205/00.
Il ricorso, tuttavia, non può essere accolto, per mancanza
di un presupposto – necessario per il consolidato orientamento
giurisprudenziale – perchè si formi il silenzio significativo
della Pubblica Amministrazione, oggetto del giudizio di
cui al menzionato a. 2 L. 205/00.
Il presupposto in questione è costituito dalla necessità
che l’atto richiesto all’amministrazione competente sia
vincolato nell’emanazione – ovvero sia un atto dovuto –
anche se è discrezionale nel contenuto.
Orbene la variante di un piano urbanistico particolareggiato
– a differenza, adesso, di quella di un piano di lottizzazione
ad iniziativa di parte – è un provvedimento ad emanazione
discrezionale e non vincolata.
Il silenzio-rifiuto ex a. 25 T.U. cit., in conclusione,
non si è procedimentalizzato e il ricorso in esame deve
essere respinto.
Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita
l’Amministrazione.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Ia, definitivamente pronunciando, respinge
il ricorso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 19 ottobre 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Giovanni VACIRCA - Presidente
Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est. rel.
Eleonora DI SANTO - Consigliere
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