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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 22 febbraio 2005 n. 1438
Pres. Calabrò, Est. Gaviano


1 Concorsi pubblici – Commissione giudicante - Valutazione elaborati - Verbale – Deve contenere i soli dati strettamente rilevanti ed essenziali

 

2 Concorsi pubblici – Commissione giudicante – Riesame elaborati concorsuali – Diversa composizione della Commissione – Legittimità – Sussiste - Motivi

1 Dovendo i verbali delle commissioni per i pubblici concorsi contenere i soli dati strettamente rilevanti ed essenziali attinenti alle operazioni concorsuali, non è necessaria una descrizione minuta di tutte le particolarità inerenti all’attività compiuta, in sede di valutazione di elaborati concorsuali.

 

2 E’ legittimo il riesame di elaborati concorsuali che sia svolto da una Commissione composta da commissari (effettivi e\o supplenti) non presenti in occasione della prima correzione degli stessi; il fatto che la composizione dell’organo, ai fini delle attività di riesame, sia stata stabilita escludendo la partecipazione alle nuove valutazioni dei commissari che si erano già espressi sugli stessi elaborati risale ad una scelta che, lungi dall’essere illegittima, si presenta anzi opportuna, in assenza di diverse indicazioni da parte del Tribunale, a tutela della serenità di giudizio della Commissione e quindi a salvaguardia delle aspettative dello stesso ricorrente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I

 

composto dai Signori:
1) dott. Corrado Calabrò Presidente
2) dott. Nicola Gaviano Consigliere relatore
3) dott. Mario Alberto di Nezza Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 967\2001 Reg. Gen., proposto da
ERSOCH Patrizio, rappresentato e difeso dapprima dagli avv.ti Mario Sanino e Carlo Celani, e indi, in loro sostituzione, dall’avv. Gianluca Piccinni

 

contro

 

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e la Commissione esaminatrice del concorso a 230 posti di notaio indetto con decreto in data 11\5\1998, in persona del presidente p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

 

e nei confronti di
Cinzia Rizzo, n.c.

 

per l’annullamento
- della determinazione in data 24 ottobre 2000 con la quale la Commissione preposta al suddetto concorso per notaio, in sede di riesame degli elaborati concorsuali scritti redatti dall’interessato, gli negava nuovamente l’ammissione alle prove orali;
- degli atti di nomina della stessa Commissione, dei criteri di massima e di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese le determinazioni con le quali sono stati fissati i criteri di massima di correzione e di nuova valutazione degli elaborati ed è stata nominata la Commissione esaminatrice.

 

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTA la memoria presentata dal ricorrente a sostegno delle sue ragioni,
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITO alla pubblica udienza del 15\12\2004 il relatore, e uditi altresì l’avv. L.Anelli per delega dell’avv. Piccinni, nonché l’avv. dello Stato Tortora;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il presente ricorso, notificato in data 17\1\2001 e depositato il seguente giorno 25, il dott. Patrizio Ersoch esponeva di avere preso parte al concorso notarile indetto con d.m. 11\5\1998, e di avere riportato nelle prove scritte una valutazione insufficiente (pari a 92 punti, e quindi inferiore alla soglia di 105 punti occorrente per l’approvazione). Avverso tale giudizio l’interessato aveva proposto un primo ricorso dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, che con ordinanza della I Sezione del 7\6\2000 aveva accolto la sua domanda cautelare e disposto una nuova valutazione motivata degli elaborati da parte della Commissione. Anche il nuovo giudizio espresso sulle prove in questione in data 24\10\2000, tuttavia, si concludeva nel senso del mancato raggiungimento da parte del candidato del punteggio minimo necessario per l’approvazione (culminando nel riconoscimento di 98 punti). Tanto premesso, l’interessato insorgeva avverso questa rinnovata valutazione negativa introducendo quattro motivi di gravame, con i quali deduceva i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto più profili.
Alla Camera di consiglio del 31\1\2001 la nuova domanda di tutela cautelare proposta dal ricorrente veniva respinta.
Si costituiva in giudizio in resistenza al gravame per l’Amministrazione intimata l’Avvocatura Generale dello Stato, senza peraltro svolgere argomentazioni difensive.
La parte ricorrente con memoria del 29\11\2004 riprendeva e sviluppava le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.
Alla pubblica udienza del 15\12\2004 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.
1 Si deduce con il primo motivo che i criteri di massima dei quali la Commissione preposta al concorso in narrativa si era munita ai fini della correzione degli elaborati sarebbero stati adottati senza il concorso delle volontà dei commissari che hanno poi valutato in concreto i lavori del ricorrente.
La censura non è però sorretta dal minimo principio di prova. E la mera circostanza, in occasione della seduta di adozione dei detti criteri, dell’assenza di taluni componenti della Commissione, ovvero di un loro dissenso rispetto alla maggioranza dei commissari, non sarebbe stata di ostacolo ad una legittima attività deliberativa da parte dell’organo, che comunque era –almeno fino a dimostrazione del contrario- regolarmente costituito ed in condizione di deliberare.
2 Il successivo mezzo riguarda la composizione nella quale la Commissione ha reso il suo nuovo pronunciamento.
Nei confronti di tutti i candidati interessati al riesame la Commissione ha operato composta da commissari (effettivi e\o supplenti) non presenti in occasione della prima correzione degli stessi elaborati.
In ciò il ricorrente ravvisa una intollerabile commistione tra il sistema di correzione basato sull’agire di un’unica Commissione (art. 22 comma 3 R.D. n. 1953\1926) ed il sistema dell’impiego di sottocommissioni, le quali sono chiamate dalla legge a correggere alternandosi l’una all’altra ad ogni compito (art. 22 cit., commi 4 e 5).
Alla Sezione, peraltro, non è stato fatto constare che la Commissione in questione fosse stata a suo tempo articolata in sottocommissioni.
Ciò posto, il fatto che la composizione dell’organo ai fini delle attività di riesame sia stata stabilita escludendo la partecipazione alle nuove valutazioni dei commissari che si erano già espressi sugli stessi elaborati risale ad una scelta che, lungi dall’essere illegittima, si presenta anzi opportuna, in assenza di diverse indicazioni da parte del Tribunale, a tutela della serenità di giudizio della Commissione e quindi a salvaguardia delle aspettative dello stesso ricorrente (che verosimilmente si sarebbe doluto con maggiore energia nell’ipotesi in cui la scelta dell’Amministrazione fosse stata diversa).
3 Con la terza doglianza si lamenta una violazione del principio dell’anonimato. La Commissione, si sostiene, avrebbe dovuto riesaminare le prove restando all’oscuro dell’identità dei rispettivi autori.
Ma era stata la stessa ordinanza cautelare che ha dato causa al riesame sul quale si controverte a dare expressis verbis per presupposta l’assenza di anonimato, e ad esigere, pro
prio in dipendenza di tanto, il contrappeso della motivazione testuale. 4 Nel ricorso è stata altresì denunziata, con riferimento alle votazioni individualmente assegnate dai componenti della Commissione alle prove del ricorrente, la mancata verbalizzazione del nome di ciascun commissario di volta in volta espressosi.
La norma posta a base del rilievo, l’art. 24, comma 2°, del R.D. 14\11\1926 n. 1953, stabilisce, innanzi tutto, che, “Prima dell’assegnazione dei voti, la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l’approvazione”. La norma, quindi, aggiunge: “Nell’affermativa, ciascun commissario dichiara se e quanti punti oltre il minimo intende assegnare al candidato”.
Da queste previsioni discende che, una volta che sia stato deliberato a maggioranza il riconoscimento del minimo occorrente per l’approvazione, va effettuato un interpello individuale dei singoli commissari, affinché ciascuno si esprima, congiuntamente, sul “se” assegnare punti in più del detto minimo e “quanti”.
Ora, se tali disposizioni vengono coordinate con la regola generale che esige la verbalizzazione quotidiana “di tutte le operazioni del concorso” (art. 27, comma 3°, R.D. cit.), effettivamente è ragionevole dedurne che dal verbale di ciascuna seduta di correzione debbano risultare, per ogni elaborato giudicato meritevole del minimo, le espressioni individuali di voto dei commissari. Il verbale riflettente il giudizio oggetto d’impugnativa, peraltro, non ignora tale esigenza, in quanto dà pur sempre atto che il lavoro inter vivos e quello di volontaria giurisdizione dell’interessato sono stati valutati da quattro commissari mediante un punto ciascuno, e solo da un commissario senza assegnazione di voti aggiuntivi (mentre il terzo elaborato non ne ha ottenuto alcuno).
Ciò che a rigore mancherebbe, pertanto, è solo la precisazione dell’identità dei due commissari espressisi per la stretta sufficienza delle due prove. Deve escludersi, tuttavia, che questa omissione possa avere un’influenza invalidante.
Quando, infatti, le espressioni individuali di voto dei commissari siano uniformi tra loro –e tali sono nella fattispecie, in cui la differenziazione, come si è visto, è di un solo voto, e per giunta limitata ad un solo commissario per ciascuna prova-, l’interesse a conoscere la paternità della singola dichiarazione di voto non presenta uno spessore di meritevolezza particolarmente apprezzabile, onde rispetto ad esso risultano prioritarie le esigenze della riassuntività della verbalizzazione.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, invero, che, allo scopo di evitare di appesantire la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione, non ogni modalità di svolgimento dell'azione amministrativa deve essere documentata, potendo alla stregua di un principio di ragionevolezza circoscriversi l’oggetto del processo verbale agli aspetti più salienti e significativi dell'attività da documentare. Non è necessaria, quindi, una descrizione minuta di tutte le particolarità inerenti all’attività compiuta, dovendo i verbali delle commissioni per i pubblici concorsi indefettibilmente contenere i (soli) dati strettamente rilevanti ed essenziali attinenti alle operazioni concorsuali (C.d.S., V, 6 marzo 1981 n. 79, 30 giugno 1984 n. 521, e 12 maggio 1987, n. 283 ; T.A.R. Lazio, I, n. 1835 del 12\3\2001).
Da qui l’infondatezza anche di questo mezzo.
5 Nel ricorso ci si spinge, infine, a sindacare la sostanza delle valutazioni tecniche della Commissione, sostenendo che i suoi rilievi critici sarebbero stati sovente privi di connessione con gli argomenti svolti dall’interessato, e contestandone soprattutto i contenuti. Da parte del ricorrente si tenta, infatti, di persuadere dell’ingiustizia degli appunti ricevuti, assumendo l’esaustività e l’alta levatura qualitativa dei propri elaborati (che per conseguenza avrebbero dovuto ottenere punteggi superiori). Se il ricorrente venisse seguito su questa strada, però, il presente giudizio si snaturerebbe, all’evidenza, in un completo rifacimento da parte del Tribunale del giudizio della Commissione in sostituzione di questa, esito il quale non sarebbe di certo consentito.
Senza pervenire a tale inammissibile estremo, la Sezione reputa però opportuno rilevare: con riferimento all’atto inter vivos, che le deduzioni di parte si traducono proprio in un’ammissione della fondatezza degli appunti mossi all’elaborato; a proposito del lavoro mortis causa, a carico del quale la Commissione ha svolto le sue notazioni più articolate, che le obiezioni di parte sono anche in questo caso implicitamente ammissive dell’esistenza almeno delle prime tre manchevolezze ascritte all’elaborato, e tanto pare nello specifico decisivo ed assorbente; rispetto, infine, al lavoro di volontaria giurisdizione, che non può considerarsi sufficiente a dimostrare l’illegittimità del giudizio della Commissione del non essersi il candidato soffermato “adeguatamente” sulla qualificazione dell’atto la mera obiezione dell’avere dedicato al punto “ben due interfacciate di foglio a protocollo” (ma, in realtà, di fatto poco più di una).
6 In definitiva, dunque, il giudizio formante oggetto di contestazione risulta immune dai vizi dedotti dal ricorrente.
Ne consegue la reiezione dell’impugnativa.
Le spese processuali possono tuttavia finire equitativamente compensate tra le parti in causa.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente decisione sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, Camera di consiglio del 15\12\2004.

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