| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 22 febbraio 2005 n.
1438
Pres. Calabrò, Est. Gaviano |
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1 Concorsi pubblici – Commissione giudicante
- Valutazione elaborati - Verbale – Deve contenere i soli
dati strettamente rilevanti ed essenziali
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2 Concorsi pubblici – Commissione giudicante
– Riesame elaborati concorsuali – Diversa composizione della
Commissione – Legittimità – Sussiste - Motivi
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1 Dovendo i verbali delle commissioni per
i pubblici concorsi contenere i soli dati strettamente rilevanti
ed essenziali attinenti alle operazioni concorsuali, non
è necessaria una descrizione minuta di tutte le particolarità
inerenti all’attività compiuta, in sede di valutazione di
elaborati concorsuali.
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2 E’ legittimo il riesame di elaborati concorsuali
che sia svolto da una Commissione composta da commissari
(effettivi e\o supplenti) non presenti in occasione della
prima correzione degli stessi; il fatto che la composizione
dell’organo, ai fini delle attività di riesame, sia stata
stabilita escludendo la partecipazione alle nuove valutazioni
dei commissari che si erano già espressi sugli stessi elaborati
risale ad una scelta che, lungi dall’essere illegittima,
si presenta anzi opportuna, in assenza di diverse indicazioni
da parte del Tribunale, a tutela della serenità di giudizio
della Commissione e quindi a salvaguardia delle aspettative
dello stesso ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione I
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composto dai Signori:
1) dott. Corrado Calabrò Presidente
2) dott. Nicola Gaviano Consigliere relatore
3) dott. Mario Alberto di Nezza Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 967\2001 Reg. Gen., proposto
da
ERSOCH Patrizio, rappresentato e difeso dapprima
dagli avv.ti Mario Sanino e Carlo Celani, e indi, in loro
sostituzione, dall’avv. Gianluca Piccinni
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contro
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il Ministero della Giustizia, in persona
del Ministro p.t., e la Commissione esaminatrice del concorso
a 230 posti di notaio indetto con decreto in data 11\5\1998,
in persona del presidente p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato
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e nei confronti di
Cinzia Rizzo, n.c.
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per l’annullamento
- della determinazione in data 24 ottobre 2000 con la quale
la Commissione preposta al suddetto concorso per notaio,
in sede di riesame degli elaborati concorsuali scritti redatti
dall’interessato, gli negava nuovamente l’ammissione alle
prove orali;
- degli atti di nomina della stessa Commissione, dei criteri
di massima e di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto
e consequenziale, ivi comprese le determinazioni con le
quali sono stati fissati i criteri di massima di correzione
e di nuova valutazione degli elaborati ed è stata nominata
la Commissione esaminatrice.
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VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
VISTA la memoria presentata dal ricorrente a sostegno delle
sue ragioni,
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITO alla pubblica udienza del 15\12\2004 il relatore,
e uditi altresì l’avv. L.Anelli per delega dell’avv. Piccinni,
nonché l’avv. dello Stato Tortora;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il presente ricorso, notificato in data
17\1\2001 e depositato il seguente giorno 25, il dott. Patrizio
Ersoch esponeva di avere preso parte al concorso notarile
indetto con d.m. 11\5\1998, e di avere riportato nelle prove
scritte una valutazione insufficiente (pari a 92 punti,
e quindi inferiore alla soglia di 105 punti occorrente per
l’approvazione). Avverso tale giudizio l’interessato aveva
proposto un primo ricorso dinanzi a questo Tribunale Amministrativo
Regionale, che con ordinanza della I Sezione del 7\6\2000
aveva accolto la sua domanda cautelare e disposto una nuova
valutazione motivata degli elaborati da parte della Commissione.
Anche il nuovo giudizio espresso sulle prove in questione
in data 24\10\2000, tuttavia, si concludeva nel senso del
mancato raggiungimento da parte del candidato del punteggio
minimo necessario per l’approvazione (culminando nel riconoscimento
di 98 punti). Tanto premesso, l’interessato insorgeva avverso
questa rinnovata valutazione negativa introducendo quattro
motivi di gravame, con i quali deduceva i vizi di violazione
di legge e di eccesso di potere sotto più profili.
Alla Camera di consiglio del 31\1\2001 la nuova domanda
di tutela cautelare proposta dal ricorrente veniva respinta.
Si costituiva in giudizio in resistenza al gravame per l’Amministrazione
intimata l’Avvocatura Generale dello Stato, senza peraltro
svolgere argomentazioni difensive.
La parte ricorrente con memoria del 29\11\2004 riprendeva
e sviluppava le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento
dell’impugnativa.
Alla pubblica udienza del 15\12\2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
1 Si deduce con il primo motivo che i criteri di massima
dei quali la Commissione preposta al concorso in narrativa
si era munita ai fini della correzione degli elaborati sarebbero
stati adottati senza il concorso delle volontà dei commissari
che hanno poi valutato in concreto i lavori del ricorrente.
La censura non è però sorretta dal minimo principio di prova.
E la mera circostanza, in occasione della seduta di adozione
dei detti criteri, dell’assenza di taluni componenti della
Commissione, ovvero di un loro dissenso rispetto alla maggioranza
dei commissari, non sarebbe stata di ostacolo ad una legittima
attività deliberativa da parte dell’organo, che comunque
era –almeno fino a dimostrazione del contrario- regolarmente
costituito ed in condizione di deliberare.
2 Il successivo mezzo riguarda la composizione nella quale
la Commissione ha reso il suo nuovo pronunciamento.
Nei confronti di tutti i candidati interessati al riesame
la Commissione ha operato composta da commissari (effettivi
e\o supplenti) non presenti in occasione della prima correzione
degli stessi elaborati.
In ciò il ricorrente ravvisa una intollerabile commistione
tra il sistema di correzione basato sull’agire di un’unica
Commissione (art. 22 comma 3 R.D. n. 1953\1926) ed il sistema
dell’impiego di sottocommissioni, le quali sono chiamate
dalla legge a correggere alternandosi l’una all’altra ad
ogni compito (art. 22 cit., commi 4 e 5).
Alla Sezione, peraltro, non è stato fatto constare che la
Commissione in questione fosse stata a suo tempo articolata
in sottocommissioni.
Ciò posto, il fatto che la composizione dell’organo ai fini
delle attività di riesame sia stata stabilita escludendo
la partecipazione alle nuove valutazioni dei commissari
che si erano già espressi sugli stessi elaborati risale
ad una scelta che, lungi dall’essere illegittima, si presenta
anzi opportuna, in assenza di diverse indicazioni da parte
del Tribunale, a tutela della serenità di giudizio della
Commissione e quindi a salvaguardia delle aspettative dello
stesso ricorrente (che verosimilmente si sarebbe doluto
con maggiore energia nell’ipotesi in cui la scelta dell’Amministrazione
fosse stata diversa).
3 Con la terza doglianza si lamenta una violazione del principio
dell’anonimato. La Commissione, si sostiene, avrebbe dovuto
riesaminare le prove restando all’oscuro dell’identità dei
rispettivi autori.
Ma era stata la stessa ordinanza cautelare che ha dato causa
al riesame sul quale si controverte a dare expressis verbis
per presupposta l’assenza di anonimato, e ad esigere, pro
prio in dipendenza di tanto, il contrappeso della motivazione
testuale. 4 Nel ricorso è stata altresì denunziata, con
riferimento alle votazioni individualmente assegnate dai
componenti della Commissione alle prove del ricorrente,
la mancata verbalizzazione del nome di ciascun commissario
di volta in volta espressosi.
La norma posta a base del rilievo, l’art. 24, comma 2°,
del R.D. 14\11\1926 n. 1953, stabilisce, innanzi tutto,
che, “Prima dell’assegnazione dei voti, la Commissione delibera
per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato
meriti di ottenere il minimo richiesto per l’approvazione”.
La norma, quindi, aggiunge: “Nell’affermativa, ciascun commissario
dichiara se e quanti punti oltre il minimo intende assegnare
al candidato”.
Da queste previsioni discende che, una volta che sia stato
deliberato a maggioranza il riconoscimento del minimo occorrente
per l’approvazione, va effettuato un interpello individuale
dei singoli commissari, affinché ciascuno si esprima, congiuntamente,
sul “se” assegnare punti in più del detto minimo e “quanti”.
Ora, se tali disposizioni vengono coordinate con la regola
generale che esige la verbalizzazione quotidiana “di tutte
le operazioni del concorso” (art. 27, comma 3°, R.D. cit.),
effettivamente è ragionevole dedurne che dal verbale di
ciascuna seduta di correzione debbano risultare, per ogni
elaborato giudicato meritevole del minimo, le espressioni
individuali di voto dei commissari. Il verbale riflettente
il giudizio oggetto d’impugnativa, peraltro, non ignora
tale esigenza, in quanto dà pur sempre atto che il lavoro
inter vivos e quello di volontaria giurisdizione dell’interessato
sono stati valutati da quattro commissari mediante un punto
ciascuno, e solo da un commissario senza assegnazione di
voti aggiuntivi (mentre il terzo elaborato non ne ha ottenuto
alcuno).
Ciò che a rigore mancherebbe, pertanto, è solo la precisazione
dell’identità dei due commissari espressisi per la stretta
sufficienza delle due prove. Deve escludersi, tuttavia,
che questa omissione possa avere un’influenza invalidante.
Quando, infatti, le espressioni individuali di voto dei
commissari siano uniformi tra loro –e tali sono nella fattispecie,
in cui la differenziazione, come si è visto, è di un solo
voto, e per giunta limitata ad un solo commissario per ciascuna
prova-, l’interesse a conoscere la paternità della singola
dichiarazione di voto non presenta uno spessore di meritevolezza
particolarmente apprezzabile, onde rispetto ad esso risultano
prioritarie le esigenze della riassuntività della verbalizzazione.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, invero, che,
allo scopo di evitare di appesantire la funzione verbalizzatrice
senza una seria giustificazione, non ogni modalità di svolgimento
dell'azione amministrativa deve essere documentata, potendo
alla stregua di un principio di ragionevolezza circoscriversi
l’oggetto del processo verbale agli aspetti più salienti
e significativi dell'attività da documentare. Non è necessaria,
quindi, una descrizione minuta di tutte le particolarità
inerenti all’attività compiuta, dovendo i verbali delle
commissioni per i pubblici concorsi indefettibilmente contenere
i (soli) dati strettamente rilevanti ed essenziali attinenti
alle operazioni concorsuali (C.d.S., V, 6 marzo 1981 n.
79, 30 giugno 1984 n. 521, e 12 maggio 1987, n. 283 ; T.A.R.
Lazio, I, n. 1835 del 12\3\2001).
Da qui l’infondatezza anche di questo mezzo.
5 Nel ricorso ci si spinge, infine, a sindacare la sostanza
delle valutazioni tecniche della Commissione, sostenendo
che i suoi rilievi critici sarebbero stati sovente privi
di connessione con gli argomenti svolti dall’interessato,
e contestandone soprattutto i contenuti. Da parte del ricorrente
si tenta, infatti, di persuadere dell’ingiustizia degli
appunti ricevuti, assumendo l’esaustività e l’alta levatura
qualitativa dei propri elaborati (che per conseguenza avrebbero
dovuto ottenere punteggi superiori). Se il ricorrente venisse
seguito su questa strada, però, il presente giudizio si
snaturerebbe, all’evidenza, in un completo rifacimento da
parte del Tribunale del giudizio della Commissione in sostituzione
di questa, esito il quale non sarebbe di certo consentito.
Senza pervenire a tale inammissibile estremo, la Sezione
reputa però opportuno rilevare: con riferimento all’atto
inter vivos, che le deduzioni di parte si traducono proprio
in un’ammissione della fondatezza degli appunti mossi all’elaborato;
a proposito del lavoro mortis causa, a carico del quale
la Commissione ha svolto le sue notazioni più articolate,
che le obiezioni di parte sono anche in questo caso implicitamente
ammissive dell’esistenza almeno delle prime tre manchevolezze
ascritte all’elaborato, e tanto pare nello specifico decisivo
ed assorbente; rispetto, infine, al lavoro di volontaria
giurisdizione, che non può considerarsi sufficiente a dimostrare
l’illegittimità del giudizio della Commissione del non essersi
il candidato soffermato “adeguatamente” sulla qualificazione
dell’atto la mera obiezione dell’avere dedicato al punto
“ben due interfacciate di foglio a protocollo” (ma, in realtà,
di fatto poco più di una).
6 In definitiva, dunque, il giudizio formante oggetto di
contestazione risulta immune dai vizi dedotti dal ricorrente.
Ne consegue la reiezione dell’impugnativa.
Le spese processuali possono tuttavia finire equitativamente
compensate tra le parti in causa.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente decisione sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, Camera di consiglio
del 15\12\2004.
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