| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005
n. 949
G. Vacirca Pres. Est.
T. Dervishi e F. Farruku (Avv. A. Callaioli) contro la Prefettura
di Pisa (Avvocatura dello Stato) |
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Stranieri – Provvedimento il diniego di regolarizzazione
motivato con riferimento ad una denuncia del lavoratore
per il reato di cui all’art. 648 c.p – Sentenza Corte Costituzionale
n. 78/05 - Illegittimità
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A seguito della sentenza 10-18 febbraio 2005,
n. 78, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera c), della
legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 1, comma
8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195
(Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni,
nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno
derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione
del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una
denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380
e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza, è illegittimo e da annullare il
provvedimento il diniego di regolarizzazione motivato con
riferimento ad una denuncia del lavoratore per il reato
di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2025/03 proposto da
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DERVISHI TEFIK e FARRUKU FATOS, rappresentati
e difesi dall’avv. Andrea Callaioli ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’avv. Grazia Doni in Firenze, p.za
Beccaria, 1;
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contro
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- la PREFETTURA DI PISA, in persona
del Prefetto in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze,
via degli Arazzieri, 4;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio
2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. A.Callaioli e l’avv.dello
Stato M.Gramaglia;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Considerato che i ricorrenti, datore di lavoro
e lavoratore, hanno impugnato il diniego di regolarizzazione
motivato con riferimento a una denuncia del lavoratore per
il reato di cui all’art. 648 c.p.;
Vista la sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 78, con cui la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo), e dell'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002,
n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente
il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per
uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc.
pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza;
Ritenuto che il ricorso debba pertanto essere accolto e
che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate
tra le parti le spese del giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento
impugnato, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005
dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez.
I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
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Giovanni Vacirca - Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio - Consigliere
Bernardo Massari - Consigliere
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