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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 948
G. Vacirca Pres. Est.
G. Gimelli (Avv.ti M. Cipriani e F.B. Campagni) contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Prato (Avvocatura dello Stato)


Circolazione stradale – Provvedimento di revoca della patente di guida motivato con una condanna a pena detentiva di durata superiore a tre anni e con la possibilità che l'uso dell'autovettura agevoli la commissione di reati della stessa specie – Sentenza Corte Costituzionale 30 giugno-15 luglio 2003 n. 239 - Illegittimità

A seguito della sentenza 30 giugno-15 luglio 2003 n. 239, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 120, 2° comma, e 130, 1° comma, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è illegittimo e da annullare il provvedimento di revoca della patente di guida motivato con una condanna a pena detentiva di durata superiore a tre anni e con la possibilità che l'uso dell'autovettura agevoli la commissione di reati della stessa specie


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 647/03 proposto da

 

GIMELLI GIAMPAOLO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Cipriani e Franco B.Campagni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vannini in Firenze, Viale Europa n. 101;

 

contro

 

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, la PREFETTURA DI PRATO, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;

 

per l’annullamento
- dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Prato 30 settembre 2002 (prot. n. 686/2002/SOSP./20.B.3) di revoca della patente di guida cat. “b” n. FI5231700E intestata al Sig. Giampaolo Gimelli, notificata il 5 febbraio 2003;
- delle note informative della Questura di prato e del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Prato, di contenuto incognito, non notificate;
- atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorchè incogniti;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Cipriani delegato da F.B.Campagni e M.Cipriani e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Considerato che il ricorrente ha impugnato la revoca della patente di guida motivata con una condanna a pena detentiva di durata superiore a tre anni e con la possibilità che l'uso dell'autovettura agevoli la commissione di reati della stessa specie;
Vista la sentenza 30 giugno-15 luglio 2003 n. 239, con cui la Corte cost. ha dichiarato illegittimi gli artt. 120, 2° comma, e 130, 1° comma, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Ritenuto che il ricorso debba essere conseguentemente accolto e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

 

Giovanni Vacirca - Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio - Consigliere
Bernardo Massari - Consigliere


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