| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005
n. 948
G. Vacirca Pres. Est.
G. Gimelli (Avv.ti M. Cipriani e F.B. Campagni) contro il
Ministero dell’Interno e la Prefettura di Prato (Avvocatura
dello Stato) |
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Circolazione stradale – Provvedimento di
revoca della patente di guida motivato con una condanna
a pena detentiva di durata superiore a tre anni e con la
possibilità che l'uso dell'autovettura agevoli la commissione
di reati della stessa specie – Sentenza Corte Costituzionale
30 giugno-15 luglio 2003 n. 239 - Illegittimità
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A seguito della sentenza 30 giugno-15 luglio
2003 n. 239, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittimi gli artt. 120, 2° comma, e 130, 1° comma, lett.
b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è illegittimo e da annullare
il provvedimento di revoca della patente di guida motivato
con una condanna a pena detentiva di durata superiore a
tre anni e con la possibilità che l'uso dell'autovettura
agevoli la commissione di reati della stessa specie
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 647/03 proposto da
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GIMELLI GIAMPAOLO, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Massimo Cipriani e Franco B.Campagni
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Vannini in Firenze, Viale Europa n. 101;
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contro
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il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona
del Ministro pro-tempore, la PREFETTURA DI PRATO,
in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati,
ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri
n. 4;
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per l’annullamento
- dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Prato 30
settembre 2002 (prot. n. 686/2002/SOSP./20.B.3) di revoca
della patente di guida cat. “b” n. FI5231700E intestata
al Sig. Giampaolo Gimelli, notificata il 5 febbraio 2003;
- delle note informative della Questura di prato e del Comando
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Prato, di contenuto
incognito, non notificate;
- atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorchè
incogniti;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio
2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Cipriani delegato
da F.B.Campagni e M.Cipriani e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Considerato che il ricorrente ha impugnato
la revoca della patente di guida motivata con una condanna
a pena detentiva di durata superiore a tre anni e con la
possibilità che l'uso dell'autovettura agevoli la commissione
di reati della stessa specie;
Vista la sentenza 30 giugno-15 luglio 2003 n. 239, con cui
la Corte cost. ha dichiarato illegittimi gli artt. 120,
2° comma, e 130, 1° comma, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285;
Ritenuto che il ricorso debba essere conseguentemente accolto
e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate
tra le parti le spese del giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento
impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005
dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez.
I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
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Giovanni Vacirca - Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio - Consigliere
Bernardo Massari - Consigliere
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