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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 23 febbraio 2005 n. 92
Pres. Mariuzzo, Est. Morri
Camera Territoriale del Lavoro di Brescia (avv.ti A. Carbonelli; M. Agostani; V. Angiolini) contro Provincia di Brescia (avv.ti M. Poli; K. Bugatti; G. Donati); Ministero della Funzione Pubblica, Ministero dell’Interno; Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato)


Giustizia amministrativa - Regolamento di competenza - Impugnazione contestuale del provvedimento dirigenziale provinciale e del parere espresso dal Dipartimento per la funzione - Competenza territoriale del Tar Lazio - Non sussiste - Ragioni

La contestuale impugnazione del parere espresso dal Dipartimento per la funzione pubblica (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) unitamente al provvedimento dirigenziale provinciale non fonda la competenza del TAR del Lazio in quanto tale parere non assume natura provvedimentale nei confronti delle amministrazioni locali che – come nella specie – scelgono discrezionalmente se adeguarsi.

 


REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA

 

nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO Presidente; GIANLUCA MORRI Ref., relatore; STEFANO MIELLI Ref. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella camera di consiglio del 22 febbraio 2005

 

Visto il ricorso 113/2005 proposto da:

 

CAMERA TERRITORIALE DEL LAVORO DI BRESCIA - GCIL rappresentata e difesa da: CARBONELLI ANTONIO AGOSTINI MICHELE ANGIOLINI VITTORIO con domicilio eletto in BRESCIA VIA D. TRIDENTINA., 10 presso CARBONELLI ANTONIO

 

contro

 

PROVINCIA DI BRESCIA rappresentata e difesa da: POLI MAGDA BUGATTI KATIUSCIA DONATI GISELLA con domicilio eletto in BRESCIA PIAZZA PAOLO VI, 16 presso POLI MAGDA

 

e nei confronti di

 

MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio ope legis in BRESCIA VIA S. CATERINA, 6 presso la sua sede

 

per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del Dirigente 5.10.2004, n. 753, disciplinante i requisiti di cittadinanza italiana per l'accesso al pubblico impiego e degli atti connessi;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROVINCIA DI BRESCIA
Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Visto il regolamento di competenza con il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'Interno, chiedono che sia dichiarata la competenza del TAR del Lazio, con sede a Roma, per la trattazione del ricorso in oggetto.

 

Rilevato:
- che il regolamento di competenza viene proposto in relazione all'impugnativa rivolta anche contro il parere n. 196/2004 della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ritenuto produttivo di effetti sull'intero territorio nazionale e, pertanto, idoneo a radicare, per connessione, la competenza del Tar del Lazio anche in relazione al provvedimento della Provincia di Brescia prot. n. 753 del 2004 oggetto d'impugnazione in via principale;
- che il predetto regolamento di competenza deve ritenersi palesemente infondato poiché il citato parere non assume natura provvedimentale nei confronti delle amministrazioni locali, che restano pertanto libere di condividere, o meno, la linea interpretativa proposta dal Dipartimento per la funzione pubblica;
- che, del resto, come si legge espressamente nel provvedimento n. 753-2004, è la stessa Amministrazione provinciale che ha ritenuto opportuno adeguarsi all'orientamento espresso dal predetto Dipartimento, facendolo proprio, e fornendo, di conseguenza, i relativi criteri applicativi ai CPI;
- che, pertanto, indipendentemente dal predetto parere del Dipartimento della funzione pubblica, il provvedimento lesivo va individuato solo ed esclusivamente nel citato provvedimento n. 753-2004, adottato autonomamente e volontariamente dalla Provincia di Brescia, che costituisce l'oggetto della controversia;
- che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di questa fase del giudizio;
Visto l’art. 31 comma 5 della legge n. 1034 del 1971;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, respinge il regolamento di competenza in epigrafe.
Spese compensate.

 

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.



NADIA MACCABIANI

La competenza territoriale periferica nonostante l’impugnazione di un atto (parere) dell’amministrazione centrale


Il TAR Brescia, nella sentenza n. 92/2005, conclude per la competenza territoriale periferica e ciò fa sulla base della dirimente constatazione della natura dell’atto dell’amministrazione centrale, qualificata come “non provvedimentale”. In questo modo sembra spingersi oltre il consolidato orientamento secondo cui – in sede di regolamento di competenza –il giudizio non si deve “soffermare sulla natura e sull’efficacia degli atti generali (di solito circolari) e direttive rispetto all’atto specifico che di essi abbia tenuto conto … in quanto tali aspetti attengono al merito della controversia” (Cons. Stato, IV, 18 gennaio 1996, n. 63; 9 novembre 1993, n. 987; Cons. Stato ad. Plen. 14 ottobre 1992, n. 13). In particolare, la giurisprudenza si è – altresì – espressa in questi termini: “lo spostamento di competenza si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto generale ad efficacia non limitata territorialmente, senza che si possa distinguere in relazione alla maggiore o minore importanza di questa impugnazione nell’economia del ricorso” (Cons. Stato, IV, 9 dicembre 2002, n. 6678). Il TAR Brescia – invece – compie proprio tale valutazione, ossia quella relativa alla non rilevanza del parere statale nell’economia del giudizio, in quanto ad esso si è discrezionalmente adeguata l’amministrazione provinciale, sicché “il provvedimento lesivo va individuato solo ed esclusivamente” nell’atto di quest’ultima. Così argomentando, il Giudice sembra svolgere un sindacato più approfondito di quello di “manifesta infondatezza” (art. 31, c. 5, l. TAR), al fine di trattenere la controversia. In particolare, esso supera i profili meramente formali ai quali si è sempre attenuto – in sede di regolamento di competenza – il Consiglio di Stato, per svolgere un’indagine che tocca profili di merito della questione. Così concludendo, esso si pone in linea con il sindacato maggiormente inciso già inaugurato con la precedente sentenza del 29 ottobre 2004, n. 1500.

 

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