| T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 23 febbraio 2005 n. 92
Pres. Mariuzzo, Est. Morri
Camera Territoriale del Lavoro di Brescia (avv.ti A. Carbonelli;
M. Agostani; V. Angiolini) contro Provincia di Brescia (avv.ti
M. Poli; K. Bugatti; G. Donati); Ministero della Funzione
Pubblica, Ministero dell’Interno; Presidenza del Consiglio
dei Ministri (Avvocatura dello Stato) |
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Giustizia amministrativa - Regolamento di
competenza - Impugnazione contestuale del provvedimento
dirigenziale provinciale e del parere espresso dal Dipartimento
per la funzione - Competenza territoriale del Tar Lazio
- Non sussiste - Ragioni
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La contestuale impugnazione del parere espresso
dal Dipartimento per la funzione pubblica (presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri) unitamente al provvedimento
dirigenziale provinciale non fonda la competenza del TAR
del Lazio in quanto tale parere non assume natura provvedimentale
nei confronti delle amministrazioni locali che – come nella
specie – scelgono discrezionalmente se adeguarsi.
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA
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nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO
Presidente; GIANLUCA MORRI Ref., relatore; STEFANO MIELLI
Ref. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella camera di consiglio del 22 febbraio
2005
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Visto il ricorso 113/2005 proposto da:
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CAMERA TERRITORIALE DEL LAVORO DI BRESCIA
- GCIL rappresentata e difesa da: CARBONELLI ANTONIO
AGOSTINI MICHELE ANGIOLINI VITTORIO con domicilio eletto
in BRESCIA VIA D. TRIDENTINA., 10 presso CARBONELLI ANTONIO
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contro
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PROVINCIA DI BRESCIA rappresentata
e difesa da: POLI MAGDA BUGATTI KATIUSCIA DONATI GISELLA
con domicilio eletto in BRESCIA PIAZZA PAOLO VI, 16 presso
POLI MAGDA
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e nei confronti di
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MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
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MINISTERO DELL'INTERNO
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio
ope legis in BRESCIA VIA S. CATERINA, 6 presso la sua sede
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per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del
Dirigente 5.10.2004, n. 753, disciplinante i requisiti di
cittadinanza italiana per l'accesso al pubblico impiego
e degli atti connessi;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROVINCIA DI BRESCIA
Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altresì,
i difensori delle parti;
Visto il regolamento di competenza con il quale la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'Interno,
chiedono che sia dichiarata la competenza del TAR del Lazio,
con sede a Roma, per la trattazione del ricorso in oggetto.
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Rilevato:
- che il regolamento di competenza viene proposto in relazione
all'impugnativa rivolta anche contro il parere n. 196/2004
della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, ritenuto produttivo di effetti
sull'intero territorio nazionale e, pertanto, idoneo a radicare,
per connessione, la competenza del Tar del Lazio anche in
relazione al provvedimento della Provincia di Brescia prot.
n. 753 del 2004 oggetto d'impugnazione in via principale;
- che il predetto regolamento di competenza deve ritenersi
palesemente infondato poiché il citato parere non assume
natura provvedimentale nei confronti delle amministrazioni
locali, che restano pertanto libere di condividere, o meno,
la linea interpretativa proposta dal Dipartimento per la
funzione pubblica;
- che, del resto, come si legge espressamente nel provvedimento
n. 753-2004, è la stessa Amministrazione provinciale che
ha ritenuto opportuno adeguarsi all'orientamento espresso
dal predetto Dipartimento, facendolo proprio, e fornendo,
di conseguenza, i relativi criteri applicativi ai CPI;
- che, pertanto, indipendentemente dal predetto parere del
Dipartimento della funzione pubblica, il provvedimento lesivo
va individuato solo ed esclusivamente nel citato provvedimento
n. 753-2004, adottato autonomamente e volontariamente dalla
Provincia di Brescia, che costituisce l'oggetto della controversia;
- che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione
delle spese di questa fase del giudizio;
Visto l’art. 31 comma 5 della legge n. 1034 del 1971;
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia - Sezione staccata di Brescia, respinge il regolamento
di competenza in epigrafe.
Spese compensate.
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La presente sentenza è depositata presso
la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
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NADIA MACCABIANI
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| La competenza territoriale
periferica nonostante l’impugnazione di un atto (parere) dell’amministrazione
centrale
| Il
TAR Brescia, nella sentenza n. 92/2005, conclude
per la competenza territoriale periferica e ciò
fa sulla base della dirimente constatazione della
natura dell’atto dell’amministrazione centrale,
qualificata come “non provvedimentale”. In questo
modo sembra spingersi oltre il consolidato orientamento
secondo cui – in sede di regolamento di competenza
–il giudizio non si deve “soffermare sulla natura
e sull’efficacia degli atti generali (di solito
circolari) e direttive rispetto all’atto specifico
che di essi abbia tenuto conto … in quanto tali
aspetti attengono al merito della controversia”
(Cons. Stato, IV, 18 gennaio 1996, n. 63; 9 novembre
1993, n. 987; Cons. Stato ad. Plen. 14 ottobre 1992,
n. 13). In particolare, la giurisprudenza si è –
altresì – espressa in questi termini: “lo spostamento
di competenza si ha per il solo fatto che il ricorrente
abbia manifestato la volontà di impugnare un atto
generale ad efficacia non limitata territorialmente,
senza che si possa distinguere in relazione alla
maggiore o minore importanza di questa impugnazione
nell’economia del ricorso” (Cons. Stato, IV, 9 dicembre
2002, n. 6678). Il TAR Brescia – invece – compie
proprio tale valutazione, ossia quella relativa
alla non rilevanza del parere statale nell’economia
del giudizio, in quanto ad esso si è discrezionalmente
adeguata l’amministrazione provinciale, sicché “il
provvedimento lesivo va individuato solo ed esclusivamente”
nell’atto di quest’ultima. Così argomentando, il
Giudice sembra svolgere un sindacato più approfondito
di quello di “manifesta infondatezza” (art. 31,
c. 5, l. TAR), al fine di trattenere la controversia.
In particolare, esso supera i profili meramente
formali ai quali si è sempre attenuto – in sede
di regolamento di competenza – il Consiglio di Stato,
per svolgere un’indagine che tocca profili di merito
della questione. Così concludendo, esso si pone
in linea con il sindacato maggiormente inciso già
inaugurato con la precedente sentenza del 29 ottobre
2004, n. 1500. |
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