| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 16 febbraio 2005
n. 1111
Pres. Coraggio, Est. Corciulo
Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Agape (avv. F. Vittoria)
c. Comune di Succivo (avv. C. Russo) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Impugnazione del bando – Legittimazione a ricorrere dell’impresa
non partecipante – Sussiste - Condizioni
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Termine per la presentazione delle offerte – Assenza di
una specifica disciplina normativa – Individuazione – Criteri
– Congruità dell’azione amministrativa - Conseguenze
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1. L’impresa non partecipante alla gara d’appalto
è legittimata a ricorrere avverso il bando qualora questo
presenti elementi che rendano del tutto impossibile la formulazione
di un’offerta e quindi una sostanziale partecipazione alla
gara d’appalto in termini di effettiva competitività. In
tal senso tale legittimazione può essere adeguatamente dimostrata
sia in base alla qualità di soggetto operante nel settore
di riferimento, sia in sede di presentazione del ricorso
giurisdizionale attraverso il quale necessariamente la parte
ricorrente assume una posizione qualificata e differenziata
rispetto a tutte le altre rimaste indifferenti rispetto
alla lex specialis di gara.
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2. In tema di termini assegnati per la presentazione
delle offerte nelle gare d’appalto, in assenza di una disciplina
normativa che scandisca tale aspetto, il criterio da seguire
deve essere quello della congruità dell’azione amministrativa
nel caso concreto e quindi della fissazione di un termine
che consenta alle imprese di formulare e presentare offerte
appropriate e ponderate, e ciò in aderenza ai principi di
par condicio e di massima partecipazione alle gare. Pertanto
deve ritenersi legittimo il termine complessivo di trenta
giorni stabilito dal bando di gara e dalla successiva deliberazione
di riapertura dei termini.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
1^ Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2023/04 R.G. proposto dal
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Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.
Agape in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata
e difesa dall’Avvocato Fabrizio Vittoria ed elettivamente
domiciliata in Napoli, alla via G. Pergolesi n. 1, presso
lo studio dell’Avvocato Fabrizio Vittoria;
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contro
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Comune di Succivo in persona del Sindaco
p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Carlo Russo ed
elettivamente domiciliato in Napoli, via F. Caracciolo n.
15, presso lo studio dell’Avvocato Carlo Russo;
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nonché nei confronti
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della Cooperativa In Vento a r.l.
in persona del legale rappresentante, non costituita in
giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensiva
a) del bando di gara di cui alla determina n. 26 del 26.11.2003
a firma del responsabile dei Servizi Politiche Sociali del
Comune di Succivo, per l’affidamento di servizi progettati,
approvati e previsti dal Piano di Zona ex lege n. 328/00,
II annualità; ;
b) della determinazione n. 28 del giorno 11.12.2003 con
cui è stata disposta la riapertura dei termini di pubblicazione
del recedente bando;
c) del verbale del 29.12.2003 con cui sono state disposte
le aggiudicazioni dei servizi in gara;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Succivo;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla pubblica udienza del 15.12.2004 gli Avvocati
di cui verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con determinazione del responsabile dei Servizi
Politiche Sociali n. 26 del 26.11.2003 il Comune di Succivo,
ente capofila dell’Ambito Territoriale C3, approvava il
bando di gara per l’affidamento dei servizi progettuali,
approvati e previsti dal Piano di Zona ai sensi della legge
n. 328/2000, seconda annualità.
Il bando ripartiva l’oggetto del servizio in sei distinte
azioni, da assegnarsi tutte con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa i cui criteri di valutazione
venivano fissati nell’art. 9 del capitolato speciale di
appalto.
Il bando veniva, tra l’altro, pubblicato sul quotidiano
“aste ed appalti pubblici” in data 1° dicembre 2003, nonché
affisso agli albi pretori dei Comuni dell’Ambito C 3 dal
28.11.2003 al 10.12.2003 data, quest’ultima, che veniva
fissata anche quale termine di scadenza per la presentazione
delle offerte.
Con determina dirigenziale n. 28 del 12.12.2003 il Comune
disponeva la riapertura del suddetto termine per ulteriori
sedici giorni consecutivi, ossia dal 12.12.2003 fino al
29.12.2003, stabilendo che le ditte che avessero già presentato
le proprie offerte avrebbero potuto integrarle od anche
sostituirle.
L’Amministrazione giustificava che il ricorso alla procedura
abbreviata era dovuta al fatto che i servizi erano in regime
di proroga ed erano comunque indispensabili per la tutela
della persona, non potendo in alcun modo consentirsene l’interruzione.
Nella seduta del 29.12.2003, la Commissione di gara, dopo
avere proceduto alle relative operazioni, aggiudicava l’azione
1 all’A.T.I. Arca-Gesco, l’Azione 2 al Consorzio Icaro,
l’Azione 3 alla Cooperativa In Vento la quale procedeva,
in data 7.1.2004, anche all’erogazione del servizio.
Avverso il bando di gara, nonché contro la determina di
riapertura dei termini ed ancora nei confronti delle operazioni
della Commissione proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo
Regionale il Consorzio di Cooperative a r.l. Agape, chiedendone
l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
La ricorrente deduceva vari vizi tra cui l’illegittimità
del bando nella parte in cui non era stato rispettato il
termine minimo per la presentazione delle offerte rispetto
alla data di sua pubblicazione; oggetto di censura era altresì
l’inidoneità della determinazione n. 28 dell’11.12.2003
a giustificare il ricorso ad una procedura accelerata ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157. Lamentava
ancora che l’Amministrazione non aveva proceduto alla necessaria
copertura finanziaria delle spese per l’espletamento del
servizio, contestando anche l’introduzione di parametri
di valutazione delle offerte implicanti il superamento dei
livelli minimi previsti in materia di contrattazione collettiva
e previdenziale.
Si costituiva in giudizio il Comune di Succivo che eccepiva
l’inammissibilità per carenza di interesse, nonché l’irricevibilità
del ricorso per tardività, concludendo in ogni caso per
la sua infondatezza, oltre che per il rigetto della domanda
cautelare.
Alla camera di consiglio del 24.3.2004la causa veniva cancellata
dal ruolo delle cautelari.
All’udienza di discussione del 15.12.2004, in vista della
quale il Comune di Succivo depositava una memoria conclusionale,
il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il Consorzio di Cooperative Agape a r.l.
ha impugnato il bando di gara approvato con la determina
n. 26 del 26.11.2003 del Responsabile Servizi Politiche
Sociali del Comune di Succivo per l’affidamento dei servizi
di cui al Piano di Zona ex lege n. 328/00 dell’Ambito C3
di cui il predetto Ente locale era Comune capofila; oggetto
di impugnazione è stata altresì la determinazione dirigenziale
n. 28 dell’11.12.2003 con cui è stata disposta la riapertura
dei termini per la presentazione delle offerte per altri
sedici giorni rispetto a quelli originariamente fissati,
nonché il verbale delle operazioni di gara del 29.12.2003
con cui si proceduto all’aggiudicazioni delle distinte azioni
in cui era stato ripartito il servizio oggetto di gara.
Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità
ed irricevibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione
resistente.
Nel primo senso è stata dedotta la carenza di interesse
della ricorrente ad impugnare gli atti di gara per non avervi
partecipato o, comunque, per non avere presentato alcuna
offerta; secondo la difesa dell’Amministrazione, infatti,
la presentazione dell’offerta o dell’istanza di partecipazione
avrebbe avuto come effetto quello di differenziare la posizione
della ricorrente rispetto a tutte le altre imprese operanti
nel settore che pure astrattamente avrebbero potuto partecipare
alla gara, ma che purtuttavia ne sono rimaste sostanzialmente
estranee.
L’eccezione è infondata.
Pur non ignorando gli indirizzi giurisprudenziali richiamati
dalla difesa dell’Amministrazione, ed in parte condivisi
anche da questa Sezione, osserva il Collegio che i profili
di contestazione degli atti impugnati hanno ad oggetto aspetti
che, secondo la ricorrente, le avrebbero reso del tutto
impossibile la formulazione stessa di un’offerta e quindi
una sostanziale partecipazione alla gara in termini di effettiva
competitività; in tal senso, ai fini della sussistenza dell’interesse
a ricorrere, tenuto conto della portata delle censure proposte,
caratterizzate da una supposta immediata lesività del bando,
la presentazione dell’istanza di partecipazione – ed a fortiori
di un’offerta che si prospetterebbe ab origine del tutto
inidonea, in quanto non conforme alle regole di gara - si
risolverebbe in un inutile orpello formale, imponendo tra
l’altro all’impresa di porre in essere una attività oltre
che sostanzialmente priva di senso, anche eventualmente
onerosa (si pensi al caso della presentazione di offerte
da corredare con progetti o elaborati tecnici particolarmente
costosi) e ciò al solo fine di differenziare la sua posizione
rispetto alle altre del settore nella prospettiva di far
poi ricorso alla tutela giurisdizionale; ritiene, invece,
il Collegio, anche alla luce delle nuove spinte giurisprudenziali
sul punto (Consiglio di Stato V Sezione 11.11.2004 n. 7341)
che, in assenza di una precedente differenziazione operata
in sede di gara, la legittimazione e l’interesse a ricorrere
ben possano essere adeguatamente dimostrati sia in base
alla qualità di soggetto operante nel settore di riferimento,
che a cagione della stessa presentazione del ricorso giurisdizionale
attraverso il quale necessariamente la parte ricorrente
assume una posizione qualificata e differenziata rispetto
a tutte le altre rimaste indifferenti rispetto alla lex
specialis di gara; del resto, alcun pregio può essere riconosciuto
all’osservazione dell’Amministrazione resistente che ha
obiettato che, accedendo a tale tesi, l’annullamento in
sede giurisdizionale potrebbe essere riconosciuto anche
in favore di imprese che comunque non potrebbero essere
in grado di ottenere l’aggiudicazione per la mancanza di
requisiti previsti dal bando i quali non abbiano formato
oggetto di impugnazione oppure che, quand’anche abbiano
costituito oggetto di specifiche censure, ne sarebbero rimasti
comunque immuni: infatti, tale evenienza, pur ponendosi
effettivamente nell’ambito della problematica dell’interesse
a ricorrere, si colloca tuttavia su un piano ben distinto
rispetto alla generale sussistenza dell’interesse ad impugnare
specifiche disposizioni della lex specialis di gara, costituendo
espresso onere processuale per l’Amministrazione e per la
controinteressata – tenuto conto che quella amministrativa
resta pur sempre una giurisdizione di diritto subiettivo
- di eccepire eventuali situazioni impeditive dell’aggiudicazione
o della stessa partecipazione alla gara da parte della ricorrente.
Con la seconda delle eccezioni proposte il Comune di Succivo
ha rilevato la tardività del ricorso per esser stato questo
notificato in data 6.2.2004 e quindi oltre l’ordinario termine
decadenziale rispetto alla data di pubblicazione del bando
sul quotidiano “Aste ed appalti”, risalente al 28.11.2003.
L’eccezione è infondata, dovendosi preliminarmente rilevare
che oggetto di impugnazione è stata, oltre alla deliberazione
n. 26 del 26.11.2003 di approvazione dell’originario bando,
anche quella n. 28 dell’11.12.2003 con cui sono stati riaperti
i termini di presentazione delle offerte, oltre che giustificato
il ricorso alla procedura accelerata; tale ultimo provvedimento,
in effetti, ha assunto una portata integrativa rispetto
alla originaria lex specialis di gara, tale da determinarne
una sostanziale parziale rinnovazione, di talchè entrambi
possono definirsi come regolatrici della procedura di gara
oggetto del presente giudizio; ne consegue che il termine
per l’impugnazione non deve essere più ritenuto quello relativo
alla pubblicazione della prima determinazione impugnata
ma quello relativo alla seconda, ossia decorrente dall’
11.12.2003, epoca rispetto alla quale il ricorso, notificato
in data 6.2.2004, deve ritenersi tempestivamente proposto.
Passando all’esame del merito della controversia, con il
primo motivo la società ricorrente ha censurato il bando
di gara per violazione del termine minimo fissato dall’art.
9 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 che deve decorrere tra la
data di pubblicazione del bando e quella di presentazione
delle offerte: secondo parte ricorrente, il termine concretamente
assegnato, di poco superiore a dieci giorni, non avrebbe
potuto ritenersi legittimamente sanato dal successivo intervento
operato con la deliberazione n. 28 dell’11.12.2003 con cui
si era proceduto all’assegnazione di ulteriori sedici giorni
(in modo da giungere a trenta complessivi), provvedimento
che aveva in modo del tutto inidoneo cercato di giustificare
il ricorso alla procedura accelerata per non meglio specificati
motivi di urgenza i quali avrebbero potuto del resto essere
esplicitati solo nel bando originario; inoltre, parte ricorrente
evidenziava che la possibilità di ricorrere ad un’abbreviazione
dei termini ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 17.3.1995 n.
157 era limitata alle sole gare per appalto concorso, licitazione
e trattativa privata, mentre l’Amministrazione non aveva
specificato a quale di tali tre tipi di procedura aveva
inteso far ricorso per una gara che, invece, attese le sue
caratteristiche si mostrava essere piuttosto una tipica
procedura aperta per la quale, quindi, si sarebbero dovuti
applicare gli ordinari termini di cui al citato articolo
9.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che, trattandosi di una gara
avente ad oggetto l’affidamento di servizi sociali, ai sensi
dell’art. 3, secondo comma, nonché dell’allegato 2 del D.Lgs.
17.3.1995 n. 157, gli articoli 9 e 10, in materia di termini
procedimentali, così come invocati dalla ricorrente, senz’altro
non trovano applicazione, con consequenziale irrilevanza
di tutte le questioni afferenti eventuali giustificazioni
circa il ricorso alla procedura accelerata; va soggiunto
che, sebbene il Comune di Succivo abbia operato un espresso
riferimento a tali disposizioni onde disciplinare taluni
aspetti della gara, la loro eventuale violazione non potrà
comunque comportare la caducazione di atti rispetto ai quali
le predette norme non si pongono in alcun modo come regole
di azione e quindi come utile parametro di legittimità.
Occorre, invece, porsi il problema della legittimità del
termine assegnato per la presentazione delle offerte in
ipotesi, come quella di specie, in cui manchi una disciplina
normativa che scandisca tali specifiche sequenze procedimentali;
è evidente che in assenza di parametri normativi, il criterio
da seguire deve essere quello della congruità dell’azione
amministrativa nel caso concreto e quindi della fissazione
di un termine che consenta alle imprese di formulare e presentare
offerte appropriate e ponderate, e ciò in aderenza ai principi
di par condicio e di massima partecipazione alle gare.
Nel caso di specie, le due determinazioni impugnate hanno
assegnato un termine complessivo di trenta giorni, consentendo
altresì la possibilità di emendare o sostituire le offerte
già presentate; tale termine deve ritenersi di per sé senz’altro
ampio e congruo per la formulazione e presentazione di soluzioni
progettuali ed economiche, tanto è vero che la stessa ricorrente
non ha specificato nel ricorso per quali espressi motivi,
al di là della mera denunciata violazione di legge, un arco
temporale di trenta giorni le sarebbe stato insufficiente
al fine di compiere le opportune valutazioni in merito alla
partecipazione alla gara.
Con la seconda censura la ricorrente dubita della sussistenza
della necessaria copertura finanziaria per i servizi oggetto
di gara, atteso che l’Amministrazione non aveva tenuto conto
che per alcuni di essi, per esigenze di continuità, si era
in regime di proroga per cui, per pagare gli attuali gestori,
sarebbe stato probabilmente necessario attingere alle medesime
risorse stanziate per i servizi afferenti la seconda annualità
lasciando così questi ultimi privi della necessaria copertura
economica.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Osserva il Collegio che, come del resto pacificamente ammesso
anche dalla stessa ricorrente, l’indizione della gara era
stata preceduta dalla necessaria copertura finanziaria,
come del resto è agevole verificare in base alla lettura
della determinazione dirigenziale n. 30 del 29.12.2003 nella
quale, nell’approvare tutte le operazioni di gara, il Dirigente
responsabile dava analiticamente atto della provenienza
delle risorse necessarie alla copertura delle spese per
l’espletamento del servizi; quanto alla eventuale incidenza
dei servizi in regime di proroga ed in merito alla paventata
erosione degli stanziamenti previsti per la seconda annualità,
essendo la relativa censura stata formulata in termini di
assoluta incertezza ed ipoteticità, deve ritenersi per ciò
stesso inammissibile in quanto generica.
Con il terzo motivo di ricorso sono stati contestati alcuni
capitolati speciali delle singole azioni poste in gara,
nella parte in cui avevano previsto un numero di operatori
ed uno specifico monte ore lavorativo che, posti in riferimento
al quadro economico complessivo del progetto, non avrebbero
consentito l’osservanza né dei contratti collettivi, né
delle posizioni previdenziali.
Anche tale censura è inammissibile per genericità, non essendo
stato specificato né a quale tipo di capitolato la ricorrente
si riferisca, né in quale modo il numero degli operatori
ed il monte ore avrebbero determinato necessariamente l’impossibilità
di formulare un’offerta in conseguenza di una solo supposta
violazione dei livelli contrattuali e previdenziali.
Alla soccombenza segue la condanna della società ricorrente
al pagamento delle spese processuali in favore del Comune
di Succivo che si liquidano in complessivi €2.000 (Duemila/00).
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – Prima Sezione
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali
in favore del Comune di Succivo che si liquidano in complessivi
€2.000(Duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 15.12.2004 dai Magistrati
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Giancarlo Coraggio - Presidente
Arcangelo Monaciliuni - Consigliere
Paolo Corciulo - Primo Referendario, estensore
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