| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005
n. 1323
Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo
Lombardi Giovanni (Avv.ti Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio
Iacono) contro Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace) |
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1. Circolazione Stradale – Adozione di atti
tesi ad istituire zone a traffico limitato e ad imporre
le tariffe per la circolazione nelle stesse – Competenza
del Dirigente – Non sussiste - Competenza della Giunta Comunale
e del Sindaco – Sussiste - Fattispecie.
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2. Circolazione Stradale – Adozione di atti
tesi ad istituire zone a traffico limitato – Fondamento
normativo – Fattispecie.
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3. Giustizia amministrativa – Interesse a
ricorrere avverso atti comunali tesi ad istituire zone a
traffico limitato – Da parte di Comuni limitrofi – Sussiste.
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1. L’art. 7, comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992
n. 285 attribuisce espressamente alla Giunta il compito
di procedere all’istituzione ed all’individuazione della
ZPRU, nonché delle Zone a Traffico Limitato, riservando
al Sindaco tale competenza laddove sussistano ragioni di
urgenza, Sindaco che ben può provvedere autonomamente, anche
modificando o integrando le precedenti deliberazioni della
Giunta; quanto all’introduzione del sistema di tariffazione
all’interno delle ZTL, riferendosi la norma genericamente
ai “Comuni”, deve ritenersi che la competenza generale appartenga
all’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera
f) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che espressamente riserva
all’assemblea “la disciplina generale delle tariffe per
la fruizione dei beni e dei servizi”.
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2. L’Amministrazione, nell’avvalersi del
potere di disciplina generale di cui all’art. 7, comma 9
del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (1) può imporre specifici divieti,
assoluti e non, di circolazione e sosta, i quali andranno
armonizzati in una visione d’insieme del “problema traffico”
relativamente a determinate zone, essendo il rimedio del
precedente primo comma, lettera b) piuttosto destinato a
fronteggiare problematiche di disciplina del traffico di
carattere maggiormente estemporaneo e per esclusive esigenze
di prevenzione dall’inquinamento e di tutela del patrimonio
storico, naturale ed ambientale.
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3. Un Comune isolano può impugnare gli atti
con i quali il Comune confinante sulla terraferma istituisce
zone a traffico limitato e impone tariffe per il transito
nelle stesse, sia per i maggiori oneri economici individuali
che colpiscono la popolazione nei collegamenti da e per
la terraferma, sia per le inevitabili ricadute sul costo
dei generi alimentari a cagione dell’incremento delle spese
di trasporto.
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(1)
L’art. 7 co. 9 D.Lgs. 285/92 dispone espressamente: “I comuni,
con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare
le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto
degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione,
sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale
e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento
potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché
di modifica o integrazione della deliberazione della giunta”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
1^ Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9572/04 R.G. proposto da
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Lombardi Giovanni in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della Lombardi Trasporti
s.a.s., rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno
Molinaro e Antonio Iacono ed elettivamente domiciliato in
Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
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CONTRO
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Comune di Pozzuoli in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Aldo
Starace ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Riviera
di Chiaja n. 207, presso lo studio dell’Avvocato Aldo Starace;
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con l’intervento ad adjuvandum di
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- Ruggiero Raffaele in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della s.n.c. Corrieri Pellegrino
& C. di R. Pellegrino rappresentato e difeso dall’Avvocato
Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria
del T.A.R. Campania;
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- Casa Aldo in proprio e nella qualità
di legale rappresentante della s.n.c. Casa Domenico &
C. di Aldo Casa rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio
Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del
T.A.R. Campania;
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- Comune di Forio d’Ischia in persona
del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio
Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del
T.A.R. Campania;
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- Lombardi Federico in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della ditta individuale
Federico Lombardi Autotrasporti rappresentato e difeso dagli
Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato
in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
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- Lombardi Augusto in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della Supeglobus s.r.l.
rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro
e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria
del T.A.R. Campania;
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- Lombardi Augusto in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della Lombardi s.r.l. rappresentato
e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio
Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del
T.A.R. Campania;
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- Buono Vincenzo in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della Ediltorre s.r.l.
rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro
e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria
del T.A.R. Campania;
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- Formisano Salvatore in proprio e
nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale
Eden Frutta rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo
Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli,
presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
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- Montella Giovanni in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della A.C.C.S.E.A. – Associazione
Campana Corrieri Spedizionieri ed Autotrasportatori rappresentato
e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio
Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del
T.A.R. Campania;
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- Forchetta Luigi in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della Ischia Latticini
s.r.l. rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno
Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato in Napoli, presso
la Segreteria del T.A.R. Campania;
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- Buono Lucia in proprio e nella qualità
di legale rappresentante della Pa.Co. s.r.l. rappresentato
e difeso dagli Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio
Iacono e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del
T.A.R. Campania;
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- Balestriere Luigi in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della F.lli Balestriere
di Luigi e A. Maria s.n.c. e Nicola D’Angelo in proprio
e quale legale rappresentante della D’Angelo & C. di
D’Angelo Nicola rappresentati e difesi dagli Avvocati Lorenzo
Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliati in Napoli,
presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
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- Cerciello Eduardo in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della Epomeo Frutta di
Cerciello & C s.n.c., Ragosta Francesco in proprio e
quale legale rappresentante della Ragosta Francesco s.r.l.,
Buono Maria Cristina, in proprio e quale legale rappresentante
della Edil Casamicciola s.r.l. rappresentati e difesi dagli
Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliati
in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
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- D’Auria Michelangelo in proprio
e nella qualità di legale rappresentante della Da.Co – piccola
società cooperativa a r.l. rappresentato e difeso dagli
Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliato
in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
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- Marcellino Pasquale in proprio e
nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale
Marcellino Pasquale Trasporto e Deposito Conto Terzi e Galano
Gerardo in proprio e quale legale rappresentante della A.T.I.
Autotrasporti Ischia s.r.l. rappresentati e difesi dagli
Avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Antonio Iacono e domiciliati
in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
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- Comune di Ischia in persona del
Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo
Molino e Felice Laudadio ed elettivamente domiciliato in
Napoli, via F. Caracciolo n.15;
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- Comune di Lacco Ameno in persona
del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore
Conte e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del
T.A.R. Campania;
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per l’annullamento, previa sospensiva
a) dell’ordinanza sindacale del 21.4.2004 n. 16214, affissa
all’Albo Pretorio comunale dal 22.4.2004 al 22.5.2004, con
la quale sono state adottate “in via sperimentale, con decorrenza
dal 18.5.2004 e fino a nuova disposizione, misure di disciplina
e regolamentazione relative all’accesso, circolazione e
sosta dei veicoli adibiti al trasporto privato”, prevedendosi,
altresì, l’obbligo del pagamento di un ticket per tutti
i veicoli diretti all’imbarco marittimo per le isole del
Golfo;
b) di tutti gli atri atti preordinati, connessi e consequenziali,
ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sub a),
comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente,
ivi compresi – se e per quanto occorra - l’ordinanza sindacale
del 4.3.2002 n. 999/SDS, la delibera di G.M. n. 163 del
4.4.2002, la delibera di G.M. n. 438 del 1°.8.2003, la delibera
di G.M. n. 439 del 1°.8.2003, la delibera di G.M. n. 440
del 1°.8.2003, la delibera di G.M. n. 534 del 31.10.2003,
la delibera di C.C. n. 220 del 2.12.2003, la delibera di
G.M. n. 551 del 31.10.2003, nonché i pareri resi dal Comandante
della Polizia Municipale e dal Dirigente del Servizio Mobilità,
mai notificati o altrimenti comunicati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Pozzuoli, nonché gli atti interventi ad adjuvandum;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi all’udienza del 22.12.2004 gli Avvocati di cui verbale
di udienza;
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FATTO
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Con i provvedimenti indicati in epigrafe
il Comune di Pozzuoli ha disciplinato la circolazione e
la sosta veicolare sul proprio territorio attraverso l’istituzione
di Zone a Traffico Limitato, nonché assumendo specifiche
modalità di accesso alle stesse, tra cui anche un sistema
di tariffazione per i mezzi diretti al porto con destinazione
all’imbarco per le Isole Flegree di Ischia e Procida.
Con l’ordinanza sindacale n. 999/SDS del 4.3.2002 si provvedeva
inizialmente a disciplinare la circolazione all’interno
del centro abitato per i veicoli forniti del bollino blu,
mentre con la deliberazione di Giunta n. 163 del 4.4.2002,
il Comune, oltre ad adottare misure volte a favorire la
fluidificazione del traffico e la regolamentazione della
sosta, individuava la ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza
Urbanistica), l’area perdonale del Rione Terra e le due
Zone a Traffico Limitato, ossia quella afferente il centro
Storico (ZTL1) e quella di via Pertini(ZTL2).
Successivamente, in data 1°.8.2003, la Giunta procedeva
all’adozione delle deliberazioni n. 438, n. 439 e n. 440:
con la prima si aggiornavano le limitazioni alla ZTL2, nonché
si introducevano misure di regolamentazione della circolazione
e sosta dei veicoli leggeri; con la seconda si adottavano
misure volte a regolamentare la circolazione e la sosta
dei veicoli pesanti, mentre con la terza si approvavano
le misure necessarie al contenimento del traffico veicolare
privato a motore ai sensi del Nuovo Codice della Strada
e della Direttiva del Ministero dei LL.PP. n. 3816/97, introducendo
un sistema di tariffazione per l’accesso alla Zona di Traffico
Limitato Generale – Settore Basso (ZTB) in cui rientravano
le due Zone a traffico limitato ZTL1 e ZTL 2.
Con successiva deliberazione n. 534del 31.10.2003, la Giunta
proponeva al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica
tariffaria per le zone regolamentate, tariffe che venivano
approvate dall’organo assemblea con delibera n. 220 del
2.12.2003.
Con deliberazione n. 551, sempre del 31.10.2003, la Giunta
approvava altresì le tariffe per il rilascio dei permessi
di circolazione e sosta nelle ZTL, ZPRU e nella ZTLG, oltre
a quelle relative all’accesso nel Settore Basso della Zona
a Traffico Generale (ZTB), da applicarsi ai veicoli privati
a motore, leggeri e pesanti, per il trasporto di persone
e merci, interessati alle operazioni di imbarco e sbarco
per le Isole.
Infine, con ordinanza del 21.4.2004 n. 16214 in Sindaco
del Comune di Pozzuoli adottava, con decorrenza dal 18.5.2004
le misure finalizzate alla disciplina ed alla regolamentazione
dell’accesso alle aree sopra indicate, introducendo così
concretamente il sistema tariffario precedentemente approvato.
Avverso detta ordinanza, nonché contro tutti i precedenti
provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale di
Pozzuoli e finora richiamati, proponeva ricorso a questo
Tribunale Amministrativo Regionale il signor Lombardi Giovanni,
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
Lombardi Trasporti s.a.s. - società che esercita l’attività
di trasporto merci da e per l’Isola d’Ischia – chiedendone
l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
Venivano proposti nove motivi di ricorso, tra cui censure
per incompetenza, carenza dei necessari presupposti per
l’adozione delle misure di regolamentazione dell’accesso
alle zone in questione mediante la previsione di tariffe,
difetto di istruttoria ed illogicità.
Si costituiva in giudizio il Comune di Pozzuoli che, oltre
a spiegare difese nel merito della controversia, sollevava
eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, oltre
che di inammissibilità dello stesso per carenza di interesse.
Spiegavano intervento ad adjuvandum nel presente giudizio,
oltre ad un’associazione rappresentativa degli autotrasportatori,
i Comuni di Ischia, Lacco Ameno e Forio, oltre ai suindicati
cittadini residenti sull’Isola di Ischia, in proprio e nella
qualità di legali rappresentanti di società o ditte individuali
esercenti l’attività di trasporto di persone e di merci
da e per l’Isola d’Ischia.
Alla camera di consiglio del 4.8.2004, il Tribunale, con
ordinanza n. 4242/04, accoglieva la domanda cautelare, provvedimento
che veniva tuttavia riformata dalla Quinta Sezione del Consiglio
di Stato in sede di appello con ordinanza n. 4397 del 24.9.2004.
All’udienza di discussione del 22.12.2004, in vista della
quale venivano depositati ulteriori documenti e memorie,
il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il signor Lombardi Giovanni, in proprio,
quale residente nel Comune di Barano d’Ischia, nonché quale
legale rappresentate della società di trasporti Lombardi
Trasporti s.a.s. ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del
Comune di Pozzuoli del 21.4.2004 n. 16214, affissa all’Albo
Pretorio comunale dal 22.4.2004 al 22.5.2004, con cui sono
state adottate “in via sperimentale, con decorrenza dal
18.5.2004 e fino a nuova disposizione, misure di disciplina
e regolamentazione relative all’accesso, circolazione e
sosta dei veicoli adibiti al trasporto privato”, prevedendosi,
altresì, l’obbligo del pagamento di un ticket per tutti
i veicoli diretti all’imbarco marittimo per le isole del
Golfo; oggetto di gravame sono state altresì l’ordinanza
sindacale del 4.3.2002 n. 999/SDS, la delibera di G.M. n.
163 del 4.4.2002, la delibera di G.M. n. 438 del 1°.8.2003,
la delibera di G.M. n. 439 del 1°.8.2003, la delibera di
G.M. n. 440 del 1°.8.2003, la delibera di G.M. n. 534 del
31.10.2003, la delibera di C.C. n. 220 del 2.12.2003, la
delibera di G.M. n. 551 del 31.10.2003: con l’adozione di
tali richiamati provvedimenti, l’Amministrazione Comunale
di Pozzuoli aveva proceduto nel tempo alla delimitazione
della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU),
alla delimitazione della Zona a Traffico Limitato Generale,
in cui erano stati previsti un Settore Alto (ZTA) ed uno
Basso (ZTA), all’interno del secondo dei quali erano state
individuate le Zone a Traffico Limitato del Centro Storico
( ZTL1) e di via Pertini (ZTL2); inoltre, sempre con tali
atti, erano state previste specifiche misure di regolamentazione
e disciplina della circolazione e la sosta dei veicoli leggeri
e pesanti, oltre alla previsione di un sistema di tariffazione
per l’accesso alle zone regolamentate, provvedimenti la
cui concreta esecuzione ed operatività aveva avuto luogo
attraverso l’adozione dell’ordinanza n. 16214 del 21.4.2004.
Prima di procedere all’esame del merito del ricorso, occorre
esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune
di Pozzuoli.
Con la prima eccezione è stata dedotta la tardività dell’impugnazione
delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, risalenti
agli anni 2002 e 2003, con cui erano state individuate le
delimitazioni territoriali della ZRPU, della ZTLG e delle
Zone a Traffico Limitato site all’interno di quest’ultima,
oltre alla regolamentazione della sosta e della circolazione
e la previsione di un sistema di tariffazione per l’accesso
nella ZTLG- Settore Basso (ZTB) e quindi alle richiamate
ZTL.
L’eccezione è priva di pregio.
Osserva il Collegio che tutte le deliberazioni in questione
avevano rimesso all’adozione di specifiche ordinanze sindacali
la concreta attuazione delle misure di regolamentazione
del traffico veicolare fino ad allora solo approvate in
linea generale – ivi compresa la tariffazione per l’accesso
alla ZTLG - attuazione che ha avuto luogo tramite l’impugnata
ordinanza n. 16214 del 21.4.2004 con cui il Sindaco ha potuto
discrezionalmente applicare le richiamate misure la cui
effettiva lesività è quindi apprezzabile in termini di attualità
unicamente con riferimento all’adozione di tale ultimo provvedimento:
inoltre, a parte tale rilievo incidente sui requisiti dell’interesse
a ricorrere, va anche rilevato, come emerge dagli stessi
provvedimenti de quibus, che l’ordinanza sindacale n. 16214
del 21.4.2004 si pone non già come mera esecuzione delle
misure di regolamentazione del traffico cittadino e quindi
come atto meramente consequenziale rispetto alle impugnate
deliberazioni della Giunta e del Consiglio, quanto come
provvedimento finale di un procedimento con cui è stato
disciplinato e regolamentato l’intero sistema di delimitazione
delle Zone a Traffico Limitato con le connesse misure di
inibizione e disincentivo al relativo accesso; di conseguenza,
si deve inferire che il dies a quo per l’impugnazione decorre
dalla scadenza del periodo di pubblicazione di tale provvedimento,
ossia dal 22.5.2004, per cui il ricorso, notificato in data
6.7.2004, deve ritenersi tempestivamente proposto.
Dalle considerazioni che precedono consegue anche l’infondatezza
della seconda eccezione con cui è stata dedotta la tardività
del ricorso (ad eccezione dell’ottavo motivo), essendosi
ciò ritenuto in base al fatto che le disposizioni dell’ordinanza
sindacale impugnata che hanno costituito oggetto di contestazione
sarebbero state già contenute nelle precedenti deliberazioni
di Giunta e Consiglio, provvedimenti che tuttavia non erano
state tempestivamente impugnati.
E‘ sufficiente sul punto richiamare le considerazioni espresse
in occasione dell’esame della prima eccezione, ribadendo
che l’attualità del pregiudizio lamentato dal ricorrente
è da ascriversi al momento dell’adozione dell’ordinanza
sindacale n. 16214 del 21.4.2004, provvedimento rispetto
al quale le precedenti deliberazioni degli altri organi
di governo costituiscono unicamente atti generali a contenuto
programmatorio, come tali non immediatamente lesivi dell’interesse
fatto valere dal ricorrente nel presente giudizio.
Con la terza eccezione il Comune resistente ha dedotto la
carenza di interesse del signor Lombardi Giovanni a proporre
il ricorso in proprio e quale residente nel Comune di Barano
d’Ischia, atteso che, ai sensi del punto n. 9 dell’ordinanza
sindacale impugnata, per i residenti nei Comuni isolani
nessun ticket è dovuto.
L’eccezione deve essere respinta, sia perché il ricorrente
ha proposto censure che, ove accolte, travolgerebbero in
ogni caso l’intero provvedimento sindacale, sia anche perché
il richiamato punto n. 9 dell’ordinanza sindacale non stabilisce
affatto un’esenzione dal pagamento di carattere personale,
quanto una limitazione in tal senso riferibile al mero intestatario
del veicolo, che ben potrebbe essere legittimamente un soggetto
diverso da quello che debba concretamente recarsi all’imbarco
per le Isole del Golfo: va, inoltre, specificato che la
predetta disposizione derogatoria fa salve unicamente determinate
categorie di mezzi di trasporto, quali motoveicoli, autoveicoli
ed assimilati per il trasporto di persone, di talchè ben
permane l’interesse a ricorrere in riferimento all’imposizione
della contestata prestazione pecuniaria relativamente ad
altre tipologie di mezzi di trasporto.
Con la quarta eccezione è stata dedotta la carenza di interesse
del ricorrente a rilevare l’illegittimità dell’impugnata
ordinanza sindacale nella parte in cui aveva stabilito il
divieto di accesso nella Zone a ZTL dei motocicli e ciclomotori,
e ciò in quanto questi in qualità di residente nel Comune
di Barano d’Ischia, era comunque esentato dal pagamento
del ticket ed anche perché la sua attività di autotrasportatore
non aveva alcuna attinenza con la circolazione di siffatta
tipologia di veicoli.
L’eccezione è priva di pregio, in quanto, anche per i ciclomotori,
l’esenzione per i residenti nei Comuni isolani ha riferimento
al solo intestatario del mezzo e non anche al conducente
o, comunque a colui che se ne serva per i collegamenti con
Ischia e quindi per l’imbarco, con consequenziale necessità
di attraversamento del territorio del Comune di Pozzuoli
interessato dal sistema di tariffazione.
Con la quinta eccezione è stato dedotta l’inammissibilità
degli interventi dei Comuni isolani di Ischia, Lacco Ameno
e Forio, in quanto tardivi e comunque non convertibili in
ricorso autonomo.
Ritiene il Collegio che debba essere d’ufficio preliminarmente
esaminata l’ammissibilità di tutti gli interventi ad adjuvandum
spiegati nel presente giudizio, ivi compresi, quindi, quelli
afferenti la posizione dei soggetti residenti nel Comuni
isolani, anche nella loro qualità di legali rappresentanti
di imprese commerciali e di trasporto.
Osserva il Collegio che tutti costoro – ad eccezione dei
tre Comuni intervenuti – analogamente a quanto avviene per
la posizione del ricorrente Lombardi Giovanni in proprio
e quale legale rappresentante della Lombardi Trasporti s.a.s.,
sono titolari di un interesse legittimo ad impugnare in
via autonoma i provvedimenti oggetto del presente giudizio,
non facendo capo ad essi, invece, quella posizione giuridica
soggettiva sostanziale di rango “minore” che serve a qualificare
la legittimazione all’intervento: infatti, sia questi in
qualità di residenti, sia le imprese di trasporto che rappresentano
subiscono effetti negativi immediati e diretti dall’imposizione
tariffaria contestata, effetti individuabili nell’imposizione
di una prestazione patrimoniale destinata ad incidere sul
patrimonio individuale, sull’economia della collettività
locale isolana cui appartengono, nonché sull’andamento dell’impresa
commerciale di riferimento.
Ne discende che tutti costoro per contestare i provvedimenti
oggetto del presente gravame avrebbero dovuto proporre un’autonoma
impugnazione - e non già, quindi, un atto di intervento
- entro i termini legge.
Pertanto, deve concludersi per l’inammissibilità dei richiamati
atti di intervento.
A questo punto deve verificarsi se sia possibile, per effetto
del principio di conservazione del negozio giuridico, da
ritenersi applicabile anche agli istituti di diritto processuale,
considerare gli atti di intervento alla stregua di veri
e propri autonomi ricorsi, dei quali devono tuttavia contenere
i prescritti requisiti di forma e sostanza.
A tale quesito deve rendersi una risposta negativa, atteso
che dall’esame dei singoli atti di intervento emerge l’assoluta
mancanza di allegazione di specifici motivi di ricorso,
nonché una inequivoca volontà di limitarsi a sostenere le
ragioni addotte dal ricorrente Lombardi Giovanni, con conseguente
impossibilità per tali soggetti di partecipare al presente
giudizio dal quale dovranno, pertanto, essere senz’altro
estromessi.
Per quanto concerne la posizione dei tre Comuni isolani
di Ischia, Lacco Ameno e Forio, ritiene il Collegio che
anche questi, in quanto enti esponenziali delle comunità
isolane, senza dubbio pregiudicate dall’adozione dei provvedimenti
impugnati, sia per i maggiori oneri economici individuali
che colpiscono la popolazione nei collegamenti da e per
la terraferma, sia per le inevitabili ricadute sul costo
dei generi alimentari a cagione dell’incremento delle spese
di trasporto, erano legittimati ad impugnare i provvedimenti
de quibus in via autonoma e principale, per cui anche in
tal caso, non essendo titolari di una posizione “minore”
che li abilitasse all’intervento adesivo dipendente, si
deve pervenire ad una relativa pronuncia di inammissibilità
dello stesso.
Quanto alla possibilità di una conversione in ricorso autonomo,
va osservato come, a differenza degli interventori persone
fisiche, detti enti locali hanno presentato nella loro iniziativa
processuale specifiche ragioni di censura che, unitamente
alla titolarità a ricorrere in via principale, rendono l’atto
di intervento pienamente convertibile in autonomo ricorso,
sotto il profilo della sussistenza dei requisiti sostanziali.
Quanto al profilo della tempestività, si osserva che, sebbene
vi sia stata una comunicazione individuale ai rispettivi
Sindaci tra le date del 26 e 27 aprile 2004, non è tale
il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione,
dovendo piuttosto riferirsi al momento della legale conoscenza
dell’atto nella sua acquisita capacità lesiva, (risalente
al 18.5.2004,data di sua efficacia) e, pertanto, al procedimento
di pubblicazione, la cui scadenza risaliva al 22.5.2004,
con decorrenza del termine per impugnare a partire dal 24.5.2004
(cadendo il successivo giorno 23 di domenica), termine rispetto
al quale i tre atti di intervento risultano tempestivamente
notificati.
Va ancora specificato che, pur essendo i richiamati atti
di intervento dei tre Comuni isolani convertibili in ricorso
autonomo, non potranno comportare ampliamento del thema
decidendum la memoria del Comune di Ischia depositata in
data 11.12.2004, i motivi aggiunti, sempre del Comune di
Ischia, depositati in data 10.12.2004, nonché la memoria
del Comune di Forio del 10.12.2004, trattandosi di atti
non notificati al Comune resistente e in ordine ai cui contenuti
non si è quindi formato il necessario contraddittorio.
Passando al merito della controversia, occorre preliminarmente
individuare il potere esercitato dal Comune di Pozzuoli
per l’adozione sia delle deliberazioni di Giunta e Consiglio
impugnate, sia dell’ordinanza sindacale n. 16214 del 21.4.2004.
Infatti, alcune specifiche censure sono state proposte partendo
dal presupposto per cui l’Amministrazione comunale resistente
avrebbe fatto applicazione del disposto di cui all’art.
7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 30.4.1992, mentre il Comune
ha replicato di essersi avvalso del potere previsto dal
comma nono del medesimo articolo.
Tali norme tendono a disciplinare due distinte competenze,
ma soprattutto due diversi strumenti di intervento e disciplina
della regolamentazione del traffico: il primo, di competenza
del solo sindaco, assume quale oggetto tipico l’adozione
di sole specifiche misure di limitazione della circolazione
veicolare in ragione di determinate esigenze di prevenzione
dell’inquinamento e di tutela di beni specifici quali il
patrimonio ambientale, naturale ed artistico; ne consegue
che trattasi di provvedimenti ad esclusivo contenuto limitativo
o inibitorio del traffico, adottabili principalmente in
presenza di ragioni contingenti, e come tali non necessariamente
ancorabili a generali previsioni programmatorie di disciplina
della sosta e della circolazione veicolare.
Il secondo tipo di intervento assume invece una portata
diversa e, come tale, è affidato agli organi deliberanti
dell’ente, trattandosi di un sostanziale potere generale
di disciplina e di assetto del territorio, volto all’individuazione
di specifiche aree nell’intento di migliorare principalmente
la qualità della circolazione veicolare; tale risulta, quindi,
nell’ottica del legislatore la funzione primaria del potere
di cui al nono comma dell’art. 7, ossia assolvere ad una
funzione programmatoria generale del traffico veicolare,
attraverso la delimitazione di zone pedonali, a traffico
limitato, analogamente a quanto avviene per il Piano Urbano
del Traffico, con cui, del resto, tali misure devono necessariamente
armonizzarsi.
La previsione di un sistema di tariffazione per l’accesso
(o anche per il solo attraversamento, così come avviene
nel caso di specie), come emerge dallo stesso dato letterale
della norma (possono consentire “anche”…), si colloca accanto
ed in via accessoria rispetto al generale potere di individuazione
di Zone a Traffico Limitato di cui costituisce una misura
deterrente aggiuntiva e non già l’obiettivo finale rispetto
al cui raggiungimento la predetta delimitazione in zone
rappresenta una mera fase di passaggio prodromico; ciò in
quanto è attraverso la suddivisione in zone e quindi tramite
la razionalizzazione dell’uso del territorio in chiave programmatoria
che la norma intende principalmente disciplinare il traffico
veicolare in specifiche fasce territoriali “difficili” sotto
tale punto di vista, così come indubbiamente si presentano
quelle individuate dal Comune di Pozzuoli.
Né si può ritenere che la possibilità di inibire la circolazione
o la sosta sia riconducibile unicamente alla previsione
di cui al primo comma, lettera b) dell’art. 7, atteso che
un simile potere deve essere necessariamente riconosciuto
ai Comuni anche nell’ambito dell’individuazione di zone
a traffico limitato, le quali sono, per loro stessa natura,
destinate proprio ad comportare limitazioni della circolazione
veicolare. Pertanto, ben può l’Amministrazione, nell’avvalersi
del potere di disciplina generale di cui all’art. 7, comma
9 del D.Lgs. 30.4.1992, imporre specifici divieti, assoluti
e non, di circolazione e sosta, i quali andranno armonizzati
in una visione d’insieme del “problema traffico” relativamente
a determinate zone, essendo il rimedio del precedente primo
comma, lettera b) piuttosto destinato a fronteggiare problematiche
di disciplina del traffico di carattere maggiormente estemporaneo
e per esclusive esigenze di prevenzione dall’inquinamento
e di tutela del patrimonio storico, naturale ed ambientale.
Orbene, dall’esame degli atti oggetto di gravame, benchè
si faccia riferimento contestualmente a problematiche di
inquinamento e di congestione del traffico per le difficoltà
di accesso all’area portuale, emerge che il Comune di Pozzuoli
effettivamente si è avvalso del solo potere di cui all’art.
7, 9 comma del D.Lgs. 30.4.1992 e non di quello di cui al
primo comma, lettera b) della medesima disposizione normativa:
ciò si desume agevolmente dal contenuto dei medesimi provvedimenti
che hanno preventivamente disciplinato la suddivisione del
territorio comunale in Zone e quindi introdotto anche il
sistema della tariffazione oggetto di specifica contestazione
in questa sede.
A tali considerazioni consegue il rigetto per infondatezza
dei motivi di censura primo, terzo, sesto e settimo, in
quanto fondati sul presupposto che l’Amministrazione avrebbe
esercitato il potere di cui al primo comma, lettera b) della
disposizione citata e comunque al fine di prevenzione dell’inquinamento
atmosferico.
Con l’ottavo motivo di ricorso è stata dedotta l’incompetenza
della Giunta e del Sindaco ad adottare i provvedimenti impugnati.
E’ stato in tal senso sostenuto che si tratterebbe di una
attribuzione che l’art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267
riserverebbe ormai alla dirigenza e non più agli organi
politici dell’Amministrazione locale, essendo le previsioni
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 state modificate,
quanto alla competenza, dalle nuove disposizioni generali
in materia di riparto di competenze interne degli enti locali.
Né, del resto, si sarebbe potuto trattare di un’ordinanza
sindacale di carattere contigibile ed urgente ai sensi dell’art.
54 del T.U.E.L., difettandone tutti i presupposti in fatto
ed in diritto.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio che l’art. 7, comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992
n. 285 attribuisce espressamente alla Giunta il compito
di procedere all’istituzione ed all’individuazione della
ZPRU, nonché delle Zone a Traffico Limitato, riservando
al Sindaco tale competenza laddove sussistano ragioni di
urgenza, Sindaco che ben può provvedere autonomamente, anche
modificando o integrando le precedenti deliberazioni della
Giunta; quanto all’introduzione del sistema di tariffazione
all’interno delle ZTL, riferendosi la norma genericamente
ai “Comuni”, deve ritenersi che la competenza generale appartenga
all’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera
f) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che espressamente riserva
all’assemblea “la disciplina generale delle tariffe per
la fruizione dei beni e dei servizi”.
Tale assetto di competenze è stato rispettato dall’Amministrazione
comunale che ha riservato l’approvazione delle tariffe al
Consiglio Comunale, l’individuazione e delimitazione delle
aree a traffico limitato, nonché l’introduzione del sistema
di tariffazione – come concreta misura deterrente all’accesso
nelle predette Zone – alla Giunta, mentre il Sindaco ha
dato concreta attuazione a siffatte previsioni attraverso
l’impugnata ordinanza n. 16214 del 21.4.2004 che, costituendo
espressione del potere tipico di cui all’art. 7 comma 9
del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, non può in alcun modo essere
qualificata in termini di ordinanza contigibile ed urgente,
né ai sensi dell’art. 50, né dell’art. 54 del D.lgs. 18.8.2000
n. 267.
Quanto alla sopravvenuta competenza dirigenziale in materia,
si osserva che la previsione dell’art. 7, comma 9 del D.Lgs.
30.4.1992, sebbene di epoca anteriore rispetto alla disposizione
normativa di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
in materia di competenze della dirigenza degli enti locali,
resta comunque successiva rispetto all’introduzione nell’ordinamento
del principio di separazione tra compiti degli organi di
governo e compiti dei dirigenti, a suo tempo introdotta
già con la legge 8.6.1990 n. 142; deve pertanto ritenersi
che, rispetto al predetto principio, la disposizione de
qua assume natura di lex posterior e, come tale, ben poteva
proporsi come fattispecie derogatoria rispetto al preesistente
principio di attribuzione di siffatte competenze alla dirigenza.
Inoltre, in favore della competenza degli organi politici
in luogo della dirigenza, milita anche l’ulteriore considerazione
per cui i provvedimenti oggetto di impugnazione costituiscono
non già meri atti di esecuzione di pregressi provvedimenti
di programmazione, ma essi stessi si pongono come momenti
di pianificazione e regolamentazione dell’uso del territorio,
come tali in linea di principio necessariamente rientranti
nelle attribuzioni degli organi di direzione politica dell’ente
locale, tra cui figura nella fattispecie anche il Sindaco,
proprio in virtù del potere espressamente conferitogli dall’art.
7 comma 9 di integrare o modificare le eventuali misure
già adottate dalla Giunta.
Passando alle censure sostanziali, con il secondo motivo
di ricorso è stato lamentato che il Comune di Pozzuoli non
avrebbe garantito l’equo contemperamento dell’interesse
pubblico alla regolamentazione della circolazione sul proprio
territorio con le esigenze dei cittadini che sono costretti
per ragioni di insularità ad attraversare il suo territorio
diretti al porto.
Del resto, l’assenza di ponderazione di tali esigenze, che
pur si riconnettono a valori di rango costituzionale, troverebbe
la sua conferma nella mancanza di un Piano Urbano del Traffico,
strumento la cui adozione – ai sensi della circolare ministeriale
n. 3816 del 21.7.1997, di attuazione dell’art. 7, comma
9 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 - costituisce, unitamente
alla previa istituzione di una ZTL e alla adozione del sistema
di tariffazione previsto a livello sempre di PUT, un presupposto
indispensabile per introdurre la contestata misura di disincentivo
al traffico veicolare. In tal senso, si evidenziava che
tale misura deve necessariamente armonizzarsi con una generale
politica di disciplina e regolamentazione del traffico e
della sosta veicolare cittadini, evitando così di restare
alla stregua di una misura autonoma e slegata – del resto
finanche priva di un’efficacia temporalmente limitata -
rispetto alle richiamate esigenze di pianificazione.
La censura è fondata nei termini che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, osserva il Collegio che, come già anticipato
in precedenza, non sono condivisibili le censure di legittimità
ancorate alla mancanza nel Comune di Pozzuoli di un Piano
Urbano del Traffico e ciò sia in quanto la direttiva ministeriale
n. 3186/ 97 prevede espressamente la possibilità di introdurre
tali misure anche in assenza del P.U.T., sia perché, in
tale eventualità, le ricadute sulla disciplina del traffico
veicolare devono pur sempre essere collegate a specifici
obiettivi, oltre che ad una concreta verifica circa il loro
raggiungimento.
La risoluzione della questione di un equo contemperamento
degli interessi e della proporzionalità della misura concretamente
adottata deve necessariamente partire da una lettura costituzionalmente
orientata della norma di cui all’art. 7, comma 9 del D.Lgs.
30.4.1992 n. 285, in vista della ricerca di un punto di
equilibrio nel rapporto con altri diritti di libertà che
pure la Costituzione sancisce e tutela.
Non vi è dubbio che la norma in argomento introduce attraverso
la tariffazione una prestazione patrimoniale che purtuttavia
non riveste natura corrispettiva, atteso che all’utente
non è riconosciuto da parte dell’Amministrazione nessun
servizio o comunque nessuna utilità eccedente la semplice
fruizione della strada comunale che costituisce espressione
del generale diritto costituzionale di cui all’art. 16 Cost.
Né può esserle riconosciuta natura tributaria, atteso che
la funzione della tariffa non è assolutamente quella di
contribuzione alla spesa pubblica dell’ente locale, ma di
un mero disincentivo all’accesso in specifiche Zone a Traffico
Limitato.
Deve, quindi, concludersi nel senso che si tratta di una
prestazione patrimoniale imposta genericamente intesa ai
sensi dell’art. 23 della Costituzione, di natura non tributaria,
ma che, in quanto tale, deve comunque essere prevista da
una fonte legislativa di rango primario.
Posto che tale requisito sembra essere soddisfatto dalla
previsione di cui all’art. 7, comma 9 del D.lgs. 30.4.1992
n. 285, resta da verificare quali siano i limiti che s’impongono
all’ente impositore in relazione alla concreta introduzione
di un sistema di tariffazione che possa ritenersi compatibile
con i diritti di libertà previsti dalla Carta, nel caso
di specie con il diritto di circolazione di cui all’art.
16, conformabile solo per esigenze di sicurezza e sanità,
sancite per legge e quindi da ritenersi come un diritto
“forte” assicurato ai cittadini.
Ritiene il Collegio che il contemperamento degli interessi
tra le opposte esigenze di disincentivare l’afflusso veicolare
a determinate zone del territorio di un Comune e la costituzionalmente
garantita libertà di circolazione trovi il suo punto di
equilibrio nella rigorosa applicazione del principio di
competenza; principio che comporta non solo la – ovvia –
impossibilità che tale disciplina possa avere ad oggetto
aree estranee al territorio comunale, ma anche l’illegittimità
di qualsiasi disciplina del proprio territorio che incida
negativamente sul diritto di spostarsi liberamente ed in
particolare di accedere ai territori di altri Comuni.
A tali limiti non si è attenuto il Comune di Pozzuoli che
con gli atti impugnati ha ecceduto la propria competenza,
avendo introdotto misure di regolamentazione della circolazione
veicolare che hanno finito per assumere una diretta ed inammissibile
dimensione sovracomunale, finalizzata a perseguire il dirottamento
di parte del flusso veicolare verso gli scali portuali viciniori,
quale, ad esempio, quello di Napoli.
In altri termini ben poteva l’ente resistente, anche in
via sperimentale e per un periodo non superiore ad un anno,
imporre un sistema di tariffazione per il raggiungimento
del porto locale; tuttavia, nell’imporre tale prestazione
pecuniaria per l’attraversamento ed il raggiungimento del
luogo di imbarco, avrebbe dovuto per converso o individuare
un’alternativa di percorso gratuita, oppure un ragionevole
sistema di orari di accesso tali da consentire un’armonica
regolamentazione del traffico nelle vie cittadine, senza
che gli utenti fossero necessariamente essere costretti
ad affrontare un onere economico per esercitare liberamente
(e, quindi, gratuitamente) un loro diritto costituzionalmente
garantito.
In questi termini il ricorso deve essere accolto.
Restano assorbiti i restanti motivi di censura.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – Prima Sezione
- dichiara l’inammissibilità di tutti gli interventi con
consequenziale estromissione dal giudizio dei soggetti interventori,
ad eccezione dei Comuni di Ischia, lacco Ameno e Forio,
da valere come autonomi ricorrenti;
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati
nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 19.1.2005 dai Magistrati
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Giancarlo Coraggio - Presidente
Arcangelo Monaciliuni - Consigliere
Paolo Corciulo - Primo Referendario, estensore
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