| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 15 febbraio 2005
n. 1074
Pres. Carlo D’Alessandro, Est. Giovanni Palatiello
Condominio di Via Dalbono n. 35 in Portici (avv.to G. Oranges)
contro Ente Nazionale Autonomo delle Strade ANAS (Avvocatura
dello Stato) ed altri |
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1. Giustizia amministrativa - Dimidiazione
dei termini ex art. 23 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034 –
Applicabilità - Esclusione della sola notificazione dell’atto
introduttivo del giudizio – Estensione dell’esclusione al
deposito dell’atto notificato – Non sussiste
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2. Giustizia amministrativa - Dimidiazione
dei termini ex art. 23 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034 –
Applicabilità – Nel caso di deposito del ricorso incidentale
– Sussiste
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1. La legge n. 205 del 2000, che ha introdotto
l’art. 23 bis nella legge n. 1034 del 1971, nel sottrarre
la proposizione del ricorso al generale regime della riduzione
alla metà di tutti i termini processuali, ha inteso riferirsi
alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio,
non anche al deposito dell’atto notificato, che deve, pertanto,
avvenire nei quindici giorni successivi alla notifica, a
pena di inammissibilità
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2. L’art. 23 bis della legge n. 1034 del
1971 si applica anche in caso di deposito del ricorso incidentale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - QUINTA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: CARLO d'ALESSANDRO
Presidente; PAOLO CARPENTIERI Consigliere, GIOVANNI PALATIELLO
Referendario relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 12833/04 di R.G. proposto
da
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Condominio di Via Dalbono n. 35, in Portici,
in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avv. Gianluigi Oranges, elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Napoli alla Via A. De Gasperi n.
45;
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contro
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Ente Nazionale Autonomo delle Strade ANAS,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Prefettura
di Napoli, in persona del Prefetto in carica, Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del
Ministro in carica, Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche, in persona del Provveditore pro tempore,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in
persona del Ministro in carica, Sovrintendenza Archeologica
di Pompei, in persona del Sovrintendente pro tempore,
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
in persona del Ministro in carica, tutti rappresentati e
difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliataria “ope legis”;
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Comune di Portici, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Irene
Coppola e Rosanna Russo dell’Avvocatura Comunale, elettivamente
domiciliato presso la Casa Comunale in Portici, alla Via
Campitelli n. 11;
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Comune di S. Giorgio a Cremano, in
persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv.
Lucia Cicatiello dell’Avvocatura Comunale, elettivamente
domiciliato presso la Casa Comunale in San Giorgio a Cremano,
alla P.zza Vittorio Emanuele n. 10;
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Ente Parco Nazionale del Vesuvio,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avv. Daniele Perna, elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Napoli, al Centro Direzionale is.
F/12;
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Soc. Autostrade Meridionali s.p.a.,
in persona dell’amministratore delegato ing. Roberto Zianna,
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Abbamonte, presso
lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci
n. 16;
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Regione Campania, in persona del Presidente
della Giunta Regionale in carica, non costituita;
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Comune di Ercolano, in persona del
Sindaco in carica, non costituito;
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Provincia di Napoli, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita;
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Autorità di Bacino del Sarno, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita
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per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del decreto dell’Ente
Nazionale Strade – ANAS – n. 5968 del 19.3.2003, con il
quale è stato approvato il “progetto dei lavori di ampliamento
a tre corsie tra il Km 5+690 e 10+525 e per la realizzazione
del nuovo svincolo di Portici-Ercolano”, dichiarate di pubblica
utilità le relative opere e fissati i termini per l’inizio
ed il compimento dei lavori e delle procedure espropriative;
del decreto n. 11787 del 27.9.2000 con il quale il Provveditore
Regionale alle OO.PP., all’esito dei lavori della Conferenza
di Servizi convocata il 5.11.1999, conclusasi il 18.2.2000,
ha approvato ai fini urbanistici la realizzazione delle
opere ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 D.P.R. 616/77
e contestualmente dichiarata raggiunta l’intesa Stato –
Regione ex art. 81, comma 3, della predetta normativa; del
provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi; del
parere favorevole espresso dal Ministero dei Beni Culturali
ed Ambientali con nota n. 6292 del 17.3.2002; del decreto
prot. n. 41755/I sett. B del 3.6.2003 del Prefetto di Napoli,
con il quale la Società Autostrade Meridionali s.p.a., concessionaria
per la costruzione ed esercizio dell’Autostrada Napoli –
Pompei - Salerno (A3), è stata autorizzata all’occupazione
temporanea e di urgenza, in nome e per conto dell’ANAS,
delle aree necessarie all’esecuzione delle opere in questione;
di ogni altro provvedimento preordinato, collegato, connesso,
e conseguente a quelli impugnati in via principale ed, in
particolare, per quanto possa occorrere, dell’avviso di
immissione in possesso di cui alla nota delle Autostrade
Meridionali s.p.a. del 24.6.2003, unitamente al quale è
stato notificato il predetto decreto;
nonché per la condanna al risarcimento del danno.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato, con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio della società
Autostrade Meridionali s.p.a., con la produzione allegata;
vista la memoria difensiva ed i documenti prodotti nell’interesse
del Comune di Portici, del Comune di S. Giorgio a Cremano
e dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
visti gli atti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005 il relatore
Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi, altresì, per le parti
gli avvocati presenti, come da verbale d’udienza.
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 29.10 – 2.11.2004,
il Condominio di Via Dalbono n. 35 – nella qualità di titolare
dello ius non aedificandi relativamente ad un appezzamento
di terreno ubicato in Portici esteso metri quadrati 1.117
circa, distinto in catasto alla partita 2833, foglio 1 p.lla
719, così come risulta dall’atto Notaio Salvatore Sica del
15.2.1969 - impugna gli atti in epigrafe concernenti i lavori
di ammodernamento ed ampliamento a tre corsie dell’autostrada
A3 Napoli – Pompei – Salerno nel tratto compreso tra le
progressive Km 5+690 e 10+525 e di realizzazione del nuovo
svincolo di Portici – Ercolano.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dei principi generali regolanti l’adozione
di atti ablatori. Eccesso di potere. Assenza dei presupposti
Sviamento.
2) Violazione art. 7 L. n. 241/1990. Violazione artt. 10
e 11 L. n. 865/1971. Violazione art. 2 D.Lvo n. 143/1994.
Violazione art. 97 Cost.. Eccesso di potere. Violazione
del giusto procedimento e dei principi in tema di buon andamento
dell’azione amministrativa.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L.
n. 2359/1865 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 143/1994. Violazione
art. 42, comma 3, Cost..
4) Violazione art. 81 D.P.R. n. 616/1977 e art. 3 D.P.R.
n. 383/1994. Violazione art. 1 lett. g) D.P.C.M. n. 377/1988
e succ. modd. ed integr. e art. 6 L. n. 349/1986. Violazione
e mancata applicazione art. 151 D.Lgs n. 490/1999. Violazione
art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Falso presupposto.
Difetto di istruttoria. Violazione del giusto procedimento.
5) Violazione art. 81 D.P.R. n. 616/1977 e art. 3 D.P.R.
n. 383/1994. Violazione art. 5 e 114 Cost. Violazione del
giusto procedimento.
6) Violazione art. 81 D.P.R. n. 616/1977 e art. 3 D.P.R.
n. 383/1994.. Eccesso di potere.
7) Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Difetto di motivazione.
Eccesso di potere.
8) Violazione artt. 16 e 19 D.Lgs n. 285/1992 e 26 e 28
D.P.R. n. 495/1992, nonché artt. 3 e 4 D.M. n. 1444/1968.
Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto
di istruttoria.
9) Violazione art. 7 L. n. 241/1990 .Violazione art. 97
Cost.. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento
e dei principi in tema di buon andamento dell’azione amministrativa.
L’Avvocatura dello Stato nella veste suindicata, la società
Autostrade Meridionali s.p.a., il Comune di Portici, il
Comune di S. Giorgio a Cremano e l’Ente Parco Nazionale
del Vesuvio si sono costituti in giudizio, resistendo al
gravame.
A seguito dell’esame della domanda cautelare, con ordinanza
n. 5699 del 16/12/2004, la Sezione, previa sospensione del
decreto prefettizio autorizzativo dell’occupazione d’urgenza
degli immobili per cui è causa, fissava, ai sensi dell’art.
23-bis della legge n. 1034 del 1971, l’udienza di discussione
del merito della causa per il 27 gennaio 2005.
Indi, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2005 la causa
veniva trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Preliminarmente la difesa della società Autostrade
Meridionali s.p.a. eccepisce l’improcedibilità dell’impugnativa
poiché il deposito del ricorso è stato effettuato presso
la Segretaria del T.A.R. in data 29 novembre 2004, oltre
il termine (dimezzato) di 15 giorni di cui all’art. 23-bis,
comma 2, legge n. 1034/71, decorrente dall’ultima notifica,
avvenuta in data 2 novembre 2004.
Con riguardo a tale eccezione, osserva il Collegio che la
disposizione introdotta dall’art. 4 della legge n. 205 del
2000, nel prevedere la riduzione alla metà dei termini processuali
nei giudizi sulle materie contemplate nel 1° comma dell’art.
23-bis della legge n. 1034/71 (tra le quali figurano, per
quel che in questa sede interessa, anche “le procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione
di opere pubbliche e di pubblica utilità”) esclude espressamente
da tale abbreviazione “quelli per la proposizione del ricorso”.
Orbene, la Sezione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V,
3 maggio 2002, n. 2505; 27 maggio 3072; nello stesso senso
si veda anche T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I^. 10
aprile 2003, n. 471; nonché T.A.R. Basilicata, 6 marzo 2003,
n. 200) aveva in passato espresso l’avviso che l’utilizzo
del plurale riguardo ai termini eccettuati dall’abbreviazione,
unitamente al riferimento generico alla proposizione dell’impugnativa,
inducessero a ritenere che l’esclusione dal dimezzamento
si dovesse applicare non solo al termine per la notifica
del ricorso, ma anche a quello per il successivo deposito
in Segreteria.
Tale opinione era fondata sui seguenti argomenti.
Si osservava, innanzitutto, che la nozione di “proposizione”
del ricorso comprende tutti gli adempimenti necessari per
l’ introduzione del giudizio, tant’è che il deposito del
ricorso segna il momento della costituzione del rapporto
giuridico processuale (cfr. C.d.S., Ad. Plen., 29 luglio
1980, n. 35) ed è la data del deposito del ricorso che è
considerata rilevante (dal legislatore e dalla giurisprudenza)
ai vari fini processuali, quali la verifica della competenza
dei TT.AA.RR., all’atto della loro istituzione (cfr. art.
38 legge 1034/1971 e relativa interpretazione giurisprudenziale,
tra cui, ad es., C.d.S., Sez. VI, 22.10.1987, n. 840); la
declaratoria di estinzione dei giudizi, ex art. 4 legge
n. 87/1994; il riparto transitorio di giurisdizione in materia
di pubblico impiego, ex art. 45, comma 17 D. Lgs. 80/98,
ora recepito nell’art. 69 DLgs 165 del 2001 (cfr., ex multis,
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 gennaio 2003, n.
52; id., 25 febbraio 2003, n. 375; T.A.R. Puglia, Bari,
Sez. I, 13 luglio 2001, n. 2901; T.A.R. Basilicata, 18 dicembre
2001, n. 895; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 17 dicembre
2001, n. 5485).
All’obiezione che tale orientamento contrasterebbe con il
fine della norma in esame, che si propone di accelerare
tutto l’iter del giudizio, con la sola eccezione del tempo
a disposizione dei destinatari dell’azione amministrativa
per decidere se impugnare o meno un atto (contrariamente
al regime dell’abrogato art. 19 del decreto-legge n. 67
del 1997: cfr. C.d.S, IV, 1 febbraio 2001, n. 386), per
cui, una volta che il ricorso è notificato, non vi sarebbe
motivo di procrastinare le successive cadenze processuali,
si replicava che tale rilievo fa riferimento unicamente
alla posizione del soggetto ricorrente senza considerare
che il termine per il deposito del ricorso non è solo una
mera formalità demandata al procuratore della parte, ma
costituisce anche il “dies a quo” per la decorrenza dei
termini concessi per la difesa in giudizio delle controparti
(amministrazioni resistenti ed eventuali controinteressati).
Ciò stante, si rilevava che se è vero che il dimezzamento
del termine di deposito non comporterebbe per il ricorrente
alcun aggravio significativo (poiché è evidente che, dopo
la notifica del ricorso, sarebbe agevole provvedere al deposito
nei 15 giorni, anziché in 30) non è men vero che esso determina
semmai uno certo sbilanciamento in pregiudizio degli avversari,
ai quali potrebbe mancare un tempo adeguato per preparare
compiutamente le proprie difese ovvero, se del caso, un
ricorso incidentale.
In particolare, se in base alla disciplina processuale ordinaria,
il controinteressato ha a disposizione 60 giorni dalla notifica
del ricorso principale (ovvero 30 giorni dallo spirare del
termine, di 30 giorni, assegnato per il deposito dell’impugnativa
principale) per notificare un eventuale ricorso incidentale,
il dimezzamento del temine di deposito del ricorso introduttivo
comporterebbe la riduzione da 60 a 45 giorni del termine
per la proposizione del ricorso incidentale, fermo restando
il termine ordinario di 60 giorni decorrente dalla conoscenza
del provvedimento lesivo per la notifica del ricorso introduttivo;
ciò che dà luogo ad un’ evidente disparità di trattamento
in danno del ricorrente incidentale, suscettibile di censura
di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt.
3, 24 e 111 Cost.
Tali considerazioni aveva indotto la Sezione a ritenere
che, anche sul piano logico-sistematico (oltre che per il
tenore letterale della disposizione), la concessione dei
termini ordinari (non abbreviati) per la proposizione del
ricorso (ivi compreso quello per il deposito del ricorso)
fosse finalizzata a garantire a tutte le parti del giudizio
(e non solo al ricorrente) un lasso temporale sufficiente,
almeno nella fase iniziale del giudizio, per l’impostazione
complessiva della causa; il che è vieppiù importante se
si considera che l’utilizzo degli strumenti previsti per
una rapida soluzione delle controversie presuppone comunque
la completezza e correttezza del contraddittorio (cfr.,
in tema, Cons. St., sez. V, 13/6/1998, n. 830).
Sennonché, la giurisprudenza amministrativa, anche nella
sua sede più autorevole (C.d.S., Ad. Plen. 31 maggio 2002
n. 5 nonché C.d.S, Ad. Plen. 18 marzo 2004, n. 5), si è
ormai definitivamente orientata nel senso che la novella
legislativa di cui alla legge n. 205 del 2000, che ha introdotto
l’art. 23 bis nella legge n. 1034 del 10971, nel sottrarre
la proposizione del ricorso al generale regime della riduzione
alla metà di tutti i termini processuali, ha inteso riferirsi
alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio,
non anche al deposito dell’atto notificato, che deve, pertanto,
avvenire nei quindici giorni successivi alla notifica, a
pena di inammissibilità (cfr, ex multis, C.d.S., V, 6 ottobre
2003, n. 5897; id., 18 settembre 2003, n. 5326; id., 25
febbraio 2003, n. 1074; id., 17 aprile 2003, n. 2066; id.,
18 settembre 2003 n. 5321; id., 31 maggio 2002 n. 3043;
id., 25 novembre 2002 n. 6480; C.d.S., IV, 7 giugno 2004,
n. 3541; 14 maggio 2004, n. 3050; id., 28 agosto 2001 n.
4562; id., 9 ottobre 2002 n. 5363; id., 29 novembre 2002,
n. 6526; Consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia 16
ottobre 2002 n. 591; C.d.S., VI, 24 ottobre 2002 n. 5861;
conformi, ex multis, anche T.A.R. Campania, Napoli, I, 9
marzo 2004, n. 2801; T.A.R. Lazio, Roma, I, 8 ottobre 2004,
n. 10491; T.A.R.Calabria, Catanzaro, II, 12 marzo 2004,
n. 624; T.A.R. Toscana, I, 17 dicembre 2003, n. 6061; T.A.R.
Puglia, Bari, I, 19 maggio 20004, n. 2480; T.A.R. Lombardia,
Brescia, 17 febbraio 2004, n. 106; T.A.R. Sardegna, I, 22
ottobre 2004, n. 1509).
Tale consolidato orientamento giurisprudenziale, se, da
una parte, ha chiarito che l’uso, nel corpo del secondo
comma dell’art. 23 bis citato, del plurale “quelli”, con
riguardo alla “proposizione del ricorso”, è dovuto al fatto
che il Legislatore ha inteso riferirsi, non solo al ricorso
introduttivo, ma anche al ricorso incidentale nel processo
di primo grado, per il quale sovvengono le stesse esigenze
(riconducibili alla necessità di garantire ai destinatari
dell’azione amministrativa un tempo congruo per predisporre
le proprie difese) che hanno condotto all’esclusione dalla
regola del dimezzamento del ricorso principale (Ad. Plen.
31 maggio 2002 n. 5; Ad. Plen. 18 marzo 2004, n. 5; nonché
C.d.S., V, 6 ottobre 2003, n. 5897), dall’altra non si è
fatto carico del rilievo, svolto dalla Sezione con le pronunce
su indicate, secondo cui, se è vero che il dimezzamento
del termine di deposito non comporta per il ricorrente alcun
aggravio significativo, è parimenti incontestabile che esso
determina un sensibile sbilanciamento in pregiudizio del
controinteressato ricorrente incidentale.
Tuttavia, evidenti ragioni di certezza del diritto, ancor
più pressanti nella materia dei procedimenti ablatori, involgente
rilevanti interessi pubblici, inducono il Collegio ad aderire
all’ormai univoco orientamento giurisprudenziale sopra riferito
e, dunque, a ritenere che l’odierno ricorso, essendo stato
depositato presso la Segretaria del T.A.R. in data 29 novembre
2004, oltre il termine (dimezzato) di 15 giorni di cui all’art.
23-bis, comma 2, legge n. 1034/71, decorrente dall’ultima
notifica, avvenuta in data 2 novembre 2004, debba essere
dichiarato improcedibile.
Non può applicarsi nella fattispecie il beneficio dell’errore
scusabile (che può essere concesso anche d’ufficio, in assenza
di una specifica domanda della parte ricorrente: cfr., ex
multis, C.d.S., IV, 2 marzo 2004, n. 949; V, 8 ottobre 2002,
n. 5315), atteso che la norma relativa al dimezzamento dei
termini processuali nei giudizi aventi ad oggetto le procedure
di occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all’esecuzione di opere pubbliche è entrata in vigore ben
quattro anni prima della proposizione del ricorso che ha
dato origine alla presente controversia e che, comunque,
sulla questione del dimezzamento dei termini, anche per
quanto concerne il deposito del ricorso di primo grado,
si è ormai pronunciata una copiosa giurisprudenza (e ciò,
senza voler considerare che, ad analoghe conclusioni, la
giurisprudenza era già pervenuta nell’interpretazione dell’art.
19, comma 3, D.L. 25 marzo 1997 n. 67, come modificato dalla
legge di conversione 23 maggio 1997 n. 135 che poneva una
problematica pressoché simile a quella oggi sub judice:
cfr., tra le tante, C.d.S. V, 25 maggio 1998, n. 695; C.d.S.,
IV, 5 luglio 1999, n. 1164).
In conclusione, in base alle ragioni che precedono, il ricorso
deve essere dichiarato improcedibile.
La fondatezza dell’eccezione pregiudiziale svolta dalla
Società Autostrade Meridionali s.p.a. impedisce al Collegio
di esaminare il merito della controversia.
Il rigetto del gravame comporta l’automatica caducazione
della misura cautelare concessa con l’ordinanza n. 5699
del 16/12/2004.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale
compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Napoli, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 12833/2004 indicato in epigrafe, lo dichiara
improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 27 gennaio 2005.
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