Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 15 febbraio 2005 n. 1074
Pres. Carlo D’Alessandro, Est. Giovanni Palatiello
Condominio di Via Dalbono n. 35 in Portici (avv.to G. Oranges) contro Ente Nazionale Autonomo delle Strade ANAS (Avvocatura dello Stato) ed altri


1. Giustizia amministrativa - Dimidiazione dei termini ex art. 23 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034 – Applicabilità - Esclusione della sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio – Estensione dell’esclusione al deposito dell’atto notificato – Non sussiste

 

2. Giustizia amministrativa - Dimidiazione dei termini ex art. 23 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034 – Applicabilità – Nel caso di deposito del ricorso incidentale – Sussiste

1. La legge n. 205 del 2000, che ha introdotto l’art. 23 bis nella legge n. 1034 del 1971, nel sottrarre la proposizione del ricorso al generale regime della riduzione alla metà di tutti i termini processuali, ha inteso riferirsi alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, non anche al deposito dell’atto notificato, che deve, pertanto, avvenire nei quindici giorni successivi alla notifica, a pena di inammissibilità

 

2. L’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971 si applica anche in caso di deposito del ricorso incidentale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - QUINTA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: CARLO d'ALESSANDRO Presidente; PAOLO CARPENTIERI Consigliere, GIOVANNI PALATIELLO Referendario relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 12833/04 di R.G. proposto da

 

Condominio di Via Dalbono n. 35, in Portici, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluigi Oranges, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 45;

 

contro

 

Ente Nazionale Autonomo delle Strade ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto in carica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, in persona del Provveditore pro tempore, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, Sovrintendenza Archeologica di Pompei, in persona del Sovrintendente pro tempore, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro in carica, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria “ope legis”;

 

Comune di Portici, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Irene Coppola e Rosanna Russo dell’Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Portici, alla Via Campitelli n. 11;

 

Comune di S. Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Cicatiello dell’Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in San Giorgio a Cremano, alla P.zza Vittorio Emanuele n. 10;

 

Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Perna, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Centro Direzionale is. F/12;

 

Soc. Autostrade Meridionali s.p.a., in persona dell’amministratore delegato ing. Roberto Zianna, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Abbamonte, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16;

 

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita;

 

Comune di Ercolano, in persona del Sindaco in carica, non costituito;

 

Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

 

Autorità di Bacino del Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita

 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del decreto dell’Ente Nazionale Strade – ANAS – n. 5968 del 19.3.2003, con il quale è stato approvato il “progetto dei lavori di ampliamento a tre corsie tra il Km 5+690 e 10+525 e per la realizzazione del nuovo svincolo di Portici-Ercolano”, dichiarate di pubblica utilità le relative opere e fissati i termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e delle procedure espropriative; del decreto n. 11787 del 27.9.2000 con il quale il Provveditore Regionale alle OO.PP., all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi convocata il 5.11.1999, conclusasi il 18.2.2000, ha approvato ai fini urbanistici la realizzazione delle opere ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 D.P.R. 616/77 e contestualmente dichiarata raggiunta l’intesa Stato – Regione ex art. 81, comma 3, della predetta normativa; del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi; del parere favorevole espresso dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali con nota n. 6292 del 17.3.2002; del decreto prot. n. 41755/I sett. B del 3.6.2003 del Prefetto di Napoli, con il quale la Società Autostrade Meridionali s.p.a., concessionaria per la costruzione ed esercizio dell’Autostrada Napoli – Pompei - Salerno (A3), è stata autorizzata all’occupazione temporanea e di urgenza, in nome e per conto dell’ANAS, delle aree necessarie all’esecuzione delle opere in questione; di ogni altro provvedimento preordinato, collegato, connesso, e conseguente a quelli impugnati in via principale ed, in particolare, per quanto possa occorrere, dell’avviso di immissione in possesso di cui alla nota delle Autostrade Meridionali s.p.a. del 24.6.2003, unitamente al quale è stato notificato il predetto decreto;
nonché per la condanna al risarcimento del danno.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio della società Autostrade Meridionali s.p.a., con la produzione allegata;
vista la memoria difensiva ed i documenti prodotti nell’interesse del Comune di Portici, del Comune di S. Giorgio a Cremano e dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
visti gli atti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005 il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi, altresì, per le parti gli avvocati presenti, come da verbale d’udienza.
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 29.10 – 2.11.2004, il Condominio di Via Dalbono n. 35 – nella qualità di titolare dello ius non aedificandi relativamente ad un appezzamento di terreno ubicato in Portici esteso metri quadrati 1.117 circa, distinto in catasto alla partita 2833, foglio 1 p.lla 719, così come risulta dall’atto Notaio Salvatore Sica del 15.2.1969 - impugna gli atti in epigrafe concernenti i lavori di ammodernamento ed ampliamento a tre corsie dell’autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno nel tratto compreso tra le progressive Km 5+690 e 10+525 e di realizzazione del nuovo svincolo di Portici – Ercolano.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dei principi generali regolanti l’adozione di atti ablatori. Eccesso di potere. Assenza dei presupposti Sviamento.
2) Violazione art. 7 L. n. 241/1990. Violazione artt. 10 e 11 L. n. 865/1971. Violazione art. 2 D.Lvo n. 143/1994. Violazione art. 97 Cost.. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento e dei principi in tema di buon andamento dell’azione amministrativa.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L. n. 2359/1865 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 143/1994. Violazione art. 42, comma 3, Cost..
4) Violazione art. 81 D.P.R. n. 616/1977 e art. 3 D.P.R. n. 383/1994. Violazione art. 1 lett. g) D.P.C.M. n. 377/1988 e succ. modd. ed integr. e art. 6 L. n. 349/1986. Violazione e mancata applicazione art. 151 D.Lgs n. 490/1999. Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Falso presupposto. Difetto di istruttoria. Violazione del giusto procedimento.
5) Violazione art. 81 D.P.R. n. 616/1977 e art. 3 D.P.R. n. 383/1994. Violazione art. 5 e 114 Cost. Violazione del giusto procedimento.
6) Violazione art. 81 D.P.R. n. 616/1977 e art. 3 D.P.R. n. 383/1994.. Eccesso di potere.
7) Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.
8) Violazione artt. 16 e 19 D.Lgs n. 285/1992 e 26 e 28 D.P.R. n. 495/1992, nonché artt. 3 e 4 D.M. n. 1444/1968. Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.
9) Violazione art. 7 L. n. 241/1990 .Violazione art. 97 Cost.. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento e dei principi in tema di buon andamento dell’azione amministrativa.
L’Avvocatura dello Stato nella veste suindicata, la società Autostrade Meridionali s.p.a., il Comune di Portici, il Comune di S. Giorgio a Cremano e l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio si sono costituti in giudizio, resistendo al gravame.
A seguito dell’esame della domanda cautelare, con ordinanza n. 5699 del 16/12/2004, la Sezione, previa sospensione del decreto prefettizio autorizzativo dell’occupazione d’urgenza degli immobili per cui è causa, fissava, ai sensi dell’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971, l’udienza di discussione del merito della causa per il 27 gennaio 2005.
Indi, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2005 la causa veniva trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Preliminarmente la difesa della società Autostrade Meridionali s.p.a. eccepisce l’improcedibilità dell’impugnativa poiché il deposito del ricorso è stato effettuato presso la Segretaria del T.A.R. in data 29 novembre 2004, oltre il termine (dimezzato) di 15 giorni di cui all’art. 23-bis, comma 2, legge n. 1034/71, decorrente dall’ultima notifica, avvenuta in data 2 novembre 2004.
Con riguardo a tale eccezione, osserva il Collegio che la disposizione introdotta dall’art. 4 della legge n. 205 del 2000, nel prevedere la riduzione alla metà dei termini processuali nei giudizi sulle materie contemplate nel 1° comma dell’art. 23-bis della legge n. 1034/71 (tra le quali figurano, per quel che in questa sede interessa, anche “le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità”) esclude espressamente da tale abbreviazione “quelli per la proposizione del ricorso”.
Orbene, la Sezione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 maggio 2002, n. 2505; 27 maggio 3072; nello stesso senso si veda anche T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I^. 10 aprile 2003, n. 471; nonché T.A.R. Basilicata, 6 marzo 2003, n. 200) aveva in passato espresso l’avviso che l’utilizzo del plurale riguardo ai termini eccettuati dall’abbreviazione, unitamente al riferimento generico alla proposizione dell’impugnativa, inducessero a ritenere che l’esclusione dal dimezzamento si dovesse applicare non solo al termine per la notifica del ricorso, ma anche a quello per il successivo deposito in Segreteria.
Tale opinione era fondata sui seguenti argomenti.
Si osservava, innanzitutto, che la nozione di “proposizione” del ricorso comprende tutti gli adempimenti necessari per l’ introduzione del giudizio, tant’è che il deposito del ricorso segna il momento della costituzione del rapporto giuridico processuale (cfr. C.d.S., Ad. Plen., 29 luglio 1980, n. 35) ed è la data del deposito del ricorso che è considerata rilevante (dal legislatore e dalla giurisprudenza) ai vari fini processuali, quali la verifica della competenza dei TT.AA.RR., all’atto della loro istituzione (cfr. art. 38 legge 1034/1971 e relativa interpretazione giurisprudenziale, tra cui, ad es., C.d.S., Sez. VI, 22.10.1987, n. 840); la declaratoria di estinzione dei giudizi, ex art. 4 legge n. 87/1994; il riparto transitorio di giurisdizione in materia di pubblico impiego, ex art. 45, comma 17 D. Lgs. 80/98, ora recepito nell’art. 69 DLgs 165 del 2001 (cfr., ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 gennaio 2003, n. 52; id., 25 febbraio 2003, n. 375; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 13 luglio 2001, n. 2901; T.A.R. Basilicata, 18 dicembre 2001, n. 895; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 17 dicembre 2001, n. 5485).
All’obiezione che tale orientamento contrasterebbe con il fine della norma in esame, che si propone di accelerare tutto l’iter del giudizio, con la sola eccezione del tempo a disposizione dei destinatari dell’azione amministrativa per decidere se impugnare o meno un atto (contrariamente al regime dell’abrogato art. 19 del decreto-legge n. 67 del 1997: cfr. C.d.S, IV, 1 febbraio 2001, n. 386), per cui, una volta che il ricorso è notificato, non vi sarebbe motivo di procrastinare le successive cadenze processuali, si replicava che tale rilievo fa riferimento unicamente alla posizione del soggetto ricorrente senza considerare che il termine per il deposito del ricorso non è solo una mera formalità demandata al procuratore della parte, ma costituisce anche il “dies a quo” per la decorrenza dei termini concessi per la difesa in giudizio delle controparti (amministrazioni resistenti ed eventuali controinteressati).
Ciò stante, si rilevava che se è vero che il dimezzamento del termine di deposito non comporterebbe per il ricorrente alcun aggravio significativo (poiché è evidente che, dopo la notifica del ricorso, sarebbe agevole provvedere al deposito nei 15 giorni, anziché in 30) non è men vero che esso determina semmai uno certo sbilanciamento in pregiudizio degli avversari, ai quali potrebbe mancare un tempo adeguato per preparare compiutamente le proprie difese ovvero, se del caso, un ricorso incidentale.
In particolare, se in base alla disciplina processuale ordinaria, il controinteressato ha a disposizione 60 giorni dalla notifica del ricorso principale (ovvero 30 giorni dallo spirare del termine, di 30 giorni, assegnato per il deposito dell’impugnativa principale) per notificare un eventuale ricorso incidentale, il dimezzamento del temine di deposito del ricorso introduttivo comporterebbe la riduzione da 60 a 45 giorni del termine per la proposizione del ricorso incidentale, fermo restando il termine ordinario di 60 giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento lesivo per la notifica del ricorso introduttivo; ciò che dà luogo ad un’ evidente disparità di trattamento in danno del ricorrente incidentale, suscettibile di censura di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Tali considerazioni aveva indotto la Sezione a ritenere che, anche sul piano logico-sistematico (oltre che per il tenore letterale della disposizione), la concessione dei termini ordinari (non abbreviati) per la proposizione del ricorso (ivi compreso quello per il deposito del ricorso) fosse finalizzata a garantire a tutte le parti del giudizio (e non solo al ricorrente) un lasso temporale sufficiente, almeno nella fase iniziale del giudizio, per l’impostazione complessiva della causa; il che è vieppiù importante se si considera che l’utilizzo degli strumenti previsti per una rapida soluzione delle controversie presuppone comunque la completezza e correttezza del contraddittorio (cfr., in tema, Cons. St., sez. V, 13/6/1998, n. 830).
Sennonché, la giurisprudenza amministrativa, anche nella sua sede più autorevole (C.d.S., Ad. Plen. 31 maggio 2002 n. 5 nonché C.d.S, Ad. Plen. 18 marzo 2004, n. 5), si è ormai definitivamente orientata nel senso che la novella legislativa di cui alla legge n. 205 del 2000, che ha introdotto l’art. 23 bis nella legge n. 1034 del 10971, nel sottrarre la proposizione del ricorso al generale regime della riduzione alla metà di tutti i termini processuali, ha inteso riferirsi alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, non anche al deposito dell’atto notificato, che deve, pertanto, avvenire nei quindici giorni successivi alla notifica, a pena di inammissibilità (cfr, ex multis, C.d.S., V, 6 ottobre 2003, n. 5897; id., 18 settembre 2003, n. 5326; id., 25 febbraio 2003, n. 1074; id., 17 aprile 2003, n. 2066; id., 18 settembre 2003 n. 5321; id., 31 maggio 2002 n. 3043; id., 25 novembre 2002 n. 6480; C.d.S., IV, 7 giugno 2004, n. 3541; 14 maggio 2004, n. 3050; id., 28 agosto 2001 n. 4562; id., 9 ottobre 2002 n. 5363; id., 29 novembre 2002, n. 6526; Consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia 16 ottobre 2002 n. 591; C.d.S., VI, 24 ottobre 2002 n. 5861; conformi, ex multis, anche T.A.R. Campania, Napoli, I, 9 marzo 2004, n. 2801; T.A.R. Lazio, Roma, I, 8 ottobre 2004, n. 10491; T.A.R.Calabria, Catanzaro, II, 12 marzo 2004, n. 624; T.A.R. Toscana, I, 17 dicembre 2003, n. 6061; T.A.R. Puglia, Bari, I, 19 maggio 20004, n. 2480; T.A.R. Lombardia, Brescia, 17 febbraio 2004, n. 106; T.A.R. Sardegna, I, 22 ottobre 2004, n. 1509).
Tale consolidato orientamento giurisprudenziale, se, da una parte, ha chiarito che l’uso, nel corpo del secondo comma dell’art. 23 bis citato, del plurale “quelli”, con riguardo alla “proposizione del ricorso”, è dovuto al fatto che il Legislatore ha inteso riferirsi, non solo al ricorso introduttivo, ma anche al ricorso incidentale nel processo di primo grado, per il quale sovvengono le stesse esigenze (riconducibili alla necessità di garantire ai destinatari dell’azione amministrativa un tempo congruo per predisporre le proprie difese) che hanno condotto all’esclusione dalla regola del dimezzamento del ricorso principale (Ad. Plen. 31 maggio 2002 n. 5; Ad. Plen. 18 marzo 2004, n. 5; nonché C.d.S., V, 6 ottobre 2003, n. 5897), dall’altra non si è fatto carico del rilievo, svolto dalla Sezione con le pronunce su indicate, secondo cui, se è vero che il dimezzamento del termine di deposito non comporta per il ricorrente alcun aggravio significativo, è parimenti incontestabile che esso determina un sensibile sbilanciamento in pregiudizio del controinteressato ricorrente incidentale.
Tuttavia, evidenti ragioni di certezza del diritto, ancor più pressanti nella materia dei procedimenti ablatori, involgente rilevanti interessi pubblici, inducono il Collegio ad aderire all’ormai univoco orientamento giurisprudenziale sopra riferito e, dunque, a ritenere che l’odierno ricorso, essendo stato depositato presso la Segretaria del T.A.R. in data 29 novembre 2004, oltre il termine (dimezzato) di 15 giorni di cui all’art. 23-bis, comma 2, legge n. 1034/71, decorrente dall’ultima notifica, avvenuta in data 2 novembre 2004, debba essere dichiarato improcedibile.
Non può applicarsi nella fattispecie il beneficio dell’errore scusabile (che può essere concesso anche d’ufficio, in assenza di una specifica domanda della parte ricorrente: cfr., ex multis, C.d.S., IV, 2 marzo 2004, n. 949; V, 8 ottobre 2002, n. 5315), atteso che la norma relativa al dimezzamento dei termini processuali nei giudizi aventi ad oggetto le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche è entrata in vigore ben quattro anni prima della proposizione del ricorso che ha dato origine alla presente controversia e che, comunque, sulla questione del dimezzamento dei termini, anche per quanto concerne il deposito del ricorso di primo grado, si è ormai pronunciata una copiosa giurisprudenza (e ciò, senza voler considerare che, ad analoghe conclusioni, la giurisprudenza era già pervenuta nell’interpretazione dell’art. 19, comma 3, D.L. 25 marzo 1997 n. 67, come modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997 n. 135 che poneva una problematica pressoché simile a quella oggi sub judice: cfr., tra le tante, C.d.S. V, 25 maggio 1998, n. 695; C.d.S., IV, 5 luglio 1999, n. 1164).
In conclusione, in base alle ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La fondatezza dell’eccezione pregiudiziale svolta dalla Società Autostrade Meridionali s.p.a. impedisce al Collegio di esaminare il merito della controversia.
Il rigetto del gravame comporta l’automatica caducazione della misura cautelare concessa con l’ordinanza n. 5699 del 16/12/2004.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12833/2004 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2005.


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