| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 22 febbraio 2005 n. 53
Pres. Est. P.G. Lignani
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da:
- Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina
& C. s.a.s. (Avv.ti P.L. Ceci, A. Ceci ed L. Calzoni)
contro il Comune di Marsciano (Avv. M. Rampini) e nei confronti
di A.C.A.P. coop. a r.l. (Avv. S. Goretti);
- A.C.A.P. coop. a r.l. (Avv. S. Goretti) contro il Comune
di Marsciano (Avv. M. Rampini) e nei confronti di Turismo
Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina &
C. s.a.s. (Avv.ti P.L. Ceci, A. Ceci e L. Calzoni) |
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1. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
- Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria
- Importo leggermente inferiore a quello richiesto dal bando
– Esclusione dalla procedura – Legittimità – Applicazione
dell’art. 8, comma 11 quater, della L. 109/94 e s.m.i. -
Esclusione
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2. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
– Società consortile che non ha dichiarato di concorrere
anche in rappresentanza delle imprese consorziate – Concorre
quale impresa singola – Requisiti tecnico-organizzativi
- Calcolo del numero dei dipendenti considerando anche i
dipendenti delle imprese consorziate – Illegittimità – Esclusione
dalla procedura - Legittimità
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1. È legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa
che abbia presentato una polizza fideiussoria, a titolo
di cauzione provvisoria, di importo anche solo leggermente
inferiore (nove euro) a quello richiesto dal bando in quanto
nella materia non sono consentiti margini di tolleranza
che introdurrebbero elementi di incertezza e di discrezionalità
in una procedura che deve invece essere ispirata al massimo
rigore ed alla massima certezza. Né è applicabile nell’appalto
di servizi in oggetto, in mancanza di espresso richiamo
della lex specialis, l’art. 8, comma 11 quater, della L.
109/94 e s.m.i. il quale prevede una riduzione della cauzione
ope legis alla metà per le imprese che possiedono una certificazione
di qualità, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente
gli appalti di lavori
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2. È legittima l’esclusione dalla gara della
società consortile che, pur non avendo dichiarato di concorrere
anche in rappresentanza delle imprese consorziate abbia
tuttavia dichiarato, con riferimento ai requisiti tecnico-organizzativi
di cui al punto 11.B. del bando, ed in particolare al numero
dei dipendenti, di raggiungere lo standard prescritto calcolando
però anche i dipendenti delle imprese consorziate. Difatti
se questa ha scelto di partecipare quale impresa singola
(non indicando le imprese consorziate che eventualmente
avrebbero svolto il servizio), non può giovarsi, poi, della
disposizione che consente ai consorzi di soddisfare i requisiti
di gara sommando alle risorse proprie quelle delle imprese
consorziate. Né il Collegio condivide l’opinione della ricorrente
secondo cui il punto 11.B, secondo capoverso, sarebbe ad
essa inapplicabile in quanto fa esclusivo riferimento ai
consorzi, poiché la distinzione fra consorzio e società
consortile appare, nel caso di specie, irrilevante laddove
uguale è il ruolo che entrambi assumono nell'ambito della
procedura di gara, quali intermediari autorizzati fra il
committente ed i futuri esecutori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui seguenti ricorsi riuniti:
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I. ricorso n. 723/2004 proposto da
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Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli
Vincenzina & C. s.a.s, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi
Ceci, Aldo Ceci e Lietta Calzoni, con domicilio eletto presso
quest'ultima in Perugia, via Bonazzi, 9;
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contro
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Comune di Marsciano, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Rampini con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia,
viale Indipendenza, 49;
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e nei confronti di
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A.C.A.P. - Autonoleggiatori Consorziati
Artigiani Perugia coop. a r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefano Goretti con domicilio eletto presso lo stesso in
Perugia, via Martiri dei Lager, 120,
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per l'annullamento
a) con il ricorso introduttivo: degli atti della gara indetta
dal Comune di Marsciano in esecuzione della delibera di
giunta comunale 10 giugno 2004, per l'affidamento del servizio
di trasporto scolastico dal 1° settembre 2004 al 30 agosto
2007, e in particolare dei verbali di gara 17 agosto 2004
e 30 agosto 2004, con i quali è stata disposta l'esclusione
della ricorrente, nonché della determinazione dirigenziale
7 settembre 2004 recante l'approvazione definitiva dei verbali
di gara e la dichiarazione di gara deserta; con tutti gli
atti connessi, presupposti e conseguenti;
b) con il ricorso incidentale dell'A.C.A.P.: degli atti
della medesima gara, nella parte in cui non ravvisano una
ulteriore causa di esclusione della ricorrente principale.
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II. ricorso n. 728/2004 proposto da
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A.C.A.P. - Autonoleggiatori Consorziati
Artigiani Perugia coop. a r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefano Goretti con domicilio eletto presso lo stesso in
Perugia, via Martiri dei Lager, 120,
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contro
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Comune di Marsciano, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Rampini con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia,
viale Indipendenza, 49;
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e nei confronti di
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Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli
Vincenzina & C. s.a.s, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi
Ceci, Aldo Ceci e Lietta Calzoni, con domicilio eletto presso
quest'ultima in Perugia, via Bonazzi, 9
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per l'annullamento
della medesima determinazione dirigenziale 7 settembre 2004
e per gli atti presupposti, compresi, ove occorra, il bando
e il disciplinare di gara, nella parte in cui comportano
l'esclusione dell'offerta della coop. A.C.A.P.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti reciprocamente
controinteressate;
Visto il ricorso incidentale della coop. A.C.A.P. nel primo
ricorso;
Viste le memorie e gli atti tutti del giudizio;
Udita, alla camera di consiglio cautelare del 26 gennaio
2005 la relazione del Presidente Lignani e udite le parti
come da verbale;
Ritenuto, con l'assenso di tutte le parti, di poter procedere
alla definizione immediata della controversia;
Ritenuta l'opportunità di disporre la riunione dei due ricorsi,
attesi i molteplici profili di connessione;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Il Comune di Marsciano ha bandito una
gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico
per il periodo dal 1° settembre 2004 al 30 agosto 2007.
Hanno partecipato alla gara solo due concorrenti: la "Turismo
Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina &
C. s.a.s," (d'ora innanzi: Fratarcangeli) e la "A.C.A.P.
- Autonoleggiatori Consorziati Artigiani Perugia coop. a
r.l." (d'ora innanzi: A.C.A.P.).
Entrambe le ditte sono state escluse, per ragioni diverse
ed autonome, e la gara è stata dichiarata deserta.
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2. Ciascuna delle due ditte, con separato
ricorso, ha impugnato la propria esclusione. In entrambi
i ricorsi si è costituito il Comune. Ciascuna delle due
ditte, inoltre, resiste quale controinteressata al ricorso
proposto dall'altra.
Nel ricorso proposto dalla ditta Fratarcangeli, inoltre,
la ditta A.C.A.P. ha proposto ricorso incidentale, al fine
di prospettare un'ulteriore causa di esclusione della ricorrente
principale.
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3. In occasione della trattazione dei due
ricorsi in sede cautelare, tutte le parti hanno chiesto
la loro riunione e la decisione immediata; ed il Collegio
ritiene di poter procedere in conformità.
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4. La ditta Fratarcangeli è stata esclusa
perche la polizza fideiussoria da essa presentata a titolo
di cauzione provvisoria (ossia la cauzione posta a garanzia
della serietà della partecipazione alla gara ed il cui importo
è destinato ad essere incamerato qualora l'offerente, una
volta risultato aggiudicatario, si rifiuti di perfezionare
il contratto) risultava di importo inferiore rispetto a
quello richiesto dal bando.
Ed invero, secondo il bando, la cuzione provvisoria doveva
essere pari (o se si preferisce non inferiore) al 2% dell'importo
totale a base d'asta. E' incontroverso che, calcolata con
tale criterio, la cauzione dovesse essere pari ad Euro 19.987,50.
L'importo indicato sulla polizza fideiussoria prodotta dalla
Fratarcangeli è, invece, di Euro 19.978,50; nello stesso
documento lo stesso importo è ripetuto in lettere “diciannovemilanovecentosettantotto/50”.
La Fratarcangeli tuttavia deduce una serie di censure che
si esaminano qui appresso, seguendo un ordine parzialmente
diverso da quello dell'esposizione.
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4.1. Appare logicamente prioritario l'argomento
secondo il quale l'importo della cauzione, nei confronti
della Fratarcangeli, doveva intendersi ridotto ope legis
alla metà, in ragione della certificazione di qualità possedua
ed in applicazione dell'art. 8, comma 11-quater, della legge
n. 109/1994 e s.m.i..
Si nota, tuttavia, che la disposizione invocata riguarda,
di per sé, gli appalti di lavori, e non è richiamata dalla
disciplina legislativa degli appalti di servizi. D'altra
parte anche la ricorrente Fratarcangeli sembra ammettere
che le disposizioni relative alla cauzione, proprie della
disciplina degli appalti di lavori, non si estendano di
diritto agli appalti di servizi.
La ricorrente, invece, deduce che: a) il Comune appaltante
ha spontaneamente dettato, con il disciplinare di gara,
disposizioni in materia di cauzione; b) tali disposizioni
sono interamente modellate su quelle dell'art. 30 della
legge n. 109/1994, relative agli appalti di lavori; c) così
facendo il Comune avrebbe mostrato, inequivocamente, di
voler adottare in toto il regime della cauzione inerente
alla disciplina degli appalti di lavori; d) conclusivamente,
si deve intendere richiamato anche il beneficio di cui all'art.
8. comma 11-quater, della legge n. 109/1994, ossia il dimezzamento
della cauzione per i concorrenti in possesso di certificazione
di qualità.
Le controparti eccepiscono che la Fratarcangeli aveva implicitamente
rinunciato ad avvalersi del beneficio (dato e non concesso
che esso fosse applicabile) nel momento in cui aveva dichiarato
di presentare una garanzia pari al 2% della base d'asta,
pur cadendo poi in un errore di calcolo.
Il Collegio ritiene che da questa eccezione si possa prescindere,
in quanto la tesi della ricorrente appare comunque infondata.
La ricorrente, invero, ammette che la disciplina delle cauzioni
non ineriva di diritto alla gara per l'appalto di servizi,
e che è entrata far parte della lex specialis solo per un'autonoma
decisione del Comune, che ha incluso nel bando apposite
clausole.
Ma se è così, pare al Collegio che nella individuazione
di tale disciplina si debba avere riguardo solo a ciò che
è espressamente disposto dalle clausole del bando.
La tesi della ricorrente sarebbe meglio sostenibile (non
si vuol dire fondata) se il bando avesse fatto un rinvio
espresso all'art. 30 della legge 109/1994. In tale ipotesi,
pur mancando un richiamo anche dell'art. 8, comma 11-quater,
si sarebbe forse potuto sostenere che, trattandosi di un
rinvio formale, il bando intendeva mutuare l'intera disciplina,
comprese le disposizioni diverse dall'art. 30. Il bando
però è formulato diversamente: non vi si richiama alcuna
fonte esterna, e vi è manifesta, al contrario, l'intenzione
di dettare in modo diretto, esplicito ed esaustivo la disciplina
della cauzione. Non vi sono elementi sufficienti per ritenere
che l'autorità comunale abbia voluto tacitamente recepire
anche disposizioni diverse.
Si può dunque concluere, sul punto, che la lex specialis
della gara non contempla il beneficio in parola.
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4.2. Altra questione è se il bando debba
essere considerato illegittimo proprio perché (e nella parte
in cui) non contempla detto beneficio.
A questo proposito, però, si nota che una censura in questo
senso non risulta dedotta nel ricorso.
Vero è che nell'intestazione del ricorso Fratarcangeli sono
elencati, fra gli atti oggetto dell'impugnazione, anche
quelli che nel loro inseme costituiscono la lex specialis
della gara; il testo del ricorso, però, è tutto costruito
sul presupposto che il bando contempli il beneficio e non
dà spazio all'ipotesi contraria.
Tuttavia, anche volendo ammettere che il ricorso debba essere
letto come rivolto a denunciare l'illegittimità del bando
nella parte in cui "non" contempla il beneficio, resta il
problema di individuare il vizio dedotto, e di valutarne
la fondatezza.
Non si tratta, evidentemente di una violazione di norme
imperative, se è vero (come si è sopra dimostrato) che le
disposizioni della legge n. 109/1994 non erano direttamente
applicabili e il Comune appaltante non era vincolato a recepirle
nel suo bando, ma aveva facoltà di decidere autonomamente
se riprodurle in tutto o in parte.
Non si può dire neppure che vi fosse un nesso inscindibile,
di ordine logico o giuridico, fra l'onere di prestare la
cauzione provvisoria e il beneficio del dimezzamento in
favore delle imprese "certificate", di tal che non si potesse
imporre il primo senza concedere il secondo. Nell'ambito
della legislazione sugli appalti di lavori, il nesso vi
è solo perché il legislatore ha voluto discrezionalmente
stabilirlo, ma non era razionalmente necessitato.
Ed invero, ove si discuta della cauzione definitiva, che
ha la funzione di garantire la corretta esecuzione dell'opera,
si può ammettere che l'esecutore in possesso della certificazione
di qualità sia maggiormente affidabile e che in questa luce
sia ragionevole esigere da lui una cauzione di minor importo.
Altrettanto però non può essere detto per la cauzione provvisoria,
la cui funzione è quella di garantire l'appaltante dal danno
precontrattuale derivante da un ingiustificato recesso dal
procedimento. Non si può dire che vi sia una manifesta irragionevolezza
nella scelta dell'ente appaltante di non considerare probante,
a questi fini, la certificazione di qualità.
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4.3. La ricorrente deduce, ancora, che l'errore
nella compilazione della polizza sarebbe da imputare soltanto
al fideiussore, ed invoca il principio secondo il quale
il concorrente ad una gara non può essere sanzionato per
il “fatto del terzo”.
Il Collegio ritiene non condivisibile questo argomento.
Dato e non concesso che nella specie si possa parlare di
un mero errore di compilazione addebitabile solo al garante,
sta di fatto che il documento è entrato nel procedimento
in quanto presentato dalla Fratarcangeli, la quale così
facendo lo ha fatto suo e si è assunta la responsabilità
dei suoi eventuali errori. Così avviene per tutti gli atti
e i documenti che un soggetto produce, nel proprio interesse,
in un procedimento amministrativo o giurisdizionale.
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4.4. E' risolutiva ed assorbente di ogni
altra questione, tuttavia, la considerazione che la polizza
fideiussoria di cui si discute non è un semplice documento,
ma piuttosto uno strumento contrattuale.
Non si tratta, cioè, di una dichiarazione di scienza, bensì
di una dichiarazione di volontà, di effetto costitutivo,
con la quale il fideiussore si obbliga a pagare al creditore
garantito (il Comune), qualora se ne verifichino i presupposti,
una somma di denaro determinata.
Non è, dunque, pertinente, il richiamo alla problematica
relativa alla eventualità che in corso di procedimento si
rettifichino o integrino le carenze o gli errori del materiale
documentale prodotto.
L'importo indicato nella polizza esprime la misura dell'obbligazione
assunta dal fideiussore; ben calcolato o mal calcolato che
esso sia, il fideiussore non può essere costretto a versare
di più.
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4.5. Non è pertinente neppure il richiamo
alla disciplina civilistica dell'errore negoziale (artt.
1427-1446 cod. civ.).
In quella disciplina, infatti, l'errore viene in rilievo
esclusivamente quale presupposto dell'azione di annullamento
che, nel proprio interesse, può esperire chi abbia emesso
una dichiarazione negoziale errata a proprio danno.
Con riferimento al contratto di fideiussione, potrà dunque
giovarsi di questa disciplina il fideiussore che, per errore,
abbia dichiarato di obbligarsi per un importo maggiore di
quello voluto. Ma se l'errore è consistito nell'obbligarsi
per un importo minore di quello voluto - e dunque il fideiussore
ancorché in buona fede ha errato a proprio vantaggio e non
a proprio danno - la sua controparte contrattuale (il debitore
principale) non può giovarsi della disciplina degli artt.
1427 e seguenti del codice civile.
Tanto meno può giovarsene il terzo, estraneo al rapporto
contrattuale, e cioè il creditore. Questi può solo prendere
atto del fatto che il debitore ha costituito la garanzia
per un importo minore di quello del debito, e determinarsi
di conseguenza. Un creditore privato è libero di considerare
ugualmente accettabile la garanzia, ma non può essere costretto
a farlo. L'ente pubblico non solo può ma deve rifiutarla,
quanto meno nell'ambito di un procedimento di gara ad evidenza
pubblica, dominato dal principio della par condicio.
E così ha fatto il Comune di Marsciano, una volta preso
atto che la fideiussione era stata costituita per un importo
minore di quello stabilito.
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4.6. Sin qui, si è esaminata la questione
nei suoi termini generali.
Si pone ora il problema se si possa giungere a conclusioni
diverse - in via di eccezione - in ragione della modesta
differenza (nove euro) fra l'importo garantito dalla polizza
in questione e quello richiesto.
Il Collegio ritiene di dover rispondere negativamente, perché
in questa materia non sono previsti margini di tolleranza.
Mancando ogni criterio precostituito per stabilire il limite
fra l'errore tollerabile e quello non tollerabile, non è
ammissibile che la scelta venga fatta a posteriori e caso
per caso dall'ente appaltante. Ciò significherebbe introdurre
un elemento d'incertezza e di discrezionalità (per non dire
arbitrio) in una procedura che si vuole ispirata al massimo
rigore ed alla massima certezza.
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4.7. Ci si chiede, ora, se si possa ritenere
utile la dichiarazione rettificativa o integrativa presentata
in corso di procedimento.
Il Collegio ritiene di dover rispondere negativamente, in
quanto la dichiarazione integrativa - con la quale, in buona
sostanza, il fideiussore elevava l'importo della garanzia
in modo da farlo coincidere con quello richiesto dal bando
- è stata presentata "dopo" che l'ufficio di gara, nella
prima seduta pubblica (17 agosto 2004) aveva constatato
e verbalizzato l'insufficienza della polizza.
Non si vuol ora prendere posizione sulla questione (non
pertinente al giudizio) se si potesse considerare utile
una dichiarazione integrativa fatta pervenire "prima" dell'apertura
del plico, ancorché dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. Ma, dato e non concesso che
sia da ritenere accettabile una rettifica o integrazione
inoltrata per effetto di un ripensamento spontaneo, resta
comunque ben diverso il caso (che è quello presente) di
una rettifica che interviene solo a seguito della contestazione
dell'inadempienza.
Se si ammettesse la rettifica anche in questo secondo caso,
tutte le regole della gara diventerebbero suscettibili di
arbitraria elusione; e non si ritiene necessario attardarsi
a spiegarlo ulteriormente.
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4.8. Si può ricordare anche la seguente massima:
“La prestazione della cauzione provvisoria è diretta a garantire
la serietà della partecipazione alla gara e l'adempimento
dell'impegno a contrarre in caso di aggiudicazione; pertanto
esula dalle facoltà rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione
valutare caso per caso l'essenzialità dell'adempimento o
la possibilità di consentirne l'integrazione sia a causa
della precettività della disposizione sia per la doverosa
osservanza della par condicio tra le partecipanti alla gara.”
(Consiglio Stato, sez. V, 13 marzo 2002, n. 1495).
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4.9. In conclusione, il ricorso Fratarcangeli
va respinto, confermandosi la legittimità dell'esclusione
di questa ditta.
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4.10. Resta assorbito, a questo punto, il
ricorso incidentale dell'A.C.A.P.; a proposito del quale,
peraltro, si può osservare che appare manifestamente infondato,
in quanto la "aggiudicazione" indicata nella polizza fideiussoria
come tarmine finale della garanzia va interpretata, nel
contesto, come la "aggiudicazione definitiva", e non come
quella "provvisoria". Con ciò il contenuto della garanzia
(a parte il problema dell'importo, sopra esaminato) risulta
perfettamente aderente alla richiesta del bando.
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5. Si può passare, ora, all'esame del ricorso
A.C.A.P., che attiene ugualmente all'esclusione dalla gara
per ragioni formali, ma presenta una problematica assai
diversa.
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5.1. Vengono in considerazione due punti
del disciplinare di gara:
a) il punto 11.A.5 del seguente tenore: “in caso di Consorzio
o Società Consortile che in sede di offerte dichiara di
eseguire il servizio tramite proprie consorziate, lo stesso
è obbligato a indicare per quali imprese consorziate il
Consorzio concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare
in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni
non possono essere diversi da quelli indicati”;
b) il punto 11.B, il quale, dopo aver elencato i requisiti
minimi di carattere tecnico-organizzativo (e fra essi “possedere
almeno 10 dipendenti con contratto a tempo parziale o tempo
pieno”) al secondo capoverso così prosegue: “In caso di
partecipazione alla gara di consorzi, i requisiti [di cui
sopra] possono essere soddisfatti tramite imprese consorziate
che il consorzio indica in sede di offerta come esecutrici
dei servizi”.
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5.2. In punto di fatto, la ditta, la cui
denominazione integrale è "A.C.A.P.-Autonoleggiatori Consorziati
Artigiani Perugia-coop.a r.l.", e nelle proprie difese si
definisce come una "società consortile" ai sensi dell'art.
2615-ter del codice civile, non ha incluso nell'offerta
le dichiarazioni ed informazioni di cui al punto 11.A.5.
Non ha dichiarato, cioè, di concorrere alla gara in rappresentanza
di imprese consorziate, tanto meno ha indicato quali saranno
le imprese consorziate cui sarà affidata l'esecuzione del
servizio.
Su queste premesse, l'amministrazione appaltante ha considerato
che l'A.C.A.P. partecipasse alla gara quale "impresa singola".
Con riferimento, invece, ai requisiti tecnico-organizzativi
di cui al punto 11.B., e in particolare al numero dei dipendenti,
l'A.C.A.P. ha dichiarato di raggiungere lo standard prescritto
calcolando anche i dipendenti delle imprese consorziate
(senza ulteriori precisazioni).
A questo proposito l'ente appaltante ha ritenuto che se
l'A.C.A.P. partecipa quale impresa singola (e come tale
non indica le imprese consorziate che svolgeranno il servizio),
non può giovarsi, poi, della disposizione che consente ai
consorzi di soddisfare i requisiti di gara sommando alle
risorse proprie quelle delle imprese consorziate. Ed ha
escluso l'A.C.A.P. dalla gara.
Donde il ricorso, nel quale l'A.C.A.P. solleva varie questioni
di legittimità, includendo nell'impugnazione, per quanto
possa occorrere, anche il bando e il disciplinare di gara.
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5.3. Si deve esaminare preliminarmente l'eccezione
di tardività sollevata dalla controinteressata, limitatamente
alla impugnazione del bando di gara.
L'eccezione si basa sul dichiarato presupposto che le clausole
del bando o del disciplinare, che l'A.C.A.P. ha inteso impugnare,
fossero direttamente lesive e che pertanto il termine per
la loro impugnazione decorresse direttamente dalla loro
pubblicazione (o piena conoscenza).
Il Collegio - a prescindere dalla verifica del computo dei
termini in punto di fatto - osserva che invece "non" vi
era onere d'impugnare direttamente le clausole in parola.
Le clausole di bando che "possono" e "debbono" essere impugnate
direttamente in quanto immediatamente lesive sono solo quelle
che, nel momento in cui fissano i requisiti di partecipazione,
comportano di necessità l'esclusione di un determinato aspirante,
in quanto sprovvisto di quei requisiti.
Non sono assimilabili a queste le clausole che impongono
adempimenti formali da osservare nell'ambito della procedura
di gara, ancorché esse vengano poi a costituire il presupposto
della esclusione della ditta che non le abbia correttamente
osservate.
La materia è stata da ultimo puntualizzata, con assoluta
chiarezza, dalla sentenza n. 1/2003 dell'Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato, la quale, del resto, non ha fatto
che confermare la giurisprudenza tradizionale e consolidata.
Per quanto qui interessa, se ne può riportare la seguente
massima: “Va escluso l'onere di immediata impugnazione delle
clausole del bando di gara che definiscono gli oneri formali
di partecipazione, dal momento che tali clausole non sono
assimilabili, quanto alla struttura ed al modo di operare,
a quelle che definiscono requisiti soggettivi di partecipazione;
non fanno riferimento, infatti, a situazioni preesistenti
rispetto al bando e possono richiedere (con riferimento
al loro effettivo rispetto, alla possibilità di adempimenti
equivalenti ed alla loro incidenza concreta rispetto alla
conclusione negativa della procedura concorsuale per l'interessato)
accertamenti e valutazioni dall'esito non scontato”.
Nella presente vicenda, l'onere d'immediata impugnazione
sussisterebbe se (a) il bando avesse escluso dalla partecipazione
i consorzi e/o le società consortili in quanto tali, e (b)
l'A.C.A.P. si dolesse di tale esclusione. Il bando, invece,
chiedeva ai consorzi ed alle società consortili di rendere
determinate dichiarazioni, che l'A.C.A.P. ha ritenuto di
non dover rendere..
L'eccezione va, dunque, respinta.
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5.4. Nel merito, l'A.C.A.P. addebita al Comune
di aver "fatto confusione", sia nel disciplinare di gara,
sia nelle determinazioni conseguenti, fra i consorzi e le
società consortili, assimilando le due figure che invece
dovevano seguire una disciplina differenziata.
Peraltro, aggiunge l'A.C.A.P., la prescrizione di cui al
punto 11.B, secondo capoverso, appare letteralmente formulata
solo con riferimento ai consorzi, e non anche alle società
consortili. Pertanto essa non poteva essere applicata all'A.C.A.P.,
che non è un consorzio ma una società consortile, a norma
dell'art. 2615-ter, cod. civ..
Il Collegio osserva che l'argomentazione riportata da ultimo
è fuorviante. Essa infatti è dedotta come se il punto 11.B,
secondo capoverso, imponga ai consorzi un "onere", il cui
adempimento non possa essere dunque richiesto a chi non
è consorzio.
Ma il punto 11.B, secondo capoverso, prende in considerazione
i consorzi non già per imporre loro uno specifico onere,
bensì, tutt'al contrario, per concedere loro un'agevolazione:
che è quella di poter raggiungere gli standards tecnico-organizzativi
sommando alle risorse proprie quelle delle imprese consorziate.
Chi non è consorzio o non vuol presentarsi come tale non
può giovarsi di quella facoltà, e dunque deve raggiungere
gli standards interamente con le risorse proprie.
Questo è il ragionamento fatto dalla commissione di gara
ed il Collegio lo condivide.
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5.5. Affrontando tuttavia la questione più
generale, il Collegio ritiene che gli atti di gara siano
legittimi nella parte in cui assimilano - ai fini di cui
si discute - le società consortili ai consorzi.
Va premesso che in materia di contratti di evidenza pubblica
vale - in linea di principio e salvo eccezioni - il divieto
di subappalto nonché di ogni forma di interposizione, intermediazione
o sostituzione.
Fra le eccezioni consentite vi è quella che riguarda i consorzi
di imprenditori. Detti consorzi, infatti, possono partecipare
alle gare per conto delle imprese consorziate, e queste
ultime possono in tal modo sommare le rispettive risorse
per raggiungere i requisiti di partecipazione.
In questa luce, è usuale che il bando richieda ai consorzi
di indicare, in sede di offerta, le imprese consorziate
che effettueranno le prestazioni. Ciò è avvenuto anche in
questo caso, e l'A.C.A.P., a quanto pare, non contesta la
legittimità di questa clausola, in quanto rivolta ai consorzi;
la contesta, invece, in quanto rivolta "anche" alle società
consortili.
Il Collegio però non vede ragione per distinguere, a questi
fini, fra un consorzio e una società consortile, se uguale
è il ruolo che essi assumono nell'ambito della procedura
di gara, quali intermediari autorizzati fra il committente
e i futuri esecutori.
Poiché l'art. 2615-ter, cod. civ., definisce la società
consortile come una società che ha lo stesso oggetto sociale
che è tipico dei consorzi, ciò significa che la relazione
che vi è fra una società consortile e le imprese associate
è la stessa che vi è fra un consorzio e le imprese consorziate.
Pertanto, la società consortile, nel momento in cui opera
quale mandataria degli imprenditori associati, è assimilabile
in tutto ad un consorzio.
Ne consegue che appare ragionevole e legittimo che il bando
del Comune di Marsciano, mentre detta la regola per cui
i consorzi debbono indicare quali imprese consorziate svolgeranno
il servizio, estenda tale regola anche alle società consortili.
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5.6. Va notato, del resto, che il bando non
rivolge tale prescrizione indiscriminatamente a "tutti"
i consorzi e a "tutte" le società consortili, ma solo a
quelli, fra tali soggetti, che “in sede di offerte dichiarino
di eseguire il servizio tramite proprie consorziate”. Esso
dunque lascia aperta la possibilità che un soggetto, pur
costituito quale consorzio o società consortile, assuma
il servizio "in proprio".
In quest'ultima ipotesi, però, viene in applicazione l'altra
regola del bando, e cioè quella relativa ai requisiti tecnico-organizzativi:
il consorzio, o società consortile, che intenda assumere
il servizio "in proprio" deve possedere, "in proprio", anche
i requisiti.
E in effetti l'A.C.A.P. è stata esclusa non tanto perché
non abbia specificato quali, fra i consorziati, svolgeranno
il servizio, ma perché ha ammesso che può raggiungere gli
standards tecnico-organizzativi (con particolare riferimento
al numero dei dipendenti) solo sommando le risorse delle
imprese consorziate (non individuate).
L'A.C.A.P., per sostenere la tesi dell'impossibilità di
accomunare in unico regime le società consortili e i consorzi,
deduce che le prime si distinguono dai secondi in quanto
dotate di una piena personalità giuridica che rende interamente
separati i loro rapporti giuridici e patrimoniali rispetto
a quelli dei soci (o consorziati). Ma se questo è vero,
osserva il Collegio, a maggior ragione la società consortile
non può esporre come proprie le risorse tecnico-organizzative
e finanziarie degli associati.
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5.7. Con una distinta argomentazione, l'A.C.A.P.
invoca la legge regionale umbra n. 44 del 1979, art. 12,
del seguente tenore: “Per i servizi automobilistici affidati
con concessioni provvisorie o definitive da Comuni o Consorzi
a società cooperative ovvero a consorzi di autotrasportatori,
è consentito utilizzare anche autobus di proprietà dei singoli
soci delle cooperative o dei consorzi di autotrasportatori,
previa immatricolazione dei veicoli in servizio di linea”.
La tesi è che da questa disposizione si evinca che le cooperative
e i consorzi di autotrasportatori abbiano un vero e proprio
diritto ad utilizzare, per l'effettuazioni dei servizi avuti
in concessione, i mezzi dei propri soci.
Il Collegio ritiene che questa argomentazione sia non tanto
infondata quanto inconferente. Innanzi tutto va notato che
la disposizione si riferisce agli "autobus" di proprietà
dei soci, e non ai rispettivi dipendenti. In ogni caso,
peraltro, questa disposizione non può essere interpretata
come incompatibile con una clausola di bando che, nel momento
in cui permette ai consorzi ed alle società consortili di
utilizzare i mezzi dei soci, impone, a chi voglia giovarsi
di tale possibilità, l'onere di dichiararlo nell'offerta
e di individuare le imprese interessate.
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5.8. In definitiva, anche il ricorso A.C.A.P.
è infondato e va respinto.
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6. Riassumendo e concludendo: i contrapposti
ricorsi delle due ditte concorrenti vanno entrambi respinti,
sia pure con diverse motivazioni.
Ne consegue che le due parti ricorrenti debbono essere condannate,
in solido, al pagamento delle spese legali in favore del
Comune di Marsciano. Nei rapporti fra l'una e l'altra ditta,
invece, pare ragionevole compensare reciprocamente le spese.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria,
definendo immediatamente la controversia, riunisce i ricorsi
e li rigetta entrambi..
Condanna le due parti private ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese legali in favore del Comune di Marsciano,
liquidandole complessivamente in Euro 10.000, oltre agli
accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Perugia il 26 gennaio 2005,
dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, riunito
in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente, est.
2) Avv. Annibale Ferrari
3) Dr. Pierfranesco Ungari
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