| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 28 gennaio 2005 n. 25
Pres. Est. P.G. Lignani
G. Ceccarelli (Avv. M. Rampini) contro il Comune di Gubbio
(Avv. I. Filippetti) |
|
Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni
edilizie - Legislazione anteriore al 1977 - Comunicazione
del favorevole parere espresso dalla commissione edilizia
sulla domanda di concessione - Equivale al rilascio della
concessione
|
|
Nella vigenza della legislazione anteriore
al 1977, la comunicazione della commissione edilizia del
favorevole parere espresso sulla domanda di concessione
equivaleva al rilascio della concessione tantopiù se si
tiene conto del fatto che essa venne inviata oltre che al
richiedente anche al Comando dei Vigili Urbani, e se si
considera che era accompagnata da prescrizioni che dovevano
essere adempiute prima dell’inizio dei lavori o durante
il loro svolgimento. A nulla vale la circostanza che l'atto
in parola risulti firmato da un soggetto che si qualifica
«presidente [della commissione edilizia]» e non «sindaco»
in quanto all'epoca, l'uso generale in tutti i comuni, era
che il regolamento edilizio comunale designasse quale presidente
'di diritto' della commissione edilizia il sindaco o l'assessore
delegato per materia (né, del resto, la difesa del Comune
ha dedotto il contrario) e pertanto appare verosimile che
nel caso di specie il presidente della commissione fosse
effettivamente il Sindaco
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 205/2004, proposto da
|
| |
|
Giuseppa CECCARELLI, rappresentata
e difesa dall'avv. Mario Rampini con domicilio eletto presso
lo stesso in Perugia, viale Indipendenza, 49;
|
| |
|
contro
|
| |
|
Comune di Gubbio, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilenia Filippetti
con domicilio eletto presso la stessa in Perugia, piazza
Italia, 11 (Avvocatura provinciale);
|
| |
|
per l'annullamento
a) dell'ordinanza di demolizione prot. 5341 del 6 febbraio
2004, a firma del dirigente del settore pianificazione teritoriale
ed edilizia del Comune di Gubbio, relativa ad opere asseritamente
abusive in via Capitano del Popolo, 2, in catasto al foglio
n. 197, particelle n. 58 e 439;
b) del verbale di constatazione di irregolarità edilizia
prot. 5341, relativo alle opere di cui sopra;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso, etc., ivi compresi,
per quanto possa occorrere, la nota di comunicazione di
avvio del procedimento, e il diniego di concessione edilizia
per ristrutturazione, in data 6 giugno 2003;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;
Vista l'ordinanza di sospensione 28 aprile 2004, n. 79;
Visti i "motivi aggiunti" notificati il 4 gennaio 2005 e
depositati l'11 gennaio successivo;
Viste le memorie e gli atti tutti del giudizio;
Data per letta, all'udienza del 26 gennaio 2005 la relazione
del Presidente Lignani e udite le parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
1. La controversia riguarda una porzione
di fabbricato, sita in Gubbio, via Capitano del Popolo,
2, attualmente di proprietà della ricorrente: porzione (sopraelevazione)
che il Comune ritiene essere stata realizzata abusivamente
e della quale ha ordinato la demolizione.
La tesi della ricorrente, in estrema sintesi, è che detta
sopraelevazione è stata realizzata non già abusivamente,
bensì in forza di apposita licenza edilizia, rilasciata
dal Comune di Gubbio il 25-26 giugno 1956, n. 138.
Il Comune non disconosce che all'epoca sia stata richiesta
una licenza edilizia, che questa avesse per oggetto proprio
quelle opere di cui ora ha ordinato la demolizione, e che
la pratica abbia seguito un certo iter, quanto meno sino
ad ottenere il parere favorevole della commissione edilizia.
Nega però che la pratica sia stata perfezionata con il rilascio
della licenza, e che di tale atto (mancante) possa tenere
luogo la formale comunicazione del parere favorevole della
commissione edilizia.
|
| |
|
2. Preliminarmente si deve prendere in esame
l'eccezione di tardività sollevata dal Comune nei confronti
dei "motivi aggiunti" notificati il 4 gennaio 2005 e depositati
l'11 gennaio successivo.
Il Collegio ritiene che l'eccezione sia infondata, perché
l'atto così denominato non contiene, in realtà nuove censure,
tanto meno estende l'oggetto dell'impugnazione ad ulteriori
atti. Verosimilmente la forma dei "motivi aggiunti" è stata
usata per tuziorismo; ma il contenuto dell'atto è quello
di uno scritto difensivo con il quale si sviluppano e puntualizzazno
(anche adducendo nuovi elementi di fatto) argomenti già
dedotti nel ricorso introduttivo: in particolare l'argomento
essenziale e risolutivo, e cioè che la sopraelevazione del
fabbricato, oggi ritenuta "abusiva" dal Comune, era stata
da questo debitamente autorizzata nel 1956, secondo le regole
formali e procedurali allora in vigore.
|
| |
|
3. In sostanza, dunque, il punto centrale
della controversia è il seguente: se la formale comunicazione
del parere favorevole della commissione edilizia, inviata
dal Comune il 25 giugno 1956 al sig. Armando Botticelli,
coniuge dell'attuale ricorrente, debba essere interpretata
come una vera e propria licenza edilizia.
Il Collegio ritiene che la risposta debba essere affermativa,
per le considerazioni che seguono.
|
| |
|
4. Va considerato, innanzi tutto, che il
procedimento per il rilascio della concessione edilizia
era stato regolarmente introdotto con la formale domanda
del sig. Armando Botticelli, accompagnata dal relativo progetto.
E' incontroverso che la domanda era stata ricevuta e rubricata
al n. 138 dell'apposito registro; lo stesso numero appare
anche su tutti gli atti successivi, ed è chiaro dunque che
esso veniva usato dal Comune per contraddistinguere l'intera
pratica.
E' incontroverso, altresì, che il progetto riguardava opere
di sopraelevazione e adattamento, che si identificano -
per l'intero o quanto meno in parte significativa - con
quelle oggi considerate abusive dal Comune.
Non è rilevante che il richiedente, sig. Botticelli, non
fosse proprietario del fabbricato da sopraelevare. Dall'originale
della domanda, conservato agli atti del Comune e da questo
prodotto in fotocopia, appare che il sig. Botticelli, prima
della sottoscrizione, alla domanda dattiloscritta ha aggiunto
a mano la seguente postilla “Quanto sopra nell'interesse
della propria moglie Ceccarelli Giuseppa”, cioè dell'attuale
ricorrente. Vero è, come risulta dal rogito Marchetti 21
maggio 1963 (doc. 6 della produzione di parte ricorrente)
che solo in quest'ultima data la sig.ra Ceccarelli è divenuta
proprietaria a titolo esclusivo, mentre in precedenza era
comproprietaria in regime di comunione ereditaria (successione
aperta nel 1947): ma ciò non significa che non avesse titolo
per chiedere la licenza edilizia.
In effetti solo la legge n. 10 del 1977 ha reso necessario,
ai fini del rilascio della concessione edilizia, un (sommario)
accertamento del titolo di proprietà del richiedente, ma
il testo originario della legge urbanistica (n. 1150/1942)
non lo richiedeva. Era infatti pacifico, allora, che la
sfera dei rapporti di diritto amministrativo fosse distinta
rispetto a quella dei rapporti di diritto privato. La licenza
edilizia esprimeva l'accertamento della compatibilità del
progetto con la disciplina urbanistico-edilizia, fatti salvi
i diritti dei terzi. Che il titolare della licenza avesse
o non avesse, dal punto di vista civilistico, lo ius aedificandi,
era altro problema, e l'autorità amministrativa non aveva
competenza né interesse di occuparsene.
|
| |
|
5. Quanto alla forma della licenza edilizia,
era opinione comune che non occorressero formalità particolari,
al di là dell'indispensabile forma scritta, che poteva anche
consistere in un'annotazione del genere "visto si approva"
sulla domanda o sul progetto (Cons. Stato, sez. V, 27 agosto
1969, n. 948; id., 24 giugno 1969, n. 710).
Del resto, la legge urbanistica (nel suo testo originario)
non poneva limiti di tempo all'efficacia della licenza,
né richiedeva il previo assolvimento di oneri o contributi.
Solo nel 1967, la legge n. 765 ("legge ponte") ha introdotto
un maggior rigore sostanziale e formale, imponendo, fra
l'altro, l'affissione all'albo pretorio di tutte le licenze
rilasciate: il che sottintendeva la necessità che venisse
formato un apposito documento (era chiaro, tuttavia, che
tale pubblicità non era richiesta ad substantiam e neppure
quale condizione di efficacia).
In questo quadro normativo, anteriormente alla legge n.
10 del 1977 (e ancora per qualche tempo dopo) la giurisprudenza
era consolidata nel senso della seguente massima:
“La comunicazione del sindaco del favorevole parere espresso
dalla commissione edilizia sulla domanda di concessione
equivale al rilascio della concessione stessa. Ove alla
comunicazione si aggiunga l'invito a compiere taluni adempimenti
per il rilascio formale del documento, tale equivalenza
sussiste se trattasi di adempimenti meramente esecutivi,
mentre il provvedimento deve qualificarsi mera comunicazione
se gli adempimenti previsti siano di tal natura da richiedere
nuovamente un apprezzamento valutativo dell'autorità decidente
per la formazione delle sue definitive determinazioni”.
(Consiglio Stato, sez. V, 8 maggio 1981, n. 157).
Conformi: sez. V, 10 luglio 1982, n. 608: id., 4 luglio
1980, n. 669; id, 14 dicembre 1979, n. 796; id., 6 luglio
1979, n. 477; nonché giurisprudenza più risalente. Peraltro,
va notato che secondo Consiglio Stato, sez. V, 7 giugno
1983, n. 216, il principio per cui la comunicazione del
parere favorevole della c.e. implica il rilascio della concessione
vale “anche sotto il vigore della legge n. 10 del 1977”;
conforme, sez. V, 23 marzo 1985, n. 167: “Anche successivamente
alla entrata in vigore della l. 28 gennaio 1977 n. 10, ove
il sindaco abbia comunicato per iscritto all'interessato
il parere favorevole della commissione edilizia comunale
su un progetto di costruzione e non abbia condizionato l'assenso
ad alcun adempimento o l'abbia condizionato ad adempimenti
meramente formali, deve intendersi implicitamente espressa
la volontà della p.a. di rilasciare la concessione edilizia”.
A partire dal 1986, invece, la giurisprudenza si è orientata
ad escludere che, nel sistema della legge n. 10/1977, la
comunicazione del parere equivalga al provvedimento: ma
solo perché il rilascio della concessione presuppone il
previo assolvimento degli oneri di urbanizzazione (Cons.
Stato, sez. V, 24 aprile 1986, n. 236).
Anche questo nuovo orientamento giurisprudenziale, dunque,
conferma indirettamente la validità di quello precedente,
se riferito alla legislazione anteriore al 1977.
|
| |
|
6. Nel caso in esame, che la comunicazione
di cui si discute assuma il valore e l'effetto di una vera
e propria licenza va ritenuto non solo e non tanto in applicazione
del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali
del tempo, ma perché questo era l'intendimento dell'autorità
emanante. Essa infatti appare redatta proprio nel trasparente
sottinteso che quello fosse l'atto conclusivo del procedimento
e la definitiva manifestazione di volontà dell'amministrazione
comunale.
Ciò risulta dal complessivo tenore dell'atto. Anche perché
in caso contrario non si comprenderebbe a quale scopo venisse
inviato al richiedente, nonché al Comando dei Vigili urbani
- particolare, quest'ultimo, vieppiù significativo. Inoltre
lo stampato reca in calce talune clausole (spiegabili solo
nel contesto della licenza edilizia e non già in quello
di un mero parere endoprocedimentale) concernenti determinati
oneri che dovevano essere adempiuti prima dell'inizio dei
lavori o durante il loro svolgimento; così, ad esempio,
la clausola relativa alla necessità di produrre la formale
dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del
direttore dei lavori (clausola, nella specie, ripetuta anche
in dattiloscritto, oltre che a stampa). Giova ricordare
che nella fattispecie tale adempimento risulta eseguito
il giorno 26 giugno 1956 e che gli uffici comunali ne hanno
preso atto.
Tutto quindi fa intendere che nella mente dell'amministrazione
comunale la licenza edilizia si identificava in quell'atto,
senza che al perfezionamento della pratica occorresse un
atto ulteriore; e che questo fosse il modo consueto di agire
del Comune di Gubbio all'epoca dei fatti.
|
| |
|
7. Non rileva in senso contrario la circostanza
che l'atto in parola risulti firmato da un soggetto che
si qualifica “presidente [della commissione edilizia]” e
non “sindaco”.
Va ricordato, infatti, che secondo l'art. 33 della legge
n. 1150/1942 spettava al regolamento edilizio comunale disciplinare
la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della
commissione edilizia comunale. E l'uso generale in tutti
i comuni, all'epoca, era che il regolamento designasse quale
presidente "di diritto" della commissione edilizia il sindaco
o l'assessore delegato per materia.
Ciò corrispondeva ad uno schema usuale in tutta la pubblica
amministrazione sia statale che locale, prima delle riforme
dell'ultimo decennio del secolo XX: lo schema, cioè, secondo
il quale l'organo collegiale consultivo era presieduto,
di diritto, dallo stesso soggetto cui competeva emettere,
quale organo monocratico, il provvedimento finale (e che
dunque era, come tale, il destinatario del "parere" alla
cui formazione aveva concorso in prima persona quale presidente
dell'organo collegiale consultivo). Si possono ricordare
gli esempi del consiglio di prefettura e della giunta provinciale
amministrativa, presieduti entrambi dal prefetto; del comitato
tecnico-amministrativo del provveditorato regionale alle
oo.pp., presieduto dal provveditore; e così via. Non era,
questa, una indebita commistione tra funzione consultiva
e funzione deliberante, ma piuttosto la codificazione dell'uso
tradizionale secondo cui il capo gerarchico, prima di decidere,
riunisce a consiglio i suoi collaboratori riservandosi l'ultima
parola. Ovviamente in questo contesto era un'ipotesi eccezionale
che l'organo monocratico si discostasse dal parere di un
collegio da lui stesso convocato e presieduto; e ciò spiega
perché, nella prassi corrente, la formale comunicazione
del parere sostituisse, o meglio incorporasse, il provvedimento
conforme.
In questa luce è pienamente verosimile (né, del resto, la
difesa del Comune ha dedotto il contrario) che anche presso
il Comune di Gubbio fosse presidente di diritto della commissione
edilizia il sindaco o l'assessore delegato per materia.
|
| |
|
8. Che l'atto in questione debba essere interpretato
nel senso ora detto è confermato, inoltre, dal comportamento
successivo degli organi comunali.
Innanzi tutto, è significativo che il Comune non abbia ritenuto
necessario far seguire alla "comunicazione" un provvedimento
distinto, che del resto non avrebbe potuto essere che conforme.
E' significativo, inoltre, che tanto nell'immediatezza della
esecuzione dei lavori, quanto in seguito per la durata di
ben quarantotto anni, il Comune mai abbia contestato il
supposto abuso - ciò mentre altri abusi, posti in essere
nel frattempo sullo stesso fabbricato e ad opera delle stesse
persone, sono stati puntualmente contestati e sanzionati,
come ha ampiamente documentato la difesa della ricorrente.
Un altro episodio significativo è quello del certificato
di abitabilità, chiesto dall'attuale ricorrente il 13 marzo
1967, con esplicito richiamo alla “autorizzazione n. 138
del 26 giugno 1956”: non consta (anche se lo si può presumere)
che il certificato sia poi stato rilasciato, ma risulta
che la pratica era stata avviata ed aveva avuto un certo
iter: infatti la difesa della ricorrente ha prodotto copia
di un atto interno del Comune (nota 10405 del 5 agosto 1967)
con il quale un funzionario comunale chiedeva ad altri uffici
la documentazione del caso, citando peraltro esso stesso
la “licenza di costruzione n. 138 di data 26 giugno 1956”.
|
| |
|
9. Si può dunque concludere che gli atti
impugnati sono illegittimi in quanto emessi sull'erroneo
presupposto che le opere in questione siano state eseguite
senza licenza edilizia, laddove si deve ritenere inoppugnabilmente
dimostrato il contrario.
Ciò si dice, beninteso, con riferimento alle opere corrispondenti
al progetto allora approvato. Se risultano eseguite opere
ulteriori, ciò potrà forse giustificare l'apertura di un
distinto procedimento sanzionatorio, ma questo aspetto esula
dall'attuale materia del contendere.
|
| |
|
10. Gli atti impugnati, tuttavia, sono motivati
anche con riferimento alla circostanza che i lavori in questione
difettavano (anche) del nulla osta della Soprintendenza
ai monumenti, in relazione al vincolo storico-artistico
di cui alla legge n. 1089/1939; vincolo che nella fattispecie
sarebbe desumibile ex lege in relazione al fatto che le
opere interessavano in parte le mura urbiche.
In proposito va osservato che secondo giurisprudenza consolidata
il nulla osta della Soprintendenza, in relazione ai beni
d'interesse monumentale, è, bensì, necessario (quando lo
è) ai fini della legittimità dell'intervento edilizio, ma
non vi è un nesso procedimentale fra detto nulla osta e
la licenza (o concessione) edilizia. Ciò comporta, in particolare,
che quest'ultima non è meno valida e meno efficace per il
solo fatto che non sia stata preceduta da quel nulla osta.
Il Comune pertanto non può disconoscere la propria autorizzazione,
né ritenerla inefficace o tamquam non esset, solo perché
non era stato acquisito il nulla osta monumentale.
La carenza di quest'ultimo atto autorizzativo potrà semmai
giustificare le apposite misure sanzionatorie e repressive
(ivi compreso, se del caso, l'ordine di ripristino); ma
esse sono di competenza dell'autorità statale preposta alla
tutela del vincolo e non del Comune.
Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono illegittimi
anche sotto questo profilo; salve, anche in questo caso,
le future determinazioni dell'autorità competente.
|
| |
|
11. In conclusione, il ricorso va accolto
e gli atti impugnati vanno annullati.
Le spese seguono la soccombenza.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria
accoglie il ricorso e annulla, per quanto di ragione, gli
atti impugnati.
Condanna il Comune di Gubbio al pagamento delle spese legali
in favore della parte ricorrente, liquidandole in Euro 4.000,
oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che
occorrano.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Perugia il 26 gennaio 2005,
dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, riunito
in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente, est.
2) Avv. Annibale Ferrari
3) Dr. Pierfranesco Ungari
|
|