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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 51
P.G. Lignani Pres. Est.
F. Astolfi (Avv. M. Mariani) contro il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e Soprintendenza Archeologica per l'Umbria (Avvocatura dello Stato)


Edilizia ed urbanistica – Vincolo diretto d’interesse archeologico - specificazione dei resti archeologici o di concreti indizi della loro presenza nel sottosuolo - Necessità

È illegittima l’imposizione di un vincolo diretto d’interesse archeologico su specifici terreni di proprietà di un privato laddove non venga espressamente specificato che i suoli in oggetto presentano resti archeologici o quantomeno che vi sono concreti indizi della loro presenza nel sottosuolo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 177/1998, proposto da

 

Francesco ASTOLFI, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Podiani, 17 (studio avv. Maurizio Mariani)

 

contro

 

Ministero per i beni culturali e ambientali e Soprintendenza archeologica per l'Umbria, in persona dei rispettivi titolari pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14

 

per l'annullamento
del decreto ministeriale 24 ottobre 1997 con il quale sono stati assoggettati a vincolo archeologico, in parte diretto e in parte indiretto, terreni di proprietà del ricorrente in Comune di Terni e in Comune di Sangemini, prossimi alla zona archeologica demaniale di "Carsulae"; e di tutti gli atti del procedimento.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;
Viste le memorie difensive e gli atti tutti del giudizio;
Data per letta, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, la relazione del Presidente Lignani e udite le parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con decreto del 24 ottobre 1997, il Ministero dei Beni Culturali, su proposta della Soprintendenza archeologica dell'Umbria, ha imposto il vincolo d'interesse archeologico sui terreni circostanti l'area archeologica demaniale di "Carsulae", nei terreni dei comuni di Terni e di Sangemini. Il decreto individua una "zona A" e una "zona B", assoggettate rispettivamente al vincolo diretto e a quello indiretto.
Il decreto viene impugnato, per quanto di proprio interesse, dal sig. Francesco Astolfi, proprietario di terreni agricoli inclusi in parte nella zona A e in parte nella zona B, come individuate dal suddetto decreto.
In particolare - per quanto attiene alla proprietà del ricorrente - risultano incluse nella zona A le particelle 22 e 43 del foglio 12 del Comune di Terni; nella zona B le particelle 23 e 24/p dello stesso foglio, e, ancora, le particelle 40, 42, 43 e 45 del foglio 1 del Comune di Sangemini.
I motivi di ricorso si risolvono, in sintesi, nella denuncia dell'incongruità e del difetto di motivazione e di istruttoria.
Resiste al ricorso l'amministrazione dei beni culturali.

 

2. Il Collegio osserva, innanzi tutto, che la motivazione del provvedimento impugnato (integrata, per relationem, anche dalla relazione allegata alla relativa proposta) muove da considerazioni iniziali (assai sviluppate e circostanziate) rivolte a dimostrare lo straordinario interesse archeologico del sito di "Carsulae".
Tali premesse non vengono in alcun modo contestate dal ricorrente e corrispondono, del resto, a dati di fatto di comune e notoria evidenza.
Si può dare per acquisito, pertanto, che in età romana Carsulae era una vera e propria cittadina, anche se relativamente piccola, dotata di un regolare impianto urbanistico, con foro, basilica, templi, teatro, anfiteatro, archi, sepolcreti. Era capoluogo di municipio e sede delle relative magistrature.
La particolarità che rende questo sito di eccezionale interesse archeologico (come si legge nei provvedimenti impugnati, e del resto, come già detto, è notorio) è la circostanza che in tarda età imperiale il centro di Carsulae andò rapidamente in abbandono (a causa di una modifica di tracciato della via consolare Flaminia) sicché ciò che ne resta, pur caduto in rovina nel corso dei secoli, risulta «mai alterato da sovrapposizioni medievali e moderne» (decreto impugnato, primo "considerato") e giace isolato in mezzo alla campagna.

 

3. Se tutto questo è vero (e, come si ripete, non forma oggetto di contestazione) è inevitabile concludere che nella parte in cui istituisce un'ampia zona di rispetto (vincolo indiretto) intorno all'area archeologica propriamente detta (già demaniale) - anche al fine di conservarne la singolare ambientazione in un contesto paesaggistico sostanzialmente integro - il decreto impugnato supera ogni censura.
Va considerato, fra l'altro, che i terreni in questione hanno tutti natura e destinazione agricola, né sono interessati (a quanto pare) da progetti di sviluppo edilizio; sicché l'imposizione di un vincolo conservativo non comporta un pregiudizio di straordinaria gravità, tale da renedere necessaria, in ipotesi, una più approfondita comparazione fra l'interesse pubblico e gli interessi privati. Peraltro, qualora in futuro si affacciassero prospettive di sviluppo edilizio, l'imposizione del vincolo di rispetto apparirebbe vieppiù opportuna.

 

4. Non appare fondato il motivo di ricorso riferito ad un supposto difetto d'istruttoria e basato sulla considerazione che nella planimetria allegata al decreto di vincolo taluni isolati fabbricati rurali sono rappresentati con qualche difformità (a quanto pare, comunque, di ben modesta natura) rispetto alla loro effettiva consistenza.
In proposito si osserva che la planimetria, allegata al decreto con il precipuo scopo di individuare le nuove zone A e B, appare manifestamente redatta utilizzando le mappe catastali. E' intuitivo, però, che la reale situazione dei luoghi è sotto gli occhi di tutti e che i funzionari e tecnici della Soprintendenza la conoscono de visu. Peraltro le asserite difformità, se pure sussistenti, non sono tali da assumere rilievo ai fini delle scelte tecnico-discrezionali dell'amministrazione.

 

5. Per quanto riguarda invece i terreni del ricorrente inclusi nella zona A (vincolo diretto) si osserva che in effetti la motivazione non è chiara né esplicita riguardo al fatto che quei suoli presentino, in atto, resti archeologici, e neppure che vi siano concreti indizi della loro presenza nel sottosuolo.
Beninteso, trattandosi di terreni che restano all'interno della nuova (e legittima) fascia di rispetto, è in re ipsa che sussistano anche per essi i presupposti per l'assoggettamento al regime della zona B. Ma per l'assoggettamento al regime della zona A occorrevano maggiori elementi che, allo stato, non si ravvisano o comunque non sono indicati (specificamente per detti terreni) nella motivazione.
Si può pertanto concludere che, allo stato, il decreto impugnato è illegittimo nella parte in cui impone il vincolo diretto ai terreni del ricorrente sopra indicati, anziché estendere puramente e semplicemente agli stessi lo stesso vincolo "indiretto" contestualmente imposto ad altri terreni dello stesso proprietario.

 

6. Il ricorso va quindi parzialmente accolto, con le seguenti precisazioni:
a) l'annullamento parziale degli atti impugnati ha effetto solo per i terreni del ricorrente;
b) tale annullamento produce l'effetto che i terreni del ricorrente, inclusi dal decreto ministeriale nella zona A, s'intendono assoggettati al regime della zona B, senza bisogno di una parziale rinnovazione del decreto;
c) resta impregiudicata la possibilità che il Ministero reiteri il vincolo "diretto" con nuova e più argomentata motivazione, eventualmente anche a seguito di sondaggi (cfr. art. 28 del "codice" approvato con d.lgs. n. 42/2004) ed alla luce dei loro risultati.

 

7. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Perugia il 9 febbraio 2005, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

 

1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente, relatore
2) Avv. Annibale Ferrari
3) Dr. Carlo Luigi Cardoni


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