| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 51
P.G. Lignani Pres. Est.
F. Astolfi (Avv. M. Mariani) contro il Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali e Soprintendenza Archeologica per
l'Umbria (Avvocatura dello Stato) |
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Edilizia ed urbanistica – Vincolo diretto
d’interesse archeologico - specificazione dei resti archeologici
o di concreti indizi della loro presenza nel sottosuolo
- Necessità
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È illegittima l’imposizione di un vincolo
diretto d’interesse archeologico su specifici terreni di
proprietà di un privato laddove non venga espressamente
specificato che i suoli in oggetto presentano resti archeologici
o quantomeno che vi sono concreti indizi della loro presenza
nel sottosuolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 177/1998, proposto da
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Francesco ASTOLFI, rappresentato e
difeso dall'avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto
presso lo stesso in Perugia, via Podiani, 17 (studio avv.
Maurizio Mariani)
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contro
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Ministero per i beni culturali e ambientali
e Soprintendenza archeologica per l'Umbria, in persona
dei rispettivi titolari pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa
legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14
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per l'annullamento
del decreto ministeriale 24 ottobre 1997 con il quale sono
stati assoggettati a vincolo archeologico, in parte diretto
e in parte indiretto, terreni di proprietà del ricorrente
in Comune di Terni e in Comune di Sangemini, prossimi alla
zona archeologica demaniale di "Carsulae"; e di tutti gli
atti del procedimento.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;
Viste le memorie difensive e gli atti tutti del giudizio;
Data per letta, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005,
la relazione del Presidente Lignani e udite le parti come
da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con decreto del 24 ottobre 1997, il Ministero
dei Beni Culturali, su proposta della Soprintendenza archeologica
dell'Umbria, ha imposto il vincolo d'interesse archeologico
sui terreni circostanti l'area archeologica demaniale di
"Carsulae", nei terreni dei comuni di Terni e di Sangemini.
Il decreto individua una "zona A" e una "zona B", assoggettate
rispettivamente al vincolo diretto e a quello indiretto.
Il decreto viene impugnato, per quanto di proprio interesse,
dal sig. Francesco Astolfi, proprietario di terreni agricoli
inclusi in parte nella zona A e in parte nella zona B, come
individuate dal suddetto decreto.
In particolare - per quanto attiene alla proprietà del ricorrente
- risultano incluse nella zona A le particelle 22 e 43 del
foglio 12 del Comune di Terni; nella zona B le particelle
23 e 24/p dello stesso foglio, e, ancora, le particelle
40, 42, 43 e 45 del foglio 1 del Comune di Sangemini.
I motivi di ricorso si risolvono, in sintesi, nella denuncia
dell'incongruità e del difetto di motivazione e di istruttoria.
Resiste al ricorso l'amministrazione dei beni culturali.
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2. Il Collegio osserva, innanzi tutto, che
la motivazione del provvedimento impugnato (integrata, per
relationem, anche dalla relazione allegata alla relativa
proposta) muove da considerazioni iniziali (assai sviluppate
e circostanziate) rivolte a dimostrare lo straordinario
interesse archeologico del sito di "Carsulae".
Tali premesse non vengono in alcun modo contestate dal ricorrente
e corrispondono, del resto, a dati di fatto di comune e
notoria evidenza.
Si può dare per acquisito, pertanto, che in età romana Carsulae
era una vera e propria cittadina, anche se relativamente
piccola, dotata di un regolare impianto urbanistico, con
foro, basilica, templi, teatro, anfiteatro, archi, sepolcreti.
Era capoluogo di municipio e sede delle relative magistrature.
La particolarità che rende questo sito di eccezionale interesse
archeologico (come si legge nei provvedimenti impugnati,
e del resto, come già detto, è notorio) è la circostanza
che in tarda età imperiale il centro di Carsulae andò rapidamente
in abbandono (a causa di una modifica di tracciato della
via consolare Flaminia) sicché ciò che ne resta, pur caduto
in rovina nel corso dei secoli, risulta «mai alterato da
sovrapposizioni medievali e moderne» (decreto impugnato,
primo "considerato") e giace isolato in mezzo alla campagna.
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3. Se tutto questo è vero (e, come si ripete,
non forma oggetto di contestazione) è inevitabile concludere
che nella parte in cui istituisce un'ampia zona di rispetto
(vincolo indiretto) intorno all'area archeologica propriamente
detta (già demaniale) - anche al fine di conservarne la
singolare ambientazione in un contesto paesaggistico sostanzialmente
integro - il decreto impugnato supera ogni censura.
Va considerato, fra l'altro, che i terreni in questione
hanno tutti natura e destinazione agricola, né sono interessati
(a quanto pare) da progetti di sviluppo edilizio; sicché
l'imposizione di un vincolo conservativo non comporta un
pregiudizio di straordinaria gravità, tale da renedere necessaria,
in ipotesi, una più approfondita comparazione fra l'interesse
pubblico e gli interessi privati. Peraltro, qualora in futuro
si affacciassero prospettive di sviluppo edilizio, l'imposizione
del vincolo di rispetto apparirebbe vieppiù opportuna.
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4. Non appare fondato il motivo di ricorso
riferito ad un supposto difetto d'istruttoria e basato sulla
considerazione che nella planimetria allegata al decreto
di vincolo taluni isolati fabbricati rurali sono rappresentati
con qualche difformità (a quanto pare, comunque, di ben
modesta natura) rispetto alla loro effettiva consistenza.
In proposito si osserva che la planimetria, allegata al
decreto con il precipuo scopo di individuare le nuove zone
A e B, appare manifestamente redatta utilizzando le mappe
catastali. E' intuitivo, però, che la reale situazione dei
luoghi è sotto gli occhi di tutti e che i funzionari e tecnici
della Soprintendenza la conoscono de visu. Peraltro le asserite
difformità, se pure sussistenti, non sono tali da assumere
rilievo ai fini delle scelte tecnico-discrezionali dell'amministrazione.
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5. Per quanto riguarda invece i terreni del
ricorrente inclusi nella zona A (vincolo diretto) si osserva
che in effetti la motivazione non è chiara né esplicita
riguardo al fatto che quei suoli presentino, in atto, resti
archeologici, e neppure che vi siano concreti indizi della
loro presenza nel sottosuolo.
Beninteso, trattandosi di terreni che restano all'interno
della nuova (e legittima) fascia di rispetto, è in re ipsa
che sussistano anche per essi i presupposti per l'assoggettamento
al regime della zona B. Ma per l'assoggettamento al regime
della zona A occorrevano maggiori elementi che, allo stato,
non si ravvisano o comunque non sono indicati (specificamente
per detti terreni) nella motivazione.
Si può pertanto concludere che, allo stato, il decreto impugnato
è illegittimo nella parte in cui impone il vincolo diretto
ai terreni del ricorrente sopra indicati, anziché estendere
puramente e semplicemente agli stessi lo stesso vincolo
"indiretto" contestualmente imposto ad altri terreni dello
stesso proprietario.
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6. Il ricorso va quindi parzialmente accolto,
con le seguenti precisazioni:
a) l'annullamento parziale degli atti impugnati ha effetto
solo per i terreni del ricorrente;
b) tale annullamento produce l'effetto che i terreni del
ricorrente, inclusi dal decreto ministeriale nella zona
A, s'intendono assoggettati al regime della zona B, senza
bisogno di una parziale rinnovazione del decreto;
c) resta impregiudicata la possibilità che il Ministero
reiteri il vincolo "diretto" con nuova e più argomentata
motivazione, eventualmente anche a seguito di sondaggi (cfr.
art. 28 del "codice" approvato con d.lgs. n. 42/2004) ed
alla luce dei loro risultati.
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7. Si ravvisano giusti motivi per compensare
le spese.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Perugia il 9 febbraio 2005,
dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, riunito
in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
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1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente,
relatore
2) Avv. Annibale Ferrari
3) Dr. Carlo Luigi Cardoni
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