| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 22 febbraio 2005
n. 734
Gennaro Ferrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore
Consorzio Nazionale Servizi coop. a r.l. (avv. S. Nardelli,
G.V. Nardelli) c. I.r.c.c.s. Ospedale oncologico di Bari
(avv. A. Angiuli), Regione Puglia (n.c.), Agenzia regionale
sanitaria (n.c.), Accadueo s.r.l. (avv. I.M. Dentamaro)
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1. Processo – Processo amministrativo – Motivi
aggiunti – Proposizione – Quando è obbligatoria.
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2. Pubblica Amministrazione – Procedimento
amministrativo – Appalto pubblico – Diniego di aggiudicazione
– Comunicazione di avvio – Obbligo – Non sussiste.
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1. Nel giudizio amministrativo, la proposizione
dell’impugnativa nella via dei motivi aggiunti è obbligatoria
solo per i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso
tra le stesse parti e connessi all’oggetto del ricorso stesso:
tale rigida connessione soggettiva e oggettiva deve essere
intesa secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale
per il quale i motivi aggiunti proponibili nei confronti
di provvedimenti successivi rispetto a quello originariamente
impugnato, devono riguardare atti oggettivamente connessi
che si inseriscono nella medesima vicenda procedimentale.
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2. Il diniego di aggiudicazione non rappresenta
l’avvio di un nuovo procedimento, distinto e diverso da
quello in cui esso si innesta, sebbene uno dei possibili
esiti alternativi del procedimento di evidenza pubblica,
assieme all’approvazione degli atti ed all’aggiudicazione
definitiva; pertanto, non è dovuta alcuna comunicazione
di avvio in ordine all’adozione della determinazione negativa
(diniego di aggiudicazione) che costituisce pur sempre atto
terminale dello stesso ed unico procedimento di gara.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
SEDE DI BARI - SEZIONE I
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso principale n. 463 del 2004 proposto
da
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CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - C.N.S. società
cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Sante e Giovanni Vittorio Nardelli
e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Bari
alla piazza Umberto I n. 62, per mandato a margine del ricorso
e procura speciale alle liti autenticata per atto del notaio
Andrea Errani n. 69819 di repertorio del 20 gennaio 2004,
nonché per mandato a margine dei motivi aggiunti;
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CONTRO
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- ISTITUTO di RICOVERO e CURA a CARATTERE
SCIENTIFICO I.R.C.C.S. OSPEDALE ONCOLOGICO di BARI,
in persona del Commissario straordinario pro-tempore, rappresentato
e difeso dal prof. avv. Annamaria Angiuli e presso il suo
studio elettivamente domiciliato in Bari alla via Montenegro
n. 2, per mandato a margine del controricorso;
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- REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente
pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
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- AGENZIA REGIONALE SANITARIA - A.RE.S.,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non
costituita in giudizio;
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e nei confronti di
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ACCADUEO S.r.l., con sede in Bari,
in persona dell’amministratore unico pro-tempore, rappresentata
e difesa dal prof. avv. Ida Maria Dentamaro e presso il
suo studio elettivamente domiciliata in Bari alla via De
Rossi n. 16, per mandato a margine del controricorso, nonché
per mandato a margine del ricorso incidentale;
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per l’annullamento
- della deliberazione del Commissario straordinario dell’I.R.C.C.S.
Ospedale oncologico di Bari n. 569 del 30 dicembre 2003,
pubblicata dal 31 dicembre 2003 all’albo dell’ente e successivamente
comunicata, recante presa d’atto del verbale conclusivo
della licitazione privata per l’affidamento triennale del
servizio di pulizia e sanificazione e servizi di ausiliarato
e supporto all’attività dell’ospedale oncologico, nonché
delle note regionali n. 24/19660/AAII del 6 novembre 2003
e n. 24/21280/AAII del 7 novembre 2003, nonché diniego di
aggiudicazione della gara e indizione di nuova gara a pubblico
incanto con il criterio del prezzo più basso, nonché ulteriore
proroga medio-termine dell’affidamento dei servizi alla
controinteressata intimata Accaduto S.r.l. (impugnata col
ricorso);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso,
ancorché non conosciuto, nonché delle singole deliberazioni
commissariali n. 241 del 20 giugno 2002, n. 468 del 23 dicembre
2002, n. 138 del 4 aprile 2003, n. 259 del 30 giugno 2003,
n. 387 del 29 settembre 2003, recanti proroghe dell’affidamento
dei servizi alla controinteressata intimata Accadueo S.r.l.,
per i periodi ivi indicati (impugnati col ricorso);
- nei limiti dell’interesse della società ricorrente, della
deliberazione commissariale n. 2 del 20 gennaio 2004 di
indizione della nuova gara per l’affidamento triennale a
pubblico incanto dei servizi pulizia e sanificazione e servizi
di ausiliarato e supporto all’attività dell’ospedale oncologico
col criterio del prezzo più basso e allegato bando di gara
e “linee guida relative alla pulizia degli ambienti dell’I.R.C.C.S.”,
o, ove ritenuta lesiva e presupposta della nota del settore
del settore sanità della Regione Puglia del 6 novembre 2003
(impugnati col ricorso);
- della deliberazione commissariale n. 92 del 10 marzo 2004
di modifica degli atti della nuova gara (impugnata coi motivi
aggiunti);
- della deliberazione commissariale n. 106 del 30 marzo
2004 recante presa d’atto della nuova gara a pubblico incanto
per l’affidamento triennale dei servizi e aggiudicazione
definitiva alla controinteressata intimata Accaduto S.r.l.,
salvi gli esiti del giudizio in corso (impugnato coi motivi
aggiunti);
- del contratto per lo svolgimento dei servizi di pulizia
e sanificazione e servizi di ausiliarato e supporto all’attività
dell’ospedale oncologico stipulato il 31 marzo 2004 e ogni
altro atto presupposto, consequenziale, connesso ancorché
non conosciuto (impugnato coi motivi aggiunti)
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e per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno in forma specifica,
mediante statuizione dell’obbligo dell’I.R.C.C.S. di riprendere
le operazioni della gara a licitazione privata e aggiudicare
in via definitiva alla società ricorrente l’appalto triennale
dei servizi di pulizia e sanificazione e servizi di ausiliarato
e supporto all’attività dell’ospedale oncologico, e di stipulare
il relativo contratto, nonché del diritto al risarcimento
del danno per equivalente, anche ex art. 278 c.p.c., con
liquidazione in separato giudizio
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nonché sul ricorso incidentale proposto da
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ACCADUEO S.r.l., con sede in Bari,
in persona dell’amministratore unico pro-tempore, rappresentata
e difesa dal prof. avv. Ida Maria Dentamaro e presso il
suo studio elettivamente domiciliata in Bari alla via De
Rossi n. 16, per mandato a margine del controricorso, nonché
per mandato a margine del ricorso incidentale;
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CONTRO
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- ISTITUTO di RICOVERO e CURA a CARATTERE
SCIENTIFICO I.R.C.C.S. OSPEDALE ONCOLOGICO di BARI,
in persona del Commissario straordinario pro-tempore, rappresentato
e difeso dal prof. avv. Annamaria Angiuli e presso il suo
studio elettivamente domiciliato in Bari alla via Montenegro
n. 2, per mandato a margine del controricorso;
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- REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente
pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
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e nei confronti di
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CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - C.N.S. società
cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Sante e Giovanni Vittorio Nardelli
e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Bari
alla piazza Umberto I n. 62, per mandato a margine del ricorso
e procura speciale alle liti autenticata per atto del notaio
Andrea Errani n. 69819 di repertorio del 20 gennaio 2004,
nonché per mandato a margine dei motivi aggiunti;
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per l’annullamento
delle determinazioni alla stregua delle quali il Consorzio
nazionale servizi cooperativa a r.l. era risultato primo
in graduatoria nella prima e originaria gara a licitazione
privata per l’affidamento triennale dei servizi di pulizia
e sanificazione e servizi di ausiliarato e supporto all’attività
dell’ospedale oncologico, oggetto della deliberazione commissariale
n. 569 del 30 dicembre 2003
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Visto il ricorso principale con i relativi
allegati;
Visti i motivi aggiunti al ricorso principale con i relativi
allegati;
Visto il ricorso incidentale con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.
Ospedale oncologico di Bari e della società Accadueo S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2004, il dott.
Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Giovanni Vittorio Nardelli
per la società cooperativa Consorzio nazionale servizi a
r.l., ricorrente principale, il prof. avv. Annamaria Angiuli
per l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
– I.R.C.C.S. Ospedale oncologico di Bari, il prof. avv.
Ida Maria Dentamaro per la società Accadueo S.r.l., controinteressata
e ricorrente incidentale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con deliberazione del Commissario straordinario
dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
- I.R.C.C.S. Ospedale oncologico di Bari n. 480 del 31 maggio
2001, integrata con successiva deliberazione commissariale
n. 538 del 19 luglio 2001, veniva indetta licitazione privata
per l’affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione
e servizi di ausiliarato e supporto all’attività dell’ospedale
oncologico, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Alla predetta gara veniva invitata con nota n. 5231 del
25 luglio 2002, tra le altre, anche la società cooperativa
Consorzio nazionale servizi a r.l., con sede in Bologna,
con termine per la presentazione delle offerte fissato al
13 settembre 2002.
Alla gara veniva invitata e partecipava anche la società
Accadueo S.r.l., già affidataria dei due distinti servizi
di pulizia e sanificazione e supporto all’attività di assistenza
(ausiliarato) in forza, rispettivamente, di contratto annuale
e trimestrale, il primo dall’1 novembre 2000 al 31 ottobre
2001 e il secondo dal 18 luglio 2000 al 16 ottobre 2000,
aggiudicati in seguito a pubbliche gare e prorogati con
le deliberazioni commissariali meglio indicate nella rubrica.
Con verbali del 23 aprile e 29 maggio 2003 la commissione
giudicatrice assegnava alle imprese concorrenti i punteggi
previsti per l’elemento tecnico ed economico (rispettivamente
punti 60 al C.N.S. coop. r.l. e punti 37,80 all’Accadueo
S.r.l. per il primo e punti 29,45 col ribasso del 3,99%
al C.N.S. coop. r.l. e punti 40 col ribasso del 29,30% all’Accadueo
S.r.l., per il secondo).
In definitiva il C.N.S. coop. a r.l. (che nella proposta
tecnica aveva indicato 69.368 ore) conseguiva complessivi
punti 89,45/100 e l’Accadueo S.r.l. (che nella proposta
tecnica aveva indicato 53.896 ore) complessivi punti 77,80/100.
L’appalto non veniva aggiudicato però perché l’I.R.C.C.S.,
ritenendolo assoggettato all’autorizzazione di spesa di
cui alla legge regionale n. 32 del 2001, provvedeva a richiedere
tale autorizzazione, con nota n. 156/pers.comm. dell’11
giugno 2002 e successiva nota n. 340/pers.comm. del 27 giugno
2003, medio tempore prorogando l’affidamento dei servizi
all’Accadueo S.r.l..
Tali note erano riscontrate con nota del settore sanità
della Regione Puglia n. 24/19660/AAII del 6 novembre 2003
(che poneva in luce come il bilancio preventivo per il 2003
dell’Istituto non era coerente con le invariate assegnazioni
regionali di cui al documento d’indirizzo economico-funzionale
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1073
del 2002 e che per le nuove gare l’autorizzazione avrebbe
potuto essere concessa solo a cospetto di accertata compatibilità
finanziaria, a prescindere dall’approvazione del bilancio
dell’Istituto da parte della regione) e con nota del settore
sanità della Regione Puglia n. 24/21280/AAII del 7 novembre
2003 (recante comunicazione di articolato parere dell’Agenzia
regionale sanitaria - A.RE.S. dubitativo, tra le altre considerazioni,
circa l’assoggettamento dell’appalto ad autorizzazione regionale).
Nel frattempo con atti notificati il 20 giugno 2003 e 23
settembre 2003 la società C.N.S. coop. a r.l. diffidava
l’Istituto a provvedere all’aggiudicazione e con successiva
nota del 30 luglio 2003 si dichiarava disponibile a ridurre
il corrispettivo in misura pari al 15%.
A sua volta l’Accadueo S.r.l., con atto notificato il 26
giugno 2003, aveva diffidato l’Istituto a non dar corso
all’aggiudicazione stante l’onerosità del prezzo offerto
dalla C.N.S.
Con la deliberazione n. 569 del 30 dicembre 2003 il Commissario
straordinario dell’I.R.C.C.S., -richiamate le suddette diffide
e le note regionali, e rilevati vincoli finanziari rivenienti
dall’art. 8 della legge regionale n. 20 del 2002 (circa
il contenimento della spesa per acquisizione di beni e servizi
nel limite del 98% di quella sostenuta nel 2001) e il negativo
andamento del bilancio d’esercizio 2002 (in perdita per
€ 3.900.178,00), la perdita d’esercizio stimata per il 2003
(pari a € 5.397.000,000), i limiti di remunerazione fissati
dal documento d’indirizzo economico-funzionale approvato
con deliberazione di Giunta regionale n. 1326 del 4 settembre
2003, e la differenza complessiva triennale relativa alla
maggior spesa connessa all’offerta della C.N.S. rispetto
a quella della seconda graduata (pari a € 940.000,00)- disponeva
di prendere atto dei verbali e di non procedere all’aggiudicazione
della gara, salva indizione di nuova gara a licitazione
privata con il diverso criterio del prezzo più basso e con
proroga medio-tempore dell’affidamento del servizio all’Accadueo
S.r.l. per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 marzo 2004.
Con deliberazione commissariale n. 2 del 20 gennaio 2004
è stata quindi indetta la nuova gara per l’affidamento triennale
a pubblico incanto dei servizi pulizia e sanificazione e
servizi di ausiliarato e supporto all’attività dell’ospedale
oncologico col criterio del prezzo più basso.
Avverso tale ultima deliberazione, quella presupposta di
diniego dell’aggiudicazione della precedente gara e tutte
le deliberazioni di proroga dell’affidamento del servizio,
gravate col ricorso, la cooperativa ricorrente ha dedotto
le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per violazione
del contraddittorio, del principio di democraticità delle
decisioni amministrative e delle norme relative all’evidenza
pubblica, apoditticità, apparenza, insufficienza della motivazione.
Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso
di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, omessa
e insufficiente istruttoria. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 6 della legge regionale n. 32 del 2001 e dell’art.
8 della legge regionale n. 20 del 2002. Eccesso di potere
per violazione delle norme e principi di contabilità pubblica
e delle procedure di evidenza pubblica. Violazione dell’art.
1337 e 1176 cod. civ. Violazione dell’art. 2 comma 1 lettere
g) e h) della legge regionale n. 24 del 2001
Il diniego di aggiudicazione è pretestuoso e sviato e non
è sorretto da congrua motivazione sull’interesse pubblico,
oltre che lesivo dell’affidamento della società ricorrente
in ordine all’aggiudicazione e stipulazione del contratto
nonché viziato dalla carente valutazione di eventuali soluzioni
alternative quali quelle prospettate dalla stessa ricorrente
in ordine alla disponibilità alla riduzione del prezzo offerto,
e in definitiva sarebbe orientato al fine sviato di sottrarre
l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente in funzione
delle reiterate e numerose proroghe in favore della controinteressata.
Nessun rilievo e conferenza avrebbero il richiamo alla disposizione
dell’art. 8 della l.r. n. 20 del 2002 che ha esaurito i
suoi effetti, e che era riferibile soltanto alle aziende
sanitarie locali e alle aziende ospedaliere come ritenuto
anche dall’A.RE.S. nel parere fornito sulla gara, o ai bilanci
del 2002 e del 2003, posto che la spesa avrebbe dovuto gravare
su anni successivi; né la deliberazione ha indicato la spesa
per acquisizione di beni e servizi del 2001 e del 2003 e
la percentuale d’incidenza sulla medesima della spesa relativa
all’appalto di cui si è negata l’aggiudicazione.
Nessun rilievo avrebbe poi il richiamo alla nota regionale
del 6 novembre 2003, atto interlocutorio e soprassessorio
superato da quella del 7 novembre 2003 che ha trasmesso
il parere dell’A.RE.S. che si sarebbe invece espresso per
la piena legittimità dell’aggiudicazione anche tenuto conto
dell’inapplicabilità agli I.R.C.C.S. dell’autorizzazione
preventiva di cui all’art. 6 della legge regionale n. 32
del 2001, comunque abrogata dall’art. 29 della legge regionale
n. 1 del 2004.
D’altro canto i richiami ai dati relativi alle perdite d’esercizio
per il 2002 e il 2003 e alla misura del finanziamento dell’Istituto
non sono elementi nuovi e sopraggiunti tali da giustificare
il diniego di aggiudicazione.
Sotto altro profilo la pretestuosità delle addotte ragioni
finanziarie è desumibile dalla circostanza che l’importo
a base d’asta della nuova gara (€ 1.150.000,00) è di poco
inferiore al prezzo offerto dalla ricorrente e dal fatto
che nel bilancio di previsione per il 2004 è prevista una
spesa per i due servizi pari a € 943.000,00, con una differenza
rispetto al prezzo offerto dalla ricorrente di € 268.971,00
annuali che però, tenuto conto dell’aumento del costo medio
orario del lavoro dal 2000 al 2003 si riduce a effettivi
€ 210.000,00 annuali a fronte però di un servizio di qualità
migliore in presenza di un monte ore annuo ben superiore
a quello in atto.
Né potrebbe giustificare la deliberazione commissariale
di diniego dell’aggiudicazione il richiamo, ivi contenuto,
alla riduzione dei posti letto (da 150 a 128) prevista dal
piano regionale di ristrutturazione della rete ospedaliera,
idonea semmai a incidere solo sul servizio di ausiliarato
e non su quello di pulizia, e contraddetto dalla circostanza
che il capitolato d’appalto annesso al bando della nuova
gara prevede un numero superiore (19 a fronte di 13) di
ausiliari specializzati.
Non è stata poi considerata l’offerta del C.N.S. coop. r.l.
di ridurre le prestazioni in termini di ore complessive
di lavoro e quindi il corrispettivo, che andava valutata
ai sensi dell’art. 27 del capitolato speciale d’appalto.
2) Violazione artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990
. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Violazione
art. 10 legge n. 241/1990, in relazione all’omessa comunicazione
del “procedimento di autotutela culminato con la deliberazione
nr. 569 del 30/12/2003 e dell’omessa valutazione delle diffide
indirizzate all’Istituto, da considerare quali apporti partecipativi.
3) Violazione e falsa applicazione art. 7 d.lgs. n. 157/1995.
Eccesso di potere per falsità dei presupposti, perché l’ulteriore
proroga in favore della controinteressata intimata, relativa
al periodo occorrente per l’espletamento della nuova gara,
non trova alcuna giustificazione nell’epigrafata disposizione,
che disciplina le ipotesi di affidamento a trattativa privata,
non traendo essa legittimazione né da avvenimenti imprevedibili
e non imputabili all’amministrazione (comunque non richiamati),
e stante la nullità e illiceità ex lege dei contratti affidati
a trattativa privata decorso un triennio dalla scadenza
dell’ultimo appalto aggiudicato con procedura di evidenza
pubblica.
Con motivi aggiunti notificati il 17 maggio 2004, e depositati
in Segreteria il 25 maggio 2004, la società cooperativa
ricorrente ha impugnato anche gli atti e provvedimenti relativi
alla nuova gara d’appalto, in esito alla quale il servizio
è stato aggiudicato alla controinteressata intimata, ivi
compreso il contratto stipulato, deducendo, sub specie d’invalidità
derivata, le censure innanzi esaminate.
Con ricorso incidentale notificato il 27 marzo 2004 e depositato
in Segreteria il 31 marzo 2004, la Accadueo S.r.l., controinteressata
aggiudicataria, ha impugnato a sua volta gli atti di gara,
ed in specie la nota fax n. 6165 del 13 settembre 2002 (recante
chiarimenti a quesiti posti dalle ditte partecipanti) e
le determinazioni della commissione giudicatrice circa l’ulteriore
articolazione del punteggio previsto per l’elemento tecnico
(nella parte in cui hanno assegnato rilievo al numero di
ore annue pari o superiori a 60.000, e quindi hanno penalizzato
l’offerta di essa controinteressata recante previsione di
53.896 ore e avvantaggiato quella della C.N.S. che aveva
proposto 69.348 ore).
A sostegno del ricorso incidentale sono state dedotte le
seguenti censure:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 del capitolato
speciale d’appalto in relazione all’art. 23 comma 1 lettera
b) del d.lgs. n. 157/1995. Eccesso di potere per sviamento,
erronea presupposizione, assenza di motivazione, disparità
di trattamento, illogicità
Né il bando di gara né il capitolato speciale prevedevano
un “monte” ore annuale minimo, introdotto quindi dalla commissione
giudicatrice come illegittimo sottocriterio rispetto alla
voce “programmazione tempi e modi di lavoro, e non riconducibile
alla nota fax del 13 settembre 2002, non espressamente qualificata
come integrativa del capitolato e comunque comunicata alle
imprese concorrenti poche ore prima della scadenza del termine
di presentazione delle offerte, che peraltro si riferiva
a 60.000 ore annue solo come criterio determinativo dell’importo
a base di gara.
E’ d’altro canto illogica la determinazione della commissione
di non assegnare alcun punteggio per un “monte” ore inferiore
a 60.000 annue, che ha penalizzato l’offerta proprio della
ricorrente incidentale che già svolgeva il servizio da ben
tre anni, in piena funzionalità, con un numero di ore inferiore.
2) Violazione ed erronea applicazione sotto altro profilo
dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto in relazione
all’art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 157/1995 e
ai principi generali di buon andamento e par condicio. Eccesso
di potere per erronea presupposizione, travisamento dei
fatti, assenza di motivazione, difetto di istruttoria
Con l’illegittimo sottocriterio è stata riconosciuta importanza
prevalente al “monte” ore annuo e al numero di addetti da
utilizzare laddove essi rappresentano soltanto uno dei fattori
incidenti sulla migliore organizzazione del servizio (dei
25 punti per la voce “sistema organizzativo” ben 16 sono
stati assegnati al numero di ore e addetti, 5 per la distribuzione
del personale e soltanto 3 per i metodi di formazione e
aggiornamento).
Tanto ha condotto all’attribuzione al C.N.S. di 14,05 punti
e determinato l’esito della gara ad essa favorevole, pur
avendo presentato la ricorrente incidentale un’offerta economica
ben più vantaggiosa che per tale aspetto ha conseguito il
massimo punteggio (€ 61.977,43 mensili a fronte di € 84.172,00).
Con il controricorso e successiva memoria difensiva depositati
rispettivamente il 5 aprile e 3 giugno 2004, la Accadueo
S.r.l. ha poi dedotto l’infondatezza del ricorso principale.
A sua volta costituitosi in giudizio l’Istituto oncologico,
col controricorso e con memoria difensiva depositata rispettivamente
l’8 aprile e 3 giugno 2004, ha dedotto, in sintesi:
a) l’inammissibilità del ricorso perché, ai sensi dell’art.
13 della l.r. n. 32 del 2001, la gara avrebbe dovuto assumere
la forma del pubblico incanto con obbligo di annullare i
procedimenti in corso non pervenuti alla fase di aggiudicazione;
b) l’inammissibilità delle censure dedotte in ricorso perché
tendenti ad impingere il merito delle valutazioni espresse
nel diniego di aggiudicazione;
c) l’inammissibilità parziale del ricorso quanto ai provvedimenti
di proroga dell’affidamento del servizio almeno precedenti
all’individuazione dell’offerta della ricorrente principale
come la migliore presentata, ed in effetti anche a quelli
successivi poiché l’interesse a una tempestiva e definitiva
determinazione sull’esito della gara andava coltivato con
altri mezzi (silenzio-rifiuto), e comunque l’irricevibilità
per tardività di tali impugnative;
d) l’irricevibilità dei motivi aggiunti, tardivamente notificati
soltanto il 17 maggio 2004, e quindi oltre il trentesimo
giorno dalla piena conoscenza dei provvedimenti relativi
all’aggiudicazione della nuova gara, versati in giudizio
sin dal 6 aprile 2004, e quindi l’inammissibilità per carenza
d’interesse dello stesso ricorso principale stante l’inoppugnabilità
della nuova aggiudicazione;
e) l’irricevibilità del ricorso incidentale per tardività
che avrebbe comunque dovuto impugnare il diniego di aggiudicazione
nella parte in cui prendeva atto delle risultanze della
gara e quindi anche delle censurate determinazioni della
commissione giudicatrice;
f) l’infondatezza del ricorso nel merito, essendo il diniego
di aggiudicazione fondato su insindacabile apprezzamento
discrezionale relativo alla eccessiva onerosità dell’appalto
in relazione alle condizioni economiche dell’Istituto e
non essendo dovuta alcuna comunicazione d’avvio dell’unitario
procedimento sfociato nel diniego di aggiudicazione.
A sua volta la ricorrente principale C.N.S. coop. a r.l.,
con memoria difensiva depositata il 4 giugno 2004, ha dedotto
l’inammissibilità del ricorso incidentale, la piena ammissibilità
dell’impugnativa proposta, in via tuzioristica, coi motivi
aggiunti, insistendo nelle censure di cui al ricorso.
All’udienza pubblica del 9 giugno 2004, infine, il ricorso
è stato discusso e riservato per la decisione.
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DIRITTO
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1.) Il Tribunale deve esaminare, in limine,
le eccezioni pregiudiziali spiegate dall’Istituto oncologico.
1.1) La prima, più radicale, eccezione attiene all’inammissibilità
del ricorso, sotto il profilo della carenza d’interesse,
sul rilievo che, annullata in sede giurisdizionale l’aggiudicazione,
la stessa gara potrebbe essere annullata in via di autotutela
perché celebrata nelle forme della licitazione privata anziché
del pubblico incanto.
Al riguardo il difensore dell’istituto oncologico richiama
l’art. 13 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (recante
“Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2001”).
Per vero, la disposizione invocata non sembra contenere
alcun vincolo in ordine alla forma della procedura, nel
senso che sia prescritto il pubblico incanto piuttosto che
la licitazione privata.
Essa, dopo aver delimitato il rispettivo campo dei criteri
di aggiudicazione del prezzo più basso (offerta conformata
obbligatoriamente a appositi capitolati e disciplinari tecnici)
e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vincola soltanto
le aziende sanitarie alla licitazione privata con offerta
economicamente più vantaggiosa, “…con particolare riferimento
ai minori costi”, nei casi di appalti con valore di stima
inferiore alla soglia comunitaria (comma 2).
Sennonché, da tale indicazione non può ritrarsi, con ragionamento
a contrario, che la procedura ristretta sia espressamente
vietata per appalti superiori alla soglia comunitaria.
Quanto agli appalti di pulizia, in specie, l’art. 13 comma
3 si limita a rinviare alle disposizioni del d.P.C.M. 13
marzo 1999, n. 117 (“Regolamento recante norme per la determinazione
degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, per l’aggiudicazione degli appalti di servizi
di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della
classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell’allegato
1 al decreto legislativo n. 157/1995”), il quale pure, a
sua volta, non contiene alcun riferimento espresso alla
pretesa forma vincolata del pubblico incanto, non potendo
essa arguirsi, sic et simpliciter, dal generico riferimento
ai “bandi di gara” contenuta nell’art. 3 comma 4, nell’art.
4 comma 2 e nell’art. 5 comma 2, poiché il bando è atto
tipico anche della licitazione privata (cfr. art. 22 comma
2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, recante “Attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi”).
I rilievi che precedono inclinano dunque per l’infondatezza
dell’eccezione pregiudiziale.
Sotto altro profilo, poi l’interesse a ricorrere deve valutarsi
in funzione della sua “attualità” e quindi con riguardo
agli atti e provvedimenti oggetto dell’impugnativa e all’effetto
conformativo conseguente al loro annullamento in sede giurisdizionale
(cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003,
n. 5899) e non anche ad evenienze procedimentali e provvedimentali
del tutto eventuali e future.
Diversamente opinando, poiché l’amministrazione conserva
sempre il potere di rimuovere in autotutela i propri provvedimenti
e di imprimere un assetto diverso agli interessi in conflitto,
dovrebbe sempre e in ogni ricorso -salvi i casi di attività
amministrativa consequenziale del tutto vincolata- revocarsi
in dubbio la sussistenza dell’interesse a ricorrere.
1.2) Non ha maggior consistenza l’altra eccezione pregiudiziale,
riferita all’intero ricorso, di inammissibilità dell’impugnativa
siccome intesa ad impingere il merito delle valutazioni
discrezionali espresse nel diniego di aggiudicazione.
In effetti, la società cooperativa ricorrente, in particolare
con le censure dedotte col primo motivo, si è limitata a
prospettare tipici vizi funzionali del provvedimento di
diniego dell’aggiudicazione, sia in relazione alla contestata
rilevanza del presupposto (di cui si afferma comunque la
sussistenza) dell’autorizzazione regionale preventiva di
cui all’art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2001, n.
32 e di quello di cui all’art. 8 della legge regionale (circa
il contenimento della spesa per acquisizione di beni e servizi
per il 2003 in misura pari al 98% di quella sostenuta per
il 2001), sia in relazione all’omessa considerazione del
parere dell’A.RE.S., alla genericità dei rilievi relativi
all’incidenza sui bilanci dei maggiori oneri connessi all’aggiudicazione
al prezzo offerto da essa cooperativa, all’omessa considerazione
della disponibilità a ridurre il prezzo, et similia.
Le censure, in altri termini, si collocano nell’alveo proprio
di vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto
vari profili, e quindi ben entro i confini del sindacato
giurisdizionale di legittimità consentito al giudice amministrativo.
1.3) Ancora destituita di fondamento giuridico, ancorché
suggestiva e finemente articolata, è l’eccezione d’inammissibilità
del ricorso in funzione della dedotta tardività dei motivi
aggiunti coi quali sono stati impugnati gli atti di indizione,
svolgimento e aggiudicazione della nuova gara.
Il difensore dell’Istituto oncologico si riferisce al “combinato
disposto” dell’art. 21 comma 1 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, come sostituito dall’art. 1 della legge 21 luglio
2000, n. 205 (“Tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del
ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di
motivi aggiunti”) e dell’art. 23 bis comma 2 della stessa
legge n. 1034 del 1971, come introdotto dall’art. 4 della
legge n. 205 del 2000 (“I termini processuali previsti sono
ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del
ricorso”).
Sennonché, sotto un primo profilo deve rammentarsi che il
rito speciale di cui all’art. 23 bis riguarda bensì i provvedimenti
relativi all’affidamento di incarichi di progettazione,
opere pubbliche e di pubblica utilità, “servizi pubblici”
e forniture, laddove nel caso di specie si è al cospetto
di provvedimenti relativi ad un appalto pubblico di servizi,
ovvero a categoria ben diversa e irriducibile a quella di
un servizio pubblico (ancorché, come noto, diversa opinione,
facendo leva su criterio teleologico, che per vero dovrebbe
essere del tutto complementare e non sostitutivo del criterio
principale letterale, abbia espresso Cons. Stato, Sez. VI,
2 settembre 2003, n. 4871).
D’altro canto, ove anche si aderisca al ricordato criterio
teleologico, ammettendosi che il rito speciale riguardi
anche gli appalti pubblici di servizi, è ancora controversa
l’applicabilità ai motivi aggiunti della regola della dimidiazione
dei termini (in senso affermativo com’è noto si esprime
un orientamento a quanto consta non ancora consolidato,
espresso da Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3717,
ma in senso contrario è la prevalente giurisprudenza: cfr.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 6 maggio 2003, n. 1901, T.A.R.
Lombardia Milano, Sez. I, 29 settembre 2004, n. 4195, e
Sez. III, 30 gennaio 2003, n. 184, T.A.R. Calabria Reggio
Calabria, 15 luglio 2004, n. 544, T.A.R. Lazio, Sez. I,
1 ottobre 2001, n. 7842; riferisce il dimezzamento al solo
deposito dei motivi aggiunti T.A.R. Toscana, Sez. I, 17
dicembre 2003, n. 6061; in senso conforme alla decisione
del Consiglio di Stato, vedi invece T.A.R. Liguria, Sez.
I, 25 maggio 2004, n. 813).
D’altro canto, ancora, la proposizione dell’impugnativa
nella via dei motivi aggiunti è obbligatoria solo per i
provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse
parti e connessi all’oggetto del ricorso stesso: tale rigida
connessione soggettiva e oggettiva deve essere intesa secondo
il tradizionale orientamento giurisprudenziale per il quale
“…i motivi aggiunti proponibili nei confronti di provvedimenti
successivi rispetto a quello originariamente impugnato,
devono riguardare atti oggettivamente connessi che si inseriscono
nella medesima vicenda procedimentale”(Consiglio Stato,
Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2555, e Sez. V, 18 marzo 2004,
n. 1394).
Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati coi motivi
aggiunti riguardano una distinta serie procedimentale, relativa
alla nuova gara e ai suoi esiti, ancorché il diniego di
aggiudicazione -che ha chiuso il precedente procedimento
concorsuale- ne costituisca l’antecedente.
In altri termini, secondo quanto sostenuto dai difensori
della società cooperativa ricorrente, questa ben avrebbe
potuto impugnare con autonomo ricorso giurisdizionale gli
atti della nuova gara, né il diverso nomen juris attribuito
all’atto può vincolarne la qualificazione da parte del giudice.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, quindi, anche
l’eccezione pregiudiziale in discorso deve essere disattesa.
1.4) E’ invece fondata, almeno con riguardo ai provvedimenti
di proroga dell’affidamento del servizio anteriori all’aggiudicazione
provvisoria della precedente gara alla società cooperativa
ricorrente, l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità
parziale del ricorso, posto che la società cooperativa ricorrente
in effetti, col terzo motivo di ricorso, si duole, in particolare,
dell’ultima proroga connessa alle more dello svolgimento
della nuova gara e così precisa e delimita il proprio interesse
all’impugnativa anche e logicamente in funzione dell’interesse
“principale” all’annullamento del diniego di aggiudicazione
e quindi all’affidamento del servizio.
In relazione a tale intima connessione impressa ai due interessi
è evidente, poi, che l’eventuale infondatezza dell’impugnativa
del diniego di aggiudicazione “assorbe” ogni interesse in
relazione a quella della proroga dell’affidamento del servizio
disposta nelle more della nuova gara.
1.5) Può, infine, prescindersi dall’eccezione pregiudiziale
di irricevibilità del ricorso incidentale in funzione dell’omessa
tempestiva impugnazione del provvedimento commissariale
gravato in via principale nella parte in cui prendeva atto
degli atti di gara e quindi delle determinazioni della commissione
giudicatrice, in relazione all’infondatezza dello stesso
ricorso incidentale.
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2.) Preliminare è, ovviamente, l’esame del
ricorso incidentale rivolto a censurare le valutazioni della
commissione giudicatrice e quindi i punteggi assegnati alla
ricorrente principale e dai quali scaturisce la sua posizione
potiore ai fini dell’aggiudicazione provvisoria della gara
a licitazione privata.
2.1) La ricorrente incidentale si duole che la commissione
giudicatrice abbia assegnato rilievo, ai fini dell’attribuzione
del punteggio per una delle “voci” del profilo tecnico (“programmazione
tempi e modi di lavoro”), all’estensione quantitativa delle
ore di lavoro annue (pari ad almeno 60.000), senza che tale
“monte ore” fosse indicato dal bando e dal capitolato speciale
(non espressamente integrati da nota del 13 settembre 2002
relativa solo a chiarimenti sul numero di ore considerate
per la determinazione del prezzo a base di gara), ed abbia
per tal modo inciso sulla valutazione complessiva delle
offerte con svalutazione dell’elemento economico (sul quale
risultava migliore l’offerta della ricorrente incidentale).
2.2) I due ordini di censure, sviluppate nel motivo sub
1) e 2) del ricorso incidentale, sono destituite di fondamento
giuridico.
La commissione giudicatrice, nell’esercizio razionale della
propria discrezionalità tecnica, ha ritenuto di delimitarla
“dettagliando” per i vari parametri valutativi, e per quanto
qui interessa per quello relativo al “sistema organizzativo”
(per cui erano assegnabili massimo punti 25 sui 60 riservati
all’elemento tecnico), elementi o “voci” di scomposizione
dell’analisi del parametro, nella specie individuati nella
“organizzazione della forza lavoro per reparto, modalità
di sostituzione, numero del personale e relativa qualifica”
(max punti 14), “programmazione tempi e turni di lavoro”
(max punti 8) e “metodi di formazione del personale” (max
punti 3).
Nell’ambito poi della voce “programmazione tempi e turni
di lavoro”, la commissione ha individuato un monte ore minimo
(pari a 60.000 ore circa) e un monte ore massimo (pari a
70.000 ore circa), intesi come soglie al di sotto e al di
sopra delle quali non poteva assicurarsi un servizio dimensionato
sulle prestazioni indicate nel capitolato speciale.
Beninteso, il monte orario minimo annuale, proprio perché
il capitolato speciale aveva stabilito un dettaglio quantitativo
solo per i servizi di ausiliarato, non è stato individuato
come soglia di ammissibilità dell’offerta tecnica, sebbene
soltanto come criterio per l’individuazione della soglia
minima per l’assegnazione del punteggio, da attribuire in
base a formula matematica.
Né può dubitarsi che, nella ripartizione “interna” del punteggio
complessivo per il parametro tra le tre voci sia stata osservata
una ragionevole proporzionalità, restando confinato al merito
della valutazione di discrezionalità tecnica, inattingibile
dal sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice
amministrativo, ogni altro giudizio in ordine alla dimensione
quantitativa dei punteggi parziali.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, deve dunque
respingersi il ricorso incidentale.
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3.) Il ricorso principale in epigrafe, peraltro,
pur se articolato su censure suggestive e finemente articolate,
è a sua volta destituito di fondamento giuridico.
3.1) Preliminare, in senso logico-giuridico, è la censura
di cui al motivo sub 2) del ricorso principale relativa
all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di
diniego dell’aggiudicazione, siccome configurante vizio
formale in grado ex se di integrare invalidità implicante
l’annullamento della determinazione commissariale impugnata
e la rinnovazione del procedimento.
La censura è infondata.
Il diniego di aggiudicazione non rappresenta, infatti, l’avvio
di un nuovo procedimento, distinto e diverso da quello in
cui esso si innesta, sebbene uno dei possibili esiti alternativi
del procedimento di evidenza pubblica, assieme all’approvazione
degli atti ed all’aggiudicazione definitiva.
Pertanto non può ritenersi dovuta alcuna comunicazione di
avvio in ordine all’adozione della determinazione negativa
(diniego di aggiudicazione) che costituisce pur sempre atto
terminale dello stesso ed unico procedimento di gara (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 2003, n. 8139 e Sez. IV,
29 ottobre 2002, n. 5903; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 5
aprile 2004, n. 1720; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 27 maggio
2004, n. 5033 e 1 agosto 2002, n. 6873 e T.A.R. Piemonte,
Sez. II, 20 marzo 2004, n. 484, tra le tante).
Non ha maggior fondamento poi l’altra censura, relativa
all’omessa considerazione quali “apporti partecipativi”
delle due diffide indirizzate dalla società ricorrente principale
all’Istituto oncologico e intese a che quest’ultimo desse
corso all’aggiudicazione definitiva, posto che le medesime
sono state richiamate nel provvedimento commissariale impugnato
e motivatamente disattese in funzione dell’enunciazione
delle ragioni di carattere economico-finanziario (che non
consentivano l’aggiudicazione stessa), poste a fondamento
del diniego di aggiudicazione e dell’indizione della nuova
gara.
3.2) Quanto alle altre censure di cui al motivo sub 1) del
ricorso principale, deve rammentarsi che l’articolato provvedimento
commissariale gravato ha richiamato a sostegno del diniego
di aggiudicazione essenzialmente i vincoli finanziari rivenienti
dall’art. 8 della legge regionale n. 20 del 2002 (circa
il contenimento della spesa per acquisizione di beni e servizi
nel limite del 98% di quella sostenuta nel 2001) e il negativo
andamento del bilancio d’esercizio 2002 (in perdita per
€ 3.900.178,00), la perdita d’esercizio stimata per il 2003
(pari a € 5.397.000,000), i limiti di remunerazione fissati
dal documento d’indirizzo economico-funzionale approvato
con deliberazione di Giunta regionale n. 1326 del 4 settembre
2003, e la differenza complessiva triennale relativa alla
maggior spesa connessa all’offerta della C.N.S. rispetto
a quella della seconda graduata (pari a € 940.000,00).
In sostanza la determinazione negativa è imperniata sull’apprezzamento
della eccessiva onerosità del costo dell’appalto in relazione
alle condizioni economico-patrimoniali dell’Istituto oncologico.
3.2.1) Orbene, è noto che l’Amministrazione conserva sempre
e comunque il potere di negare l’approvazione degli atti
di gara o in funzione della rilevata illegittimità di alcuni
segmenti procedimentali o in relazione ad un apprezzamento
discrezionale in ordine all’opportunità di procedere alla
stipulazione del contratto.
Sotto quest’ultimo aspetto è nota la clausola generale di
cui all’art. 113 comma 1 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827,
a tenore della quale:
“Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il
ministro o l’autorità delegata per l’approvazione può negare
l’approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari”.
Né è dubbio che, pur riferendosi testualmente l’art. 113
all’approvazione dei contratti, l’esercizio del potere discrezionale
ivi disciplinato riguardi anche l’approvazione degli atti
di gara e l’aggiudicazione definitiva, e sia espressivo,
altresì, più in generale dei principi dell’autotutela amministrativa
(cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2003,
n. 3124).
Naturalmente l’esercizio della discrezionalità, proprio
perché riferita non già a profili di legittimità, sebbene
a profili di opportunità, ed alla dimensione, in certo qual
modo sempre più sfumata rispetto all’altra, della considerazione
della compatibilità tra l’esito della gara e l’interesse
pubblico perseguito dall’amministrazione appaltante, che
deve connotarsi in termini di particolare incisività (non
essendo sufficienti motivi più o meno rilevanti, ma occorrendo
la ricorrenza di “gravi motivi” di interesse pubblico),
deve essere accompagnata da una motivazione assai penetrante,
posto che il diniego di approvazione per gravi motivi di
interesse pubblico integra un uso speciale ed eccezionale
della discrezionalità, secondo gli insegnamenti, consolidati,
di ormai risalente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez.
IV, 11 aprile 1983, n. 223, secondo cui “l’amministrazione
è tenuta ad esercitare con particolare cautela la facoltà
di non approvare i risultati di gara ed è tenuta a dare
piena ed appagante giustificazione dei gravi motivi di eventuali
rifiuti”).
Così, ad esempio, è stata riconosciuta la legittimità del
diniego di aggiudicazione nel caso di ribassi assolutamente
esigui e di partecipazione alla gara di un numero assai
ristretto di imprese (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 26 maggio
2003, n. 2823, in fattispecie relativa ad un ribasso pari
appena allo 0.76% sul prezzo a base di gara) ovvero quando
l’offerta comporti un impegno finanziario esorbitante rispetto
al prezzo a base di gara e incompatibile con le risorse
finanziarie a disposizione dell’amministrazione (Consiglio
Stato, Sez. V, 6 marzo 1991, n. 225, in fattispecie di appalto-concorso
relativo ad ampliamento di un ospedale in cui l’offerta
giudicata migliore comportava una spesa pari a 24 miliardi
di lire a fronte di un prezzo a base di gara “chiavi in
mano” di soli 14 miliardi).
3.2.2) Nel caso di specie non sono contestati, né revocabili
in dubbio, i dati contabili negativi rivenienti dal bilancio
d’esercizio per il 2002 e il 2003, con perdite in costante
ascesa (da € 3.900.178,00 a € 5.397.000,000), né risulta
irragionevole la previsione dell’ulteriore incidenza negativa
riveniente dalla riduzione dei posti letto (da 150 a 128)
imposta dal piano regionale di ristrutturazione della rete
ospedaliera e quindi dalla contrazione delle prestazioni
e del volume delle remunerazioni, a loro volta incise dai
limiti definiti dal documento d’indirizzo economico funzionale
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1326
del 4 settembre 2003.
Né può revocarsi in dubbio la prognosi ragionevole di ulteriore
negativa incidenza del maggior costo riveniente dal prezzo
d’aggiudicazione provvisoria dell’appalto (pari a € 940.000,00
per un triennio) pur in presenza di prestazioni qualitativamente
superiori offerte dalla società ricorrente principale rispetto
alla seconda graduata.
A fronte di tali elementi obiettivi, attinenti all’apprezzamento
squisitamente discrezionale dell’interesse pubblico in ordine
alla compatibilità tra il prezzo di aggiudicazione e le
condizioni finanziarie dell’Istituto, per come successivamente
aggravatesi negli anni 2002 e 2003 rispetto al “quadro”
finanziario dell’epoca di indizione della gara (2001), è
evidente che nessun rilievo possono assumere l’invocato
esaurimento degli effetti dell’art. 8 comma 8 della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (circa il contenimento
per il 2003 dei costi di acquisizione di beni e servizi
nei limiti del 98% di quelli sostenuti nel 2001) o la mancata
puntuale dimostrazione del superamento del limite ivi indicato
o la questione relativa all’applicabilità di tale disposizione
alle Aziende sanitarie e ospedaliere piuttosto che agli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (e a
fortiori quella relativa alla riferibilità anche agli I.R.C.C.S.
dell’autorizzazione regionale preventiva di cui all’art.
6 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32).
Non ha poi alcun fondamento la censura relativa all’omessa
valutazione della proposta della società ricorrente principale
di ridurre il numero di ore complessivo, e quindi il corrispettivo
dell’appalto, posto che l’invocato art. 27 del capitolato
speciale si limita a stabilire che, nel corso dello svolgimento
del servizio, l’amministrazione “…in dipendenza di provvedimenti
di disattivazione, trasformazione, alienazione, straordinaria
e ordinaria manutenzione delle proprie strutture…”, abbia
“…facoltà…di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo
il servizio appaltato, senza che l’impresa possa pretendere
indennità di sorta” oppure “…in relazione a sopravvenute
necessità…” di “…richiedere…l’estensione del servizio ad
aree non indicate nel presente capitolato e/o per servizi
analoghi”.
3.3) Come già anticipato sub 1.4) l’infondatezza dell’impugnativa
del diniego di aggiudicazione “assorbe” ogni interesse in
relazione a quella della proroga dell’affidamento del servizio
disposta nelle more della nuova gara.
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4.) In conclusione, respinto il ricorso incidentale,
deve essere rigettato anche il ricorso principale.
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5.) Sussistono giusti motivi per dichiarare
compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del
giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia Sede di Bari – Sezione I, così provvede sul ricorso
principale in epigrafe n. 463 del 2004 e sul collegato ricorso
incidentale:
1) rigetta il ricorso incidentale;
2) rigetta il ricorso principale;
3) dichiara compensate per intero tra le parti le spese
ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio
del 9 giugno 2004, con l’intervento dei magistrati:
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Gennaro FERRARI - Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI - Componente est.
Fabio MATTEI - Componente
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