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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 22 febbraio 2005 n. 734
Gennaro Ferrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore
Consorzio Nazionale Servizi coop. a r.l. (avv. S. Nardelli, G.V. Nardelli) c. I.r.c.c.s. Ospedale oncologico di Bari (avv. A. Angiuli), Regione Puglia (n.c.), Agenzia regionale sanitaria (n.c.), Accadueo s.r.l. (avv. I.M. Dentamaro)


1. Processo – Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Proposizione – Quando è obbligatoria.

 

2. Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Appalto pubblico – Diniego di aggiudicazione – Comunicazione di avvio – Obbligo – Non sussiste.

1. Nel giudizio amministrativo, la proposizione dell’impugnativa nella via dei motivi aggiunti è obbligatoria solo per i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti e connessi all’oggetto del ricorso stesso: tale rigida connessione soggettiva e oggettiva deve essere intesa secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale per il quale i motivi aggiunti proponibili nei confronti di provvedimenti successivi rispetto a quello originariamente impugnato, devono riguardare atti oggettivamente connessi che si inseriscono nella medesima vicenda procedimentale.

 

2. Il diniego di aggiudicazione non rappresenta l’avvio di un nuovo procedimento, distinto e diverso da quello in cui esso si innesta, sebbene uno dei possibili esiti alternativi del procedimento di evidenza pubblica, assieme all’approvazione degli atti ed all’aggiudicazione definitiva; pertanto, non è dovuta alcuna comunicazione di avvio in ordine all’adozione della determinazione negativa (diniego di aggiudicazione) che costituisce pur sempre atto terminale dello stesso ed unico procedimento di gara.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI - SEZIONE I

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso principale n. 463 del 2004 proposto da

 

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - C.N.S. società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante e Giovanni Vittorio Nardelli e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Bari alla piazza Umberto I n. 62, per mandato a margine del ricorso e procura speciale alle liti autenticata per atto del notaio Andrea Errani n. 69819 di repertorio del 20 gennaio 2004, nonché per mandato a margine dei motivi aggiunti;

 

CONTRO

 

- ISTITUTO di RICOVERO e CURA a CARATTERE SCIENTIFICO I.R.C.C.S. OSPEDALE ONCOLOGICO di BARI, in persona del Commissario straordinario pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Annamaria Angiuli e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Bari alla via Montenegro n. 2, per mandato a margine del controricorso;

 

- REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;

 

- AGENZIA REGIONALE SANITARIA - A.RE.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

 

e nei confronti di

 

ACCADUEO S.r.l., con sede in Bari, in persona dell’amministratore unico pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ida Maria Dentamaro e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n. 16, per mandato a margine del controricorso, nonché per mandato a margine del ricorso incidentale;

 

per l’annullamento
- della deliberazione del Commissario straordinario dell’I.R.C.C.S. Ospedale oncologico di Bari n. 569 del 30 dicembre 2003, pubblicata dal 31 dicembre 2003 all’albo dell’ente e successivamente comunicata, recante presa d’atto del verbale conclusivo della licitazione privata per l’affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione e servizi di ausiliarato e supporto all’attività dell’ospedale oncologico, nonché delle note regionali n. 24/19660/AAII del 6 novembre 2003 e n. 24/21280/AAII del 7 novembre 2003, nonché diniego di aggiudicazione della gara e indizione di nuova gara a pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, nonché ulteriore proroga medio-termine dell’affidamento dei servizi alla controinteressata intimata Accaduto S.r.l. (impugnata col ricorso);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, nonché delle singole deliberazioni commissariali n. 241 del 20 giugno 2002, n. 468 del 23 dicembre 2002, n. 138 del 4 aprile 2003, n. 259 del 30 giugno 2003, n. 387 del 29 settembre 2003, recanti proroghe dell’affidamento dei servizi alla controinteressata intimata Accadueo S.r.l., per i periodi ivi indicati (impugnati col ricorso);
- nei limiti dell’interesse della società ricorrente, della deliberazione commissariale n. 2 del 20 gennaio 2004 di indizione della nuova gara per l’affidamento triennale a pubblico incanto dei servizi pulizia e sanificazione e servizi di ausiliarato e supporto all’attività dell’ospedale oncologico col criterio del prezzo più basso e allegato bando di gara e “linee guida relative alla pulizia degli ambienti dell’I.R.C.C.S.”, o, ove ritenuta lesiva e presupposta della nota del settore del settore sanità della Regione Puglia del 6 novembre 2003 (impugnati col ricorso);
- della deliberazione commissariale n. 92 del 10 marzo 2004 di modifica degli atti della nuova gara (impugnata coi motivi aggiunti);
- della deliberazione commissariale n. 106 del 30 marzo 2004 recante presa d’atto della nuova gara a pubblico incanto per l’affidamento triennale dei servizi e aggiudicazione definitiva alla controinteressata intimata Accaduto S.r.l., salvi gli esiti del giudizio in corso (impugnato coi motivi aggiunti);
- del contratto per lo svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione e servizi di ausiliarato e supporto all’attività dell’ospedale oncologico stipulato il 31 marzo 2004 e ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso ancorché non conosciuto (impugnato coi motivi aggiunti)

 

e per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno in forma specifica, mediante statuizione dell’obbligo dell’I.R.C.C.S. di riprendere le operazioni della gara a licitazione privata e aggiudicare in via definitiva alla società ricorrente l’appalto triennale dei servizi di pulizia e sanificazione e servizi di ausiliarato e supporto all’attività dell’ospedale oncologico, e di stipulare il relativo contratto, nonché del diritto al risarcimento del danno per equivalente, anche ex art. 278 c.p.c., con liquidazione in separato giudizio

 

nonché sul ricorso incidentale proposto da

 

ACCADUEO S.r.l., con sede in Bari, in persona dell’amministratore unico pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ida Maria Dentamaro e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n. 16, per mandato a margine del controricorso, nonché per mandato a margine del ricorso incidentale;

 

CONTRO

 

- ISTITUTO di RICOVERO e CURA a CARATTERE SCIENTIFICO I.R.C.C.S. OSPEDALE ONCOLOGICO di BARI, in persona del Commissario straordinario pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Annamaria Angiuli e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Bari alla via Montenegro n. 2, per mandato a margine del controricorso;

 

- REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;

 

e nei confronti di

 

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - C.N.S. società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante e Giovanni Vittorio Nardelli e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Bari alla piazza Umberto I n. 62, per mandato a margine del ricorso e procura speciale alle liti autenticata per atto del notaio Andrea Errani n. 69819 di repertorio del 20 gennaio 2004, nonché per mandato a margine dei motivi aggiunti;

 

per l’annullamento
delle determinazioni alla stregua delle quali il Consorzio nazionale servizi cooperativa a r.l. era risultato primo in graduatoria nella prima e originaria gara a licitazione privata per l’affidamento triennale dei servizi di pulizia e sanificazione e servizi di ausiliarato e supporto all’attività dell’ospedale oncologico, oggetto della deliberazione commissariale n. 569 del 30 dicembre 2003

 

Visto il ricorso principale con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti al ricorso principale con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S. Ospedale oncologico di Bari e della società Accadueo S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2004, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Giovanni Vittorio Nardelli per la società cooperativa Consorzio nazionale servizi a r.l., ricorrente principale, il prof. avv. Annamaria Angiuli per l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – I.R.C.C.S. Ospedale oncologico di Bari, il prof. avv. Ida Maria Dentamaro per la società Accadueo S.r.l., controinteressata e ricorrente incidentale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con deliberazione del Commissario straordinario dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S. Ospedale oncologico di Bari n. 480 del 31 maggio 2001, integrata con successiva deliberazione commissariale n. 538 del 19 luglio 2001, veniva indetta licitazione privata per l’affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione e servizi di ausiliarato e supporto all’attività dell’ospedale oncologico, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla predetta gara veniva invitata con nota n. 5231 del 25 luglio 2002, tra le altre, anche la società cooperativa Consorzio nazionale servizi a r.l., con sede in Bologna, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 13 settembre 2002.
Alla gara veniva invitata e partecipava anche la società Accadueo S.r.l., già affidataria dei due distinti servizi di pulizia e sanificazione e supporto all’attività di assistenza (ausiliarato) in forza, rispettivamente, di contratto annuale e trimestrale, il primo dall’1 novembre 2000 al 31 ottobre 2001 e il secondo dal 18 luglio 2000 al 16 ottobre 2000, aggiudicati in seguito a pubbliche gare e prorogati con le deliberazioni commissariali meglio indicate nella rubrica.
Con verbali del 23 aprile e 29 maggio 2003 la commissione giudicatrice assegnava alle imprese concorrenti i punteggi previsti per l’elemento tecnico ed economico (rispettivamente punti 60 al C.N.S. coop. r.l. e punti 37,80 all’Accadueo S.r.l. per il primo e punti 29,45 col ribasso del 3,99% al C.N.S. coop. r.l. e punti 40 col ribasso del 29,30% all’Accadueo S.r.l., per il secondo).
In definitiva il C.N.S. coop. a r.l. (che nella proposta tecnica aveva indicato 69.368 ore) conseguiva complessivi punti 89,45/100 e l’Accadueo S.r.l. (che nella proposta tecnica aveva indicato 53.896 ore) complessivi punti 77,80/100.
L’appalto non veniva aggiudicato però perché l’I.R.C.C.S., ritenendolo assoggettato all’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 32 del 2001, provvedeva a richiedere tale autorizzazione, con nota n. 156/pers.comm. dell’11 giugno 2002 e successiva nota n. 340/pers.comm. del 27 giugno 2003, medio tempore prorogando l’affidamento dei servizi all’Accadueo S.r.l..
Tali note erano riscontrate con nota del settore sanità della Regione Puglia n. 24/19660/AAII del 6 novembre 2003 (che poneva in luce come il bilancio preventivo per il 2003 dell’Istituto non era coerente con le invariate assegnazioni regionali di cui al documento d’indirizzo economico-funzionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1073 del 2002 e che per le nuove gare l’autorizzazione avrebbe potuto essere concessa solo a cospetto di accertata compatibilità finanziaria, a prescindere dall’approvazione del bilancio dell’Istituto da parte della regione) e con nota del settore sanità della Regione Puglia n. 24/21280/AAII del 7 novembre 2003 (recante comunicazione di articolato parere dell’Agenzia regionale sanitaria - A.RE.S. dubitativo, tra le altre considerazioni, circa l’assoggettamento dell’appalto ad autorizzazione regionale).
Nel frattempo con atti notificati il 20 giugno 2003 e 23 settembre 2003 la società C.N.S. coop. a r.l. diffidava l’Istituto a provvedere all’aggiudicazione e con successiva nota del 30 luglio 2003 si dichiarava disponibile a ridurre il corrispettivo in misura pari al 15%.
A sua volta l’Accadueo S.r.l., con atto notificato il 26 giugno 2003, aveva diffidato l’Istituto a non dar corso all’aggiudicazione stante l’onerosità del prezzo offerto dalla C.N.S.
Con la deliberazione n. 569 del 30 dicembre 2003 il Commissario straordinario dell’I.R.C.C.S., -richiamate le suddette diffide e le note regionali, e rilevati vincoli finanziari rivenienti dall’art. 8 della legge regionale n. 20 del 2002 (circa il contenimento della spesa per acquisizione di beni e servizi nel limite del 98% di quella sostenuta nel 2001) e il negativo andamento del bilancio d’esercizio 2002 (in perdita per € 3.900.178,00), la perdita d’esercizio stimata per il 2003 (pari a € 5.397.000,000), i limiti di remunerazione fissati dal documento d’indirizzo economico-funzionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1326 del 4 settembre 2003, e la differenza complessiva triennale relativa alla maggior spesa connessa all’offerta della C.N.S. rispetto a quella della seconda graduata (pari a € 940.000,00)- disponeva di prendere atto dei verbali e di non procedere all’aggiudicazione della gara, salva indizione di nuova gara a licitazione privata con il diverso criterio del prezzo più basso e con proroga medio-tempore dell’affidamento del servizio all’Accadueo S.r.l. per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 marzo 2004.
Con deliberazione commissariale n. 2 del 20 gennaio 2004 è stata quindi indetta la nuova gara per l’affidamento triennale a pubblico incanto dei servizi pulizia e sanificazione e servizi di ausiliarato e supporto all’attività dell’ospedale oncologico col criterio del prezzo più basso.
Avverso tale ultima deliberazione, quella presupposta di diniego dell’aggiudicazione della precedente gara e tutte le deliberazioni di proroga dell’affidamento del servizio, gravate col ricorso, la cooperativa ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per violazione del contraddittorio, del principio di democraticità delle decisioni amministrative e delle norme relative all’evidenza pubblica, apoditticità, apparenza, insufficienza della motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, omessa e insufficiente istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge regionale n. 32 del 2001 e dell’art. 8 della legge regionale n. 20 del 2002. Eccesso di potere per violazione delle norme e principi di contabilità pubblica e delle procedure di evidenza pubblica. Violazione dell’art. 1337 e 1176 cod. civ. Violazione dell’art. 2 comma 1 lettere g) e h) della legge regionale n. 24 del 2001
Il diniego di aggiudicazione è pretestuoso e sviato e non è sorretto da congrua motivazione sull’interesse pubblico, oltre che lesivo dell’affidamento della società ricorrente in ordine all’aggiudicazione e stipulazione del contratto nonché viziato dalla carente valutazione di eventuali soluzioni alternative quali quelle prospettate dalla stessa ricorrente in ordine alla disponibilità alla riduzione del prezzo offerto, e in definitiva sarebbe orientato al fine sviato di sottrarre l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente in funzione delle reiterate e numerose proroghe in favore della controinteressata.
Nessun rilievo e conferenza avrebbero il richiamo alla disposizione dell’art. 8 della l.r. n. 20 del 2002 che ha esaurito i suoi effetti, e che era riferibile soltanto alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere come ritenuto anche dall’A.RE.S. nel parere fornito sulla gara, o ai bilanci del 2002 e del 2003, posto che la spesa avrebbe dovuto gravare su anni successivi; né la deliberazione ha indicato la spesa per acquisizione di beni e servizi del 2001 e del 2003 e la percentuale d’incidenza sulla medesima della spesa relativa all’appalto di cui si è negata l’aggiudicazione.
Nessun rilievo avrebbe poi il richiamo alla nota regionale del 6 novembre 2003, atto interlocutorio e soprassessorio superato da quella del 7 novembre 2003 che ha trasmesso il parere dell’A.RE.S. che si sarebbe invece espresso per la piena legittimità dell’aggiudicazione anche tenuto conto dell’inapplicabilità agli I.R.C.C.S. dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 6 della legge regionale n. 32 del 2001, comunque abrogata dall’art. 29 della legge regionale n. 1 del 2004.
D’altro canto i richiami ai dati relativi alle perdite d’esercizio per il 2002 e il 2003 e alla misura del finanziamento dell’Istituto non sono elementi nuovi e sopraggiunti tali da giustificare il diniego di aggiudicazione.
Sotto altro profilo la pretestuosità delle addotte ragioni finanziarie è desumibile dalla circostanza che l’importo a base d’asta della nuova gara (€ 1.150.000,00) è di poco inferiore al prezzo offerto dalla ricorrente e dal fatto che nel bilancio di previsione per il 2004 è prevista una spesa per i due servizi pari a € 943.000,00, con una differenza rispetto al prezzo offerto dalla ricorrente di € 268.971,00 annuali che però, tenuto conto dell’aumento del costo medio orario del lavoro dal 2000 al 2003 si riduce a effettivi € 210.000,00 annuali a fronte però di un servizio di qualità migliore in presenza di un monte ore annuo ben superiore a quello in atto.
Né potrebbe giustificare la deliberazione commissariale di diniego dell’aggiudicazione il richiamo, ivi contenuto, alla riduzione dei posti letto (da 150 a 128) prevista dal piano regionale di ristrutturazione della rete ospedaliera, idonea semmai a incidere solo sul servizio di ausiliarato e non su quello di pulizia, e contraddetto dalla circostanza che il capitolato d’appalto annesso al bando della nuova gara prevede un numero superiore (19 a fronte di 13) di ausiliari specializzati.
Non è stata poi considerata l’offerta del C.N.S. coop. r.l. di ridurre le prestazioni in termini di ore complessive di lavoro e quindi il corrispettivo, che andava valutata ai sensi dell’art. 27 del capitolato speciale d’appalto.
2) Violazione artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 . Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Violazione art. 10 legge n. 241/1990, in relazione all’omessa comunicazione del “procedimento di autotutela culminato con la deliberazione nr. 569 del 30/12/2003 e dell’omessa valutazione delle diffide indirizzate all’Istituto, da considerare quali apporti partecipativi.
3) Violazione e falsa applicazione art. 7 d.lgs. n. 157/1995. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, perché l’ulteriore proroga in favore della controinteressata intimata, relativa al periodo occorrente per l’espletamento della nuova gara, non trova alcuna giustificazione nell’epigrafata disposizione, che disciplina le ipotesi di affidamento a trattativa privata, non traendo essa legittimazione né da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all’amministrazione (comunque non richiamati), e stante la nullità e illiceità ex lege dei contratti affidati a trattativa privata decorso un triennio dalla scadenza dell’ultimo appalto aggiudicato con procedura di evidenza pubblica.
Con motivi aggiunti notificati il 17 maggio 2004, e depositati in Segreteria il 25 maggio 2004, la società cooperativa ricorrente ha impugnato anche gli atti e provvedimenti relativi alla nuova gara d’appalto, in esito alla quale il servizio è stato aggiudicato alla controinteressata intimata, ivi compreso il contratto stipulato, deducendo, sub specie d’invalidità derivata, le censure innanzi esaminate.
Con ricorso incidentale notificato il 27 marzo 2004 e depositato in Segreteria il 31 marzo 2004, la Accadueo S.r.l., controinteressata aggiudicataria, ha impugnato a sua volta gli atti di gara, ed in specie la nota fax n. 6165 del 13 settembre 2002 (recante chiarimenti a quesiti posti dalle ditte partecipanti) e le determinazioni della commissione giudicatrice circa l’ulteriore articolazione del punteggio previsto per l’elemento tecnico (nella parte in cui hanno assegnato rilievo al numero di ore annue pari o superiori a 60.000, e quindi hanno penalizzato l’offerta di essa controinteressata recante previsione di 53.896 ore e avvantaggiato quella della C.N.S. che aveva proposto 69.348 ore).
A sostegno del ricorso incidentale sono state dedotte le seguenti censure:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto in relazione all’art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 157/1995. Eccesso di potere per sviamento, erronea presupposizione, assenza di motivazione, disparità di trattamento, illogicità
Né il bando di gara né il capitolato speciale prevedevano un “monte” ore annuale minimo, introdotto quindi dalla commissione giudicatrice come illegittimo sottocriterio rispetto alla voce “programmazione tempi e modi di lavoro, e non riconducibile alla nota fax del 13 settembre 2002, non espressamente qualificata come integrativa del capitolato e comunque comunicata alle imprese concorrenti poche ore prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, che peraltro si riferiva a 60.000 ore annue solo come criterio determinativo dell’importo a base di gara.
E’ d’altro canto illogica la determinazione della commissione di non assegnare alcun punteggio per un “monte” ore inferiore a 60.000 annue, che ha penalizzato l’offerta proprio della ricorrente incidentale che già svolgeva il servizio da ben tre anni, in piena funzionalità, con un numero di ore inferiore.
2) Violazione ed erronea applicazione sotto altro profilo dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto in relazione all’art. 23 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 157/1995 e ai principi generali di buon andamento e par condicio. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, assenza di motivazione, difetto di istruttoria
Con l’illegittimo sottocriterio è stata riconosciuta importanza prevalente al “monte” ore annuo e al numero di addetti da utilizzare laddove essi rappresentano soltanto uno dei fattori incidenti sulla migliore organizzazione del servizio (dei 25 punti per la voce “sistema organizzativo” ben 16 sono stati assegnati al numero di ore e addetti, 5 per la distribuzione del personale e soltanto 3 per i metodi di formazione e aggiornamento).
Tanto ha condotto all’attribuzione al C.N.S. di 14,05 punti e determinato l’esito della gara ad essa favorevole, pur avendo presentato la ricorrente incidentale un’offerta economica ben più vantaggiosa che per tale aspetto ha conseguito il massimo punteggio (€ 61.977,43 mensili a fronte di € 84.172,00).
Con il controricorso e successiva memoria difensiva depositati rispettivamente il 5 aprile e 3 giugno 2004, la Accadueo S.r.l. ha poi dedotto l’infondatezza del ricorso principale.
A sua volta costituitosi in giudizio l’Istituto oncologico, col controricorso e con memoria difensiva depositata rispettivamente l’8 aprile e 3 giugno 2004, ha dedotto, in sintesi:
a) l’inammissibilità del ricorso perché, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 32 del 2001, la gara avrebbe dovuto assumere la forma del pubblico incanto con obbligo di annullare i procedimenti in corso non pervenuti alla fase di aggiudicazione;
b) l’inammissibilità delle censure dedotte in ricorso perché tendenti ad impingere il merito delle valutazioni espresse nel diniego di aggiudicazione;
c) l’inammissibilità parziale del ricorso quanto ai provvedimenti di proroga dell’affidamento del servizio almeno precedenti all’individuazione dell’offerta della ricorrente principale come la migliore presentata, ed in effetti anche a quelli successivi poiché l’interesse a una tempestiva e definitiva determinazione sull’esito della gara andava coltivato con altri mezzi (silenzio-rifiuto), e comunque l’irricevibilità per tardività di tali impugnative;
d) l’irricevibilità dei motivi aggiunti, tardivamente notificati soltanto il 17 maggio 2004, e quindi oltre il trentesimo giorno dalla piena conoscenza dei provvedimenti relativi all’aggiudicazione della nuova gara, versati in giudizio sin dal 6 aprile 2004, e quindi l’inammissibilità per carenza d’interesse dello stesso ricorso principale stante l’inoppugnabilità della nuova aggiudicazione;
e) l’irricevibilità del ricorso incidentale per tardività che avrebbe comunque dovuto impugnare il diniego di aggiudicazione nella parte in cui prendeva atto delle risultanze della gara e quindi anche delle censurate determinazioni della commissione giudicatrice;
f) l’infondatezza del ricorso nel merito, essendo il diniego di aggiudicazione fondato su insindacabile apprezzamento discrezionale relativo alla eccessiva onerosità dell’appalto in relazione alle condizioni economiche dell’Istituto e non essendo dovuta alcuna comunicazione d’avvio dell’unitario procedimento sfociato nel diniego di aggiudicazione.
A sua volta la ricorrente principale C.N.S. coop. a r.l., con memoria difensiva depositata il 4 giugno 2004, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso incidentale, la piena ammissibilità dell’impugnativa proposta, in via tuzioristica, coi motivi aggiunti, insistendo nelle censure di cui al ricorso.
All’udienza pubblica del 9 giugno 2004, infine, il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

 

DIRITTO

 

1.) Il Tribunale deve esaminare, in limine, le eccezioni pregiudiziali spiegate dall’Istituto oncologico.
1.1) La prima, più radicale, eccezione attiene all’inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della carenza d’interesse, sul rilievo che, annullata in sede giurisdizionale l’aggiudicazione, la stessa gara potrebbe essere annullata in via di autotutela perché celebrata nelle forme della licitazione privata anziché del pubblico incanto.
Al riguardo il difensore dell’istituto oncologico richiama l’art. 13 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (recante “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001”).
Per vero, la disposizione invocata non sembra contenere alcun vincolo in ordine alla forma della procedura, nel senso che sia prescritto il pubblico incanto piuttosto che la licitazione privata.
Essa, dopo aver delimitato il rispettivo campo dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso (offerta conformata obbligatoriamente a appositi capitolati e disciplinari tecnici) e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vincola soltanto le aziende sanitarie alla licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa, “…con particolare riferimento ai minori costi”, nei casi di appalti con valore di stima inferiore alla soglia comunitaria (comma 2).
Sennonché, da tale indicazione non può ritrarsi, con ragionamento a contrario, che la procedura ristretta sia espressamente vietata per appalti superiori alla soglia comunitaria.
Quanto agli appalti di pulizia, in specie, l’art. 13 comma 3 si limita a rinviare alle disposizioni del d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117 (“Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l’aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995”), il quale pure, a sua volta, non contiene alcun riferimento espresso alla pretesa forma vincolata del pubblico incanto, non potendo essa arguirsi, sic et simpliciter, dal generico riferimento ai “bandi di gara” contenuta nell’art. 3 comma 4, nell’art. 4 comma 2 e nell’art. 5 comma 2, poiché il bando è atto tipico anche della licitazione privata (cfr. art. 22 comma 2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, recante “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”).
I rilievi che precedono inclinano dunque per l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale.
Sotto altro profilo, poi l’interesse a ricorrere deve valutarsi in funzione della sua “attualità” e quindi con riguardo agli atti e provvedimenti oggetto dell’impugnativa e all’effetto conformativo conseguente al loro annullamento in sede giurisdizionale (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5899) e non anche ad evenienze procedimentali e provvedimentali del tutto eventuali e future.
Diversamente opinando, poiché l’amministrazione conserva sempre il potere di rimuovere in autotutela i propri provvedimenti e di imprimere un assetto diverso agli interessi in conflitto, dovrebbe sempre e in ogni ricorso -salvi i casi di attività amministrativa consequenziale del tutto vincolata- revocarsi in dubbio la sussistenza dell’interesse a ricorrere.
1.2) Non ha maggior consistenza l’altra eccezione pregiudiziale, riferita all’intero ricorso, di inammissibilità dell’impugnativa siccome intesa ad impingere il merito delle valutazioni discrezionali espresse nel diniego di aggiudicazione.
In effetti, la società cooperativa ricorrente, in particolare con le censure dedotte col primo motivo, si è limitata a prospettare tipici vizi funzionali del provvedimento di diniego dell’aggiudicazione, sia in relazione alla contestata rilevanza del presupposto (di cui si afferma comunque la sussistenza) dell’autorizzazione regionale preventiva di cui all’art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 e di quello di cui all’art. 8 della legge regionale (circa il contenimento della spesa per acquisizione di beni e servizi per il 2003 in misura pari al 98% di quella sostenuta per il 2001), sia in relazione all’omessa considerazione del parere dell’A.RE.S., alla genericità dei rilievi relativi all’incidenza sui bilanci dei maggiori oneri connessi all’aggiudicazione al prezzo offerto da essa cooperativa, all’omessa considerazione della disponibilità a ridurre il prezzo, et similia.
Le censure, in altri termini, si collocano nell’alveo proprio di vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, e quindi ben entro i confini del sindacato giurisdizionale di legittimità consentito al giudice amministrativo.
1.3) Ancora destituita di fondamento giuridico, ancorché suggestiva e finemente articolata, è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in funzione della dedotta tardività dei motivi aggiunti coi quali sono stati impugnati gli atti di indizione, svolgimento e aggiudicazione della nuova gara.
Il difensore dell’Istituto oncologico si riferisce al “combinato disposto” dell’art. 21 comma 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (“Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”) e dell’art. 23 bis comma 2 della stessa legge n. 1034 del 1971, come introdotto dall’art. 4 della legge n. 205 del 2000 (“I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso”).
Sennonché, sotto un primo profilo deve rammentarsi che il rito speciale di cui all’art. 23 bis riguarda bensì i provvedimenti relativi all’affidamento di incarichi di progettazione, opere pubbliche e di pubblica utilità, “servizi pubblici” e forniture, laddove nel caso di specie si è al cospetto di provvedimenti relativi ad un appalto pubblico di servizi, ovvero a categoria ben diversa e irriducibile a quella di un servizio pubblico (ancorché, come noto, diversa opinione, facendo leva su criterio teleologico, che per vero dovrebbe essere del tutto complementare e non sostitutivo del criterio principale letterale, abbia espresso Cons. Stato, Sez. VI, 2 settembre 2003, n. 4871).
D’altro canto, ove anche si aderisca al ricordato criterio teleologico, ammettendosi che il rito speciale riguardi anche gli appalti pubblici di servizi, è ancora controversa l’applicabilità ai motivi aggiunti della regola della dimidiazione dei termini (in senso affermativo com’è noto si esprime un orientamento a quanto consta non ancora consolidato, espresso da Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3717, ma in senso contrario è la prevalente giurisprudenza: cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 6 maggio 2003, n. 1901, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 29 settembre 2004, n. 4195, e Sez. III, 30 gennaio 2003, n. 184, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 15 luglio 2004, n. 544, T.A.R. Lazio, Sez. I, 1 ottobre 2001, n. 7842; riferisce il dimezzamento al solo deposito dei motivi aggiunti T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 dicembre 2003, n. 6061; in senso conforme alla decisione del Consiglio di Stato, vedi invece T.A.R. Liguria, Sez. I, 25 maggio 2004, n. 813).
D’altro canto, ancora, la proposizione dell’impugnativa nella via dei motivi aggiunti è obbligatoria solo per i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti e connessi all’oggetto del ricorso stesso: tale rigida connessione soggettiva e oggettiva deve essere intesa secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale per il quale “…i motivi aggiunti proponibili nei confronti di provvedimenti successivi rispetto a quello originariamente impugnato, devono riguardare atti oggettivamente connessi che si inseriscono nella medesima vicenda procedimentale”(Consiglio Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2555, e Sez. V, 18 marzo 2004, n. 1394).
Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati coi motivi aggiunti riguardano una distinta serie procedimentale, relativa alla nuova gara e ai suoi esiti, ancorché il diniego di aggiudicazione -che ha chiuso il precedente procedimento concorsuale- ne costituisca l’antecedente.
In altri termini, secondo quanto sostenuto dai difensori della società cooperativa ricorrente, questa ben avrebbe potuto impugnare con autonomo ricorso giurisdizionale gli atti della nuova gara, né il diverso nomen juris attribuito all’atto può vincolarne la qualificazione da parte del giudice.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, quindi, anche l’eccezione pregiudiziale in discorso deve essere disattesa.
1.4) E’ invece fondata, almeno con riguardo ai provvedimenti di proroga dell’affidamento del servizio anteriori all’aggiudicazione provvisoria della precedente gara alla società cooperativa ricorrente, l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità parziale del ricorso, posto che la società cooperativa ricorrente in effetti, col terzo motivo di ricorso, si duole, in particolare, dell’ultima proroga connessa alle more dello svolgimento della nuova gara e così precisa e delimita il proprio interesse all’impugnativa anche e logicamente in funzione dell’interesse “principale” all’annullamento del diniego di aggiudicazione e quindi all’affidamento del servizio.
In relazione a tale intima connessione impressa ai due interessi è evidente, poi, che l’eventuale infondatezza dell’impugnativa del diniego di aggiudicazione “assorbe” ogni interesse in relazione a quella della proroga dell’affidamento del servizio disposta nelle more della nuova gara.
1.5) Può, infine, prescindersi dall’eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso incidentale in funzione dell’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento commissariale gravato in via principale nella parte in cui prendeva atto degli atti di gara e quindi delle determinazioni della commissione giudicatrice, in relazione all’infondatezza dello stesso ricorso incidentale.

 

2.) Preliminare è, ovviamente, l’esame del ricorso incidentale rivolto a censurare le valutazioni della commissione giudicatrice e quindi i punteggi assegnati alla ricorrente principale e dai quali scaturisce la sua posizione potiore ai fini dell’aggiudicazione provvisoria della gara a licitazione privata.
2.1) La ricorrente incidentale si duole che la commissione giudicatrice abbia assegnato rilievo, ai fini dell’attribuzione del punteggio per una delle “voci” del profilo tecnico (“programmazione tempi e modi di lavoro”), all’estensione quantitativa delle ore di lavoro annue (pari ad almeno 60.000), senza che tale “monte ore” fosse indicato dal bando e dal capitolato speciale (non espressamente integrati da nota del 13 settembre 2002 relativa solo a chiarimenti sul numero di ore considerate per la determinazione del prezzo a base di gara), ed abbia per tal modo inciso sulla valutazione complessiva delle offerte con svalutazione dell’elemento economico (sul quale risultava migliore l’offerta della ricorrente incidentale).
2.2) I due ordini di censure, sviluppate nel motivo sub 1) e 2) del ricorso incidentale, sono destituite di fondamento giuridico.
La commissione giudicatrice, nell’esercizio razionale della propria discrezionalità tecnica, ha ritenuto di delimitarla “dettagliando” per i vari parametri valutativi, e per quanto qui interessa per quello relativo al “sistema organizzativo” (per cui erano assegnabili massimo punti 25 sui 60 riservati all’elemento tecnico), elementi o “voci” di scomposizione dell’analisi del parametro, nella specie individuati nella “organizzazione della forza lavoro per reparto, modalità di sostituzione, numero del personale e relativa qualifica” (max punti 14), “programmazione tempi e turni di lavoro” (max punti 8) e “metodi di formazione del personale” (max punti 3).
Nell’ambito poi della voce “programmazione tempi e turni di lavoro”, la commissione ha individuato un monte ore minimo (pari a 60.000 ore circa) e un monte ore massimo (pari a 70.000 ore circa), intesi come soglie al di sotto e al di sopra delle quali non poteva assicurarsi un servizio dimensionato sulle prestazioni indicate nel capitolato speciale.
Beninteso, il monte orario minimo annuale, proprio perché il capitolato speciale aveva stabilito un dettaglio quantitativo solo per i servizi di ausiliarato, non è stato individuato come soglia di ammissibilità dell’offerta tecnica, sebbene soltanto come criterio per l’individuazione della soglia minima per l’assegnazione del punteggio, da attribuire in base a formula matematica.
Né può dubitarsi che, nella ripartizione “interna” del punteggio complessivo per il parametro tra le tre voci sia stata osservata una ragionevole proporzionalità, restando confinato al merito della valutazione di discrezionalità tecnica, inattingibile dal sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, ogni altro giudizio in ordine alla dimensione quantitativa dei punteggi parziali.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, deve dunque respingersi il ricorso incidentale.

 

3.) Il ricorso principale in epigrafe, peraltro, pur se articolato su censure suggestive e finemente articolate, è a sua volta destituito di fondamento giuridico.
3.1) Preliminare, in senso logico-giuridico, è la censura di cui al motivo sub 2) del ricorso principale relativa all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di diniego dell’aggiudicazione, siccome configurante vizio formale in grado ex se di integrare invalidità implicante l’annullamento della determinazione commissariale impugnata e la rinnovazione del procedimento.
La censura è infondata.
Il diniego di aggiudicazione non rappresenta, infatti, l’avvio di un nuovo procedimento, distinto e diverso da quello in cui esso si innesta, sebbene uno dei possibili esiti alternativi del procedimento di evidenza pubblica, assieme all’approvazione degli atti ed all’aggiudicazione definitiva.
Pertanto non può ritenersi dovuta alcuna comunicazione di avvio in ordine all’adozione della determinazione negativa (diniego di aggiudicazione) che costituisce pur sempre atto terminale dello stesso ed unico procedimento di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 2003, n. 8139 e Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5903; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2004, n. 1720; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 27 maggio 2004, n. 5033 e 1 agosto 2002, n. 6873 e T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20 marzo 2004, n. 484, tra le tante).
Non ha maggior fondamento poi l’altra censura, relativa all’omessa considerazione quali “apporti partecipativi” delle due diffide indirizzate dalla società ricorrente principale all’Istituto oncologico e intese a che quest’ultimo desse corso all’aggiudicazione definitiva, posto che le medesime sono state richiamate nel provvedimento commissariale impugnato e motivatamente disattese in funzione dell’enunciazione delle ragioni di carattere economico-finanziario (che non consentivano l’aggiudicazione stessa), poste a fondamento del diniego di aggiudicazione e dell’indizione della nuova gara.
3.2) Quanto alle altre censure di cui al motivo sub 1) del ricorso principale, deve rammentarsi che l’articolato provvedimento commissariale gravato ha richiamato a sostegno del diniego di aggiudicazione essenzialmente i vincoli finanziari rivenienti dall’art. 8 della legge regionale n. 20 del 2002 (circa il contenimento della spesa per acquisizione di beni e servizi nel limite del 98% di quella sostenuta nel 2001) e il negativo andamento del bilancio d’esercizio 2002 (in perdita per € 3.900.178,00), la perdita d’esercizio stimata per il 2003 (pari a € 5.397.000,000), i limiti di remunerazione fissati dal documento d’indirizzo economico-funzionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1326 del 4 settembre 2003, e la differenza complessiva triennale relativa alla maggior spesa connessa all’offerta della C.N.S. rispetto a quella della seconda graduata (pari a € 940.000,00).
In sostanza la determinazione negativa è imperniata sull’apprezzamento della eccessiva onerosità del costo dell’appalto in relazione alle condizioni economico-patrimoniali dell’Istituto oncologico.
3.2.1) Orbene, è noto che l’Amministrazione conserva sempre e comunque il potere di negare l’approvazione degli atti di gara o in funzione della rilevata illegittimità di alcuni segmenti procedimentali o in relazione ad un apprezzamento discrezionale in ordine all’opportunità di procedere alla stipulazione del contratto.
Sotto quest’ultimo aspetto è nota la clausola generale di cui all’art. 113 comma 1 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, a tenore della quale:
“Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l’autorità delegata per l’approvazione può negare l’approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari”.
Né è dubbio che, pur riferendosi testualmente l’art. 113 all’approvazione dei contratti, l’esercizio del potere discrezionale ivi disciplinato riguardi anche l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva, e sia espressivo, altresì, più in generale dei principi dell’autotutela amministrativa (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2003, n. 3124).
Naturalmente l’esercizio della discrezionalità, proprio perché riferita non già a profili di legittimità, sebbene a profili di opportunità, ed alla dimensione, in certo qual modo sempre più sfumata rispetto all’altra, della considerazione della compatibilità tra l’esito della gara e l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione appaltante, che deve connotarsi in termini di particolare incisività (non essendo sufficienti motivi più o meno rilevanti, ma occorrendo la ricorrenza di “gravi motivi” di interesse pubblico), deve essere accompagnata da una motivazione assai penetrante, posto che il diniego di approvazione per gravi motivi di interesse pubblico integra un uso speciale ed eccezionale della discrezionalità, secondo gli insegnamenti, consolidati, di ormai risalente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 1983, n. 223, secondo cui “l’amministrazione è tenuta ad esercitare con particolare cautela la facoltà di non approvare i risultati di gara ed è tenuta a dare piena ed appagante giustificazione dei gravi motivi di eventuali rifiuti”).
Così, ad esempio, è stata riconosciuta la legittimità del diniego di aggiudicazione nel caso di ribassi assolutamente esigui e di partecipazione alla gara di un numero assai ristretto di imprese (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2823, in fattispecie relativa ad un ribasso pari appena allo 0.76% sul prezzo a base di gara) ovvero quando l’offerta comporti un impegno finanziario esorbitante rispetto al prezzo a base di gara e incompatibile con le risorse finanziarie a disposizione dell’amministrazione (Consiglio Stato, Sez. V, 6 marzo 1991, n. 225, in fattispecie di appalto-concorso relativo ad ampliamento di un ospedale in cui l’offerta giudicata migliore comportava una spesa pari a 24 miliardi di lire a fronte di un prezzo a base di gara “chiavi in mano” di soli 14 miliardi).
3.2.2) Nel caso di specie non sono contestati, né revocabili in dubbio, i dati contabili negativi rivenienti dal bilancio d’esercizio per il 2002 e il 2003, con perdite in costante ascesa (da € 3.900.178,00 a € 5.397.000,000), né risulta irragionevole la previsione dell’ulteriore incidenza negativa riveniente dalla riduzione dei posti letto (da 150 a 128) imposta dal piano regionale di ristrutturazione della rete ospedaliera e quindi dalla contrazione delle prestazioni e del volume delle remunerazioni, a loro volta incise dai limiti definiti dal documento d’indirizzo economico funzionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1326 del 4 settembre 2003.
Né può revocarsi in dubbio la prognosi ragionevole di ulteriore negativa incidenza del maggior costo riveniente dal prezzo d’aggiudicazione provvisoria dell’appalto (pari a € 940.000,00 per un triennio) pur in presenza di prestazioni qualitativamente superiori offerte dalla società ricorrente principale rispetto alla seconda graduata.
A fronte di tali elementi obiettivi, attinenti all’apprezzamento squisitamente discrezionale dell’interesse pubblico in ordine alla compatibilità tra il prezzo di aggiudicazione e le condizioni finanziarie dell’Istituto, per come successivamente aggravatesi negli anni 2002 e 2003 rispetto al “quadro” finanziario dell’epoca di indizione della gara (2001), è evidente che nessun rilievo possono assumere l’invocato esaurimento degli effetti dell’art. 8 comma 8 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (circa il contenimento per il 2003 dei costi di acquisizione di beni e servizi nei limiti del 98% di quelli sostenuti nel 2001) o la mancata puntuale dimostrazione del superamento del limite ivi indicato o la questione relativa all’applicabilità di tale disposizione alle Aziende sanitarie e ospedaliere piuttosto che agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (e a fortiori quella relativa alla riferibilità anche agli I.R.C.C.S. dell’autorizzazione regionale preventiva di cui all’art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32).
Non ha poi alcun fondamento la censura relativa all’omessa valutazione della proposta della società ricorrente principale di ridurre il numero di ore complessivo, e quindi il corrispettivo dell’appalto, posto che l’invocato art. 27 del capitolato speciale si limita a stabilire che, nel corso dello svolgimento del servizio, l’amministrazione “…in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, trasformazione, alienazione, straordinaria e ordinaria manutenzione delle proprie strutture…”, abbia “…facoltà…di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio appaltato, senza che l’impresa possa pretendere indennità di sorta” oppure “…in relazione a sopravvenute necessità…” di “…richiedere…l’estensione del servizio ad aree non indicate nel presente capitolato e/o per servizi analoghi”.
3.3) Come già anticipato sub 1.4) l’infondatezza dell’impugnativa del diniego di aggiudicazione “assorbe” ogni interesse in relazione a quella della proroga dell’affidamento del servizio disposta nelle more della nuova gara.

 

4.) In conclusione, respinto il ricorso incidentale, deve essere rigettato anche il ricorso principale.

 

5.) Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione I, così provvede sul ricorso principale in epigrafe n. 463 del 2004 e sul collegato ricorso incidentale:
1) rigetta il ricorso incidentale;
2) rigetta il ricorso principale;
3) dichiara compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2004, con l’intervento dei magistrati:

 

Gennaro FERRARI - Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI - Componente est.
Fabio MATTEI - Componente


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