| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 18 febbraio 2005
n. 610
Gennaro Ferrari – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore
Eco S.P.E.A. s.r.l. (avv. R.G. Rodio) c. Comune di Cerignola
(avv. R. de’ Robertis) |
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1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
di province comuni ed enti locali – Impianto di incenerimento
di rifiuti – Area in cui stanziare l’impianto – Organo comunale
competente – Individuazione.
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2. Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti
– Legge statale – Ambito di applicazione – Individuazione.
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3. Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti
– Impianto di smaltimento rifiuti –Normativa della regione
Puglia – V.I.A. – E’ sempre necessaria.
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1. L’individuazione di un’area su cui stanziare
un impianto di incenerimento di rifiuti è attività amministrativa
dotata di alto grado di discrezionalità che si rapporta
alla competenza dell’organo di indirizzo politico ed amministrativo
maggiormente rappresentativo dell’amministrazione comunale
più che a quella del dirigente che, invece, ha competenze
attuative di decisioni di carattere politico e di indirizzo
generale già adottate dal Consiglio Comunale.
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2. In materia di smaltimento rifiuti, la
legge statale trova immediata applicazione ed è vincolante
per le regioni solo quanto alle norme di principio che vanno
applicate in mancanza di norme regionali le quali ultime
possono dunque derogarvi.
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3. Alla luce della normativa della regione
Puglia, la V.I.A. necessita per tutti i tipi di impianti
di smaltimento di rifiuti non potendo essere limitata solo
a quelli di smaltimento di rifiuti pericolosi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 110 del 2000, proposto da
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società ECO S.P.E.A. s.r.l. con sede
in Cerignola, in persona dell’amministratore unico, rappresentata
e difesa dall’avv. prof. Raffaele Guido Rodio presso il
cui studio in Bari alla via Putignani n. 168 elettivamente
domicilia;
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contro
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il Comune di Cerignola, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Raffaele de’ Robertis, domiciliatario nel suo studio in
Bari alla Via Davanzati n. 33;
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per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune
di Cerignola prot. n. 34666 del 22.10.1999 con cui è stato
sospeso il procedimento per il parere del Consiglio Comunale
sulla realizzazione di un impianto per lo smaltimento dei
rifiuti speciali; di ogni altro atto a questo presupposto,
connesso e conseguente;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola
;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato, previa notifica,
il 29 giugno 2001;
Visti tutti gli atti della causa;
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, relatore il
Cons. Vito Mangialardi, uditi per le parti gli avv.ti presenti
come da verbale d’udienza; Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto (n. 110/2000) notificato e depositato
rispettivamente il 20 dicembre 1999 e 14 gennaio 2000, la
soc. ricorrente che nell’aprile 1996 aveva presentato domanda
ai sensi dell’art. 6 co.2 della L.R. n.30/86 per la realizzazione
di un impianto per la termodistruzione di rifiuti speciali,
ha impugnato il provvedimento dirigenziale in epigrafe meglio
indicato di sospensione del parere comunale sulla realizzazione
dell’impianto in questione. Il dirigente dell’Area Tecnica
del Comune di Cerignola così si è letteralmente espresso:
Con riferimento ai lavori di costruzione dell’impianto in
oggetto, si comunica che la richiesta a suo tempo inoltrata
risulta carente di una adeguata relazione di Valutazione
Impatto Ambientale.
La particolarità dell’intervento, ricadente come ben noto
nell’agro del Comune di Cerignola già sede di una discarica
ed a pochi chilometri dal centro abitato, richiede per ovvi
motivi legati anche ad un allarme che si potrebbe creare
nella popolazione, che detta relazione venga redatta da
un “Organo Terzo” di comprovata capacità professionale (p.e.
Istituto Universitario) al di sopra delle parti.
Per quanto sopra, premesso che il procedimento nelle more
rimane sospeso, si è dell’avviso che la scelta del soggetto
a cui codesta società intende affidare l’incarico di redazione
della relazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale,
avente le caratteristiche richieste (capacità professionali
e neutralità del giudizio), venisse preventivamente concordato
tra candidati di gradimento anche di questa amministrazione.
Avverso detto provvedimento dirigenziale, la ricorrente
deduce:
1) Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione
di legge (art. 2 comma 2^ lettera b L. n. 142/90). Incompetenza.
Il provvedimento dirigenziale è viziato da incompetenza
in quanto la materia ad esso sottesa rientra nella competenza
del Consiglio Comunale.
2) Violazione di legge ed eccesso di potere. La normativa
vigente (d.lgs. n. 22/97) non prevede affatto che la relazione
di impatto ambientale debba essere redatta da “organo terzo
e per lo più di comprovata capacità professionale al di
sopra delle parti”.
3) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione
di legge (artt. 1 e ss. della l.r. n. 30/86 in relazione
agli artt. 1 e ss. della legge n. 475/88 ed agli artt. 1
e ss. del d.lgs. n. 22/97). La richiesta comunale della
V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) non è legittima
in quanto l’impianto progettato è finalizzato alla produzione
dell’energia elettrica mediante l’incenerimento di rifiuti
privi di tossicità e/o nocività.
4) Violazione legge 241/90 ed eccesso di potere siccome
il Comune viene ad aggravare il procedimento (nel mentre
l’attività amministrativa deve svolgersi secondo criteri
di economicità ed efficacia) disponendo la sospensione dello
stesso al fine di un’ulteriore relazione sull’analisi dell’impatto
ambientale.
Si è costituito in giudizio il Comune opponendosi all’avverso
gravame.
L’istanza cautelare avanzata nel contesto dell’atto introduttivo
è stata accolta (Ord. questa Sez. n. 364/00) siccome, da
una delibazione sul fumus boni iuris, fondato il vizio di
incompetenza dedotto col primo motivo di gravame.
Persistendo il comportamento inadempiente del Comune anche
a fronte di una seconda ordinanza (la n. 1053/00), la ricorrente
chiedeva nominarsi commissario ad acta; detta richiesta
veniva accolta giusta Ord. n. 535/2001 del 3 maggio 2001
con cui si provvedeva a nominare quale commissario ad acta
il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale della
Regione Puglia affinché adottasse i provvedimenti necessari
a dare esecuzione alle dianzi citate Ordinanze; nel contempo
si condannava il Comune di Cerignola al pagamento a favore
della ricorrente in via anticipata e provvisoria delle spese
che si liquidavano in lire 4.000.000.
E’ seguito atto di motivi aggiunti depositato, previa notifica,
il 29 giugno 2001 e proposto avverso la delibera di C.C.
n. 12 del 29.3.2001 con cui il Comune di Cerignola pronunciando
sull’istanza di rilascio del richiesto parere aveva deciso
di sospendere il procedimento di approvazione del progetto
di realizzazione dell’impianto. Si deducono i seguenti motivi:
1) Violazione di pregresse Ordinanze del TAR, le nn. 364/2000,
1053/2000 e 535/2001; Violazione art. 6 comma 2 L.R. n.
30/1986 ed eccesso di potere;
2) Violazione della L.R. n. 30/86 in riferimento all’art.
3 della legge 241/90 siccome il provvedimento impugnato
si esaurisce nel suo dispositivo in un giudizio apodittico
senza indicazione nella narrativa di essa delibera dell’iter
argomentativo che ne costituisce lo sviluppo;
3) Violazione art. 1 legge 241/90 siccome il Comune viene
a rendere più gravoso, ed immotivatamente, un iter procedimentale
già di per sé lungo e complesso.
Il Comune ha contro dedotto ad essi motivi aggiunti.
Per suo conto il nominato commissario, nella sua attività
sostitutiva, chiedeva documentazione alla ricorrente e quindi
direttamente alla Regione attestazione di compatibilità
paesaggistica; in riscontro l’Ufficio P.U.T.T. della Regione
rilevava che fosse comunque necessaria la V.I.A. Quindi
sempre esso Commissario chiedeva direttamente alla ricorrente
copia del parere VIA, significando che in difetto “nulla
si andrà a praticare”.
Alla luce di quanto innanzi la ricorrente, ritenendo le
richieste del Commissario ad acta non giustificate ed in
violazione dell’ordine impartito dal Giudice, con istanza
notificata il 24.5.2004 e depositata il successivo 14 giugno
chiedeva procedersi alla sostituzione del nominato commissario
ovvero, in subordine, ordinarsi ad esso commissario ad acta
la conclusione del procedimento entro 30 gg.
Alla C.C. del 7 luglio 2004 l’istanza in questione veniva
abbinata al merito. Le contrapposte parti con memorie hanno
quindi ribadito le rispettive posizioni difensive (memoria
conclusionale della ricorrente del 3 dic. 04, del Comune
del 2 dic. 04); infine alla pubblica udienza del 15 dic.
‘04 la causa, sentiti i presenti difensori, è stata introitata
per la decisione.
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DIRITTO
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A) Il primo motivo, in cui si deduce dalla
soc. ricorrente l’incompetenza del Dirigente comunale che
ha assunto l’atto del 22.10.1999 di sospensione del procedimento
per il rilascio del parere sulla realizzazione dell’impianto
per lo smaltimento dei rifiuti speciali, è fondato. (il
fumus boni iuris a riguardo era già stato riscontrato in
sede cautelare, giusta motivazione espressa nell’Ordinanza
di questa Sez. n. 364/00 di cui si è detto nella parte in
fatto).
Va subito detto che in tema di approvazione di progetti
di impianti di smaltimento di rifiuti, tra la documentazione
da inviare alla competente amministrazione provinciale v’è
il “ parere sulla localizzazione dell’impianto espresso
dal Comune sul cui territorio ricade” (cfr. 2^ comma art.
6 ed Allegato A –punto 5.02 della L.R. Pugliese del 3 ott.
1986, n. 30 dalla rubrica: Smaltimento rifiuti. Norme integrative
e di prima attuazione).
Osserva quindi il Collegio che la individuazione di un area
su cui stanziare un impianto di incenerimento di rifiuti
è attività amministrativa dotata di altro grado di discrezionalità
che si rapporta alla competenza dell’organo di indirizzo
politico ed amministrativo maggiormente rappresentativo
dell’amministrazione comunale più che a quella del dirigente
che, invece, ha competenze attuative di decisioni di carattere
politico e di indirizzo generale già adottate dal Consiglio
Comunale.
L’individuazione dell’area per il particolare impianto è
un intervento di pianificazione che non può che far capo
all’organo politico e non costa che nella fattispecie in
esame alcun atto di pianificazione sia stato mai adottato
dall’organo politico; sul punto parte ricorrente deduce
carenza (e ciò non è contestato ex adverso) di area destinata
ad opere del genere nei vigenti strumenti urbanistici del
Comune interessato.
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B) Non risultano fondati gli altri motivi
di gravame.
Come già accennato nella parte in fatto, il presente giudizio
ha avuto tutta una evoluzione nella fase cautelare con nomina
di commissario ad acta e contestazioni pure rivolte avverso
l’operato di detto organo da parte ricorrente che per suo
conto, con atto notificato il 25 maggio 04, è pervenuta
alla decisione di chiederne la sostituzione.
La richiesta sostitutiva cui dianzi si è accennato muove
dalla considerazione che il Tar, nelle ripetute Ordinanze
che poi hanno comportato la nomina del Commissario ad acta,
abbia ritenuta non indispensabile la Valutazione di Impatto
Ambientale in quanto il progettato impianto non era finalizzato
allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. La considerazione
non pare esatta; infatti l’adito Giudice, vedi prima Ordinanza
n. 364/00, ha ritenuto ad una sommaria delibazione propria
della fase cautelare fondato il primo motivo in cui si rappresentava
la censura di incompetenza a carico del dirigente comunale,
e non si è espresso sulle altre.
Tanto puntualizzato e passando all’esame del terzo motivo
(che il Collegio ritiene di trattare subito per questioni
di priorità logica), nello stesso si deduce la non necessità
della procedura della Valutazione di Impatto Ambientale
(V.I.A.), necessità invece evidenziata e nell’atto gravato
e dallo stesso nominato commissario ad acta che più volte
l’ha sollecitata a carico della soc. ricorrente. La tesi
della soc. ECO S.P.E.A., che richiama a riguardo normativa
statale, basa sulla considerazione che per gli impianti
di trattamento e smaltimento di rifiuti diversi da quelli
tossici e nocivi (come è quello di specie) non necessiterebbe
la V.I.A.. La tesi va reietta. Ed invero, in materia di
smaltimento dei rifiuti, la legge statale trova immediata
applicazione ed è vincolante per le regioni solo quanto
alle norme di principio che vanno applicate in mancanza
di norme regionali le quali ultime possono dunque derogarvi
(cfr. CdS Sez. IV, 16 ott. 1991, n. 838); come ha avuto
modo di precisare giurisprudenza anche di questo Tribunale
(Sez. I, 23 sett. 1995, n. 950) la disciplina dello smaltimento
dei rifiuti costituisce oggetto di competenza legislativa
regionale concorrente.
Orbene la L.R. n. 30/86 all’art. 6 e relativi allegati richiede
un’analisi di impatto ambientale quale documento da allegare
e sottoporre alla Provincia per l’approvazione del progetto
e ciò in riferimento ad impianti di smaltimento per qualsivoglia
tipo di rifiuti e non già solo per quelli pericolosi.
Nel suo secondo motivo la soc. ricorrente difende la valutazione
di impatto ambientale allegata alla sua istanza, contestando
quanto richiesto nell’atto gravato e cioè una “adeguata”
valutazione e da confezionarsi da soggetto terzo.
A riguardo va subito detto che la materia in tema di V.I.A.
ha visto, successivamente al deposito dell’atto introduttivo
del presente gravame, intervento di nuova normativa regionale;
ci si riferisce alla legge regionale n. 11 del 2001 con
cui è stata dettata specifica disciplina in tema di procedure
per la V.I.A., nonché allo stesso P.U.T.T. della Regione
Puglia che richiede essa V.I.A. rientrando l’impianto in
questione tra gli intereventi di rilevante trasformazione
urbanistica. Il Commissario ad acta aveva chiesto ad essa
ricorrente copia del parere della V.I.A. il che aveva destato,
come anticipato, contestazione da parte della interessata
trasfusa nella nota del 25 maggio 04 con cui si è chiesto
la sostituzione del nominato Commissario.
Orbene esse contestazioni vanno ora disattese in uno con
le censure avanzate nel secondo motivo di gravame (oltre
che nel terzo). Si è già detto che nella particolare materia
ed in virtù della normativa regionale che come precisato
è di natura concorrente, la V.I.A. necessita per tutti i
tipi di impianti di smaltimento di rifiuti non potendo essere
limitata solo a quelli di smaltimento di rifiuti pericolosi.
La L.R. n. 30/86 contiene già di per sé una minuziosa disciplina
della VIA al punto 2.00 e successivi dell’Allegato A. La
relazione di impatto ambientale prodotta dalla ECO S.P.E.A.
al Comune in data 23.4.97 a corredo della pratica per la
realizzazione dell’impianto (e depositata agli atti di causa
dal Comune) risulta lacunosa e comunque non rispettosa delle
disposizioni dettate nell’allegato A cui dianzi si è fatto
cenno. Invero non si individuano i “possibili effetti negativi
sull’ambiente fisico e biologico e sulla salute ed igiene
pubblica” –come richiesto dal punto 2.02 dell’allegato (il
tacere a riguardo porterebbe alla conclusione –come giustamente
evidenziato nelle difese comunali- che un impianto di incenerimento
di rifiuti comporterebbe solo effetti positivi sull’ambiente).
Non risultano poi precipuamente indicate “misure da adottare
per evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull’ambiente,
per eliminare ogni possibilità di inquinamento, anche per
quanto riguarda l’inquinamento da rumore, le esalazioni
dannose o moleste e lo sviluppo di larve, ratti ed insetti”
(punto 2.03 dell’Allegato). Manca poi l’esame di compatibilità
tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia
di assetto urbano, esame richiesto al punto 2.4 dell’Allegato.
Pare quindi al Collegio che, a fronte di dette carenze,
giustamente l’amministrazione Comunale di Cerignola abbia
chiesto una “adeguata” relazione di impatto ambientale,
e sempre legittimamente il nominato Commissario ad acta
a sua volta abbia chiesto e sollecitato alla ECO S.P.E.A.,
quale atto istruttorio per il proprio operare, “il parere
di Valutazione di Impatto Ambientale” il tutto secondo le
procedure previste dagli artt. da 10 a 15 della intervenuta
L.R. n. 11/2001 (vedi da ultimo nota del Commissario del
16 maggio 2003 prot. n. 3983); dette richieste risultano
legittime perché suffragate da normativa regionale che,
ripetesi ancora, nella materia che ci occupa è di ordine
concorrente rispetto alla statuale.
Da quanto dianzi evidenziato discende pure l’ infondatezza
del 4^ motivo; brevemente, non può che rimarcarsi la importanza
della V.I.A. in ragione delle esigenze che il Comune è chiamato
a tutelare e, cioè, la salute fisica e l’integrità ambientale
per cui, più che opportuno, è necessario il rispetto delle
regole esistenti, rispetto alle quali il ravvisato e lamentato
dalla parte appesantimento delle procedure non può che avere
natura recessiva.
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C) Le censure poi dedotte nell’atto di motivi
aggiunti del 29 giugno 2001 avverso la delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 29.3.2001 -con cui si era deciso di sospendere
il procedimento di approvazione del progetto di realizzazione
dell’impianto di produzione di energia elettrica da termodistruzione
di rifiuti speciali- vanno accolte. In essa delibera consiliare
l’amministrazione ha deciso di sospendere ogni determinazione
sul progetto di realizzazione dell’impianto in questione;
ciò si pone in elusione (come giustamente dedotto dalla
parte nel 1^ motivo, il cui accoglimento consente di assorbire
le altre dedotte censure) delle precedenti Ordinanze di
questa Sezione pronunciate nella causa che ci occupa e cioè
le Ordinanze nn. 364/2000, 1053/2000 rispettivamente di
accoglimento della istanza cautelare di sospensione del
provvedimento gravato nell’atto introduttivo, e di esecuzione
della stessa. Da dette ordinanze, infatti, è pacificamente
evincibile l’obbligo a carico del Comune di dare comunque
un motivato parere –positivo o negativo- di localizzazione
dell’impianto (cfr. dispositivo dell’Ordinanza n. 1053/2000:
“Ordina al Comune di Cerignola di deliberare in ordine alla
realizzazione dell’impianto entro il termine di giorni trenta
dalla comunicazione della presente”), obbligo all’evidenza
non soddisfatto dal deliberato soprassessorio del Comune.
La questione risulta comunque gia delibata in sede cautelare,
ed in senso favorevole alle censure di parte ricorrente
(conclusione che qui viene ribadita), giuste statuizioni
rese nella successiva Ordinanza Tar n. 535 del 3.5.2001
in cui viene espressamente richiamata la delibera Consiliare
n. 12/2001 recante decisione di sospendere ogni determinazione
sul progetto in questione (così testualmente dall’Ordinanza)
e si provvede di conseguenza ad accogliere la istanza della
ricorrente nominandosi il chiesto commissario ad acta in
sostituzione del Comune inadempiente .
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D) In conclusione e quanto all’ atto introduttivo
-respingendosi le censure ivi rubricate ai punti 2, 3 e
4- va accolto il primo motivo e per l’effetto va annullato
l’ impugnato provvedimento del dirigente comunale siccome
affetto da incompetenza, fatti salvi i successivi provvedimenti
da assumersi dalla Amministrazione Comunale di Cerignola
ed in conformità ai principi e procedure enunciati in narrativa
in sede di disamina dei motivi 2, 3 e 4; va poi accolto
l’atto di motivi aggiunti e per l’effetto annullata da delibera
di C.C. n. 12/2001.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene di confermare
la statuizione (lire 4.000.000 a carico del Comune) già
espressa nell’Ordinanza 535/2001.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - sede di Bari Sez. I, accoglie il ricorso in
epigrafe e relativo atto di motivi aggiunti nei termini
e modi di cui in parte motiva e per l’effetto, fatti salvi
i successivi provvedimenti dell’amministrazione, annulla
il provvedimento del dirigente comunale gravato nell’atto
introduttivo e la delibera consiliare gravata con i motivi
aggiunti.
Spese di giudizio si liquidano in euro 2065,83 (duemilasessantacinque/83)
a carico del Comune di Cerignola, a ciò condannato, ed a
favore della società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 15 dicembre 2004, con l'intervento dei Magistrati
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Gennaro Ferrari - Presidente
Vito Mangialardi - Componente Est.
Roberto M. Bucchi - Componente
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