| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 50
P.G. Lignani Pres. Est.
D. Marcheschi (Avv.ti C. De Vecchi e C.M. Binni) contro
la Fondazione Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"
di Perugia (Avv. F. Duranti), la Commissione giudicatrice
del concorso per la cattedra di Stile e Storia dell'Arte
e del Costume (non costituita) ed il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato)
e nei confronti di A. Iori (Avv. F.A. De Matteis), E. De
Albentis ed altri (non costituiti) |
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Giurisdizione e competenza – Costituzione
di una fondazione della quale sono soci fondatori una preesistente
Accademia nonché un Comune ed una Provincia – Natura giuridica
– Ente pubblico – Insussistenza – Soggetto di diritto privato
– Sussistenza - Ricorso avverso una procedura concorsuale
- Art. 63, comma 4 del t.u. n. 165/2001 – Giurisdizione
del giudice Amministrativo - Insussistenza
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La costituzione di una fondazione della quale
sono soci fondatori una preesistente Accademia (la quale
viene assorbita nel nuovo ente) nonché un Comune ed una
Provincia, i quali ultimi si riservano la designazione di
una parte degli amministratori, non comporta la trasformazione
della natura giuridica dell’Accademia in ente pubblico.
Difatti nell'ordinamento attuale vige il principio della
'tipicità legale' degli enti pubblici. Né la presenza di
un ente locale quale fondatore è indice univoco di qualificazione
pubblicistica. Ne consegue, stante il disposto dell’art.
63, comma 4 del t.u. n. 165/2001, il difetto di giurisdizione
del Tar adito a pronunciarsi sulla richiesta di annullamento
della procedura concorsuale indetta per ricoprire la cattedra
di Stile e Storia dell'Arte e del Costume della Fondazione
Accademia resistente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 453/2004 proposto da
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Daniela MARCHESCHI, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Cecilia De Vecchi e Carlo Maria Binni,
con domicilio eletto presso la prima in Perugia, strada
del Borghetto, 20;
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contro
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1) Fondazione Accademia di Belle Arti
"Pietro Vannucci" di Perugia, in persona del Presidente
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Duranti con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia,
via Bartolo, 43/f;
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2) Commissione giudicatrice del concorso
per la cattedra di Stile e Storia dell'Arte e del Costume
presso la predetta Accademia, non costituita;
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3) Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliato in
Perugia, via deegli Offici, 14;
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e nei confronti di
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1) Aldo IORI, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco A. De Matteis con domicilio eletto presso
lo stesso in Perugia, via Bonazzi, 9
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2) Emidio DE ALBENTIS, 3) Alessandra
MIGLIORATI, 4) Domenica SANNA, 5) Alberto
ZANCHETTA, non costituiti
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per l'annullamento
degli atti del concorso per la cattedra di Stile e Storia
del'Arte e del Costume, presso l'Accademia di Belle Arti
di Perugia e in particolare delle delibere della commissione
giudicatrice con la quale la ricorrente è stata giudicata
"non idonea" mentre i controinteressati sono stati giudicati
"idonei", nonché della delibera del Consiglio Accademico
con la quale sono stati approvati gli atti del concorso
e la relativa graduatoria.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Accademia,
del Ministero I.U.R. e del controinteressato prof. Iori;
Viste le memorie e gli atti tutti del giudizio;
Data per letta, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005
la relazione del Presidente Lignani e udite le parti come
da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. L'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci",
istituto d'istruzione superiore con sede in Perugia, ora
denominata Fondazione Accademia di Belle Arti, etc., ha
bandito un concorso per l'assegnazione della cattedra di
Stile eStoria dell'Arte e del Costume.
Al concorso hanno partecipato, fra gli altri, la ricorrente
ed i cinque controinteressati.
All'esito delle prove la ricorrente è stata dichiarata "non
idonea", mentre i cinque controinteressati sono stati dichiarati
"idonei" e graduati secondo il punteggio.
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2. L'interessata impugna l'esito del concorso
deducendo vari motivi di legittimità.
Si sono costituiti l'Accademia, il Ministero dell'Istruzione
e uno dei controinteressati.
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3. Viene eccepito preliminarmente, dai resistenti,
il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo,
con l'argomento che l'Accademia di Belle Arti di Perugia
non è un ente pubblico, bensì una istituzione di diritto
privato.
Il Collegio si è già pronunciato sulla questione con sentenza
26 settembre 2003, n. 748, su ricorso di altro ricorrente,
candidato ad analogo concorso bandito dalla medesima Accademia.
In quella occasione il Collegio, dopo una analitica disamina
della storia dell'Accademia, dei provvedimenti che la riguardano
e dello Statuto approvato con regi decreti del 1896 e del
1916, ha ritenuta la natura privatistica dell'istituzione.
Fra l'altro, veniva messo in rilievo che quello Statuto
non prevedeva alcuna forma di ingerenza dell'autorità governativa,
o di autorità pubbliche in genere, nell'esercizio dell'autonomia
giuridica, finanziaria e amministrativa dell'ente, se non
nei limiti in cui tale ingerenza è prevista dall'ordinamento
per la generalità delle persone giuridiche di diritto privato.
Si osservava, inoltre, che il "pareggiamento" alle Accademie
statali, disposto con regio decreto del 1940, attiene solo
all'ordinamento scolastico ed in particolare ha l'effetto
di attribuire valore legale ai titoli di studio rilasciati
dall'Accademia, ma non incide sulla natura giuridica dell'ente
in sé considerato. Si osservava, ancora, che la determinazione
degli organi di governo dell'Accademia, di applicare al
proprio personale docente il trattamento giuridico ed economico
del corrispondente personale statale, era espressione dell'autonomia
dell'ente, e non poteva avere l'effetto di trasformare in
rapporto di pubblico impiego quello che è, inevitabilmente
un rapporto di lavoro privato, essendo caratterizzato dalla
natura privata e non pubblica del soggetto datore di lavoro.
Si concludeva, pertanto, dichiarando il difetto di giurisdizione
sulla controversia concernente gli atti di un concorso per
una cattedra.
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4. Il Collegio ritiene di poter oggi confermare
quanto detto nella sentenza n. 748/2003, con riferimento
alla situazione di fatto e di diritto presa allora in esame.
Resta ora da verificare se - come sostenuto dalla ricorrente
- le sopravvenute modifiche dell'ordinamento dell'Accademia
siano tali da far concludere, oggi, in senso contrario.
La novità consiste, essenzialmente, nel fatto che l'Accademia
ha assunto la forma e la denominazione di "fondazione";
o, più precisamente, è stata costituita una fondazione della
quale sono soci fondatori la preesistente Accademia (la
quale viene assorbita nel nuovo ente) nonché il Comune di
Perugia e la Provincia di Perugia. I sintesi, ai due enti
locali è riservata la designazione di una parte degli amministratori,
mentre l'altra parte è designata dagli Accademici riuniti
nel "Corpo accademico" (organo istituzionale della preesistente
Accademia e conservato nel nuovo ordinamento).
Ci si chiede, pertanto, se dette innovazioni abbiano comportato
la trasformazione della natura giuridica dell'ente, facendo
diventare ente pubblico quello che sino allora era un soggetto
di diritto privato.
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5. Ad avviso del Collegio, è risolutiva la
considerazione che nell'ordinamento attuale vige il principio
della "tipicità legale" degli enti pubblici: il principio,
cioè, per cui un ente pubblico può essere costituito solo
per legge, o quanto meno in forza di una specifica previsione
di legge che ne definisca, tipizzandolo, l'ordinamento (come
ad es. nel caso dei consorzi di enti locali).
Sino all'emanazione del vigente codice civile (1942) la
distinzione fra enti privati ed enti pubblici era, da un
punto di vista formale, meno netta. In quel periodo sia
l'istituzione di un ente pubblico, sia il conferimento della
personalità giuridica alle istituzioni private, avevano
la forma del regio decreto, su proposta del governo, sicché
l'appartenenza di un ente all'una o all'altra categoria
doveva essere stabilita attraverso la ricognizione di vari
indici rivelatori: che è ciò che questo Collegio ha fatto
con la sua recente sentenza riguardante lo status giuridico
dellAccademia sulla base dello statuto approvato nel 1896
e modificato nel 1916.
Il vigente codice civile, interamente ispirato, com'è noto,
al concetto dell'autonomia privata, ha invece nettamente
distinto (artt.11-12) le persone giuridiche di diritto pubblico
e quelle di diritto privato, espressione le prime della
volontà dello Stato e le seconde dell'autonomia privata;
pur subordinando il conseguimento della personalità giuridica
da parte di queste ultime ad un atto significativamente
denominato «riconoscimento» e riservando (nel testo originario)
all'autorità suprema dello Stato il relativo potere.
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6. Un ulteriore chiarimento è poi stato dato
dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli
enti pubblici, il cui art. 4 dispone «nessun nuovo ente
pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per
legge».
Quest'ultima disposizione può essere interpretata estensivamente
e cioè nel senso - cui sopra si è fatto cenno - che la legge
può limitarsi a definire lo schema tipico di singole categorie,
ad es. quanto ai presupposti e forme della loro costituzione,
quanto all'ordinamento e alle funzioni dell'ente una volta
che sia stato costituito, etc.. E così, il testo unico sugli
enti locali prevede lo schema tipico dei consorzi, enti
di diritto pubblico, rimettendone la costituzione all'autonomia
degli enti locali interessati.
In questo caso, però, la neocostituita Fondazione non corrisponde
ad alcuno schema tipico e legale di ente di diritto pubblico:
anzi corrisponde, tutt'al contrario, allo schema tipico
della fondazione, che è per sua natura ente di diritto privato.
Non si vuol escludere che esistano fondazioni di diritto
pubblico, rectius enti pubblici che facciano uso della denominazione
"fondazione", ma questo può accadere solo in quanto vi siano
previsioni di legge in tal senso.
Sta di fatto, però, che per effetto della legislazione più
recente numerosi enti pubblici hanno assunto il nomen iuris
di "fondazioni" contestualmente alla loro trasformazione
in enti privati; la nuova denominazione è stata voluta dal
legislatore proprio per rendere evidente il mutamento di
natura giuridica. E' questo il caso, fra gli altri, degli
enti lirici e di altre istituzioni culturali nonché delle
fondazioni originate dalla trasformazione delle casse di
risparmio. Pertanto, nella misura in cui l'uso del termine
"fondazione" può avere un rilievo ai fini di cui ora si
discute, lo ha nel senso del carattere privatistico della
persona giuridica.
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7. Non è determinante neppure la circostanza
che fra i nuovi "soci fondatori" assumano uno speciale rilievo
il Comune e la Provincia.
Come si è già accennato, il testo unico degli enti locali
consente a questi ultimi di istituire altri enti pubblici,
quali i consorzi e le aziende speciali; ma si deve aggiungere
che esso non vieta, anzi esplicitamente consente loro anche
di istituire persone giuridiche di diritto privato (incluse
le società di capitali) o di assumervi partecipazioni.
Pertanto, la presenza di un ente locale quale fondatore
non è indice univoco di qualificazione pubblicistica.
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8. E' anche vero che una persona giuridica
di diritto privato, sia essa un'associazione o una fondazione
o una società commerciale, può venire assimilata dalla legge
a determinati fini agli enti pubblici. E' questo il caso,
ad esempio, della normativa in materia di appalti, che contiene
una definizione volutamente estensiva degli «organismi di
diritto pubblico» (cfr. art. 2, d.lgs. n. 157/1995) al fine
di obbligare al rispetto della c.d. evidenza pubblica soggetti
dei quali è altrimenti pacifica la natura privatistica.
E' possibile (trattandosi di questione estranea alla materia
del contendere il Collegio non intende pronunciarsi) che
nel momento in cui la Fondazione Accademia "P. Vannucci"
debba procedere ad un appalto si rilevi che essa è tenuta
a seguire le forme dell'evidenza pubblica. Ma ciò dipenderebbe
solo dalla normativa specifica in materia di appalti, fermo
restando che la sua natura è quella di un ente di diritto
privato.
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9. Conclusivamente: l'art. 63, comma 4 del
t.u. n. 165/2001, derogando alla generale privatizzazione
delle controversie in materia di pubblico impiego, riserva
al giudice amministrativo «le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni»; poiché la Fondazione Accademia
di Belle Arti "Pietro Vannucci" in Perugia non è "pubblica
amministrazione", questo T.A.R. deve dichiararsi carente
di giurisdizione sulla presente controversia.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria
dichiara il difetto di giurisdizione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Perugia il 9 febbraio 2005,
dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, riunito
in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
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1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente,
est.
2) Avv. Annibale Ferrari
3) Dr. Carlo Luigi Cardoni
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