| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Ordinanza 16 febbraio
2005 n. 610
Pres. Coraggio, Est. Nappi. |
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Contratti della P.A. – Gara di appalto –
Esclusione di una concorrente per informativa antimaifa
interdittiva – Sopravvenuta sospensione da parte del Prefetto
dell’informativa antimafia – Diritto della concorrente alla
riammissione della alla gara – Sussiste
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Va disposta la riammissione alla gara della
concorrente esclusa sul presupposto di una nota informativa
antimafia interdittiva, emessa dalla Prefettura, che riconosce
in relazione alla stessa concorrente “tentativi di infiltrazione
mafiosa”, qualora il Prefetto con successiva determinazione
sospende la surriferita nota, riconoscendo l’efficacia del
provvedimento antimafia liberatorio.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI PRIMA SEZIONE
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Registro Ordinanze: 610 /2005
Registro Generale: 14048/2004
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nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.
, relatore PAOLO CORCIULO Primo Ref.
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 16 Febbraio
2005
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
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Visto il ricorso 14048/2004 proposto da:
FLORIDA 2000 S.R.L.
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rappresentato e difeso da: CLARIZIA ANGELO
SOPRANO ENRICO MARONE RICCARDO con domicilio eletto in NAPOLI
VIA MELISURGO, 4 presso SOPRANO ENRICO
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contro
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MINISTERO DELL'INTERNO
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PREFETTURA DI NAPOLI
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“A. CARDARELLI” rappresentato e difeso da: DI MARTINO
PAOLO con domicilio eletto in NAPOLI RIVIERA DI CHIAIA,180
presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della nota riservata del Prefetto di Napoli prot. n. 144/Area
1 Bis del 14.12.2004; del provvedimento, allo stato non
conosciuto, con il quale è stata disposta, in data 28.12.2004,
l’esclusione della ricorrente Florida 2000 s.r.l. dalla
procedura di gara indetta dall’Azienda Cardarelli in data
24.2.2004 per l’affidamento del servizio di pulizia delle
aree ospedaliere della medesima Azienda;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
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Udito il relatore Cons. LUIGI DOMENICO NAPPI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
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CONSIDERATO che la impugnata esclusione della
ricorrente dalla gara in epigrafe poggia sul presupposto
che secondo la nota prefettizia del 14.12.2004 sussistono
nei confronti della ricorrente “tentativi di infiltrazione
mafiosa”; CHE con successiva determinazione del 21.1.2005
lo stesso Prefetto sospendeva l’efficacia della surriferita
nota, riconoscendo l’efficacia del provvedimento antimafia
liberatorio;
CHE alla luce di quest’ultima determinazione la invocata
misura cautelare appare meritevole di favorevole considerazione,
con possibilità, per la società ricorrente, di rientrare
in gioco nella procedura di gara originariamente indetta
dall’amministrazione;
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Ritenuto che sussistono le ragioni di cui
al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
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P.Q.M.
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ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare.
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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NAPOLI , li 16 Febbraio 2005
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