Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Ordinanza 16 febbraio 2005 n. 610
Pres. Coraggio, Est. Nappi.


Contratti della P.A. – Gara di appalto – Esclusione di una concorrente per informativa antimaifa interdittiva – Sopravvenuta sospensione da parte del Prefetto dell’informativa antimafia – Diritto della concorrente alla riammissione della alla gara – Sussiste

Va disposta la riammissione alla gara della concorrente esclusa sul presupposto di una nota informativa antimafia interdittiva, emessa dalla Prefettura, che riconosce in relazione alla stessa concorrente “tentativi di infiltrazione mafiosa”, qualora il Prefetto con successiva determinazione sospende la surriferita nota, riconoscendo l’efficacia del provvedimento antimafia liberatorio.


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI PRIMA SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 610 /2005
Registro Generale: 14048/2004

 

nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente LUIGI DOMENICO NAPPI Cons. , relatore PAOLO CORCIULO Primo Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 16 Febbraio 2005

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 14048/2004 proposto da: FLORIDA 2000 S.R.L.

 

rappresentato e difeso da: CLARIZIA ANGELO SOPRANO ENRICO MARONE RICCARDO con domicilio eletto in NAPOLI VIA MELISURGO, 4 presso SOPRANO ENRICO

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

PREFETTURA DI NAPOLI

 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “A. CARDARELLI” rappresentato e difeso da: DI MARTINO PAOLO con domicilio eletto in NAPOLI RIVIERA DI CHIAIA,180 presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota riservata del Prefetto di Napoli prot. n. 144/Area 1 Bis del 14.12.2004; del provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale è stata disposta, in data 28.12.2004, l’esclusione della ricorrente Florida 2000 s.r.l. dalla procedura di gara indetta dall’Azienda Cardarelli in data 24.2.2004 per l’affidamento del servizio di pulizia delle aree ospedaliere della medesima Azienda;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

 

Udito il relatore Cons. LUIGI DOMENICO NAPPI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

 

CONSIDERATO che la impugnata esclusione della ricorrente dalla gara in epigrafe poggia sul presupposto che secondo la nota prefettizia del 14.12.2004 sussistono nei confronti della ricorrente “tentativi di infiltrazione mafiosa”; CHE con successiva determinazione del 21.1.2005 lo stesso Prefetto sospendeva l’efficacia della surriferita nota, riconoscendo l’efficacia del provvedimento antimafia liberatorio;
CHE alla luce di quest’ultima determinazione la invocata misura cautelare appare meritevole di favorevole considerazione, con possibilità, per la società ricorrente, di rientrare in gioco nella procedura di gara originariamente indetta dall’amministrazione;

 

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

 

P.Q.M.

 

ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 16 Febbraio 2005


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento