| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 650
Luigi Trivellato Presidente - Alessandra Farina Consigliere,
relatore |
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Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e
condono – Certificato di agibilità rilasciato in sanatoria
- Necessario accertamento dei requisiti igienico-sanitari
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La disciplina del condono edilizio, per il
suo carattere derogatorio ed eccezionale, non è suscettibile
di interpretazioni estensive e, soprattutto, capaci di incidere
sul fondamentale principio della tutela della salute. Ne
consegue che è legittimo il rilascio in sanatoria del certificato
di agibilità in deroga alle disposizioni di natura regolamentare,
di cui all’art. 35 legge n. 47/85, purché le opere non contrastino
con le disposizioni in materia di sicurezza statica o di
prevenzione degli incendi e degli infortuni e, inoltre,
si accerti a cura della competente autorità sanitaria l’esistenza
degli indispensabili requisiti di ordine igienico-sanitari
degli ambienti, richiesti da norme di livello primario (artt.
221-222 T.U. n. 1265/1934).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Luigi Trivellato Presidente; Fulvio Rocco Consigliere; Alessandra
Farina Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 114/2005 proposto da
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PRIVITERA GIUSEPPE e FARINELLA DANILO,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Carricato,
Damiana Stocco e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio
presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S.Croce 466/G;
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CONTRO
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il Comune di Chioggia in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso difeso dagli
avv.ti Carmelo Papa e Debora Perini, con domicilio presso
la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D.
26.6.1924 n. 1054;
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e nei confronti
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di Lipani Claudia, non costituita
in giudizio;
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PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del
provvedimento comunale 15.11.2004 n. 74829 avente ad oggetto:
“Agibilità prot. n. 68784/2002, riferimento c.e. n. 36/1996
(condono edilizio ex L. 47/85. Ditta Lipani Claudia”.
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Visto il ricorso, notificato il 12.1.2005
e depositato presso la Segreteria il 17.1.2005, con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,
depositato il 4.2.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 9 febbraio 2005, convocata
a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034
così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000
n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli
avv.ti Carricato e Stocco per i ricorrenti e l’avv. Papa
per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971
n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio
2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale
e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo,
di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
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Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso
e dalle parti nei loro scritti difensivi;
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considerato
preliminarmente che non sussiste l’eccepita tardività del
ricorso, in quanto con il provvedimento impugnato l’amministrazione
si è definitivamente pronunciata sull’agibilità dell’unità
abitativa in questione, a seguito della riapertura del procedimento
volto al suo accertamento, susseguente al disposto annullamento
in autotutela dell’atto di revoca del precedente certificato
di agibilità;
premesso che ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/85
è legittimo il rilascio a sanatoria del certificato di agibilità
in deroga alle sole disposizioni di natura regolamentare,
purchè le opere non contrastino con le disposizioni in materia
di sicurezza statica o di prevenzione degli incendi e degli
infortuni e semprechè si accerti, a cura della competente
autorità sanitaria, l’esistenza degli indispensabili requisiti
di ordine igienico (T.A.R Valle d’Aosta, 21.7.1999, n. 113;
T.R.G.A., Trento, 22.12.1988, n. 447), in relazione alla
necessità di assicurare le condizioni di salubrità degli
ambienti, richieste da norme a livello primario (artt. 221-222
T.U. n. 1265/1934), in quanto la disciplina del condono
edilizio, per il suo carattere derogatorio ed eccezionale,
non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto,
capaci di incidere sul fondamentale principio della tutela
della salute (C.d.S., Sez. V, 15.4.2004, n. 2140 e 13.4.1999,
n. 414; C. Cost., 18.7.1996, n. 256);
atteso che, nel caso in esame, il problema relativo agli
scarichi delle acque nere risulta, in base a quanto attestato
nel provvedimento impugnato, risolto con l’adozione del
sistema che comporta il convogliamento degli scarichi nel
pozzetto dell’A.S.P.;
che per quanto riguarda gli ulteriori profili, i rilievi
effettuati dall’autorità sanitaria non hanno evidenziato
l’insussistenza dei requisiti di salubrità degli ambienti
richiesti da norme a livello primario, bensì il contrasto
con disposizioni di carattere regolamentare, in quanto tali
espressamente derogabili nel caso di opere condonate;
il ricorso è infondato e va respinto.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti
le spese e gli onorari del giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio
del 9 febbraio 2005.
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