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n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 650
Luigi Trivellato Presidente - Alessandra Farina Consigliere, relatore


Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Certificato di agibilità rilasciato in sanatoria - Necessario accertamento dei requisiti igienico-sanitari

La disciplina del condono edilizio, per il suo carattere derogatorio ed eccezionale, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, capaci di incidere sul fondamentale principio della tutela della salute. Ne consegue che è legittimo il rilascio in sanatoria del certificato di agibilità in deroga alle disposizioni di natura regolamentare, di cui all’art. 35 legge n. 47/85, purché le opere non contrastino con le disposizioni in materia di sicurezza statica o di prevenzione degli incendi e degli infortuni e, inoltre, si accerti a cura della competente autorità sanitaria l’esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico-sanitari degli ambienti, richiesti da norme di livello primario (artt. 221-222 T.U. n. 1265/1934).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato Presidente; Fulvio Rocco Consigliere; Alessandra Farina Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 114/2005 proposto da

 

PRIVITERA GIUSEPPE e FARINELLA DANILO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Carricato, Damiana Stocco e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S.Croce 466/G;

 

CONTRO

 

il Comune di Chioggia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso difeso dagli avv.ti Carmelo Papa e Debora Perini, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

 

e nei confronti

 

di Lipani Claudia, non costituita in giudizio;

 

PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 15.11.2004 n. 74829 avente ad oggetto: “Agibilità prot. n. 68784/2002, riferimento c.e. n. 36/1996 (condono edilizio ex L. 47/85. Ditta Lipani Claudia”.

 

Visto il ricorso, notificato il 12.1.2005 e depositato presso la Segreteria il 17.1.2005, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, depositato il 4.2.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 9 febbraio 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli avv.ti Carricato e Stocco per i ricorrenti e l’avv. Papa per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

 

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

 

considerato
preliminarmente che non sussiste l’eccepita tardività del ricorso, in quanto con il provvedimento impugnato l’amministrazione si è definitivamente pronunciata sull’agibilità dell’unità abitativa in questione, a seguito della riapertura del procedimento volto al suo accertamento, susseguente al disposto annullamento in autotutela dell’atto di revoca del precedente certificato di agibilità;
premesso che ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/85 è legittimo il rilascio a sanatoria del certificato di agibilità in deroga alle sole disposizioni di natura regolamentare, purchè le opere non contrastino con le disposizioni in materia di sicurezza statica o di prevenzione degli incendi e degli infortuni e semprechè si accerti, a cura della competente autorità sanitaria, l’esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico (T.A.R Valle d’Aosta, 21.7.1999, n. 113; T.R.G.A., Trento, 22.12.1988, n. 447), in relazione alla necessità di assicurare le condizioni di salubrità degli ambienti, richieste da norme a livello primario (artt. 221-222 T.U. n. 1265/1934), in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere derogatorio ed eccezionale, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, capaci di incidere sul fondamentale principio della tutela della salute (C.d.S., Sez. V, 15.4.2004, n. 2140 e 13.4.1999, n. 414; C. Cost., 18.7.1996, n. 256);
atteso che, nel caso in esame, il problema relativo agli scarichi delle acque nere risulta, in base a quanto attestato nel provvedimento impugnato, risolto con l’adozione del sistema che comporta il convogliamento degli scarichi nel pozzetto dell’A.S.P.;
che per quanto riguarda gli ulteriori profili, i rilievi effettuati dall’autorità sanitaria non hanno evidenziato l’insussistenza dei requisiti di salubrità degli ambienti richiesti da norme a livello primario, bensì il contrasto con disposizioni di carattere regolamentare, in quanto tali espressamente derogabili nel caso di opere condonate;
il ricorso è infondato e va respinto.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2005.


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