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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 21 febbraio 2005 n. 723
Bruno Amoroso - Presidente; Italo Franco - Consigliere, rel. ed est.


Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica amministrazione – Adunanza plenaria n. 1/2002 – Pronuncia del g.a. sulla sussistenza o meno dell’obbligo di dare una risposta, non sulla fondatezza della pretesa fatta valere – Non vale in ordine all’attività vincolata della p.a.

A partire dall’Ad. plen. n. 1 dell’8 gennaio 2002, n. 1 si sostiene che compito del G.A., adito con ricorso contro il silenzio, sia solo quello di pronunciarsi sulla questione se sussista o meno l’obbligo della p.a. di dare una risposta e non, invece, di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della pretesa fatta valere. Tuttavia, quando sia pacifico che la P.A. inadempiente debba provvedere in un determinato senso essendo la sua attività vincolata, non si vede come possa il G.A. trascurare detta circostanza, limitandosi a dichiarare l’obbligo di pronunciarsi della P.A. Ciò si determina quando l’amministrazione non adempie all’obbligo di attribuire una destinazione urbanistica ad un’area; resta, ovviamente, nella sua discrezionalità l’apprezzamento circa la concreta disciplina da adottare in una corretta logica di pianificazione, purché essa non si presenti come reiterativa del vincolo espropriativo preesistente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima sezione

 

con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso - Presidente; Italo Franco - Consigliere, rel. ed est.; Rita De Piero - Consigliere

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3403/2004, proposto

 

dall’avv. Rossi Maurizio, che agisce in proprio e quale mandatario di Rossi dr. Massimo rappresentati e difesi anche dall’avv. Antonio Sartori, presso il quale hanno eletto domicilio in Venezia- Mestre, calle del sale, 23, come da mandato a margine del ricorso

 

contro

 

il Comune di Verona in persona del sindaco pro-tempore, e il consiglio comunale di Verona, non costituitisi in giudizio

 

per la declaratoria
di illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida, notificata in data 4.9.2004, a provvedere sulla definizione urbanistica un’area già gravata da vincolo espropriativo scaduto.

 

Visto il ricorso, notificato il 25.11.2004 e depositato presso la Segreteria il 9.12. 2004, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
visto l’art. 21-bis della L. 6.12.1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2 della L. 21.7.2000 n. 205;
udito, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Rossi per la parte ricorrente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Gli odierni ricorrenti, comproprietari di un terreno esteso circa 33.000 mq. in Comune di Verona, espongono che lo stesso era destinato nel PRG fin dal 1975 a “verde pubblico sportivo” (zona 19), destinazione confermata dalla variante al PRG n. 122 approvata con D.G.R. 19.2.92 n. 604, come si evince dal certificato rilasciato dal competente ufficio del comune il 18.10.2004. Decaduto per decorso del quinquennio ex L. n. 1187/68 detto vincolo senza che fossero state realizzate le opere, gli interessati, con raccomandata del 24.6.2004, chiedevano al Comune la trasformazione del terreno de quo in area edificabile.
Il dirigente competente rispondeva, con nota del 30.7.2004, che era stato iniziato “il procedimento finalizzato all’elaborazione della variante al PRG, con la quale verrà definita una nuova disciplina urbanistica per l’area suddetta”. Indi i medesimi interessati, con atto notificato il 4.9.2004, ricordato che la stessa è circondata da aree edificate, diffidavano l’amministrazione comunale a porre la disciplina urbanistica dell’area in questione.
Non ricevendo risposta essi hanno, quindi, adito questo G.A. con il ricorso contro il silenzio, di cui in epigrafe, deducendo violazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 3/57 in relazione all’art. 2.1 della L. 19.11.68 n. 1187, ora art. 9.2 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, sul rilievo che la pacifica decadenza del vincolo ha trasformato l’area in “zona bianca”, previsione di edificabilità del tutto peculiare e di carattere transitorio, essendo la P.A. competente obbligata a procedere ad una nuova pianificazione (in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza), mediante variante specifica o variante generale, con la conseguenza che, in caso di silenzio, ben può l’interessato attivare il procedimento c.d. del silenzio- rifiuto.
Dunque illegittima è l’inerzia del Comune, del tutto irrilevante apparendo la comunicazione del 30 luglio, non avendo a tutt’oggi lo stesso adottato alcun atto significativo al riguardo. Concludono i ricorrenti con la domanda che si ordini al Comune di attribuire all’area in questione una specifica ed appropriata destinazione urbanistica con riserva, in caso di perdurante inadempimento, di nomina di un commissario ad acta.
Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Collegio che il ricorso non può non considerarsi fondato, in primo luogo sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti che la legge e la giurisprudenza richiedono per instaurare il giudizio in materia di silenzio della P.A. In effetti, se è vero che ancora prima della diffida l’amministrazione comunale aveva dato una risposta alla richiesta formulata dagli odierni ricorrenti nei termini riportati poco più addietro, in buna sostanza preannunciando l’adozione di una variante allo strumento urbanistico preordinata, tra l’altro, a dare una nuova disciplina urbanistica all’area di proprietà dei ricorrenti, è anche vero che la nota del comune non recava alcuna indicazione dell’emissione di atti concreti, nemmeno di iniziativa o di impulso, volti all’adozione della variante, tanto che gli interessati avevano preferito intraprendere la strada del procedimento c.d. del silenzio- rifiuto, ex art. 25 del D.P.R. n. 3/57, notificando apposita diffida.
L’amministrazione non rispondeva in alcun modo, e in ciò può, forse, intravedersi la conferma che nessun procedimento di adozione della variante era veramente iniziato, restando così la comunicazione citata un mero flatus vocis, ovvero una mera manifestazione di intenti, non seguita da attività concrete, di modo che la menzionata nota del Comune pare atteggiarsi, piuttosto che come provvedimento (o come un preannuncio dello stesso, come atto interlocutorio, che non definisce la pratica. Come tale, lo stesso può anche interpretarsi, oggettivamente, come atto elusivo dell’obbligo di pronuncia esplicita sull’istanza in questione.
Per quanto concerne l’aspetto sostanziale, inerente, cioè, al quesito se il Comune debba, o meno, provvedere a conferire una nuova disciplina urbanistica all’area in discussione, vero è che, a partire dall’Ad. Pl. n. 1 dell’8.1.2002, si sostiene che compito del G.A. adito con ricorso contro il silenzio è solo quello di pronunciarsi sulla questione se sussista, o meno, obbligo di dare una risposta, e non, invece, di pronunciarsi sulla fondatezza, o meno, della pretesa. Tuttavia, non si vede come, quando sia pacifico che la P.A. inadempiente debba provvedere in un determinato senso (così che l’operato che essa deve porre in essere sia vincolato nel contenuto), possa il G.A. trascurare detta decisiva circostanza, limitandosi a dichiarare l’obbligo di pronunciarsi della P.A. Vale la pena di sottolineare che proprio ciò accade nel caso di specie, sembrando affatto pacifico (e nemmeno il Comune lo ha posto in dubbio) che sussiste l’obbligo di dare al terreno in discussione una disciplina urbanistica appropriata (rimanendo, ovviamente, nella discrezionalità del Comune margini di apprezzamento circa la concreta disciplina da adottare in una corretta logica di pianificazione, purché essa non si presenti come reiterativa del vincolo espropriativo preesistente). Valga in tal senso la sentenza citata dai ricorrenti (TAR VE, sez. II^, 12.7.2002 n. 3469) e il precedente ivi citato (Cons. Stato Sez. IV, 21.12.2001 n. 6415).
Il Comune dovrà, dunque, provvedere ad attivare il procedimento di adozione di variante allo strumento urbanistico nel più breve tempo possibile, comunicando per tempo ai ricorrenti gli estremi degli atti o attività intrapresi.
Conclusivamente, il ricorso si appalesa fondato e va accolto. Per l’effetto va dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere a conferire all’area in questione una disciplina urbanistica congrua e appropriata, tenuto conto della sua collocazione e del livello di urbanizzazione della zona in cui la stessa è inserita, dando inizio al procedimento entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte, se più tempestiva, della presente sentenza, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso inottemperanza.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, avuto anche riguardo alla mancata costituzione dell’amministrazione.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo accoglie. Per l’effetto ordina al Comune, in persona del Sindaco pro tempore e del dirigente responsabile, di provvedere a dare avvio al procedimento per il conferimento all’area di cui è causa una nuova disciplina urbanistica, nei sensi ed entro il termine di cui in motivazione, comunicando ai ricorrenti gli estremi degli atti a tal fine compiuti.
Nulla per le spese e onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 19 gennaio 2005.


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