| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 21 febbraio 2005 n. 723
Bruno Amoroso - Presidente; Italo Franco - Consigliere,
rel. ed est. |
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Pubblica amministrazione – Silenzio della
pubblica amministrazione – Adunanza plenaria n. 1/2002 –
Pronuncia del g.a. sulla sussistenza o meno dell’obbligo
di dare una risposta, non sulla fondatezza della pretesa
fatta valere – Non vale in ordine all’attività vincolata
della p.a.
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A partire dall’Ad. plen. n. 1 dell’8 gennaio
2002, n. 1 si sostiene che compito del G.A., adito con ricorso
contro il silenzio, sia solo quello di pronunciarsi sulla
questione se sussista o meno l’obbligo della p.a. di dare
una risposta e non, invece, di pronunciarsi sulla fondatezza
o meno della pretesa fatta valere. Tuttavia, quando sia
pacifico che la P.A. inadempiente debba provvedere in un
determinato senso essendo la sua attività vincolata, non
si vede come possa il G.A. trascurare detta circostanza,
limitandosi a dichiarare l’obbligo di pronunciarsi della
P.A. Ciò si determina quando l’amministrazione non adempie
all’obbligo di attribuire una destinazione urbanistica ad
un’area; resta, ovviamente, nella sua discrezionalità l’apprezzamento
circa la concreta disciplina da adottare in una corretta
logica di pianificazione, purché essa non si presenti come
reiterativa del vincolo espropriativo preesistente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima sezione
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con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso
- Presidente; Italo Franco - Consigliere, rel. ed est.;
Rita De Piero - Consigliere
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3403/2004, proposto
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dall’avv. Rossi Maurizio, che agisce
in proprio e quale mandatario di Rossi dr. Massimo rappresentati
e difesi anche dall’avv. Antonio Sartori, presso il quale
hanno eletto domicilio in Venezia- Mestre, calle del sale,
23, come da mandato a margine del ricorso
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contro
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il Comune di Verona in persona del
sindaco pro-tempore, e il consiglio comunale di Verona,
non costituitisi in giudizio
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per la declaratoria
di illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida, notificata
in data 4.9.2004, a provvedere sulla definizione urbanistica
un’area già gravata da vincolo espropriativo scaduto.
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Visto il ricorso, notificato il 25.11.2004
e depositato presso la Segreteria il 9.12. 2004, con i relativi
allegati;
visti gli atti tutti della causa;
visto l’art. 21-bis della L. 6.12.1971 n. 1034, introdotto
dall’art. 2 della L. 21.7.2000 n. 205;
udito, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005, relatore
il Consigliere Italo Franco, l’avv. Rossi per la parte ricorrente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Gli odierni ricorrenti, comproprietari di
un terreno esteso circa 33.000 mq. in Comune di Verona,
espongono che lo stesso era destinato nel PRG fin dal 1975
a “verde pubblico sportivo” (zona 19), destinazione confermata
dalla variante al PRG n. 122 approvata con D.G.R. 19.2.92
n. 604, come si evince dal certificato rilasciato dal competente
ufficio del comune il 18.10.2004. Decaduto per decorso del
quinquennio ex L. n. 1187/68 detto vincolo senza che fossero
state realizzate le opere, gli interessati, con raccomandata
del 24.6.2004, chiedevano al Comune la trasformazione del
terreno de quo in area edificabile.
Il dirigente competente rispondeva, con nota del 30.7.2004,
che era stato iniziato “il procedimento finalizzato all’elaborazione
della variante al PRG, con la quale verrà definita una nuova
disciplina urbanistica per l’area suddetta”. Indi i medesimi
interessati, con atto notificato il 4.9.2004, ricordato
che la stessa è circondata da aree edificate, diffidavano
l’amministrazione comunale a porre la disciplina urbanistica
dell’area in questione.
Non ricevendo risposta essi hanno, quindi, adito questo
G.A. con il ricorso contro il silenzio, di cui in epigrafe,
deducendo violazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 3/57 in
relazione all’art. 2.1 della L. 19.11.68 n. 1187, ora art.
9.2 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, sul rilievo che la pacifica
decadenza del vincolo ha trasformato l’area in “zona bianca”,
previsione di edificabilità del tutto peculiare e di carattere
transitorio, essendo la P.A. competente obbligata a procedere
ad una nuova pianificazione (in conformità a quanto affermato
dalla giurisprudenza), mediante variante specifica o variante
generale, con la conseguenza che, in caso di silenzio, ben
può l’interessato attivare il procedimento c.d. del silenzio-
rifiuto.
Dunque illegittima è l’inerzia del Comune, del tutto irrilevante
apparendo la comunicazione del 30 luglio, non avendo a tutt’oggi
lo stesso adottato alcun atto significativo al riguardo.
Concludono i ricorrenti con la domanda che si ordini al
Comune di attribuire all’area in questione una specifica
ed appropriata destinazione urbanistica con riserva, in
caso di perdurante inadempimento, di nomina di un commissario
ad acta.
Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Collegio che
il ricorso non può non considerarsi fondato, in primo luogo
sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti che la legge
e la giurisprudenza richiedono per instaurare il giudizio
in materia di silenzio della P.A. In effetti, se è vero
che ancora prima della diffida l’amministrazione comunale
aveva dato una risposta alla richiesta formulata dagli odierni
ricorrenti nei termini riportati poco più addietro, in buna
sostanza preannunciando l’adozione di una variante allo
strumento urbanistico preordinata, tra l’altro, a dare una
nuova disciplina urbanistica all’area di proprietà dei ricorrenti,
è anche vero che la nota del comune non recava alcuna indicazione
dell’emissione di atti concreti, nemmeno di iniziativa o
di impulso, volti all’adozione della variante, tanto che
gli interessati avevano preferito intraprendere la strada
del procedimento c.d. del silenzio- rifiuto, ex art. 25
del D.P.R. n. 3/57, notificando apposita diffida.
L’amministrazione non rispondeva in alcun modo, e in ciò
può, forse, intravedersi la conferma che nessun procedimento
di adozione della variante era veramente iniziato, restando
così la comunicazione citata un mero flatus vocis, ovvero
una mera manifestazione di intenti, non seguita da attività
concrete, di modo che la menzionata nota del Comune pare
atteggiarsi, piuttosto che come provvedimento (o come un
preannuncio dello stesso, come atto interlocutorio, che
non definisce la pratica. Come tale, lo stesso può anche
interpretarsi, oggettivamente, come atto elusivo dell’obbligo
di pronuncia esplicita sull’istanza in questione.
Per quanto concerne l’aspetto sostanziale, inerente, cioè,
al quesito se il Comune debba, o meno, provvedere a conferire
una nuova disciplina urbanistica all’area in discussione,
vero è che, a partire dall’Ad. Pl. n. 1 dell’8.1.2002, si
sostiene che compito del G.A. adito con ricorso contro il
silenzio è solo quello di pronunciarsi sulla questione se
sussista, o meno, obbligo di dare una risposta, e non, invece,
di pronunciarsi sulla fondatezza, o meno, della pretesa.
Tuttavia, non si vede come, quando sia pacifico che la P.A.
inadempiente debba provvedere in un determinato senso (così
che l’operato che essa deve porre in essere sia vincolato
nel contenuto), possa il G.A. trascurare detta decisiva
circostanza, limitandosi a dichiarare l’obbligo di pronunciarsi
della P.A. Vale la pena di sottolineare che proprio ciò
accade nel caso di specie, sembrando affatto pacifico (e
nemmeno il Comune lo ha posto in dubbio) che sussiste l’obbligo
di dare al terreno in discussione una disciplina urbanistica
appropriata (rimanendo, ovviamente, nella discrezionalità
del Comune margini di apprezzamento circa la concreta disciplina
da adottare in una corretta logica di pianificazione, purché
essa non si presenti come reiterativa del vincolo espropriativo
preesistente). Valga in tal senso la sentenza citata dai
ricorrenti (TAR VE, sez. II^, 12.7.2002 n. 3469) e il precedente
ivi citato (Cons. Stato Sez. IV, 21.12.2001 n. 6415).
Il Comune dovrà, dunque, provvedere ad attivare il procedimento
di adozione di variante allo strumento urbanistico nel più
breve tempo possibile, comunicando per tempo ai ricorrenti
gli estremi degli atti o attività intrapresi.
Conclusivamente, il ricorso si appalesa fondato e va accolto.
Per l’effetto va dichiarato illegittimo il silenzio serbato
dall’Amministrazione, con conseguente declaratoria dell’obbligo
del Comune di provvedere a conferire all’area in questione
una disciplina urbanistica congrua e appropriata, tenuto
conto della sua collocazione e del livello di urbanizzazione
della zona in cui la stessa è inserita, dando inizio al
procedimento entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione
in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte,
se più tempestiva, della presente sentenza, con riserva
di nomina del commissario ad acta in caso inottemperanza.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, avuto anche riguardo
alla mancata costituzione dell’amministrazione.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul
ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed
eccezione, lo accoglie. Per l’effetto ordina al Comune,
in persona del Sindaco pro tempore e del dirigente responsabile,
di provvedere a dare avvio al procedimento per il conferimento
all’area di cui è causa una nuova disciplina urbanistica,
nei sensi ed entro il termine di cui in motivazione, comunicando
ai ricorrenti gli estremi degli atti a tal fine compiuti.
Nulla per le spese e onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in camera di consiglio,
addì 19 gennaio 2005.
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