| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 21 febbraio 2005 n. 727
Bruno Amoroso - Presidente; Italo Franco - Consigliere,
relatore |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Bandi ed avvisi di gara – Criteri per la composizione
delle commissioni di gara, di cui all’art. 21, commi 4,
5 e 6 l. n. 109/1994 – Portata generale.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
– Bandi ed avvisi di gara – Criteri per la composizione
delle commissioni di gara, di cui all’art. 21, commi 4,
5 e 6 l. n. 109/1994 – Preclusione per il responsabile del
procedimento di gara.
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1. L’art. 21, commi 4, 5 e 6 della l. 11
febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici)
contiene dei criteri di portata generale che presiedono
allo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento
non soltanto di appalti o concessioni di lavori pubblici,
ma anche per l’affidamento di forniture e appalti di servizi,
ivi compresi quelli inerenti ai settori speciali (c.d. esclusi),
regolati dal d.lgs. n. 158 del 1995. L’applicazione di tali
regole, concernenti la designazione e la composizione dei
componenti della commissione, avviene in via estensiva,
pur in mancanza di corrispondenti disposizioni nel menzionato
decreto n. 158.
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2. L’art. 21, comma 6 L. n. 109/1994, nell’indicare
le caratteristiche dei componenti la commissione di gara,
afferma, fra l’altro, che “i commissari non debbono avere
svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico
tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto
della procedura”. Ne consegue che il dirigente chiamato
a presiedere la commissione di gara non può essere il responsabile
del procedimento di gara.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima sezione
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con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso
- Presidente; Italo Franco - Consigliere, relatore; Rita
Depiero - Consigliere ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi nn. 1425/2004 e 1549/2004 proposti
rispettivamente da:
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- (ric. 1425/2004) - TSF – TELE SISTEMI
FERROVIARI S.p.a. in proprio ed in qualità di mandataria
capogruppo del raggrupamento temporaneo di imprese con TECNOST
OLIVETTI S.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Filippo Satta,
Filippo Lattanzi e Stefano Sacchetto, con elezione di domicilio
presso lo studio dell’ultimo in Mestre-Venezia, via G. Carducci
45, come da procura a.l. a margine del ricorso;
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- (ric. 1549/2004) - PLUSERVICE S.r.l.
in proprio e quale capogruppo dell’Associazione temporanea
di imprese costituita da THALES e-TRANSACTIONS ITALIA S.p.a.,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
e difesi dagli avv. Antonio Mastri, Ferdinando Imposimato,
Michele Lioi e Francesco Curato, con elezione di domicilio
presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Piazzale Roma,
468/b, come da procura a.l. in calce al ricorso,
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con l’atto di intervento ad adiuvandum
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- quanto al ricorso 1425/2004, di PLUSERVICE
S.r.l. in proprio e quale capogruppo dell’Associazione
temporanea di imprese costituita da THALES e-TRANSACTIONS
ITALIA S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Mastri
e Francesco Curato, con elezione di domicilio presso lo
studio del secondo in Venezia, Piazzale Roma, 468/b,
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contro
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la APS HOLDING S.p.a. in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
(limitatamente al ricorso n. 1549/04) dall’avv. Mario Testa,
con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Pier
Vettor Grimani in Venezia, S. Croce 466/g, come da mandato
a margine dell’atto di intervento,
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e nei confronti
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di ASCOM ITALIA S.p.A. in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con
elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre-Venezia,
via Cavallotti 22, come da procura a margine della memoria
di costituzione,
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con ricorso incidentale
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di ASCOM Italia S.p.A. come sopra
rappresentata, difesa e domiciliata,
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e nei confronti, quanto al ricorso n. 1549/2004:
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di TSF – TELE SISTEMI FERROVIARI S.p.a.
in proprio e quale mandataria dell’ATI con la OLIVETTI TECNOST
S.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
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di OLIVETTI TECNOST S.p.a., di TRENITALIA
S.p.a. e di SITA S.p.a. in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, non costituiti in giudizio,
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con ricorso incidentale
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(quanto al ricorso n. 1549/2004) della ASCOM
S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,
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per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1425/2004:
del verbale della seduta pubblica del 10.3.2004 relativa
alla gara per l’aggiudicazione a procedura aperta dell’appalto
per l’affidamento della progettazione, realizzazione, fornitura
in opera, attivazione, collaudo, formazione del personale
e manutenzione di un sistema di bigliettazione elettronica
per le reti automobilistiche e ferroviarie gestite da APS
holding S.p.a., Sita. S.p.a. e Trenitalia S.p.a. all’interno
della Provincia di Padova, nella parte in cui dispone l’aggiudicazione
provvisoria della gara ad Ascom S.p.a.; della delibera del
C.d.A. della APS in data 12.3.2004, recante approvazione
delle risultanze di gara; di tutti i verbali della medesima
gara relativi alle sedute dell’1, 2 e 5 marzo 2004; per
quanto occorrer possa, del bando di gara in data 24.12.2003
e del disciplinare di gara in data 9.1.2004, nonché di ogni
altro atto connesso, presupposto o conseguente.
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e, quanto al ricorso n. 1549/2004:
della delibera del C.d.A. della APS in data 12.3.2004, n.
17, recante approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione
alla ASCOM Italia S.p.A. dell’appalto di cui sopra; di tutti
gli atti preordinati, presupposti e conseguenti, compreso
il contratto di affidamento del servizio e delle forniture;
nonché di tutti i verbali dei lavori della Commissione di
gara 1.3.2004 a rogito del notaio dott. Roberto Agostini
(n. 36175 di repertorio e n. 5470 di raccolta); n. 1 dell’1.3.2004;
n. 2 del 2.3.2004; nn. 3, 4, 5, 6, 7 del 5.3.2004; del 10.3.2004
a rogito del predetto notaio (n. 36335 di repertorio e n.
5503 di raccolta); in via subordinata, della delibera del
C.d.A. dell’APS Holding S.p.A. in data 16.2.2004 n. 6, concernente
la nomina della commissione di gara; del conseguente provvedimento
presidenziale in data 28.2.2004 n. 4; nonché per il risarcimento
del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della
gara alle società ricorrenti, salvo danni ulteriori da liquidare
in separata sede.
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Visti i ricorsi notificati il 14.5.2004 ed
il 3.6.2004 e depositati presso la Segreteria il 25.5.2004
e l’8.6.2004;
viste le memorie di costituzione in giudizio della P.A.
resistente e dei controinteressati;
visti i ricorsi per motivi aggiunti, depositati in data
26.7.2004 ed in data 30.7.2004, i ricorsi incidentali e
l’intervento menzionati in epigrafe;
viste le memorie depositate dalla parti a sostegno delle
rispettive difese;
visti gli atti tutti delle cause;
uditi alla pubblica udienza del 20 gennaio 2005 (relatore
il Consigliere Italo Franco) gli avvocati: Lattanzi, Mastri,
Lioi e Orlando, quest’ultimo in sostituzione di Imposimato,
per le parti ricorrenti, Domenichelli per Ascom S.p.a. e
Sgualdino, in sostituzione di Testa, per APS Holding S.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con bando in data 24.12.2003 l’APS Holding
S.p.A. indiceva una gara per l’aggiudicazione, con procedura
aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, dell’appalto per la progettazione, realizzazione,
fornitura, posa in opera, di un sistema di bigliettazione
automatica, attivazione, collaudo, formazione del personale
e manutenzione per le reti automobilistiche e ferroviarie
gestite nella provincia di Padova da APS Holding S.p.A.,
SITA S.p.A. e Trenitalia S.p.A., L’appalto –dell’importo
presunto complessivo di € 8.400.000,00 e inerente alla fase
sperimentali di € 600.000,00, con esclusione di offerte
in aumento (secondo quanto specificato, tra l’altro, al
punto 8 del disciplinare di gara del 9.1.2004)- si articolava
in una fase sperimentale e una di completamento. Con verbale
del 10.3.2004 redatto davanti al notaio Agostini, a seguito
dell’apertura delle buste venivano attribuiti i punteggi
(ASCOM: offerta tecnica punti 57; prezzo più tempi di consegna
25,10, per complessivi 82,10; ATI capeggiata da TSF: offerta
tecnica 36, offerta economica più tempi di consegna punti
38,26, per complessivi punti 74,26; ATI Pluriservice s.r.l.
e Thales S.p.A.: punti complessivi: 60,99; ATI Italdata
S.p.A.: complessivi punti 56,71). Di conseguenza l’aggiudicazione
provvisoria veniva dichiarata a favore della ASCOM. Seguiva
la delibera del consiglio di amministrazione in data 12.3.2004,
con la quale si approvavano le risultanze della gara autorizzando
la D.G. a formalizzare l’acquisto, salvo verifica dei requisiti
e dando mandato alla competente direzione di predisporre
gli atti necessari per l’avvio della fase sperimentale (in
pratica disponendo l’aggiudicazione definitiva alla ASCOM).
Il R.T.I. capeggiato da TSF- telesistemi ferroviari S.p.A.
(in seguito: TSF), secondo classificato, dopo avere ottenuto
solo in parte i documenti di gara a seguito di richiesta
di accesso, con il ricorso rubricato al n. 1425/2004 impugna
le risultanze di gara, deducendo con il primo motivo violazione
e falsa applicazione dei punti II.2.1 e II.2.1.1 del bando,
dei paragrafi 2, 3 e 8 del disciplinare di gara e dell’art.
6.8.3 del capitolato speciale; eccesso di potere per falsità
dei presupposti e difetto di istruttoria. Si sostiene –in
relazione all’offerta di ASCOM- che l’ammontare del prezzo
relativo alle 5 emettitrici automatiche (€ 28.000 per cinque
= € 140.000), aggiunto all’importo offerto di € 8.390.450,
determina un’offerta complessiva superiore a € 8.400.000,
come prescritto dalla lex specialis, che vieta offerte in
aumento, a pena di esclusione. Dunque l’ASCOM doveva essere
esclusa.
Con un secondo ordine di censure (violazione e falsa applicazione
del par. 3 del disciplinare e del principio di imparzialità
e segretezza; eccesso di potere per sviamento) si sostiene
che, in violazione di quanto prescritto dal bando e del
principio della separazione fisica dell’offerta economica
dal resto della documentazione, l’ASCOM ha inserito nell’offerta
tecnica (busta n. 3) due dati che andavano inseriti nella
busta 2 (offerta economica), vale a dire i tempi relativi
alla fornitura (voce per cui erano previsti max. 7 punti),
indicato in 14 giorni, e l’estensione della garanzia (max.
2 punti), indicata in 1 anno, consentendo, così, alla commissione
di avere preventivamente contezza di elementi dell’offerta
economica determinabili aritmeticamente (ottenendo, poi,
nove punti su nove).
Inoltre, dall’offerta in questione si evince che, mentre
per la fase sperimentale è prevista una validatrice che
tratta titoli (di viaggio) magnetici e senza contatto VPE412,
per la fase di completamento la stessa viene sostituita
da una validatrice VPE415, conforme al capitolato.
Mentre non si è costituita in questo giudizio la stazione
appaltante, resiste, invece, l’aggiudicataria ASCOM, che
eccepisce inammissibilità per omessa notifica del ricorso
alle altre società interessate al sistema di bigliettazione
automatica (SITA e Trenitalia) e irricevibilità rispetto
alla data di aggiudicazione provvisoria. Nel merito se ne
eccepisce l’infondatezza, sembrando le censure frutto di
una lettura capziosa del bando, poiché l’offerta relativa
ad apparecchi in opzione non va sommata a quella principale,
né può considerarsi violazione del bando l’inclusione di
elementi tecnici diversi dai prezzi nell’offerta tecnica.
La stessa ASCOM ha, indi, proposto ricorso incidentale,
allegando una serie di censure riferite all’offerta della
TSF, la quale avrebbe dovuto essere esclusa per avere proposto,
in relazione ad alcune apparecchiature, una garanzia inferiore
a quella prevista; assenza della prescritta scheda RAM;
biglietti monouso cartacei invece di quelli senza contatto
ricaricabili; dichiarazione di iscrizione alla CCIAA senza
precisare se essa corrisponda all’oggetto della gara; indicazione
dei prezzi solo in cifre; offerta di un solo tipo di carta
invece dei due richiesti tipologia di carta ISO 14443 solo
di tipo A; omessa indicazione delle parti del servizio riservate
a TSF, con la specificazione solo di quelle affidate a Tecnost).
Ha spiegato, poi, intervento l’ATI capeggiata da Pluriservice
che, preannunciando la proposizione di un ricorso autonomo,
replica all’eccezione di irricevibilità rispetto alla data
dell’aggiudicazione provvisoria, richiamando la nota giurisprudenza
sulla piena conoscenza dell’atto lesivo, e instando per
l’accoglimento sia del ricorso principale che di quello
incidentale.
La difesa della ricorrente –che già aveva, con altra memoria,
replicato al ricorso incidentale- dopo avere preso visione
dell’offerta tecnica della ASCOM depositata a seguito di
ordinanza istruttoria della Sezione, ha proposto motivi
aggiunti, deducendo violazione, da parte della ASCOM, anche
della disposizione del bando concernente il termine (90
giorni per la prima fase e 180 per la seconda, peraltro
in contrasto con l’analoga disposizione del disciplinare,
tanto che era stato proposto un quesito al riguardo all’APS,
che aveva confermato i termini indicati nel bando), avendo
offerto giorni 30 più 180, laddove il termine di 180 giorni
deve ritenersi quello complessivo, per entrambe le fasi.
Con il secondo motivo si sostiene che, in violazione delle
disposizioni del capitolato tecnico relative alle validatrici
da installare a bordo, sono state offerte validatrici del
tipo VPE412 non dotate di tastiera, né sono state offerte
parti di scorta, né viene offerto il PC di deposito. Infine,
mentre il disciplinare prescrive che la documentazione deve
essere tradotta in italiano, alcune schermate figurano in
lingua francese.
E’ seguita memoria di replica della ASCOM, in relazione
ai vari appunti mossi con i motivi aggiunti.
Con ricorso rubricato al n. 1549/2004 gli atti di gara vengono
impugnati anche dal R.T.I. terzo classificato, di cui è
mandataria Pluriservice s.r.l.. La ricorrente, premesso
di avere avuto conoscenza dell’esito della gara solo in
data 6.4.2004, muove in primis censure concernenti l’offerta
della ASCOM, la quale –si sostiene con il primo motivo,
corrispondente al secondo del precedente gravame- doveva
essere esclusa per avere inserito, anziché nella busta 2,
nella busta dell’offerta tecnica elementi, quali il tempo
di consegna, che dovevano essere inseriti nella prima, così
falsando la valutazione tecnica delle offerte. Anche in
assenza di una esplicita previsione di esclusione, la violazione
è tale da determinare, appunto, l’esclusione.
Con il secondo mezzo si deduce censura analoga a quella
mossa dalla TSF con i motivi aggiunti al ricorso precedente,
in relazione alla validatrice VPR412 proposta per la fase
sperimentale, che, contrariamente a quanto prescritto, dispone
di un solo tasto ovale (foto) che, ovviamente, non può considerarsi
tastiera.
Con il terzo motivo, in relazione a quest’ultimo punto,
si rileva che le validatrici proposte per la fase di sperimentazione
(VPE412) sono diverse, in violazione del capitolato tecnico,
da quelle offerte in relazione alla fase di completamento
(VPE415, diversa non solo perché munita di 12 tasti, ma
anche per una serie di altre caratteristiche, fra cui la
memoria, che è di 2 MB a differenza della VPE412, che è
di 1 MB), con alterazione anche del prezzo. Diverso è anche
il sottosistema di ricarica (MGS415 per la fase sperimentale;
TRS600 per la fase di completamento). Non sono stati indicati
i prezzi. Differente è anche il terminale portatile di controllo,
e non viene espresso il prezzo di trenta terminali palmari.
Non si comprende, dunque, come mai la commissione abbia
ritenuto valida l’offerta.
Con il quarto mezzo si rileva –analogamente a quanto già
censurato da TSF nel ricorso n. 1425/2004- che i termini
di consegna relativi all’offerta ASCOM sono superiori a
quelli massimi previsti dal bando (30 più 180 = 210 giorni),
nonostante il chiarimento fornito al riguardo dall’ente
appaltante.
Un secondo gruppo di censure è rivolto all’offerta TSF.
In primo luogo si rileva –analogamente al ricorso incidentale
della ASCOM- che dalla dichiarazione inerente all’iscrizione
al REA presso la CCIAA non risulta l’iscrizione per il servizio
oggetto dell’appalto.
In secondo luogo gli atti gravati nella parte attinente
alle prime due classificate sono inficiate da carenza di
istruttoria e di motivazione, con violazione degli art.
3 della legge n. 241/90, 24 del D.Lgs. n. 158/95, e 26 del
D.Lgs. n. 406/91, evidente essendo la frettolosità dei lavori
della commissione, a giudicare dal tempo dedicato all’esame
di cento relazioni e 3000 pagine complessive, e l’apoditticità
dell’attribuzione dei punteggi, privi di qualsivoglia motivazione
in relazione ai criteri prefissati.
Con gli ulteriori motivi la ricorrente muove, in via subordinata,
censure atte a travolgere l’intera procedura di gara: violazione
degli art. 21, commi 4-6 della L. 11.2.94 n. 109 e 92 del
D.P.R. 21.12.99 n. 554, nonché del bando, del disciplinare
di gara e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 158/95; eccesso di
potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta,
violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento della
P.A., carenza di motivazione e violazione dell’art. 3 della
L. n. 241/90.
Si sostiene che, pur in mancanza di apposite disposizioni
nel D.Lgs. n. 158/95, trovano applicazione anche agli appalti
da esso regolati le norme invocate della L. n. 109/94, in
considerazione del loro valore di principi. I membri della
commissione, dunque, vanno scelti mediante sorteggio fra
gli appartenenti alle indicate tre categorie di persone
dotate della necessaria competenza, debbono essere in numero
dispari comunque non superiore a cinque. Orbene, tutti questi
criteri sono stati disattesi, poiché alcun sorteggio è stato
effettuato, i componenti sono in numero pari, per di più
superiore a 5, e ne fa parte il responsabile del procedimento,
nominato presidente di gara, insieme al presidente della
commissione. Evidente, poi, è l’incompatibilità del responsabile
del procedimento (il quale ha anche diretto la prima parte
dei lavori in assenza degli altri componenti della commissione),
dovendo i membri della commissione essere indipendenti dall’ente
appaltante. Inoltre, dal verbale notarile dell’1.3.2004
non risulta la presenza di alcun segretario.
Con motivi aggiunti proposti dopo avere preso visione delle
offerte altrui la ricorrente deduce anche violazione delle
inerenti disposizioni del bando, del disciplinare di gara
e del capitolato speciale (analogamente a quanto rilevato
dalla TSF con il primo motivo del precedente ricorso) per
avere la ASCOM formulato un’offerta economica in aumento.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione
del par. 3 del disciplinare e del principio di imparzialità
e segretezza, eccesso di potere per sviamento, per avere
ASCOM inserito nella busta dell’offerta tecnica i dati relativi
all’estensione della garanzia, consentendo alla commissione
di acquisire anticipatamente contezza degli elementi dell’offerta.
Ulteriori profili di illegittimità vengono, poi, rinvenuti
in ordine a dettagli tecnici relativi alle apparecchiature
offerte, non rispondenti a quanto prescritto nella lex specialis.
Quanto alla offerta TSF, si deduce in primis violazione
delle disposizioni del bando in ordine alla garanzia, avendo
la stessa proposto una garanzia inferiore a quella prevista,
e, inoltre, violazione del disciplinare per mancanza della
scheda RAM, mancata specificazione delle parti del servizio
affidate a Olivetti Tecnost, e mancanza dei programmi di
gestione inerenti alla fase di sperimentazione, in ordine
alla bigliettazione.
Si è costituita in questo giudizio APS Holding S.p.A., eccependo
preliminarmente che la 3^ classificata deve dimostrare l’invalidità
delle offerte delle prime due, e soggiungendo, quanto all’offerta
TSF, che la dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione alla
CCIAA era tutt’al più un documento incompleto, che i due
tipi di validatrici funzionano con la stessa tecnologia,
ecc. senza nulla dire in relazione alle censure concernenti
la commissione di gara.
Resiste anche l’ASCOM, replicando alle censure mosse nei
riguardi della sua offerta. Indi la stessa ha proposto ricorso
incidentale, sostenendo che la ricorrente doveva a sua volta
essere esclusa. Indi deduce con il primo motivo violazione
del punto 3 del disciplinare dove si prevede la quotazione
del prezzo di acquisto di 1.000.000 di biglietti senza contatto
a basso costo ricaricabili, sul rilievo che la stessa ha,
invece, offerto biglietti cartacei monouso.
Con il secondo mezzo deduce violazione del punto 3 del disciplinare,
avendo formulato un’offerta condizionata dall’approntamento
da parte di APS di un sistema di interfaccia in ordine al
collegamento con l’elaboratore di bordo dei validatori.
Con il terzo motivo deduce violazione del punto 8 del disciplinare,
essendo redatto in lingua inglese l’elenco delle apparecchiature.
Con il quarto mezzo deduce violazione del punto 6 del disciplinare,
per non avere la ricorrente compreso nella sua offerta il
manuale d’uso relativo ad ogni tipo di apparecchiatura.
Con il quinto motivo si lamenta che i prezzi sono stati
indicati solo in cifre.
Con il sesto motivo si deducono gravi difformità dell’offerta
tecnica Pluriservice – Thales in relazione a una serie di
dettagli tecnici: ad es. il terminale portatile ha una memoria
inferiore a quella richiesta (1,5 MB invece di 2,5).
La P.A. resistente, con ulteriore memoria, eccepisce irricevibilità
del ricorso principale per essere la ricorrente venuta a
conoscenza della gara il 29.3.2004, e ancora più dei motivi
aggiunti, poiché il 6.4.2004 avevano preso visione dei documenti
a seguito di richiesta di accesso.
Con memoria conclusionale e contestuale costituzione con
nuovi procuratori la Thales e-Transactions Italia S.p.A.
ribadisce, con ulteriori argomenti, le difese già svolte
dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 20 gennaio 2005 si è svolta la
discussione nel corso della quale i difensori comparsi hanno
insistito sulle rispettive domande ed eccezioni, dopo di
che le cause sono state introitate per la decisione.
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DIRITTO
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1- In via preliminare il Collegio dispone
la riunione dei giudizi, in considerazione non solo della
loro connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva,
ma, altresì, della necessità di esaminare le due controversie
collegate nel loro insieme, da un punto di vista complessivo,
a causa delle molte censure “incrociate” risultanti dai
rispettivi scritti difensivi depositati dalle varie parti
in causa.
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2- Nel merito, la complessiva controversia
parrebbe atteggiarsi con un carattere di notevole complessità,
per la presenza di una serie notevole di censure, delle
quali talune incrociate o reciproche (come già rilevato),
nonché per riguardare le stesse in parte questioni di rilievo
sul piano dei principi o criteri generali recati dalla disciplina
in materia di appalti pubblici, in parte una serie di dettagli
tecnici delle rispettive offerte spesso di non agevole apprezzamento
quanto alla loro rilevanza in rapporto tanto alla disciplina
normativa menzionata, quanto alla lex specialis della gara
di cui è causa. Come si vedrà di qui a poco il Collegio
ha ritenuto di dare preminenza alle doglianze di maggiore
rilievo sul piano normativo ed anzi dei principi vigenti
in materia di appalti pubblici.
In effetti, per quanto concerne le rimanenti doglianze (che
non sono poche) la loro valutazione congiunta mostra come,
da un lato, sia da ritenere censurabile l’operato della
stazione appaltante, fin dalla formulazione del bando, in
alcuni specifici punti, dall’altro come ognuna delle offerte
formulate dalle ATI parti in causa mostrino pecche sotto
uno o più aspetti. E’ questa, anche, la ragione che induce
il Collegio a privilegiare le censure miranti a travolgere
la procedura di gara nel suo insieme, facendo in modo che
la stessa venga reiterata previo emendamento dei vizi rilevati,
e nella lex specialis e, specialmente, nei successivi atti
del procedimento.
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3- Si può, ora, passare all’esame del merito.
A tal fine è opportuno –come già accennato- iniziare dalla
valutazione delle censure di carattere generale, miranti
a travolgere l’intera procedura di gara, mosse dal raggruppamento
di imprese terzo classificato con il ricorso n. 1549/2004.
Preliminarmente, osserva il Collegio che non può condividersi
l’eccezione, se tale voleva essere, mossa dall’ente appaltante
(che si è costituito soltanto in questo secondo giudizio),
concernente l’assunto che il terzo classificato nella graduatoria
approvata a conclusione di un procedimento di gara deve
dimostrare l’invalidità delle offerte di entrambi i soggetti
che la precedono (primo e secondo classificato). In effetti,
come si evince dalla narrativa in fatto che precede, l’A.T.I.
Pluriservice – Thales assume l’invalidità di entrambe le
offerte delle prime due classificate, con separati mezzi
di impugnazione. L’eccezione, dunque, si manifesta infondata.
Passando alla questione centrale ai fini del decidere, si
ricorda che la ricorrente si duole della violazione dell’art.
21, commi 4, 5 e 6 della legge 11.2.94 n. 109 (legge quadro
sui lavori pubblici), invocati quali criteri o veri e propri
principi di portata generale che, si assume, presiedono
allo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento
non soltanto di appalti o concessioni di lavori pubblici,
ma anche per l’affidamento di forniture e appalti di servizi,
ivi compresi quelli inerenti ai settori speciali (c.d. esclusi),
regolati dal D.Lgs. n. 158 del 1995, quale è quello di cui
si controverte. L’applicazione di tali regole –concernenti
la designazione e la composizione dei componenti della commissione
avverrebbe in via estensiva, pur in mancanza di corrispondenti
disposizioni nel menzionato decreto n. 158.
Ad avviso del Collegio l’assunto appare condivisibile, siccome
basato su asserzioni ragionevoli e radicate nella materia
de qua, difficilmente confutabili. In effetti, se nell’art.
21 citato si prescrive (per gli appalti di lavori pubblici)
che, qualora si tratti di aggiudicazione mediante appalto-concorso
–nonché, deve ritenersi, mediante criteri similari (ipotesi,
cioè, di appalti connotati da più o meno intenso tasso di
tecnicismo, e dove si tratta di valutare un progetto e,
assieme, le caratteristiche tecniche di apparecchiature
di vario genere e funzionalità, pur in presenza di appalti
non ufficialmente denominati in tal modo, come nel caso
di specie), cosicché non si può prescindere da valutazioni
di tecnici o esperti sufficientemente qualificati, sarebbe
difficile sostenere che i criteri da seguire per la nomina
e la composizione della commissione non debbano rispettare
i canoni posti, appunto, in detto articolo.
Quivi, invero, si prescrive (comma 5) che la commissione
di gara, nei casi previsti dal comma 4, debba essere composta
da un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
“esperti nella specifica materia” e presieduta da un dirigente
dell’amministrazione o ente appaltante, rispondenti a determinati
requisiti, attinenti anche a profili di possibile incompatibilità.
Nel comma successivo si prescrive, poi, che i membri della
commissione debbano essere scelti mediante sorteggio, fra
gli appartenenti a tre categorie di professionisti, in possesso
di determinati requisiti. Nel complesso si può dire che
si tratti di disposizioni miranti a coniugare due esigenze
precipue, concernenti la necessità di sufficiente competenza
tecnica dei singoli commissari e al tempo stesso quella
di una loro distanza (tendente verso l’imparzialità) dalla
stazione appaltante (salvo per quanto riguarda il presidente,
da scegliere fra i dirigenti dell’ente, figura da ritenere
diversa dai commissari di cui sopra, che si avvale delle
competenze professionali di costoro).
In ogni modo pare potersi dire che il responsabile del procedimento
–figura precipua nella materia degli appalti, avente un
suo preciso ruolo- non possa coincidere con il dirigente
chiamato a presiedere la commissione di gara, quando questa
sia necessaria, in ragione dei caratteri or ora tratteggiati
di componenti della commissione stessa (ovvero, più precisamente,
in applicazione di quella parte del comma 6 dove si dice:
”I commissari non debbono avere svolto né possono svolgere
alcuna altra funzione od incarico tecnico o amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura”). Meno
che meno può pensarsi a una doppia presidenza, come è si
è verificato nel caso di specie.
Quanto al criterio di scelta, nella legge non si prescrive
testualmente il requisito della pubblicità del sorteggio;
tuttavia lo stesso pare insito nel fatto stesso che il sorteggio
debba avvenire secondo le regole precisate, cosicché non
può prescindersi da un minimo di pubblicità in relazione
a detta fase.
Infine, anche a non volere ritenere che il numero massimo
dei membri debba necessariamente essere di cinque, come
prescritto nell’art. 21, comma 6, bisogna convenire sull’opportunità
che il numero di detti commissari non sia pari (né, comunque,
eccessivamente lontano dal massimo ivi prescritto). Anche
questa norma è stata violata nella procedura di gara che
ne occupa.
In conclusione, non solo la commissione deve ritenersi,
nel caso di specie, illegittimamente composta, ma occorre
che un minimum di regole concernenti la sua nomina e composizione
vengano previste già nel bando ovvero nel disciplinare di
gara, specificando i criteri minimi imprescindibili da seguire
al riguardo. Per tale ragioni, data l’accertata illegittimità
degli atti concernenti la nomina e la composizione della
commissione di gara, vanno annullati non soltanto questi
ultimi, ma anche il bando e il disciplinare di gara, limitatamente
alla parte in cui nulla si prescrive in ordine alla nomina
e alla composizione della commissione di gara.
Si potrebbe obbiettare, al riguardo, che né il bando né
il disciplinare di gara sono stati esplicitamente impugnati
in relazione a questo specifico punto. Il Collegio osserva,
tuttavia, che occorre avere riguardo all’aspetto contenutistico
delle censure e alle implicazioni derivanti dal loro accoglimento.
Osserva, ancora, che si versa in ipotesi di giurisdizione
esclusiva ex art. 6 della legge n. 205 del 2000, nel che
pare insito il carattere di accertamento (quando occorre)
dell’attività del giudice, nonché il non necessario ancoraggio
della stessa allo schema di stretta corrispondenza tra i
vizi dedotti e la pronuncia del G.A.
Ora, nella fattispecie appare necessario che la lex specialis
venga integrata nei punti concernenti la necessaria applicazione
con quelle norme della L. n. 109/94 che rivestono carattere
generale, come si è accertato. Il bando, peraltro, deve
essere riscritto anche in punto di rapporto fra importo
complessivo e importo della parte eventualmente offerta
in opzione, nonché in punto di chiarimento dei termini di
consegna, come si dirà di sub n. 5.
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4- Si può, ora passare all’esame, più specificatamente,
del ricorso n. 1425/2004 proposto dal raggruppamento di
cui è mandataria TSF. Al riguardo si osserva che lo stesso
deve ritenersi tempestivo e ammissibile, ma infondato nel
merito.
Ed invero, quanto all’eccezione di inammissibilità, si osserva
che l’omessa notifica a SITA S.p.A. e Trenitalia S.p.A.
non costituisce causa di inammissibilità, sia perché tutti
gli atti del procedimento di gara sono stati posti in essere
dalla APS (nel bando figura, testualmente, quale ente aggiudicatore:
APS Holding S.p.A.), sia perché l’omessa notifica alle altre
amministrazioni associate potrebbe al più richiedere l’integrazione
del contraddittorio, su ordine del giudice.
Quanto all’eccezione di irricevibilità, riferita alla data
dell’aggiudicazione provvisoria, la stessa deve a sua volta
ritenersi infondata alla stregua della giurisprudenza ormai
consolidata, che ritiene doversi fare riferimento all’aggiudicazione
definitiva, sia perché questa potrebbe, in astratto, pervenire
a soluzioni in qualche misura diverse rispetto a quella
provvisoria, sia perché l’aggiudicazione provvisoria deve
qualificarsi quale atto endoprocedimentale, soltanto quella
definitiva ponendosi come atto conclusivo del procedimento
di gara.
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5- Nel merito il ricorso deve ritenersi infondato,
principalmente perché l’accoglimento dei motivi di ordine
generale miranti a travolgere l’intera procedura di gara
(segnatamente quelle rivolte alla nomina e composizione
della commissione di gara) sollevati con il ricorso n. 1549/2004
–di cui si è detto- si pongono come assorbenti rispetto
a quelli mossi con il ricorso della TSF.
D’altra parte non sembra accoglibile il primo motivo –con
il quale s lamenta che l’offerta del R.T.I. aggiudicatario
abbia superato l’importo massimo stabilito nel bando, che
vietava la presentazione di offerte in aumento. Al riguardo,
invero, bisogna dire che –come è stato, del resto rilevato
dalle stesse parti in causa- il bando appare palesemente
contraddittorio, dicendosi al punto II.2.1 che il “quantitativo
o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti ed opzioni)
è fissato in € 8.400.000 più IVA, soggiungendosi subito
dopo che l’importo della parte sperimentale è fissato in
€ 600.000 più IVA. Orbene, prestandosi detta clausola del
bando a diverse letture ed essendo così incomprensibile
per la sua ambiguità, non è possibile accogliere la censura
in discorso, la quale deve di necessità qualificarsi infondata.
Il Bando dovrà essere, dunque, riscritto anche in relazione
a detta clausola chiarendone inequivocabilmente il senso.
Al tempo stesso il bando dovrà essere riscritto anche in
relazione al punto II.3 (“termine di esecuzione”, disposizione
che ha dato a sua volta adito a dubbi interpretativi delle
società offerenti, senza che detti dubbi siano stati effettivamente
chiariti in sede di risposta al quesito appositamente rivolto
al responsabile del procedimento. In particolare, dovrà
chiarirsi se il termine di 90 giorni sia ulteriore ovvero
da ritenersi ricompreso nell’altro, fissato in 180 giorni.
Per quanto concerne gli ulteriori mezzi di impugnazione
proposti con il ricorso della TSF, si ribadisce che gli
stessi rimangono assorbiti dall’accoglimento delle censure
di carattere generale su cui retro.
Analogo discorso deve farsi nei riguardi dei motivi aggiunti,
i quali, peraltro, si manifestano inammissibili per tardività
del deposito rispetto al termine dimezzato (ai sensi dell’art.
23-bis della legge n. 1034/71), essendo stati notificati
il 16.7.2004, mentre il loro deposito (da effettuare entro
il 31 luglio successivo, ai sensi della norma citata) è
avvenuto il 6.9.2004.
Il rigetto del ricorso principale fa sì che si manifesti
superfluo l’esame del ricorso incidentale della ASCOM, che
rimane assorbito da tale rigetto.
Conclusivamente, il ricorso n. 1425/2004 deve considerarsi
infondato e va, pertanto, rigettato. Il ricorso n. 1549/2004,
mentre non può accogliersi nella parte mirante a subentrare
nell’aggiudicazione al R.T.I aggiudicatario, essendo le
relative censure assorbite per quanto si è detto, va accolto
limitatamente alla parte concernente le censure miranti
al travolgimento dell’intera procedura di gara. Per l’effetto
sono annullati gli atti della procedura stessa, e sono annullati
anche il bando e il disciplinare di gara limitatamente alle
parti retro segnalate, con la conseguenza che gli stessi
–in ipotesi di reiterazione della gara- dovranno essere
riscritti nei punti retro specificati.
Sussistono motivi per compensare integralmente fra le parti
le spese ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, 1^ sezione, definitivamente pronunziando sui
ricorsi in premessa, respinta ogni contraria domanda od
eccezione, previa riunione, rigetta il ricorso n. 1425/2004;
accoglie in parte il ricorso n. 1549/2004. Per l’effetto
annulla gli atti concernenti la procedura di gara, ivi compreso
il bando, limitatamente ai punti specificati in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio
del 20 gennaio 2005.
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