| T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 16 febbraio 2005
Presidente dr. Antonio Guida; Referendario estensore d.ssa
Giuseppa Leggio
Società CO.T.A. So.Coop.r.l. (avv. P. Carnelli) contro Regione
Autonoma Valle d'Aosta (avv.ti G. Garancini e A. Banfi)
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1. Proponibilità dell'azione – esistenza
di una situazione giuridica differenziata – presentazione
della domanda di partecipazione alla gara d'appalto – necessità.
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2. Ricorso avverso prescrizioni della lex
specialis di gara non ostative della partecipazione – mancata
presentazione della domanda di partecipazione – inammissibilità
del ricorso per difetto di interesse.
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1. Il nostro ordinamento non consente forme
di tutela dirette alla mera attuazione dell’interesse oggettivo
alla legittimità dell’azione amministrativa, per cui la
proponibilità dell’azione è correlata alla esistenza di
una posizione qualificata e differenziata rispetto a quella
astrattamente riconoscibile alla generalità dei consociati,
in difetto della quale il cittadino che si ritenga comunque
leso dall’attività dell’Amministrazione non si colloca in
posizione diversa da quella del “quisque de populo”. Ne
consegue che solo con la presentazione della domanda di
partecipazione alla gara d’appalto, l’impresa assume una
situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle
altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tale
caso a titolare di un interesse legittimo giudizialmente
tutelato, che l’abilita a sindacare la legittimità del bando
della gara, alla quale ha dimostrato in concreto di voler
prendere parte.
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2. Deve essere dichiarato inammissibile per
difetto di interesse il ricorso promosso avverso le prescrizioni
contenute nella lex specialis di gara da parte di una società
che non abbia presentato domanda di partecipazione alla
gara e che non contesti dette prescrizioni per motivi che
non le abbiano consentito di partecipare effettivamente
alla gara o di presentare la propria offerta.
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d’Aosta
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composto dai Signori: Antonio GUIDA Presidente;
Maddalena FILIPPI Consigliere; Giuseppa LEGGIO Referendario,
relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso 44/2002 proposto da
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Società CO.T.A. So.Coop.r.l., corrente
in Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore
Sig. Silvano Vallino, elettivamente domiciliata in Aosta,
Via De Tillier n. 8, presso lo Studio dell’Avv. Piercarlo
Carnelli, dal quale è rappresenta e difesa,
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contro
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la REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Gianfranco Garancini ed Antonella Banfi, con
domicilio eletto in AOSTA, via Croce di Città, n. 44, presso
l’avv. Claudio Maione,
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1372/2002 del 22
aprile 2002, portante all’oggetto ‘Indizione di gara mediante
procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 157/95 per l’affidamento
del servizio di trasporto disabili per il periodo di anni
sei, a decorrere dal giorno 1.7.2002 e fino al giorno 30.6.2008.
Impegno e prenotazione di spesa’ ;
- del bando di gara ivi approvato, e relativi allegati;
- del capitolato speciale d’appalto;
- del relativo avviso, senza data, trasmesso all’Ufficio
Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in data 24.4.2002;
- di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti,
successivi, conseguenziali o comunque connessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma
Valle d'Aosta;
Vista l’ordinanza n. 25/2002 del 22.05.2002, con la quale
veniva respinta l’istanza di sospensione dei provvedimenti
impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis, comma sei, della legge 6 dicembre 1971,
n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Uditi nella pubblica udienza del 15 Dicembre 2004, relatore
il referendario Giuseppa Leggio, l’avv. Piercarlo Carnelli
per la società ricorrente e l’avv. Gianfranco Garancini
per l’amministrazione regionale resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con deliberazione della Giunta regionale
della Valle d’Aosta n. 1372 in data 22 aprile 2002, veniva
indetta una gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs.
n. 157/1995 (art. 23, comma 1, lett. a), per l’affidamento
del servizio di trasporto disabili per il periodo di anni
sei, a decorrere dal giorno 1 luglio 2002 e fino al giorno
30 giugno 2008, da aggiudicarsi secondo il criterio del
prezzo più basso.
Con la stessa deliberazione venivano approvati il bando
di gara ed i relativi allegati, l’avviso di gara ed il capitolato
speciale d’appalto.
Avverso tali provvedimenti ha proposto ricorso avanti a
questo Tribunale amministrativo regionale la società ricorrente,
assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1. Irragionevolezza del criterio di aggiudicazione e violazione
di legge con riferimento al principio di buon andamento
dell’attività della pubblica amministrazione.
Rileva, sotto tale profilo, la società ricorrente che la
Giunta regionale non avrebbe tenuto conto, nella scelta
del criterio di affidamento, delle peculiarità del servizio
di trasporto di soggetti disabili che, appunto perché si
rivolge a soggetti con gravi difficoltà , richiede specifica
professionalità ed organizzazione, impianti ed attrezzature
adeguati, esperienza di esercizio.
In particolare, la Regione avrebbe dovuto tener conto di
quanto disposto dall’art. 10 della l. r. n. 29 /1997 in
materia di trasporti pubblici con autobus in generale, laddove
prevede che la concessione sia aggiudicata “ all’offerta
più vantaggiosa sotto il profilo economico tenendo conto
di: a) qualità della organizzazione aziendale; b) dotazione
e disponibilità degli impianti, delle attrezzature e del
materiale rotabile e loro dislocazione sul territorio; c)
esperienza di esercizio di linee i concessione dell’ambito
della rete oggetto di gara d’appalto”, in quanto, ad avviso
di parte ricorrente, l’interesse pubblico che giustifica
l’attribuzione di un potere di scelta in ordine al criterio
di affidamento della gara, è quello di garantire la qualità
del servizio. Con la conseguenza che, nel caso di specie,
avrebbe dovuto preferirsi il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa rispetto a quello del massimo ribasso.
2. I prezzi posti a base d’asta sono irragionevolmente bassi.
Nella determinazione dei prezzi l’Amministrazione avrebbe
fatto riferimento ai prezzi della gara aggiudicata nel 1999,
ribassati della percentuale offerta dall’attuale appaltatrice
del servizio (il 17,80%), senza tenere conto degli aumenti
intervenuti, sia con riferimento al costo chilometrico dei
mezzi, sia a quello del carburante e dei derivati petroliferi,
nonché delle polizze assicurative.
L’irragionevolezza di una tale previsione si manifesterebbe
anche sotto altro aspetto, in quanto potrebbe, da un lato,
scoraggiare la partecipazione alla gara, dall’altro far
correre il rischio di aggiudicarla a ditte poco affidabili,
che si dimostrerebbero poi non in grado di svolgere adeguatamente
il servizio oggetto di appalto.
3. Genericità ed indeterminatezza delle prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto. Irragionevolezza sotto vari
profili, contrasto con il criterio del prezzo più basso.
Lamenta la ricorrente l’estrema genericità di talune prescrizioni
del capitolato, e segnatamente dell’art. 2 (… l’appaltatore
dovrà disporre dei mezzi necessari e sufficienti per l’espletamento
del servizio; a titolo indicativo, si riporta l’elenco dei
mezzi ritenuti necessari, fermo restando che rientra esclusivamente
tra le competenze organizzative dell’aggiudicatario disporre,
per numero e per tipo, di un parco veicolare adeguato…)
e soprattutto dell’art. 6 ( …l’appaltatore è tenuto anche
a porre in essere… tutte le azioni necessarie per ottenere
le autorizzazioni, licenze, nulla osta o permessi di pubbliche
autorità necessari per l’espletamento del servizio stesso…Sarà
cura dell’appaltatore documentarsi sui tempi di rilascio
delle autorizzazioni richieste e tenerne debitamente conto
nella redazione dell’offerta, al fine di poter disporre
in tempi utili di quanto previsto per la attivazione del
servizio…), che, consentendo al concorrente di partecipare
alla gara ancorché privo delle autorizzazioni necessarie,
si porrebbe in contrasto con l’art. 13, lettere b) e d)
del bando di gara, che imporrebbe invece ai concorrenti
di dichiarare al momento della presentazione delle offerte
“ la titolarità o la disponibilità per conferimento di un
numero di licenze per taxi e/o di autorizzazioni per noleggio
con conducente almeno pari al numero di veicoli necessari
”, nonché “ la disponibilità, per l’espletamento del servizio,
dei veicoli necessari e sufficienti ”.
4. Illegittimità dell’art. 7 del bando di gara per violazione
dell’art. 7, comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 157/1995.
Il bando di gara si porrebbe in contrasto con la norma di
cui in rubrica, nella parte in cui prevede la possibilità
di rinnovo per ulteriori tre anni dopo la scadenza del contratto,
con rinegoziazione nei termini di cui all’art. 15 del capitolato,
in quanto la facoltà per l’Amministrazione di procedere
mediante trattativa privata all’affidamento di un servizio
analogo ad altro precedentemente affidato allo stesso prestatore
mediante gara d’appalto deve, secondo quanto ritenuto dalla
società ricorrente, considerarsi eccezionale.
Il notevole lasso di tempo previsto, inoltre, renderebbe
non attuale nè opportuna tale prescrizione nel momento in
cui la stessa sarebbe destinata a trovare applicazione.
Si è costituta in giudizio la Regione Valle d’Aosta, opponendosi
all’accoglimento del gravame e della domanda cautelare.
All’udienza camerale del 22 maggio 2002 veniva respinta
la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.
All’odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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La società CO.T.A. So.Coop. a.r.l. ha impugnato
il bando, il capitolato speciale d’appalto e l’ avviso di
pubblicazione relativi alla gara mediante procedura aperta,
ai sensi del D.Lgs. n. 157/95, per l’affidamento del servizio
di trasporto disabili, indetta dalla Regione Valle d’Aosta
con deliberazione della Giunta regionale n. 1372/2002 del
22 aprile 2002. .
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione,
non avendo la società ricorrente presentato domanda di partecipazione
alla gara.
Il Collegio ritiene infatti di aderire al consolidato indirizzo
giurisprudenziale, secondo il quale la mancata partecipazione
alla gara di appalto rende inammissibile il ricorso contro
le clausole del bando di gara e le modalità di svolgimento
della stessa per carenza di interesse (Cons. Stato, sez.
V, 23 agosto 2004, n. 5572; Id. 4 maggio 2004, n. 2705;
nonché, 14 maggio 2003, n. 2572; 22 gennaio 2003, n. 242;
Sez. VI, 10 novembre 2003, n. 7187; A.P., 29 gennaio 2003,
n. 1; Sez. V, 3 gennaio 2002, n. 6; Id. 6 giugno 2001, n.
3079; 3 aprile 2000, n. 1909, 7 ottobre 1998, n. 1418 e
26 maggio 1997, n. 554 ; Consiglio di Giustizia Amministrativa,
3.11.1999, n. 572; Consiglio di Stato, V Sezione, 3.2.1999,
n. 112; TAR Sardegna 11 giugno 2003, n. 737; T.A.R. Toscana,
20.3.2001, n. 580; T.A.R. Puglia, Bari, 18.12.2000, n. 4858;
T.A.R. Basilicata, 7.12.1999, n. 667; T.A.R. Calabria, Catanzaro,
29.6.2000, n. 890).
Ed invero, il nostro ordinamento non consente forme di tutela
dirette alla mera attuazione dell’interesse oggettivo alla
legittimità dell’azione amministrativa, per cui la proponibilità
dell’azione è correlata alla esistenza di una posizione
qualificata e differenziata rispetto a quella astrattamente
riconoscibile alla generalità dei consociati, in difetto
della quale il cittadino che si ritenga comunque leso dall’attività
dell’Amministrazione non si colloca in posizione diversa
da quella del “quisque de populo”.
Ne consegue che solo con la presentazione della domanda
di partecipazione alla gara d’appalto, l’impresa assume
una situazione giuridica differenziata rispetto a quella
delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in
tale caso a titolare di un interesse legittimo giudizialmente
tutelato, che l’ abilita a sindacare la legittimità del
bando della gara, alla quale ha dimostrato in concreto di
voler prendere parte.
Osserva inoltre il Collegio che tutti i motivi di censura
sono rivolti a denunciare le clausole del bando, ovvero
le prescrizioni del capitolato, in quanto asseritamene illegittime
per violazione di legge o di principi generali concernenti
l’attività della P.A., ovvero per irragionevolezza o genericità,
ma la società ricorrente non contesta dette clausole o prescrizioni
per motivi che non le abbiano consentito di partecipare
effettivamente alla gara o di presentare la propria offerta.
Non essendo, pertanto, le prescrizioni contenute nella lex
specialis di gara formalmente o sostanzialmente ostative
alla partecipazione della ditta ricorrente e non avendo
quest’ultima partecipato alla gara, ne discende che il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse
a ricorrere in capo alla Cota So.Coop.r.l.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d'Aosta dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Aosta, in Camera di Consiglio,
il 15 Dicembre 2004.
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