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T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 16 febbraio 2005
Presidente dr. Antonio Guida; Referendario estensore d.ssa Giuseppa Leggio
Società CO.T.A. So.Coop.r.l. (avv. P. Carnelli) contro Regione Autonoma Valle d'Aosta (avv.ti G. Garancini e A. Banfi)


1. Proponibilità dell'azione – esistenza di una situazione giuridica differenziata – presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto – necessità.

 

2. Ricorso avverso prescrizioni della lex specialis di gara non ostative della partecipazione – mancata presentazione della domanda di partecipazione – inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

1. Il nostro ordinamento non consente forme di tutela dirette alla mera attuazione dell’interesse oggettivo alla legittimità dell’azione amministrativa, per cui la proponibilità dell’azione è correlata alla esistenza di una posizione qualificata e differenziata rispetto a quella astrattamente riconoscibile alla generalità dei consociati, in difetto della quale il cittadino che si ritenga comunque leso dall’attività dell’Amministrazione non si colloca in posizione diversa da quella del “quisque de populo”. Ne consegue che solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto, l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tale caso a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che l’abilita a sindacare la legittimità del bando della gara, alla quale ha dimostrato in concreto di voler prendere parte.

 

2. Deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso promosso avverso le prescrizioni contenute nella lex specialis di gara da parte di una società che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara e che non contesti dette prescrizioni per motivi che non le abbiano consentito di partecipare effettivamente alla gara o di presentare la propria offerta.


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta

 

composto dai Signori: Antonio GUIDA Presidente; Maddalena FILIPPI Consigliere; Giuseppa LEGGIO Referendario, relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso 44/2002 proposto da

 

Società CO.T.A. So.Coop.r.l., corrente in Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Silvano Vallino, elettivamente domiciliata in Aosta, Via De Tillier n. 8, presso lo Studio dell’Avv. Piercarlo Carnelli, dal quale è rappresenta e difesa,

 

contro

 

la REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Garancini ed Antonella Banfi, con domicilio eletto in AOSTA, via Croce di Città, n. 44, presso l’avv. Claudio Maione,

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1372/2002 del 22 aprile 2002, portante all’oggetto ‘Indizione di gara mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 157/95 per l’affidamento del servizio di trasporto disabili per il periodo di anni sei, a decorrere dal giorno 1.7.2002 e fino al giorno 30.6.2008. Impegno e prenotazione di spesa’ ;
- del bando di gara ivi approvato, e relativi allegati;
- del capitolato speciale d’appalto;
- del relativo avviso, senza data, trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in data 24.4.2002;
- di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali o comunque connessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Valle d'Aosta;
Vista l’ordinanza n. 25/2002 del 22.05.2002, con la quale veniva respinta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis, comma sei, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Uditi nella pubblica udienza del 15 Dicembre 2004, relatore il referendario Giuseppa Leggio, l’avv. Piercarlo Carnelli per la società ricorrente e l’avv. Gianfranco Garancini per l’amministrazione regionale resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 1372 in data 22 aprile 2002, veniva indetta una gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 157/1995 (art. 23, comma 1, lett. a), per l’affidamento del servizio di trasporto disabili per il periodo di anni sei, a decorrere dal giorno 1 luglio 2002 e fino al giorno 30 giugno 2008, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.
Con la stessa deliberazione venivano approvati il bando di gara ed i relativi allegati, l’avviso di gara ed il capitolato speciale d’appalto.
Avverso tali provvedimenti ha proposto ricorso avanti a questo Tribunale amministrativo regionale la società ricorrente, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1. Irragionevolezza del criterio di aggiudicazione e violazione di legge con riferimento al principio di buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione.
Rileva, sotto tale profilo, la società ricorrente che la Giunta regionale non avrebbe tenuto conto, nella scelta del criterio di affidamento, delle peculiarità del servizio di trasporto di soggetti disabili che, appunto perché si rivolge a soggetti con gravi difficoltà , richiede specifica professionalità ed organizzazione, impianti ed attrezzature adeguati, esperienza di esercizio.
In particolare, la Regione avrebbe dovuto tener conto di quanto disposto dall’art. 10 della l. r. n. 29 /1997 in materia di trasporti pubblici con autobus in generale, laddove prevede che la concessione sia aggiudicata “ all’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico tenendo conto di: a) qualità della organizzazione aziendale; b) dotazione e disponibilità degli impianti, delle attrezzature e del materiale rotabile e loro dislocazione sul territorio; c) esperienza di esercizio di linee i concessione dell’ambito della rete oggetto di gara d’appalto”, in quanto, ad avviso di parte ricorrente, l’interesse pubblico che giustifica l’attribuzione di un potere di scelta in ordine al criterio di affidamento della gara, è quello di garantire la qualità del servizio. Con la conseguenza che, nel caso di specie, avrebbe dovuto preferirsi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del massimo ribasso.
2. I prezzi posti a base d’asta sono irragionevolmente bassi.
Nella determinazione dei prezzi l’Amministrazione avrebbe fatto riferimento ai prezzi della gara aggiudicata nel 1999, ribassati della percentuale offerta dall’attuale appaltatrice del servizio (il 17,80%), senza tenere conto degli aumenti intervenuti, sia con riferimento al costo chilometrico dei mezzi, sia a quello del carburante e dei derivati petroliferi, nonché delle polizze assicurative.
L’irragionevolezza di una tale previsione si manifesterebbe anche sotto altro aspetto, in quanto potrebbe, da un lato, scoraggiare la partecipazione alla gara, dall’altro far correre il rischio di aggiudicarla a ditte poco affidabili, che si dimostrerebbero poi non in grado di svolgere adeguatamente il servizio oggetto di appalto.
3. Genericità ed indeterminatezza delle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto. Irragionevolezza sotto vari profili, contrasto con il criterio del prezzo più basso.
Lamenta la ricorrente l’estrema genericità di talune prescrizioni del capitolato, e segnatamente dell’art. 2 (… l’appaltatore dovrà disporre dei mezzi necessari e sufficienti per l’espletamento del servizio; a titolo indicativo, si riporta l’elenco dei mezzi ritenuti necessari, fermo restando che rientra esclusivamente tra le competenze organizzative dell’aggiudicatario disporre, per numero e per tipo, di un parco veicolare adeguato…) e soprattutto dell’art. 6 ( …l’appaltatore è tenuto anche a porre in essere… tutte le azioni necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze, nulla osta o permessi di pubbliche autorità necessari per l’espletamento del servizio stesso…Sarà cura dell’appaltatore documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni richieste e tenerne debitamente conto nella redazione dell’offerta, al fine di poter disporre in tempi utili di quanto previsto per la attivazione del servizio…), che, consentendo al concorrente di partecipare alla gara ancorché privo delle autorizzazioni necessarie, si porrebbe in contrasto con l’art. 13, lettere b) e d) del bando di gara, che imporrebbe invece ai concorrenti di dichiarare al momento della presentazione delle offerte “ la titolarità o la disponibilità per conferimento di un numero di licenze per taxi e/o di autorizzazioni per noleggio con conducente almeno pari al numero di veicoli necessari ”, nonché “ la disponibilità, per l’espletamento del servizio, dei veicoli necessari e sufficienti ”.
4. Illegittimità dell’art. 7 del bando di gara per violazione dell’art. 7, comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 157/1995.
Il bando di gara si porrebbe in contrasto con la norma di cui in rubrica, nella parte in cui prevede la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni dopo la scadenza del contratto, con rinegoziazione nei termini di cui all’art. 15 del capitolato, in quanto la facoltà per l’Amministrazione di procedere mediante trattativa privata all’affidamento di un servizio analogo ad altro precedentemente affidato allo stesso prestatore mediante gara d’appalto deve, secondo quanto ritenuto dalla società ricorrente, considerarsi eccezionale.
Il notevole lasso di tempo previsto, inoltre, renderebbe non attuale nè opportuna tale prescrizione nel momento in cui la stessa sarebbe destinata a trovare applicazione.
Si è costituta in giudizio la Regione Valle d’Aosta, opponendosi all’accoglimento del gravame e della domanda cautelare.
All’udienza camerale del 22 maggio 2002 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.
All’odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

La società CO.T.A. So.Coop. a.r.l. ha impugnato il bando, il capitolato speciale d’appalto e l’ avviso di pubblicazione relativi alla gara mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 157/95, per l’affidamento del servizio di trasporto disabili, indetta dalla Regione Valle d’Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 1372/2002 del 22 aprile 2002. .
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione, non avendo la società ricorrente presentato domanda di partecipazione alla gara.
Il Collegio ritiene infatti di aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la mancata partecipazione alla gara di appalto rende inammissibile il ricorso contro le clausole del bando di gara e le modalità di svolgimento della stessa per carenza di interesse (Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2004, n. 5572; Id. 4 maggio 2004, n. 2705; nonché, 14 maggio 2003, n. 2572; 22 gennaio 2003, n. 242; Sez. VI, 10 novembre 2003, n. 7187; A.P., 29 gennaio 2003, n. 1; Sez. V, 3 gennaio 2002, n. 6; Id. 6 giugno 2001, n. 3079; 3 aprile 2000, n. 1909, 7 ottobre 1998, n. 1418 e 26 maggio 1997, n. 554 ; Consiglio di Giustizia Amministrativa, 3.11.1999, n. 572; Consiglio di Stato, V Sezione, 3.2.1999, n. 112; TAR Sardegna 11 giugno 2003, n. 737; T.A.R. Toscana, 20.3.2001, n. 580; T.A.R. Puglia, Bari, 18.12.2000, n. 4858; T.A.R. Basilicata, 7.12.1999, n. 667; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 29.6.2000, n. 890).
Ed invero, il nostro ordinamento non consente forme di tutela dirette alla mera attuazione dell’interesse oggettivo alla legittimità dell’azione amministrativa, per cui la proponibilità dell’azione è correlata alla esistenza di una posizione qualificata e differenziata rispetto a quella astrattamente riconoscibile alla generalità dei consociati, in difetto della quale il cittadino che si ritenga comunque leso dall’attività dell’Amministrazione non si colloca in posizione diversa da quella del “quisque de populo”.
Ne consegue che solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto, l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tale caso a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che l’ abilita a sindacare la legittimità del bando della gara, alla quale ha dimostrato in concreto di voler prendere parte.
Osserva inoltre il Collegio che tutti i motivi di censura sono rivolti a denunciare le clausole del bando, ovvero le prescrizioni del capitolato, in quanto asseritamene illegittime per violazione di legge o di principi generali concernenti l’attività della P.A., ovvero per irragionevolezza o genericità, ma la società ricorrente non contesta dette clausole o prescrizioni per motivi che non le abbiano consentito di partecipare effettivamente alla gara o di presentare la propria offerta.
Non essendo, pertanto, le prescrizioni contenute nella lex specialis di gara formalmente o sostanzialmente ostative alla partecipazione della ditta ricorrente e non avendo quest’ultima partecipato alla gara, ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ricorrere in capo alla Cota So.Coop.r.l.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Aosta, in Camera di Consiglio, il 15 Dicembre 2004.


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