| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 16 febbraio 2005 n. 197
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
G. Pinna (Avv. A. Arru) c. Ministero della Difesa (Avv.
Stato) |
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Pubblico Impiego – Infermità – Dipendenza
da causa di servizio – Concausa efficiente e determinante
- Definizione
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Ai fini del riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio di un'infermità del pubblico dipendente,
la “concausa” può ritenersi efficiente allorché si connota
quale causa principale, anche se non esclusiva, alla genesi
della malattia (rapporto di causa ed effetto), mentre si
qualifica determinante allorché i fatti di servizio assurgono,
invece, a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire
sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto
questo non sarebbe insorto od aggravato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 849/1994 proposto dal
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sig. Gesuino Pinna rappresentato e
difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dall'avv. Antonello Arru ed elettivamente domiciliato
in Cagliari, via Carlo Fadda n. 5, presso lo studio del
medesimo legale,
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contro
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il Ministero della Difesa, in persona
del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari,
in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,
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per l'annullamento
del decreto n. 996 del 24 novembre 1993 col quale il Direttore
Generale della Direzione Generale per il personale militare
della Marina del Ministero della Difesa ha respinto la richiesta
di equo indennizzo per la malattia “pregressa sindrome depressiva
con disturbo schizofreniforme”.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005 l’avv. Mauro
Barberio in sostituzione dell’avv. Antonello Arru per il
ricorrente e l’avvocato dello Stato Annabella Risi per l’Amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 3
marzo 1994 e depositato il successivo giorno 22, il ricorrente,
arruolato nel 1969 nella Marina Militare, espone di aver
presentato all’Amministrazione di appartenenza istanza per
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
e per il riconoscimento dell’equo indennizzo in relazione
all’infermità specificata in epigrafe riconducendone l’insorgenza
al cambiamento delle sue mansioni (da nocchiero a gestore
di materiali) a seguito del riconoscimento di un deficit
visivo.
La Commissione Medica Ospedaliera, con verbale n. 1485 del
7 agosto 1987, riconosceva l’anzidetta infermità dipendente
da causa di servizio classificandola, ai fini dell’equo
indennizzo, nella cat. 6°, Tab. A, misura massima.
Sennonchè, in data 10 maggio 1988, il Comitato per le Pensioni
Privilegiate Ordinarie esprimeva parere negativo in ordine
alla dipendenza dal servizio dell’infermità denunciata.
A fronte di pareri discordanti il Ministero interpellava
il Collegio Medico Legale al fine di acquisire un nuovo
parere tecnico sanitario, ottenendo conferma del giudizio
di non dipendenza espresso dal CPPO.
Col provvedimento impugnato l’Amministrazione della difesa
si è adeguata alle decisioni dei suddetti organi tecnico-sanitari,
respingendo l’istanza del ricorrente.
Ad avviso di quest’ultimo, tuttavia, tale provvedimento
sarebbe illegittimo per eccesso di potere, difetto di motivazione,
perplessità e della stessa.
Concludeva quindi il sig. Pinna chiedendo l’annullamento
del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione
intimata che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
Il provvedimento di diniego impugnato fa espresso riferimento
alle negative risultanze dei pareri del Comitato per le
Pensioni Privilegiate Ordinarie e del Collegio Medico Legale.
Sotto l’aspetto formale esso è dunque adeguatamente motivato
per relationem, con corretto rinvio alle argomentazioni
desumibili dagli atti infraprocedimentali richiamati.
Nè d’altra parte può ritenersi che, a sua volta, il parere
dell’organo tecnico sia carente di motivazione.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, che non sarebbe stato
correttamente considerato il nesso di “concausalità efficiente
e determinante” fra i fatti del servizio (ed in particolare
il mutamento di mansioni) e l’infermità riscontrata.
Il Collegio ritiene, invece, che dall’attività lavorativa
svolta dal ricorrente non emergono situazioni di particolare
rilevanza che possano aver determinato, anche in termini
di mera “concausa”, l’insorgenza dell’infermità denunciata.
Non è superfluo rammentare che ai fini del riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio di un'infermità del
pubblico dipendente, la “concausa” può ritenersi efficiente
allorché si connota quale causa principale, anche se non
esclusiva, alla genesi della malattia (rapporto di causa
ed effetto), mentre si qualifica determinante allorché i
fatti di servizio assurgono, invece, a ruolo di elementi
preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del
male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto
od aggravato (cfr. TAR Calabria 19.3.2004 n. 936; Cons.
Stato, VI Sezione, 30 luglio 2003 n. 4400).
Orbene, l’organo tecnico deputato ad esprimersi sulla dipendenza
da causa di servizio ai fini del riconoscimento dell’equo
indennizzo è il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.
In particolare, l'ordinamento affida al Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere
un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla
Commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento
di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi
da altri organi precedentemente intervenuti il parere del
C.p.p.o. si impone all'amministrazione, la quale e' tenuta
solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere
le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni
svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le
ha confutate.
Occorre altresì considerare che il parere espresso dall’organo
sanitario si fonda su un giudizio tecnico-discrezionale
conseguente ad una analisi dell’infermità e della sua causa,
nonché del servizio prestato.
In quanto tale il giudizio non è censurabile nei suoi contenuti
se non nell’ipotesi di accertata erroneità ed illogicità,
insussistenti nel caso in esame, stante la puntualità ed
obiettività del rilievo e della valutazione tecnica dalla
quale risulta evidenziato che l’infermità riscontrata “…non
può riconoscersi dipendente da causa di servizio in quanto
di natura costituzionale, dovuta a condizioni endogene ed
indipendenti da fattori esterni, i quali possono talora
rappresentare valore di agenti scatenanti soltanto se tra
essi e l’inizio della sintomatologia è dimostrabile, oltre
ad un rapporto modale, qualitativo e quantitativo, una stretta
ed immediata connessione cronologica, assolutamente inesistente
nel caso di cui trattasi”.
Le argomentazioni del Comitato consentono dunque la piena
comprensione del ragionamento seguito per giungere alla
determinazione che forma oggetto di contestazione, e risultano
altresì confermate dal Collegio Medico Legale di 2° istanza
che, oltre ad avere ribadito la natura costituzionale dell’infermità
in questione, ha precisato che in relazione ad essa lo svolgimento
delle nuove mansioni era del tutto privo di potenzialità
lesiva specifica.
Deve dunque rilevarsi come nel caso di specie, avuto riguardo
alle articolate considerazioni e valutazioni che reggono
il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie
e del Collegio Medico Legale di 2° istanza, non sussistono
quei vizi macroscopici che consentirebbe a questo giudice
di sindacarne la legittimità.
Deve reputarsi legittimo, pertanto, il provvedimento che
nega la dipendenza da causa di servizio dell’infermita'
denunciata dal pubblico dipendente e, di conseguenza, rigetta
l'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo, in conformita'
al parere negativo reso dagli organi tecnico-consultivi
ritualmente interpellati.
Per quanto sopra detto il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione
intimata delle spese del giudizio, che liquida in complessive
Euro 2000,00 (duemila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 19 gennaio 2005 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore
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