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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 16 febbraio 2005 n. 197
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
G. Pinna (Avv. A. Arru) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)


Pubblico Impiego – Infermità – Dipendenza da causa di servizio – Concausa efficiente e determinante - Definizione

Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità del pubblico dipendente, la “concausa” può ritenersi efficiente allorché si connota quale causa principale, anche se non esclusiva, alla genesi della malattia (rapporto di causa ed effetto), mentre si qualifica determinante allorché i fatti di servizio assurgono, invece, a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto od aggravato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 849/1994 proposto dal

 

sig. Gesuino Pinna rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Antonello Arru ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Carlo Fadda n. 5, presso lo studio del medesimo legale,

 

contro

 

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,

 

per l'annullamento
del decreto n. 996 del 24 novembre 1993 col quale il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare della Marina del Ministero della Difesa ha respinto la richiesta di equo indennizzo per la malattia “pregressa sindrome depressiva con disturbo schizofreniforme”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005 l’avv. Mauro Barberio in sostituzione dell’avv. Antonello Arru per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Annabella Risi per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con il ricorso in esame, notificato il 3 marzo 1994 e depositato il successivo giorno 22, il ricorrente, arruolato nel 1969 nella Marina Militare, espone di aver presentato all’Amministrazione di appartenenza istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per il riconoscimento dell’equo indennizzo in relazione all’infermità specificata in epigrafe riconducendone l’insorgenza al cambiamento delle sue mansioni (da nocchiero a gestore di materiali) a seguito del riconoscimento di un deficit visivo.
La Commissione Medica Ospedaliera, con verbale n. 1485 del 7 agosto 1987, riconosceva l’anzidetta infermità dipendente da causa di servizio classificandola, ai fini dell’equo indennizzo, nella cat. 6°, Tab. A, misura massima.
Sennonchè, in data 10 maggio 1988, il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie esprimeva parere negativo in ordine alla dipendenza dal servizio dell’infermità denunciata.
A fronte di pareri discordanti il Ministero interpellava il Collegio Medico Legale al fine di acquisire un nuovo parere tecnico sanitario, ottenendo conferma del giudizio di non dipendenza espresso dal CPPO.
Col provvedimento impugnato l’Amministrazione della difesa si è adeguata alle decisioni dei suddetti organi tecnico-sanitari, respingendo l’istanza del ricorrente.
Ad avviso di quest’ultimo, tuttavia, tale provvedimento sarebbe illegittimo per eccesso di potere, difetto di motivazione, perplessità e della stessa.
Concludeva quindi il sig. Pinna chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.
Il provvedimento di diniego impugnato fa espresso riferimento alle negative risultanze dei pareri del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie e del Collegio Medico Legale.
Sotto l’aspetto formale esso è dunque adeguatamente motivato per relationem, con corretto rinvio alle argomentazioni desumibili dagli atti infraprocedimentali richiamati.
Nè d’altra parte può ritenersi che, a sua volta, il parere dell’organo tecnico sia carente di motivazione.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, che non sarebbe stato correttamente considerato il nesso di “concausalità efficiente e determinante” fra i fatti del servizio (ed in particolare il mutamento di mansioni) e l’infermità riscontrata.
Il Collegio ritiene, invece, che dall’attività lavorativa svolta dal ricorrente non emergono situazioni di particolare rilevanza che possano aver determinato, anche in termini di mera “concausa”, l’insorgenza dell’infermità denunciata.
Non è superfluo rammentare che ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità del pubblico dipendente, la “concausa” può ritenersi efficiente allorché si connota quale causa principale, anche se non esclusiva, alla genesi della malattia (rapporto di causa ed effetto), mentre si qualifica determinante allorché i fatti di servizio assurgono, invece, a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto od aggravato (cfr. TAR Calabria 19.3.2004 n. 936; Cons. Stato, VI Sezione, 30 luglio 2003 n. 4400).
Orbene, l’organo tecnico deputato ad esprimersi sulla dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo è il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.
In particolare, l'ordinamento affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti il parere del C.p.p.o. si impone all'amministrazione, la quale e' tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate.
Occorre altresì considerare che il parere espresso dall’organo sanitario si fonda su un giudizio tecnico-discrezionale conseguente ad una analisi dell’infermità e della sua causa, nonché del servizio prestato.
In quanto tale il giudizio non è censurabile nei suoi contenuti se non nell’ipotesi di accertata erroneità ed illogicità, insussistenti nel caso in esame, stante la puntualità ed obiettività del rilievo e della valutazione tecnica dalla quale risulta evidenziato che l’infermità riscontrata “…non può riconoscersi dipendente da causa di servizio in quanto di natura costituzionale, dovuta a condizioni endogene ed indipendenti da fattori esterni, i quali possono talora rappresentare valore di agenti scatenanti soltanto se tra essi e l’inizio della sintomatologia è dimostrabile, oltre ad un rapporto modale, qualitativo e quantitativo, una stretta ed immediata connessione cronologica, assolutamente inesistente nel caso di cui trattasi”.
Le argomentazioni del Comitato consentono dunque la piena comprensione del ragionamento seguito per giungere alla determinazione che forma oggetto di contestazione, e risultano altresì confermate dal Collegio Medico Legale di 2° istanza che, oltre ad avere ribadito la natura costituzionale dell’infermità in questione, ha precisato che in relazione ad essa lo svolgimento delle nuove mansioni era del tutto privo di potenzialità lesiva specifica.
Deve dunque rilevarsi come nel caso di specie, avuto riguardo alle articolate considerazioni e valutazioni che reggono il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie e del Collegio Medico Legale di 2° istanza, non sussistono quei vizi macroscopici che consentirebbe a questo giudice di sindacarne la legittimità.
Deve reputarsi legittimo, pertanto, il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio dell’infermita' denunciata dal pubblico dipendente e, di conseguenza, rigetta l'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo, in conformita' al parere negativo reso dagli organi tecnico-consultivi ritualmente interpellati.
Per quanto sopra detto il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione intimata delle spese del giudizio, che liquida in complessive Euro 2000,00 (duemila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 gennaio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore


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