| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 16 febbraio 2005 n. 195
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
Dè Carroz srl (Avv.ti G. Macciotta, A. Manconi e G. Martelli)
c. Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato regionale
alla Difesa dell’Ambiente (Avv.ti G. Campus e G. P. Contu)
Direzione Generale dell’Ambiente dell’Assessorato regionale
alla Difesa dell’Ambiente (n.c.) Commissione di gara (n.c.)
e Land Rover Italia S.p.a (Avv.ti M. A. Grilli e F. Bandiera)
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Contratti della P.A. – Gara - Apertura buste
in seduta pubblica - Inderogabilità – Presenza Ufficiale
rogante – Irrilevanza
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Il principio di pubblicità delle gare pubbliche
deve essere affermato “in astratto” prescindendo dall’essersi
verificato in concreto un vulnus nello svolgimento della
gara. Né può ritenersi che tale obbligo possa ritenersi
superfluo in caso di verbalizzazione delle operazioni di
gara da parte di un ufficiale rogante. La pubblicità della
seduta di apertura delle offerte economiche, invero, non
ammette equipollenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 718/2004 proposto dalla
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società Dè Carroz srl, in persona
del legale rappresentante ing. Luigi Garau, rappresentata
e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dagli avv.ti Giuseppe Macciotta, Andrea Manconi
e Giuseppe Martelli ed elettivamente domiciliato in Cagliari,
viale Regina Margherita n. 30, presso lo studio del medesimo
legale,
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contro
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- Regione Autonoma della Sardegna,
in persona del Presidente in carica,
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- l’Assessorato regionale alla Difesa
dell’Ambiente, in persona dell’Assessore in carica,
rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto introduttivo
del giudizio dagli avv.ti Graziano Campus e Gian Piero Contu
dell’Ufficio Legale della Regione Sardegna ed elettivamente
domiciliati in Cagliari, viale Trento n. 69, presso il medesimo
Ufficio,
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- la Direzione Generale dell’Ambiente
dell’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente,
in persona del Direttore Generale in carica, non costituito
in giudizio,
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- il Direzione Generale dell’Ambiente
dell’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente,
in persona del Direttore del servizio in carica, non costituito
in giudizio,
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- la Commissione di gara, in persona
del Presidente, non costituita in giudizio,
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e nei confronti
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della società Land Rover Italia S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa per procura in calce alla copia notificata del
ricorso dagli avv.ti Marco A. Grilli e Franco Bandiera ed
elettivamente domiciliata in Cagliari, via XX Settembre
n. 25, presso lo studio del secondo,
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per l'annullamento
- dell’aggiudicazione della gara per la fornitura di mezzi
e materiali per il potenziamento del Servizio Protezione
Civile dell’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente
– lotto 13 – disposta a favore della Land Rover Italia S.p.a.;
- del verbale di aggiudicazione della gara anzidetta;
- del verbale di gara relativo all’esame della documentazione
amministrativa presentata dalle ditte concorrenti;
- del provvedimento di ammissione alla successiva fase di
gara della controinteressata;
- della nota n. 17806 del 18 maggio 2004 e, per quanto occorra,
della nota di accompagnamento n. 19254 del 31 maggio 2004;
- del bando di gara e del relativo capitolato d’oneri, nella
parte in cui non sono stati predeterminati i criteri in
base ai quali attribuire i punteggi previsti per l’offerta
tecnica;
- di ogni altro atto presupposto, inerente o consequenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
regionale e della società controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005 l’avv. Giuseppe
Martelli per la ricorrente, Gian Piero Contu per la Regione
Autonoma della Sardegna e l’avv. Marco Grilli per la società
controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 26
giugno 2004 e depositato il successivo 2 luglio, la società
ricorrente espone di aver partecipato alla gara indetta
dalla Regione Sardegna avente oggetto la fornitura di mezzi
e materiali per il potenziamento del Servizio Protezione
Civile dell’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente.
In particolare la società Dè Carroz concorreva per l’aggiudicazione
del lotto n. 13 concernente la fornitura di 38 fuoristrata
– Pick Up, tipo Land Rover Defender 90 “E” o equivalente,
con importo a base d’asta di euro 912.000,00.
Al termine delle operazioni concorsuali la gara veniva aggiudicata
alla società controinteressata Land Rover Italia S.p.a.
mentre la ricorrente si classificava al secondo posto della
graduatoria.
Sennonchè, nell’assunto della società Dè Carroz tale aggiudicazione
sarebbe illegittima per i seguenti motivi.
In via principale:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Capitolato
d’oneri - Violazione e falsa applicazione del punto 10)
del bando di gara – Incertezza sulla data di ricezione dell’offerta
da parte dell’Amministrazione resistente: il plico contenente
l’offerta della controinteressata non sarebbe stato firmato
sui lembi di chiusura dal rappresentante legale della società;
inoltre, diversamente dalle prescrizioni della lex specialis,
tale plico sarebbe stato presentato in busta non sigillata
e priva del protocollo d’entrata recante la data di ricezione.
In via subordinata:
- Mancata pubblicità delle sedute di gara - Violazione e
falsa applicazione della Direttiva CEE n. 93/96 del 14 giugno
1993 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma
6, del D.Lgvo n. 358 del 24 luglio 1992 - Violazione e falsa
applicazione dell’allegato 4, lettera A, al D.Lgvo n. 358/92
- Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza,
imparzialità e correttezza che dovrebbero guidare il regolare
svolgimento delle gare d’appalto – Violazione dell’art.
97 Cost. – Sviamento di potere: non sarebbe stata garantita
la pubblicità delle sedute di gara relative all’apertura
delle offerte;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.Lgvo
n. 358/92 – Mancata predeterminazione nella lex specialis
dei criteri in base ai quali attribuire i punteggi previsti
per l’offerta tecnica (valore tecnico, assistenza e garanzia-documentazione)
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Illogicità
ed irragionevolezza manifesta: in quanto i criteri di attribuzione
dei punteggi non sarebbero stati predeterminati dalla lex
specialis ma solo dalla Commissione di gara in seduta riservata.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione
l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza
di legge.
Contestualmente alla domanda caducatoria la medesima ricorrente
ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento
del danno ingiustamente subito.
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio
le controparti intimate che ne hanno chiesto la reiezione,
con favore delle spese.
Con ordinanza n. 69/2004 del 7 luglio 2004 il Tribunale
adito, senza sospendere l’esecuzione degli atti impugnati,
ha fissato l’udienza per la trattazione del merito della
causa disponendo nel contempo l’acquisizione di documentazione
ritenuta necessari ai fini del decidere.
Quanto richiesto è stato depositato il successivo 29 luglio
2004.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato previa notifica
il 29 settembre 2004, la ricorrente ha insistito, anche
alla luce delle risultanze istruttorie, con ulteriori argomentazioni,
nella richiesta di annullamento degli atti impugnati.
In vista della trattazione del merito del ricorso le parti
hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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La società Dè Carroz chiede che il Tribunale
esamini preliminarmente la censura dal cui accoglimento
conseguirebbe l’esclusione della controinteressata e l’aggiudicazione
della gara in suo favore.
Con tale motivo la ricorrente lamenta la mancata esclusione
dell’aggiudicataria da un lato per non avere presentato
l’offerta in un plico firmato sui lembi di chiusura dal
rappresentante legale dell’impresa e, dall’altro lato, perché
il medesimo plico sarebbe stato consegnato in busta non
sigillata priva del numero di protocollo d’entrata dell’Amministrazione
certificante la reale data di ricezione.
Nessuno dei due profili di illegittimità ha tuttavia trovato
riscontro nella documentazione acquisita agli atti a seguito
dell’istruttoria esperita dal Tribunale.
Dalla copia conforme all’originale della busta recante l’offerta
della Land Rover s.p.a., infatti, si ricava con chiarezza
sia che il plico recante l’offerta dell’aggiudicataria era
sigillato e siglato dal rappresentante legale della società
sui lembi di chiusura, sia la data di ricezione al protocollo
dell’Assessorato regionale interessato alla gara (26 marzo
2004).
Resta altresì priva di pregio, in quanto sfornita del benché
minimo principio di prova ed enunciata solo sulla base di
considerazioni di carattere generale della difesa regionale,
l’argomentazione della ricorrente – smentita recisamente
dalla controinteressata - in ordine alla non provenienza
dal rappresentante legale della Land Rover S.p.a. della
firma apposta sui lembi di chiusura.
La mancanza di ogni sostegno probatorio in ordine all’anzidetta
censura, infatti, non può che portare alla prevalenza della
tesi della controparte che, per contro, sostiene che la
sigla è stata apposta sui lembi di chiusura della busta
proprio dal rappresentante legale della società.
Il Collegio deve quindi esaminare l'ulteriore argomentazione
con la quale si contesta la correttezza del sub procedimento
relativo all'apertura delle offerte economiche.
Risulta dal verbale di constatazione che l’esame delle offerte
economiche si è svolto nella seduta non pubblica del 4 maggio
2004.
In punto di fatto tale circostanza è espressamente confermata
dall’Amministrazione regionale.
Si legge infatti nella nota n. 17806 del 18 maggio 2004
del Direttore Generale della Direzione Generale dell’Ambiente
con riguardo all’anzidetta riunione della Commissione Giudicatrice
: “…Non risulta che le ditte siano state espressamente convocate
per assistere allo svolgimento di queste due sedute (del
30 aprile e del 4 maggio 2004), pertanto è corretto affermare…che
le buste contenenti le offerte economiche sono state aperte
in seduta non pubblica”.
La difesa regionale sostiene, tuttavia, in memoria, che
il principio di pubblicità delle gare sarebbe stato comunque
rispettato in quanto, come precisato in verbale, il Presidente
della Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte
economiche ed alla lettura dell’importo delle stesse alla
presenza dell’ufficiale rogante.
L’assunto della difesa regionale non si rivela condivisibile.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato
che il principio di pubblicità delle gare pubbliche deve
essere affermato “in astratto” prescindendo dall’essersi
verificato in concreto un vulnus nello svolgimento della
gara.
La recente sentenza della V sezione del C.d.S. n. 1427 del
18.3.2004 ribadisce che il principio della pubblicità delle
sedute di gara per la scelta del contraente da parte della
pubblica amministrazione è “senz’altro inderogabile in ogni
tipo di gara (compreso l’appalto concorso), almeno per quanto
concerne la verifica dell’integrità dei plichi contenenti
la documentazione amministrativa e l’offerta economica e
relativa apertura (v. le decisioni di questa Sezione n.
576 del 30.5.1997, n. 2884 del 7.5.2000, n. 1067 del 27.2.2001
e n. 4586 del 3.9.2001)”.. “mentre non lo è nella fase della
valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta, che certamente
non può che essere effettuata in sede riservata onde evitare
influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione
giudicatrice (v. Corte dei Conti, sez. controllo Stato,
n.108 del 9.12.1999 e la decisione di questa Sezione n.
5421 del 9.10.2002)”.
Tali principi sono stati recentemente riaffermati da questo
Tribunale con le sentenze n. 1316/2004 del 12 agosto 2004
e 1571/2004 del 3 novembre 2004, e da essi il Collegio non
ravvisa motivo per discostarsi.
Si tratta, infatti, di un adempimento posto a tutela non
solo della parità di trattamento dei partecipanti alla gara
ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità
dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative
sono difficilmente apprezzabili ex post.
Né può ritenersi che tale obbligo possa ritenersi superfluo
in caso di verbalizzazione delle operazioni di gara da parte
di un ufficiale rogante.
La pubblicità della seduta di apertura delle offerte economiche,
invero, non ammette equipollenti.
Come recentemente affermato dalla giurisprudenza, infatti,
tale modalita' costituisce “…uno strumento di garanzia a
tutela, oltre che del pubblico interesse, anche di quello
dei partecipanti, affinché possano direttamente assistere
alla verifica della integrità dei plichi ed alla identificazione
del loro contenuto, operazione che garantisce la serietà
della gara, impedendo sostituzioni o alterazioni dei relativi
atti. Invero, il procedimento di apertura dei plichi contenenti
la documentazione economica dell’offerta effettuato in seduta
segreta e' contrario al principio di pubblicità delle gare
ed a quello di trasparenza e di buon andamento cui si deve
ispirare tutta l'attività amministrativa” (T.A.R. Veneto
sez. I, 30 marzo 2001, n. 888).
Il mancato rispetto del principio di pubblicità integra
pertanto un vizio del procedimento tale da comportare, quindi,
l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara, ed in particolare
del provvedimento finale di aggiudicazione.
Il ricorso si rivela dunque fondato e, per quanto sopra,
va accolto, restando assorbita ogni ulteriore doglianza.
La domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente deve invece
essere respinta, in quanto l’annullamento dell’aggiudicazione
in termini tali da rendere necessaria la ripetizione della
procedura le consente di aspirare all’aggiudicazione del
contratto, in esito alla nuova gara.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
in dispositivo nei confronti dell’Amministrazione regionale,
mentre possono essere compensate nei confronti della società
controinteressata.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZONE PRIMA
accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione
e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione della gara impugnata.
Condanna la Regione Sardegna al pagamento in favore della
ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessive
euro 3.000,00 (tremila//00), compensandole nei confronti
della società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 19 gennaio 2005 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore
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