| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 16 febbraio 2005 n. 196
Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru
Securuty Costa Orientale, soc. coop. a r.l.(Avv. A. Spanu)
c. Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo
di Nuoro (Avv. Stato) |
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Autorizzazioni e Concessioni – Autorizzazioni
di P.S. – Esercizio di attività di vigilanza privata – Diniego
– Requisiti specifici in ordine al concreto servizio da
autorizzare – Limite - Sussiste
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L'indeterminatezza della formulazione dell’art.
136 del T.U. 18/6/1931 n°773 (che disciplina il diniego
di licenza all’esercizio dell’attività di vigilanza privata)
non può legittimare l'Autorità procedente a fissare regole
e limiti al rilascio della licenza per l'esercizio della
suddetta attività che siano disancorate dal concreto servizio
da autorizzare, o che, comunque, non rispondano ai generali
precetti di logica, razionalità, economicità ed equità,
con la conseguenza che la detta Autorità deve dare adeguata
dimostrazione delle ragioni per cui, in relazione al servizio
oggetto della domandata licenza, non è riscontrabile il
possesso della capacità tecnica. Ciò anche in quanto le
autorizzazioni di polizia occorrenti per l’esercizio di
prestazioni di vigilanza privata, incidono sulla libertà
di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 Cost.,
per cui la relativa attività deve essere di regola assentita,
salvo che non sussistano obbiettive e comprovate ragioni
di interesse pubblico che giustifichino il restringimento
della suddetta sfera di libertà.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n° 775/04 proposto da
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Securuty Costa Orientale, soc. coop. a
r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata
e difesa dall’avv. Alberto Spanu, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Stefanino Casti, in Cagliari,
via Sonnino n° 128;
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contro
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Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del
Governo di Nuoro, in persona del Prefetto in carica,
rappresentati e difesi ex legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari,
via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;
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per l’annullamento
del provvedimento 1/6/2004 n°2004/1058 Area I/P.A. col quale
il Prefetto di Nuoro ha respinto l’istanza del ricorrente
volta ad ottenere una licenza per l’esercizio della vigilanza
privata;
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 2/2/2005 la relazione del
consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l’avvocato
Gianmarco Tavolacci, in sostituzione dell’avvocato Alberto
Spanu, per la parte ricorrente e l’avvocato dello stato
Annamaria Bonomo per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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La Security Costa Orientale soc. coop. a
r.l. ha domandato al Prefetto di Nuoro di essere autorizzata,
ai sensi dell’art. 134 del R.D. 18/6/1931 n°773, a svolgere
servizio di vigilanza privata nei comuni di San Teodoro,
Budoni, Posada, Torpè e Siniscola, ma il medesimo Prefetto,
con due distinti provvedimenti (il n°1138/01/Sett. 2° P.A.
del 3/4/2002 ed il n°256/03/2° Sett. P.A. del 25/2/2003),
ha respinto la richiesta.
I dinieghi, fondati sulla circostanza che l’ingresso nel
mercato della Security Costa Orientale potesse dar luogo
ad un’eccessiva concorrenza nel settore, sono stati annullati
da questo Tribunale con sentenza 6/8/2003 n°1005, che li
ha ritenuti privi di un’adeguata motivazione.
Nel riprendere il procedimento il Prefetto di Nuoro, tralasciati
gli aspetti sino a quel momento considerati e posti a base
dei pregressi dinieghi, ha ritenuto di doversi soffermare
sull’idoneità organizzativa, tecnico gestionale e finanziaria
della richiedente, e, ritenutala mancante, ha adottato la
determinazione 1/6/2004 n° 2004/1058 Area I/P.A., con cui
ha nuovamente respinto la richiesta di autorizzazione.
Avverso il nuovo diniego ha proposto ricorso la Security
Costa Orientale che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti
motivi.
1) L’intimata amministrazione ha violato l’art. 97 cost.
gli artt. 1, 2, 3 e 6 lett. b) della L. n°241/1990, posto
che solo a distanza di tre anni e mezzo dalla presentazione
della richiesta di autorizzazione, ha ritenuto che gli elementi
forniti e la documentazione prodotta dall’istante risultassero
“oggettivamente del tutto carenti, generici, approssimati(vi)
insufficienti ed inadeguati, ai fini di una qualsiasi valutazione
positiva in ordine alla capacità tecnica organizzativa e
l’affidabilità operativa (oltre che finanziaria) della società
neo costituita”. E ciò senza che il responsabile del procedimento
abbia mai, durante l’istruttoria, rilevato siffatte carenze
o abbia mai invitato la ricorrente ad integrare gli elementi
istruttori forniti.
Peraltro, è stato abbondantemente superato il termine di
180 giorni previsto dal D.M. 284/1993 All. B), per la definizione
della pratica.
2A) La motivazione del diniego è comunque generica laddove
cita una serie di disposizioni normative primarie e secondarie
senza specificarne gli estremi.
Tale omissione non è di poco conto se si considera che l’art.
136 del T.U. L.P.S. stabilisce genericamente che la licenza
debba essere ricusata a chi non dimostri di possedere adeguata
capacità tecnica.
2B) Il nuovo provvedimento negativo è in radicale contrasto
col comportamento precedentemente tenuto dall’amministrazione.
Ed invero, al fine di valutare la capacità tecnica della
cooperativa richiedente, il responsabile del procedimento,
ha, a suo tempo, invitato quest’ultima a produrre il curriculum
vitae del proprio Presidente, e ad indicare i mezzi finanziari
a disposizione per l’attività da esercitare nonché la consistenza
della potenziale domanda da soddisfare.
Stranamente, però, ha poi motivato il diniego sulla pretesa
sufficienza degli istituti di vigilanza esistenti.
Dal descritto comportamento discendeva un ragionevole affidamento
della ricorrente in ordine al fatto che il Prefetto si sarebbe
limitato a riprendere il procedimento alla luce delle linee
guida tracciate dal giudice nelle sentenze di annullamento
del precedente diniego.
Da ciò la sostanziale violazione del dictum giudiziale nonché
della norma di cui all’art. 7 della L. n°241/1990 non essendo
stata l’istante messa in grado di interloquire nel corso
del nuovo procedimento.
2C) Il Prefetto ritiene che l’indicazione delle attrezzature
“operative” ed “amministrative” che la Security Costa Orientale
intende acquistare per lo svolgimento del servizio sia “generica
e non suffragata da alcunché (specifiche tecniche, costi,
modalità organizzative e di impiego)”.
Tale argomentazione è generica e non condivisibile.
Infatti, l’odierna istante acquisterà le necessarie attrezzature
solo se e quando otterrà la licenza e non prima.
Quanto al generico rilievo afferente la mancata indicazione
delle modalità di impiego delle attrezzature, è sufficiente
rilevare che l’inutilità della richiesta spiegazione.
2D) L’autorità emanante ha ritenuto che le molteplici attività
astrattamente esercitabili in base allo statuto dalla Security
Costa Orientale, possano creare il rischio di una sottrazione
delle risorse umane e strumentali da destinare all’attività
di vigilanza, per impiegarle in uno degli altri settori
indicati nello statuto.
Così facendo il Prefetto ha posto in essere un vero e proprio
processo alle intenzioni del tutto inammissibile e comunque
ingiustificato.
In ogni caso quella delle molteplici attività astrattamente
esercitabili da un’impresa in base allo statuto, e caratteristica
assai frequente nel mondo imprenditoriale.
In ogni caso il giudizio sull’idoneità tecnica doveva essere
espresso solo considerando le risorse umane e finanziarie
indicate nella domanda.
2E) Del tutto vago e generico è, infine, il rilievo circa
pretese perplessità sull’assetto societario della ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando
memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza istruttoria assunta alla camera di consiglio
del 29/7/2004 questo Tribunale ha disposto istruttoria.
Eseguito l’incombente la causa è stata fissata a ruolo e
alla pubblica udienza del 2/2/2005, su richiesta delle parti,
è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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E’ fondata la censura, contenuta nel secondo
motivo di gravame, con cui la ricorrente lamenta che il
provvedimento impugnato sarebbe inficiato da difetto di
istruttoria, illogicità e carenza di adeguata motivazione.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 136 del T.U.
18/6/1931 n°773, la licenza di pubblica sicurezza, necessaria
per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata, “è ricusata
a chi non dimostri la capacità tecnica ai servizi che intende
esercitare”.
L'indeterminatezza della formulazione della norma non può
legittimare, l'Autorità procedente, a fissare regole e limiti
al rilascio della licenza per l'esercizio della suddetta
attività che siano disancorate dal concreto servizio da
autorizzare, o che, comunque, non rispondano ai generali
precetti di logica, razionalità, economicità ed equità,
con la conseguenza che la detta Autorità deve dare adeguata
dimostrazione delle ragioni per cui, in relazione al servizio
oggetto della domandata licenza, non è riscontrabile il
possesso della capacità tecnica (cfr. TAR Friuli Venezia
Giulia, 23/7/2001 n°418).
Nel caso di specie, l’intimata amministrazione, in sede
di esame della domanda di licenza proposta dalla cooperativa
ricorrente, ha chiesto (nota 17/1/2001 prot. n°1954/00/Sett.
2°/P.A.), al legale rappresentante di quest’ultima, di trasmettere
un proprio curriculum vitae “al fine di valutare la capacità
tecnica a svolgere i servizi proposti”, nonché una relazione
sulle condizioni locali del mercato relativo alla vigilanza
ed, in particolare, sulla consistenza della domanda potenziale
che il provvedimento richiesto avrebbe dovuto soddisfare.
Ricevuta la documentazione richiesta, la medesima amministrazione
ha denegato la reclamata licenza, disconoscendo la sussistenza
della capacità tecnica sotto profili differenti da quelli
per cui aveva domandato le suddette integrazioni documentali
e per i quali, quindi, era ragionevolmente lecito presumere
che l’amministrazione reputasse superfluo acquisire ulteriori
elementi di conoscenza.
Oltre a ciò, occorre rilevare che le motivazioni poste a
base del diniego appaiono inadeguate.
Ed invero, è stato ritenuto che l’elenco delle attrezzature
da utilizzare consistesse “in una mera sintetica indicazione
generica ed astratta non suffragata da … specifiche tecniche,
costi, modalità organizzative e di impiego …”, senza, peraltro,
considerare che lo stesso Ministero dell’Interno, nella
circolare 11/7/1988 n°559/C. 21581.10089.D.1 - avente ad
oggetto direttive per il rilascio delle licenze in materia
di vigilanza privata - ha precisato che l’interessato non
è tenuto ad approntare i mezzi per l’esercizio dell’attività
prima di aver ottenuto la licenza, cosicché, ai fini della
verifica sulla sua capacità tecnica, è sufficiente una dettagliata
informativa del progetto che costui intende attuare; cosa
questa che esclude che in sede di domanda di licenza debbano
essere forniti elementi tanto specifici quanto quelli pretesi
dall’amministrazione intimata.
Del tutto generica ed indimostrata risulta, poi, l’affermazione
secondo cui il numero delle guardie giurate da impiegare
sarebbe insufficiente. Mentre sono inconferenti i rilievi
riguardanti l’ampiezza dello statuto della cooperativa e
quelli relativi al suo assetto societario, che nulla hanno
a che vedere con la capacità tecnica a svolgere il servizio.
In definitiva, anche tenuto conto di come in fatto si è
sviluppata la vicenda (due dinieghi motivati in relazione
alla asserita sufficienza degli istituti di vigilanza esistenti,
e dopo l’annullamento ad opera del giudice degli stessi,
nuovo diniego motivato con riferimento al ravvisata mancanza
di capacità tecnica), il provvedimento odiernamente impugnato
appare più come il frutto di un intendimento preconcetto
dell’amministrazione, che non come manifestazione di una
serena e ragionata ponderazione di tutti gli interessi pubblici
e privati coinvolti nella vicenda.
Al riguardo è bene rilevare che le autorizzazioni di polizia
occorrenti per l’esercizio di prestazioni di vigilanza privata,
incidono sulla libertà di iniziativa economica privata garantita
dall'art. 41 Cost., per cui la relativa attività deve essere
di regola assentita, salvo che non sussistano obbiettive
e comprovate ragioni di interesse pubblico che giustifichino
il restringimento della suddetta sfera di libertà (cfr.,
Cons. Stato, IV Sez., 28/10/1999 n°1643, T.A.R. Lazio –
Roma, I Sez., 16/3/2001 n°2036).
Il ricorso va quindi accolto, mentre restano assorbite le
ulteriori censure prospettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
l’atto impugnato.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese
processuali in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente
in complessivi € 3000/00 (tremila) oltre I.V.A. e C.P.A.
nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio,
il 2/2/2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna con l’intervento dei Signori:
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Manfredo Atzeni, Presidente f.f.;
Alessandro Maggio, Consigliere – estensore;
Tito Aru, Primo referendario
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