| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 28 gennaio 2005 n. 20
Pres. P.G. Lignani – Est. A. Ferrari
G. Abruzzese (avv. S. Neri e G. Ranalli) c. Com. Montecastrilli
(avv. M. Di Paolo) |
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1- Impugnazione permesso di costruire – Termine
per ricorrere – Presa visione attività edilizia – Successivo
accesso agli atti documentali – Trasferimento cubatura –
Interpretazione favorevole alla proponibilità – Decorrenza
del termine dall’accesso agli atti.
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2- Concetto giuridico di ristrutturazione
edilizia – Ampliato ai sensi del T.U. 380/01 – Ricomprende
ristrutturazone c.d. pesante – Differenza con nuova costruzione
– Criterio - Trasformazione urbanistica del territorio.
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1- Ai fini della decorrenza del termine per
impugnare un permesso di costruire, nel caso particolare
di trasferimento di cubatura, la parte interessata, pur
avendo preso visione dell’attività edilizia, non può ritenersi
pienamente consapevole della vicenda edificatoria in corso
fino all’effettivo accesso completo al contenuto documentale
dei provvedimenti edilizi. Ciò anche in ragione del fatto
che è ragionevole interpretare le norme sul termine per
ricorrere nel senso più favorevole alla proponibilità del
ricorso giacché quest’ultimo tutela gli interessi della
collettività prima ancora di quelli del ricorrente.
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2- Il concetto giuridico di ristrutturazione
edilizia, pur essendosi ampliato – ai sensi del T.U. n.
380/01 come modificato dal D. Lgs. n. 301/02 – fino al punto
di ricomprendere anche il caso della demolizione e ricostruzione
di un edificio senza che ne siano rispettate con assoluta
fedeltà le caratteristiche planovolumetriche, tuttavia si
distingue dalla nozione di nuova costruzione in quanto,
la “ristrutturazione edilizia” è comunque da intendere come
un intervento di recupero che come tale non comporta (e
non deve comportare) una trasformazione “urbanistica” del
territorio, mentre la “nuova costruzione” è tale perché
comporta anche una trasformazione “urbanistica” del territorio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 275/2004 proposto da
Giuseppe ABBRUZZESE rappresentato e difeso dall’avv.
Stefano Neri e dall’avv. Giovanni Ranalli ed elettivamente
domiciliato in Perugia presso lo studio dell’avv. Antonio
Coaccioli, via Vincioli n. 3;
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CONTRO
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il Comune di Montecastrilli, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Maria Di Paolo ed elettivamente domiciliato in Perugia presso
lo studio dell’avv. Coaccioli, via Vincioli n. 3;
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E NEI CONFRONTI DI
- Giulio Moracci e Fioranna Fineschi, entrambi rappresentati
e difesi dall’avv. Umberto Segarelli ed elettivamente domiciliati
in Perugia presso lo studio dell’avv. Maurizio Mariani,
via Podiani n. 17;
- Edi Maurelli rappresentata e difesa dall’avv. Romina
Pitoni ed elettivamente domiciliata in Perugia, presso lo
studio dell’avv. Coaccioli, via Vincioli n. 3;
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per l'annullamento
del permesso di costruire n. 444/2003 del 20 Novembre 2003
(conosciuto dal ricorrente in data 15 Maggio 2004), rilasciato
dal Comune di Montecastrilli, con cui è stato assentito
un intervento edilizio di nuova costruzione, qualificato
di ristrutturazione ed ampliamento dal proponente, in Località
Quadrelli, Voc. Secca, su area distinta al N.C.T. di Montecastrilli
al Fg 78 part. 262.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato
e dei controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 24 novembre 2004,
la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti
come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
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FATTO E DIRITTO
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1. Dalla documentazione in atti risulta che
con rogito notaio Federici di Terni del 28 luglio 1992 i
signori Fineschi Fioranna e Moracci Giulio vendettero alla
signora Caporali Ricottini Elvira un appezzamento di terreno
agricolo che, essendo destinato all’edificazione, venne
corredato dalla costituzione di un vincolo di inedificabilità
sul limitrofo terreno di proprietà degli stessi venditori
in località Quadrelli – Voc. Secca del Comune di Montecastrilli.
Con successivo rogito stipulato davanti allo stesso notaio
il 15 gennaio 1994 la signora Caporali Ricottini ed i signori
Fineschi e Moracci vendettero, rispettivamente, al signor
Abbruzzese Giuseppe: la prima, un fabbricato di civile abitazione
con area annessa uso corte sito nella predetta località
Quadrelli – Voc. Secca del Comune di Montecastrilli distinto
nel N.C.E.U. alla partita 1451 – Foglio 78 particella 260
sub 3; gli altri, una piccola rata di terreno agricolo (da
destinare all’ampliamento della corte urbana) con la concessione
dell’ulteriore esplicito beneficio concernente un vincolo
di inedificabilità su un terreno limitrofo di loro proprietà
(della superficie di ettari 3.32.93), al fine di consentire
all’acquirente sig. Abbruzzese il futuro ampliamento del
fabbricato oggetto della compravendita da lui effettuata
con la signora Caporali-Ricottini.
Di seguito ancora, con rogito del notaio Clericò di Terni
in data 18 novembre 2003, i signori Fineschi-Moracci vendettero
alla signora Maurelli Edi una rata di terreno di 3820 mq
sito nella medesima località “La Secca” e distinto al N.C.T.
al foglio 78 part. 1357 (ex 262/A), con l’esplicita dichiarazione
e garanzia che su detto terreno poteva essere realizzata
una costruzione di circa 650 mc come da progetto edilizio
già presentato al predetto Comune e già visionato favorevolmente
dalla locale Commissione edilizia in data 7 novembre 2003.
2. Proprio in relazione a detta sequenza negoziale ed ai
vincoli costituiti con gli atti di compravendita nonchè
relazione al permesso di costruzione del 20 novembre 2003
poi rilasciato in favore della signora Maurelli Edi sul
terreno limitrofo alla proprietà del signor Abbruzzese,
quest’ultimo con atto notificato il 19-21 Maggio 2004 ha
proposto ricorso prospettando le seguenti censure:
I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 7
della L.R. Umbria n. 53 del 2 settembre 1974, modificata
dalla L.R. Umbria n. 31 del 21 ottobre 1997. Falsa applicazione
dell’art. 31 della L. n. 457 del 5 agosto 1978;
II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma
I, lett. e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
III – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore
nei presupposti;
IV - Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore
nei presupposti, sotto altro profilo;
3. Per resistere all’impugnativa con eccezioni di rito e
di merito si sono costituiti sia il Comune di Montecastrilli,
sia i controinteressati signori Moracci Giulio, Fineschi
Fioranna e Maurelli Edi.
4. All’udienza del 24 novembre 2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
5. Dedicando primaria attenzione alle eccezioni di rito
così come nell’ordine prospettate dalla difesa comunale
e dalle difese dei controinteressati, questo Collegio deve
anzitutto riscontrare l’infondatezza delle eccezioni di
carenza di legittimità attiva e di carenza di interesse
del ricorrente.
6. Trattasi di eccezioni infondate perché, se è vero come
risulta dai documenti agli atti che l’immobile di proprietà
del ricorrente confina con la particella n. 359 e con la
particella 358 e non con la particella n. 262 su cui sorge
l’immobile che ha dato luogo alla controversia, è pur vero
che in questa vicenda la posizione di “confinante” che dà
titolo a proporre ricorso deve correlarsi alla pretesa vantata
dallo stesso ricorrente nella sua qualità di proprietario
di un immobile posto a confine con terreni (ricadenti anche
sulle particelle 359 e 358) che risultano in suo favore
(in funzione di un futuro ampliamento del suo fabbricato)
sottoposti a vincolo (di inedificabilità assoluta, come
assume il ricorrente medesimo o, quantomeno, a vincolo di
asservimento di cubatura, come effettivamente sembra essere
il contenuto del vincolo in questione).
Orbene, proprio in funzione della tutela di detto vincolo
di asservimento di cubatura (e non di quello di inedificabilità
assoluta che, se in ipotesi esistesse, dovrebbe essere azionato
in altra sede in quanto oggetto di una pattuizione privatistica
tra le parti in causa), la posizione giuridica del ricorrente
è tale da giustificare la sua legittimazione ad agire ed
il suo interesse al ricorso.
Infatti, l’asservimento di cubatura così come pattuito tra
le parti in causa assume in questo caso un duplice rilievo:
non solo privatistico ma anche pubblicistico perché senza
tale asservimento non sarebbe urbanisticamnete consentito
il futuro ampliamento della edificazione da parte del ricorrente.
“Ad abundantiam “ conviene anche aggiungere che l’art. 31
della legge urbanistica n. 1150/1942, nel testo modificato
dalla legge n. 765/1967, attribuiva a “chiunque” la facoltà
di impugnare le concessioni (licenze) edilizie. Successivamente
questa norma è stata interpretata in senso riduttivo, riconoscendosi
il titolo a ricorrere solo a chi avesse un interesse differenziato,
in quanto proprietario (fra l’altro) di un fondo “prossimo”,
ossia non necessariamente confinante. Benché tale disposizione
non risulti riprodotta nel vigente t.u. n. 380/2001, è implicito
nel sistema che chiunque si trovi in una situazione di “prossimità”
sia legittimato ad impugnare il permesso di costruire.
E’ ragionevole, infatti, che la facoltà di impugnare non
venga ristretta agli immediati confinanti, giacchè la violazione
delle norme urbanistiche (le quali, è il caso di ricordarlo,
non sono dettate a protezione degli interessi particolari
dei vicini, ma dell’interesse comune all’uso equilibrato
del territorio) produce effetti lesivi in una sfera assai
più estesa.
7. Infondata è poi l’ulteriore eccezione di tardività del
ricorso in quanto notificato in date 19-21 maggio 2004,
a fronte di un’attività edilizia già avviata dal mese di
novembre 2003 (mediante la recinzione della particella n.
262 e l’apposizione del cartello indicante il permesso di
costruire con ogni altro riferimento necessario per l’individuazione
della relativa pratica edilizia) e poi ancora proseguita
nel mese di dicembre 2003 (mediante i lavori di escavazione).
Al riguardo, pur essendo il ricorso chiaramente mirato al
riscontro della illegittimità di una qualsiasi attività
edificatoria siccome assentita nella particella 262 (e non
dunque al riscontro di altre illegittimità in ipotesi verificabili
solo dall’esame del progetto edilizio), appare corretto
ritenere che la piena ed effettiva acquisizione del provvedimento
abilitativo a costruire con il relativo progetto edilizio
agli atti del Comune era del tutto indispensabile per consentire
la piena ed effettiva conoscenza degli atti in questione,
al fine (si badi bene) di approntare una completa ed esauriente
difesa legale sotto il profilo giudiziale ed anche stragiudiziale.
In altri termini, anche in questa specifica vicenda (in
cui si discute dell’”an” e non del “quomodo” di una attività
edificatoria) la piena ed effettiva conoscenza dei provvedimenti
da impugnare (da considerare determinante in funzione del
decorso del termine decadenziale previsto per proporre il
ricorso giurisdizionale davanti a questo Tribunale) deve
ricondursi non già all’effettiva presa visione (comprovata
anche da testimoni, come nel caso di specie) di una recinzione
e/o di un cartello edilizio e/o di uno scavo presumibilmente
palesanti (con sufficiente ragionevolezza) l’avvio di una
attività edificatoria bensì all’effettiva presa visione
completa del contenuto documentale dei suddetti provvedimenti
edilizi che hanno consentito l’avvio della contestata costruzione.
Infatti, trattandosi di un caso particolarissimo di “trasferimento
di cubatura“, la parte interessata non poteva ritenersi
pienamente consapevole della vicenda edificatoria in corso
sulla base delle predette circostanze di fatto; ciò, perché
(ripetesi) detta vicenda edificatoria aveva di per sé aspetti
alquanto particolari che erano rilevabili solo dai documenti
edilizi in possesso del Comune.
Dunque, il ricorso notificato in data 19-21 maggio 2004
deve ritenersi tempestivo poiché detta effettiva e completa
conoscenza documentale risulta essere stata acquisita solo
in data 6 aprile 2004 (allorquando la moglie dell’attuale
ricorrente, presentatasi quale “diretta interessata” in
regime di comunione legale, dopo l’istanza di accesso del
10 febbraio 2004 ebbe a ritirare con un buono di pagamento
i documenti edilizi inerenti alla vicenda di cui è causa).
Anche sotto questo profilo, peraltro, è opportuno ricordare
(sempre “ad abundantiam”) che la violazione delle norme
urbanistiche è un danno per l’intera collettività; sicchè,
quando si tratti di violazione evidente e macroscopica (e
questo è il caso, come si mostrerà più avanti) il Comune
che ha rilasciato indebitamente un permesso di costruire
potrebbe (anzi dovrebbe) annullarlo d’ufficio in via di
autotutela (e, qualora esso non vi provveda, dovrebbe farlo
la Regione) non appena il ricorso di un terzo interessato
gli dia modo di rendersi conto dell’illegittimità. In tale
prospettiva, è ragionevole interpretare le norme sul termine
per ricorrere nel senso più favorevole alla proponibilità
del ricorso, giacchè quest’ultimo, se fondato (in caso contrario
sarà ovviamente respinto) tutela gli interessi della collettività
prima ancora di quelli del ricorrente.
8. Ciò premesso, questo Collegio ritiene che il ricorso
sia fondato e come tale meriti l’accoglimento.
Al riguardo occorre subito chiarire che per la pronuncia
di detta decisione di accoglimento non è essenziale stabilire
se la particella di terreno n. 175 sulla quale insisteva
l’immobile “diruto” fosse o meno ricompresa nell’asservimento
di cubatura di cui sopra si è detto; né è essenziale stabilire
se negli anni ‘50 detto immobile “dirupo” fosse o meno abitato,
e se altresì la particella di terreno n. 262, dove esiste
l’edificio in contestazione, fosse o meno effettivamente
inedificabile in assoluto ovvero soltanto volumetricamente
vincolata in quanto già asservita in favore del ricorrente
in funzione della volumetria della sua costruzione già esistente
o ancora da ampliare.
Tali circostanze, infatti, possono ritenersi assorbite dalle
altre principali censure sub I e sub II del ricorso relative
alla violazione delle leggi (nazionale e regionale) contenenti
il concetto giuridico di “ristrutturazione edilizia”, così
come inteso ed assentito con l’impugnato permesso di costruzione.
9. In proposito, si può anche ritenere corretta la tesi
del Comune e dei controinteressati, secondo cui l’evoluzione
legislativa nazionale e locale (T.U. n. 380 del 6 giugno
2001 così come modificato dal D.Lgvo n. 301 del 27 dicembre
2002 e L.R. Umbria n. 1 del 18 febbraio 2004) induce a configurare
un nuovo e ben più amplificato concetto di “ristrutturazione
edilizia”; concetto che, diversamente da quanto previsto
nella legislazione precedente (art. 31 L. n. 457/1978 e
art. 8, co. 7 della L.R. Umbria n. 53 del 2 settembre 1974
modificata dalla L.R. n. 31 del 21 ottobre 1997) può essere
attualmente esteso fino al punto da ricomprendere -in ipotesi
estrema- anche il caso di un edificio che venga demolito
e poi ricostruito senza rispettare con assoluta fedeltà
le caratteristiche planovolumetriche la posizione del sedime.
Tali ipotesi estreme sono state infatti esplicitamente previste
anche dalla predetta legge regionale n. 1 del 2004 laddove
ad esempio (art. 3) viene evidenziata, in particolar modo,
l’eventuale necessità di ricostruzione “non fedele” di un
immobile demolito per consentire il rispetto della normativa
antisismica ovvero l’installazione di impianti tecnologici
non esistenti nell’edificio demolito.
Anche in queste ipotesi, dunque, di “ristrutturazione c.d.
pesante” e non c.d. “leggera”, il permesso di costruire
può legittimamente ricondursi al concetto di “ristrutturazione
edilizia” e non a quello di nuova costruzione.
10. Nella fattispecie, tuttavia, si è al di fuori anche
dall’ipotesi normativa più estesa di ristrutturazione edilizia;
ciò per le seguenti ragioni ostative di ordine logico-giuridico.
10.1 Il primo ostacolo, di ordine logico-giuridico, è da
riferire all’assentito e già effettuato “trasferimento”
di una ridotta volumetria che già apparteneva ad un immobile
diruto e demolito e che è stata dislocata ed ampliata su
un’altra area di sedime che si trova a circa 2 Km di distanza
stradale ed a circa 700 mt. di distanza aerea dalla particella
in cui era allocato il predetto immobile diruto e demolito.
La logica comune prima ancora di quella giuridica, porta
ad escludere che siffatto peculiare “trasferimento” ed ampliamento
di cubatura a lunga distanza possa far pensare ad una “ristrutturazione
edilizia” anziché ad una “nuova costruzione”.
Ben s’intende che la questione non è solo nominalistica.
Infatti, il diverso inquadramento della fattispecie è in
questo caso produttivo di rilevanti effetti giuridici perché,
come pure è stato evidenziato nel ricorso, solo l’inquadramento
dell’intervento edilizio “de quo” come “ristrutturazione”
di un fabbricato residenziale preesistente in zona agricola
(anziché come nuova costruzione) poteva consentire, anche
in mancanza di ulteriore volumetria disponibile, un ampliamento
di cubatura (per un incremento massimo di 300 mc) nel rispetto
della previsione legislativa di cui all’art. 8 della L.R.
n. 53 del 2 settembre 1974 modificata dalla L.R. n. 31 del
21 ottobre 1997.
10.2 Il secondo ostacolo, di ordine logico-giuridico, è
da riferire al significato urbanistico del concetto di “ristrutturazione
edilizia” così come delineato nel citato T.U. n. 380/2001
(art. 3 1° co. lett. d) a confronto con la nozione residuale
di “nuova costruzione” indicata nella successiva lettera
e) del medesimo art. 3.
Invero, effettuando detto confronto appare corretto ritenere
che la “ristrutturazione edilizia” è comunque da intendere
come un intervento di recupero che come tale non comporta
(e non deve comportare) una trasformazione “urbanistica”
del territorio laddove la “nuova costruzione” è tale perché
comporta anche una trasformazione “urbanistica” del territorio.
E, nella fattispecie, trattandosi di una zona agricola per
sua natura a vocazione non edificatoria di tipo intensivo,
siffatta “trasformazione” urbanistica appare evidente, atteso
che il predetto “trasferimento” ed ampliamento di cubatura
ha consentito in quella zona la realizzazione di una nuova
edificazione su una particella (n. 262) finora conservata
a destinazione prettamente agricola e dunque non utilizzata
per la costruzione di un fabbricato rurale.
La circostanza, poi, che detto mancato utilizzo edificatorio
dipenda dall’avvenuto asservimento di cubatura della particella
n. 262 in favore del signor Abbruzzese ovvero da altre ragioni
costituisce un dato di fatto del tutto irrilevante nel contesto
delle suesposte considerazioni.
Ciò che rileva, invece, è l’altra circostanza relativa alla
modifica dell’assetto territoriale di zona e cioè dell’assetto
urbanistico di una zona agricola che, (ripetesi) per effetto
dell’impugnato provvedimento, si trova ad avere una costruzione
nuova che insiste su un’area di sedime agricola e seminativa
ben diversa e ben distante da quella originaria dove era
insediato il fabbricato demolito.
10.3 L’ultimo ostacolo, di ordine logico giuridico, è da
riferire all’interpretazione sistematica ed alla “ratio”
complessiva della citata normativa del testo unico di cui
al D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni (art. 3,
1° co. lettera d) e della legge regionale dell’Umbria n.
1 del 2004 (artt. 3 e 13, co. I lett. c)).
Tale normativa, infatti, pur ampliando (come già detto)
il concetto giuridico di “ristrutturazione edilizia”, non
può essere interpretata in modo stravolgente ed irrazionale,
al punto da ribaltare ogni criterio di ordinato assetto
urbanistico nazionale e locale.
In altri termini, stante un determinato assetto urbanistico
del territorio (fissato a livello di pianificazione comunale
e soprattutto anche a livello di pianificazione regionale
e provinciale), non è in alcun modo accettabile la tesi
secondo cui in base alla richiamata normativa concernente
il nuovo concetto di “ristrutturazione edilizia” un’Amministrazione
comunale (e, per essa, il dirigente preposto alla gestione
della disciplina del relativo territorio) possa discrezionalmente
approvare sotto la veste di “ristrutturazione edilizia”
un progetto edilizio che prevede la demolizione e la ricostruzione
di un immobile da allocare in un sito ben diverso da quello
originario, in difformità dalle prescrizioni urbanistiche
(destinazione d’uso, tipologia edilizia, parametri di altezza,
cubatura, etc.) vigenti per il lotto di destinazione.
Vero è che detta nuova normativa intende rendere possibile
l’ottimizzazione dei “piazzamenti” in essere quanto ad edifici
necessitanti di interventi radicali come la demolizione
e la ricostruzione.
E’ pur vero, però, che nell’ordine naturale e giuridico
degli eventi urbanistici ed edilizi come quello di specie
deve pur sempre esistere una misura: “est modus in rebus”!
E tale misura nella vicenda di cui è causa appare di molto
superata in quanto (ripetesi ancora) l’edificio assentito
siccome da ristrutturare e poi “ristrutturato” deriva dalla
demolizione di un fabbricato ampiamente diruto ed allocato
a notevole distanza dal “nuovo” su un’area a vocazione agricola
che, fra l’altro, proprio a causa di detta sua notevole
distanza non potrebbe neppure qualificarsi come “pertinenza
agricola” rispetto all’altra area di cui alla particella
n. 175.
11. Per tutti i motivi di cui sopra, il ricorso va dunque
accolto con il conseguente annullamento del provvedimento
impugnato; il tutto, s’intende, lasciando salvi gli eventuali
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione da assumersi,
se del caso, considerando che l’immobile in questione deve
qualificarsi come “nuova costruzione” in zona agricola e
non come “ristrutturazione edilizia”.
12. Le spese di lite vanno poste a carico del Comune resistente
e dei controinteressati, con il vincolo della solidarietà
e nella misura complessiva indicata nel dispositivo, oltre
gli accessori di legge.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria,
definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna
il Comune resistente ed i controinteressati, in solido fra
loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente
nella misura complessiva di 6000 (seimila) euro, oltre gli
accessori di legge.
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Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio
del 24 novembre 2004 con l’intervento dei signori:
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Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere, estensore
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere
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IL PRESIDENTE
F.to Pier Giorgio Lignani
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L'ESTENSORE
F.to Annibale Ferrari
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