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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 25 gennaio 2005 n. 102
Pres. Amoroso, Est. Daniele
Ric. Sig. Latini Raoul + altri contro l’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 9 della Regione Marche (Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990 n° 384


1. Attività libero-professionale extra-moenia – Riduzione dell’indennità di tempo pieno – Legittimità.

 

2. Attività libero-professionale extra-moenia – Riduzione dell’indennità di tempo pieno – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 4, 36 Cost. – Non è fondata.

 

3. Attività libero-professionale extra-moenia – Riduzione dell’indennità di tempo pieno non preceduta da reperimento di strutture idonee – Illegittimità – Non sussiste.

1. E’ legittimo il comportamento dell’Amministrazione che, in ottemperanza ad espresse disposizioni di legge, abbia oprato la riduzione dell’indennità di tempo pieno a dipendenti esercenti l’attività libero-professionale extra-moenia.

 

2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art, 4, comma 3 della L. 23 dicembre 1994 n. 724, in relazione agli art. 3, 4 e 36 Cost.

 

3. Va disatteso – stante l’immediata precettività della decurtazione del 15% disposta dall'Art. 4, comma terzo, della L. n° 724/1994 – l'assunto dell’illegittimità della trattenuta in quanto non preceduta dal reperimento, previsto dalla legge, degli spazi idonei a consentire ai medici di esercitare la loro attività libero-professionale all'interno dell'ospedale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.325 del 1996 proposto da
LATINI Raoul, LOMBI Vincenzo, BARTOMIOLI Marcello, PRINCIPI Renato, BOMMARITO Maurizio, ONCINI Luigi, BENEDETTI Stefano, CUDINI Maurizio, CAPPARUCCI Italo, GRILLI CICILIONI Elio, CICCIOLI Silio, CRUCIANI Pietro, PIANESI Pierluigi, PERUGINI Gioia, SEVERINI Sandro, CATARINI Massimo, BRONZINI Giorgio, PASCUCCI Luigi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Faletti e Donatella Montanari, presso la seconda elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via Menicucci n.1;

 

contro

 

l’AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.9 della REGIONE MARCHE, con sede in Macerata, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
di tutti gli atti emanati dall’Azienda Sanitaria U.S.L. n.9 in esecuzione delle disposizioni di cui all’art.4, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n.724, con i quali è stata disposta ed effettuata la trattenuta del 15% sulla indennità di tempo pieno ai dipendenti medici che esercitano attività libero-professionale extra moenia, nonché

 

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a non subire la trattenuta di cui alla citata norma; e la condanna dell'Amministrazione
a restituire le somme tutte trattenute in esecuzione della norma suddetta ai ricorrenti ed al pagamento dell'indennità nella misura intera;

 

in ogni caso
per la dichiarazione della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art.4, comma terzo, L. 23 dicembre 1994, n.724 con riferimento agli artt.3, 4, 36 Cost.;

 

in denegato subordine
per la condanna dell'Amministrazione ad effettuare la trattenuta del 15% limitatamente alla indennità di tempo pieno nell'ammontare di cui all'art.110 D.P.R. 384/90, non ridefinita con le maggiorazioni di cui alle classi e scatti biennali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la propria ordinanza 10 aprile 1996, n.325;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;
Udita l’avv. Donatella Montanari per i ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato il 21.3.1996, depositato il 30.3.1996, il dott. Latini Raoul ed altri diciassette consorti in lite (in epigrafe indicati), premesso di essere dipendenti dell’Azienda Sanitaria intimata con rapporto a tempo pieno e di svolgere, fuori dall’orario di servizio, attività libero-professionale extra moenia, hanno chiesto a questo Tribunale il riconoscimento del loro diritto all'indennità di tempo pieno nell'importo integrale e senza decurtazione alcuna, con il conseguente annullamento degli eventuali provvedimenti con i quali era stato effettuato a loro carico il prelievo del 15% su detta indennità ai sensi dell'art.4, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n.724 a decorrere dal gennaio del 1996, deducendo a fondamento della loro pretesa le seguenti censure:
1) Violazione dell’art.11 della L. 29 marzo 1983 n.93, dell’art.49 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29, dell’art.110 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384. Eccesso di potere.
Premesso il significato che l'indennità di tempo pieno aveva originariamente ed ha assunto nel tempo tanto nella legge che nella giurisprudenza, si osserva che gli accordi collettivi, tuttora vigenti ex art. 72 del D.Lgs. n.29 del 1993, hanno previsto non solo la corresponsione dell'indennità di tempo pieno, ma anche la misura della stessa: pertanto, la legge finanziaria che ha stabilito la riduzione dell'indennità di tempo pieno per i medici che esercitano attività professionale extra moenia ha statuito in una materia che ex lege non le competeva, senza peraltro che vi sia stata alcuna disposizione che abbia abrogato l'art. 11 della L. n.93 del 1983 e, anzi, in presenza dell'art.49 del D.Lgs. n. 29 del 1993 che ha confermato la fonte pattizia.
2) Illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 3, L. n.724 del 1994 con riferimento agli artt.3, 4 e 36 Cost.. Eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento.
E’ di immediata evidenza la sperequazione di trattamento che subiscono i medici a tempo pieno che svolgono attività libero-professio-nale extra moenia, tanto con riferimento ai colleghi con identità di rapporto non esercenti all'esterno, quanto ai colleghi a tempo definito, ma coinvolti in attività libero-professionale intra moenia.
3) Violazione dell'art.7 del Patto, adottato a New York il 16/19 dicembre 1966 e ratificato dallo Stato Italiano con L. 25 ottobre 1977 n. 881. Violazione dell'art.1 della Convenzione internazionale del lavoro n.111, concernente la discriminazione in materia di impiego e professione, adottata a Ginevra il 25.6.1958 e ratificata dallo Stato Italiano con L. 6 febbraio 1963 n.405.
Con la violazione delle suddette norme internazionali ratificate dallo Stato italiano risultano altresì violati il principio di uguaglianza ed il principio di uguale trattamento per i lavoratori che svolgano identico lavoro quanto a qualità e quantità.
4) Violazione dell'art.4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n.412, che non pone alcuna limitazione della retribuzione percepita dai medici nel caso che l'opera libero-professionale venga dagli stessi operata al di fuori della struttura pubblica in cui operano come dipendenti.
5) Violazione dell'art.4, comma 3, della L. n.724 del 1994 sotto altro profilo. Eccesso di potere per travisamento delle norme di diritto.
Risulta intaccata la “retribuzione individuale di anzianità” che costituisce un autonomo ed intangibile patrimonio economico maturato in favore di ciascun medico dipendente, regolamentato, calcolato e definito a prescindere dall'andamento delle singole componenti.
6) Violazione dell'art.4, comma 3, della L. n.724 del 1994 sotto altro profilo.
Letta coordinamente al comma 10 del citato articolo, la suddetta norma sta a significare che, in mancanza della creazione degli spazi intra moenia la trattenuta sull'indennità di tempo pieno non deve comunque essere effettuata, non operando in assenza della realizzazione di quelle che sono individuabili come le ragioni giustificative dell'ope-razione.
L’Azienda Sanitaria U.S.L. n.9 di Macerata, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza 10 aprile 1996, n.325 il Tribunale ha respinto l’i-stanza cautelare proposta con il ricorso.

 

DIRITTO

 

1.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Per quanto riguarda il primo motivo di gravame osserva il Collegio che proprio nell'ottica della disciplina della L. 20 dicembre 1991, n. 412 (e dei relativi principi ivi fissati) con cui, tra l'altro, l'attività libero-professionale extra moenia è consentita anche ai medici a tempo pieno, ed in una valutazione implementativa della stessa indennità di tempo pieno, mirante a privilegiare, insieme al rapporto di lavoro a tempo pieno, anche l'opzione per l'attività libero-professionale intra moenia, diventa del tutto comprensibile e ragionevole il disposto dell'art.4, comma 3, L. 23 dicembre 1994 n.724 che prevede la sospensione, limitatamente al 15% del suo importo, dell'indennità di tempo pieno per il personale medico dipendente che esercita attività libero-professionale extra moenia. Aggiungasi, per quanto concerne l’asse-rito contrasto con la normativa contrattuale recepita in norme regolamentari, che vale il principio della gerarchia delle fonti.
Il primo motivo di gravame si appalesa pertanto infondato.
2.- Per quanto concerne il secondo motivo - nonché, conseguenzialmente, e per analoghe ragioni, il terzo - va osservato che la Corte Costituzionale ha già dichiarato (con sentenza 20 luglio 1999, n.330) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4, comma 3 della L. 23 dicembre 1994 n.724, sia in relazione all'art.3 della Costituzione (perché la riduzione del 15% dell'indennità di tempo pieno per i medici che usufruiscono della facoltà di svolgere attività professio-nale extra moenia, disposta dal suddetto articolo, non viola l'art.3 della Costituzione in quanto, mentre appare coerente con la finalità di incentivare l'attività intramuraria, non è incongrua sul piano applicativo, sia perché la stessa indennità nasce con il fine di compensare i mancati proventi di un'attività professionale esterna, sia perché è data la scelta al medico a tempo pieno fra il regime extra o intra moenia); in relazione all'art.4 della Costituzione, perché – a parte la precipua finalizzazione del parametro costituzionale verso l'accesso al mercato del lavoro – la limitazione indiretta all'attività professionale, comunque liberamente scelta dagli interessati, si pone a tutela di altri valori pure costituzionalmente garantiti (l'efficienza organizzativa della sanità pubblica) a seguito di un bilanciamento non irragionevole tra interessi contrapposti; sia, infine, in relazione all'art.36 della Costituzione (perché detto articolo garantisce al lavoratore una retribuzione che, nella sua globalità, gli assicuri una esistenza libera e dignitosa, cosicché la riduzione di una singola componente retributiva non costituisce, di per sé sola, una lesione della disposizione costituzionale).
3.- Il quarto motivo è infondato, e prima ancora inconferente, perché – come si evince dallo stesso svolgimento della censura – l’argomento addotto riguarda il regime delle incompatibilità (risolto, come rileva parte ricorrente, favorevolmente alla categoria, con la deroga alla regola generale dell'incompatibilità del rapporto di impiego pubblico con altri tipi di lavoro dipendente o convenzionato) mentre la questione oggetto del ricorso riguarda la diversa incidenza delle componenti retributive delle varie forme nelle quali tale attività si esplica (diversità che, come detto, la Corte Costituzionale ha ritenuto giustificata: giustificazione che, ovviamente, assorbe anche il dedotto rilievo che la disposizione citata in rubrica non pone alcuna limitazione in proposito).
4.- Con il quinto motivo si propone un ulteriore profilo di illegittimità, consistente nell'aver operato la trattenuta del 15% sull'indennità di tempo pieno così come percepita, in violazione dell'art.4, comma 3, L. 724 del 1994 che espressamente prevede “A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.384, è sospesa, limitatamente al 15% ...”, con ciò statuendo che la riduzione debba effettuarsi sull'indennità così come quantificata all'art.110 del D.P.R. n.384 del 1990. In sostanza, la decurtazione di cui si discute sarebbe stata illegittimamente effettuata, anziché sul-l'indennità base, sull'indennità rivalutata nel tempo.
Ad avviso del Collegio, invece, l'art.4, comma 3, della L. 23 dicembre 1994 n.724 va necessariamente riferito all'istituto indennitario, e quindi non può essere inteso altrimenti che nel senso di un rinvio dinamico all'indennità di cui all'art.110, comma 1, del D.P.R. 28 novembre 1990 n.384 sulla quale si va ad incidere, cioè nella sua qualificazione (e quantificazione) temporale complessiva (e quindi comprensiva delle progressioni retributive per classi biennali e successivi aumenti calcolati sul valore dell'ultima classe).
Anche tale motivo si appalesa, pertanto, infondato.
5.- Per quanto riguarda, infine, il sesto ed ultimo motivo di gravame va disatteso (vedasi, in proposito, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 23 maggio 1998, n.751; T.A.R. Liguria, Sez.II, 1° agosto 2003, n.906) l'assunto dell’illegittimità della trattenuta in quanto non preceduta dal reperimento, previsto dalla legge, degli spazi idonei a consentire ai medici di esercitare la loro attività libero-professionale all'interno del-l'ospedale. Infatti, la decurtazione del 15% disposta dall'art.4, comma 3, della L. n.724 del 1994 è di immediata precettività, e non risulta condizionata da alcun adempimento dell'Amministrazione.
Ed invero, dalla citata norma risulta la possibilità di sanzionare i responsabili delle eventuali inadempienze dell'Azienda sanitaria, ma non anche l'inapplicabilità della misura sospensiva oggetto del contendere. Ne consegue la mancanza di alcun dato testuale a conforto della tesi sostenuta dai ricorrenti.
Per contro, dal chiaro dettato normativo del citato art.4 della L. n. 724 del 1994 si evince che la ritenuta va applicata a far tempo dal 1° gennaio 1996 ai medici che esercitano attività professionale extra moenia, indipendentemente dalle ragioni per cui lo fanno, ed ancor più dai motivi che hanno determinato tale scelta.
Peraltro, dalla documentazione prodotta in giudizio dai ricorrenti non risulta che gli stessi abbiano diffidato, o quanto meno sollecitato, l'Azienda all'approntamento di strutture idonee allo scopo (né viene allegata alcuna documentazione comprovante la mancanza di spazi all'interno della propria struttura). Da quanto precede consegue l'infondatezza anche del sesto motivo.
6.- Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
7.- Sussistono le ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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