| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 25 gennaio 2005 n. 102
Pres. Amoroso, Est. Daniele
Ric. Sig. Latini Raoul + altri contro l’Azienda Sanitaria
U.S.L. n° 9 della Regione Marche (Decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990 n° 384 |
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1. Attività libero-professionale extra-moenia
– Riduzione dell’indennità di tempo pieno – Legittimità.
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2. Attività libero-professionale extra-moenia
– Riduzione dell’indennità di tempo pieno – Questione di
legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli
3, 4, 36 Cost. – Non è fondata.
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3. Attività libero-professionale extra-moenia
– Riduzione dell’indennità di tempo pieno non preceduta
da reperimento di strutture idonee – Illegittimità – Non
sussiste.
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1. E’ legittimo il comportamento dell’Amministrazione
che, in ottemperanza ad espresse disposizioni di legge,
abbia oprato la riduzione dell’indennità di tempo pieno
a dipendenti esercenti l’attività libero-professionale extra-moenia.
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2. Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art, 4, comma 3 della L. 23 dicembre
1994 n. 724, in relazione agli art. 3, 4 e 36 Cost.
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3. Va disatteso – stante l’immediata precettività
della decurtazione del 15% disposta dall'Art. 4, comma terzo,
della L. n° 724/1994 – l'assunto dell’illegittimità della
trattenuta in quanto non preceduta dal reperimento, previsto
dalla legge, degli spazi idonei a consentire ai medici di
esercitare la loro attività libero-professionale all'interno
dell'ospedale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.325 del 1996 proposto da
LATINI Raoul, LOMBI Vincenzo, BARTOMIOLI Marcello, PRINCIPI
Renato, BOMMARITO Maurizio, ONCINI Luigi, BENEDETTI Stefano,
CUDINI Maurizio, CAPPARUCCI Italo, GRILLI CICILIONI Elio,
CICCIOLI Silio, CRUCIANI Pietro, PIANESI Pierluigi, PERUGINI
Gioia, SEVERINI Sandro, CATARINI Massimo, BRONZINI Giorgio,
PASCUCCI Luigi, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Giancarlo Faletti e Donatella Montanari, presso la seconda
elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via Menicucci
n.1;
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contro
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l’AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.9 della REGIONE
MARCHE, con sede in Macerata, in persona del Direttore
Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
di tutti gli atti emanati dall’Azienda Sanitaria U.S.L.
n.9 in esecuzione delle disposizioni di cui all’art.4, comma
3, della L. 23 dicembre 1994, n.724, con i quali è stata
disposta ed effettuata la trattenuta del 15% sulla indennità
di tempo pieno ai dipendenti medici che esercitano attività
libero-professionale extra moenia, nonché
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per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a non subire la trattenuta di
cui alla citata norma; e la condanna dell'Amministrazione
a restituire le somme tutte trattenute in esecuzione della
norma suddetta ai ricorrenti ed al pagamento dell'indennità
nella misura intera;
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in ogni caso
per la dichiarazione della non manifesta infondatezza della
questione di illegittimità costituzionale dell'art.4, comma
terzo, L. 23 dicembre 1994, n.724 con riferimento agli artt.3,
4, 36 Cost.;
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in denegato subordine
per la condanna dell'Amministrazione ad effettuare la trattenuta
del 15% limitatamente alla indennità di tempo pieno nell'ammontare
di cui all'art.110 D.P.R. 384/90, non ridefinita con le
maggiorazioni di cui alle classi e scatti biennali.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la propria ordinanza 10 aprile 1996, n.325;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004, il Consigliere
Giuseppe Daniele;
Udita l’avv. Donatella Montanari per i ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 21.3.1996, depositato
il 30.3.1996, il dott. Latini Raoul ed altri diciassette
consorti in lite (in epigrafe indicati), premesso di essere
dipendenti dell’Azienda Sanitaria intimata con rapporto
a tempo pieno e di svolgere, fuori dall’orario di servizio,
attività libero-professionale extra moenia, hanno chiesto
a questo Tribunale il riconoscimento del loro diritto all'indennità
di tempo pieno nell'importo integrale e senza decurtazione
alcuna, con il conseguente annullamento degli eventuali
provvedimenti con i quali era stato effettuato a loro carico
il prelievo del 15% su detta indennità ai sensi dell'art.4,
comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n.724 a decorrere dal
gennaio del 1996, deducendo a fondamento della loro pretesa
le seguenti censure:
1) Violazione dell’art.11 della L. 29 marzo 1983 n.93, dell’art.49
del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29, dell’art.110 del D.P.R.
28 novembre 1990 n. 384. Eccesso di potere.
Premesso il significato che l'indennità di tempo pieno aveva
originariamente ed ha assunto nel tempo tanto nella legge
che nella giurisprudenza, si osserva che gli accordi collettivi,
tuttora vigenti ex art. 72 del D.Lgs. n.29 del 1993, hanno
previsto non solo la corresponsione dell'indennità di tempo
pieno, ma anche la misura della stessa: pertanto, la legge
finanziaria che ha stabilito la riduzione dell'indennità
di tempo pieno per i medici che esercitano attività professionale
extra moenia ha statuito in una materia che ex lege non
le competeva, senza peraltro che vi sia stata alcuna disposizione
che abbia abrogato l'art. 11 della L. n.93 del 1983 e, anzi,
in presenza dell'art.49 del D.Lgs. n. 29 del 1993 che ha
confermato la fonte pattizia.
2) Illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 3, L.
n.724 del 1994 con riferimento agli artt.3, 4 e 36 Cost..
Eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento.
E’ di immediata evidenza la sperequazione di trattamento
che subiscono i medici a tempo pieno che svolgono attività
libero-professio-nale extra moenia, tanto con riferimento
ai colleghi con identità di rapporto non esercenti all'esterno,
quanto ai colleghi a tempo definito, ma coinvolti in attività
libero-professionale intra moenia.
3) Violazione dell'art.7 del Patto, adottato a New York
il 16/19 dicembre 1966 e ratificato dallo Stato Italiano
con L. 25 ottobre 1977 n. 881. Violazione dell'art.1 della
Convenzione internazionale del lavoro n.111, concernente
la discriminazione in materia di impiego e professione,
adottata a Ginevra il 25.6.1958 e ratificata dallo Stato
Italiano con L. 6 febbraio 1963 n.405.
Con la violazione delle suddette norme internazionali ratificate
dallo Stato italiano risultano altresì violati il principio
di uguaglianza ed il principio di uguale trattamento per
i lavoratori che svolgano identico lavoro quanto a qualità
e quantità.
4) Violazione dell'art.4, comma 7, della L. 30 dicembre
1991, n.412, che non pone alcuna limitazione della retribuzione
percepita dai medici nel caso che l'opera libero-professionale
venga dagli stessi operata al di fuori della struttura pubblica
in cui operano come dipendenti.
5) Violazione dell'art.4, comma 3, della L. n.724 del 1994
sotto altro profilo. Eccesso di potere per travisamento
delle norme di diritto.
Risulta intaccata la “retribuzione individuale di anzianità”
che costituisce un autonomo ed intangibile patrimonio economico
maturato in favore di ciascun medico dipendente, regolamentato,
calcolato e definito a prescindere dall'andamento delle
singole componenti.
6) Violazione dell'art.4, comma 3, della L. n.724 del 1994
sotto altro profilo.
Letta coordinamente al comma 10 del citato articolo, la
suddetta norma sta a significare che, in mancanza della
creazione degli spazi intra moenia la trattenuta sull'indennità
di tempo pieno non deve comunque essere effettuata, non
operando in assenza della realizzazione di quelle che sono
individuabili come le ragioni giustificative dell'ope-razione.
L’Azienda Sanitaria U.S.L. n.9 di Macerata, pur ritualmente
intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza 10 aprile 1996, n.325 il Tribunale ha respinto
l’i-stanza cautelare proposta con il ricorso.
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DIRITTO
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1.- Il ricorso è infondato e deve essere
respinto.
Per quanto riguarda il primo motivo di gravame osserva il
Collegio che proprio nell'ottica della disciplina della
L. 20 dicembre 1991, n. 412 (e dei relativi principi ivi
fissati) con cui, tra l'altro, l'attività libero-professionale
extra moenia è consentita anche ai medici a tempo pieno,
ed in una valutazione implementativa della stessa indennità
di tempo pieno, mirante a privilegiare, insieme al rapporto
di lavoro a tempo pieno, anche l'opzione per l'attività
libero-professionale intra moenia, diventa del tutto comprensibile
e ragionevole il disposto dell'art.4, comma 3, L. 23 dicembre
1994 n.724 che prevede la sospensione, limitatamente al
15% del suo importo, dell'indennità di tempo pieno per il
personale medico dipendente che esercita attività libero-professionale
extra moenia. Aggiungasi, per quanto concerne l’asse-rito
contrasto con la normativa contrattuale recepita in norme
regolamentari, che vale il principio della gerarchia delle
fonti.
Il primo motivo di gravame si appalesa pertanto infondato.
2.- Per quanto concerne il secondo motivo - nonché, conseguenzialmente,
e per analoghe ragioni, il terzo - va osservato che la Corte
Costituzionale ha già dichiarato (con sentenza 20 luglio
1999, n.330) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art.4, comma 3 della L. 23 dicembre 1994 n.724, sia
in relazione all'art.3 della Costituzione (perché la riduzione
del 15% dell'indennità di tempo pieno per i medici che usufruiscono
della facoltà di svolgere attività professio-nale extra
moenia, disposta dal suddetto articolo, non viola l'art.3
della Costituzione in quanto, mentre appare coerente con
la finalità di incentivare l'attività intramuraria, non
è incongrua sul piano applicativo, sia perché la stessa
indennità nasce con il fine di compensare i mancati proventi
di un'attività professionale esterna, sia perché è data
la scelta al medico a tempo pieno fra il regime extra o
intra moenia); in relazione all'art.4 della Costituzione,
perché – a parte la precipua finalizzazione del parametro
costituzionale verso l'accesso al mercato del lavoro – la
limitazione indiretta all'attività professionale, comunque
liberamente scelta dagli interessati, si pone a tutela di
altri valori pure costituzionalmente garantiti (l'efficienza
organizzativa della sanità pubblica) a seguito di un bilanciamento
non irragionevole tra interessi contrapposti; sia, infine,
in relazione all'art.36 della Costituzione (perché detto
articolo garantisce al lavoratore una retribuzione che,
nella sua globalità, gli assicuri una esistenza libera e
dignitosa, cosicché la riduzione di una singola componente
retributiva non costituisce, di per sé sola, una lesione
della disposizione costituzionale).
3.- Il quarto motivo è infondato, e prima ancora inconferente,
perché – come si evince dallo stesso svolgimento della censura
– l’argomento addotto riguarda il regime delle incompatibilità
(risolto, come rileva parte ricorrente, favorevolmente alla
categoria, con la deroga alla regola generale dell'incompatibilità
del rapporto di impiego pubblico con altri tipi di lavoro
dipendente o convenzionato) mentre la questione oggetto
del ricorso riguarda la diversa incidenza delle componenti
retributive delle varie forme nelle quali tale attività
si esplica (diversità che, come detto, la Corte Costituzionale
ha ritenuto giustificata: giustificazione che, ovviamente,
assorbe anche il dedotto rilievo che la disposizione citata
in rubrica non pone alcuna limitazione in proposito).
4.- Con il quinto motivo si propone un ulteriore profilo
di illegittimità, consistente nell'aver operato la trattenuta
del 15% sull'indennità di tempo pieno così come percepita,
in violazione dell'art.4, comma 3, L. 724 del 1994 che espressamente
prevede “A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione
dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n.384, è sospesa, limitatamente al 15% ...”, con ciò
statuendo che la riduzione debba effettuarsi sull'indennità
così come quantificata all'art.110 del D.P.R. n.384 del
1990. In sostanza, la decurtazione di cui si discute sarebbe
stata illegittimamente effettuata, anziché sul-l'indennità
base, sull'indennità rivalutata nel tempo.
Ad avviso del Collegio, invece, l'art.4, comma 3, della
L. 23 dicembre 1994 n.724 va necessariamente riferito all'istituto
indennitario, e quindi non può essere inteso altrimenti
che nel senso di un rinvio dinamico all'indennità di cui
all'art.110, comma 1, del D.P.R. 28 novembre 1990 n.384
sulla quale si va ad incidere, cioè nella sua qualificazione
(e quantificazione) temporale complessiva (e quindi comprensiva
delle progressioni retributive per classi biennali e successivi
aumenti calcolati sul valore dell'ultima classe).
Anche tale motivo si appalesa, pertanto, infondato.
5.- Per quanto riguarda, infine, il sesto ed ultimo motivo
di gravame va disatteso (vedasi, in proposito, T.A.R. Friuli-Venezia
Giulia, 23 maggio 1998, n.751; T.A.R. Liguria, Sez.II, 1°
agosto 2003, n.906) l'assunto dell’illegittimità della trattenuta
in quanto non preceduta dal reperimento, previsto dalla
legge, degli spazi idonei a consentire ai medici di esercitare
la loro attività libero-professionale all'interno del-l'ospedale.
Infatti, la decurtazione del 15% disposta dall'art.4, comma
3, della L. n.724 del 1994 è di immediata precettività,
e non risulta condizionata da alcun adempimento dell'Amministrazione.
Ed invero, dalla citata norma risulta la possibilità di
sanzionare i responsabili delle eventuali inadempienze dell'Azienda
sanitaria, ma non anche l'inapplicabilità della misura sospensiva
oggetto del contendere. Ne consegue la mancanza di alcun
dato testuale a conforto della tesi sostenuta dai ricorrenti.
Per contro, dal chiaro dettato normativo del citato art.4
della L. n. 724 del 1994 si evince che la ritenuta va applicata
a far tempo dal 1° gennaio 1996 ai medici che esercitano
attività professionale extra moenia, indipendentemente dalle
ragioni per cui lo fanno, ed ancor più dai motivi che hanno
determinato tale scelta.
Peraltro, dalla documentazione prodotta in giudizio dai
ricorrenti non risulta che gli stessi abbiano diffidato,
o quanto meno sollecitato, l'Azienda all'approntamento di
strutture idonee allo scopo (né viene allegata alcuna documentazione
comprovante la mancanza di spazi all'interno della propria
struttura). Da quanto precede consegue l'infondatezza anche
del sesto motivo.
6.- Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere
respinto.
7.- Sussistono le ragioni per compensare tra le parti le
spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
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