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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 25 gennaio 2005 n. 101
Pres. Amoroso, Est. Daniele
Ric. Sig. Honorati Andrea contro il Comune di Cingoli e nei confronti del Sig. Gaetani Alberto


Concessione edilizia – Termine per l’impugnazione – Accesso agli atti successivo all’ultimazione della costruzione – Idoneità ai fini della decorrenza del termine di decadenza – Non sussiste.

Il termine per l’impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi comincia a decorrere dalla data di ultimazione del lavori o, comunque, dalla data di piena conoscenza dell’esistenza delle violazioni, anche se anteriore all’acceso ai documenti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi riuniti n.1364 del 1990 e n.441 del 1992 proposti da
HONORATI Andrea, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Maria Perri, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Piave n.6/b, presso l’avv. Alberto Cucchieri;

 

contro

 

il COMUNE di CINGOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Calzolaio, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.136, presso l’avv. Giorgio Rossi;

 

e nei confronti
di GAETANI Alberto, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Mocchegiani, domiciliato in Ancona, alla Piazza del Plebiscito n.55, presso l’avv. Maurizio Barbieri (ric. n.1364/1990) e ope legis presso la Segreteria del Tribunale (ric. n.441/1992);

 

per l’annullamento

 

quanto al ricorso n.1364 del 1990:
- della concessione edilizia 1.7.1989 n.139, in variante alla precedente 3.9.1986 n.167, rilasciata dal Sindaco di Cingoli in favore del sig. Gaetani Alberto per la costruzione di una villetta;

 

quanto al ricorso n.441 del 1992:
- della concessione edilizia 2.5.1991 n.95, in variante alle precedenti 3.9.1986 n.167 e 1.7.1989 n.139, rilasciata dal Sindaco di Cingoli in favore del sig. Gaetani Alberto per la costruzione di una villetta.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cingoli e di Gaetani Alberto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le proprie sentenze 12 giugno 1992, n.355, 20 novembre 1997, n.1186, 30 luglio 1998, n.938 e 15 gennaio 1999, n.23 (per il ricorso n.1364 del 1990);
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Alberto Cucchieri, su delega dell’avv. Giacomo Perri, l’avv. Andrea Calzolaio e l’avv. Paolo Mocchegiani, per le parti rispettivamente rappresentate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con i ricorsi in epigrafe indicati il sig. Andrea Honorati ha impugnato, rispettivamente, la concessione edilizia 1.7.1989 n.139, in variante alla precedente 3.9.1986 n.167, rilasciata dal Sindaco di Cingoli in favore del sig. Gaetani Alberto per la costruzione di una villetta (ricorso n.1364 del 1990) e la concessione edilizia 2.5.1991 n.95, in variante alle precedenti, anch’essa rilasciata dal Sindaco di Cingoli in favore del sig. Gaetani Alberto (ricorso n.441 del 1992), deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cingoli ed il controinteressato Gaetani Alberto, che hanno eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità dei ricorsi, sotto vari profili, deducendone nel merito l’infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con sentenze 12 giugno 1992, n.355 e 20 novembre 1997, n.1186 il Tribunale ha disposto, nel ricorso n.1364 del 1990, una verificazione preordinata ad accertare le caratteristiche della costruzione autorizzata con la concessione edilizia oggetto di impugnativa e quelle del-l’edificio di fatto realizzato, in rapporto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale, incaricandone dell’espletamento dapprima il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Marche e successivamente il Dirigente del Settore Urbanistica dell’Amministrazione provinciale di Macerata. I termini per l’esecuzione dell’incombente istruttorio sono stati prorogati con sentenze 30 luglio 1998, n.938 e 15 gennaio 1999, n.23.

 

DIRITTO

 

1.- Innanzi tutto il Tribunale deve disporre la riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati ai fini della decisione con unica sentenza, stanti le evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, ai sensi del-l’art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall’art.19 della L. 6 dicembre 1971, n.1034.

 

2.- Il ricorso n.1384 del 1990 deve essere dichiarato irricevibile, in accoglimento dell’eccezione formulata dalle parti resistenti.
Osserva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza, il termine per l’impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi coincide con la data di ultimazione dei lavori, atteso che solo in tale momento i potenziali ricorrenti sono in grado di apprezzare le dimensioni e le caratteristiche delle opere realizzate e, quindi, di avere conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche eventualmente derivanti dal provvedimento (cfr., ex multis Cons.St., Sez.V, 18 settembre 1998, n.1310; Sez.IV, 28 maggio 1999, n.882 e 17 maggio 2002, n.2668). E’ stato osservato, inoltre, che l’indivi-duazione della data in cui i terzi hanno avuto piena conoscenza del-l’esistenza delle violazioni della disciplina urbanistica da parte di una concessione edilizia è oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, per cui può ben ammettersi che la data della piena conoscenza risalga ad un momento anteriore a quello dell’ultimazione dei lavori, ogniqualvolta emerga, dalle circostanze del caso di specie, una conoscenza anticipata (Cons.St., Sez.IV, 17 maggio 2002, n.2668, cit.).
Nella fattispecie, un duplice ordine di circostanze induce a ritenere che il ricorrente sig. Andrea Honorati abbia acquisito la conoscenza dell’atto impugnato ben prima della data (3.9.1990) che egli indica come quella in cui ha ottenuto copia autentica degli atti relativi alla concessione in variante di cui è causa.

 

2.1.- Infatti fin dall’8.11.1988 l’Honorati ha effettuato al Sindaco ed al Comando Vigili Urbani del Comune di Cingoli una circostanziata segnalazione, in cui relativamente al fabbricato de quo lamentava i medesimi vizi che poi sarebbero stati enucleati con il ricorso giurisdizionale (violazione delle distanze, anche con riferimento alla costruzione della scala esterna, altezza del fabbricato superiore a quella consentita dagli strumenti urbanistici).
In seguito, il 29.8.1989, e quindi in epoca successiva al rilascio della concessione impugnata, il sig. Honorati inoltrava al Pretore di Cingoli, all’Assessore all’Urbanistica della Regione Marche e al Sindaco del Comune di Cingoli altro esposto che, oltre a richiamare le suddette irregolarità, denunciava anche la realizzazione di una cubatura superiore a quella prevista dalle N.T.A. del P.R.G..

 

2.2.- Aggiungasi, come si evince dalla documentazione in atti, ed in particolare dall’attestazione in data 20.2.1991 prot. n.1914 a firma del Sindaco di Cingoli (prodotta dal controinteressato Gaetani) che i lavori di costruzione del fabbricato de quo erano stati completati al grezzo fin dal 28.10.1989.

 

2.3.- Il ricorso in esame è stato proposto solo in data 12.11.1990, vale a dire più di un anno dopo il completamento del fabbricato (“al grezzo”, rilevante ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione).
Tale incontestabile circostanza di fatto, unitamente alla presentazione da parte del ricorrente di dettagliati e circostanziati esposti all’Autorità amministrativa, anche posteriormente al rilascio della concessione in variante, non possono che far ritenere in via presuntiva, come asserito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che l’impugnazione sia stata proposta successivamente al termine di sessanta giorni dall’epoca in cui è maturata in capo al medesimo la conoscenza dell’atto impugnato.
Il ricorso n.1364 del 1990 deve essere, pertanto, dichiarato irricevibile.

 

3.- Il successivo ricorso n.441 del 1992, invece, è infondato e deve essere respinto.

 

3.1.- Con i primi cinque motivi vengono riproposte le medesime censure già formulate con il precedente gravame (desumendone l’illegittimità derivata della concessione edilizia 2.5.1991 n.95) che sono da valutare infondate, atteso che il ricorso n.1364 del 1990 è stato dichiarato irricevibile, onde gli asseriti vizi della prima concessione in variante non possono ripercuotersi sulla seconda.

 

3.2.- Destituite di fondamento sono anche le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché per sviamento, dedotte rispettivamente con il sesto ed il settimo motivo.

 

3.2.1.- Quanto alla prima, il Collegio considera che le argomentazioni della parte ricorrente non tengono conto della relazione tecnica allegata alla istanza di concessione in variante presentata dal Gaetani; peraltro, come ammette lo stesso ricorrente, dagli elaborati progettuali anch’essi allegati all’istanza non si evincono modifiche all’intervento edilizio realizzato in precedenza, sicché non si vede cosa avrebbe dovuto essere autorizzato dal Comune, se non il mutamento della destinazione d’uso di alcune porzioni del fabbricato.

 

3.2.2.- Quanto alla seconda, l’esito complessivo della verificazione disposta nel ricorso n. 1364 del 1990 consente di disattendere le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente, secondo cui gli atti impugnati sarebbero preordinati non già a finalità di interesse pubblico, ma allo scopo di consentire al controinteressato Gaetani di realizzare un fabbricato palesemente in contrasto con la normativa urbanistica e con i vincoli paesaggistici insistenti sulla zona.

 

4.- Sussistono giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese dei due giudizi, mentre le spese della verificazione, secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico del sig. Andrea Honorati e sono liquidate, vista la documentazione presentata, nella complessiva somma di L.10.052.452, nell’importo corrispondente in euro.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati, dichiara irricevibile il ricorso n. 1364 del 1990 e respinge il ricorso n. 441 del 1992.
Compensa tra le parti le spese dei due giudizi e condanna il sig. Andrea Honorati al pagamento in favore dell’ing. Alberto Gigli, Dirigente del Settore Urbanistica dell’Amministrazione provinciale di Macerata, delle spese della verificazione disposta nel ricorso n. 1364 del 1990, liquidate nella complessiva somma di L.10.052.452, nell’importo corrispondente in euro, secondo le modalità dal medesimo richieste con nota in data 30.4.1999.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza al verificatore ing. Alberto Gigli.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa

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