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| n. 2-2005 - © copyright |
| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 25 gennaio 2005 n. 101
Pres. Amoroso, Est. Daniele
Ric. Sig. Honorati Andrea contro il Comune di Cingoli e
nei confronti del Sig. Gaetani Alberto |
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Concessione edilizia – Termine per l’impugnazione
– Accesso agli atti successivo all’ultimazione della costruzione
– Idoneità ai fini della decorrenza del termine di decadenza
– Non sussiste.
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Il termine per l’impugnazione di una concessione
edilizia rilasciata a terzi comincia a decorrere dalla data
di ultimazione del lavori o, comunque, dalla data di piena
conoscenza dell’esistenza delle violazioni, anche se anteriore
all’acceso ai documenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti n.1364 del 1990 e n.441
del 1992 proposti da
HONORATI Andrea, rappresentato e difeso dall’avv.
Giacomo Maria Perri, elettivamente domiciliato in Ancona,
alla Via Piave n.6/b, presso l’avv. Alberto Cucchieri;
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contro
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il COMUNE di CINGOLI, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea
Calzolaio, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso
Garibaldi n.136, presso l’avv. Giorgio Rossi;
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e nei confronti
di GAETANI Alberto, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo
Mocchegiani, domiciliato in Ancona, alla Piazza del Plebiscito
n.55, presso l’avv. Maurizio Barbieri (ric. n.1364/1990)
e ope legis presso la Segreteria del Tribunale (ric. n.441/1992);
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per l’annullamento
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quanto al ricorso n.1364 del 1990:
- della concessione edilizia 1.7.1989 n.139, in variante
alla precedente 3.9.1986 n.167, rilasciata dal Sindaco di
Cingoli in favore del sig. Gaetani Alberto per la costruzione
di una villetta;
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quanto al ricorso n.441 del 1992:
- della concessione edilizia 2.5.1991 n.95, in variante
alle precedenti 3.9.1986 n.167 e 1.7.1989 n.139, rilasciata
dal Sindaco di Cingoli in favore del sig. Gaetani Alberto
per la costruzione di una villetta.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Cingoli e di Gaetani Alberto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Viste le proprie sentenze 12 giugno 1992, n.355, 20 novembre
1997, n.1186, 30 luglio 1998, n.938 e 15 gennaio 1999, n.23
(per il ricorso n.1364 del 1990);
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, il Consigliere
Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Alberto Cucchieri, su delega dell’avv. Giacomo
Perri, l’avv. Andrea Calzolaio e l’avv. Paolo Mocchegiani,
per le parti rispettivamente rappresentate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con i ricorsi in epigrafe indicati il sig.
Andrea Honorati ha impugnato, rispettivamente, la concessione
edilizia 1.7.1989 n.139, in variante alla precedente 3.9.1986
n.167, rilasciata dal Sindaco di Cingoli in favore del sig.
Gaetani Alberto per la costruzione di una villetta (ricorso
n.1364 del 1990) e la concessione edilizia 2.5.1991 n.95,
in variante alle precedenti, anch’essa rilasciata dal Sindaco
di Cingoli in favore del sig. Gaetani Alberto (ricorso n.441
del 1992), deducendone l’illegittimità per violazione di
legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cingoli ed il
controinteressato Gaetani Alberto, che hanno eccepito l’irricevibilità
ed inammissibilità dei ricorsi, sotto vari profili, deducendone
nel merito l’infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con sentenze 12 giugno 1992, n.355 e 20 novembre 1997, n.1186
il Tribunale ha disposto, nel ricorso n.1364 del 1990, una
verificazione preordinata ad accertare le caratteristiche
della costruzione autorizzata con la concessione edilizia
oggetto di impugnativa e quelle del-l’edificio di fatto
realizzato, in rapporto alle previsioni dello strumento
urbanistico comunale, incaricandone dell’espletamento dapprima
il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Marche
e successivamente il Dirigente del Settore Urbanistica dell’Amministrazione
provinciale di Macerata. I termini per l’esecuzione dell’incombente
istruttorio sono stati prorogati con sentenze 30 luglio
1998, n.938 e 15 gennaio 1999, n.23.
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DIRITTO
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1.- Innanzi tutto il Tribunale deve disporre
la riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati ai fini
della decisione con unica sentenza, stanti le evidenti ragioni
di connessione soggettiva ed oggettiva, ai sensi del-l’art.52
del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall’art.19 della
L. 6 dicembre 1971, n.1034.
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2.- Il ricorso n.1384 del 1990 deve essere
dichiarato irricevibile, in accoglimento dell’eccezione
formulata dalle parti resistenti.
Osserva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza,
il termine per l’impugnazione di una concessione edilizia
rilasciata a terzi coincide con la data di ultimazione dei
lavori, atteso che solo in tale momento i potenziali ricorrenti
sono in grado di apprezzare le dimensioni e le caratteristiche
delle opere realizzate e, quindi, di avere conoscenza dell’esistenza
e dell’entità delle violazioni urbanistiche eventualmente
derivanti dal provvedimento (cfr., ex multis Cons.St., Sez.V,
18 settembre 1998, n.1310; Sez.IV, 28 maggio 1999, n.882
e 17 maggio 2002, n.2668). E’ stato osservato, inoltre,
che l’indivi-duazione della data in cui i terzi hanno avuto
piena conoscenza del-l’esistenza delle violazioni della
disciplina urbanistica da parte di una concessione edilizia
è oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso
per caso, per cui può ben ammettersi che la data della piena
conoscenza risalga ad un momento anteriore a quello dell’ultimazione
dei lavori, ogniqualvolta emerga, dalle circostanze del
caso di specie, una conoscenza anticipata (Cons.St., Sez.IV,
17 maggio 2002, n.2668, cit.).
Nella fattispecie, un duplice ordine di circostanze induce
a ritenere che il ricorrente sig. Andrea Honorati abbia
acquisito la conoscenza dell’atto impugnato ben prima della
data (3.9.1990) che egli indica come quella in cui ha ottenuto
copia autentica degli atti relativi alla concessione in
variante di cui è causa.
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2.1.- Infatti fin dall’8.11.1988 l’Honorati
ha effettuato al Sindaco ed al Comando Vigili Urbani del
Comune di Cingoli una circostanziata segnalazione, in cui
relativamente al fabbricato de quo lamentava i medesimi
vizi che poi sarebbero stati enucleati con il ricorso giurisdizionale
(violazione delle distanze, anche con riferimento alla costruzione
della scala esterna, altezza del fabbricato superiore a
quella consentita dagli strumenti urbanistici).
In seguito, il 29.8.1989, e quindi in epoca successiva al
rilascio della concessione impugnata, il sig. Honorati inoltrava
al Pretore di Cingoli, all’Assessore all’Urbanistica della
Regione Marche e al Sindaco del Comune di Cingoli altro
esposto che, oltre a richiamare le suddette irregolarità,
denunciava anche la realizzazione di una cubatura superiore
a quella prevista dalle N.T.A. del P.R.G..
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2.2.- Aggiungasi, come si evince dalla documentazione
in atti, ed in particolare dall’attestazione in data 20.2.1991
prot. n.1914 a firma del Sindaco di Cingoli (prodotta dal
controinteressato Gaetani) che i lavori di costruzione del
fabbricato de quo erano stati completati al grezzo fin dal
28.10.1989.
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2.3.- Il ricorso in esame è stato proposto
solo in data 12.11.1990, vale a dire più di un anno dopo
il completamento del fabbricato (“al grezzo”, rilevante
ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione).
Tale incontestabile circostanza di fatto, unitamente alla
presentazione da parte del ricorrente di dettagliati e circostanziati
esposti all’Autorità amministrativa, anche posteriormente
al rilascio della concessione in variante, non possono che
far ritenere in via presuntiva, come asserito dalla giurisprudenza
del Consiglio di Stato, che l’impugnazione sia stata proposta
successivamente al termine di sessanta giorni dall’epoca
in cui è maturata in capo al medesimo la conoscenza dell’atto
impugnato.
Il ricorso n.1364 del 1990 deve essere, pertanto, dichiarato
irricevibile.
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3.- Il successivo ricorso n.441 del 1992,
invece, è infondato e deve essere respinto.
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3.1.- Con i primi cinque motivi vengono riproposte
le medesime censure già formulate con il precedente gravame
(desumendone l’illegittimità derivata della concessione
edilizia 2.5.1991 n.95) che sono da valutare infondate,
atteso che il ricorso n.1364 del 1990 è stato dichiarato
irricevibile, onde gli asseriti vizi della prima concessione
in variante non possono ripercuotersi sulla seconda.
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3.2.- Destituite di fondamento sono anche
le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria
e travisamento dei fatti, nonché per sviamento, dedotte
rispettivamente con il sesto ed il settimo motivo.
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3.2.1.- Quanto alla prima, il Collegio considera
che le argomentazioni della parte ricorrente non tengono
conto della relazione tecnica allegata alla istanza di concessione
in variante presentata dal Gaetani; peraltro, come ammette
lo stesso ricorrente, dagli elaborati progettuali anch’essi
allegati all’istanza non si evincono modifiche all’intervento
edilizio realizzato in precedenza, sicché non si vede cosa
avrebbe dovuto essere autorizzato dal Comune, se non il
mutamento della destinazione d’uso di alcune porzioni del
fabbricato.
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3.2.2.- Quanto alla seconda, l’esito complessivo
della verificazione disposta nel ricorso n. 1364 del 1990
consente di disattendere le argomentazioni svolte dalla
parte ricorrente, secondo cui gli atti impugnati sarebbero
preordinati non già a finalità di interesse pubblico, ma
allo scopo di consentire al controinteressato Gaetani di
realizzare un fabbricato palesemente in contrasto con la
normativa urbanistica e con i vincoli paesaggistici insistenti
sulla zona.
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4.- Sussistono giusti motivi per far luogo
alla compensazione delle spese dei due giudizi, mentre le
spese della verificazione, secondo il criterio della soccombenza,
vanno poste a carico del sig. Andrea Honorati e sono liquidate,
vista la documentazione presentata, nella complessiva somma
di L.10.052.452, nell’importo corrispondente in euro.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati,
dichiara irricevibile il ricorso n. 1364 del 1990 e respinge
il ricorso n. 441 del 1992.
Compensa tra le parti le spese dei due giudizi e condanna
il sig. Andrea Honorati al pagamento in favore dell’ing.
Alberto Gigli, Dirigente del Settore Urbanistica dell’Amministrazione
provinciale di Macerata, delle spese della verificazione
disposta nel ricorso n. 1364 del 1990, liquidate nella complessiva
somma di L.10.052.452, nell’importo corrispondente in euro,
secondo le modalità dal medesimo richieste con nota in data
30.4.1999.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente
sentenza al verificatore ing. Alberto Gigli.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa
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