Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 18 gennaio 2005 n. 2
Pres. f.f. Ranalli, Est. Ranalli
Ric. Sig.ra Felicioni Emilia contro l’Istituto sperimentale per l’ortiucoltura di Salerno, nei confronti L’istituto Sperimentale per l’orticoltura di Salerno e del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Decreto del Presidente della Repubblica n° 411 del 1976)


Rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. ante D. Lgs. 29/93 – Riconoscimento di inquadramento superiore in sede giudiziaria – Inerzia della p.a. – Ricorso per l’ottenimento di trattamento economico connesso – Natura di interesse legittimo – È da inserire.

In tema di lavoro alle dipendenze della p.a., la pretesa del dipendente al quale, in conseguenza dell’inerzia dell’amministrazione, non sia stato attribuito l’inquadramento riconosciutogli in sede giudiziaria ha natura di diritto soggettivo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.804 del 1999 proposto da FELICIONI Emilia, rappresentata e difesa dall’avv. Ermanno Consorti ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Martiri del Lavoro, presso lo studio dell’avv. Mauro Paolinelli;

 

contro

 

l’ISTITUTO SPERIMENTALE per l’ORTICOLTURA di SALERNO, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

e nei confronti
del CONSIGLIO per la RICERCA e SPERIMENTAZIONE in AGRICOLTURA, presso il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’accertamento
del diritto alla retribuzione all’epoca prevista per gli operai tecnici di VI livello, dalla data di costituzione del relativo rapporto di pubblico impiego e sino alla sua cessazione;

 

nonché per la condanna
dell’Istituto intimato al pagamento delle conseguenti differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria sino all’effettivo saldo, al risarcimento del danno in misura pari al trattamento pensionistico che avrebbe percepito, se regolarmente inquadrata, e quello effettivamente percepito, nonché, per il futuro, alla costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art.13 della legge 1338/1962.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, il Cons. Luigi Ranalli;
Udito l’avv. Consorti per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. Con sentenza 21 aprile 1994, n.90 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto da Felicioni Emilia e da altri consorti in lite - dipendenti dell’Istituto sperimentale per l’orticoltura di Salerno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1973 ed utilizzati in qualità di operai agricoli presso la sede di Ascoli Piceno - ed ha, per l’effetto, annullato la deliberazione 7 novembre 1986 con cui il Consiglio di amministrazione dell’Istituto aveva loro negato l’inquadramento ai sensi del D.P.R. 26 maggio 1976, n.411.
A seguito della sentenza, i suindicati dipendenti, tra cui Felicioni Emilia, cessata dal servizio dal 5.5.1984, hanno più volte chiesto l’in-quadramento ed il pagamento della maggiore retribuzione dovuta, nonché, per i dipendenti cessati dal servizio, il risarcimento del danno previdenziale (v.si raccomandate del 26.1.1996, 23.6.1997, 23 novembre 1998).
L’Istituto ha prima eccepito la necessità della preventiva approvazione del regolamento organico da parte dei competenti Ministeri, però non intervenuta, poi sopravvenute difficoltà di ordine finanziario (v.si, rispettivamente le note 1.2.1996, 2.7.1997 e 31.7.1999 e 19 gennaio 1999 dell’Istituto): neppure ha avuto seguito il procedimento di conciliazione previsto dagli artt.69 e 69/bis del D.Lgs. n. 23/1993, non avendo l’Istituto nominato il proprio rappresentante e depositato nei termini le proprie osservazioni (v.si nota 9.2.1999 della Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno).

 

2. Felicioni Emilia, con il ricorso in epigrafe indicato, notificato all’Istituto sperimentale per l’orticoltura di Salerno, dopo aver premesso che la natura di pubblico impiego a seguito del passaggio in giudicato della sentenza è ormai definitivamente accertata, ha chiesto:
a) l’accertamento del diritto alla retribuzione all’epoca prevista per gli operai tecnici di VI livello, dalla data di costituzione del relativo rapporto di pubblico impiego e sino alla sua cessazione;
b) la conseguente condanna dell’Istituto:
- al pagamento della maggiore retribuzione dovuta, oltre interessi e rivalutazione, essendo quella percepita in applicazione del CCNL degli operai agricoli del settore privato inferiore alla retribuzione dei dipendenti pubblici inquadrati come operatori tecnici, che, peraltro, hanno un orario settimanale di lavoro di 36 ore, anziché di 39 ed un maggior periodo di congedo ordinario: la maggior somma dovuta a tale titolo è stata quantificata nel ricorso in £.30.000.000, salva diversa determinazione del Tribunale;
- al pagamento di una ulteriore somma, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per il minor trattamento pensionistico nel frattempo percepito rispetto a quello che avrebbe percepito se fosse stata regolarmente inquadrata, quantificato in £.1.250.000 mensili circa;
- alla costituzione di una rendita vitalizia prevista dall’art.13 della legge 1338/1962, pari alla differenza tra il trattamento pensionistico che avrebbe percepito, se regolarmente inquadrata, e quello che in futuro continuerà, invece, a percepire.
In subordine, ai fini della migliore quantificazione di quanto dovuto, è stata chiesta la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.
Con memoria depositata il 19.11.2003, la difesa della ricorrente, ribadito il comportamento inadempiente dell’Istituto ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

 

3. Questo Tribunale, con ordinanza 12 febbraio 2004 n.19:
- ha disposto incombenti istruttori ed in sua esecuzione l’Istituto Sperimentale intimato ha inviato la nota del 24.6.2004, con allegata documentazione, riepilogativa dei provvedimenti assunti a seguito della sentenza n.90/1994;
- ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura presso il Ministero delle politiche agricole e forestali: a tanto la ricorrente ha adempiuto notificando il 12.3.2004 al suindicato Consiglio il ricorso unitamente all’ordinanza n.19/2004 e depositandone in Segreteria copia con gli estremi della notificata il 10.4.2004.

 

DIRITTO

 

Dall’esperita istruttoria risulta confermato il mancato inquadramento giuridico ed economico della ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 411/1974 e dei successivi decreti presidenziali.
Tanto premesso, rileva però il Collegio che la pretesa di un dipendente pubblico ad un determinato inquadramento - cioè all’attribuzione di una determinata posizione giuridica ed economica in applicazione dei decreti presidenziali che, prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n.29/1993, tanto hanno generalmente disciplinato per ogni singolo comparto del pubblico impiego – si distingue nettamente dalla pretesa al concreto pagamento della connessa retribuzione e, quando cessato dal servizio, al conseguente trattamento pensionistico.
Nel primo caso la posizione del dipendente è - come costantemente ribadito da una consolidata giurisprudenza amministrativa, da cui questo Tribunale non ha motivo di discostarsi - di interesse legittimo, così tutelabile: a) quando l’inquadramento è stato disposto in modo illegittimo, con ricorso, da proporre entro il previsto termine di decadenza, per l’annullamento dell’atto amministrativo che lo ha così applicato;
b) quando l’inquadramento è stato illegittimamente negato, con analogo ricorso da proporre, anche in questo caso, nel termine di decadenza;
c) quando l’Amministrazione omette qualsiasi provvedimento in merito all’inquadramento, tramite impugnazione, sempre entro il termine di decadenza, del silenziorifiuto debitamente formalizzato.
Infatti, la concreta applicazione dei suindicati decreti presidenziali, compreso il D.P.R. n.411/1976, ha natura autoritativa perché attinenti all’assetto organizzativo e funzionale dell’Amministrazione, non avulsa da discrezionali valutazioni di merito, affatto direttamente effettuabili dal Giudice amministrativo in via sostitutiva ed in sede di giudizio di legittimità.
Orbene, considerato che nel caso specifico non si versa, chiaramente, nelle ipotesi sub a) e c), ma nell’ipotesi sub b), la posizione della ricorrente può considerarsi di diritto soggettivo, anziché di interesse legittimo, solo nei limiti del giudicato già intervenuto.
La sentenza n.90/1994 di questo Tribunale ha, però, annullato solo la deliberazione 7.11.1996 con cui il Consiglio di amministrazione dell’Istituto per l’orticoltura di Salerno aveva ritenuto inapplicabile il D.P.R. 26 maggio 1976 n.411, ma nessun contestuale obbligo è stabilito in sentenza circa l’attribuzione di una determinata qualifica e di un connesso trattamento economico giuridico e relativa decorrenza.
L’unico obbligo a carico dell’Istituto a seguito della suindicata sentenza è, dunque, solo quello di provvedere, sia pure ora per allora, all’inquadramento della ricorrente in applicazione dei decreti presidenziali vigenti durante il suo periodo di lavoro alle proprie dipendenze - e, per questa parte il ricorso va accolto, non avendo l’Istituto a tanto ancora effettivamente provveduto - ma non quello di ottenerlo con un determinato trattamento economico e giuridico e con una determinata decorrenza, né, in merito, questo Tribunale può direttamente assumere decisioni di amministrazione attiva in sostituzione dell’Istituto.
Di conseguenza, poiché è solo a seguito dell’effettivo inquadramento che può configurasi un diritto soggettivo alla rivendicata maggiore retribuzione, allo stato nessuna relativa condanna in tal senso può essere disposta nei confronti dell’Istituto intimato, né, ovviamente, per quella, ulteriormente consequenziale, di risarcire il danno causato dal minor trattamento pensionistico: per questa parte il ricorso risulta, dunque, inammissibile.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Istituto sperimentale per l’orticoltura di Salerno, a provvedere, ora per allora, all’inquadramento economico e giuridico della ricorrente ai sensi del D.P.R. n.411/1976 e di quelli successivamente intervenuti durante il periodo del suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Istituto stesso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento