| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 18 gennaio 2005 n. 2
Pres. f.f. Ranalli, Est. Ranalli
Ric. Sig.ra Felicioni Emilia contro l’Istituto sperimentale
per l’ortiucoltura di Salerno, nei confronti L’istituto
Sperimentale per l’orticoltura di Salerno e del Consiglio
per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura presso il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Decreto
del Presidente della Repubblica n° 411 del 1976) |
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Rapporto di lavoro alle dipendenze della
p.a. ante D. Lgs. 29/93 – Riconoscimento di inquadramento
superiore in sede giudiziaria – Inerzia della p.a. – Ricorso
per l’ottenimento di trattamento economico connesso – Natura
di interesse legittimo – È da inserire.
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In tema di lavoro alle dipendenze della p.a.,
la pretesa del dipendente al quale, in conseguenza dell’inerzia
dell’amministrazione, non sia stato attribuito l’inquadramento
riconosciutogli in sede giudiziaria ha natura di diritto
soggettivo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.804 del 1999 proposto da FELICIONI
Emilia, rappresentata e difesa dall’avv. Ermanno Consorti
ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Martiri del
Lavoro, presso lo studio dell’avv. Mauro Paolinelli;
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contro
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l’ISTITUTO SPERIMENTALE per l’ORTICOLTURA
di SALERNO, in persona del Presidente pro-tempore, non
costituito in giudizio;
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e nei confronti
del CONSIGLIO per la RICERCA e SPERIMENTAZIONE in AGRICOLTURA,
presso il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito
in giudizio;
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per l’accertamento
del diritto alla retribuzione all’epoca prevista per gli
operai tecnici di VI livello, dalla data di costituzione
del relativo rapporto di pubblico impiego e sino alla sua
cessazione;
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nonché per la condanna
dell’Istituto intimato al pagamento delle conseguenti differenze
retributive, con interessi e rivalutazione monetaria sino
all’effettivo saldo, al risarcimento del danno in misura
pari al trattamento pensionistico che avrebbe percepito,
se regolarmente inquadrata, e quello effettivamente percepito,
nonché, per il futuro, alla costituzione di una rendita
vitalizia ai sensi dell’art.13 della legge 1338/1962.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, il
Cons. Luigi Ranalli;
Udito l’avv. Consorti per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con sentenza 21 aprile 1994, n.90 questo
Tribunale ha accolto il ricorso proposto da Felicioni Emilia
e da altri consorti in lite - dipendenti dell’Istituto sperimentale
per l’orticoltura di Salerno, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dal 1973 ed utilizzati in qualità di operai
agricoli presso la sede di Ascoli Piceno - ed ha, per l’effetto,
annullato la deliberazione 7 novembre 1986 con cui il Consiglio
di amministrazione dell’Istituto aveva loro negato l’inquadramento
ai sensi del D.P.R. 26 maggio 1976, n.411.
A seguito della sentenza, i suindicati dipendenti, tra cui
Felicioni Emilia, cessata dal servizio dal 5.5.1984, hanno
più volte chiesto l’in-quadramento ed il pagamento della
maggiore retribuzione dovuta, nonché, per i dipendenti cessati
dal servizio, il risarcimento del danno previdenziale (v.si
raccomandate del 26.1.1996, 23.6.1997, 23 novembre 1998).
L’Istituto ha prima eccepito la necessità della preventiva
approvazione del regolamento organico da parte dei competenti
Ministeri, però non intervenuta, poi sopravvenute difficoltà
di ordine finanziario (v.si, rispettivamente le note 1.2.1996,
2.7.1997 e 31.7.1999 e 19 gennaio 1999 dell’Istituto): neppure
ha avuto seguito il procedimento di conciliazione previsto
dagli artt.69 e 69/bis del D.Lgs. n. 23/1993, non avendo
l’Istituto nominato il proprio rappresentante e depositato
nei termini le proprie osservazioni (v.si nota 9.2.1999
della Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno).
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2. Felicioni Emilia, con il ricorso in epigrafe
indicato, notificato all’Istituto sperimentale per l’orticoltura
di Salerno, dopo aver premesso che la natura di pubblico
impiego a seguito del passaggio in giudicato della sentenza
è ormai definitivamente accertata, ha chiesto:
a) l’accertamento del diritto alla retribuzione all’epoca
prevista per gli operai tecnici di VI livello, dalla data
di costituzione del relativo rapporto di pubblico impiego
e sino alla sua cessazione;
b) la conseguente condanna dell’Istituto:
- al pagamento della maggiore retribuzione dovuta, oltre
interessi e rivalutazione, essendo quella percepita in applicazione
del CCNL degli operai agricoli del settore privato inferiore
alla retribuzione dei dipendenti pubblici inquadrati come
operatori tecnici, che, peraltro, hanno un orario settimanale
di lavoro di 36 ore, anziché di 39 ed un maggior periodo
di congedo ordinario: la maggior somma dovuta a tale titolo
è stata quantificata nel ricorso in £.30.000.000, salva
diversa determinazione del Tribunale;
- al pagamento di una ulteriore somma, aumentata di interessi
e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del
danno per il minor trattamento pensionistico nel frattempo
percepito rispetto a quello che avrebbe percepito se fosse
stata regolarmente inquadrata, quantificato in £.1.250.000
mensili circa;
- alla costituzione di una rendita vitalizia prevista dall’art.13
della legge 1338/1962, pari alla differenza tra il trattamento
pensionistico che avrebbe percepito, se regolarmente inquadrata,
e quello che in futuro continuerà, invece, a percepire.
In subordine, ai fini della migliore quantificazione di
quanto dovuto, è stata chiesta la nomina di un consulente
tecnico d’ufficio.
Con memoria depositata il 19.11.2003, la difesa della ricorrente,
ribadito il comportamento inadempiente dell’Istituto ed
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
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3. Questo Tribunale, con ordinanza 12 febbraio
2004 n.19:
- ha disposto incombenti istruttori ed in sua esecuzione
l’Istituto Sperimentale intimato ha inviato la nota del
24.6.2004, con allegata documentazione, riepilogativa dei
provvedimenti assunti a seguito della sentenza n.90/1994;
- ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti
del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali:
a tanto la ricorrente ha adempiuto notificando il 12.3.2004
al suindicato Consiglio il ricorso unitamente all’ordinanza
n.19/2004 e depositandone in Segreteria copia con gli estremi
della notificata il 10.4.2004.
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DIRITTO
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Dall’esperita istruttoria risulta confermato
il mancato inquadramento giuridico ed economico della ricorrente
ai sensi del D.P.R. n. 411/1974 e dei successivi decreti
presidenziali.
Tanto premesso, rileva però il Collegio che la pretesa di
un dipendente pubblico ad un determinato inquadramento -
cioè all’attribuzione di una determinata posizione giuridica
ed economica in applicazione dei decreti presidenziali che,
prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n.29/1993, tanto
hanno generalmente disciplinato per ogni singolo comparto
del pubblico impiego – si distingue nettamente dalla pretesa
al concreto pagamento della connessa retribuzione e, quando
cessato dal servizio, al conseguente trattamento pensionistico.
Nel primo caso la posizione del dipendente è - come costantemente
ribadito da una consolidata giurisprudenza amministrativa,
da cui questo Tribunale non ha motivo di discostarsi - di
interesse legittimo, così tutelabile: a) quando l’inquadramento
è stato disposto in modo illegittimo, con ricorso, da proporre
entro il previsto termine di decadenza, per l’annullamento
dell’atto amministrativo che lo ha così applicato;
b) quando l’inquadramento è stato illegittimamente negato,
con analogo ricorso da proporre, anche in questo caso, nel
termine di decadenza;
c) quando l’Amministrazione omette qualsiasi provvedimento
in merito all’inquadramento, tramite impugnazione, sempre
entro il termine di decadenza, del silenziorifiuto debitamente
formalizzato.
Infatti, la concreta applicazione dei suindicati decreti
presidenziali, compreso il D.P.R. n.411/1976, ha natura
autoritativa perché attinenti all’assetto organizzativo
e funzionale dell’Amministrazione, non avulsa da discrezionali
valutazioni di merito, affatto direttamente effettuabili
dal Giudice amministrativo in via sostitutiva ed in sede
di giudizio di legittimità.
Orbene, considerato che nel caso specifico non si versa,
chiaramente, nelle ipotesi sub a) e c), ma nell’ipotesi
sub b), la posizione della ricorrente può considerarsi di
diritto soggettivo, anziché di interesse legittimo, solo
nei limiti del giudicato già intervenuto.
La sentenza n.90/1994 di questo Tribunale ha, però, annullato
solo la deliberazione 7.11.1996 con cui il Consiglio di
amministrazione dell’Istituto per l’orticoltura di Salerno
aveva ritenuto inapplicabile il D.P.R. 26 maggio 1976 n.411,
ma nessun contestuale obbligo è stabilito in sentenza circa
l’attribuzione di una determinata qualifica e di un connesso
trattamento economico giuridico e relativa decorrenza.
L’unico obbligo a carico dell’Istituto a seguito della suindicata
sentenza è, dunque, solo quello di provvedere, sia pure
ora per allora, all’inquadramento della ricorrente in applicazione
dei decreti presidenziali vigenti durante il suo periodo
di lavoro alle proprie dipendenze - e, per questa parte
il ricorso va accolto, non avendo l’Istituto a tanto ancora
effettivamente provveduto - ma non quello di ottenerlo con
un determinato trattamento economico e giuridico e con una
determinata decorrenza, né, in merito, questo Tribunale
può direttamente assumere decisioni di amministrazione attiva
in sostituzione dell’Istituto.
Di conseguenza, poiché è solo a seguito dell’effettivo inquadramento
che può configurasi un diritto soggettivo alla rivendicata
maggiore retribuzione, allo stato nessuna relativa condanna
in tal senso può essere disposta nei confronti dell’Istituto
intimato, né, ovviamente, per quella, ulteriormente consequenziale,
di risarcire il danno causato dal minor trattamento pensionistico:
per questa parte il ricorso risulta, dunque, inammissibile.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche in parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie
il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, dichiara
l’obbligo dell’Istituto sperimentale per l’orticoltura di
Salerno, a provvedere, ora per allora, all’inquadramento
economico e giuridico della ricorrente ai sensi del D.P.R.
n.411/1976 e di quelli successivamente intervenuti durante
il periodo del suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Istituto
stesso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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