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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 1408
Pres. Scognamiglio, Est. Martino


1 Autorizzazioni e concessioni – Rilascio titolo abilitativo edilizio – Obbligo della P.A. di verificare la legittimazione sostanziale del richiedente – Sussiste

 

2 Autorizzazioni e concessioni – Rilascio titolo abilitativo edilizio – Esame del titolo di godimento da parte della P.A. – Differenza tra DIA e permesso di costruire – Non sussiste – Motivi

 

3 Autorizzazioni e concessioni - Rilascio titolo abilitativo edilizio – DIA - Incertezza sull’assetto proprietario di un’area – Non giustifica un intervento in autotutela o sanzionatorio della P.A. - Motivi

1 L’Amministrazione ha sempre l’obbligo di accertare, in occasione del rilascio di un titolo abilitativo edilizio, la legittimazione sostanziale del richiedente.

 

2 Non sussiste differenza tra l’esame del titolo di godimento che l’Amministrazione svolge in sede di rilascio del permesso di costruire e quello che svolge in sede di verifica dei presupposti della d.i.a. poiché, in entrambi i casi, essa verifica soltanto l’esistenza di una posizione legittimante, sia pure all’esclusivo fine di assicurare un ordinato svolgimento dell’attività urbanistica, conforme all’assetto dei rapporti interprivati relativi all’area interessata dall’intervento.

 

3 La sopravvenuta incertezza circa l’assetto proprietario di un’area non giustifica di per sé un intervento in autotutela ovvero un intervento sanzionatorio che non sia determinato anche dalla necessità di tutela di interessi primari curati dall’Amministrazione (ad esempio quello urbanistico - edilizio, quello igienico – sanitario etc.).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Sede di Roma, Sez. II ter

 

composto dai signori magistrati:
Consigliere Roberto Scognamiglio Presidente
Consigliere Antonio Amicuzzi Correlatore
Primo Ref. Silvia Martino Relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 151/2003 proposto da
Ricozzi Tiziana e Ricozzi Claudio, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Marella ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del difensore alla via Frascati n. 10

 

CONTRO

 

- Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Baroni dell’Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in Roma presso la medesima Avvocatura alla via del Tempio di Giove n. 21

 

per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 2618 del 31.10.2002, notificata il 26.11.2002, di demolizione di alcune opera manutentive assentite con Dia, prot. n. 46744 del 16.11.2001 nonché della determinazione dirigenziale n. 2476 del 17.10.2002, notificata il 21.10.2002, di sospensione dei lavori assentiti con la richiamata D.i.a del 16.11.2001 e da tempo ultimati; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 13.12.2004 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti Marella e Baroni per le parti rispettivamente rappresentate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. I ricorrenti espongono di essere proprietari esclusivi dell’”unità immobiliare composta di un vano con servizio ed annessa area cortilizia, di pertinenza esclusiva avente anche accesso pure esclusivo, dal cortile del Condominio al civico n. 979/B di via Casilina” per acquisto fattone con atto del 26.11.1997 rep. 23167 a rogito del notaio Giovanni Ungari Trasatti.
Il richiamato atto dà conto che l’accesso al descritto locale era (ed è consentito) in via esclusiva dai numeri civici 979/B, 979/C e 979/D della via Casilina. Orbene, con la d.i.a. prot. n. 46744 del 15.11.2001 i ricorrenti, per il tramite del tecnico di fiducia, denunciavano l’esecuzione di una serie di opere, analiticamente descritte, riconducibili al regime di cui all’art. 2, comma 60, punto 7 della l. 23.12.1996, n. 662. Nella d.i.a. veniva altresì documentato e precisato dal tecnico incaricato “che le opere sono conformi e non in contrasto con quanto prescritto dalle vigenti N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma; che le stesse sono inoltre conformi al vigente Regolamento edilizio e rientrano tra quelle elencate nelle lettere b) e c) comma 60 art. 2 della legge n. 662/96”. Su tali presupposti, decorsi i venti giorni dalla comunicazione e non essendo intervenuto alcun provvedimento inibitorio da parte dell’Amministrazione, veniva dato corso all’esecuzione dei lavori, essendosi appunto maturato il silenzio – assenso tipizzato dall’invocata legge. Inaspettatamente, a distanza di più di un anno dalla d.i.a., e nonostante che le opere siano ultimate da quasi un anno, sono stati adottati dal Comune prima il provvedimento di “sospensione” dei lavori e poi di demolizione degli stessi sul richiamo di pretese violazioni di natura civilistica originate dall’esposto in data 17.5.2002, prot. 21440, del quale i ricorrenti hanno tempestivamente richiesto l’esibizione. In particolare deducono: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 della l. 28.2.85 n. 47, in relazione all’art. 2, comma 60, della l. 23.12.1996, n. 662; Eccesso di potere per sviamento, travisamento, manifesta ingiustizia e contraddittorietà; Violazione degli artt. 3 e 7 della l. 7.8.1990, n. 241 per omessa motivazione ed omessa partecipazione: la sanzione prevista per le opere realizzate in difformità ovvero in assenza della D.i.a. è quelle pecuniaria; ad ogni buon conto l’ingiunzione di demolizione è stata adottata senza prima annullare in via di autotutela il provvedimento favorevole formatosi per silentium e senza comunque spiegare perché gli interventi realizzati abbisognino di concessione edilizia. Vero è invece che l’Amministrazione (come esplicitamente dichiarato nello stesso provvedimento impugnato) ha inteso tutelare diritti di natura possessoria ovvero petitoria vantati da terzi non meglio identificati. In particolare, si legge nel provvedimento, “agli atti dello scrivente Ufficio è depositata una d.i.a. prot. n. 46744 del 16.11.2001 che prevede l’intervento su di un’area di proprietà esclusiva. Su detta area affacciano diverse altre proprietà fra le quali aree di distacco e varie serrande poste a chiusura di diversi altri locali”. Null’altro si aggiunge in ordine alle norme urbanistiche violate ovvero alle proprietà danneggiate, mentre le “serrande” dei locali ai quali si fa riferimento sono di proprietà degli stessi ricorrenti. Sottolineano ancora come i “diritti dei terzi” debbano farsi valere innanzi all’Autorità giudiziaria, specie ove si consideri che è da tempo decorso il termine entro il quale l’Amministrazione poteva inibire l’esecuzione dei lavori denunciati.
Resiste il Comune di Roma.
Le istanze cautelari proposte sono state respinte, rispettivamente, con le ordinanze n. 491/2003 e 2445/2003. I ricorrenti hanno quindi depositato ulteriori memorie (in data 28.1.2003 e 24.4.2003 ed infine in data 1.12.2003), sviluppando e precisando le proprie argomentazioni. In particolare hanno sottolineato come, a tutt’oggi, il Comune non abbia saputo individuare con esattezza quali siano le posizioni soggettive dei terzi, antagoniste rispetto al titolo di proprietà esclusiva esibito dai ricorrenti. Hanno rimarcato infine che alcuna violazione delle norme urbanistiche è stata loro espressamente contestata.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 13.12.2004.
2. Il ricorso è fondato.
Giova anzitutto premettere una breve descrizione delle opere realizzate dai ricorrenti, così come accertate dall’Amministrazione. Si tratta: 1) della demolizione del muro di recinzione perimetrale e rimozione della ringhiera metallica sovrastante per ml 3 x h2, 20 circa posta sul fronte stradale di via Casilina e conseguente posa in opera di un cancello in ferro a due ante di ml ml 3 x h2, 20, provvisto di nuova rampa metallica carrabile; 2) demolizione del muro perimetrale di recinzione e rimozione della sovrastante ringhiera metallica per circa ml 1,50 x h 2, 20 e conseguente posa in opera di cancello pedonale ad un’anta di ml 1,50 x h 2, 20, provvisto di rampa d’accesso, sempre sul fronte stradale di via Casilina; 3) demolizione del muro perimetrale e rimozione della sovrastante ringhiera metallica per circa ml. 2,50 x 2,50 posta sul fronte posteriore del villino G e conseguente posa in opera di un cancello metallico ad un’anta di ml. 2,50 x 2,50, provvisto di rampa metallica (relazione della p.m. prot. n. 30654 del 16.10.2002).
Dette opere corrispondono perfettamente a quelle descritte nella denuncia di inizio attività del 15.11.2001, e, a parere del Collegio, rientrano fra quelle soggette a tale regime di semplificazione dei procedimenti in materia edilizia ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. b (“opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio”) e lett. c (“recinzioni, muri di cinta e cancellate) del d.l n. 398/93, conv. in legge 493/93, così come sostituito dall’art. 2, comma 60, della l.n. 662/96. Deve dunque condividersi quanto dai sigg.ri Ricozzi rappresentato, e cioè che il Comune, con i provvedimenti impugnati, non ha inteso contestare la regolarità dell’intervento sotto il profilo urbanistico – edilizio ma, più semplicemente, ha deciso di intervenire in ordine a quanto rappresentato nell’“esposto” presentato al VII Municipio in data 17.5.2002, circa la lesione dei diritti di terzi nello stesso lamentata. La lettura di tale esposto in verità, sembra revocare in dubbio soltanto la piena disponibilità, da parte dei sigg.ri Ricozzi, della fascia a copertura asfaltata prospiciente la via Casilina, sulla quale poggiano le nuove rampe d’accesso in ferro (carrabile e per disabili). Peraltro la fascia in questione, asseritamente di proprietà privata (degli esponenti) è, per stessa ammissione di questi ultimi, assoggettata al pubblico transito pedonale, di talché la questione sollevata con l’esposto attiene, in definitiva, esclusivamente alla costituzione della servitù di passo carrabile.
Ad ogni buon conto, non risulta versato in giudizio alcun titolo di proprietà ovvero relativo alla sussistenza di diritti d’uso, vantati dagli esponenti ovvero dai Condomini prospicienti, tale da escludere ovvero limitare con certezza la piena titolarità dello ius aedificandi da parte dei ricorrenti, i quali hanno invece versato in atti l’atto di compravendita dal quale risulta la proprietà esclusiva dell’area cortilizia e della recinzione. Tale essendo il quadro fattuale, il Collegio osserva quanto segue.
In primo luogo, l’Amministrazione ha sempre l’obbligo di accertare, in occasione del rilascio di un titolo abilitativo edilizio, la legittimazione sostanziale del richiedente. Non vi è poi alcuna differenza tra l’esame del titolo di godimento che l’Amministrazione svolge in sede di rilascio del permesso di costruire e in sede di verifica dei presupposti della d.i.a. poiché, in entrambi i casi, essa verifica soltanto l’esistenza di una posizione legittimante, sia pure all’esclusivo fine di assicurare un ordinato svolgimento dell’attività urbanistica, conforme all’assetto dei rapporti interprivati relativi all’area interessata dall’intervento. La giurisprudenza ha però anche chiarito che l’Amministrazione non è tenuta a svolgere complessi e laboriosi accertamenti e che, anzi, non deve entrare nel merito di possibili contestazioni o controversie tra privati (cfr. sul punto T.a.r. Lazio, II, 12 aprile 2002, n. 3154 e T.a.r. Lazio, II – ter, n. 1922/2004).
Orbene, nella fattispecie, i signori Ricozzi si presentano come proprietari dell’area cortilizia, e, all’uopo, hanno esibito un atto di compravendita completo degli estremi catastali e dei confini, mentre gli autori dell’esposto non hanno allegato alcun titolo di proprietà ovvero altro titolo di godimento che sia di per sé in contrasto con la realizzazione delle opere denunciate.
Ad ogni buon conto, la tutela delle situazioni soggettive dei terzi è sempre fatta salva da tutti i provvedimenti autorizzatori o concessori in ambito edilizio e su di essa non può prendere posizione l’Amministrazione, a meno che non emerga con chiarezza, al momento del rilascio del titolo, o della verifica della sussistenza dei presupposti qualificanti la d.i.a., la mancanza di legittimazione del richiedente. Soprattutto, la sopravvenuta incertezza circa l’assetto proprietario dell’area non giustifica di per sé un intervento in autotutela ovvero un intervento sanzionatorio che non sia determinato anche dalla necessità di tutela di interessi primari curati dall’Amministrazione (ad esempio quello urbanistico - edilizio, quello igienico –sanitario etcc.).
In particolare, circa le opere soggette a mera d.i.a., decorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 4, comma 15, del d.l. n. 398/93, conv. in legge n. 493/93, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, l.n. 662/96, l’Amministrazione decade dal potere di emettere l’ordine inibitorio delle trasformazioni previste, fermo restando, ovviamente, il potere di accertamento e di repressione di opere abusive secondo la disciplina generale. La giurisprudenza ha infatti sottolineato che lo strumento della D.I.A. in materia edilizia rientra nell'ambito del più generale istituto della "denuncia in luogo di autorizzazione" (c.d. deregulation) delineato dall'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (nel testo sostituito dall'art. 2 della Legge 24 Dicembre 1993 n° 537), e che l'art. 21 secondo comma della medesima legge n° 241/1990 raccorda la procedura della denuncia di inizio di attività a tutto il sistema sanzionatorio già operante, contemplando un generale potere di intervento successivo della Pubblica Amministrazione per l'ipotesi in cui l'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 19 sia avvenuto in contrasto con la normativa di legge. (cfr. sul punto T.a.r. Lecce, n. 1419 del 31.3.2003). Recita infatti testualmente il menzionato art. 21 secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241: "Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione o in difformità di esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente". Non è però questo il caso che ci occupa in cui il Comune non ha rilevato alcuna irregolarità urbanistico – edilizia ma è intervenuto in una controversia (peraltro ancora allo stato potenziale) fra privati, esorbitando pertanto dai propri tipici poteri di controllo.
In definitiva, per tutto quanto argomentato, il ricorso merita accoglimento.
Sussistono però giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez.II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa lo accoglie, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.12.2004.

 

Roberto Scognamiglio Presidente
Silvia Martino Estensore

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