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| n. 2-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 18 febbraio 2005
n. 1408
Pres. Scognamiglio, Est. Martino |
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1 Autorizzazioni e concessioni – Rilascio
titolo abilitativo edilizio – Obbligo della P.A. di verificare
la legittimazione sostanziale del richiedente – Sussiste
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2 Autorizzazioni e concessioni – Rilascio
titolo abilitativo edilizio – Esame del titolo di godimento
da parte della P.A. – Differenza tra DIA e permesso di costruire
– Non sussiste – Motivi
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3 Autorizzazioni e concessioni - Rilascio
titolo abilitativo edilizio – DIA - Incertezza sull’assetto
proprietario di un’area – Non giustifica un intervento in
autotutela o sanzionatorio della P.A. - Motivi
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1 L’Amministrazione ha sempre l’obbligo di
accertare, in occasione del rilascio di un titolo abilitativo
edilizio, la legittimazione sostanziale del richiedente.
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2 Non sussiste differenza tra l’esame del
titolo di godimento che l’Amministrazione svolge in sede
di rilascio del permesso di costruire e quello che svolge
in sede di verifica dei presupposti della d.i.a. poiché,
in entrambi i casi, essa verifica soltanto l’esistenza di
una posizione legittimante, sia pure all’esclusivo fine
di assicurare un ordinato svolgimento dell’attività urbanistica,
conforme all’assetto dei rapporti interprivati relativi
all’area interessata dall’intervento.
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3 La sopravvenuta incertezza circa l’assetto
proprietario di un’area non giustifica di per sé un intervento
in autotutela ovvero un intervento sanzionatorio che non
sia determinato anche dalla necessità di tutela di interessi
primari curati dall’Amministrazione (ad esempio quello urbanistico
- edilizio, quello igienico – sanitario etc.).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio
Sede di Roma, Sez. II ter
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composto dai signori magistrati:
Consigliere Roberto Scognamiglio Presidente
Consigliere Antonio Amicuzzi Correlatore
Primo Ref. Silvia Martino Relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 151/2003 proposto da
Ricozzi Tiziana e Ricozzi Claudio, rappresentati
e difesi dall’avv. Michele Marella ed elettivamente domiciliati
in Roma presso lo studio del difensore alla via Frascati
n. 10
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CONTRO
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- Comune di Roma, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Baroni dell’Avvocatura
comunale ed elettivamente domiciliato in Roma presso la
medesima Avvocatura alla via del Tempio di Giove n. 21
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per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 2618 del 31.10.2002,
notificata il 26.11.2002, di demolizione di alcune opera
manutentive assentite con Dia, prot. n. 46744 del 16.11.2001
nonché della determinazione dirigenziale n. 2476 del 17.10.2002,
notificata il 21.10.2002, di sospensione dei lavori assentiti
con la richiamata D.i.a del 16.11.2001 e da tempo ultimati;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 13.12.2004 la relazione
del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti Marella
e Baroni per le parti rispettivamente rappresentate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. I ricorrenti espongono di essere proprietari
esclusivi dell’”unità immobiliare composta di un vano con
servizio ed annessa area cortilizia, di pertinenza esclusiva
avente anche accesso pure esclusivo, dal cortile del Condominio
al civico n. 979/B di via Casilina” per acquisto fattone
con atto del 26.11.1997 rep. 23167 a rogito del notaio Giovanni
Ungari Trasatti.
Il richiamato atto dà conto che l’accesso al descritto locale
era (ed è consentito) in via esclusiva dai numeri civici
979/B, 979/C e 979/D della via Casilina. Orbene, con la
d.i.a. prot. n. 46744 del 15.11.2001 i ricorrenti, per il
tramite del tecnico di fiducia, denunciavano l’esecuzione
di una serie di opere, analiticamente descritte, riconducibili
al regime di cui all’art. 2, comma 60, punto 7 della l.
23.12.1996, n. 662. Nella d.i.a. veniva altresì documentato
e precisato dal tecnico incaricato “che le opere sono conformi
e non in contrasto con quanto prescritto dalle vigenti N.T.A.
del P.R.G. del Comune di Roma; che le stesse sono inoltre
conformi al vigente Regolamento edilizio e rientrano tra
quelle elencate nelle lettere b) e c) comma 60 art. 2 della
legge n. 662/96”. Su tali presupposti, decorsi i venti giorni
dalla comunicazione e non essendo intervenuto alcun provvedimento
inibitorio da parte dell’Amministrazione, veniva dato corso
all’esecuzione dei lavori, essendosi appunto maturato il
silenzio – assenso tipizzato dall’invocata legge. Inaspettatamente,
a distanza di più di un anno dalla d.i.a., e nonostante
che le opere siano ultimate da quasi un anno, sono stati
adottati dal Comune prima il provvedimento di “sospensione”
dei lavori e poi di demolizione degli stessi sul richiamo
di pretese violazioni di natura civilistica originate dall’esposto
in data 17.5.2002, prot. 21440, del quale i ricorrenti hanno
tempestivamente richiesto l’esibizione. In particolare deducono:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 della
l. 28.2.85 n. 47, in relazione all’art. 2, comma 60, della
l. 23.12.1996, n. 662; Eccesso di potere per sviamento,
travisamento, manifesta ingiustizia e contraddittorietà;
Violazione degli artt. 3 e 7 della l. 7.8.1990, n. 241 per
omessa motivazione ed omessa partecipazione: la sanzione
prevista per le opere realizzate in difformità ovvero in
assenza della D.i.a. è quelle pecuniaria; ad ogni buon conto
l’ingiunzione di demolizione è stata adottata senza prima
annullare in via di autotutela il provvedimento favorevole
formatosi per silentium e senza comunque spiegare perché
gli interventi realizzati abbisognino di concessione edilizia.
Vero è invece che l’Amministrazione (come esplicitamente
dichiarato nello stesso provvedimento impugnato) ha inteso
tutelare diritti di natura possessoria ovvero petitoria
vantati da terzi non meglio identificati. In particolare,
si legge nel provvedimento, “agli atti dello scrivente Ufficio
è depositata una d.i.a. prot. n. 46744 del 16.11.2001 che
prevede l’intervento su di un’area di proprietà esclusiva.
Su detta area affacciano diverse altre proprietà fra le
quali aree di distacco e varie serrande poste a chiusura
di diversi altri locali”. Null’altro si aggiunge in ordine
alle norme urbanistiche violate ovvero alle proprietà danneggiate,
mentre le “serrande” dei locali ai quali si fa riferimento
sono di proprietà degli stessi ricorrenti. Sottolineano
ancora come i “diritti dei terzi” debbano farsi valere innanzi
all’Autorità giudiziaria, specie ove si consideri che è
da tempo decorso il termine entro il quale l’Amministrazione
poteva inibire l’esecuzione dei lavori denunciati.
Resiste il Comune di Roma.
Le istanze cautelari proposte sono state respinte, rispettivamente,
con le ordinanze n. 491/2003 e 2445/2003. I ricorrenti hanno
quindi depositato ulteriori memorie (in data 28.1.2003 e
24.4.2003 ed infine in data 1.12.2003), sviluppando e precisando
le proprie argomentazioni. In particolare hanno sottolineato
come, a tutt’oggi, il Comune non abbia saputo individuare
con esattezza quali siano le posizioni soggettive dei terzi,
antagoniste rispetto al titolo di proprietà esclusiva esibito
dai ricorrenti. Hanno rimarcato infine che alcuna violazione
delle norme urbanistiche è stata loro espressamente contestata.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica
udienza del 13.12.2004.
2. Il ricorso è fondato.
Giova anzitutto premettere una breve descrizione delle opere
realizzate dai ricorrenti, così come accertate dall’Amministrazione.
Si tratta: 1) della demolizione del muro di recinzione perimetrale
e rimozione della ringhiera metallica sovrastante per ml
3 x h2, 20 circa posta sul fronte stradale di via Casilina
e conseguente posa in opera di un cancello in ferro a due
ante di ml ml 3 x h2, 20, provvisto di nuova rampa metallica
carrabile; 2) demolizione del muro perimetrale di recinzione
e rimozione della sovrastante ringhiera metallica per circa
ml 1,50 x h 2, 20 e conseguente posa in opera di cancello
pedonale ad un’anta di ml 1,50 x h 2, 20, provvisto di rampa
d’accesso, sempre sul fronte stradale di via Casilina; 3)
demolizione del muro perimetrale e rimozione della sovrastante
ringhiera metallica per circa ml. 2,50 x 2,50 posta sul
fronte posteriore del villino G e conseguente posa in opera
di un cancello metallico ad un’anta di ml. 2,50 x 2,50,
provvisto di rampa metallica (relazione della p.m. prot.
n. 30654 del 16.10.2002).
Dette opere corrispondono perfettamente a quelle descritte
nella denuncia di inizio attività del 15.11.2001, e, a parere
del Collegio, rientrano fra quelle soggette a tale regime
di semplificazione dei procedimenti in materia edilizia
ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. b (“opere di eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti
in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio”) e lett. c (“recinzioni, muri di
cinta e cancellate) del d.l n. 398/93, conv. in legge 493/93,
così come sostituito dall’art. 2, comma 60, della l.n. 662/96.
Deve dunque condividersi quanto dai sigg.ri Ricozzi rappresentato,
e cioè che il Comune, con i provvedimenti impugnati, non
ha inteso contestare la regolarità dell’intervento sotto
il profilo urbanistico – edilizio ma, più semplicemente,
ha deciso di intervenire in ordine a quanto rappresentato
nell’“esposto” presentato al VII Municipio in data 17.5.2002,
circa la lesione dei diritti di terzi nello stesso lamentata.
La lettura di tale esposto in verità, sembra revocare in
dubbio soltanto la piena disponibilità, da parte dei sigg.ri
Ricozzi, della fascia a copertura asfaltata prospiciente
la via Casilina, sulla quale poggiano le nuove rampe d’accesso
in ferro (carrabile e per disabili). Peraltro la fascia
in questione, asseritamente di proprietà privata (degli
esponenti) è, per stessa ammissione di questi ultimi, assoggettata
al pubblico transito pedonale, di talché la questione sollevata
con l’esposto attiene, in definitiva, esclusivamente alla
costituzione della servitù di passo carrabile.
Ad ogni buon conto, non risulta versato in giudizio alcun
titolo di proprietà ovvero relativo alla sussistenza di
diritti d’uso, vantati dagli esponenti ovvero dai Condomini
prospicienti, tale da escludere ovvero limitare con certezza
la piena titolarità dello ius aedificandi da parte dei ricorrenti,
i quali hanno invece versato in atti l’atto di compravendita
dal quale risulta la proprietà esclusiva dell’area cortilizia
e della recinzione. Tale essendo il quadro fattuale, il
Collegio osserva quanto segue.
In primo luogo, l’Amministrazione ha sempre l’obbligo di
accertare, in occasione del rilascio di un titolo abilitativo
edilizio, la legittimazione sostanziale del richiedente.
Non vi è poi alcuna differenza tra l’esame del titolo di
godimento che l’Amministrazione svolge in sede di rilascio
del permesso di costruire e in sede di verifica dei presupposti
della d.i.a. poiché, in entrambi i casi, essa verifica soltanto
l’esistenza di una posizione legittimante, sia pure all’esclusivo
fine di assicurare un ordinato svolgimento dell’attività
urbanistica, conforme all’assetto dei rapporti interprivati
relativi all’area interessata dall’intervento. La giurisprudenza
ha però anche chiarito che l’Amministrazione non è tenuta
a svolgere complessi e laboriosi accertamenti e che, anzi,
non deve entrare nel merito di possibili contestazioni o
controversie tra privati (cfr. sul punto T.a.r. Lazio, II,
12 aprile 2002, n. 3154 e T.a.r. Lazio, II – ter, n. 1922/2004).
Orbene, nella fattispecie, i signori Ricozzi si presentano
come proprietari dell’area cortilizia, e, all’uopo, hanno
esibito un atto di compravendita completo degli estremi
catastali e dei confini, mentre gli autori dell’esposto
non hanno allegato alcun titolo di proprietà ovvero altro
titolo di godimento che sia di per sé in contrasto con la
realizzazione delle opere denunciate.
Ad ogni buon conto, la tutela delle situazioni soggettive
dei terzi è sempre fatta salva da tutti i provvedimenti
autorizzatori o concessori in ambito edilizio e su di essa
non può prendere posizione l’Amministrazione, a meno che
non emerga con chiarezza, al momento del rilascio del titolo,
o della verifica della sussistenza dei presupposti qualificanti
la d.i.a., la mancanza di legittimazione del richiedente.
Soprattutto, la sopravvenuta incertezza circa l’assetto
proprietario dell’area non giustifica di per sé un intervento
in autotutela ovvero un intervento sanzionatorio che non
sia determinato anche dalla necessità di tutela di interessi
primari curati dall’Amministrazione (ad esempio quello urbanistico
- edilizio, quello igienico –sanitario etcc.).
In particolare, circa le opere soggette a mera d.i.a., decorso
il termine di venti giorni previsto dall’art. 4, comma 15,
del d.l. n. 398/93, conv. in legge n. 493/93, nel testo
sostituito dall’art. 2, comma 60, l.n. 662/96, l’Amministrazione
decade dal potere di emettere l’ordine inibitorio delle
trasformazioni previste, fermo restando, ovviamente, il
potere di accertamento e di repressione di opere abusive
secondo la disciplina generale. La giurisprudenza ha infatti
sottolineato che lo strumento della D.I.A. in materia edilizia
rientra nell'ambito del più generale istituto della "denuncia
in luogo di autorizzazione" (c.d. deregulation) delineato
dall'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (nel testo
sostituito dall'art. 2 della Legge 24 Dicembre 1993 n° 537),
e che l'art. 21 secondo comma della medesima legge n° 241/1990
raccorda la procedura della denuncia di inizio di attività
a tutto il sistema sanzionatorio già operante, contemplando
un generale potere di intervento successivo della Pubblica
Amministrazione per l'ipotesi in cui l'inizio dell'attività
ai sensi dell'art. 19 sia avvenuto in contrasto con la normativa
di legge. (cfr. sul punto T.a.r. Lecce, n. 1419 del 31.3.2003).
Recita infatti testualmente il menzionato art. 21 secondo
comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241: "Le sanzioni attualmente
previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza
dell'atto di assenso dell'Amministrazione o in difformità
di esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali
diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20
in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto
con la normativa vigente". Non è però questo il caso che
ci occupa in cui il Comune non ha rilevato alcuna irregolarità
urbanistico – edilizia ma è intervenuto in una controversia
(peraltro ancora allo stato potenziale) fra privati, esorbitando
pertanto dai propri tipici poteri di controllo.
In definitiva, per tutto quanto argomentato, il ricorso
merita accoglimento.
Sussistono però giusti motivi per compensare fra le parti
le spese di giudizio.
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PQM
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sez.II ter, definitivamente pronunciando
sul ricorso di cui in premessa lo accoglie, e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 13.12.2004.
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Roberto Scognamiglio Presidente
Silvia Martino Estensore
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