 |
| |
 |
 |
| n. 2-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 18 febbraio 2005
n. 1409
Pres. Giulia, Est. Cogliani |
|
Processo Amministrativo - Giudizio di ottemperanza
– Vicende del bilancio interno all’amministrazione - Non
sono condizionanti sull’esecuzione del giudicato
|
|
In sede di giudizio di ottemperanza, le vicende
del bilancio interno all’amministrazione non sono condizionanti
sull’esecuzione del giudicato
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
Sezione Seconda bis
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. Reg. Gen. 6079 del 2004 proposto
da
Canulli Ileana , rappresentata e difesa dall’ avv.
Gianfranco Ruffo ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dello stesso in Roma, v. C. Monteverdi 20, per delega
a margine dell’atto introduttivo;
|
| |
|
contro
|
| |
|
Comune di Nettuno, n.c.;
|
| |
|
per la nomina del commissario ad acta
|
| |
|
a seguito della sentenza 15.1.2004 n. 297
di questa Sezione, per l’esecuzione del giudicato formatosi
sulla sentenza n. 4418 del 19.11.2002, dep. Il 9.12.2002
della 1° sez. corte d’appello di Roma;
|
| |
|
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTE le memorie prodotte dalla parte istante;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore, alla camera di consiglio del 16.12.2004
, la Dott. Solveig Cogliani;
Udito il procuratore della parte ricorrente come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con il ricorso menzionato in epigrafe, l’istante
esponeva che con la sentenza n. 4418 del 2002, della Corte
d’appello di Roma, il Comune di Nettuno era stato condannato
al pagamento in favore della stessa della somma di euro
155.462,55 oltre agli interessi legali dalla data della
suddetta sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle
spese di giudizio nella misura dei due terzi che sono liquidati,
per il primo grado, in complessivi euro 2.820,00, di cui
60,00 per spese, 760,00 per diritti e 2.000,00 per onorari
(oltre competenze di legge) e, per il secondo grado in complessivi
euro 3.120,00, di cui 60,00, per spese, 860,00 per diritti
e 2.200,00 per onorari (oltre competenze di legge), ponendo,
le spese di consulenza tecnica d’ufficio a carico dell’appellante
comune di Nettuno.
Rappresentava, altresì, che la sentenza era notificata al
procuratore domiciliatario del Comune, in data 22.1.2003
ed era notificata, munita di formula esecutiva, direttamente
al Comune in persona del sindaco in data 3.2.2003.
La predetta sentenza passava in giudicato in data 23.3.2003,
non essendo stata impugnata dal Comune di Nettuno.
Nonostante l’atto di significazione e diffida e messa in
mora della ricorrente in data 23.6.2003, il Comune non dava
esecuzione alla decisione; sicché l’istante, con ricorso
n. 9486/03, chiedeva al Tribunale adito di voler dichiarare
l’obbligo del Comune di Nettuno di adempiere al giudicato
menzionato.
Con sentenza n. 297 del 15.1.2004 questa Sezione, in accoglimento
del ricorso, ordinava al Comune di Nettuno di provvedere
al pagamento di quanto dovuto entro il termine di giorni
novanta, con riserva, in caso di inottemperanza, di nominare
un Commissario ad acta.
Ciò premesso, la ricorrente, lamentando il persistente inadempimento
dell’Amministrazione, anche dopo la notifica della predetta
sentenza n. 297/04, chiedeva la nomina di un commissario
ad acta.
Con provvedimento interlocutorio di questo Tribunale n.
10931 del 2004, era chiesta all’amministrazione, una dettagliata
relazione sullo stato dell’esecuzione della sentenza per
cui è causa.
Con nota fatta pervenire, per la camera di consiglio fissata
per la discussione, l’amministrazione comunicava che il
Consiglio comunale, con atto n. 54 del 25.11.2004, aveva
provveduto a riconoscere la somma di euro 162.000,00, quale
debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza della corte
d’appello n. 4418 del 2002 e che, tuttavia, l’amministrazione
stessa era in attesa dell’erogazione del finanziamento richiesto
per il pagamento della somma a favore della ricorrente.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Osserva il Collegio che dalla documentazione
in atti, appare che la sentenza invocata da parte istante
non è stata ancora eseguita.
Ciò non risulta contestato dall’amministrazione, che si
limita ad informare, nella nota già richiamata in fatto,
del 19.11.2004 , di aver proceduto al riconoscimento della
somma di euro 162.000,00 peraltro insufficiente, secondo
la ricorrente, a coprire l’intero debito, per l’adempimento
di quanto disposto dalla Corte d’Appello di Roma, come debito
fuori bilancio.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza (ex multis,
Cass., 14.1.1981, n. 323), le vicende del bilancio interno
all’amministrazione non sono condizionanti sull’esecuzione
del giudicato.
Sicchè, indipendentemente dai tempi invocati dall’amministrazione
per ottenere il finanziamento, come evidenziato dalla nota
già richiamata, deve nuovamente ordinarsi all’amministrazione
comunale di Nettuno di provvedere a dare esecuzione alla
sentenza n. 4418 del 2002 della Corte d’Appello di Roma
e, per l’effetto al pagamento in favore della ricorrente
della somma di euro 155.462,55 oltre agli interessi legali
dalla data della suddetta sentenza al saldo, nonché alla
rifusione delle spese di giudizio nella misura dei due terzi,
liquidati, per il primo grado, in complessivi euro 2.820,00,
di cui 60,00 per spese, 760,00 per diritti e 2.000,00 per
onorari (oltre competenze di legge) e, per il secondo grado
in complessivi euro 3.120,00, di cui 60,00, per spese, 860,00
per diritti e 2.200,00 per onorari (oltre competenze di
legge), assegnando il termine di gg. 60 dalla comunicazione
o notificazione della presente decisione. Si procede alla
nomina sin d’ora del Commissario ad acta nella persona del
Prefetto di Roma, con facoltà di delega, perché provveda
all’esecuzione della sentenza in caso di inerzia dell’Amministrazione.
In ragione della soccombenza, si condanna l’amministrazione
al pagamento delle spese della presente fase del giudizio,
determinate nella misura di euro 1500,00, oltre IVA e CPA.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda bis) accoglie il ricorso e per
l’effetto ordina all’amministrazione di provvedere all’esecuzione
della sentenza n. 4418 del 2002 della Corte d’Appello di
Roma, come specificato in motivazione, nel termine di gg.
60 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto
di Roma, con facoltà di delega, perché provveda all’esecuzione
della sentenza in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della
presente fase del giudizio, determinate nella misura di
euro 1500,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 16.12.2004. con l'intervento dei Magistrati:
|
| |
|
Patrizio Giulia PRESIDENTE
Renzo Conti Consigliere Solveig Cogliani, rel. Primo Referendario
|
|
|
|
 |
|
| |
|