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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 1409
Pres. Giulia, Est. Cogliani


Processo Amministrativo - Giudizio di ottemperanza – Vicende del bilancio interno all’amministrazione - Non sono condizionanti sull’esecuzione del giudicato

In sede di giudizio di ottemperanza, le vicende del bilancio interno all’amministrazione non sono condizionanti sull’esecuzione del giudicato


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione Seconda bis

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. Reg. Gen. 6079 del 2004 proposto da
Canulli Ileana , rappresentata e difesa dall’ avv. Gianfranco Ruffo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, v. C. Monteverdi 20, per delega a margine dell’atto introduttivo;

 

contro

 

Comune di Nettuno, n.c.;

 

per la nomina del commissario ad acta

 

a seguito della sentenza 15.1.2004 n. 297 di questa Sezione, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4418 del 19.11.2002, dep. Il 9.12.2002 della 1° sez. corte d’appello di Roma;

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTE le memorie prodotte dalla parte istante;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore, alla camera di consiglio del 16.12.2004 , la Dott. Solveig Cogliani;
Udito il procuratore della parte ricorrente come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso menzionato in epigrafe, l’istante esponeva che con la sentenza n. 4418 del 2002, della Corte d’appello di Roma, il Comune di Nettuno era stato condannato al pagamento in favore della stessa della somma di euro 155.462,55 oltre agli interessi legali dalla data della suddetta sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio nella misura dei due terzi che sono liquidati, per il primo grado, in complessivi euro 2.820,00, di cui 60,00 per spese, 760,00 per diritti e 2.000,00 per onorari (oltre competenze di legge) e, per il secondo grado in complessivi euro 3.120,00, di cui 60,00, per spese, 860,00 per diritti e 2.200,00 per onorari (oltre competenze di legge), ponendo, le spese di consulenza tecnica d’ufficio a carico dell’appellante comune di Nettuno.
Rappresentava, altresì, che la sentenza era notificata al procuratore domiciliatario del Comune, in data 22.1.2003 ed era notificata, munita di formula esecutiva, direttamente al Comune in persona del sindaco in data 3.2.2003.
La predetta sentenza passava in giudicato in data 23.3.2003, non essendo stata impugnata dal Comune di Nettuno.
Nonostante l’atto di significazione e diffida e messa in mora della ricorrente in data 23.6.2003, il Comune non dava esecuzione alla decisione; sicché l’istante, con ricorso n. 9486/03, chiedeva al Tribunale adito di voler dichiarare l’obbligo del Comune di Nettuno di adempiere al giudicato menzionato.
Con sentenza n. 297 del 15.1.2004 questa Sezione, in accoglimento del ricorso, ordinava al Comune di Nettuno di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine di giorni novanta, con riserva, in caso di inottemperanza, di nominare un Commissario ad acta.
Ciò premesso, la ricorrente, lamentando il persistente inadempimento dell’Amministrazione, anche dopo la notifica della predetta sentenza n. 297/04, chiedeva la nomina di un commissario ad acta.
Con provvedimento interlocutorio di questo Tribunale n. 10931 del 2004, era chiesta all’amministrazione, una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione della sentenza per cui è causa.
Con nota fatta pervenire, per la camera di consiglio fissata per la discussione, l’amministrazione comunicava che il Consiglio comunale, con atto n. 54 del 25.11.2004, aveva provveduto a riconoscere la somma di euro 162.000,00, quale debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza della corte d’appello n. 4418 del 2002 e che, tuttavia, l’amministrazione stessa era in attesa dell’erogazione del finanziamento richiesto per il pagamento della somma a favore della ricorrente.

 

DIRITTO

 

Osserva il Collegio che dalla documentazione in atti, appare che la sentenza invocata da parte istante non è stata ancora eseguita.
Ciò non risulta contestato dall’amministrazione, che si limita ad informare, nella nota già richiamata in fatto, del 19.11.2004 , di aver proceduto al riconoscimento della somma di euro 162.000,00 peraltro insufficiente, secondo la ricorrente, a coprire l’intero debito, per l’adempimento di quanto disposto dalla Corte d’Appello di Roma, come debito fuori bilancio.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza (ex multis, Cass., 14.1.1981, n. 323), le vicende del bilancio interno all’amministrazione non sono condizionanti sull’esecuzione del giudicato.
Sicchè, indipendentemente dai tempi invocati dall’amministrazione per ottenere il finanziamento, come evidenziato dalla nota già richiamata, deve nuovamente ordinarsi all’amministrazione comunale di Nettuno di provvedere a dare esecuzione alla sentenza n. 4418 del 2002 della Corte d’Appello di Roma e, per l’effetto al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 155.462,55 oltre agli interessi legali dalla data della suddetta sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio nella misura dei due terzi, liquidati, per il primo grado, in complessivi euro 2.820,00, di cui 60,00 per spese, 760,00 per diritti e 2.000,00 per onorari (oltre competenze di legge) e, per il secondo grado in complessivi euro 3.120,00, di cui 60,00, per spese, 860,00 per diritti e 2.200,00 per onorari (oltre competenze di legge), assegnando il termine di gg. 60 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione. Si procede alla nomina sin d’ora del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, perché provveda all’esecuzione della sentenza in caso di inerzia dell’Amministrazione.
In ragione della soccombenza, si condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, determinate nella misura di euro 1500,00, oltre IVA e CPA.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis) accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione di provvedere all’esecuzione della sentenza n. 4418 del 2002 della Corte d’Appello di Roma, come specificato in motivazione, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione; nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, perché provveda all’esecuzione della sentenza in caso di inerzia dell’Amministrazione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, determinate nella misura di euro 1500,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16.12.2004. con l'intervento dei Magistrati:

 

Patrizio Giulia PRESIDENTE
Renzo Conti Consigliere Solveig Cogliani, rel. Primo Referendario

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