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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 1413
Pres. La Medica, Est. Bottiglieri


Giurisdizione e competenza – Quesiti interpretativi proposti da privati alla P.A. – Avviso della P.A. in risposta ai quesiti – Impugnazione dell’avviso – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste - Motivi

Non sussiste giurisdizione del G.A. sull’impugnazione di un avviso formulato dall’amministrazione nell’ambito di quesiti proposti da privati, tale atto consistendo in una mera interpretazione della norma, non costituente atto amministrativo, ed inidoneo ad arrecare pregiudizio diretto ed immediato alla sfera del privato interessato


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui seguenti ricorsi nn. 1643/94 e 10043/94 proposti da
Wilma Pelosi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Delli Santi e Giorgio M. Lupi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via di Monserrato, n. 25;

 

quanto al primo:

 

CONTRO

 

- il Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali), in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
- la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, in persona del Soprintendente p.t., non costituita in giudizio;

 

PER L'ANNULLAMENTO
della nota della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici n. 11957, del 9 novembre 1993, con il quale è stata comunicata la sottoposizione del proprio immobile, sito in via S. Nicola dei Cesarini, n. 3, a tutela, ai sensi della l. 1° giugno 1939, n. 1089, con d.m. 10 luglio 1953;

 

quanto al secondo:

 

CONTRO

 

il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

PER L'ANNULLAMENTO
della nota della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici n. 3437, dell’11 aprile 1994, con la quale si comunica di ritenere il vincolo di cui al d.m. 10 luglio 1953 – a suo tempo imposto sull’immobile sito in via S. Nicola dei Cesarini, quando esso constava di soli sue piani – esteso anche alla proprietà della ricorrente, occupante il sesto piano di quell’immobile e realizzato successivamente all’imposizione del predetto vincolo.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero per i beni e le attività culturali nel ricorso n. 10043/94;
Visto l’atto di costituzione depositato per entrambi i giudizi da Luca Fagioli, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Lavitola e Orsola Nugnes, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, v.le Giulio Cesare, n. 71;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l’avv. Lavitola.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con il primo ricorso (n. 1643/94) notificato in data 4/5 gennaio 1994, depositato il successivo 4 febbraio, l’istante, deducendo la qualità di proprietario di un appartamento in Roma, sito al sesto piano dell’immobile di via S. Nicola dei Cesarini, n. 3, ha, tra altro, domandato – nell’ipotesi che debba ad essa riconoscersi carattere provvedimentale – l’annullamento della nota 9 novembre 1993, con la quale la Soprintendenza, rispondendo ad un quesito formulato dalla stessa, esprime di ritenere che l’intero immobile deve considerarsi sottoposto a tutela ex lege 1° giugno 1939, n. 1089, ai sensi del d.m. 10 luglio 1953.
Avverso la suddetta comunicazione, ritenuta arbitraria ed erronea, in quanto il decreto ministeriale è stato adottato quando l’immobile era composto di soli due piani, viene avanzata la censura di violazione degli artt. 1, 2 e 3, l. 1089/39 e degli artt. 1, 3 e 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241.
Non si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione.
Con atto depositato in data 8 marzo 2004, si è costituito in giudizio il sig. Luca Fagioli, il quale, deducendo la qualità di acquirente dell’immobile per cui è causa, e facendo propri i motivi in fatto e in diritto di cui al ricorso, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

 

2. Con altro ricorso (n. 10043/94), notificato in data 3 giugno 1994, depositato il successivo 24 giugno, la medesima istante ha, tra altro, domandato – nell’ipotesi che debba ad essa riconoscersi carattere provvedimentale – l’annullamento della nota 11 aprile 1994, con la quale la Soprintendenza ha motivatamente ribadito, a seguito di ulteriore quesito formulato dall’interessata in ordine all’estensione del vincolo, che il vincolo stesso deve ritenersi esteso all’intero edificio.
Avverso la suddetta comunicazione, ritenuta arbitraria ed erronea, per le ragioni già dedotte nel ricorso di cui al punto 1, viene avanzata la censura di violazione degli artt. 1, 2 e 3, l. 1089/39.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, senza spiegare alcuna difesa, l’intimata amministrazione.
Con atto depositato in data 2 aprile 2004, si è costituito anche in tale giudizio il sig. Luca Fagioli, nella predetta qualità, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

 

3. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 entrambe le cause sono state trattenute per la decisione.

 

4. I ricorsi possono essere preliminarmente riuniti al fine della decisione, per connessione soggettiva ed oggettiva.

 

5. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la costituzione in entrambi i giudizi del sig. Luca Fagioli, acquirente dell’immobile per cui è causa.
Invero, la successione a titolo particolare nella proprietà dell’immobile non determina automaticamente una modificazione delle parti dei giudizi pendenti, i quali, in applicazione dell’art. 111, 1º e 2º comma c.p.c., proseguono tra le parti originarie, senza che l’intervento del successore determini, in mancanza di esplicito consenso dei contendenti e di formale provvedimento del giudice, l’estromissione del dante causa; peraltro, la sentenza emessa nei confronti di quest’ultimo spiega i suoi effetti anche contro il successore particolare che può impugnarla, facendo prova della sua qualità e della sua legittimazione ad impugnare (cfr. C. Stato, sez. IV, 30-05-2001, n. 2955; sez. VI, 09-05-2000, n. 2678).

5.1. Né gli atti di costituzione dal medesimo depositati in atti di giudizio possono essere considerati idonei agli effetti dello spontaneo intervento in causa, facoltà pacificamente riconosciuta in capo al successore a titolo particolare, ai sensi dell’art. 22, l. 6 dicembre 1971, n. 1034: il rituale esercizio di tale facoltà presuppone, infatti, l’osservanza delle norme ivi dettate, tra cui quella relativa alla notifica alle parti in causa della domanda di intervento, nella fattispecie non effettuata.

 

6. Ancora in via preliminare, va rilevata la irricevibilità del ricorso n. 1643/94.
L’art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, laddove prevede che il deposito del ricorso deve avvenire entro trenta giorni dall’ultima notifica, si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell’integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, che decorre dall’ultima notifica utile (C. Stato, ord. cautelare, sez. VI, 05-05-2000, n. 2202).
Nella specie, la ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all’amministrazione presso il domicilio legale il 4 gennaio 1994, ha, ad abundantiam, notificato il ricorso stesso anche direttamente alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma, presso la relativa sede, in data 5 gennaio 1994.
Di talchè il deposito, intervenuto in data 4 febbraio 1994, è tardivo, essendo stato effettuato oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal 4 gennaio 1994, ovvero dalla notifica del ricorso all’amministrazione emanante ritualmente effettuato, ai sensi dell’art. 11, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (t.u. delle leggi sull’Avvocatura dello Stato) e dell’art. 10, 3º comma, l. 3 aprile 1979, n. 103, presso l’Avvocatura dello Stato.

7. Da, ultimo, sempre in via preliminare, si appalesa la inammissibilità del ricorso n. 10043/94.
Come la stessa parte ricorrente mostra di ritenere nell’atto introduttivo del giudizio, quando domanda la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (cui è sottesa, in sostanza, la domanda di una sentenza di accertamento sulla natura dell’atto impugnato), e, solo in subordine, l’annullamento dell’atto stesso, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sull’impugnazione di un avviso formulato dall’amministrazione nell’ambito di un quesito proposto da privati. Tale atto consiste in una mera interpretazione di un dato normativo – vertente, nella specie, sulla applicabilità del d.m. 10 luglio 1953 all’immobile di proprietà – non costituente atto amministrativo, come tale impugnabile, se di carattere autoritativo e lesivo di interessi legittimi.
Invero, l’unico effetto che siffatta interpretazione è, verosimilmente, idonea a produrre, è quello di fornire un orientamento, nell’ambito delineato dai presupposti di fatto e di diritto considerati dal quesito e dalla risposta, alla futura attività amministrativa, restando, comunque, l’amministrazione pur sempre libera di determinarsi, responsabilmente, in maniera diversa, nei singoli provvedimenti eventualmente da adottare, e l’interessato facoltizzato ad impugnarli per far valere le proprie ragioni.
In altre parole, l’atto impugnato si rileva inidoneo ad arrecare pregiudizio immediato e diretto alla sfera del privato interessato.

 

8. Per le ragioni che precedono, va dichiarata la inammissibilità di entrambi i ricorsi in esame.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sui ricorsi previamente riuniti nn. 1643/94 e 10043/94, proposti da Wilma Pelosi, come in epigrafe, li dichiara inammissibili. Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005.

 

Domenico LA MEDICA Presidente
Roberto CAPUZZI Consigliere Anna BOTTIGLIERI Ref., estensore. Il Presidente L’estensore.

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