| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 18 febbraio 2005
n. 1413
Pres. La Medica, Est. Bottiglieri |
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Giurisdizione e competenza – Quesiti interpretativi
proposti da privati alla P.A. – Avviso della P.A. in risposta
ai quesiti – Impugnazione dell’avviso – Giurisdizione del
G.A. – Non sussiste - Motivi
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Non sussiste giurisdizione del G.A. sull’impugnazione
di un avviso formulato dall’amministrazione nell’ambito
di quesiti proposti da privati, tale atto consistendo in
una mera interpretazione della norma, non costituente atto
amministrativo, ed inidoneo ad arrecare pregiudizio diretto
ed immediato alla sfera del privato interessato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
-SEZIONE II -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui seguenti ricorsi nn. 1643/94 e 10043/94
proposti da
Wilma Pelosi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo
Delli Santi e Giorgio M. Lupi, presso il cui studio elettivamente
domicilia in Roma, via di Monserrato, n. 25;
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quanto al primo:
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CONTRO
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- il Ministero per i beni culturali e
ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali),
in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
- la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
di Roma, in persona del Soprintendente p.t., non costituita
in giudizio;
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PER L'ANNULLAMENTO
della nota della Soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici n. 11957, del 9 novembre 1993, con il quale
è stata comunicata la sottoposizione del proprio immobile,
sito in via S. Nicola dei Cesarini, n. 3, a tutela, ai sensi
della l. 1° giugno 1939, n. 1089, con d.m. 10 luglio 1953;
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quanto al secondo:
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CONTRO
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il Ministero per i beni e le attività
culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
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PER L'ANNULLAMENTO
della nota della Soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici n. 3437, dell’11 aprile 1994, con la quale
si comunica di ritenere il vincolo di cui al d.m. 10 luglio
1953 – a suo tempo imposto sull’immobile sito in via S.
Nicola dei Cesarini, quando esso constava di soli sue piani
– esteso anche alla proprietà della ricorrente, occupante
il sesto piano di quell’immobile e realizzato successivamente
all’imposizione del predetto vincolo.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero per i beni e
le attività culturali nel ricorso n. 10043/94;
Visto l’atto di costituzione depositato per entrambi i giudizi
da Luca Fagioli, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo
Lavitola e Orsola Nugnes, elettivamente domiciliato presso
lo studio dei medesimi in Roma, v.le Giulio Cesare, n. 71;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, la
dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l’avv. Lavitola.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. Con il primo ricorso (n. 1643/94) notificato
in data 4/5 gennaio 1994, depositato il successivo 4 febbraio,
l’istante, deducendo la qualità di proprietario di un appartamento
in Roma, sito al sesto piano dell’immobile di via S. Nicola
dei Cesarini, n. 3, ha, tra altro, domandato – nell’ipotesi
che debba ad essa riconoscersi carattere provvedimentale
– l’annullamento della nota 9 novembre 1993, con la quale
la Soprintendenza, rispondendo ad un quesito formulato dalla
stessa, esprime di ritenere che l’intero immobile deve considerarsi
sottoposto a tutela ex lege 1° giugno 1939, n. 1089, ai
sensi del d.m. 10 luglio 1953.
Avverso la suddetta comunicazione, ritenuta arbitraria ed
erronea, in quanto il decreto ministeriale è stato adottato
quando l’immobile era composto di soli due piani, viene
avanzata la censura di violazione degli artt. 1, 2 e 3,
l. 1089/39 e degli artt. 1, 3 e 10 della l. 7 agosto 1990,
n. 241.
Non si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione.
Con atto depositato in data 8 marzo 2004, si è costituito
in giudizio il sig. Luca Fagioli, il quale, deducendo la
qualità di acquirente dell’immobile per cui è causa, e facendo
propri i motivi in fatto e in diritto di cui al ricorso,
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
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2. Con altro ricorso (n. 10043/94), notificato
in data 3 giugno 1994, depositato il successivo 24 giugno,
la medesima istante ha, tra altro, domandato – nell’ipotesi
che debba ad essa riconoscersi carattere provvedimentale
– l’annullamento della nota 11 aprile 1994, con la quale
la Soprintendenza ha motivatamente ribadito, a seguito di
ulteriore quesito formulato dall’interessata in ordine all’estensione
del vincolo, che il vincolo stesso deve ritenersi esteso
all’intero edificio.
Avverso la suddetta comunicazione, ritenuta arbitraria ed
erronea, per le ragioni già dedotte nel ricorso di cui al
punto 1, viene avanzata la censura di violazione degli artt.
1, 2 e 3, l. 1089/39.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, senza
spiegare alcuna difesa, l’intimata amministrazione.
Con atto depositato in data 2 aprile 2004, si è costituito
anche in tale giudizio il sig. Luca Fagioli, nella predetta
qualità, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
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3. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005
entrambe le cause sono state trattenute per la decisione.
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4. I ricorsi possono essere preliminarmente
riuniti al fine della decisione, per connessione soggettiva
ed oggettiva.
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5. Sempre in via preliminare, va dichiarata
inammissibile la costituzione in entrambi i giudizi del
sig. Luca Fagioli, acquirente dell’immobile per cui è causa.
Invero, la successione a titolo particolare nella proprietà
dell’immobile non determina automaticamente una modificazione
delle parti dei giudizi pendenti, i quali, in applicazione
dell’art. 111, 1º e 2º comma c.p.c., proseguono tra le parti
originarie, senza che l’intervento del successore determini,
in mancanza di esplicito consenso dei contendenti e di formale
provvedimento del giudice, l’estromissione del dante causa;
peraltro, la sentenza emessa nei confronti di quest’ultimo
spiega i suoi effetti anche contro il successore particolare
che può impugnarla, facendo prova della sua qualità e della
sua legittimazione ad impugnare (cfr. C. Stato, sez. IV,
30-05-2001, n. 2955; sez. VI, 09-05-2000, n. 2678).
5.1. Né gli atti di costituzione dal medesimo depositati
in atti di giudizio possono essere considerati idonei agli
effetti dello spontaneo intervento in causa, facoltà pacificamente
riconosciuta in capo al successore a titolo particolare,
ai sensi dell’art. 22, l. 6 dicembre 1971, n. 1034: il rituale
esercizio di tale facoltà presuppone, infatti, l’osservanza
delle norme ivi dettate, tra cui quella relativa alla notifica
alle parti in causa della domanda di intervento, nella fattispecie
non effettuata.
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6. Ancora in via preliminare, va rilevata
la irricevibilità del ricorso n. 1643/94.
L’art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, laddove prevede che
il deposito del ricorso deve avvenire entro trenta giorni
dall’ultima notifica, si riferisce alle notifiche necessarie
ai fini dell’integrità del contraddittorio e non a quelle
meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam,
perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare
a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso;
pertanto, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea
ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni per
il deposito del ricorso, che decorre dall’ultima notifica
utile (C. Stato, ord. cautelare, sez. VI, 05-05-2000, n.
2202).
Nella specie, la ricorrente, dopo aver notificato il ricorso
all’amministrazione presso il domicilio legale il 4 gennaio
1994, ha, ad abundantiam, notificato il ricorso stesso anche
direttamente alla Soprintendenza per i beni ambientali ed
architettonici di Roma, presso la relativa sede, in data
5 gennaio 1994.
Di talchè il deposito, intervenuto in data 4 febbraio 1994,
è tardivo, essendo stato effettuato oltre il termine perentorio
di trenta giorni decorrente dal 4 gennaio 1994, ovvero dalla
notifica del ricorso all’amministrazione emanante ritualmente
effettuato, ai sensi dell’art. 11, r.d. 30 ottobre 1933,
n. 1611 (t.u. delle leggi sull’Avvocatura dello Stato) e
dell’art. 10, 3º comma, l. 3 aprile 1979, n. 103, presso
l’Avvocatura dello Stato.
7. Da, ultimo, sempre in via preliminare, si appalesa la
inammissibilità del ricorso n. 10043/94.
Come la stessa parte ricorrente mostra di ritenere nell’atto
introduttivo del giudizio, quando domanda la dichiarazione
di inammissibilità del ricorso (cui è sottesa, in sostanza,
la domanda di una sentenza di accertamento sulla natura
dell’atto impugnato), e, solo in subordine, l’annullamento
dell’atto stesso, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione
sull’impugnazione di un avviso formulato dall’amministrazione
nell’ambito di un quesito proposto da privati. Tale atto
consiste in una mera interpretazione di un dato normativo
– vertente, nella specie, sulla applicabilità del d.m. 10
luglio 1953 all’immobile di proprietà – non costituente
atto amministrativo, come tale impugnabile, se di carattere
autoritativo e lesivo di interessi legittimi.
Invero, l’unico effetto che siffatta interpretazione è,
verosimilmente, idonea a produrre, è quello di fornire un
orientamento, nell’ambito delineato dai presupposti di fatto
e di diritto considerati dal quesito e dalla risposta, alla
futura attività amministrativa, restando, comunque, l’amministrazione
pur sempre libera di determinarsi, responsabilmente, in
maniera diversa, nei singoli provvedimenti eventualmente
da adottare, e l’interessato facoltizzato ad impugnarli
per far valere le proprie ragioni.
In altre parole, l’atto impugnato si rileva inidoneo ad
arrecare pregiudizio immediato e diretto alla sfera del
privato interessato.
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8. Per le ragioni che precedono, va dichiarata
la inammissibilità di entrambi i ricorsi in esame.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio tra le parti in causa.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sui ricorsi previamente riuniti
nn. 1643/94 e 10043/94, proposti da Wilma Pelosi, come in
epigrafe, li dichiara inammissibili. Compensa le spese di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio
del 26 gennaio 2005.
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Domenico LA MEDICA Presidente
Roberto CAPUZZI Consigliere Anna BOTTIGLIERI Ref., estensore.
Il Presidente L’estensore.
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