| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 18 febbraio 2005
n. 1416
Pres. La Medica, Est. Sapone |
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Autorizzazioni e concessioni – Istallazione
impianto pubblicitario – Autorizzazione del Comune – Assenza
di valutazioni sui profili urbanistici – Necessità di concessione
edilizia – Sussiste
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La concessione edilizia, prevista per l’installazione
di un impianto pubblicitario, non può ritenersi assorbita
dal provvedimento autorizzativo della stessa amministrazione
comunale se con tale determinazione non sia stata effettuata
alcuna valutazione dei profili urbanistici.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
-SEZIONE II -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.1290 del 1989 proposto dalla
srl Società R.B. Pubblicità, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Ruggero Frascaroli presso il cui studio in Roma, Viale Regina
Margherita n.46, è elettivamente domiciliata;
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CONTRO
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il comune di Roma, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno
Ceccarani ed elettivamente domiciliato presso gli uffici
dell’Avvocatura comunale in Via del Tempio di Giove n.21;
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per l’annullamento:
dell’ordinanza sindacale prot. 17320/88, notificata in data
23/1/1989, con la quale:
1) è stato contestato alla società ricorrente di aver eseguito,
senza concessione edilizia, su terreno sito in Roma, Via
P. Mascagni, le seguenti opere:
a) sbancamento di circa mc 100 di terra del piano di campagna;
b) realizzazione di una pedana di calcestruzzo di mt 14,520x0,60
e collocazione su detta pedana di un traliccio metallico
in tubolari Innocenti della misura di mt.12x12x4;
2) è stato ordinato alla suddetta società di procedere,
entro 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza in questione,
alla rimozione delle opere de quibus.
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Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 – relatore
il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Marco Frascaroli, delegato
dall’avv. Ruggero Frascaroli, per la società ricorrente
e l’avv. Onofri per il comune di Roma;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il proposto gravame la società ricorrente
ha impugnato l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui
l’intimata amministrazione ha disposto la rimozione delle
opere descritte nella suddetta ordinanza, in quanto abusivamente
realizzate.
Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la
controversia in trattazione è stato fatto presente che:
1) l’amministrazione comunale aveva autorizzato l’odierna
istante a procedere allo spostamento si un impianto pubblicitario
da via Anastasio II a Via Mascagni;
2) successivamente tale autorizzazione è stata revocata
con ordinanza n.24358/1988, la quale è stata impugnata davanti
questo Tribunale (ric. n.3125/1998), ed è stata sospesa
con ordinanza n.1777/1988.
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di
doglianza:
Violazione, erronea applicazione della L. n.47/1985 in relazione
al DPR 639/1972 ed ai principi in esso enunciati. Eccesso
e sviamento di potere per contraddittorietà, travisamento
dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
Non essendo stata data esecuzione alla gravata ordinanza,
l’amministrazione comunale ha disposto la demolizione di
ufficio delle predette opere abusive con determinazione
n.2181 del 25/1/1995, la quale è stata impugnata con i seguenti
motivi aggiunti di doglianza:
Violazione della L. n.47/1985 e della L. n.10/1977. Eccesso
di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria,
contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione.
Si è costituito il comune di Roma contestando genericamente
la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per
il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 il ricorso è stato
assunto in decisione.
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DIRITTO
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Con il proposto gravame la società ricorrente
ha impugnato l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui
l’intimata amministrazione ha disposto la rimozione delle
opere descritte nella menzionata ordinanza, in quanto abusivamente
realizzate.
Con le dedotte doglianze è stato sostenuto che la realizzazione
delle opere de quibus non era subordinato al previo rilascio
della concessione edilizia atteso che:
a) l’installazione dell’impianto pubblicitario era stato
autorizzato dall’amministrazione comunale;
b) in ogni caso si trattava di opere di minima entità, non
incidenti sull’assetto del territorio e di natura temporanea.
Le doglianze in trattazione non sono suscettibili di favorevole
esame, atteso che:
1) la concessione edilizia non poteva in alcun modo ritenersi
assorbita dal provvedimento con cui la stessa amministrazione
comunale aveva autorizzato l’installazione dell’impianto
pubblicitario, in quanto con tale determinazione non è stata
in alcun modo effettuata alcuna valutazione dei profili
urbanistici; 2) nella fattispecie in questione, considerata
la natura delle opere effettuate, si rendeva necessario
il rilascio della concessione edilizia.
Su tale ultimo aspetto il Collegio, alla luce della consolidata
giurisprudenza secondo cui “il rilascio della concessione
edilizia occorre per tutte le trasformazioni del territorio
che alterano lo stato dei luoghi a mezzo di interventi edilizi
che realizzano consistenze edilizie non precarie, perché
destinate a soddisfare esigenze permanenti e ricorrenti
(ex plurimis CS; sez.V, n.241 del 6/5/1986), osserva che:
a) è incontestabile che le opere de quibus comportavano
una rilevante modifica dello stato dei luoghi, tenuto conto
altresì, contrariamente a quanto tautologicamente affermato
dalla ricorrente, della non modesta entità delle stesse.
dovuta alle rilevanti dimensioni (mt 12x7) dell’impianto
pubblicitario;
b) non può inoltre in alcun modo ritenersi che le suddette
opere dovevano essere considerate precarie, temporanee e
non stabili in ragione della circostanza che la concessione
pubblicitaria ha durata annuale. In merito, tenuto conto
del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui
il carattere di provvisorietà di una costruzione edilizia,
al fine di stabilire se occorra munirsi della concessione,
deve essere indotto dall'uso realmente precario e temporaneo,
per fini specifici e cronologicamente delimitati, sicché
la precarietà dell'opera edilizia va esclusa quando si tratti
di costruzione destinata a dare un'utilità prolungata nel
tempo, indipendentemente dalla facoltà della sua rimozione
(ex plurimis CS, sez.V., n.97 del 23/1/1995), è palese che
l’installazione di un impianto pubblicitario di per sè è
suscettibile di un uso prolungato nel tempo, e che la prevista
efficacia annuale della relativa autorizzazione non è in
alcun modo di ostacolo, stante l’assenza di un’esplicita
prescrizione di diniego al riguardo, a che la suddetta autorizzazione
potesse essere prorogata o rinnovata.
Ciò considerato, le doglianze dedotte in via principale
devono essere rigettate.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti avverso la
determinazione che dispone l’esecuzione di ufficio della
rimozione delle opera de quibus, gli stessi devono essere
dichiarati inammissibili, avuto presente che: il suddetto
provvedimento risulta essere meramente esecutivo di quello
gravato in via principale e che le censure dedotte nei confronti
dello stesso sono identiche a quelle proposte in sede di
impugnativa principale.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Le spese di giudizio quantificate in dispositivo seguono
la soccombenza.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso
n.1290 del 1989, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore dell’intimata
amministrazione delle spese del presente giudizio liquidate
in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento\00)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 9 febbraio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori
giudici:
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Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere Dr. Giuseppe SAPONE -
Consigliere, estensore
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