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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 1416
Pres. La Medica, Est. Sapone


Autorizzazioni e concessioni – Istallazione impianto pubblicitario – Autorizzazione del Comune – Assenza di valutazioni sui profili urbanistici – Necessità di concessione edilizia – Sussiste

La concessione edilizia, prevista per l’installazione di un impianto pubblicitario, non può ritenersi assorbita dal provvedimento autorizzativo della stessa amministrazione comunale se con tale determinazione non sia stata effettuata alcuna valutazione dei profili urbanistici.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.1290 del 1989 proposto dalla
srl Società R.B. Pubblicità, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggero Frascaroli presso il cui studio in Roma, Viale Regina Margherita n.46, è elettivamente domiciliata;

 

CONTRO

 

il comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Ceccarani ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Via del Tempio di Giove n.21;

 

per l’annullamento:
dell’ordinanza sindacale prot. 17320/88, notificata in data 23/1/1989, con la quale:
1) è stato contestato alla società ricorrente di aver eseguito, senza concessione edilizia, su terreno sito in Roma, Via P. Mascagni, le seguenti opere:
a) sbancamento di circa mc 100 di terra del piano di campagna;
b) realizzazione di una pedana di calcestruzzo di mt 14,520x0,60 e collocazione su detta pedana di un traliccio metallico in tubolari Innocenti della misura di mt.12x12x4;
2) è stato ordinato alla suddetta società di procedere, entro 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza in questione, alla rimozione delle opere de quibus.

 

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Marco Frascaroli, delegato dall’avv. Ruggero Frascaroli, per la società ricorrente e l’avv. Onofri per il comune di Roma;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui l’intimata amministrazione ha disposto la rimozione delle opere descritte nella suddetta ordinanza, in quanto abusivamente realizzate.
Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:
1) l’amministrazione comunale aveva autorizzato l’odierna istante a procedere allo spostamento si un impianto pubblicitario da via Anastasio II a Via Mascagni;
2) successivamente tale autorizzazione è stata revocata con ordinanza n.24358/1988, la quale è stata impugnata davanti questo Tribunale (ric. n.3125/1998), ed è stata sospesa con ordinanza n.1777/1988.
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione, erronea applicazione della L. n.47/1985 in relazione al DPR 639/1972 ed ai principi in esso enunciati. Eccesso e sviamento di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
Non essendo stata data esecuzione alla gravata ordinanza, l’amministrazione comunale ha disposto la demolizione di ufficio delle predette opere abusive con determinazione n.2181 del 25/1/1995, la quale è stata impugnata con i seguenti motivi aggiunti di doglianza:
Violazione della L. n.47/1985 e della L. n.10/1977. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione.
Si è costituito il comune di Roma contestando genericamente la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 il ricorso è stato assunto in decisione.

 

DIRITTO

 

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui l’intimata amministrazione ha disposto la rimozione delle opere descritte nella menzionata ordinanza, in quanto abusivamente realizzate.
Con le dedotte doglianze è stato sostenuto che la realizzazione delle opere de quibus non era subordinato al previo rilascio della concessione edilizia atteso che:
a) l’installazione dell’impianto pubblicitario era stato autorizzato dall’amministrazione comunale;
b) in ogni caso si trattava di opere di minima entità, non incidenti sull’assetto del territorio e di natura temporanea.
Le doglianze in trattazione non sono suscettibili di favorevole esame, atteso che:
1) la concessione edilizia non poteva in alcun modo ritenersi assorbita dal provvedimento con cui la stessa amministrazione comunale aveva autorizzato l’installazione dell’impianto pubblicitario, in quanto con tale determinazione non è stata in alcun modo effettuata alcuna valutazione dei profili urbanistici; 2) nella fattispecie in questione, considerata la natura delle opere effettuate, si rendeva necessario il rilascio della concessione edilizia.
Su tale ultimo aspetto il Collegio, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui “il rilascio della concessione edilizia occorre per tutte le trasformazioni del territorio che alterano lo stato dei luoghi a mezzo di interventi edilizi che realizzano consistenze edilizie non precarie, perché destinate a soddisfare esigenze permanenti e ricorrenti (ex plurimis CS; sez.V, n.241 del 6/5/1986), osserva che:
a) è incontestabile che le opere de quibus comportavano una rilevante modifica dello stato dei luoghi, tenuto conto altresì, contrariamente a quanto tautologicamente affermato dalla ricorrente, della non modesta entità delle stesse. dovuta alle rilevanti dimensioni (mt 12x7) dell’impianto pubblicitario;
b) non può inoltre in alcun modo ritenersi che le suddette opere dovevano essere considerate precarie, temporanee e non stabili in ragione della circostanza che la concessione pubblicitaria ha durata annuale. In merito, tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il carattere di provvisorietà di una costruzione edilizia, al fine di stabilire se occorra munirsi della concessione, deve essere indotto dall'uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati, sicché la precarietà dell'opera edilizia va esclusa quando si tratti di costruzione destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facoltà della sua rimozione (ex plurimis CS, sez.V., n.97 del 23/1/1995), è palese che l’installazione di un impianto pubblicitario di per sè è suscettibile di un uso prolungato nel tempo, e che la prevista efficacia annuale della relativa autorizzazione non è in alcun modo di ostacolo, stante l’assenza di un’esplicita prescrizione di diniego al riguardo, a che la suddetta autorizzazione potesse essere prorogata o rinnovata.
Ciò considerato, le doglianze dedotte in via principale devono essere rigettate.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti avverso la determinazione che dispone l’esecuzione di ufficio della rimozione delle opera de quibus, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili, avuto presente che: il suddetto provvedimento risulta essere meramente esecutivo di quello gravato in via principale e che le censure dedotte nei confronti dello stesso sono identiche a quelle proposte in sede di impugnativa principale.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Le spese di giudizio quantificate in dispositivo seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1290 del 1989, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la società ricorrente al pagamento a favore dell’intimata amministrazione delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento\00)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:

 

Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore

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