| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 23 febbraio 2005
n. 880
G. Vacirca Pres. - B. Massari Est.
P. Ballatore (Avv. S. Bracci) contro il C.N.R. e l’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (Avvocatura
dello Stato) e nei confronti di M. Aliberti, S. Genovesi
e M. Atzori (non costituiti) |
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Concorsi pubblici – Procedura concorsuale
per il conferimento di tre assegni di ricerca - Criteri
di valutazione dei titoli – Preferenza per il corso di studi
universitari rispetto a tutti gli altri titoli scientifici
- Irragionevole interpretazione delle prescrizioni del bando
in relazione ai principi generali in materia di conferimento
di assegni di ricerca - Illegittimità
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È illegittimo il comportamento della Commissione
esaminatrice di una procedura concorsuale per il conferimento
di tre assegni di ricerca nella parte in cui, al momento
di individuare le categorie di titoli oggetto di valutazione,
ha deciso di privilegiare il corso di studi universitari
rispetto a tutti gli altri titoli scientifici post laurea
in possesso dei candidati, attribuendo ai primi 70 punti
su 100 e ai secondi 12 punti su 100, con ciò interpretando
irragionevolmente le prescrizioni del bando in relazione
ai principi generali in materia di conferimento di assegni
di ricerca. È del tutto evidente, infatti, che la finalità
di tali erogazioni è quella di incentivare l’approfondimento
della formazione dei soggetti che abbiano una specifica
e documentata attività di ricerca, come prescritto, del
resto, anche dall’art. 3 del disciplinare richiamato dall’art.
10 del bando
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2135/03 proposto da
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BALLATORE PAOLA rappresentata e difesa
dall’avv. Stefano Bracci ed elettivamente domiciliata presso
la Segreteria di questo T.A.R.
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contro
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il Consiglio Nazionale delle Ricerche
– CNR - in persona del Presidente pro tempore, e l’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo”,
in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege,
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e nei confronti
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di Aliberti Massimo, Genovesi Simone e
Atzori Maurizio, non costituiti in giudizio;
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per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
- del provvedimento in data 20 ottobre 2003 di approvazione
della graduatoria di merito della selezione per titoli per
il conferimento di tre assegni di ricerca per attività da
svolgersi nell’ambito di laboratori dell’Istituto di scienza
e tecnologie dell’informazione “A. Faedo”;
- del verbale della Commissione esaminatrice in data 17
ottobre 2003;
per quanto possa occorrere del bando di selezione pubblica
n. 20/2003 – ISTI;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso
e in particolare dell’eventuale provvedimento di attribuzione
dell’assegno di ricerca ai candidati risultati vincitori;
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e per l’annullamento,
proposto con motivi aggiunti,
del provvedimento a firma del Direttore dell’Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo”, prot.
3048 in data 23 dicembre 2003 di approvazione della nuova
graduatoria di merito della selezione per titoli per il
conferimento di tre assegni di ricerca per attività da svolgersi
nell’ambito di laboratori dell’Istituto di scienza e tecnologie
dell’informazione “A. Faedo”;
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e per la condanna
previo accertamento del relativo diritto, dell’Amministrazione
intimata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e
morali subiti a seguito dell’adozione degli atti impugnati;
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nonché per l’annullamento,
proposto con ulteriori motivi aggiunti,
- dei provvedimenti di nomina dei tre candidati risultati
vincitori emanati rispettivamente in data 29 ottobre 2003
e 27 novembre 2003, conosciuti solo in data 31 marzo 2004;
- nonché, per quanto possa occorrere, della nota prot. 808
del 30 marzo 2004 a firma del Direttore l’Istituto di scienza
e tecnologie dell’informazione “A. Faedo”;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti recanti la proposizione di motivi aggiunti
notificati rispettivamente in data 12 febbraio 2004 e 21
maggio 2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Vista l’ordinanza n. 1290/03 di accoglimento della domanda
cautelare, nonché l’ordinanza n. 102/04 di rigetto dell’ulteriore
istanza di provvedimenti cautelari;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio
2005, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori,
come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Riferisce la ricorrente di avere partecipato
alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di
tre assegni di ricerca per attività da svolgersi nell’ambito
di laboratori dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione
“A. Faedo”, indetta ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
l. n. 449/1997.
All’esito della selezione la deducente è risultata collocata
al 14° posto della graduatoria conseguendo la votazione
di 75,2/100.
Presa visione dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice,
la ricorrente, raffrontando i punteggi attributi ai candidati
risultati vincitori, ha rilevato che le valutazioni compiute
dal predetto organo si palesavano incongruenti rispetto
ai titoli dalla medesima posseduti e perciò lesive della
sua aspettativa a conseguire l’assegno di ricerca posto
a concorso.
Contro gli atti del relativo procedimento ricorre perciò
la sig.ra Ballatore chiedendone l’annullamento, previa sospensione,
con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 della l.
27 dicembre 1997, n. 449, del disciplinare concernente il
conferimento di assegni di ricerca del CNR, in particolare
dell’art. 5; Violazione dello schema di bando pubblico allegato
al predetto disciplinare. Violazione e falsa applicazione
dei principi generali in materia di selezioni pubbliche,
in particolare per quanto riguarda la valutazione e l’attribuzione
del punteggio per i titoli e le pubblicazioni. Eccesso di
potere per errore sui presupposti e per difetto di motivazione,
nonché per illogicità ed ingiustizia manifesta. Eccesso
di potere per sviamento.
2. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo,
dei principi generali in materia di selezioni pubbliche,
in particolare per quanto riguarda la valutazione e l’attribuzione
del punteggio per i titoli e le pubblicazioni. Eccesso di
potere per errore sui presupposti e per difetto di motivazione,
nonché per difetto di istruttoria.
Con ordinanza n. 1290/03 depositata il 10 dicembre 2003
veniva accolta, ai soli fini del riesame, la domanda incidentale
di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
In ottemperanza alla suddetta ordinanza l’Amministrazione,
riunita nuovamente la Commissione esaminatrice, adottava
un nuovo provvedimento, in data 23 dicembre 2003, con cui
il Direttore dell’Istituto approvava la nuova graduatoria
di merito della selezione in controversia nella quale la
ricorrente risultava classificata al 13° posto e, quindi,
in posizione non ancora utile per il conseguimento di uno
degli assegni di ricerca posti a bando.
Conseguentemente, con motivi aggiunti notificati il 12 febbraio
2004, la dott.sa Ballatore impugnava anche tale atto deducendo
i medesimi motivi già sopra rubricati e domandando, altresì,
il risarcimento del danno asseritamente arrecatole, riservandone
la quantificazione in corso di causa.
Con ordinanza n. 102/04 depositata il 21 gennaio 2004 veniva
dichiarata inammissibile l’ulteriore domanda incidentale
di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Con ulteriore atto notificato il 21 maggio 2004, all’esito
dell’acquisizione di nuovi documenti resi noti attraverso
apposita istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha
impugnato anche gli atti di conferimento degli assegni di
ricerca ai controinteressati, deducendo, per tale profilo
di doglianza, i motivi precedentemente rubricati.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame vengono impugnati
gli atti, in epigrafe precisati, relativi al procedimento
per il conferimento di tre assegni di ricerca per attività
da svolgersi nell’ambito di laboratori dell’Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” di Pisa.
Il ricorso è fondato.
Merita, in particolare, assorbente considerazione il primo
mezzo di gravame con il quale vengono censurati i criteri
adottati dalla Commissione esaminatrice per l’assegnazione
dei punteggi ai titoli presentati da ciascun candidato,
in violazione del bando di concorso e per effetto dei quali
la ricorrente ha subito una illegittima svalutazione del
curriculum vantato e delle pubblicazioni prodotte.
L’art. 5 del bando prevedeva, tra l’altro, che gli aspiranti
alla selezione dovevano depositare, al momento della presentazione
della domanda, un certificato di laurea di carta libera,
con votazione dei singoli esami e valutazione finale e un
curriculum vitae con informazioni relative agli studi svolti
e alle eventuali esperienze scientifiche e professionali
acquisite. Il successivo art. 8 stabiliva che la Commissione
esaminatrice avrebbe proceduto alla selezione mediante valutazione
dei titoli, disponendo complessivamente di 100 punti.
In data 17 ottobre 2003, la Commissione esaminatrice disponeva
di valutare le seguenti categorie di titoli: votazione di
laurea (fino ad un massimo di punti 40); corso di studi
universitari e votazioni riportate negli esami (fino ad
un massimo di punti 30); attestati rilasciati da docenti
universitari (fino ad un massimo di punti 12); curriculum
ed eventuali documenti presentati, inclusa la tesi di laurea
(fino ad un massimo 12); livello di conoscenza delle lingue
inglese (fino ad un massimo di punti 6).
Alla ricorrente veniva riconosciuto il punteggio complessivo
75,2/100 così ripartiti: punti 34/40 per il voto di laurea,
punti 17,2/30 per la media dei voti universitari; punti
12/12 per gli attestati di docenti; punti 6/12 per il curriculum
vitae, punti 6/6 per la conoscenza dell’inglese.
Restando pressoché ininfluenti i punteggi attribuiti al
curriculum, alla conoscenza della lingua inglese e agli
attestati dei docenti, la differenza tra il punteggio attribuito
alla ricorrente e quello conseguito dai controinteressati
risultati vincitori è stato determinato dal peso preponderante
attribuito al voto di laurea e alla media dei voti universitari.
In sostanza, al momento di individuare le categorie di titoli
oggetto di valutazione, la Commissione ha deciso di privilegiare
il corso di studi universitari rispetto a tutti gli altri
titoli scientifici post laurea in possesso dei candidati,
attribuendo ai primi 70 punti su 100 e ai secondi 12 punti
su 100, con ciò interpretando irragionevolmente le prescrizioni
del bando in relazione ai principi generali in materia di
conferimento di assegni di ricerca.
È del tutto evidente, infatti, che la finalità di tali erogazioni
è quella di incentivare l’approfondimento della formazione
dei soggetti che abbiano una specifica e documentata attività
di ricerca, come prescritto, del resto, anche dall’art.
3 del disciplinare richiamato dall’art. 10 del bando.
Il disciplinare in argomento che regola il conferimento
degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca,
ai sensi dell’art. 51, comma 6, della l. 27 dicembre 1997,
n. 449, stabilisce, infatti, all’art. 3 che “gli assegni
di ricerca possono essere conferiti a coloro che abbiano
una specifica ed documentata esperienza in attività di ricerca
e che siano in possesso del diploma di laurea o del titolo
di dottore di ricerca o di analogo titolo accademico conseguito
all’estero” e soggiunge, all’art. 5 che, nell’adottare preliminarmente
i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con
specifico riferimento alle caratteristiche del progetto
di ricerca, la Commissione deve includere tra gli stessi
“i titoli, la valutazione dottorato di ricerca, dei diplomi
di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi
di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia e dall’estero,
nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca
presso enti ed istituzioni di ricerca, pubblici e privati,
con contratti, borse di studi o incarichi, sia in Italia
che all’estero”.
Le scelte effettuate dalla Commissione hanno, invece, portato
ad un evidente effetto distorsivo, ottenuto per mezzo di
un preminente apprezzamento, in termini di punteggio, attribuito
al corso di laurea (media dei voti riportati nei singoli
esami e voto finale) di modo che la ricorrente, pur essendo
in possesso di titoli e di una produzione scientifica ampiamente
superiore rispetto ai candidati risultati vincitori, è stata
collocata nella graduatoria in una posizione deteriore.
La dottoressa Ballatore, invero, dopo avere conseguito la
laurea in fisica del 1992, a differenza dei controinteressati,
è in possesso del diploma di specializzazione post laurea
e del diploma di dottorato di ricerca, oltre che vantare
numerose pubblicazioni, ma la valutazione di tali titoli
è stata sostanzialmente pretermessa dai criteri adottati
dalla Commissione.
Orbene, è pur vero che i criteri adottati in una procedura
concorsuale per la scelta e la valutazione dei titoli sono
espressione di un’ampia discrezionalità di cui gode la Commissione
giudicatrice, ma è altrettanto indubitabile che essi possono
formare oggetto di sindacato giurisdizionale quando presentino
manifesta irrazionalità e irragionevolezza (T.A.R. Campania
Napoli, sez. I, 12 marzo 2003, n. 2430; Consiglio Stato,
sez. V, 8 aprile 2000, n. 1928).
Né vale, in proposito, affermare, come si legge nelle difese
dell’Amministrazione, che si intendeva con la selezione
per cui si controverte promuovere l’inserimento di giovani
ricercatori all’interno dell’Istituto e che tale intento
si evincerebbe, oltre che da alcune disposizioni del bando,
dagli atti relativi alle determinazioni che hanno preceduto
l’approvazione del bando stesso.
Da un lato, infatti, tali argomentazioni costituiscono una
inammissibile integrazione postuma delle motivazioni dell’atto
impugnato, dall’altro si deve rilevare che, pur non dubitandosi
della veridicità di tale assunto, la suddetta intenzione
non è in alcun modo fatta palese dal bando stesso.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto
essere accolto conseguendone l’annullamento degli atti impugnati,
ivi compresi i provvedimenti di conferimento degli assegni
di ricerca ai controinteressati.
La ricorrente propone, altresì, una domanda risarcitoria
in relazione al danno patrimoniale e morale asseritamente
subito per effetto dei contestati provvedimenti.
Osserva in argomento il Collegio che la ricorrente, oltre
a non quantificare il pregiudizio subito e la misura economica
del ristoro domandato, non fornisce alcuna prova sia in
ordine all'an, sia con riguardo al quantum dello stesso
come pure sarebbe suo onere (Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile
2003, n. 1945; T.A.R. Molise, 2 settembre 2003, n. 668;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 13 agosto 2003, n. 1290).
Deve, inoltre, rilevarsi che in materia di interessi pretensivi,
come quello per la cui tutela agisce la ricorrente, il risarcimento
del danno a seguito dall'annullamento del provvedimento
opposto dalla P.A., é ipotizzabile quando la rinnovata attività
amministrativa risulti connotata in termini tali da far
ragionevolmente escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale
in ordine all'adozione dell'atto ampliativo richiesto, mentre
non può in linea di principio riconoscersi immediatamente
nel caso contrario, quando cioè residui la possibilità di
una legittima determinazione che non consista nell'atto
anzidetto (T.A.R. Marche, 3 marzo 2003, n. 44; T.A.R. Lombardia
Milano, sez. II, 30 ottobre 2000, n. 6165).
In altri termini, poiché non è dato conoscere a priori gli
esiti della successiva attività che l’Amministrazione, sulla
scorta degli effetti conformativi della pronuncia del giudice,
dovrà porre in essere per darvi esecuzione, non è possibile
in questa sede affermare che il bene della vita preteso
dalla ricorrente sia certamente da ascrivere alla disponibilità
della sfera giuridica della medesima.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie
in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi specificati in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
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