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| n. 2-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 17 febbraio
2005 n. 1349
Pres. Guerrieri, Est. Mangia |
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Pubblica amministrazione – Discrezionalità
amministrativa – Trasferimento del dipendente ex L.104/92
– Oggettiva lontananza intercorrente tra la sede di servizio
ed il domicilio del disabile – Requisiti – Diniego della
domanda – E’ legittimo.
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In tema di trasferimento ex L.104/92, occorre
tener conto dell’oggettiva distanza intercorrente fra il
domicilio del disabile e quello della sede di lavoro del
dipendente. In tale situazione la documentazione probatoria
da allegare alla domanda di trasferimento, deve essere di
una certa consistenza, non potendosi addossare all’Amministrazione
l’onere di ricercare quegli elementi di supporto della domanda
che normalmente dovrebbero essere nella disponibilità dell’interessato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo regionale per
il Lazio
Sez.I Quater
ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9614/04, proposto dal
sig. Raitano Danilo Domenico, rappresentato e difeso
dagli Avvocati E. Tanno e A. D’Andrea ed elettivamente domiciliato
presso gli stessi in Roma, via Crescenzio, 9;
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contro
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IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona
del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliato,
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
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per l'annullamento
del provvedimento prot. n. GDAP-0257344-2004, adottato dal
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria il 7.7.2004, notificato al ricorrente il 5.8.2004,
con cui veniva rigettata l’istanza di trasferimento, presentata
ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5.2.1992, n.
104;
nonché di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o anteriore
e/o successivo;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza in data 10 gennaio 2005
il Refendario Antonella Mangia; uditi altresì gli Avvocati
delle parti, come da verbale di udienza;
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FATTO
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Attraverso il ricorso in esame, notificato
in data 1 ottobre 2004, si contesta la legittimità del diniego
opposto dall’Amministrazione ad una istanza di trasferimento,
presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma
5, della legge 5.2.1992, n. 104.
Nel caso di specie, l’istanza risulta respinta, in quanto
“l’oggettiva lontananza che intercorre tra la sede di servizio
ed il domicilio del disabile è considerata ostativa sia
in senso spaziale che in senso temporale, con riguardo alla…..continuità
dell’assistenza prestata”.
Avverso la predetta determinazione, nell’impugnativa vengono
prospettati i seguenti motivi di gravame:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge
n. 104/92. Violazione e falsa applicazione della Circolare
n. 12855/1.1 del 6.10.2000 del Ministero della Giustizia
– Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 0213520-2003
del 16.5.2003 del Ministero della Giustizia - Violazione
e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90;
eccesso di potere per carenza di istruttoria – illogicità
- contraddittorietà. L’oggettiva lontananza fra la sede
di servizio del dipendente e il domicilio del disabile non
può essere ritenuta, in assoluto, ostativa al riconoscimento
del requisito della continuità dell’assistenza, prestata
al disabile stesso. L’odierna resistente ha omesso di verificare
se, nel caso concreto, la distanza fra la sede di servizio
dell’Agente Raitano ed il domicilio della mamma disabile
fosse incompatibile con riguardo alla continuità dell’assistenza.
Dalla motivazione del provvedimento non si comprende quale
sia stato l’iter logico giuridico che ha condotto l’Amministrazione
all’adozione del medesimo.
Con atto depositato in data 30 ottobre 2004, l’Amministrazione
intimata si è costituita in giudizio.
Nel fornire riscontro all’ordinanza istruttoria presidenziale
n. 400/2004, il Ministero della Giustizia ha fatto presente
che: - i requisiti soggettivi dell’interessato sono valutati
secondo le modalità descritte nella circolare n. 0213520-2003
del 16.5.2003; - i provvedimenti di rigetto delle istanze
di trasferimento presentate ai sensi dell’art. 33, comma
5, della legge n. 104/92 presuppongono una valutazione effettuata
singolarmente; - nel caso di specie, non sono stati rilevati
i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza.
In data 17 dicembre 2004, il ricorrente ha depositato documenti
comprovanti i giorni di permesso ed i giorni di congedo
fruiti (giorni di permesso: 9 nel 2003; 30 nel 2004; giorni
di congedo straordinario: 39 nel 2003; 30 nel 2004), nonché
numerose richieste di distacco, non accolte dall’Amministrazione.
Con memoria depositata in data 29 dicembre 2004, il ricorrente
ha precisato che già prima dell’inoltro della domanda di
trasferimento – in data 22 marzo 2003 – prestava assistenza
alla propria madre in modo continuativo e che l’Amministrazione
– seppure sollecitata da questo Tribunale – non è stata
in grado di produrre alcun documento che dimostrasse che
la medesima aveva compiuto un’istruttoria al termine della
quale era risultato il mancato possesso dei requisiti soggettivi
necessari per ottenere l’invocato beneficio.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica
udienza del 10 gennaio 2005.
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DIRITTO
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La questione sottoposta all’esame del Collegio
concerne i presupposti applicativi dell’art. 33, comma 5,
della legge 5.2.1992, n. 104, secondo cui “il genitore o
il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico
o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede”.
La norma in questione ha come scopo primario quello di ampliare
la sfera di tutela del portatore di handicap, salvaguardando
situazioni di assistenza in atto, accettate dal disabile,
“al fine di evitare rotture traumatiche e dannose”, entro
i limiti rimessi alla discrezionalità del legislatore (Corte
Cost., 29.7.1996, n. 325).
Detta discrezionalità è stata esercitata, in un primo tempo,
riconoscendo il diritto di cui si discute solo in caso di
convivenza del dipendente con il portatore di handicap,
poi (nel testo della norma, modificato con legge 8.3.2000,
n. 53) anche al di fuori di tale circostanza, purchè comunque
sussista il requisito attuale della continuità dell’assistenza.
Giova sottolineare, peraltro, che nella circolare n. 0213520/2003
del 16.5.2003 si indica come “termine tollerabile” di distanza,
tale da non pregiudicare l’espletamento del dovere di assistere
il disabile, una lontananza di 90 Km. tra la sede richiesta
ed il luogo di residenza del disabile stesso (fatte salve,
ovviamente, possibilità di avvicinamento anche maggiori).
In tale contesto, l’Amministrazione ha dettagliatamente
indicato i presupposti soggettivi ed oggettivi, richiesti
per l’istruzione delle pratiche di cui trattasi, nei termini
di seguito riportati:
1) riconoscimento – da parte della competente Azienda Sanitaria
Locale – dell’handicap in situazione di gravità dell’assistito;
2) insussistenza di ricovero a tempo pieno di quest’ultimo
presso strutture ospedaliere o simili;
3) relazione di parentela o affinità entro il terzo grado
con il dipendente;
4) continuità dell’assistenza;
5) - 6) inesistenza di altri parenti o affini che abbiano
usufruito della medesima normativa o siano comunque in grado
di sopperire alle esigenze del portatore di handicap;
6) gradimento del disabile all’assistenza da parte del richiedente.
In presenza di tutti i requisiti sopra indicati (che l’interessato
deve attestare con idonea documentazione), la legge attribuisce
al dipendente un diritto condizionato - ovvero, più propriamente,
un interesse legittimo - ad ottenere in via di prima assegnazione,
o per trasferimento, una sede che consenta la prosecuzione
del rapporto di assistenza, purchè non ostino a tale assegnazione
superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione (esigenze,
per lo più identificabili con la disponibilità di posti
in organico nelle sedi richieste).
In base alla disciplina legislativa, nonché alle norme interne
emanate per la relativa attuazione, deve ritenersi che siano
state prese a riferimento situazioni in cui il dipendente
sia il fondamentale punto di riferimento per l’assistenza
del disabile, quanto meno sotto il profilo della costante
organizzazione e supervisione delle cure necessarie, delle
buone condizioni di vita e delle relazioni affettive, anche
senza assumere necessariamente in proprio l’intera effettuazione
materiale dell’assistenza stessa (la quale appare, in verità,
una soluzione impraticabile ove si considerino gli impegni
lavorativi del dipendente).
Quanto sopra non può, evidentemente, prescindere da una
frequente presenza fisica del dipendente e da un suo attivo
coinvolgimento in ogni esigenza di vita del portatore di
handicap, di modo che non può ritenersi sufficiente la mera
intenzione di instaurare tale rapporto, una volta ottenuto
il trasferimento (con terminologia che non lascia adito
ad equivoci, infatti, il legislatore – nei limiti di una
discrezionalità, riconosciuta conforme al dettato costituzionale
– ha accordato la tutela in questione a chi già “assista
con continuità” e non anche a chi inoltri la domanda a futuri
fini di assistenza).
Premesso quanto sopra, appare anche evidente la necessità
di valutazioni caso per caso, sulla base della documentazione
fornita dall’interessato e di considerazioni anche presuntive,
circa la consistenza degli elementi probatori da ritenere
necessari.
Se non si vuole svuotare la norma di qualsiasi contenuto,
non può aprioristicamente escludersi l’individuazione di
un rapporto di assistenza continuativa, ai fini di cui trattasi,
ogni qual volta la domanda venga inoltrata per una sede
lontana da quella di attuale servizio; tale lontananza tuttavia
(soprattutto se in atto da tempo ed anche antecedente all’insorgere
della situazione di handicap del congiunto) costituisce
elemento presuntivo contrario a detta continuità di assistenza,
con conseguente necessità di supporti probatori maggiori,
rispetto a quelli riconducibili a mere affermazioni dell’interessato.
L’Amministrazione resistente, a sua volta, ha chiarito che
– al di là della formulazione delle motivazioni poste alla
base dei rigetti delle istanze di trasferimento, le quali,
ad una lettura sommaria, potrebbero apparire puramente generiche
e rituali – gli uffici non omettono di valutare ogni domanda
in base alla specifica documentazione presentata, escludendo
dal beneficio coloro che non siano in grado di produrre
elementi probatori attendibili, in situazioni che appaiono
oggettivamente ostative alla continuità dell’assistenza.
In tale situazione il Collegio non può che sentirsi chiamato,
a sua volta, a valutazioni da effettuare caso per caso,
al fine di verificare se – e sotto quale profilo – il diniego
opposto dall’Amministrazione ad una domanda, presentata
ai sensi del citato art. 33 della legge n. 104/92, appaia
contrastante con il dettato legislativo, oppure funzionalmente
deviato per carenza istruttoria ed illogicità della motivazione:
un profilo, quest’ultimo, che può scaturire solo da una
valutazione complessiva della situazione di fatto e delle
documentate argomentazioni del singolo interessato.
Nel caso di specie, il ricorrente chiede di essere trasferito
dalla sede di Alba (Cuneo), presso la Casa di Reclusione
di San Cataldo, nella provincia di Caltanissetta, per assistere
la propria madre, residente, appunto, a San Cataldo.
L’unico elemento, in base al quale il trasferimento in questione
viene negato, risulta essere la indimostrata continuità
dell’assistenza in atto.
Ad avviso del Collegio la suddetta valutazione, benché espressa
in termini generici e non puntualmente dettagliati, non
viene confutata dalla documentazione in atti (attinente,
tra l’altro, principalmente a periodi successivi alla domanda
di trasferimento).
Si deve tenere conto, infatti, dell’oggettiva distanza fra
domicilio del disabile e sede di lavoro del ricorrente.
In tale situazione la documentazione probatoria, da allegare
alla domanda di trasferimento, avrebbe dovuto essere di
una certa consistenza, nei termini normalmente possibili
in circostanze del tipo in esame, non potendosi addossare
all’Amministrazione l’onere di ricercare quegli elementi
di supporto della domanda, che dovrebbero normalmente essere
nella disponibilità dell’interessato (si citano a mero titolo
esemplificativo: attestazioni dei dirigenti dell’ufficio
di appartenenza, ovvero di autorità o pubblici ufficiali
locali, ove al corrente della situazione di assistenza di
cui trattasi, attestazioni dei medici curanti del congiunto,
ove in contatto costante col ricorrente, eventuali deleghe
attribuite a quest’ultimo per la cura degli interessi del
congiunto stesso, corrispondenza o altro carteggio attestante
istruzioni impartite a terze persone, incaricate di prestare
supporto materiale nelle ore di assoluta indisponibilità
del dipendente per esigenze lavorative, ricevute per prestazioni,
rese al disabile su richiesta del medesimo ricorrente, documentazione
idonea ad attestare che il ricorrente si è recato nel luogo
di residenza del disabile e così via).
In tale situazione il Collegio non ravvisa, allo stato degli
atti, una illegittimità della pronuncia negativa dell’Amministrazione,
sotto il profilo sia della violazione di legge che dell’eccesso
di potere (fatta salva, ovviamente, la possibilità di un
riesame, ove la continuità dell’assistenza in questione
venisse, in futuro, meglio documentata).
Per le ragioni esposte il Collegio stesso ritiene che il
ricorso in esame debba essere respinto, mentre ravvisa giusti
motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione I Quater, RESPINGE il ricorso n. 9614/04,
specificato in epigrafe; COMPENSA le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio
in data 10 gennaio 2005 e 10 febbraio 2005, con l'intervento
dei Magistrati:
Presidente Pio Guerrieri
Consigliere Gabriella De Michele
Referendario est. Antonella Mangia
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