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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 23 febbraio 2005 n. 878
G. Vacirca Pres. Est.
O. Di Ninno (Avv. P.L. D’Arrigo) contro il Ministero della Giustizia, Collegio Arbitrale di Disciplina, Segreteria della O.G. e degli AA.GG. (non costituito)


Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego privatizzato - Sanzione disciplinare impugnata ai sensi dell'art. 59, comma 7, D.L.vo n. 29/93 (e succ. mod.) – Riparto di giurisdizione - Discrimine temporale di cui all'art. 45, comma 17, D.L.vo n. 80/98 – Deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale - Decisione posteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste

In materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 59, comma 7, D.L.vo n. 29/93, come sostituito dall'art. 27 D.L.vo n. 546/93, ai fini del discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell'art. 45, comma 17, D.L.vo n. 80/98 per l'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale, la quale costituisce - al pari del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente - un atto di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di lavoro, con la conseguenza che, ove tale decisione sia posteriore al 30 giugno 1998, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1210/00 proposto da
DI NINNO Osvaldo rappresentato e difeso dall’avv. Pier Luigi D’Arrigo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luisa Pravisani, in Firenze, via dei Servi n. 44,

 

contro

 

il Ministero della giustizia, Collegio arbitrale di disciplina, Segreteria della O.G. e degli AA.GG., non costituito in giudizio,

 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
della sanzione disciplinare irrogata dal Collegio arbitrale di disciplina con decisione del novembre 1999 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente avverso il P.D.G. del 17 giugno 1999, riduceva la sanzione a cinque giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 789/00 di rigetto della domanda cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il dott. Bernardo Massari;
Udito, altresì, il patrocinatore della parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Viene impugnato l’atto con il quale il Collegio arbitrale di disciplina del Ministero della giustizia, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal ricorrente, funzionario di cancelleria presso il Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, ha irrogato a carico del medesimo la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata di cinque giorni.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
Anche a prescindere dalla questione della corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che la notificazione del ricorso non è avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma presso gli uffici dell’Amministrazione intimata, occorre rilevare che, in materia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Come rilevato, infatti, dalla Suprema Corte, in materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 59, comma 7, d.lgs 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 27 d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546, ai fini del discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell'art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 per l'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale, la quale costituisce - al pari del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente - un atto di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di lavoro, con la conseguenza che, ove tale decisione sia posteriore al 30 giugno 1998, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile, sez. un., 26 giugno 2002, n. 9335).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nulla per le spese.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Nulla per le spese.

 

Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 23 FEBBRAIO 2005

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