| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 23 febbraio 2005
n. 878
G. Vacirca Pres. Est.
O. Di Ninno (Avv. P.L. D’Arrigo) contro il Ministero della
Giustizia, Collegio Arbitrale di Disciplina, Segreteria
della O.G. e degli AA.GG. (non costituito) |
|
Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego
privatizzato - Sanzione disciplinare impugnata ai sensi
dell'art. 59, comma 7, D.L.vo n. 29/93 (e succ. mod.) –
Riparto di giurisdizione - Discrimine temporale di cui all'art.
45, comma 17, D.L.vo n. 80/98 – Deve aversi riguardo alla
data di emanazione della decisione arbitrale - Decisione
posteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice
ordinario - Sussiste
|
|
In materia di pubblico impiego privatizzato,
nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio
arbitrale ai sensi dell'art. 59, comma 7, D.L.vo n. 29/93,
come sostituito dall'art. 27 D.L.vo n. 546/93, ai fini del
discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell'art.
45, comma 17, D.L.vo n. 80/98 per l'operatività del nuovo
criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo
alla data di emanazione della decisione arbitrale, la quale
costituisce - al pari del provvedimento disciplinare adottato
nei confronti del pubblico dipendente - un atto di natura
negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto
di lavoro, con la conseguenza che, ove tale decisione sia
posteriore al 30 giugno 1998, deve essere affermata la giurisdizione
del giudice ordinario
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
|
| |
|
ha pronunciato la seguente:
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1210/00 proposto da
DI NINNO Osvaldo rappresentato e difeso dall’avv.
Pier Luigi D’Arrigo ed elettivamente domiciliato presso
lo studio dell’avv. Luisa Pravisani, in Firenze, via dei
Servi n. 44,
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Ministero della giustizia, Collegio
arbitrale di disciplina, Segreteria della O.G. e degli AA.GG.,
non costituito in giudizio,
|
| |
|
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
della sanzione disciplinare irrogata dal Collegio arbitrale
di disciplina con decisione del novembre 1999 con la quale,
in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente
avverso il P.D.G. del 17 giugno 1999, riduceva la sanzione
a cinque giorni di sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, nonché di ogni altro atto presupposto,
consequenziale o connesso con quello impugnato.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 789/00 di rigetto della domanda cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio
2005, il dott. Bernardo Massari;
Udito, altresì, il patrocinatore della parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO e DIRITTO
|
| |
|
Viene impugnato l’atto con il quale il Collegio
arbitrale di disciplina del Ministero della giustizia, accogliendo
parzialmente il ricorso proposto dal ricorrente, funzionario
di cancelleria presso il Tribunale di Pisa, Sezione distaccata
di Pontedera, ha irrogato a carico del medesimo la sanzione
della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione
per la durata di cinque giorni.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
Anche a prescindere dalla questione della corretta instaurazione
del contraddittorio, atteso che la notificazione del ricorso
non è avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato,
ma presso gli uffici dell’Amministrazione intimata, occorre
rilevare che, in materia, non sussiste la giurisdizione
del giudice amministrativo.
Come rilevato, infatti, dalla Suprema Corte, in materia
di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare
impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art.
59, comma 7, d.lgs 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito
dall'art. 27 d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546, ai fini del
discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell'art.
45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 per l'operatività
del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi
riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale,
la quale costituisce - al pari del provvedimento disciplinare
adottato nei confronti del pubblico dipendente - un atto
di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente
sul rapporto di lavoro, con la conseguenza che, ove tale
decisione sia posteriore al 30 giugno 1998, deve essere
affermata la giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione
civile, sez. un., 26 giugno 2002, n. 9335).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto
essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nulla per le spese.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe. Nulla per le spese.
|
| |
|
Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
|
| |
|
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 23 FEBBRAIO 2005
|
|