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| n. 2-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 23 febbraio 2005
n. 874
G. Vacirca Pres. Est.
T. Torino (Avv.ti G. Cresci ed E. Tosatti) contro la Dir.
Gen. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre,
la Dir. Prov. Motorizzazione di Firenze, la Prefettura di
Prato e la Prefettura di Firenze (Avvocatura dello Stato)
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Circolazione stradale – Esaurimento dei punti
patente quale conseguenza della detrazione operata a seguito
di infrazione - Provvedimento di revisione della patente
mediante nuovo esame di idoneità psico-fisica – Sentenza
Corte Costituzionale n. 27/05 - Illegittimità
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A seguito della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 126-bis, 2° comma, del D.L.vo 285/92,
è illegittimo e da annullare il provvedimento di revisione
della patente mediante nuovo esame di idoneità psico-fisica
disposto, ai sensi dell’art. 128 D.L.vo n. 285/1992, a causa
dell’esaurimento dei punti posseduti ai fini della validità
del titolo e quale conseguenza della detrazione operata
a seguito di verbale di accertamento di infrazione al Codice
della Strada. Difatti la dichiarazione di illegittimità
costituzionale ha effetto retroattivo ed il rapporto giuridico
non può dirsi esaurito per effetto dell'avvenuto pagamento
della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario
del veicolo in quanto debitore in solido
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive
modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del
22 febbraio 2005.
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Visto il ricorso n. 270/2005 proposto da:
TORINO TIMOTEO rappresentato e difeso da: CRESCI
GIACOMO TOSATTI ERIKA con domicilio eletto in FIRENZE VIA
DEI DELLA ROBBIA, 20 presso TOSATTI ERIKA
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contro
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DIR.GEN.MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL
TRASPORTO TERRESTRE
DIREZIONE PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE DI FIRENZE
PREFETTURA DI PRATO
PREFETTURA DI FIRENZE
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO con
domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso
la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento emesso dalla Direzione della Motorizzazione
Provinciale di Firenze, prot. n. 6336/10, del 03.01.2005,
successivamente comunicato, con il quale è stato disposto
nei confronti del ricorrente la revisione della patente
di guida mediante espletamento di nuovo esame di idoneità
tecnica (prova tecnica e pratica di guida), ai sensi dell’art.
128 D.Lgvo n. 285/1992, in considerazione dell’esaurimento
dei punti posseduti ai fini della validità del titolo e
quale conseguenza della detrazione operata a seguito di
verbale di accertamento infrazione al C.d.S., da eseguirsi
nel termine di 30 giorni sotto pena della sospensione a
tempo indeterminato della patente;
- del provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri - Dipartimento
per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e
Statistici, del 03.01.2005, successivamente comunicato,
con il quale chi ricorre è stato informato dell’avvenuta
variazione in pejus da “punti 10” a “punti 0” disposta d’ufficio
del punteggio di spettanza sulla patente, per effetto della
sanzione accessoria della decurtazione di n. 10 punti disposto
con verbale n. 3935U/2004 emesso dalla Polizia Municipale
di San Miniato;
- di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi
e/o conseguenti, che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti
impugnati, ancorchè di estremi e contenuto sconosciuti,
ivi compreso per quanto occorrer possa, il verbale di accertamento
di violazione C.d.S., n. 3935U/2004/V, del 27.08.2004, emesso
dal Comando di Polizia Municipale del Comune di San Miniato,
nella parte in cui ha posto a carico del ricorrente - quale
proprietario solidamente responsabile - la sanzione accessoria
personale della decurtazione di n. 10 punti sulla patente
per il caso di mancata comunicazione nel termine di 30 giorni
delle generalità e dei dati identificativi del soggetto
alla guida del veicolo al momento contestato.
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nonchè per la declaratoria
ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a non vedersi
attribuita la sanzione accessoria personale della decurtazione
di n. 10 punti sulla patente di guida quale mero proprietario
del veicolo solidamente responsabile, sulla base della pronuncia
di incostituzionalità dell’art. 126 bis C.d.S. emesso dalla
Consulta e, per l’effetto, vedersi riassegnato il punteggio
posseduto precedentemente alla suddetta sanzione, con conseguente
annullamento del provvedimento con cui è stata disposta
la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità,
sotto pena della sua sospensione a tempo indeterminato.
Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 22 febbraio
2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Cresci, l’avv. E.Tosatti
e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma,
della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano
i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
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Considerato che il ricorrente ha impugnato:
a) l'ordine in data 3 gennaio 2005 di revisione della patente
di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica emesso
dall'Ufficio provinciale della motorizzazione di Firenze,
b) la variazione del punteggio relativo alla sua patente,
disposta in pari data dalla Direzione generale della motorizzazione;
Considerato che la decurtazione di tutti i punti residui
è avvenuta a seguito di una violazione del limite di velocità
accertata dalla polizia municipale di San Miniato il 10
giugno 2004 e non immediatamente contestata;
Vista la sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 126-bis,
2° comma, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni nella parte in cui prevede la detrazione di
punti a carico del proprietario dell'automobile qualora
questi, in mancanza di contestazione immediata della violazione
e di identificazione del conducente, non comunichi entro
30 giorni i dati personali e della patente del conducente;
Considerato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale
ha effetto retroattivo e che il rapporto giuridico in esame
non può dirsi esaurito per effetto dell'avvenuto pagamento
della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario
del veicolo in quanto debitore in solido, mentre la decurtazione
del punteggio, conseguente all’accertamento della violazione,
è disposta con separato atto (strumentale rispetto all’ordine
di revisione e quindi rientrante, come quest'ultimo, nella
giurisdizione amministrativa) in applicazione della norma
citata, previo accertamento della mancata comunicazione
dei dati personali del conducente;
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha tempestivamente
impugnato la variazione di punteggio e il conseguente ordine
di revisione della patente e che è fondata la censura di
violazione dell’art. 126-bis citato, quale risulta dalla
parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e che, per la novità
della questione, sussistano giuste ragioni per dichiarare
compensate tra le parti le spese del giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti
impugnati. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale
amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera
di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Bernardo Massari Consigliere
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F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 23 FEBBRAIO 2005
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