| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 21 febbraio 2005
n. 1421
Pres. La Medica, est. Sestini |
|
Contratti della pubblica amministrazione
– Gara d’appalto – Appalto concorso – Impresa costituente
parte del GEIE ammesso alla gara –Incompleta allegazione
della prescritta dichiarazione circa l’identità degli Amministratori
e del Direttore tecnico - Esclusione dalla gara – Illegittimità
– Sussiste
|
|
Nella gara d’appalto, qualora un impresa
faccia parte di un GEIE già esistente, gli oneri documentali
previsti dalla lex specialis di gara e dalla lettera di
invito (riferiti all’art. 13, comma 5, della legge n. 109/1994,
secondo cui la documentazione da produrre è quella relativa
al consorzio già costituito), debbono intendersi assolti
qualora vi sia l’indicazione degli Amministratori e del
direttore tecnico del GEIE.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - Sezione Seconda
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 11200/2003 proposto dalla
|
| |
|
Società International Syre GEIE e dagli
Architetti Francesco Zurli e Valerio Moretti, rappresentati
e difesi dagli Avvocati Claudio Rossano e Gabriele Pescatore
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi
in Roma,;
|
| |
|
contro
|
| |
|
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali,
Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici,
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del
Lazio, in persona del Ministro pro tempore,
|
| |
|
per l'annullamento
del provvedimento in data 9.10.2003 di esclusione dalla
gara mediante appalto concorso per l’affidamento dei lavori
di restauro conservativo e recupero funzionale del monumento
nazionale a Vittorio Emauele II in Roma.
|
| |
|
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla
pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il dott. Raffaello
Sestini, uditi gli Avvocati Rossano, Pescatore e l’Avv.
dello Stato Russo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
I ricorrenti hanno partecipato, quale costituenda
ATI, all’appalto concorso per l’affidamento dei lavori di
restauro conservativo e recupero funzionale del monumento
nazionale a Vittorio Emauele II in Roma, indetto con bando
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.10.2002, ma il
9.10.2003 la loro offerta è stata esclusa dalla Commissione
di gara, costituita presso la Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici del Lazio.
L’esclusione è stata motivata dalla incompleta allegazione
della prescritta dichiarazione circa l’identità degli Amministratori
e del Direttore tecnico dell’ultimo triennio (regolarmente
presentata dalla Syre per il GEIE) con riguardo alla Società
Lares S.r.l., che costituisce parte del GEIE stesso.
Gli interessati hanno, quindi, impugnato la disposta esclusione
davanti a questo Tribunale, deducendo la violazione degli
artt. 10 e 13 della legge n. 109/1994, del bando , della
lettera d’invito e dei principi generali in tema di partecipazione
alle gare pubbliche, nonché il vizio di eccesso di potere
per errore dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza
di motivazione, vizio del procedimento e sviamento.
A giudizio del Collegio, il ricorso è fondato.
La costituenda ATI ricorrente era costituita, da un lato,
da due architetti preposti alla progettazione e, dall’altro,
dalla società International Syre GEIE preposta alla realizzazione
dell’opera, vale a dire da una nuova figura soggettiva del
diritto societario europeo, introdotta direttamente nel
nostro Ordinamento dal Regolamento del Consiglio 25 luglio
1985 n. 2137, e poi disciplinata dal d.lgs. 23 luglio 1991
n. 240.
Il Gruppo Economico di Interesse Europeo, è sicuramente
una figura giuridica peculiare ma, sotto il profilo che
qui interessa, in base alla normativa comunitaria può partecipare
in quanto tale agli appalti pubblici di lavori e di servizi.
La legge delega 29 dicembre 1990 n. 428, sulla cui base
è stato emanato il citato d.lgs. n. 240 del 1991 stabilisce,
quindi, il principio direttivo dell'equiparazione del GEIE
ai raggruppamenti temporanei d'impresa e ai consorzi, ai
fini della partecipazione a gare e trattative private per
lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento
del successivo rapporto (art. 17, lett. c). L’ L'art. 10
del d.lgs. n. 240 del 1991, recependo detto principio, precisa,
a sua volta, che si applicano al GEIE le disposizioni in
materia di concessione ed appalti per opere e lavori pubblici
o di pubblica utilità o per forniture pubbliche, stabilite
per i raggruppamenti temporanei d'impresa e per i consorzi,
nonché quelle in materia di legislazione antimafia.
La unitaria soggettività, al pari di un consorzio, del nuovo
strumento societario una volta costituito è, altresì, confermata
dall’Articolo 5 del medesimo decreto legislativo che, nell’ammettere
la possibilità che venga nominata come amministratore anche
una persona giuridica, prescrive che in tal caso le relative
funzioni siano esercitate attraverso un rappresentante da
essa designato, le cui generalità sono depositate presso
il registro delle imprese e che assume gli stessi obblighi
e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico
degli amministratori persone fisiche, ferma restando la
responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.
Ne discende che, trattandosi di un GEIE già esistente, gli
oneri documentali previsti dal bando e dalla lettera di
invito (che richiamavano l’art. 13, comma 5, della legge
n. 109/1994, secondo cui la documentazione da produrre è
quella relativa al consorzio già costituito), dovevano intendersi
assolti con l’indicazione degli Amministratori e del direttore
tecnico del GEIE, con la conseguente preclusione, per l’Amministrazione,
di disporre l’esclusione dei ricorrenti, salva la facoltà
di chiedere eventuali integrazioni documentali, nell’ambito
dei propri poteri di autotutela, relativamente alle singole
società componenti del GEIE che si fossero palesate necessarie
ai fini del possesso dei prescritti requisiti tecnici.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto. Sussistono, tuttavia,
sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle
spese di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla
Società International Syre GEIE e dagli Architetti Francesco
Zurli e Valerio Moretti, come in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione
dalla gara.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 1° dicembre 2004 con l’intervento dei Magistrati:
|
| |
|
Domenico LA MEDICA, Presidente
Roberto CAPUZZI, Consigliere
Raffaello SESTINI, Primo referendario - Relatore
|
|