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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 21 febbraio 2005 n. 1421
Pres. La Medica, est. Sestini


Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto – Appalto concorso – Impresa costituente parte del GEIE ammesso alla gara –Incompleta allegazione della prescritta dichiarazione circa l’identità degli Amministratori e del Direttore tecnico - Esclusione dalla gara – Illegittimità – Sussiste

Nella gara d’appalto, qualora un impresa faccia parte di un GEIE già esistente, gli oneri documentali previsti dalla lex specialis di gara e dalla lettera di invito (riferiti all’art. 13, comma 5, della legge n. 109/1994, secondo cui la documentazione da produrre è quella relativa al consorzio già costituito), debbono intendersi assolti qualora vi sia l’indicazione degli Amministratori e del direttore tecnico del GEIE.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 11200/2003 proposto dalla

 

Società International Syre GEIE e dagli Architetti Francesco Zurli e Valerio Moretti, rappresentati e difesi dagli Avvocati Claudio Rossano e Gabriele Pescatore ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Roma,;

 

contro

 

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio, in persona del Ministro pro tempore,

 

per l'annullamento
del provvedimento in data 9.10.2003 di esclusione dalla gara mediante appalto concorso per l’affidamento dei lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del monumento nazionale a Vittorio Emauele II in Roma.

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il dott. Raffaello Sestini, uditi gli Avvocati Rossano, Pescatore e l’Avv. dello Stato Russo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

I ricorrenti hanno partecipato, quale costituenda ATI, all’appalto concorso per l’affidamento dei lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del monumento nazionale a Vittorio Emauele II in Roma, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.10.2002, ma il 9.10.2003 la loro offerta è stata esclusa dalla Commissione di gara, costituita presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio.
L’esclusione è stata motivata dalla incompleta allegazione della prescritta dichiarazione circa l’identità degli Amministratori e del Direttore tecnico dell’ultimo triennio (regolarmente presentata dalla Syre per il GEIE) con riguardo alla Società Lares S.r.l., che costituisce parte del GEIE stesso.
Gli interessati hanno, quindi, impugnato la disposta esclusione davanti a questo Tribunale, deducendo la violazione degli artt. 10 e 13 della legge n. 109/1994, del bando , della lettera d’invito e dei principi generali in tema di partecipazione alle gare pubbliche, nonché il vizio di eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, vizio del procedimento e sviamento.
A giudizio del Collegio, il ricorso è fondato.
La costituenda ATI ricorrente era costituita, da un lato, da due architetti preposti alla progettazione e, dall’altro, dalla società International Syre GEIE preposta alla realizzazione dell’opera, vale a dire da una nuova figura soggettiva del diritto societario europeo, introdotta direttamente nel nostro Ordinamento dal Regolamento del Consiglio 25 luglio 1985 n. 2137, e poi disciplinata dal d.lgs. 23 luglio 1991 n. 240.
Il Gruppo Economico di Interesse Europeo, è sicuramente una figura giuridica peculiare ma, sotto il profilo che qui interessa, in base alla normativa comunitaria può partecipare in quanto tale agli appalti pubblici di lavori e di servizi.
La legge delega 29 dicembre 1990 n. 428, sulla cui base è stato emanato il citato d.lgs. n. 240 del 1991 stabilisce, quindi, il principio direttivo dell'equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei d'impresa e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto (art. 17, lett. c). L’ L'art. 10 del d.lgs. n. 240 del 1991, recependo detto principio, precisa, a sua volta, che si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessione ed appalti per opere e lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche, stabilite per i raggruppamenti temporanei d'impresa e per i consorzi, nonché quelle in materia di legislazione antimafia.
La unitaria soggettività, al pari di un consorzio, del nuovo strumento societario una volta costituito è, altresì, confermata dall’Articolo 5 del medesimo decreto legislativo che, nell’ammettere la possibilità che venga nominata come amministratore anche una persona giuridica, prescrive che in tal caso le relative funzioni siano esercitate attraverso un rappresentante da essa designato, le cui generalità sono depositate presso il registro delle imprese e che assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.
Ne discende che, trattandosi di un GEIE già esistente, gli oneri documentali previsti dal bando e dalla lettera di invito (che richiamavano l’art. 13, comma 5, della legge n. 109/1994, secondo cui la documentazione da produrre è quella relativa al consorzio già costituito), dovevano intendersi assolti con l’indicazione degli Amministratori e del direttore tecnico del GEIE, con la conseguente preclusione, per l’Amministrazione, di disporre l’esclusione dei ricorrenti, salva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni documentali, nell’ambito dei propri poteri di autotutela, relativamente alle singole società componenti del GEIE che si fossero palesate necessarie ai fini del possesso dei prescritti requisiti tecnici.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto. Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Società International Syre GEIE e dagli Architetti Francesco Zurli e Valerio Moretti, come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2004 con l’intervento dei Magistrati:

 

Domenico LA MEDICA, Presidente
Roberto CAPUZZI, Consigliere
Raffaello SESTINI, Primo referendario - Relatore


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