| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 18 febbraio
2005 n. 851
E. Lazzeri Pres. - M. Colombati Est.
R. Manzuoli e Metropolis s.r.l., (Avv. A. Pettini) contro
il Comune di Firenze (Avv. M. Selvaggi) e l’A.R.P.A.T. (Avv.
R. Baccetti) e l’ASL di Firenze (non costituita) |
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Ambiente e territorio – Emissioni sonore
– Discoteche - DPCM 215/99 - Fa salvi i limiti di immissione
di cui al DPCM 14.11.97 – Conseguenze - Nelle discoteche
è possibile emettere suoni fino a 105 dB, ma non è consentito
che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti
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Il DPCM 215/99, nel disciplinare le emissioni
sonore, fa salvi i limiti di immissione di cui al DPCM 14.11.97,
allo scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione
possa comportare un’automatica vanificazione di quelli relativi
alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante
la differenza tra i due. Ne consegue che nelle discoteche
è possibile emettere suoni fino a 105 dB, ma non è consentito
che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III^SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso R.G. 3130/99 proposto da
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MANZUOLI Roberto e ANTONINI Fabio,
quest’ultimo quale legale rappresentante di METROPOLIS s.r.l.,
rappresentati e difesi dall'avv. Pettini Andrea, presso
il cui studio in Firenze, via Luca Landucci 17, sono elettivamente
domiciliati;
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contro
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- COMUNE DI FIRENZE, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Selvaggi
Marco, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale del
Comune in Firenze, p.zza della Signoria (Palazzo Vecchio);
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- A.R.P.A.T., AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Baccetti Roberto, presso il cui studio in Firenze,
c.so Cavour 83, è elettivamente domiciliata;
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- ASL di Firenze, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
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PER L'ANNULLAMENTO
- del provvedimento del 23.9.99 prot. 33351/99, con il quale
il Comune di Firenze ha negato al ricorrente Manzuoli il
rilascio della concessione edilizia in relazione alla domanda
del medesimo presentata in data 26.6.98 relativa ad “opere
interne e modifica sporti di accesso finalizzate al cambio
di destinazione di un locale artigianale-industriale in
pubblico esercizio-discoteca” da eseguirsi nell’immobile
posto in Firenze, via della Fornace 9;
- del diniego di sanatoria ex art 15 della legge 47/85 relativa
alle opere interne già realizzate;
- del parere della ASL del 13.8.99 n. 829;
- del parere ARPAT del 30.7.99 n. 10/10957AF;
- ove occorra del rapporto del Corpo di Polizia municipale
del Comune di Firenze prot. N. 98/W/20022/03;
- e della proposta del responsabile del procedimento dell’8.9.99.
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Firenze e dell'ARPAT;
Viste le memorie prodotte dalle parte a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell' 11 gennaio 2005 - relatore
il Consigliere Rita Cerioni -, gli avv.ti P. Rizzo delegato
da A. Pettini, A. Sansoni e A. Cuccurullo delegato da R.
Baccetti.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. I ricorrenti, rispettivamente proprietario
e conduttore di alcuni locali posti in Firenze in via della
Fornace 9, si dolgono che l’Amministrazione comunale abbia
negato loro la concessione edilizia relativa ad opere interne
e modifica sporti di accesso finalizzate al cambio di destinazione
dei suddetti locali da artigianale-industriale in pubblico
esercizio-discoteca.
Il diniego fondato su pareri della ASL e dell’ARPAT, a giudizio
dei ricorrenti, sarebbe illegittimo in quanto il Comune
avrebbe erroneamente applicato il DPCM n. 215/99 anziché
la legge 447/95.
Il primo, infatti, tutelerebbe gli avventori ed i lavoratori
del locale, mentre il secondo si riferirebbe alla tutela
dal rumore per gli ambienti esterni al locale.
In aggiunta, fanno notare i ricorrenti, il regolamento attuativo
della legge 447/95 è stato emanato dalla Regione Toscana
successivamente alla presentazione della domanda ed ai pareri
sui quali è basato il diniego.
L’applicazione di una normativa errata dimostrerebbe una
carenza istruttoria ed il difetto dei presupposti, e si
tradurrebbe in illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Sarebbe, infine, palese lo sviamento giacchè si sarebbero
perseguite finalità diverse da quelle per le quali è stata
predisposta la tutela normativa richiamata nel provvedimento.
Altrettanto illegittimo sarebbe il diniego di sanatoria
per le opere già effettuate.
Resistono il Comune e l’ARPAT che ritengono infondato il
ricorso.
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2. E’ necessario premettere che la legge
quadro n. 447 del 1995 sull’inquinamento acustico, all’art.
8, prevede che le domande di concessione edilizia relative
a determinati impianti, tra cui le discoteche, devono contenere
una documentazione di previsione di impatto acustico, finalizzato
alle “esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle
popolazioni interessate” (comma primo).
In ossequio a tale norma i ricorrenti hanno depositato una
valutazione di impatto ambientale acustico (peraltro non
depositata in giudizio) unitamente alla domanda di concessione
edilizia.
Il successivo DPCM n. 215 del 1999, emanato in esecuzione
di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. h) della
legge 447, regola i requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento.
L’art. 2 di detto decreto precisa che “Fermi restando i
limiti generali di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo
dall’inquinamento acustico fissati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14.11.97 …..omissis….all’interno
dei luoghi indicati dal primo comma (cioè i luoghi di ritrovo)
i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti
…..omissis…..sono i seguenti…….”.
Il decreto del 14.11.97, emanato in esecuzione di quanto
stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 447,
tra l’altro, ha fissato i valori limite di immissione delle
fonti sonore nell’ambiente, nelle unità abitative etc..
I valori limite del decreto 14.11.97 sono ovviamente diversi
e più restrittivi di quelli di cui al decreto 215/99, poiché
ineriscono ai valori massimi di immissione del rumore nelle
abitazioni nel corso della giornata.
Quindi, per riassumere, il decreto 215/99 regola le emissioni
sonore dagli impianti collocati nelle discoteche, il decreto
del 14.11.97 stabilisce i limiti massimi di immissione nelle
case di abitazione; entrambi i decreti sono applicativi
della medesima legge.
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3. Ciò premesso, appare subito evidente come
il richiamo fatto nel provvedimento impugnato al DPCM 215/99
non sia poi così improprio come sostengono i ricorrenti.
Detto decreto, infatti, nel disciplinare le emissioni sonore,
fa salvi i limiti di immissione di cui al decreto 14.11.97,
allo scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione
comportasse un’automatica vanificazione di quelli relativi
alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante
la differenza tra i due.
In altre parole è possibile emettere, nelle discoteche,
suoni fino a 105 dB, ma non è consentito che lo stesso valore
sia immesso nelle case circostanti.
Questo significa che i locali adibiti a discoteca o debbono
essere insonorizzati in maniera tale da far raggiungere
al suono propagato nelle vicine case di abitazione i limiti
prescritti dalla normativa del decreto 14.11.97, oppure
le sorgenti sonore devono emettere un numero di dB inferiore
al limite massimo consentito.
E’ per tale scopo che la legge richiede una valutazione
di impatto acustico, allorché sia proposta una domanda di
concessione edilizia, da sottoporre all’attenzione degli
organi tecnici.
Questi ultimi, ASL ed ARPAT, nella fattispecie, hanno esaminato
la valutazione di impatto acustico presentata dai ricorrenti,
evidenziandone le carenze, le omissioni, e le insufficienze.
Di tali pareri tecnici ha preso atto il Comune che di conseguenza
non ha potuto che rigettare l’istanza di rilascio di concessione
edilizia.
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4. Alla luce di quanto finora esposto i motivi
di censura di cui al ricorso, a giudizio del Collegio, sono
infondati, anche perchè il provvedimento di diniego va letto
congiuntamente ai pareri tecnici, pure impugnati.
Il riferimento al DPCM 215/99, contrariamente a quanto assunto
dai ricorrenti, è legittimo ed individua la normativa applicabile
anche in considerazione del rinvio confermativo in esso
contenuto al decreto del 14.11.97, come sopra evidenziato.
L’ARPAT, infatti, non si è limitata ad esaminare l’impatto
acustico interno al locale, ma ha esaminato anche, come
è suo compito, i riflessi delle immissioni sonore nelle
case circostanti i locali in questione; espressamente ha
osservato: “..anche supponendo che l’indice di potere fonoisolante
coincida con la effettiva riduzione sonora (cioè l’isolamento
sia efficace su tutto lo spettro delle frequenze usate),
e che il livello interno sia effettivamente di 95 dB come
valore medio, il valore calcolato all’interno delle abitazioni
adiacenti sarebbe pari a 45 dB, che nel periodo notturno
sarebbe inaccettabile”.
La circostanza che la Regione Toscana abbia emanato un regolamento
attuativo della legge 447/95 successivamente alla domanda
dei ricorrenti ed ai pareri, è del tutto irrilevante dato
che di detta normativa non è stata fatta applicazione nei
provvedimenti impugnati.
La correttezza del procedimento, quanto alle norme applicate,
esclude che vi sia un difetto di istruttoria, o illogicità
o contraddittorietà della motivazione, e neppure può rinvenirsi
lo sviamento denunziato dato che la fonte normativa applicata
è corretta.
Né le osservazioni degli organi tecnici possono ritenersi
superate dai rilievi acustici fatti a seguito del giudizio
penale in relazione all’attività di circolo privato, aperto
dai ricorrenti dopo l’impugnato diniego in luogo della discoteca,
poiché non possono essere ritenuti “a sorpresa”, nonostante
la dizione usata, visto che era noto ai ricorrenti l’esistenza
del procedimento penale e la nomina di un perito che avrebbe
proceduto a loro insaputa alle richieste verifiche.
In ogni caso le misurazioni attengono ad una fase temporale
successiva e per un’attività diversa da quella oggetto dei
dinieghi impugnati.
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5. In conclusione il ricorso va respinto.
Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, l' 11 gennaio 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Avv. Rita CERIONI - Consigliere, est.
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