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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 840
E. Lazzeri Pres. - M. Colombati Est.
Soc. Eleonora Di Vieri Riccioni & C. S.a.s. (Avv. G. Giovanelli) contro il Comune di Pescia (Avv. F. Frati) e la Regione Toscana (Avv. G. Vincelli)


1. Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori e piani territoriali – Limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia - Piani di recupero pubblici – Applicabilità - Piani di recupero ad iniziativa di privati – Inapplicabilità - Sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino all’approvazione della proposta di piano di recupero - Legittimità

 

2. Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione edilizia - Lavori edili di una certa entità - Incremento del carico urbanistico - Non vi rientrano – Ristrutturazione urbanistica – Vi rientrano

1. Mentre la limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia si spiega per i piani di recupero pubblici, perché l’inerzia del Comune non può andare a detrimento dell’interesse del privato quando non sia previsto dalla disciplina urbanistica locale in alternativa un piano di recupero privato, se si limitasse parimenti ad un triennio l’obbligo di piani di recupero ad iniziativa di privati si arriverebbe all’assurdo che gli interessati farebbero decorrere il triennio per poter poi presentare la domanda di concessione edilizia non preceduta dal piano attuativo necessario proprio per le caratteristiche della zona in cui insiste l’immobile. Ne consegue la legittimità della sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino all’approvazione della proposta di piano di recupero.

 

2. Laddove la consistenza dei lavori (demolizione di uno dei corpi di fabbrica, utilizzazione solo parziale della volumetria eliminata in altra parte dell’organismo edilizio al fine di effettuare la sopraelevazione di alcune porzioni, notevoli modifiche alla sagoma, creazione di nuove unità immobiliari e totale cambio di destinazione) sia tale da comportare un significativo incremento del carico urbanistico incidendo in modo considerevole sullo stato dell’urbanizzazione esistente (adeguamento rete fognaria, impianti elettrici e idrici, parcheggi, zone a verde, servizi e attrezzature collettive) tali interventi – tenuto conto anche dello stato di degrado della zona - non possono rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia come disciplinata sia dall’art. 31, lettera d, della legge n. 457/78 sia dall’art. 4, comma 2, lettera d, della legge regionale n. 52/1999 e nemmeno in quello di sostituzione edilizia come disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera f, della stessa legge regionale (che richiede per siffatta qualificazione l’assenza di interventi su opere di urbanizzazione), quanto piuttosto in quello di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lettera e, della stessa legge n. 52.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III^SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 489/2004 proposto dalla

 

Società Eleonora Di Vieri Riccioni & C. S.a.s., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Guido Giovanelli ed elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno Corsini 2;

 

contro

 

- Comune di Pescia, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Frati ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell'adito T.A.R.;

 

- Regione Toscana, costituitasi in giudizio, rappresenta e difesa dall'avv. Giuseppe Vincelli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, via Cavour 18;

 

PER L'ANNULLAMENTO
- del provvedimento del 28.1.2004 del Responsabile dell'Area Organizzativa Urbansitica del Comune di Pescia, con il quale si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia presentata dalla società ricorrente in data 24.7.2003 fino all'approvazione della proposta di piano di recupero del 25.11.2003 prot.27282;
- del provvedimento del 23.9.2003 del Responsabile dell'Area Organizzativa Urbanistica del Comune di Pescia, con il quale si comunicava la sospensione della suddetta domanda di autorizzazione edilizia in attesa della presentazione del piano di recupero citato;
- delle note della Regione Toscana, Area pianificazione del territorio, dell'8.9.2003 prot. 104/37270/06 e del 20.1.2004 prot. 124/6298/06 del Dirigente del Settore indirizzi per la pianificazione;

 

Visto i motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento del 3.6.2004 del Responsabile dell'Area Organizzativa Urbanistica del Comune di Pescia, con il quale si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia; nonché per la condanna del Comune di Pescia al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 - relatore il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti G. Giovannelli, C.A. Gemignani delegato da F. Frati e S. Fantappié delegata da G. Vincelli.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 5.3.2004, la s.a.s. Eleonora Di Vieri Riccioni, in persona del legale rappresentante, ha chiesto, nei confronti del Comune di Pescia e della Regione Toscana, l’annullamento: a) del provvedimento comunale del 28.1.2004 con il quale, a fronte di un’istanza di riesame del 13.1.2004, si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino all’approvazione della proposta di piano di recupero del 25.11.2003 (formulata a fini cautelativi); b) del precedente provvedimento comunale del 24.7.2003 con il quale si comunica la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia in attesa della presentazione del piano di recupero; c) delle note della Regione Toscana, Area pianificazione del territorio, n. 104/37270/06 dell’ 8.9.2003 e n. 124/6298/06 del 20.1.2004 che recano pareri al Comune sulla vicenda in contestazione.
Ha chiesto altresì la condanna del Comune di Pescia al risarcimento del danno per il pregiudizio conseguente al ritardo con cui i lavori sarebbero iniziati e conclusi.
La società ricorrente espone di essere proprietaria di un complesso immobiliare che si articola in una pluralità di corpi di fabbrica, costituenti un’unica unità immobiliare, già sede di un opificio destinato a conceria, dismesso da anni e in precario stato di conservazione. Precisa che il complesso immobiliare, individuato nella normativa edilizia locale come “Conceria Piazza del Moro”, insiste in sottozona R3, sottoposta alla previa approvazione del piano di recupero, nella quale l’art. 49/3 delle N.T.A. del P.R.G. consente interventi fino alla ristrutturazione urbanistica ed ammette destinazioni d’uso residenziale, direzionale, ricettiva, commerciale e di servizio secondo alcuni parametri. Poiché non è stato approvato il piano di recupero relativo al detto complesso immobiliare entro tre anni dalla data della sua individuazione nel P.R.G., la società, avvalendosi del combinato disposto di cui al terzo comma dell’art. 28 e al quarto comma dell’art. 27 della legge n. 457/78, ha inoltrato domanda di autorizzazione per la realizzazione, con intervento diretto, di opere riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia come definita dall’art. 4, secondo comma, lett. d, della legge regionale n. 52/99.
Previa richiesta di pareri alla Regione toscana, il Comune di Pescia per due volte ha sospeso la pratica edilizia ritenendo necessario il previo piano di recupero per la pluralità delle unità immobiliari interessate dall’intervento edilizio.
Questi i motivi di ricorso: 1) violazione del combinato disposto degli artt. 28, terzo comma, e 27, quarto comma, della legge n. 457/78, violazione dell’art. 49/3 delle N.T.A., errata o omessa applicazione dell’art. 4, secondo comma, lett. d, della legge regionale n. 52/99, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto dei presupposti, errore e carente istruttoria: il provvedimento, da intendersi come diniego, si fonda sull’errata convinzione della necessità del previo piano di recupero, pur essendo decaduta la relativa individuazione del P.R.G., poiché da un’unica unità immobiliare esistente si vorrebbe realizzarne una pluralità; pacifico che l’intervento è di ristrutturazione edilizia, la p.a. ha ritenuto che in zona soggetta a piano di recupero, dopo la scadenza del triennio, l’intervento sia ammissibile solo nel caso in cui le unità immobiliari risultanti corrispondano, sia nel numero che nella consistenza, a quelle originarie; viceversa, a seguito del decorso del triennio dalla data in cui la zona da recuperare sia individuata nel P.R.G. senza che sia ancora approvato il piano di recupero, sono ammissibili tutti gli interventi sull’esistente, fino alla ristrutturazione edilizia compresa, a condizione che riguardino “singole unità immobiliari o parti di esse” e che siano conformi agli strumenti urbanistici; l’intervento comporta una riduzione di volumetria e riguarda una “singola” unità immobiliare in quanto l’edificio esistente, pur articolandosi in una pluralità di corpi di fabbrica, costituisce un’unica unità immobiliare e cioè l’ex opificio destinato a conceria; non è vietato che, quando si operi su un’unica unità immobiliare, all’esito dei lavori se ne realizzino di più; 2) violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90, eccesso di potere per violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione: la previa approvazione del piano di recupero non era comunque necessaria, attesa la scarsa rilevanza delle opere e l’area sufficientemente urbanizzata; non si può aggravare il procedimento amministrativo con la richiesta di elementi che non siano strettamente indispensabili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pescia, eccependo l’inammissibilità del gravame in quanto il provvedimento impugnato in via principale, quello del 2004, è meramente confermativo di quello del 2003. Nel merito ha chiarito che gli interventi di ristrutturazione ammissibili dopo la scadenza del triennio sono solo quelli che riguardano singole unità immobiliari, ovvero quelli che riguardano uno o più edifici con modifica delle destinazioni d’uso ma previa l’assunzione, da parte del concessionario, di determinati obblighi; nella specie gli interventi richiesti configurano assetti edilizi del tutto diversi da quelli preesistenti, avendo anche lo scopo di riqualificare urbanisticamente tutta la zona; detti interventi sono piuttosto riconducibili alla categoria della sostituzione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. f bis, della legge regionale n. 52/99 ovvero alla ristrutturazione urbanistica; inoltre viene del tutto modificata la destinazione d’uso (da ex conceria a destinazione residenziale, commerciale, direzionale e ricettiva) e ciò rende l’intervento non conforme con l’art. 27, comma 4, seconda parte, della legge n. 457/78 che ammette il cambio di destinazione solo in misura non superiore al 25% dell’esistente. Quanto all’ asserita non necessità del previo piano di recupero, il Comune obietta che questo è previsto nell’art. 49 delle N.T.A. che non è stato impugnato; è irrilevante che la zona sia dotata di infrastrutture, mentre il piano di recupero si impone perché l’immobile è in stato di degrado.
Con ordinanza n. 387/2004 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame.
La successiva istanza di esecuzione della predetta ordinanza, presentata dalla ricorrente sull’assunto che il Comune sarebbe rimasto inerte, è stata dichiarata improcedibile con provvedimento monocratico n. 755/2004, essendosi accertato che il Comune, sia pure successivamente alla notifica dell’istanza, aveva provveduto a riesaminare la pratica edilizia.
Con motivi aggiunti notificati il 6.8.2004, la ricorrente impugna il provvedimento del 3.6.2004 con il quale il Comune, a seguito del riesame disposto dal Collegio, ribadisce nuovamente la sospensione della domanda dell’interessata, oltre a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; chiede nuovamente la condanna del Comune al risarcimento del danno. Nel presupposto che il nuovo provvedimento non sia “di riesame” nei sensi espressi nell’ordinanza cautelare n. 387/2004, ma anzi elusivo di questa e confermativo dei precedenti provvedimenti, la società ripropone le stesse censure di cui al ricorso principale
Anche ai motivi aggiunti si è opposto il Comune, ribadendo l’eccezione preliminare formulata avverso il ricorso principale.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Toscana, per opporsi sia al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti. Preliminarmente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del gravame nei confronti delle note regionali impugnate, per essere i pareri dell’ufficio regionale richiesti dal Comune, e non vincolanti, meri atti endoprocedimentali, privi di natura provvedimentale e quindi non lesivi. Per il resto sostiene l’infondatezza delle censure alla luce di una corretta interpretazione delle norme richiamate e della ricostruzione degli elementi di fatto, che consentono di qualificare l’intervento come di ristrutturazione urbanistica non previsto nella zona.
Con memorie di udienza tutte le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
All’udienza del 25.11.2004 la causa è passata in decisione sull’accordo delle parti.

 

DIRITTO

 

1. La controversia trae origine da una richiesta della società ricorrente di rilascio dell’autorizzazione edilizia ad effettuare lavori di ristrutturazione edilizia di un complesso immobiliare già destinato a conceria, ormai dismessa e in stato di degrado. La società ritiene che, essendo l’immobile ricadente in zona sottoposta a piano di recupero ed espressamente disciplinato dalle N.T.A. ed essendo ormai decorso il triennio di validità della relativa previsione attuativa senza che questa sia stata adottata, l’intervento sia assentibile con il mero rilascio della concessione edilizia ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78 e senza necessità del previo piano di recupero che invece illegittimamente il Comune continua a richiedere prima di rilasciare il titolo concessorio.
Possono essere trattati congiuntamente il ricorso e i motivi aggiunti poiché coinvolgono la medesima questione.
Va anche preliminarmente precisato che la circostanza che la società ricorrente abbia presentato nel corso del procedimento amministrativo anche una proposta di piano di recupero (ancora all’esame) non comporta acquiescenza ai provvedimenti impugnati, come esplicitamente affermato dalla ricorrente la quale “continua a ritenere l’intervento in questione assentibile mediante semplice rilascio del prescritto titolo edilizio” (cfr. nota della ricorrente in data 25.11.2003, riportata nelle premesse del provvedimento di riesame del 3.6.2004 impugnato coi motivi aggiunti; v. anche doc. 4 depositato dalla società unitamente al ricorso).

 

2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame, sotto il profilo che gli atti impugnati (col ricorso e coi motivi aggiunti) sarebbero meramente confermativi della prima decisione adottata dal Comune (non impugnata), perché il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati.

 

3. E’ opportuno premettere un breve riferimento alla normativa di settore.
L’art. 49 delle N.T.A. del P.R.G. qualifica le zone R (n) “di rinnovo, riqualificazione, ristrutturazione urbanistica” come quelle in cui “si ritrovano condizioni di abbandono e di degrado, funzioni marginali e di risulta a fronte di evidenti disponibilità…a recepire nuovi contenuti formali, fruitivi, di destinazione d’uso”; tali aree sono individuate “ai margini del centro storico di Collodi e di Pescia” e “corrispondono, di solito, a opifici o stabilimenti industriali dismessi”; tra di esse è individuata quale sottozona R (3) la “Conceria Piazza del Moro”. Con una disposizione di carattere generale per tutte le sottozone (da 1 a 15) è previsto che “le previsioni di piano si attuano per intervento urbanistico preventivo in seguito alla predisposizione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o piano di recupero di iniziativa pubblica o privata su tutta l’area e progetti edilizi per fasi attuative corrispondenti alle unità minime di intervento”; è anche previsto che “l’attuazione del progetto d’insieme su tutta l’area sarà subordinato alla stipula di una convenzione fra la proprietà e l’Amministrazione comunale che dovrà definire”, tra l’altro, le opere di urbanizzazione; è stabilito che per ogni sottozona le destinazioni d’uso ammesse, i parametri urbanistici, le prescrizioni particolari, gli interventi edilizi ammessi saranno meglio “definiti in sede di approvazione del piano di recupero dal consiglio comunale”.
Per la conceria in esame l’art. 49/3 individua l’area, gli interventi ammessi, le destinazioni d’uso, i parametri urbanistici, le prescrizioni particolari.
In sostanza la norma di piano richiede la predisposizione di uno strumento attuativo, pubblico o privato e tale norma non è stata impugnata.
E’ verosimile che la società ricorrente non abbia ritenuto di impugnarla perché ne ha dato un’interpretazione, a suo avviso, coerente con le norme primarie dettate dagli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78, nel senso che, alla scadenza del triennio dall’individuazione dell’immobile da “recuperare”, non sia più necessario il piano di recupero, pubblico o privato, e gli interventi edilizi possano essere realizzati previa soltanto la concessione edilizia.
Ma la tesi non può essere condivisa per le ragioni che seguono.
L’art. 27 cit. prevede che i Comuni individuano le zone di recupero che possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, per i quali (tutti) il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.
L’art. 28 dispone che i piani di recupero recano la disciplina edilizia e urbanistica e sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale che decide anche le opposizioni presentate al piano; se l’approvazione non avviene entro 3 anni dall’individuazione degli anzidetti beni, tale individuazione decade e sono consentiti gli interventi edilizi previsti dall’ultimo comma (ora il quarto) del precedente art. 27 (con l’ultimo comma sono stati unificati i precedenti commi 4 e 5 per effetto dell’art. 14 della legge n. 179/92) e cioè anche gli interventi di cui alla lettera d) dell’art. 31 della stessa legge n. 457/78 consistenti nella ristrutturazione edilizia a condizione “che riguardino singole unità immobiliari” ovvero, se riguardano uno o più edifici, a condizione che la modifica delle destinazioni preesistenti non sia superiore al 25% e il concessionario si impegni a praticare, per la parte mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati col comune e si impegni altresì a concorrere negli oneri di urbanizzazione.
Sembra al Collegio che le dette norme si riferiscano ai piani di recupero di iniziativa pubblica e ciò spiega il limite temporale del triennio, perché quello che il legislatore ha voluto evitare è la sottoposizione sine die al potere di adozione del piano di recupero da parte del Comune per immobili già individuati per i quali, in tal modo, si introdurrebbe un vincolo di rilascio della concessione edilizia (Cons. di Stato, IV, n. 789/1992). Diversa è, invece, l’ipotesi dei piani di recupero ad iniziativa di privati, quando ciò sia previsto (come nel caso dell’art. 49 delle N.T.A.), che sono in via generale (e generica) disciplinati dall’art. 30 della legge n. 457/78.
Mentre la limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia si spiega per i piani di recupero pubblici per quanto già detto - perché l’inerzia del Comune non può andare a detrimento dell’interesse del privato quando non sia previsto dalla disciplina urbanistica locale in alternativa un piano di recupero privato (e abbiamo visto che le n.t.a. lo consentono nel caso concreto) -, se si limitasse parimenti ad un triennio l’obbligo di piani di recupero ad iniziativa di privati si arriverebbe all’assurdo che gli interessati farebbero decorrere il triennio per poter poi presentare la domanda di concessione edilizia non preceduta dal necessario piano attuativo; piano attuativo che è invece necessario proprio per le caratteristiche della zona in cui insiste l’immobile.
La giurisprudenza (Cons. di Stato n. 789/92 cit.), pur non trattando specificatamente la differenza tra piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata, ha evidenziato che l’individuazione delle “zone” di recupero non è soggetta a termine di efficacia, così come non è soggetto a termine il potere di individuazione degli immobili da sottoporre a recupero; in altre parole, anche se alla scadenza del triennio perde efficacia l’avvenuta individuazione degli immobili da recuperare, rimane comunque operante la generale disciplina derivante dalla comprensione, pur sempre efficace, nella zona di recupero degli immobili degradati. E, si deve aggiungere, anche la disciplina urbanistica comunale (art. 49 N.T.A.) non impugnata.
Né è convincente obiettare, per sostenere la diversa tesi, che il privato, lasciando trascorrere il triennio, si autolimiterebbe ad effettuare interventi edilizi minori (fino alla ristrutturazione) e non potrebbe, ad esempio, procedere a nuove costruzioni, poiché questa eventualità è esclusa dalla natura del piano di recupero che, come la parola fa intendere, è diretto al recupero dell’esistente. Ciò è confermato dallo stesso tenore dell’art. 31 della legge n. 457/78 (che elenca gli “interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente”), come rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, V, n. 1906/2000) che ha sottolineato che “l’art. 31 è formulato in modo da attribuire rilievo nettamente preminente alle opere migliorative eseguite su manufatti già esistenti” agevolando “il recupero estetico e funzionale di manufatti già inseriti nel tessuto edilizio, senza determinare un incremento del carico urbanistico dell’area considerata”.
Non si ha quindi violazione della legge statale, come sostenuto nella prima parte del primo motivo, ma non sono fondati nemmeno gli ulteriori profili di censura.

 

4. Dagli atti impugnati si ricava che il Comune ritiene che in zona soggetta a piano di recupero, dopo la scadenza del triennio, la ristrutturazione edilizia con intervento diretto sia ammissibile soltanto nel caso in cui le unità immobiliari risultanti corrispondano, sia nel numero che nella consistenza, a quelle originarie; o meglio, che la ristrutturazione sia ammissibile soltanto se riguardi singole unità immobiliari ovvero, se riguardi più edifici, a condizione di una modifica soltanto parziale della destinazione d’uso (25%) e dell’assunzione di determinati obblighi da parte del concessionario (canone di locazione o di vendita concordato con l’ente locale). Il che nella specie non si verifica.
Di contro la società ricorrente sostiene che l’intervento diretto è ammissibile poiché riguarda una “singola unità immobiliare” (sia pure costituita dalla pluralità dei corpi di fabbrica della ex conceria) e che la ristrutturazione comporterà addirittura una riduzione della volumetria totale.
Nel richiamare quanto sopra in ordine ad una interpretazione delle norme che al Collegio sembra più corretta e volendo seguire il ragionamento delle parti circa gli effetti che si producono alla scadenza del triennio sulla edificabilità in concreto, la tesi del Comune trova comunque un riferimento sia nella realtà dei fatti che nelle norme richiamate.
L’intervento edilizio richiesto consiste nella realizzazione, da una pluralità di corpi di fabbrica della ex conceria vicina al fiume Pescia (cfr. l’esposizione in fatto del ricorso), e previo un sostanziale abbattimento della volumetria esistente (da mc. 17.500 a mc. 12.000, di un complesso immobiliare con aumento del numero delle unità immobiliari e con nuove e diverse destinazioni, modifica della sagoma e trasferimento di parte del volume demolito; secondo l’atto di riesame il progetto prevede la edificazione di 20 unità immobiliari ad uso residenziale, 25 a destinazione commerciale e 25 residences.
Non può essere revocato in dubbio che una siffatta realizzazione comporta in significativo incremento del carico urbanistico incidendo in modo considerevole sullo stato dell’urbanizzazione esistente (adeguamento rete fognaria, impianti elettrici e idrici, parcheggi, zone a verde, servizi e attrezzature collettive), come sottolineato dal Comune; tutto ciò impone un previo strumento attuativo che definisca la nuova configurazione urbanistica della zona e assicuri una maggiore dotazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità della previsione di un piano attuativo quando ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo restituire efficienza all’abitato, riordinando il disegno urbanistico dell’area con il completamento della viabilità secondaria e delle opere di urbanizzazione necessarie (Cons. di Stato, IV, n. 2592/2002).
Come esplicitato anche nella relazione tecnica di parte allegata all’istanza di concessione-autorizzazione edilizia, l’intervento mira a “riqualificare urbanisticamente tutta la zona, riaccorpando l’edificio al centro storico, in particolare ripercorrendo le vie che anticamente erano i cordoni ombelicali della città”.
Dalla documentazione si ricava che i lavori implicano la demolizione di uno dei corpi di fabbrica dell’ex conceria, l’utilizzazione solo parziale della volumetria eliminata in altra parte dell’organismo edilizio al fine di effettuare la sopraelevazione di alcune porzioni, notevoli modifiche alla sagoma, la creazione di nuove unità immobiliari, il totale cambio di destinazione; tutti interventi, questi, che – tenuto conto anche dello stato di degrado della zona e dell’ex conceria non contestato - non possono essere ritenuti “di scarsa entità” o comunque rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia come disciplinata sia dall’art. 31, lettera d, della legge n. 457/78 sia dall’art. 4, comma 2, lettera d, della legge regionale n. 52/1999 e nemmeno di sostituzione edilizia come disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera f, della stessa legge regionale (che richiede per siffatta qualificazione l’assenza di interventi su opere di urbanizzazione), quanto piuttosto in quello di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lettera e, della stessa legge n. 52.
E la ristrutturazione urbanistica non rientra nella previsione del combinato disposto degli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78.
Risulta così disatteso anche il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa sull’assunto che la previa formazione di un piano attuativo non era necessaria. E’ sufficiente ricordare che tale piano attuativo era previsto nell’art. 49 delle N.T.A., che non è stato impugnato.

 

5. E’ inammissibile il gravame nei confronti della Regione toscana, che deve quindi essere estromessa dal giudizio, in quanto i pareri espressi dai suoi organi ed impugnati non hanno natura provvedimentale.

 

6. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti non possono essere accolti, da ciò consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria..
Le spese processuali possono essere compensate con la Regione e poste a carico della ricorrente nei confronti del Comune intimato, come liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- estromette dal giudizio la Regione Toscana;
- respinge il ricorso e i motivi aggiunti nonché la domanda risarcitoria in epigrafe indicati;
- compensa le spese processuali nei confronti della Regione toscana;
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Pescia delle spese processuali liquidate in complessivi 2.000,00 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere


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