| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 18 febbraio
2005 n. 840
E. Lazzeri Pres. - M. Colombati Est.
Soc. Eleonora Di Vieri Riccioni & C. S.a.s. (Avv. G.
Giovanelli) contro il Comune di Pescia (Avv. F. Frati) e
la Regione Toscana (Avv. G. Vincelli) |
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1. Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori
e piani territoriali – Limitazione triennale del c.d. regime
di salvaguardia - Piani di recupero pubblici – Applicabilità
- Piani di recupero ad iniziativa di privati – Inapplicabilità
- Sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino
all’approvazione della proposta di piano di recupero - Legittimità
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2. Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione
edilizia - Lavori edili di una certa entità - Incremento
del carico urbanistico - Non vi rientrano – Ristrutturazione
urbanistica – Vi rientrano
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1. Mentre la limitazione triennale del c.d.
regime di salvaguardia si spiega per i piani di recupero
pubblici, perché l’inerzia del Comune non può andare a detrimento
dell’interesse del privato quando non sia previsto dalla
disciplina urbanistica locale in alternativa un piano di
recupero privato, se si limitasse parimenti ad un triennio
l’obbligo di piani di recupero ad iniziativa di privati
si arriverebbe all’assurdo che gli interessati farebbero
decorrere il triennio per poter poi presentare la domanda
di concessione edilizia non preceduta dal piano attuativo
necessario proprio per le caratteristiche della zona in
cui insiste l’immobile. Ne consegue la legittimità della
sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino
all’approvazione della proposta di piano di recupero.
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2. Laddove la consistenza dei lavori (demolizione
di uno dei corpi di fabbrica, utilizzazione solo parziale
della volumetria eliminata in altra parte dell’organismo
edilizio al fine di effettuare la sopraelevazione di alcune
porzioni, notevoli modifiche alla sagoma, creazione di nuove
unità immobiliari e totale cambio di destinazione) sia tale
da comportare un significativo incremento del carico urbanistico
incidendo in modo considerevole sullo stato dell’urbanizzazione
esistente (adeguamento rete fognaria, impianti elettrici
e idrici, parcheggi, zone a verde, servizi e attrezzature
collettive) tali interventi – tenuto conto anche dello stato
di degrado della zona - non possono rientrare nel concetto
di ristrutturazione edilizia come disciplinata sia dall’art.
31, lettera d, della legge n. 457/78 sia dall’art. 4, comma
2, lettera d, della legge regionale n. 52/1999 e nemmeno
in quello di sostituzione edilizia come disciplinato dall’art.
3, comma 1, lettera f, della stessa legge regionale (che
richiede per siffatta qualificazione l’assenza di interventi
su opere di urbanizzazione), quanto piuttosto in quello
di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma
1, lettera e, della stessa legge n. 52.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III^SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 489/2004 proposto dalla
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Società Eleonora Di Vieri Riccioni &
C. S.a.s., in persona del rappresentante legale pro
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Guido Giovanelli
ed elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno Corsini
2;
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contro
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- Comune di Pescia, in persona del
Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall' avv. Francesco Frati ed elettivamente domiciliato
presso la Segreteria dell'adito T.A.R.;
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- Regione Toscana, costituitasi in
giudizio, rappresenta e difesa dall'avv. Giuseppe Vincelli
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale
in Firenze, via Cavour 18;
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PER L'ANNULLAMENTO
- del provvedimento del 28.1.2004 del Responsabile dell'Area
Organizzativa Urbansitica del Comune di Pescia, con il quale
si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione
edilizia presentata dalla società ricorrente in data 24.7.2003
fino all'approvazione della proposta di piano di recupero
del 25.11.2003 prot.27282;
- del provvedimento del 23.9.2003 del Responsabile dell'Area
Organizzativa Urbanistica del Comune di Pescia, con il quale
si comunicava la sospensione della suddetta domanda di autorizzazione
edilizia in attesa della presentazione del piano di recupero
citato;
- delle note della Regione Toscana, Area pianificazione
del territorio, dell'8.9.2003 prot. 104/37270/06 e del 20.1.2004
prot. 124/6298/06 del Dirigente del Settore indirizzi per
la pianificazione;
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Visto i motivi aggiunti per l'annullamento
del provvedimento del 3.6.2004 del Responsabile dell'Area
Organizzativa Urbanistica del Comune di Pescia, con il quale
si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione
edilizia; nonché per la condanna del Comune di Pescia al
risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 - relatore
il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti G. Giovannelli,
C.A. Gemignani delegato da F. Frati e S. Fantappié delegata
da G. Vincelli.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 5.3.2004, la s.a.s.
Eleonora Di Vieri Riccioni, in persona del legale rappresentante,
ha chiesto, nei confronti del Comune di Pescia e della Regione
Toscana, l’annullamento: a) del provvedimento comunale del
28.1.2004 con il quale, a fronte di un’istanza di riesame
del 13.1.2004, si ribadisce la sospensione della domanda
di autorizzazione edilizia fino all’approvazione della proposta
di piano di recupero del 25.11.2003 (formulata a fini cautelativi);
b) del precedente provvedimento comunale del 24.7.2003 con
il quale si comunica la sospensione della domanda di autorizzazione
edilizia in attesa della presentazione del piano di recupero;
c) delle note della Regione Toscana, Area pianificazione
del territorio, n. 104/37270/06 dell’ 8.9.2003 e n. 124/6298/06
del 20.1.2004 che recano pareri al Comune sulla vicenda
in contestazione.
Ha chiesto altresì la condanna del Comune di Pescia al risarcimento
del danno per il pregiudizio conseguente al ritardo con
cui i lavori sarebbero iniziati e conclusi.
La società ricorrente espone di essere proprietaria di un
complesso immobiliare che si articola in una pluralità di
corpi di fabbrica, costituenti un’unica unità immobiliare,
già sede di un opificio destinato a conceria, dismesso da
anni e in precario stato di conservazione. Precisa che il
complesso immobiliare, individuato nella normativa edilizia
locale come “Conceria Piazza del Moro”, insiste in sottozona
R3, sottoposta alla previa approvazione del piano di recupero,
nella quale l’art. 49/3 delle N.T.A. del P.R.G. consente
interventi fino alla ristrutturazione urbanistica ed ammette
destinazioni d’uso residenziale, direzionale, ricettiva,
commerciale e di servizio secondo alcuni parametri. Poiché
non è stato approvato il piano di recupero relativo al detto
complesso immobiliare entro tre anni dalla data della sua
individuazione nel P.R.G., la società, avvalendosi del combinato
disposto di cui al terzo comma dell’art. 28 e al quarto
comma dell’art. 27 della legge n. 457/78, ha inoltrato domanda
di autorizzazione per la realizzazione, con intervento diretto,
di opere riconducibili alla categoria della ristrutturazione
edilizia come definita dall’art. 4, secondo comma, lett.
d, della legge regionale n. 52/99.
Previa richiesta di pareri alla Regione toscana, il Comune
di Pescia per due volte ha sospeso la pratica edilizia ritenendo
necessario il previo piano di recupero per la pluralità
delle unità immobiliari interessate dall’intervento edilizio.
Questi i motivi di ricorso: 1) violazione del combinato
disposto degli artt. 28, terzo comma, e 27, quarto comma,
della legge n. 457/78, violazione dell’art. 49/3 delle N.T.A.,
errata o omessa applicazione dell’art. 4, secondo comma,
lett. d, della legge regionale n. 52/99, eccesso di potere
per violazione del giusto procedimento, difetto dei presupposti,
errore e carente istruttoria: il provvedimento, da intendersi
come diniego, si fonda sull’errata convinzione della necessità
del previo piano di recupero, pur essendo decaduta la relativa
individuazione del P.R.G., poiché da un’unica unità immobiliare
esistente si vorrebbe realizzarne una pluralità; pacifico
che l’intervento è di ristrutturazione edilizia, la p.a.
ha ritenuto che in zona soggetta a piano di recupero, dopo
la scadenza del triennio, l’intervento sia ammissibile solo
nel caso in cui le unità immobiliari risultanti corrispondano,
sia nel numero che nella consistenza, a quelle originarie;
viceversa, a seguito del decorso del triennio dalla data
in cui la zona da recuperare sia individuata nel P.R.G.
senza che sia ancora approvato il piano di recupero, sono
ammissibili tutti gli interventi sull’esistente, fino alla
ristrutturazione edilizia compresa, a condizione che riguardino
“singole unità immobiliari o parti di esse” e che siano
conformi agli strumenti urbanistici; l’intervento comporta
una riduzione di volumetria e riguarda una “singola” unità
immobiliare in quanto l’edificio esistente, pur articolandosi
in una pluralità di corpi di fabbrica, costituisce un’unica
unità immobiliare e cioè l’ex opificio destinato a conceria;
non è vietato che, quando si operi su un’unica unità immobiliare,
all’esito dei lavori se ne realizzino di più; 2) violazione
dell’art. 1 della legge n. 241/90, eccesso di potere per
violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa
e del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione:
la previa approvazione del piano di recupero non era comunque
necessaria, attesa la scarsa rilevanza delle opere e l’area
sufficientemente urbanizzata; non si può aggravare il procedimento
amministrativo con la richiesta di elementi che non siano
strettamente indispensabili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pescia, eccependo
l’inammissibilità del gravame in quanto il provvedimento
impugnato in via principale, quello del 2004, è meramente
confermativo di quello del 2003. Nel merito ha chiarito
che gli interventi di ristrutturazione ammissibili dopo
la scadenza del triennio sono solo quelli che riguardano
singole unità immobiliari, ovvero quelli che riguardano
uno o più edifici con modifica delle destinazioni d’uso
ma previa l’assunzione, da parte del concessionario, di
determinati obblighi; nella specie gli interventi richiesti
configurano assetti edilizi del tutto diversi da quelli
preesistenti, avendo anche lo scopo di riqualificare urbanisticamente
tutta la zona; detti interventi sono piuttosto riconducibili
alla categoria della sostituzione edilizia di cui all’art.
3, comma 1, lett. f bis, della legge regionale n. 52/99
ovvero alla ristrutturazione urbanistica; inoltre viene
del tutto modificata la destinazione d’uso (da ex conceria
a destinazione residenziale, commerciale, direzionale e
ricettiva) e ciò rende l’intervento non conforme con l’art.
27, comma 4, seconda parte, della legge n. 457/78 che ammette
il cambio di destinazione solo in misura non superiore al
25% dell’esistente. Quanto all’ asserita non necessità del
previo piano di recupero, il Comune obietta che questo è
previsto nell’art. 49 delle N.T.A. che non è stato impugnato;
è irrilevante che la zona sia dotata di infrastrutture,
mentre il piano di recupero si impone perché l’immobile
è in stato di degrado.
Con ordinanza n. 387/2004 è stata accolta l’istanza cautelare
ai fini del riesame.
La successiva istanza di esecuzione della predetta ordinanza,
presentata dalla ricorrente sull’assunto che il Comune sarebbe
rimasto inerte, è stata dichiarata improcedibile con provvedimento
monocratico n. 755/2004, essendosi accertato che il Comune,
sia pure successivamente alla notifica dell’istanza, aveva
provveduto a riesaminare la pratica edilizia.
Con motivi aggiunti notificati il 6.8.2004, la ricorrente
impugna il provvedimento del 3.6.2004 con il quale il Comune,
a seguito del riesame disposto dal Collegio, ribadisce nuovamente
la sospensione della domanda dell’interessata, oltre a tutti
gli atti presupposti, connessi e conseguenti; chiede nuovamente
la condanna del Comune al risarcimento del danno. Nel presupposto
che il nuovo provvedimento non sia “di riesame” nei sensi
espressi nell’ordinanza cautelare n. 387/2004, ma anzi elusivo
di questa e confermativo dei precedenti provvedimenti, la
società ripropone le stesse censure di cui al ricorso principale
Anche ai motivi aggiunti si è opposto il Comune, ribadendo
l’eccezione preliminare formulata avverso il ricorso principale.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Toscana, per
opporsi sia al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti.
Preliminarmente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del gravame nei confronti delle note regionali impugnate,
per essere i pareri dell’ufficio regionale richiesti dal
Comune, e non vincolanti, meri atti endoprocedimentali,
privi di natura provvedimentale e quindi non lesivi. Per
il resto sostiene l’infondatezza delle censure alla luce
di una corretta interpretazione delle norme richiamate e
della ricostruzione degli elementi di fatto, che consentono
di qualificare l’intervento come di ristrutturazione urbanistica
non previsto nella zona.
Con memorie di udienza tutte le parti hanno ribadito le
rispettive tesi difensive.
All’udienza del 25.11.2004 la causa è passata in decisione
sull’accordo delle parti.
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DIRITTO
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1. La controversia trae origine da una richiesta
della società ricorrente di rilascio dell’autorizzazione
edilizia ad effettuare lavori di ristrutturazione edilizia
di un complesso immobiliare già destinato a conceria, ormai
dismessa e in stato di degrado. La società ritiene che,
essendo l’immobile ricadente in zona sottoposta a piano
di recupero ed espressamente disciplinato dalle N.T.A. ed
essendo ormai decorso il triennio di validità della relativa
previsione attuativa senza che questa sia stata adottata,
l’intervento sia assentibile con il mero rilascio della
concessione edilizia ai sensi degli artt. 27 e 28 della
legge n. 457/78 e senza necessità del previo piano di recupero
che invece illegittimamente il Comune continua a richiedere
prima di rilasciare il titolo concessorio.
Possono essere trattati congiuntamente il ricorso e i motivi
aggiunti poiché coinvolgono la medesima questione.
Va anche preliminarmente precisato che la circostanza che
la società ricorrente abbia presentato nel corso del procedimento
amministrativo anche una proposta di piano di recupero (ancora
all’esame) non comporta acquiescenza ai provvedimenti impugnati,
come esplicitamente affermato dalla ricorrente la quale
“continua a ritenere l’intervento in questione assentibile
mediante semplice rilascio del prescritto titolo edilizio”
(cfr. nota della ricorrente in data 25.11.2003, riportata
nelle premesse del provvedimento di riesame del 3.6.2004
impugnato coi motivi aggiunti; v. anche doc. 4 depositato
dalla società unitamente al ricorso).
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2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione
di inammissibilità del gravame, sotto il profilo che gli
atti impugnati (col ricorso e coi motivi aggiunti) sarebbero
meramente confermativi della prima decisione adottata dal
Comune (non impugnata), perché il ricorso e i motivi aggiunti
non sono fondati.
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3. E’ opportuno premettere un breve riferimento
alla normativa di settore.
L’art. 49 delle N.T.A. del P.R.G. qualifica le zone R (n)
“di rinnovo, riqualificazione, ristrutturazione urbanistica”
come quelle in cui “si ritrovano condizioni di abbandono
e di degrado, funzioni marginali e di risulta a fronte di
evidenti disponibilità…a recepire nuovi contenuti formali,
fruitivi, di destinazione d’uso”; tali aree sono individuate
“ai margini del centro storico di Collodi e di Pescia” e
“corrispondono, di solito, a opifici o stabilimenti industriali
dismessi”; tra di esse è individuata quale sottozona R (3)
la “Conceria Piazza del Moro”. Con una disposizione di carattere
generale per tutte le sottozone (da 1 a 15) è previsto che
“le previsioni di piano si attuano per intervento urbanistico
preventivo in seguito alla predisposizione di un piano particolareggiato
di iniziativa pubblica o piano di recupero di iniziativa
pubblica o privata su tutta l’area e progetti edilizi per
fasi attuative corrispondenti alle unità minime di intervento”;
è anche previsto che “l’attuazione del progetto d’insieme
su tutta l’area sarà subordinato alla stipula di una convenzione
fra la proprietà e l’Amministrazione comunale che dovrà
definire”, tra l’altro, le opere di urbanizzazione; è stabilito
che per ogni sottozona le destinazioni d’uso ammesse, i
parametri urbanistici, le prescrizioni particolari, gli
interventi edilizi ammessi saranno meglio “definiti in sede
di approvazione del piano di recupero dal consiglio comunale”.
Per la conceria in esame l’art. 49/3 individua l’area, gli
interventi ammessi, le destinazioni d’uso, i parametri urbanistici,
le prescrizioni particolari.
In sostanza la norma di piano richiede la predisposizione
di uno strumento attuativo, pubblico o privato e tale norma
non è stata impugnata.
E’ verosimile che la società ricorrente non abbia ritenuto
di impugnarla perché ne ha dato un’interpretazione, a suo
avviso, coerente con le norme primarie dettate dagli artt.
27 e 28 della legge n. 457/78, nel senso che, alla scadenza
del triennio dall’individuazione dell’immobile da “recuperare”,
non sia più necessario il piano di recupero, pubblico o
privato, e gli interventi edilizi possano essere realizzati
previa soltanto la concessione edilizia.
Ma la tesi non può essere condivisa per le ragioni che seguono.
L’art. 27 cit. prevede che i Comuni individuano le zone
di recupero che possono comprendere singoli immobili, complessi
edilizi, isolati ed aree, per i quali (tutti) il rilascio
della concessione è subordinato alla formazione dei piani
di recupero di cui al successivo art. 28.
L’art. 28 dispone che i piani di recupero recano la disciplina
edilizia e urbanistica e sono approvati con deliberazione
del Consiglio comunale che decide anche le opposizioni presentate
al piano; se l’approvazione non avviene entro 3 anni dall’individuazione
degli anzidetti beni, tale individuazione decade e sono
consentiti gli interventi edilizi previsti dall’ultimo comma
(ora il quarto) del precedente art. 27 (con l’ultimo comma
sono stati unificati i precedenti commi 4 e 5 per effetto
dell’art. 14 della legge n. 179/92) e cioè anche gli interventi
di cui alla lettera d) dell’art. 31 della stessa legge n.
457/78 consistenti nella ristrutturazione edilizia a condizione
“che riguardino singole unità immobiliari” ovvero, se riguardano
uno o più edifici, a condizione che la modifica delle destinazioni
preesistenti non sia superiore al 25% e il concessionario
si impegni a praticare, per la parte mantenuta ad uso residenziale,
prezzi di vendita e canoni di locazione concordati col comune
e si impegni altresì a concorrere negli oneri di urbanizzazione.
Sembra al Collegio che le dette norme si riferiscano ai
piani di recupero di iniziativa pubblica e ciò spiega il
limite temporale del triennio, perché quello che il legislatore
ha voluto evitare è la sottoposizione sine die al potere
di adozione del piano di recupero da parte del Comune per
immobili già individuati per i quali, in tal modo, si introdurrebbe
un vincolo di rilascio della concessione edilizia (Cons.
di Stato, IV, n. 789/1992). Diversa è, invece, l’ipotesi
dei piani di recupero ad iniziativa di privati, quando ciò
sia previsto (come nel caso dell’art. 49 delle N.T.A.),
che sono in via generale (e generica) disciplinati dall’art.
30 della legge n. 457/78.
Mentre la limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia
si spiega per i piani di recupero pubblici per quanto già
detto - perché l’inerzia del Comune non può andare a detrimento
dell’interesse del privato quando non sia previsto dalla
disciplina urbanistica locale in alternativa un piano di
recupero privato (e abbiamo visto che le n.t.a. lo consentono
nel caso concreto) -, se si limitasse parimenti ad un triennio
l’obbligo di piani di recupero ad iniziativa di privati
si arriverebbe all’assurdo che gli interessati farebbero
decorrere il triennio per poter poi presentare la domanda
di concessione edilizia non preceduta dal necessario piano
attuativo; piano attuativo che è invece necessario proprio
per le caratteristiche della zona in cui insiste l’immobile.
La giurisprudenza (Cons. di Stato n. 789/92 cit.), pur non
trattando specificatamente la differenza tra piani di recupero
ad iniziativa pubblica o privata, ha evidenziato che l’individuazione
delle “zone” di recupero non è soggetta a termine di efficacia,
così come non è soggetto a termine il potere di individuazione
degli immobili da sottoporre a recupero; in altre parole,
anche se alla scadenza del triennio perde efficacia l’avvenuta
individuazione degli immobili da recuperare, rimane comunque
operante la generale disciplina derivante dalla comprensione,
pur sempre efficace, nella zona di recupero degli immobili
degradati. E, si deve aggiungere, anche la disciplina urbanistica
comunale (art. 49 N.T.A.) non impugnata.
Né è convincente obiettare, per sostenere la diversa tesi,
che il privato, lasciando trascorrere il triennio, si autolimiterebbe
ad effettuare interventi edilizi minori (fino alla ristrutturazione)
e non potrebbe, ad esempio, procedere a nuove costruzioni,
poiché questa eventualità è esclusa dalla natura del piano
di recupero che, come la parola fa intendere, è diretto
al recupero dell’esistente. Ciò è confermato dallo stesso
tenore dell’art. 31 della legge n. 457/78 (che elenca gli
“interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente”),
come rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa
(Cons. di Stato, V, n. 1906/2000) che ha sottolineato che
“l’art. 31 è formulato in modo da attribuire rilievo nettamente
preminente alle opere migliorative eseguite su manufatti
già esistenti” agevolando “il recupero estetico e funzionale
di manufatti già inseriti nel tessuto edilizio, senza determinare
un incremento del carico urbanistico dell’area considerata”.
Non si ha quindi violazione della legge statale, come sostenuto
nella prima parte del primo motivo, ma non sono fondati
nemmeno gli ulteriori profili di censura.
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4. Dagli atti impugnati si ricava che il
Comune ritiene che in zona soggetta a piano di recupero,
dopo la scadenza del triennio, la ristrutturazione edilizia
con intervento diretto sia ammissibile soltanto nel caso
in cui le unità immobiliari risultanti corrispondano, sia
nel numero che nella consistenza, a quelle originarie; o
meglio, che la ristrutturazione sia ammissibile soltanto
se riguardi singole unità immobiliari ovvero, se riguardi
più edifici, a condizione di una modifica soltanto parziale
della destinazione d’uso (25%) e dell’assunzione di determinati
obblighi da parte del concessionario (canone di locazione
o di vendita concordato con l’ente locale). Il che nella
specie non si verifica.
Di contro la società ricorrente sostiene che l’intervento
diretto è ammissibile poiché riguarda una “singola unità
immobiliare” (sia pure costituita dalla pluralità dei corpi
di fabbrica della ex conceria) e che la ristrutturazione
comporterà addirittura una riduzione della volumetria totale.
Nel richiamare quanto sopra in ordine ad una interpretazione
delle norme che al Collegio sembra più corretta e volendo
seguire il ragionamento delle parti circa gli effetti che
si producono alla scadenza del triennio sulla edificabilità
in concreto, la tesi del Comune trova comunque un riferimento
sia nella realtà dei fatti che nelle norme richiamate.
L’intervento edilizio richiesto consiste nella realizzazione,
da una pluralità di corpi di fabbrica della ex conceria
vicina al fiume Pescia (cfr. l’esposizione in fatto del
ricorso), e previo un sostanziale abbattimento della volumetria
esistente (da mc. 17.500 a mc. 12.000, di un complesso immobiliare
con aumento del numero delle unità immobiliari e con nuove
e diverse destinazioni, modifica della sagoma e trasferimento
di parte del volume demolito; secondo l’atto di riesame
il progetto prevede la edificazione di 20 unità immobiliari
ad uso residenziale, 25 a destinazione commerciale e 25
residences.
Non può essere revocato in dubbio che una siffatta realizzazione
comporta in significativo incremento del carico urbanistico
incidendo in modo considerevole sullo stato dell’urbanizzazione
esistente (adeguamento rete fognaria, impianti elettrici
e idrici, parcheggi, zone a verde, servizi e attrezzature
collettive), come sottolineato dal Comune; tutto ciò impone
un previo strumento attuativo che definisca la nuova configurazione
urbanistica della zona e assicuri una maggiore dotazione
di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità della previsione
di un piano attuativo quando ci si trovi di fronte ad una
situazione che esige un intervento idoneo restituire efficienza
all’abitato, riordinando il disegno urbanistico dell’area
con il completamento della viabilità secondaria e delle
opere di urbanizzazione necessarie (Cons. di Stato, IV,
n. 2592/2002).
Come esplicitato anche nella relazione tecnica di parte
allegata all’istanza di concessione-autorizzazione edilizia,
l’intervento mira a “riqualificare urbanisticamente tutta
la zona, riaccorpando l’edificio al centro storico, in particolare
ripercorrendo le vie che anticamente erano i cordoni ombelicali
della città”.
Dalla documentazione si ricava che i lavori implicano la
demolizione di uno dei corpi di fabbrica dell’ex conceria,
l’utilizzazione solo parziale della volumetria eliminata
in altra parte dell’organismo edilizio al fine di effettuare
la sopraelevazione di alcune porzioni, notevoli modifiche
alla sagoma, la creazione di nuove unità immobiliari, il
totale cambio di destinazione; tutti interventi, questi,
che – tenuto conto anche dello stato di degrado della zona
e dell’ex conceria non contestato - non possono essere ritenuti
“di scarsa entità” o comunque rientrare nel concetto di
ristrutturazione edilizia come disciplinata sia dall’art.
31, lettera d, della legge n. 457/78 sia dall’art. 4, comma
2, lettera d, della legge regionale n. 52/1999 e nemmeno
di sostituzione edilizia come disciplinato dall’art. 3,
comma 1, lettera f, della stessa legge regionale (che richiede
per siffatta qualificazione l’assenza di interventi su opere
di urbanizzazione), quanto piuttosto in quello di ristrutturazione
urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lettera e, della
stessa legge n. 52.
E la ristrutturazione urbanistica non rientra nella previsione
del combinato disposto degli artt. 27 e 28 della legge n.
457/78.
Risulta così disatteso anche il secondo motivo, con il quale
si lamenta la violazione del principio di economicità dell’azione
amministrativa sull’assunto che la previa formazione di
un piano attuativo non era necessaria. E’ sufficiente ricordare
che tale piano attuativo era previsto nell’art. 49 delle
N.T.A., che non è stato impugnato.
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5. E’ inammissibile il gravame nei confronti
della Regione toscana, che deve quindi essere estromessa
dal giudizio, in quanto i pareri espressi dai suoi organi
ed impugnati non hanno natura provvedimentale.
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6. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti
non possono essere accolti, da ciò consegue anche il rigetto
della domanda risarcitoria..
Le spese processuali possono essere compensate con la Regione
e poste a carico della ricorrente nei confronti del Comune
intimato, come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- estromette dal giudizio la Regione Toscana;
- respinge il ricorso e i motivi aggiunti nonché la domanda
risarcitoria in epigrafe indicati;
- compensa le spese processuali nei confronti della Regione
toscana;
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore
del Comune di Pescia delle spese processuali liquidate in
complessivi 2.000,00 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
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