| T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 22 febbraio 2005
n. 150
Pres. Giuseppe Caruso; Est. Caterina Criscenti
Faccì (avv. N. Carbone) c. Azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”
di Reggio Calabria (avv. G. Foti, A. Rabotti) |
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Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza
– Mancata assunzione – Pretesa risarcitoria – Controversia
anteriore alla l. n.205 del 2000 – Giurisdizione del giudice
ordinario – Modifica dell’art.35, d.lg. n.80 del 1998 –
Effetti.
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Prima dell’entrata in vigore della l. 21
luglio 2000 n.205, apparteneva alla cognizione del giudice
ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa risarcitoria
per il danno derivante dalla mancata assunzione alle dipendenze
di un ente pubblico, non sussistendo un rapporto di pubblico
impiego, posto che esso non si era costituito; tuttavia,
per effetto della modifica dell’art.35, d.lg. 31 marzo 1998
n.80, che prevede la facoltà per il giudice amministrativo
di disporre il risarcimento del danno in tutte le materie
devolute alla sua giurisdizione, comprese quindi quelle
rientranti nella giurisdizione generale di legittimità,
la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
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composto dai Magistrati:
- GIUSEPPE CARUSO Presidente
- CATERINA CRISCENTI Primo Referendario Est.
- GABRIELE NUNZIATA Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso N. 1240/00 R.G. proposto da
FACCI’ Giuliano, rappresentato e difeso dall’avv.
Natale CARBONE, nel cui studio, sito in Reggio Calabria,
Via Possidonea, 46/b è elettivamente domiciliato
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CONTRO
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Azienda Ospedaliera “Bianchi – Melacrino
– Morelli” di Reggio Calabria, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv. Giovanni FOTI e Angelo RABOTTTI, domiciliata presso
l’Ufficio legale interno sito in Reggio Calabria, Via Prov.le
Spirito Santo, 24;
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al fine di ottenere
il risarcimento del danno provocato dalla mancata assunzione
alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi – Melacrino
– Morelli” di Reggio Calabria, assunzione che avrebbe dovuto
aver luogo giusta deliberazione n. 339/93 dell’Azienda medesima
ed alla quale quest’ultima procedeva solo in data 18 giugno
1999
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Vista la memoria depositata nell’interesse della parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo referendario Caterina CRISCENTI
per la pubblica udienza del 1° dicembre 2004 ed ivi uditi
i procuratori delle parti
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FATTO
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Con deliberazione 6 aprile 1993 n. 339 l’Usl
n. 11 revocava l’indizione dei concorsi pubblici a nove
posti di tecnico di laboratorio e stabiliva di coprire i
predetti posti, più altri sette vacanti nella pianta organica
mediante utilizzazione della graduatoria del concorso, indetto
con deliberazione n. 1591 del 1987, a 4 posti di tecnico
di laboratorio, nella quale era inserito in una posizione
tra il quinto il ventesimo posto l’odierno ricorrente.
Contestualmente stabiliva che l’effettiva chiamata in servizio
degli idonei fosse subordinata alla “autorizzazione in deroga
da richiedere al presidente della giunta regionale tramite
assessorato alla sanità”. La predetta autorizzazione in
deroga veniva chiesta dall’Usl n. 11 alla Regione con nota
27 aprile 1993 n. 3732.
Con atto stragiudiziale di messa in mora notificato il 23
febbraio 1994 l’odierno ricorrente, unitamente ad altri
idonei compresi nella graduatoria, diffidava la Regione
e l’Usl a procedere, ciascuno per quanto di competenza,
a rilasciare l’autorizzazione, sì da dare esecuzione alla
delibera n. 339/1993 mediante l’assunzione degli istanti.
Con nota 12 aprile 1994 n. 3990 l’amministratore straordinario
dell’Usl 11 faceva presente di aver chiesto alla Regione
l’autorizzazione in deroga e che, in mancanza, non era possibile
provvedere all’assunzione richiesta.
Su ricorso di FACCI’ ed altri la predetta nota veniva annullata
da questo TAR con sentenza n. 592/96, sul presupposto che
l’autorizzazione a suo tempo intervenuta per l’indizione
dei concorsi dovesse “considerarsi implicitamente estesa
all’utilizzazione biennale della relativa graduatoria, quale
meccanismo ad attivazione automatica reso addirittura obbligatorio”
dalla legge e sul rilievo che, pur ritenendo la predetta
utilizzazione della graduatoria anch’essa soggetta ad ulteriore
autonoma autorizzazione, questa dovesse, comunque, considerarsi
intervenuta per silenzio assenso.
Con ricorso notificato in data 11 luglio 2000 FACCI’ Giuliano,
precisato che era stato proposto [più esattamente da altri
idonei, ma non anche dall’odierno ricorrente, come invece
affermato in ricorso] anche ricorso in ottemperanza, accolto
poi dal Consiglio di Stato con la decisione n. 506 del 28
aprile 1999, e che in data 18 giugno 1999 con deliberazione
n. 1360 l’Azienda si era determinata a procedere alla nomina
in ruolo, chiedeva il risarcimento del danno ingiusto provocato
dalla ritardata assunzione, limitatamente al periodo 06.04.1993
– 31.12.1994, data a decorrere dalla quale egli aveva trovato
occupazione presso l’ASL di Latina (come meglio precisato
nella memoria conclusiva del 18 novembre 2004).
Si costituiva l’azienda ospedaliera, deducendo in via preliminare
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
nonché il difetto di legittimazione passiva dell’azienda
medesima; rilevava, comunque, l’infondatezza nel merito
della pretesa risarcitoria della quale chiedeva l’integrale
reiezione..
All’udienza pubblica del 1° dicembre 2004, sentite le parti,
la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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1. Occorre preliminarmente esaminare la questione,
rilevabile d’ufficio ma espressamente prospettata anche
dalla difesa dell’azienda ospedaliera, della giurisdizione
del giudice amministrativo in caso di ritardata assunzione.
2. Il ricorrente ha testualmente chiesto il risarcimento
dei danni “ai sensi per gli effetti di cui agli artt. 33
e 35 del D. Lgs 80/98” (pag. 4 del ricorso), atteso che
“l’art. 35 D.Lgs. 80/98, al co.1° dispone che il giudice
amministrativo nelle controversie devolute alla sua giurisdizione
esclusiva (ed è questo il caso) ai sensi degli art. 33 e
34 dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto” (pagg. 8
– 9).
L’amministrazione resistente ha, da un lato, rilevato che
l’oggetto del giudizio non è una posizione giuridica nascente
da un rapporto di pubblico impiego già costituito, ma una
pretesa risarcitoria che si fonda sulla mancata costituzione
del rapporto stesso e, dall’altro, l’inapplicabilità al
caso di specie degli artt. 33, 34 e conseguentemente 35
cit., che si riferiscono a materie completamente diverse
rispetto a quella dedotta in causa.
Benchè i surriferiti rilievi siano corretti, sussiste comunque,
ad avviso del Collegio, la giurisdizione del giudice amministativo.
3. Occorre preliminarmente rammentare che la presente controversia
è stata instaurata nel luglio 2000, prima dell’entrata in
vigore della l. 21 luglio 2000 n. 205.
Il ricorrente invoca gli artt. 33 – 35 D.lgs. 80/98 (nella
loro originaria formulazione), ritenendoli applicabili,
perchè la fattispecie – così come ricostruita in ricorso
- cadrebbe nell’alveo della giurisdizione esclusiva sul
pubblico impiego.
3.1. Ciò premesso, prima di verificare l’assunto del ricorrente,
deve darsi atto che sul tema del risarcimento dei danni
conseguente alla tardiva assunzione in servizio si è assistito
ad una evoluzione giurisprudenziale, chiaramente sollecitata
dalle importanti innovazioni legislative che hanno riguardanto
la materia del pubblico impiego e quella del risarcimento
del danno causato da atti o comportamenti della pubblica
amministrazione.
L’orientamento più tradizionale invocato dalla resistente,
secondo il quale la giurisdizione apparterrebbe al giudice
ordinario, in quanto oggetto della controversia non sarebbe
una situazione giuridica nascente da un rapporto di impiego
già in atto, fondandosi, all'opposto, la pretesa risarcitoria
sull'assenza di tempestiva costituzione di un rapporto siffatto,
con conseguente estraneità delle medesime all'ambito della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nella
quale ricadono le sole controversie inerenti a rapporti
di impiego già costituiti (vd., per tutte, Cass., sez. un.,
19 novembre 1999 n. 799), può dirsi ormai superato per i
casi in cui vi è una nomina tardiva con retrodatazione a
fini giuridici, ma non economici.
La Cassazione ha, infatti, più di recente affermato che
qualora il rapporto di pubblico impiego sia stato costituito,
a seguito di un giudizio promosso dall'interessato e della
conseguente pronuncia emanata dal giudice adito, con retrodatazione
della nomina ai soli effetti giuridici e non a quelli economici,
la controversia instaurata nei confronti della pubblica
amministrazione ed avente per oggetto la richiesta di risarcimento
del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per
il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio,
appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
poiché la pretesa risarcitoria dedotta dall'interessato
si ricollega in via diretta e non occasionale al rapporto
di pubblico impiego già esistente, in quanto costituito
con efficacia retroattiva (Cfr. Cass. S.U., 27 giugno 2002
n. 9341).
3.2. Ciò chiarito il Collegio deve rilevare, però, che nel
peculiare caso in esame non può farsi applicazione del più
aggiornato orientamento delle Sezione unite, in quanto tra
il ricorrente e l’amministrazione un rapporto di pubblico
impiego comunque non è mai sorto. Il ricorrente, infatti,
ricevuta comunicazione della deliberazione n. 1360/99 con
la quale si provvedeva alla sua nomina in ruolo, comunicava
a sua volta all’Azienda ospedaliera la sua impossibilità
a prendere servizio.
Non è dunque ravvisabile la causa petendi dell’azione esercitata
– contrariamente a quanto si ritiene in ricorso - nel rapporto
di pubblico impiego, posto che esso non si è mai costituito.
Né è individuabile un’altra ipotesi di giurisdizione esclusiva
cui ricollegare la domanda risarcitoria proposta, posto
che gli artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 80/98, citati in ricorso,
hanno introdotto delle nuove materie di giurisdizione esclusiva
– quali i servizi pubblici, l’urbanistica e l’edilizia –
che nulla hanno però a che vedere con la fattispecie in
esame.
4. Non erra, dunque, l’amministrazione resistente rilevando
da un lato che l’oggetto del giudizio non è una posizione
giuridica nascente da un rapporto di pubblico impiego e,
dall’altro, l’inapplicabilità al caso di specie degli artt.
33, 34 e conseguentemente 35 cit., in quanto attinenti a
materie completamente diverse rispetto a quella dedotta
in causa, ma ciò non basta ad escludere la giurisdizione
del giudice adito.
4.1. Deve, infatti, a questo punto rammentarsi che il più
volte menzionato art. 35 è stato modificato dall’art. 7
l.n. 205/00 e, nella sua nuova vigente formulazione, prevede
la facoltà per il giudice amministrativo di disporre il
risarcimento del danno in tutte le materie devolute alla
sua giurisdizione, comprese quindi quelle rientranti nella
giurisdizione generale di legittimità.
Oggi allora la giurisdizione del G.A. sul risarcimento del
danno è estesa anche alle controversie in cui il giudice
amministrativo ha la sola giurisdizione di legittimità.
Qualificando, come ha fatto espressamente la difesa del
ricorrente in sede di memoria difensiva, la responsabilità
di natura extracontrattuale, la controversia apparterrebbe
oggi alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi
di domanda di risarcimento consequenziale all’annullamento
disposto da questo Tar con sentenza n. 592/96. La consequenzialità
della pretesa risarcitoria rispetto all’annullamento disposto
dal Tar, è evidente se si considera che la stessa pretesa
non sarebbe neanche sorta senza il predetto annullamento,
posto che non si verteva in materia di diritti soggettivi
(così espressamente la sentenza n. 592/96 e la sentenza
n.1145/03 in fattispecie collegata).
Pur essendo il giudice amministrativo carente di giurisdizione
al momento di proposizione della domanda, esigenze di economia
processuale impongono allora di attribuire rilevanza alla
giurisdizione sopravvenuta, in modo che il giudice originariamente
sfornito di giurisdizione, non deve dichiararne il difetto
ma decidere nel merito, dato il sopravvenire per effetto
della nuova legge di un criterio di collegamento tra la
controversia e l’ufficio giudiziario adito (v. Corte Cost.
n. 134/2000 e 340/02; Cass. Civ., sez. un., 27 luglio 1999
n. 516; Cons. St, VI, n. 1207/2001 e da ultimo Cons. St.,
VI, 18 marzo 2003 n. 1423 in una fattispecie analoga di
tardiva assunzione). Tale interpretazione non si pone in
contrasto con il menzionato principio espresso dall'art.
5 c.p.c., giacche' esso e' diretto a favorire, e non già
ad impedire, la "perpetuatio iurisdictionis", e trova perciò
applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione
del giudice adito, non già nel caso inverso in cui il mutamento
dello stato di fatto o di diritto comporti l'attribuzione
della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento
della proposizione della domanda (Cass. Civile, Sez. un.,
25 maggio 2001, n. 225).
Alla luce delle precedenti considerazioni sussiste dunque
la giurisdizione del giudice amministrativo.
5. Ciò chiarito in punto di giurisdizione, il Tribunale
ritiene che sia da respingere anche l’ulteriore eccezione
svolta dalla parte resistente e che debba riconoscersi la
legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliera.
Basti rilevare, infatti, che dopo la pronuncia n. 592/96
il giudizio di ottemperanza si è svolto nei riguardi dell’Azienda
Ospedaliera presso la quale i tecnici dovevano essere assunti,
la quale, peraltro, non risulta avere svolto prima simile
eccezione; sicchè, essendo la presente controversia la naturale
prosecuzione del giudizio avverso il silenzio serbato dalla
Regione e dall’USL e del diniego formalizzato dall’USL con
lettera 12 aprile 1994 n. 3390, nonché del giudizio di ottemperanza
surrichiamato, correttamente essa risulta promossa nei riguardi
della Regione e dell’Azienda Ospedaliera.
6. Non è sul punto necessario svolgere ulteriori osservazioni,
in quanto nel merito il ricorso è infondato.
Il Tribunale ritiene, infatti, che non sussista, in relazione
alla pretesa risarcitoria qui esercitata, la responsabilità
dell’amministrazione ed il conseguente diritto al risarcimento
dei danni sofferti.
Ribadito che il ricorrente ha chiesto la declaratoria della
responsabilità extracontrattuale delle amministrazioni intimate
per il periodo 6 aprile 1993 – 31 dicembre 1994, il Tribunale
rileva che per quel periodo non è ravvisabile un ritardo
colpevole nella nomina.
6.1. E’ sufficiente a tal fine segnalare che:
- la deliberazione n. 339 del 6 aprile 1993 con la quale
l’USL n. 11 stabiliva di “utilizzare la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 4 posti di op. prof di 1^ Cat. (tecnico di laboratorio)
di questa USL nominando in ruolo, in prova, gli idonei classificatisi
dal 5° al 20° posto della graduatoria di merito di cui alla
deliberazione n. 835/92”, stabilendo al contempo però “che
la effettiva chiamata in servizio degli idonei … resta subordinata
alla concessione dell’autorizzazione in deroga che si stabilisce
di chiedere al Presidente della Giunta Regionale tramite
Assessorato alla Sanità” non fu a suo tempo impugnata dagli
interessati;
- gli idonei hanno provveduto a notificare un atto di diffida
alle amministrazioni in data 23 febbraio 1994;
- in riscontro al predetto atto di diffida l’USL, con nota
prot. n. 3990 del 12 aprile 1994, comunicava di aver richiesto
l’autorizzazione in deroga e che in mancanza non era possibile
provvedere all’assunzione;
- in data 6 maggio 1994 proponevano ricorso avverso la suddetta
nota, oltre che avverso il rifiuto e/o il comportamento
omissivo della Regione e/o dell’USL per ciò che concerne
la richiesta di deroga, ed in esito alla camera di consiglio
del 25 maggio 1994 il Tribunale accoglieva “la domanda cautelare
limitatamente alla mancata pronuncia della Regione Calabria
sulla richiesta di autorizzazione in deroga formulata dall’USL
11 ex delib. n. 339/1993 e dispone che la Regione stessa
si pronunci formalmente entro il termine di gg. 30 (trenta)
dalla comunicazione o notificazione della presente, partecipando
il relativo provvedimento all’USL 11 ed ai ricorrenti”;
- stante l’inerzia della Regione, su istanza degli interessati
il Tribunale, con ordinanza del 14 settembre 1994, nominava
un Commissario ad acta, il quale con provvedimento del 13
dicembre 1994 deliberava “di rigettare la richiesta di autorizzazione
in deroga promossa dall’Amministratore Straordinario della
USSL n. 11 di Reggio Calabria con deliberazione n. 339 del
6/4/1993”;
- gli interessati non sono insorti contro il provvedimento
del Commissario, il quale ha ingenerato nell’amministrazione
- in quel frangente temporale - un legittimo affidamento
in ordine alla correttezza del proprio operato.
6.2. Alla luce di quanto sin qui riportato il Tribunale
conclusivamente ritiene che il contegno delle amministrazioni,
per quanto illegittimo, così come acclarato con la sentenza
n. 592/96, non assuma – nel periodo in questione – i caratteri
dell’illecito, mancando il requisito soggettivo della colpa.
Anche, infatti, a ritenere che l’amministrazione fosse incorsa
nel vizio di violazione di legge in senso stretto, la colpa
è positivamente esclusa dai suddetti elementi acquisiti
alla causa, che non consentono di muovere all'amministrazione
alcun rimprovero, neppure sotto il profilo della colpa generica,
per non avere fatto corretta applicazione della normativa,
che atteneva alle limitazioni delle assunzioni del personale
sanitario. E ciò anche avuto riguardo al contesto complessivo
in cui si è sviluppata l’azione amministrativa, caratterizzato
dal mutamento dell’assetto istituzionale, con soppressione
delle USL e la istituzione delle nuove Aziende sanitarie
e ospedaliere (sul tema della colpa cfr. Cass. civ., sez.
lav, 23 aprile 2004 n. 7733; Cons. St., V, 18 novembre 2002
n. 6393).
E, d’altra parte, non può non osservarsi come lo stesso
ricorrente chieda in definitiva la monetizzazione di un
danno, che si sarebbe prodotto in un periodo di tempo nel
quale egli non ha reagito contro le scelte dell’amministrazione,
atteso che - come si è già sottolineato – il ricorso è stato
proposto nel maggio 1994 e la fase cautelare si è sostanzialmente
conclusa, nel dicembre 1994, negando la pretesa azionata.
7. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, ma sono ravvisabili
giusti motivi per compensare tra le parti le spese della
lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
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Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera
di Consiglio del 1° dicembre 2004 e del 9 febbraio 2005.
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