| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 17 febbraio 2005
n. 594
Pres. Giancarlo Giambartolomei; Est. Giuseppina Adamo
Lapenna e altro (avv. M. Rigetti, D. Moscuzza, A. Farachi)
c. Comune di Vieste (n.c.). |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Opere pubbliche – Progetto definitivo ed esecutivo – Elaborazione
congiunta – Possibilità.
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In tema di realizzazione di opere pubbliche,
la prassi dell’elaborazione congiunta del progetto definitivo
ed esecutivo trova conforto nell’art.15, d.P.R. 21 dicembre
1999 n.554, il quale chiarisce che i tre livelli di progettazione
devono tra loro necessariamente interagire, secondo uno
sviluppo di definizione e di approfondimento progressivo
e senza soluzione di continuità, e introduce elementi di
flessibilità al sistema tripartito, sicché, in presenza
di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile
il coagularsi in un unico atto dell’approvazione della progettazione
di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti
integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa
finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile,
che consenta, in definitiva, la definizione e l’identificazione
di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione,
prezzo, qualità, comprendendo tutti gli aspetti che sono
necessari per la realizzazione dell’opera, in conformità
con il progetto preliminare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
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Composto dai Signori
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI PRESIDENTE
ANTONIO PASCA COMPONENTE
GIUSEPPINA ADAMO COMPONENTE ,Rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1784 del 2004, proposto da
Lapenna Celestina, Lapenna Fausto
e Lapenna Elena, rappresentati e difesi
dall’avv. Mario Righetti, dall’avv. Davide Moscuzza e dall’avv.
Antonio Farachi, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo, in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 60,
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CONTRO
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il Comune di Vieste, in persona del
Sindaco in carica, non costituitosi,
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per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta comunale di Vieste 27
febbraio 2004 n. 51, di approvazione del progetto esecutivo
dei “lavori di costruzione di nuovi tronchi fognatura nera
e risanamento di alcuni esistenti nella zona nord del centro
abitato e zona Petto-Torre Papagni-Poliambulatorio” e della
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ad essa pretesamene
connessa;
- della comunicazione, datata 18 maggio 2004, di avvio del
procedimento finalizzato all'espropriazione;
- del procedimento di espropriazione;
- di ogni altro atto o procedimento presupposto, connesso,
collegato o conseguenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati
e la successiva memoria;
visti gli atti tutti della causa;
udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere,
dott. Giuseppina Adamo, e udito, altresì, l'avv. Farachi
per i ricorrenti.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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I fratelli Lapenna, in occasione della comunicazione,
datata 18 maggio 2004, di "avvio del procedimento finalizzato
all'espropriazione del terreno o parte del terreno di Vs.
Proprietà, necessario per i lavori di costruzione di nuovi
tronchi fognatura nera e risanamento di alcuni esistenti
nella zona nord del centro abitato e zona Petto-Torre Papagni-Poliambulatorio,
individuato catastalmente al Foglio 7, part. 74", effettuata
dal Comune di Vieste, hanno avuto notizia dell'esistenza
della delibera della Giunta comunale di Vieste 27 febbraio
2004 n. 51.
Con tale provvedimento è stato approvato il progetto esecutivo
per i lavori fognari anzidetti.
Gli interessati impugnano gli atti citati, nonché il procedimento
di espropriazione, con tutti gli atti collegati, connessi,
presupposti e conseguenziali, alla stregua dei seguenti
motivi:
1) violazione dell'articolo 16 e dell'articolo 14, comma
13, della legge 11 febbraio 1994 n. 109; violazione dell'articolo
12 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; inesistenza della dichiarazione
di pubblica utilità dell'opera;
2) violazione dell'articolo 16, comma 4 e 10 del DPR 8 giugno
2001 n. 327; violazione dell'articolo 7, legge 12 agosto
1990 n. 241; eccesso di potere per violazione del giusto
procedimento.
Gli istanti hanno illustrato le loro difese nella memoria
conclusiva.
All'udienza del 20 gennaio 2005 la causa è stata riservata
per la decisione.
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DIRITTO
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I fratelli Lapenna impugnano la delibera
della Giunta comunale di Vieste 27 febbraio 2004 n. 51,
con cui è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori
di costruzione di nuovi tronchi fognatura nera e di risanamento
di alcuni esistenti nella zona nord del centro abitato e
nella zona Petto-Torre Papagni-Poliambulatorio, e tutti
gli atti del procedimento di espropriazione, conosciuto
in occasione della comunicazione, datata 18 maggio 2004,
di "avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione
del terreno o parte del terreno di Vs. Proprietà”, necessario
per i detti lavori.
Deducono, con il primo motivo, la violazione dell'articolo
16 e dell'articolo 14, comma 13, della legge 11 febbraio
1994 n. 109 e la violazione dell'articolo 12 del DPR 8 giugno
2001 n. 327; tali vizi comporterebbero, secondo la tesi
attorea, l’inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera.
Gli interessati rilevano che, dopo il progetto preliminare,
non sarebbero stati predisposti distinti progetti, uno definitivo
e uno esecutivo; poiché la dichiarazione pubblica utilità
consegue al progetto definitivo- mentre è stato approvato
solo un progetto esecutivo-, tale dichiarazione non esiste,
nonostante il Comune abbia espressamente dichiarato, nella
stessa delibera giuntale n. 51/2004, che la sua adozione
produce gli effetti previsti dall'articolo 14, comma 13,
della legge n. 109/1994, ovvero appunto la dichiarazione
di pubblica utilità.
La censura non ha pregio.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 16 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, l'attività di progettazione per
l'esecuzione dei lavori pubblici si articola in tre progressivi
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto
preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
Il progetto preliminare definisce "le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare
e delle specifiche prestazioni da fornire" e consiste "in
una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alle valutazioni delle eventuali
soluzioni possibili", tenendo conto, tra l'altro, dei profili
ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata mediante le indispensabili indagini di prima approssimazione.
Il progetto definitivo, "individua compiutamente i lavori
da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri,
dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti
nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari
ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni"; nella relazione descrittiva in cui esso si
concreta devono essere contenuti, fra l'altro, lo studio
dell'impatto ambientale, gli studi e le indagini preliminari,
con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera,
che, con particolare riferimento agli aspetti di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico e chimico, devono
essere condotti ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
Il progetto esecutivo, che deve essere redatto in conformità
del progetto definitivo "determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato
ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità
dimensione e prezzo".
La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto
risponde espressamente alla necessità di assicurare "a)
la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme urbanistiche ed ambientali;
c) il soddisfacimento dei requisititi essenziali, definiti
nel quadro normativo nazionale e comunitario": il legislatore
ha insomma fissato un procedimento progressivo di successivo
affinamento dei progetti quale strumento per consentire
agli organi della pubblica amministrazione di poter essere
pienamente consapevole delle scelte di realizzazione di
una certa opera ovvero dell'esecuzione di un certo tipo
di lavori, volendo evitare l'avvio di progetti estemporanei,
inutili, inefficaci, irrealizzabili con sperpero di danaro
pubblico, in omaggio ai principi di legalità, buon andamento
ed imparzialità della azione della pubblica amministrazione
consacrati dall'art. 97 della Costituzione.
Nell’interpretazione della norma é stato comunque osservato,
anche con riferimento al D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 (Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), che
“costituisce prassi diffusa a livello amministrativo l'elaborazione
congiunta del progetto definitivo ed esecutivo, che vengono
spesso predisposti in un'unica soluzione dal tecnico incaricato
dall'amministrazione per essere poi fatti propri da quest'ultima
con un'approvazione unico actu” (TAR LOMBARDIA, BRESCIA,
22 marzo 2004, n. 229).
Tale prassi trova conforto nell’articolo 15 del D.P.R. 21
dicembre 1999 n.554, il quale chiarisce che i tre livelli
di progettazione devono tra loro necessariamente interagire,
secondo uno sviluppo di definizione e di approfondimento
progressivo e senza soluzione di continuità, e introduce
elementi di flessibilità al sistema tripartito, sicché,
in presenza di lavori di non rilevante complessità, deve
ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell’approvazione
della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva),
quando questa risulti integrare quella completa, complessa
operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo
livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva,
la definizione e l’identificazione di ogni elemento progettuale
in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità, comprendendo
tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione
dell’opera, in conformità con il progetto preliminare. I
ricorrenti, d’altra parte, non hanno denunciato alcuna lacuna
o anomalia del progetto esecutivo, che ne impedisca l’immediata
cantierizzazione dei lavori (ex art. 35 del Regolamento,
oggetto di penetrante indagine da parte dell’Autorità di
Vigilanza dei LL.PP.- determinazione 31 gennaio 2001 n.
4/2001) o che, in generale, incida sull'interesse pubblico
a ottenere opere pubbliche di qualità, sostenute da progettazione
non superficiali e approssimative, sicché il motivo, di
rilievo esclusivamente formale, non ha fondamento.
Denunciano ancora gli istanti che il procedimento viola
l'articolo 16, comma 4 e 10, del DPR 8 giugno 2001 n. 327
e l'articolo 7 della legge 12 agosto 1990 n. 241 e che lo
stesso sia affetto da eccesso di potere per il mancato rispetto
del “giusto procedimento”.
Dalla documentazione processuale risulta infatti che l’Amministrazione
ha solo effettuato (con atto, datato 18 maggio 2004) la
comunicazione di "avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione
del terreno o parte del terreno di Vs. Proprietà”, che,
in realtà, costituisce la notificazione ai proprietari,
per la parte che li riguarda, dell'elenco dei beni da espropriare,
con una descrizione sommaria, e dell’indicazione delle somme
offerte per le loro espropriazioni, notificazione prescritta
dall’art. 20, primo comma, del DPR 8 giugno 2001 n. 327,
ai fini della determinazione provvisoria dell'indennità
di espropriazione.
Nessun avviso invece è stato inoltrato prima dell'approvazione
progetto definitivo (ovvero prima dell’emanazione dell’atto
concretante la dichiarazione pubblica utilità, che, nel
caso di specie, è individuabile nella delibera giuntale
n. 51/2004), come invece imponeva l’articolo 16, quarto
comma, del testo unico.
La rilevanza di tale omissione è indubbia. La giurisprudenza
ha costantemente rimarcato l’importanza della partecipazione
procedimentale nella specifica materia, osservando che “L'obbligo
della comunicazione dell'avvio del procedimento è, invero,
preordinato non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla
formazione di una più completa, meditata e razionale volontà
dell'Amministrazione; mediante tale comunicazione si mira,
quindi, ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza
nell'esercizio dell'attività pubblica, al fine di consentire,
per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace
tutela delle ragioni del cittadino e contestualmente di
apprestare a vantaggio dell'Amministrazione elementi di
conoscenza utili nell'esercizio dei poteri discrezionali
(Cons. Stato, ad. Pl., 15 settembre 1999, n. 14; sez. IV,
28 gennaio 2000, n. 413; sez. IV, 3 maggio 2000, n. 2609).
In altri termini, la facoltà dei privati interessati di
proporre osservazioni e controdeduzioni ed il conseguente
obbligo dell'Amministrazione di pronunziarsi motivatamente
sulle medesime a conclusione di una vera e propria fase
del procedimento svolta in contraddittorio sono intesi ad
offrire elementi di valutazione non marginali ai fini del
buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa;
siffatte finalità sono certamente frustate ove, come nella
specie, gli interessati vengono portati a conoscenza dell'opera
pubblica quando il relativo progetto è stato già definito
in tutte le sue componenti, per cui viene precluso ai medesimi
di apportare alcun contributo” (Consiglio di stato, Sez.
IV, 13 dicembre 2001, n. 6238).
Il ricorso proposto dunque dev’essere accolto e, per l’effetto,
devono essere annullati gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse
dedotto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
da dispositivo.
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P. Q. M.
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il Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia, sezione II di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Vieste al pagamento di euro 1.000,00,
più CAP e IVA, come per legge, a favore dei ricorrenti,
a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio
del 20 gennaio 2005.
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f.to GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI - Presidente
f.to GIUSEPPINA ADAMO - relatore ed estensore
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Pubblicata mediante deposito in Segreteria il
17 febbraio 2005
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
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