| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 17 febbraio 2005
n. 592
Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore
Fallimento Società I.T.I. s.r.l. (avv. D. Fasanella) c.
Comune di Manfredonia (avv. N. Matassa) |
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1. Pubblica amministrazione – Procedimento
amministrativo – Accordo ex art.11, l. n.241 del 1990 –
Natura – Individuazione.
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2. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori
e piani territoriali – Convenzione di lottizzazione – Finalità
– Obblighi nascenti dalla convenzione di lottizzazione –
Competenza giurisdizionale – E’ del giudice amministrativo.
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3. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori
e piani territoriali – Convenzioni di lottizzazione – Partecipazione
dei privati – Va assicurata.
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1. L’ ”accordo” ex art.11, l. 7 agosto 1990
n.241, è un modulo di attività amministrativa altemativo
al provvedimento, funzionalizzato (oggettivamente orientato)
all’esercizio del potere amministrativo, in cui la p.a.
anche dopo la stipula rimane titolare di un potere pubblicistico
(più che di recesso, di autotutela in via generale) a fronte
del quale la posizione soggettiva posseduta dal privato
assume consistenza di interesse legittimo.
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2. La convenzione di lottizzazione conclusa
dalla p.a. col privato interessato al rilascio di una concessione
edilizia non assume valenza privatistica ed autonoma rispetto
all’atto autoritativo di concessione, ma si inserisce nel
procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di essa;
pertanto, la competenza giurisdizionale in ordine alla controversia
relativa all’adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione
di lottizzazione non può non appartenere allo stesso giudice
che è competente a conoscere del provvedimento di concessione
edilizia, e poiché, ai sensi dell’art. 16, l. 28 gennaio
1977 n.10, quest’ultima competenza è attribuita in via esclusiva
al giudice amministrativo, lo stesso giudice è competente
a conoscere in via esclusiva delle controversie relative
all’adempimento della convenzione di lottizzazione.
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3. Le convenzioni di lottizzazione previste
dalla l. 6 agosto 1967 n.765 costituiscono strumenti di
pianificazione di tipo attuativo del piano regolatore generale
e non atti di pianificazione generale; strumenti, cioè,
attraverso i quali si attuano scelte compiute ed esauritesi
ad un livello più alto di esercizio della discrezionalità
rispetto ai quali, dunque, non sussistono le medesime esigenze
pubblicistiche che rendono inimmaginabile una partecipazione
dei privati all’attività amministrativa concordata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Nr. 592/2005
Reg.Sent.
N. 1400/2003
Reg.Ric.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
Ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 1400/03 proposto dal
“Fallimento della Società I.T.I. Immobiliare Turistica
Ippocampo s.r.l., in persona del suo Curatore Manfredi
Franco, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Fasanella
ed elettivamente domiciliati in Bari, alla Via Imbriani
n. 26, presso lo studio dell’avv. A. Deramo;
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contro
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Comune di Manfredonia, in persona
del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Nino Matassa ed elettivamente domiciliato in Bari,
alla Via Antera da Bari, 35;
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quanto al ricorso principale:
a) per l’accertamento e la declaratoria
- dell’obbligo del Comune di Manfredonia di acquisire a
titolo gratuito la proprietà degli impianti e dei servizi
generali esistenti nel Villaggio turistico denominato “lppocampo”,
annessi alle aree d’urbanizzazione a suo tempo già acquisite
in proprietà della medesima amministrazione comunale, in
adempimento di quanto pattuito nell’originaria convenzione
di lottizzazione; Ric. n. 1400/2003
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b) previo eventuale annullamento e/o disapplicazione
- dell’atto di significazione e risposta del 22 maggio 2003
adottato dal Comune di Manfredonia a seguito di atto di
diffida e di messa in mora notificato al Comune in data
22 aprile 2003, col quale l’amministrazione intimata ha
espresso il suo sostanziale rifiuto di acquisire in proprietà
i suddetti impianti e servizi generali;
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a.1) nonché, per l’emissione
da parte del tribunale, di sentenza costitutiva ai sensi
dell’art. 2932 c.c. che, in luogo del contratto di trasferimento
non concluso, ne produca gli stessi effetti previsti e voluti
in sede di stipula della convenzione di lottizzazione;
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quanto ai motivi aggiunti.
per l’annullamento della delibera 5 aprile 2004 n.
30 con la quale il consiglio comunale del Comune di Manfredonia
ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti per chiedere
il trasferimento delle opere di urbanizzazione primaria,
esistenti nel Villaggio turistico denominato “Ippocampo”,
ed assumerne la gestione;
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Visto il ricorso con i relativi allegati
ed i motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;
Viste le memorie difensive depositate nel corso del giudizio;
Relatore all’udienza pubblica del 20 gennaio 2005 il magistrato
Giancarlo Giambartolomei;
Uditi gli avv.ti Domenico Fasanella, per I ricorrente e
Nino Matassa, per l’Amm.ne resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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FATTO
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1.- Con atto notificato il 25 settembre 2003
e depositato il successivo giorno 30, il ricorrente ha proposto
ricorso chiedendo:
a) l’accertamento dell’obbligo del Comune di Manfredonia
di acquisire a titolo gratuito la proprietà degli impianti
e dei servizi generali esistenti nel Villaggio turistico
denominato “Ippocampo”, annessi alle aree di urbanizzazione
a suo tempo già acquisite in proprietà della medesima amministrazione
comunale, in adempimento di quanto pattuito nell’originaria
convenzione di lottizzazione;
a.1) l’emissione di sentenza costitutiva ai sensi dell’art.
2932 c.c. che, in luogo del contratto di trasferimento non
concluso, ne produca gli stessi effetti previsti e voluti
in sede di stipula della convenzione di lottizzazione; b)
l’eventuale annullamento e/o disapplicazione dell’atto di
significazione e risposta del 22 maggio 2003 adottato dal
Comune di Manfredonia a seguito di atto di diffida e di
messa in mora notificato al Comune in data 22 aprile 2003,
col quale l’amministrazione intimata ha espresso il suo
sostanziale rifiuto di acquisire in proprietà i suddetti
impianti e servizi generali.
Il costituito in giudizio Comune di Manfredonia ha prodotto
documenti (in data 22 settembre 2004) e memoria (in data
2 ottobre 2004).
Scritti difensivi sono stati depositati (il 2 ottobre 2004)
anche dal ricorrente.
2.- In seguito al sopra riportato deposito dei documenti
il Fallimento della Società I.T.l. —Immobiliare Turistica
Ippocampo s.r.l., con motivi aggiunti notificati il 2 novembre
2004, ha impugnato la delibera 5 aprile 2004 n. 30 con la
quale il consiglio comunale del Comune di Manfredonia ha
dato atto dell’insussistenza dei presupposti per chiedere
il trasferimento delle opere di urbanizzazione primaria,
esistenti nel Villaggio turistico denominato “Ippocampo”,
ed assumerne la gestione.
Il relazione ai motivi aggiunti ed a loro risposta, il Comune
intimato ha depositato (in data 8 gennaio 2005) memoria
aggiuntiva.
3.- All’udienza del 20 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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1.- Con il ricorso principale in esame, il
Fallimento della Società “ITT - Immobiliare Turistica Ippocampo
s.r.l.” per il tramite del suo curatore, chiede:
a) l’accertamento dell’obbligo del Comune di Manfredonia
di acquisire a titolo gratuito la proprietà degli impianti
e dei servizi generali esistenti nel Villaggio turistico
denominato “Ippocampo”, annessi alle aree di urbanizzazione
a suo tempo già acquisite in proprietà della medesima amministrazione
comunale, in adempimento di quanto pattuito nell’originaria
convenzione di lottizzazione;
a.l) l’emissione di sentenza costitutiva ai sensi dell’art.
2932 c.c. che, in luogo del contratto di trasferimento non
concluso, ne produca gli stessi effetti previsti e voluti
in sede di stipula della convenzione di lottizzazione
b) ove necessario, il previo annullamento e/o disapplicazione
dell’atto di significazione e risposta del 22 maggio 2003,
adottato a seguito di atto di diffida e di messa in mora
notificato in data 22 aprile 2003, col quale l’Amministrazione
intimata avrebbe espresso il suo sostanziale rifiuto di
acquisire in proprietà i suddetti impianti e servizi generali.
In punto di fatto, consta che:
- la convenzione di lottizzazione prevedeva la cessione
gratuita al Comune delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria nonché la cessione, pure a titolo
gratuito, degli impianti e servizi generali da realizzare
su dette aree (strade, parcheggi, rete idrica e fognante,
rete di illuminazione, aree per servizi generali);
- le aree necessarie per le opere di urbanizzazione sono
state regolarmente cedute dalla società lottizzante al Comune
di Manfredonia;
- per quanto riguarda gli impianti ed i servizi generali
la convenzione ne prevedeva, invece, la cessione al Comune
“dietro sua richiesta, dopo il loro completamento”, con
l’ulteriore clausola che solo al momento del passaggio di
proprietà si sarebbe trasferito dai privati al Comune anche
l’onere di manutenzione dei detti impianti e servizi;
- gli impianti ed i servizi sono stati realizzati soltanto
in parte;
- la società ITI è stata dichiarata fallita con sentenza
del Tribunale di Foggia del 6 dicembre 1999, n. 91;
- il Comune di Manfredonia ha chiesto l’insinuazione al
passivo fallimentare per un credito di (vecchie) £ 3.200.000.000,
assertivamente corrispondente al valore delle opere di urbanizzazione
primaria non eseguite, con riserva di insinuare anche il
credito per le opere di urbanizzazione secondaria e fatto
salvo il diritto di agire nei confronti dei terzi, in particolare
della fideiubente e degli altri soggetti eventualmente tenuti
al pagamento pro-quota;
- al fine di procedere all’attività di liquidazione dei
beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio della
società fallita, con atto di diffida e messa in mora notificato
il 22 aprile 2003, la Curatela si è rivolta a! Comune di
Manfredonia onde conoscere la sua posizione in ordine al
trasferimento a titolo gratuito in sua proprietà degli impianti
e servizi generali in questione nonché per esortarlo a formulare
una “formale richiesta” di acquisizione a titolo gratuito
delle opere di urbanizzazione “in ottemperanza dell’obbligo
stabilità all’art 4 della convenzione di lott izz azione”;
invito-diffida che la Curatela ha formalizzato sul presupposto
della sopraggiunta impossibilità per la società (ormai dichiarata
fallita) di attendere al completamento delle opere “tanto
più che il Comune, insinuandosi nel passivo del fallimento
per la somma di £ 3.200.000.000 occorrenti per il completamento
delle opere di urbanizzazione in questione, aveva già implicitamente,
ma anche molto chiaramente, manifestato la volontà di dare
attuazione al programmato acquisto a titolo gratuito delle
dette opere “;
- il Comune di Manfredonia, per il tramite del suo legale,
con atto di significazione e risposta datato 22 maggio 2003,
ha eccepito che:
x.1) “allo stato attuale non risulta ancora concretizzato
il presupposto previsto nelle citate convenzioni di lottizzazione
perché il Comune possa chiedere il trasferimento delle opere
di urbanizz azione, presupposto consistente nel completamento
delle opere”;
x.2) “contrariamente a quanto asserito nell’atto di diffida
della curatela fallimentare, occorre precisare che le opere
di urbanizzazione nell’ambito della lottizzazione Ippocampo
risultano tutt’altro che completate o correttamente eseguite
... le opere di urbanizzazione secondarie risultano, poi,
quasi interamente ineseguite”;
x.3) non incide su tale constatazione la richiesta del Comune
di ammissione al passivo fallimentare; richiesta che “costituisce,
invece, un atto prudenziale in presenza della dichiarazione
di fallimento che di per sé non vale ad integrare o sostituire
il pieno verificarsi del presupposto fondamentale assunto
in convenzione per il trasferimento delle opere di urbanizzazione
x.4) le opere di urbanizzazione in parola attengono ad un
villaggio turistico recintato, dotato di opere di sbarramento
che consentono l’accesso solo ai proprietari degli edifìci
ricadenti nella lottizzazione in sostanza al cittadino non
proprietario non è consentito l’accesso al villaggio se
non per raggiungere la spiaggia.
Di qui, la proposizione del ricorso principale in esame
cui ha fatto seguito la notifica ed il deposito di motivi
aggiunti, aventi ad oggetto la delibera 5 aprile 2004 n.
30 con la quale il consiglio comunale del Comune intimato
ha fatto proprio il contenuto dell’atto di significazione
e risposta 22 maggio 2003 (all’atto di diffida della Curatela
notificato il 22 aprile 2003) ed ha dato atto dell’insussistenza
dei presupposti per chiedere il trasferimento delle opere
di urbanizzazione primaria, esistenti nel Villaggio turistico
denominato “Ippocampo”, ed assumerne la gestione.
2.- Tali lc premesse in punto di fatto, preliminare è l’esame
delle eccezioni di inammissibilità che il Comune resistente
ha sollevato in memoria.
2.1- Non ha pregio l’eccezione per la quale difetterebbe
in capo al Fallimento ITI la legittimazione attiva alla
proposizione dell’impugnazione.
L’art. 6 della convenzione di lottizzazione prevede che
“Qualora i lottizzanti procedono alla alienazione delle
aree lottizzate potranno trasmettere agli acquirenti dei
singoli lotti gli oneri percentuali di cui alla presente
convenzione; in caso diverso i lottizzanti ed i loro successori
o aventi causa restano solidalmente responsabili verso il
Comune per tutti gli obblighi di cui al presente atto”.
L’articolato contempla una forma di responsabilità concorrente
e permanente della società lottizzante che non viene meno
per effetto dell’alienazione delle aree, a meno che in sede
di cessione non fossero stati trasmessi agli acquirenti
dei singoli lotti (ciò che in atti non consta né, sopratutto,
è stato dimostrato dall’eccepiente) gli oneri percentuali
di cui alla convenzione (trasmissione di oneri che deve
ragionevolmente escludersi anche alla luce del comportamento
concludente tenuto dal Sindaco con l’atto di insinuazione
nel passivo fallimentare).
Orbene, la responsabilità solidale della società lottizzante
(recte, del Fallimento l deve ritenersi giusta causa sulla
quale si fonda la legittimazione attiva al ricorso della
Curatela.
2.2- Ad avviso del Comune resistente, altro motivo di inammissibilità
riposerebbe nella violazione dell’art. 1181 Cod.civ., in
quanto il suo obbligo di acquisire le urbanizzazioni e gestirle
andrebbe unitariamente considerato con riferimento alla
totalità delle urbanizzazioni compiutamente realizzate a
norma.
L’eccezione è infondata.
La norma in commento stabilisce che il creditore può rifiutare
un adempimento parziale.
L’eccezione, siccome relativa alla misura della prestazione
dovuta nonché la realizzazione stessa dell’interesse sostanziale
sotteso all’accordo, pone una questione che attiene al merito
e non al rito dell’azione.
2.3- Ancora in via preliminare, il Collegio ravvede l’opportunità
di eliminare ogni dubbio sulla propria giurisdizione.
La presente causa ha a suo oggetto l’asserito inadempimento
del Comune agli obblighi assunti con la sottoscrizione di
una convenzione di lottizzazione e le determinazioni comunali
fondate sulla valutazione d’inesistenza dei presupposti
per addivenire al trasferimento delle opere di urbanizzazione
primaria.
Con una recente pronuncia (n. 204/04) la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34
D.L.vo n. 80 del 1998 nella nuova formulazione recata dall’art.
7, c. I, lett. b), della legge n. 205 del 2000, nella parte
in cui sono state espunte dalla giurisdizione esclusiva
le controversie in materia urbanistica recanti ad oggetto
“i comportamenti” della Pubblica amministrazione laddove
questi non siano riconducibili, nemmeno mediatamente, ad
alcun pubblico potere.
La Corte, nel pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale
dell’art. 34, del decreto citato, ha fatto salva la giurisdizione
del giudice amministrativo per le controversie nelle quali
la P.A. esercita, anche mediatamente, “cioè avvalendosi
della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici”
- id est accordi ex art. 11, 1. n. 241/90 contratti di diritto
comune ad oggetto pubblico; concessioni-contratto; convenzioni
di lottizzazioni - un pubblico potere.
Più incisivamente, il Giudice delle leggi, con la prefata
sentenza n. 204/04, non ha mancato di operare un riferimento
(punto 3.4.2) proprio all’art. Il della L.24 1/90, recependo
(come appare dalla lettura della sentenza) la tesi che gli
accordi cx art. li, L. n. 24 1/90 sono stipulati dalla Pubblica
Amministrazione in veste di autorità; ciò che induce a ritenere,
sotto distinto profilo, che la disposizione appena citata
resta schermata, per il futuro, da ogni ipotesi di incostituzionalità
in punto di giurisdizione.
La conclusione cui è giunta sul punto la Corte Costituzione
induce il r Collegio a non seguire la tesi di una parte
della dottrina e della giurisprudenza per la quale gli “accordi”
disciplinati dall’art. 11, legge n. 241/90 sarebbero contratti
di diritto comune ad oggetto pubblico in cui, nonostante
il vincolo teleologico di scopo, una volta perfezionato
l’accordo, e salvo il diritto di recesso della P.A., entrambe
le parti restano vincolate all’esecuzione del contratto
occupando reciproche posizioni giuridiche di diritto-obbligo.
Conformante all’indirizzo segnato dalla sentenza n. 204/04
citata, il Collegio fa propria, invece, la tesi per la quale
l”accordo” ex art. li, L. n. 24 1/90 è un modulo di attività
amministrativa altemativo al provvedimento, funzionalizzato
(oggettivamente orientato) all’esercizio del potere amministrativo,
in cui la P.A. anche dopo la stipula rimane titolare di
un potere pubblicistico (più che di recesso, di autotutela
in via generale) a fronte del quale la posizione soggettiva
posseduta dal privato assume consistenza di interesse legittimo
(cfr Tar Marche 29 settembre 2003 n. 1115).
Resta indiscutibilmente vero come la portata degli “accordi”
sia tale da suscitare una frequente connessione tra le posizioni
soggettive di interesse legittimo e diritto soggettivo;
intreccio che ha suggerito al legislatore di devolvere le
relative controversie al giudice amministrativo in sede
di giurisdizione amministrativa.
Con specifico riguardo alle convenzioni di lottizzazione
di cui alla legge n.765 del 1967, secondo una giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione.(cfr. Civ. Sez.Un. sent.
15 dicembre 2000 n.1262) i alla quale questo Collegio aderisce
pienamente, le stesse costituiscono strumenti di pianificazione
di tipo attuativo del PRG ed hanno natura d”accordi sostitutivi
del provvedimento” disciplinati dall’art 11 della I. n.
241 del 1990 per cui le relative controversie rientrano
nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Ancor più efficacemente, secondo la Suprema Corte di Cassazione
ed il Consiglio di Stato (Cass. SS.UU. ed il 7 febbraio
2002 n. 1763; 15 dicembre 2000 n. 1262; C.d.s V Sez., 15
settembre 2003, n. 5152) la convenzione di lottizzazione
conclusa dalla Pubblica amministrazione col privato interessato
al rilascio di una concessione edilizia non assume valenza
privatistica ed autonoma rispetto all’atto autoritativo
di concessione, ma si inserisce nel procedimento amministrativo
finalizzato al rilascio di essa (essendo imposto dalla Pubblica
amministrazione come momento necessario di tal procedimento
e condizionando l’adozione del Provvedimen9.
Ne consegue che “ la competenza giurisdizionale in ordine
alla controversia relativa all’adempimento degli obblighi
nascenti dalla convenzione di lottizzazione non può non
appartenere allo stesso giudice che è competente a conoscere
del provvedimento di concessione edilizia; e poiché, ai
sensi dell art. 16 L. 28gennaio 1977 n. 10, quest’ultima
competenza è attribuita in via esclusiva al giudice amministrativo,
lo stesso giudice è competente a conoscere in via esclusiva
delle controversie relative all’adempimento della convenzione
di lottizzazione; attribuzione che si impone anche alla
luce dell art 11 comma 5 L. 7 agosto 1990 n. 241, che riserva
al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle
controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dalla Pubblica
amministrazione con gli interessati, al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero,
se previsto dalla legge, in sostituzione di questo
Né la riconducibilità della fattispecie al paradigma dell’an.
11, della l. n.241 del 1990, potrebbe mettersi in dubbio
in ragione del fatto che il successivo art. 13 esclude l’applicabilità
delle disposizioni del Capo III della legge n. 241 del 1990
(tra cui anche l’art. 11), agli atti di programmazione e
di pianificazione.
Le convenzioni di lottizzazione previste dalla L. 6 agosto
1967 n. 765 costituiscono strumenti di pianificazione di
tipo attuativo del piano regolatore generale e non atti
di pianificazione generale; strumenti, cioè, attraverso
i quali si attuano scelte compiute ed esauritesi ad un livello
più alto di esercizio della discrezionalità rispetto ai
quali, dunque, non sussistono le medesime esigenze pubblicistiche
che rendono inimmaginabile una partecipazione dei privati
all’attività amministrativa concordata.
3.- Risolto in radice il problema della competenza a conoscere
della materia (id est, “accordi” siccome tassativamente
indicata dal legislatore), detta giurisdizione resta comunque
soggetta ai principi generali che regolano il giudizio di
legittimità laddove si vetta in tema di interessi legittimi.
La fattispecie, sottoposta con il ricorso all’esame del
Collegio, s’incentra essenzialmente, alla stregua del petitum
sostanziale dedotto, sul mancato rispetto dell’impegno assunto
dal Comune di Manfredonia (d’acquisizione delle opere di
urbanizzazione) e si concretizza in un caso di esercizio
di potere autoritativo esplicatosi in senso opposto alle
aspettative del privato (con il rifiuto di fare la richiesta
d’acquisizione delle opere).
Evidente, dunque, come la posizione soggettiva concretamente
azionata dalla Curatela assuma consistenza di interesse
legittimo. Ed invero, l’art. 4 della convenzione ha esplicitamente
statuito che “Gli impianti di tutti i servizi ... passeranno
gratuitamente in proprietà del Comune dietro sua richiesta
dopo il loro completamento che non potrà avvenire oltre
dieci anni dalla data della presente. Il passaggio di proprietà
trasferisce al Comune anche l’onere di manutenzione; sino
a che ciò non avverrà sarà obbligo dei privati di curare
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dette opere”.
La formulazione di apposita “richiesta” da parte del Comune
si giustifica, giusta la ratio sottesa alle disposizioni
che regolano la materia, con il vincolo di scopo immanente
la natura giuridica degli “accordi”; vincolo che opera non
solo nella fase genetica di stipula della convenzione ma
anche in quella funzionale di esecuzione del rapporto nel
senso che l’accordo, per rimanere in piedi, deve sempre
essere capace di perseguire l’interesse pubblico.
E’evidente che spetta soltanto ed esclusivamente alla P.A.
siffatta verifica di corrispondenza tra l’accordo (ovvero
le sue clausole) e l’attualità dell’interesse pubblico da
perseguire.
Ne consegue che l’impegno contrattualmente assunto dall’amministrazione
(acquisizione delle opere), ove abbia ad oggetto l’esercizio
di pubbliche potestà (formulazione di richiesta in tale
direzione), non è vincolante in senso assoluto e non attribuisce
un diritto soggettivo incondizionato alla controparte privata.
Le considerazioni che precedono inducono ad una prima conclusione:
d’inammissibilità dei capi di domanda indicati in premessa
sotto la lett.a). Acclarato che la posizione soggettiva
posseduta ed azionata ha consistenza di interesse legittimo,
ne consegue che il ricorrente non può introdurre un’azione
d’accertamento di un obbligo, né chiedere di costringere
il Comune di Manfredonia all’adozione del postulato provvedimento
con lo strumento dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo
di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c.,
trattandosi di norma che presuppone un diritto soggettivo
ed un corrispondente obbligo.
Il ricorrente avrebbe potuto agire esclusivamente con la
procedura del silenzio rifiuto e la successiva impugnazione
innanzi al giudice amministrativo con il rito semplificato
di cui all’art. 2, della legge n. 205 del 2000.
Di qui, la declaratoria d’inammissibilità della domanda
tesa alla declaratoria della sussistenza di un obbligo e
della domanda tesa ad una pronuncia costitutiva degli effetti
e sostitutiva del contratto assertivamente non concluso.
4.- D’altro canto, il ricorrente ha anche agito attivando
la procedura del silenzio rifiuto.
Con atto di significazione e diffida notificato al Comune
di Manfredonia il 22 aprile 2003,, il “Fallimento I.T.I.”
ha messo in mora il Comune di Manfredonia invitandolo a
“prendere precisa e leale posizione in ordine alla sua volontà
di ritenere già acquisite al suo patrimonio, o quanto meno
di acquisire a titolo gratuito, mediante formale atto di
trasferimento in suo favore, le opere di urbanizzazione
primaria e, precisamente, gli impianti di tutti i servizi
(...) ed a formulare richiesta in tal senso in ottemperanza
all’obbligo assunto dallo stesso Comune sulla base dell’art.
4 della citata convenzione di lottizzazione, entro il termine
di trenta giorni dalla notifica del presente atto; con espresso
avvertimento che, in difetto, si intenderà concretato il
c.d. silenzio rifiuto ai sensi di legge ...“.
Il diffidato Comune ha dato riscontro all’invito con atto
di significazione e risposta del 22 maggio 2003, pervenuta
al curatore il giorno 26 (atto redatto, sottoscritto e trasmesso
dal difensore del Comune su incarico del medesimo, giusta
autorizzazione — recte, procura — appositamente conferitagli
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 301 del 15 maggio
2003 nonché pedissequo mandato rilasciatogli dal Sindaco).
Successivamente il Comune di Manfredonia, con deliberazione
di C.C. n. 30 del 5 aprile 2004, all’esito di una ricognizione
dei fatti, ha “Ritenuto opportuno (...), allo stato, fare
proprie le determinazioni dell’avv. Matassa espresse nella
risposta alla diffida del curatore dell’I.T.I.” concludendo
nel dispositivo nel senso “Di dare atto che allo stato non
sussistono i presupposti perché il Comune di Manfredonia
possa chiedere il trasferimento delle opere di urbanizzazione
e di assumere la gestione delle medesime, per le motivazioni
espresse nell’atto di significazione e risposta predisposto
dall’avv. Matassa ...”.
La sopraggiunta deliberazione n. 30 del 5 aprile 2004, depositata
in giudizio il 22 settembre 2004 (di cui non consta in atti
anticipata comunicazione e/o notificazione personale al
destinatario diretto dei suoi effetti), ha fatto propri
i contenuti della deliberazione n. 301/03 (con la quale
la giunta municipale si era determinata ad autorizzare il
proprio legale a formulare una risposta negativa all’atto
di diffida notificato al Comune il 22 aprile 2003) nonché,
segnatamente, quelli dell’atto di significazione e risposta.
Nel conferire definitiva stabilità all’assetto d’interessi,
siccome regolato dall’amministrazione in esito alla diffida
ricevuta il 22 aprile 2003, l’atto consiliare n.30 del 2004
ha rinnovato ed attualizzato la lesione mediante un riesame
che trascende e supera i meri effetti di convalida a sanatoria
del difetto di legittimazione-competenza e di confermatività
del preesistente provvedimento (la deliberazione giuntale
n. 301 del 2003), privo di una sua propria articolata motivazione.
I motivi aggiunti, notificati il 2 novembre 2004 e depositati
il 27 novembre hanno a loro oggetto la deliberazione di
C.C. n. 30/04.
La loro infondatezza (meglio illustrata al successivo punto
5), va venir meno l’interesse ad una pronunzia sull’atto
di significazione del 22 maggio 2003 (avente natura stragiudiziale)
e sulla delibera giuntale n.301 del 15 maggio 2003, con
assorbimento dei profili di tardività dell’impugnazione
ditali ultimi indicati atti poichè il ricorso è stato notificato
al resistente il 25 settembre 2003, ben oltre i sessanta
giorni decorrenti dalla piena conoscenza di detto atto di
significazione, acquisita dal curatore il 26 maggio 2003.
5.- Queste, sostanzialmente ed in sintesi, le censure sollevate
con i motivi aggiunti:
a) “i’immotivata ed irragionevole decisione del Comune di
non acquisire più al suo patrimonio le opere di urbanizzazione
in questione, pur nella piena vigenza del piano di lottizzazione,
risulta palesemente illegittima non essendo giustificata
da effettive ragioni di interesse pubblico”; )
b) “il Comune non può sottrarsi all’obbligazione derivante
dalla convenzione di lottizzazione di acquisire al suo patrimonio
tali opere di urbanizzazione già realizzate e solo in parte
da completare, né può procrastinare sine die l’adempimento
ditale sua obbligazione con il pretesto che mancherebbe
il presupposto del detto completamento da parte della ditta
lottizzante, ormai non più in condizione di eseguire la
sua obbligazione. Il surrichiamato presupposto deve, infatti,
ritenersi ormai venuto meno per effetto della nuova situazione
che si è venuta a creare a seguito della intervenuta dichiarazione
di fallimento della ditta lottizzante e della necessità
ravvisata dal Comune di provvedere direttamente alla ultimazione
dei lavori di urbanizzazione residuati (....); la presa
di posizione assunta in sede di risposta alla diffida (...)
s’appalesa (...) dunque sicuramente viziata di illegittimità
per man (festa contraddittorietà “,
c) “ove si volesse intendere il r del Comune come eccezione
di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c.” ... deve
rilevarsi ... “come tale norma sia del tutto inapplicabile
al caso di specie” ... in quanto
“sembra più corretto ravvisare nella obbligazione che sostanzia
la convenzione lottizzatoria una obbligatio propter rem”
d) “in ogni caso, il rifiuto di adempimento ex art 1460
cc. da parte del Comune non potrebbe essere giustificato
perché contrario a buona fede ... dal momento che il Comune
sa bene che il mancato, parziale completamento delle opere
di urbanizzazione è giustificato da forza maggiore, dipendendo
esclusivamente dal sopraggiunto fallimento della società
lottizzante e che, pertanto, non è possibile attendere all’infinito
la condizione (ormai non più verifìcabile) del detto completamento
da parte della società ormai fallita “.
e) “la prestazione della società lottizzante fallita, ormai
non più eseguibile né esigibile” ... è ... “divenuta di
scarsissima importanza per il Comune in relazione al pubblico
interesse di attuare comunque la lottizzazione convenzionata
in questione ...
f) “la richiesta di ammissione al passivo costituisce chiara
ed inequivocabile manifestazione della univoca volontà del
Comune di sostituirsi alla società lottizzante nella ultimazione
delle opere “.
Le censure dedotte non sono condivisibili.
Rilevante, in punto di fatto, è la circostanza, pacifica
in atti, che le opere in questione (impianti e tutti i servizi)
non sono state affatto completate dalla società lottizzante
nel termine (prorogato) del 27 gennaio 1997.
Senonché, il completamento delle opere era stato dedotto
in convenzione come fattore legittimante (recte, fatto giuridico
presupposto) l’esercizio del potere autoritativo di formulazione
della richiesta di acquisizione degli impianti medesimi.
E’evidente che il suo mancato avveramento, per un verso,
esclude la possibilità stessa per il privato di esigere
l’adempimento dell’obbligazione della controparte pubblica;
per l’altro, impedisce in radice che possa ritenersi radicato
in capo all’amministrazione comunale l’obbligo giuridico
di provvedere nei sensi sollecitati dal “Fallimento I.T.I.”.
Né vale a confutazione la tesi attorea secondo la quale
la condizione dedotta in convenzione (completamento delle
opere) sarebbe ormai divenuta impossibile per causa di forza
maggiore (fallimento della società lottizzante).
In proposito, è sufficiente obiettare che l’assunzione degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione ha natura di
obbligazione propter rem, sicché essa grava direttamente
sul soggetto richiedente la concessione edilizia.
La natura di obbligazio propter rem comporta, invero, l’ambulatorietà
passiva dell’assunzione degli oneri in parola con la conseguenza
che questi gravano (si trasmettono solidalmente) sugli aventi
causa della società lottizzante.
Di qui, l’inopponibitità al Comune della causa di forza
maggiore assertivamente rappresentata dal fallimento della
società I.T.I..
Ed invero, ciò che rileva in punto di diritto è che l’avveramento
del fatto giuridico (materiale completamento delle opere)
al quale è stato condizionato l’esercizio del potere autoritativo
consistente nella “richiesta” di acquisizione degli impianti
risulta tuttora ancora possibile sia giuridicamente che
materialmente
In conclusione, per quanto sopra rassegnato, deve riscontrarsi
l’infondatezza di tutte le censure mosse siccome (inconferentemente)
articolate sul difetto di motivazione, lo sviamento di potere
nonché l’indebito e contrario a buona fede rifiuto di acquisizione
delle aree.
Si tratta, a questo punto, di qualificare l’atto di insinuazione
nel passivo fallimentare.
Il ricorrente ricava dal tenore testuale dell’atto in parola
la volontà chiara ed inequivocabile del Comune di sostituirsi
alla società lottizzante nell’esecuzione delle opere di
urbanizzazione nonché l’implicita intenzione dell’Ente di
voler acquisire al suo patrimonio le opere già realizzate.
La tesi non convince.
Con l’insinuazione nel passivo fallimentare il Sindaco del
Comune di Manfredonia, consapevole del suo ruolo di organo
di vigilanza sul Comune ed agendo nell’esercizio dei poteri
amministrativi non riservati agli altri organi politici
e di gestione dell’Ente, ha compiuto sostanzialmente atti
(non provvedimentali) di conservazione della garanzia patrimoniale
a tutela della solvibilità del debitore.
Più in particolare, egli ha compiuto atti conservativi (non
autoritativi) del diritto da acquisire secondo lo schema
riconducibile al paradigma dell’art. 1356 c.c. (norma applicabile
al caso di specie giusto il richiamo ai principi del codice
civile in materia di obbligazioni e contratti siccome operato
dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990).
Corrisponde al vero che nella parte motiva dell’atto di
insinuazione al passivo si legge che “l’onere della esecuzione
di dette opere è ora a carico del Comune istante ...“.
Senonché, tale affermazione appare del tutto superflua rispetto
alla causa-scopo dell’atto posto in essere; soprattutto,
ed è quello che più rileva, detta dichiarazione, siccome
proveniente da un organo affatto incompetente, appare improduttiva
di effetti nei confronti dell’amministrazione comunale orientata
com’è, la stessa, a provocare una modificazione sostanziale
del contenuto della convenzione, cioè, di uno strumento
alternativo al piano urbanistico attuativo come tale rientrante
nelle attribuzioni proprie ed inderogabili dell’organo politico
collegiale (e non monocratico) dell’Ente in base al T.U.
sugli EE.LL approvato con D.Lvo n. 267/00.
Essa, dunque, in mancanza di ratifica da parte dell’organo
competente (allo stato inesistente) non può affatto imputarsi,
in parte qua, al Comune-Ente-Soggetto nè tanto meno impegnare
la sua sfera giuridica nei rapporti esterni.
Di qui, la logica conclusione sulla infondatezza della censura
di contraddittorietà che, ad avviso del ricorrente, si coglierebbe
invece nella presa di posizione assunta dal Comune in sede
di risposta alla diffida (mancanza del presupposto previsto
nella convenzione per chiedere ed attuare il trasferimento
delle opere) rispetto alla assunzione diretta dell’onere
di completamento dei lavori (assertivamente) manifestata
dallo stesso Comune nella istanza di ammissione al passivo
fallimentare.
6.- In definitiva, alla stregua di quanto sin qui argomentato,
il ricorso ed i motivi aggiunti in esame, s’appalesano in
parte inammissibili e in parte infondati.
Non può sottacersi, comunque, il fatto che il Comune, in
disparte l’esito del presente giudizio e della procedura
fallimentare in itinere, debba comunque farsi carico (obiter),
in ossequio al principio di buon andamento ed al pedissequo
canone di efficienza, di valutare attraverso i suoi organi
collegiali competenti - nell’ottica del perseguimento dell’interesse
pubblico primario avuto in cura, il cui assetto è stato
originariamente regolato mediante convenzionamento
le conseguenze del mancato completamento delle opere di
urbanizzazione nel termine pattuito del 27 gennaio 1997
(id est: decadenza della convenzione, risoluzione del contratto,
esecuzione coattiva delle opere in danno dei proprietari
obbligati in solido e/o per quota, verifica attuale degli
standards, rimozione degli eventuali impedimenti frapposti
all’uso collettivo delle opere di urbanizzazione), non potendo
rinviare ogni decisione di merito sul punto; anche perché
è in corso la prescrizione decennale dei diritti ed eventuali
omissioni potrebbero generare responsabilità, oltre che
politiche, di carattere personale a carico degli amministratori
comunali.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità
della causa, possono trovare integrale compensazione tra
le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sede di Bari - Sezione II, dichiara in parte
inammissibile ed in parte infondato, unitamente ai motivi
aggiunti, il ricorso n. 1400 del 2003 nei sensi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 gennaio
2005, con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. Giancarlo Giambartolomei - Presidente,
est.
Dott. Antonio Pasca - Consigliere
Dott.Giuseppina Adamo - Consigliere
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Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 17 febbraio 2005
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
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