| T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE III - Sentenza 2 febbraio
2005 n. 152
Pres. Vitellio, Est. Leotta |
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando
di gara – Presentazione delle offerte – Criteri di valutazione
– Arrotondamento delle cifre decimali – Legittimità – Ragioni
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In tema di gare d’appalto, nella fase di
individuazione dell’offerta più bassa, è legittimo il bando
di gara che preveda un’apposita disciplina degli arrotondamenti
della media delle offerte, in luogo dell’utilizzazione della
media aritmetica. In particolare è legittima la disciplina
del bando che preveda l’arrotondamento a due cifre decimali,
in osservanza della legislazione regionale siciliana in
tema di formulazione delle offerte nelle gare d’appalto
in ambito regionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia
Sezione staccata di Catania - Sezione Terza
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composto dai Signori Magistrati: Dott. Italo
Vitellio Presidente; Dott. Ettore Leotta Consigliere relatore
estensore; Dott. Vincenzo Neri Referendario ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4981/2004 R.G. proposto dal
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Signor Strano Giuseppe, titolare dell’Impresa
omonima, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Sciuto,
presso il cui studio, sito in Catania, Va Vincenzo Giuffrida
n. 37, è elettivamente domiciliato;
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contro
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l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
e di alta specializzazione Garibaldi - San Luigi – S.Currò
– Ascoli Tomaselli di Catania, in persona del Direttore
generale pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv.
Michele Alì, presso il cui studio, sito in Catania, Via
Crociferi n. 60, è elettivamente domiciliato;
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L’Assessorato Regionale del Lavori Pubblici,
in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria
ex lege;
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e nei confronti
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dell’Impresa Geom. Calì Salvatore,
in persona del titolare, non costituito
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dell’Impresa Morsini Sebastiano, in
persona del titolare, non costituito;
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per l'annullamento
previa sospensione degli effetti, del verbale di gara del
7 giugno 2004, con cui l'Azienda Ospedaliera Garibaldi di
Catania ha escluso l'impresa ricorrente dalla gara per l'affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di
recinzione e della rete viaria interna del Presidio Ospedaliero
Garibaldi di Nesima, aggiudicando l'appalto al raggruppamento
costituendo tra le imprese Calì Geom. Salvatore e Morsini
Sebastiano; nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento
antecedente o successivo comunque presupposto, connesso
o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, del bando di
gara, nella parte in cui prevede che "..le medie verranno
troncate alla terza cifra decimale ed arrotondate alla seconda
cifra decimale.. "; della delibera di approvazione degli
atti di gara non conosciuta e del bando tipo regionale approvato
con decreto dell’Assessore Reg.le L.L.P.P. del 4 agosto
2003 n. 26/Gab. e successiva modifica del 25 novembre 2003
n. 43/Gab.;
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nonché per il riconoscimento
ex art. 7 legge TAR, del diritto del ricorrente al risarcimento
dei danni mediante reintegrazione in forma specifica ovvero
ed in subordine per equivalente mediante rifusione dei danni
ingiusti subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati,
con la condanna al pagamento delle relative somme che verranno
quantificate in corso di causa o, di quelle delle quali
si chiede sin d'ora la liquidazione in via equitativa ex
art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore per la pubblica udienza dell’11 gennaio 2005 il
Consigliere Dott. Ettore Leotta;
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale
di causa;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
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Fatto e diritto
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1) Con delibera n. 1022 del 12 maggio 2004
il Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera Garibaldi
- San Luigi – S.Currò – Ascoli Tomaselli di Catania ha indetto
un pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria delle opere di recinzione e della rete viaria
interna di emergenza del Presidio ospedaliero Garibaldi
di Nesima, per l'importo complessivo di euro 1.235.000,00
(categoria opere edili OG1, classifica III).
Nel bando di gara, al punto 11, è stato prescritto testualmente:
"CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale
del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei
lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato,
ai sensi dell'art. 21, commi 1 ed 1 bis, della ... legge
n. 109/94 e successive modificazioni del testo coordinato
con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modificazioni ed integrazioni, mediante offerta
espressa in cifra percentuale di ribasso, con due cifre
decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile
uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara
secondo le norme e con le modalità previste nel presente
bando.
... omissis ...
Le medie verranno troncate alla terza cifra decimale ed
arrotondate alla seconda cifra decimale.
... omissis ... ".
Alla gara, svoltasi il 7 giugno 2004, hanno partecipato
n. 105 concorrenti.
Il seggio di gara, dopo aver aperto la busta contenente
le offerte economiche, ha escluso il 10% (arrotondato all'unità
superiore) rispettivamente delle offerte di minor ribasso
e di maggior ribasso (c.d. taglio delle ali), onde sono
rimasti in gara n. 64 concorrenti.
Indi il seggio di gara ha determinato la media aritmetica
dei ribassi percentuali delle offerte rimaste in gara (c.d.
prima media), pari a 20,58672 %, arrotondandola a 20,59
%, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superavano la predetta media arrotondata
(scarto pari a 20,65314 – 20,59 = 0,06314, arrotondato a
0,06), ottenendo la media rettificata di 20,65 % e, previo
sorteggio tra due concorrenti che avevano offerto entrambi
il ribasso del 20,64 %, ha aggiudicato l'appalto al R.T.I.
Calì Geom. Salvatore - Morsini Sebastiano.
Gli atti di gara sono stati approvati con delibera del Direttore
Generale n. 1233 del 10 giugno 2004.
Con ricorso notificato il 21 settembre 2004, depositato
il 4 ottobre 2004, il signor Strano Giuseppe, titolare dell'impresa
omonima (che aveva presentato il ribasso del 20,65 %) ha
impugnato i seguenti atti:
- verbale di gara del 7 giugno 2004;
- bando di gara (ove occorra), nella parte in cui prescrive
l’arrotondamento della media delle offerte;
- delibera di approvazione degli atti di gara (non conosciuta);
- bando tipo regionale approvato con decreto dell’Assessore
Reg.le L.L.P.P. del 4 agosto 2003 n. 26/Gab. e successiva
modifica del 25 novembre 2003 n. 43/Gab..
A sostegno delle proprie ragioni l'interessato ha dedotto
la seguente censura unica:
Violazione dell’art. 21 della l. 11 febbraio 1994 n. 109,
come modificato con le L.L.R.R. n. 7/2002 e n. 7/2003. Violazione
dei principi generali e comunitari in materia di gare pubbliche.
Eccesso di potere per illogicità, travisamento e difetto
di presupposti.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per
avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 1635 del 13 ottobre 2004 questo
Tribunale ha fissato la trattazione nel merito della causa,
denegando tuttavia la concessione di misure cautelari interinali.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2005 la causa è passata
in decisione.
2) Ai fini del decidere, il Tribunale ritiene necessario
richiamare la normativa che disciplina le modalità di formulazione
delle offerte in materia di appalti di lavori pubblici in
Sicilia.
L'art. 21 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (nel testo introdotto
in Sicilia dalla L. 2 agosto 2002, n. 7 e dalla L. 19 maggio
2003, n. 7), ai commi 1 ed 1 bis, prescrive testualmente:
"1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore
a quello posto a base di gara, determinato, per tutti i
contratti, sia a corpo che a misura, mediante offerta espressa
in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo
complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a
tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari
o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP
con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1,
l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle
offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte
le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media. (...).
Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata
procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente
comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore
a cinque".
A differenza dell'originaria norma statale (che non pone
alcuna limitazione al riguardo), la disposizione regionale
riportata prescrive che le imprese partecipanti alle gare
di appalto debbono presentare un'offerta al ribasso con
due sole cifre decimali.
A sua volta, l’art. 20, comma 5, della stessa L. n. 109/1994
(sempre nel testo introdotto in Sicilia dalla L. 2 agosto
2002, n. 7 e dalla L. 19 maggio 2003, n. 7) così dispone:
“Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e sentito il parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanati
bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati,
per l'espletamento delle gare di cui al presente articolo,
ad eccezione di quelle di cottimo-appalto, da tutti gli
enti appaltanti, nonché il capitolato di appalto tipo, secondo
le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza
del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali
possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il
responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare
e giustificare in sede di certificazione”.
I bandi tipo in questione sono stati adottati con decreto
assessoriale 5 agosto 2003 (pubblicato nella G.U.R.S. 19
settembre 2003, n. 41).
Per gli appalti d’importo superiore ad Euro 150.000,00,
la bozza di disciplinare di gara, al punto 2. Procedura
di aggiudicazione (Cfr. pag. 36 della G.U.R.S. n. 41/2003)
prescrive che “le medie sono calcolate fino alla terza cifra
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque”.
Antecedentemente all’emanazione dei bandi tipo regionali
prima citati, con Circolare 24 ottobre 2002, n. 1402 (pubblicata
nella G.U.R.S. 31 ottobre 2002 n. 50), l'Assessorato Regionale
Lavori Pubblici aveva invitato le Amministrazioni a fare
riferimento alle "tipologie unitarie di bandi di gara" individuate
dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, pubblicate
nella G.U.R.I. 28 gennaio 2002 n. 23 - Suppl. ordinario
n. 18 "eventualmente adeguati alla disciplina di cui alla
L.R. n. 7/2002".
Orbene, nell'indicare le tipologie di bandi di gara per
l'affidamento di lavori pubblici a pubblico incanto, la
predetta Autorità aveva prescritto che le medie andavano
calcolate "fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore
a cinque".
Il criterio dell’arrotondamento indicato dall’Autorità è
stato poi trasfuso in Sicilia nei bandi tipo regionali.
Nel contempo, con deliberazione n. 114 del 29 aprile 2002
il Consiglio dell’Autorità ha approfondito la problematica
del numero delle cifre decimali da prendere in considerazione
nel calcolo della media delle offerte, pronunciandosi nel
modo seguente:
"accerta che è opportuno che la lex specialis contenga esplicita
disciplina relativa al numero di cifre decimali che saranno
considerate dopo la virgola nel calcolo della soglia di
anomalia, prevedendo, nel disciplinare di gara e nella lettera
di invito una indicazione del seguente contenuto: <>, o, comunque, fissando
il numero di decimali e le modalità di arrotondamento;
accerta che, nel caso in cui il bando di gara non preveda
esplicita disciplina, non possono essere posti limiti alle
offerte proposte dai concorrenti con la conseguenza che
il calcolo della media dovrà essere effettuato con un numero
di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto
dai concorrenti più uno".
In sostanza, con tale determinazione l'Autorità ha affermato
i seguenti principi:
a - E' opportuno che la disciplina del calcolo delle cifre
decimali da considerare nel calcolo della media sia contenuta
nel bando di gara;
b - E' opportuno che il contenuto di tale disciplina sia
ricavato dai bandi tipo;
c - Solo in mancanza di tale esplicita disciplina, il calcolo
della media dovrà essere effettuato con un numero di cifre
decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti
più uno.
Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, nell’introdurre
una specifica disciplina del calcolo della media delle offerte,
l'Amministrazione ospedaliera si è discostata dalla disciplina
del bando tipo regionale, alla quale avrebbe dovuto adeguarsi
in applicazione dell’art. 20, comma 5, della L. n. 109/1994
(nel testo introdotto in Sicilia dalla L. 2 agosto 2002,
n. 7 e dalla L. 19 maggio 2003, n. 7).
Tuttavia il ricorrente non ha proposto alcun rilievo in
tal senso, limitandosi a sostenere, in maniera perentoria
e troncante, l’illegittimità di qualsiasi previsione di
arrotondamento della media delle offerte, in quanto del
tutto estranea alla previsione dell’art. 21 della L. n.
109/1994 che, menzionando la “media aritmetica”, escluderebbe
in radice qualsiasi possibilità di troncamento delle cifre
decimali.
Per come risulta formulata, la censura in esame dev’essere
rigettata.
Con sentenza 10 marzo 2003 n. 1277 il Consiglio di Stato
- Sezione VI – ha chiarito che nella delicata fase di individuazione
dell’offerta più bassa e di esclusione automatica delle
offerte ricadenti oltre la soglia di anomalia ogni arrotondamento
costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare
in via automatica; ciò non esclude tuttavia che l’Amministrazione
possa dettare un’apposita disciplina degli arrotondamenti,
introducendola con le norme speciali della gara, così evitando
qualsiasi situazione d’incertezza sul punto.
Nella sentenza citata il Giudice di appello ha espressamente
richiamato la deliberazione n. 114 del 29 aprile 2002 dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici che, pur non avendo
valore vincolante, sicuramente contribuisce alla corretta
ed omogenea interpretazione ed applicazione della normativa
in materia di lavori pubblici (Cfr. Cons. Stato, V, 26 maggio
2003, n. 2857).
Nel caso sottoposto all’esame del Collegio l’Amministrazione
appaltante, pur discostandosi dal disciplinare tipo (circostanza
in ordine alla quale, per come prima detto, il ricorrente
non ha proposto alcuna censura), ha prescritto che le medie
sarebbero state “troncate alla terza cifra decimale ed arrotondate
alla seconda cifra decimale”.
Per come rilevato da questo Tribunale – Sezione III – con
sentenza n. 1892 del 12 novembre 2003, il criterio dell’arrotondamento
alla seconda cifra decimale (in luogo dell'utilizzazione
della media aritmetica pura) è conforme ai criteri di logica,
in quanto consente un raffronto omogeneo tra le offerte
economiche dei concorrenti da una parte e la relativa media
dall'altra, partendo dal numero delle cifre decimali delle
prime, che per legge (regionale) non può essere maggiore
di due.
Orbene, in presenza di una puntuale prescrizione del bando,
legittimamente introdotta, il seggio di gara ha correttamente
disposto l’arrotondamento della media delle offerte ed ha
aggiudicato l’appalto (previo sorteggio) al R.T.I. Calì
Geom. Salvatore - Morsini Sebastiano.
Conseguentemente l’impugnazione del verbale del 7 giugno
2004, del bando di gara (nella parte in cui viene prescritto
l’arrotondamento della media delle offerte) e della delibera
di approvazione degli atti di gara dev’essere rigettata.
3) Va esaminata infine la domanda di annullamento del bando
tipo regionale approvato con decreto dell’Assessore Reg.le
L.L.P.P. del 4 agosto 2003 n. 26/Gab. e successiva modifica
del 25 novembre 2003 n. 43/Gab., contestandosi in radice
il sistema degli arrotondamenti.
Ad avviso del Collegio, l’impugnazione del decreto assessoriale
prima citato è infondata nel merito, dovendosi riconoscere
all’Amministrazione, a tutti i livelli, il potere di disciplinare
le modalità di arrotondamento della media delle offerte
(Cfr. Cons. Stato, VI, n. 1277/2003 citata), all’evidente
fine di porre un limite al numero dei decimali derivanti
dal calcolo della media stessa, che, nel caso di numeri
periodici, tende addirittura all’infinito.
4) Tenuto conto delle superiori statuizioni, la domanda
di riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento
dei danni a causa dei provvedimenti impugnati dev’essere
anch’essa rigettata.
Poiché sulla questione prospettata la giurisprudenza di
questo Tribunale non è univoca, sussistono giuste ragioni
per compensare integralmente tra le parti le spese e gli
onorari del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia,
Sezione Staccata di Catania, Sezione Terza, rigetta il ricorso
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio
dell’11 gennaio 2005.
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