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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 843
E. Lazzeri Pres. F. Musilli Est.
R. Graf von Rudolph (Avv.ti prof. G. Stancanelli ed A. Cecchi) contro il Comune di Capalbio (non costituito)


Abusi edilizi e condono – Istanza di sanatoria ex art. 31 L. 47/85 –Parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo panoramico – Sopralluogo – Necessità – Assenza – Illegittimità del diniego

È illegittimo per illogicità manifesta il diniego di sanatoria motivato sul parere negativo espresso dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo panoramico laddove questa non abbia effettivamente svolto alcun sopralluogo in quanto, in tal caso, il contrasto con l’ambiente è stato non “verificato”, ma solo “immaginato”, o al più supposto sulla base della documentazione fotografica allegata alla domanda di condono edilizio ex art. 31 L. 47/85


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 363/1992 proposto da
REX Graf von Rudolph, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giuseppe Stancanelli e Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, via Masaccio n. 172;

 

contro

 

- il COMUNE DI CAPALBIO, in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

 

PER L‘ANNULLAMENTO
- del diniego di sanatoria edilizia del 27.2.1992;
- dell’ingiunzione 28.2.1992 alla demolizione ex art. 7 della legge n. 47/1985; provvedimenti entrambi comunicati mediante deposito alla Casa Comunale del 5.3.1992; nonché:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 30.7.1991, con la quale è stata negata l’autorizzazione ex art. 7 legge 1497/1939, e della decisione della C.R.T.A. di Orbetello n. 283 del 4.4.1991;

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Vista la memoria prodotta dalla parte; Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 - relatore il Consigliere Filippo MUSILLI -, l'avv. A. Steccanelli, delegato da G. Steccanelli; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Il ricorrente è proprietario di un’azienda agricola in Comune di Capalbio – della estensione di circa 25 ha, sottoposta a vincolo ambientale.
Premessa una dettagliata esposizione dei provvedimenti pregressi, nonché dell’attività costruttiva posta in essere dal ricorrente, lo stesso riferisce di aver presentato domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 31 e seguenti della L. 28.2.1985, n. 47, per le costruzioni realizzate; che la domanda ha avuto parere favorevole del Servizio Forestale e del Comitato Consultivo Agricoltura dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto; che detta domanda è stata sottoposta anche al parere della C.R.T.A., poiché le opere di cui si chiedeva la concessione in sanatoria erano state realizzate precedentemente (1975) alla imposizione del vincolo panoramico, risalente; che il relativo parere è risultato negativo per quel che riguarda gli annessi agricoli.
Da ciò il diniego di sanatoria e l’ordine di procedere alla demolizione delle suddette opere.
Ritenendo tali provvedimenti illegittimi, il ricorrente li ha impugnati deducendo i seguenti motivi.
1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta; 2) Illogicità manifesta per mancata valutazione di presupposti: eccesso di potere.
Ricordato che la vicenda trae origine dal parere della C.B.A., si soggiunge che lo stesso è stato reso senza aver prima effettuato alcun sopralluogo.
Ad avviso del Collegio si appalesa fondato ed assorbente il motivo da ultimo menzionato, dovendosi condividere le osservazioni secondo cui il contrasto con l’ambiente è stato non “verificato”, ma solo “immaginato”, o al più supposto sulla base della documentazione fotografica allegata alla domanda di condono edilizio: con le ulteriori conseguenze – come precisato ancora dal ricorrente – che in tal modo è assolutamente illogico parlare di contrasto con l’ambiente circostante od altro, mancando l’elemento fondamentale per questo tipo di valutazione e cioè quello del sopralluogo.
Il ricorso in esame va pertanto accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti indicati in epigrafe.
Spese irripetibili.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Conseguentemente annulla i provvedimenti in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est.



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