| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 18 febbraio
2005 n. 842
M. Colombati Pres. f.f. S. Romano Est.
A. Bertini (Prof. Avv. G. Morbidelli e Avv. G. Jacopetti)
contro il Co.Re.Co (non costituito in giudizio) e la Regione
Toscana (Avv.ti L. Bora ed F. Chiari) ed il Comune di Pescaglia
(Prof. Avv. F. Merusi) |
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Responsabilità della P.A. - Risarcimento
del danno derivante da lesione di interessi pretesivi –
Presupposti - Danno ingiusto ex art. 2043 c.c. - Illegittimità
del provvedimento - Giudizio prognostico circa la spettanza
del bene della vita – Elemento soggettivo sotto forma di
dolo o colpa grave - Nesso di causalità tra evento e danno
– Necessità - Contrasti giurisprudenziali, incertezza del
quadro normativo di riferimento o particolare complessità
della situazione di fatto – Errore scusabile - Sussistenza
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Con la sentenza n. 500 del 1999, la Suprema
Corte, nel demolire il dogma dell’irrisarcibilità dei danni
derivanti dalla lesione degli interessi legittimi, ha stabilito:
a) che il danno in questione è danno ingiusto ex art. 2043
c.c.; b) che l’illegittimità del provvedimento, nel caso
di interessi pretensivi, è condizione necessaria ma non
sufficiente per la configurazione di un danno risarcibile,
dovendosi a tal fine verificare la spettanza del bene della
vita con giudizio prognostico da parte del giudice del risarcimento;
c) che l’elemento soggettivo non è insito nell’illegittimità
del provvedimento, ma deve essere specificamente verificato
sotto forma di dolo o colpa grave. Inoltre, per principio
generale desumibile dall’art. 2043 c.c., deve sussistere
un nesso di causalità tra evento e danno. Circa l’elemento
soggettivo il giudice deve formulare un giudizio di colpevolezza
quando la violazione risulta grave e commessa in un quadro
di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la
negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del
provvedimento viziato e, viceversa, respingerlo quando l’indagine
presupposta conduce al riconoscimento di un errore scusabile,
per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza
del quadro normativo di riferimento o per la complessità
della situazione di fatto
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 842 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 2238 REG. RIC.
ANNO 2002
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2238/2002 proposto da
BERTINI ATTILIO, rappresentato e difeso dal prof.
avv. Giuseppe Morbidelli e dall’avv. Giovanni Jacopetti
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
in Firenze, via Lamarmora n. 14;
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contro
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COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI
ATTI DEGLI ENTI LOCALI, in persona del suo Presidente
p.t., non costituito in giudizio;
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta regionale, costituitasi in giudizio, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Chiari ed elettivamente
domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Firenze, via
Cavour n. 18;
COMUNE DI PESCAGLIA, in persona del sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Fabio Merusi ed elettivamente
domiciliato presso la segreteria del Tribunale in Firenze,
via Ricasoli n. 40;
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PER RISARCIMENTO DEL DANNO
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subito dal ricorrente pari a Euro 600.000
o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia,
in esito alle vicende della cessione della farmacia comunale
di San Martino in Freddana del comune di Pescaglia;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Toscana
e del comune di Pescaglia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004 - relatore
il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti R. Righi,
delegato dall'avv. G. Morbidelli, F. Ciari e G. Toscano,
delegato dall'avv. F. Merusi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con deliberazione n. 59 del 20 marzo 1990,
il Consiglio Comunale di Pescaglia stabiliva di cedere la
titolarità della farmacia comunale di San Martino in Freddana,
frazione di Pescaglia, mediante pubblico incanto e con il
sistema delle offerte segrete di cui all'art. 73 lett. c)
ed all'art. 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827; stabiliva altresì
di riconoscere in favore del dott. Bertini, allora direttore
della farmacia e dipendente comunale, la titolarità di un
diritto di prelazione.
Esperita la procedura concorsuale, nella quale la miglior
offerta risultava quella presentata dalla Dott.ssa Anna
Maria Moschini, il Consiglio Comunale, con deliberazione
n. 102 del 23.6.1990, disponeva l'approvazione del verbale
di aggiudicazione dell'asta e la cessione della titolarità
della farmacia comunale al medesimo Dott. Bertini in virtù
del diritto di prelazione da questi esercitato.
Invitato dal Comitato regionale di controllo sugli atti
degli enti locali a fornire chiarimenti circa la deliberazione
n. 102, cit. il Consiglio comunale di Pescaglia rispondeva,
in data 1.9.1990, con la deliberazione n. 116.
Il Co.re.co. riteneva, tuttavia, illegittima l'aggiudicazione
al Dott. Bertini, essendo risultata vincitrice dell'asta
pubblica la Dott.ssa Anna Maria Moschini e annullava pertanto,
le deliberazioni n. 102 del 23.6.1990 e n. 116 del 1.9.1990,
in quanto l'aggiudicazione in favore del Dott. Bertini "non
sarebbe avvenuta perché il migliore offerente, ma perché
avrebbe esercitato un presunto diritto di prelazione non
previsto da alcuna norma di legge".
Il Comune di Pescaglia, con deliberazione. 140 in data 13.10.1990,
assegnava la titolarità della farmacia alla Dott.ssa Anna
Maria Moschini.
Richiesti chiarimenti dal Co.re.co, con deliberazione n.
116 del 22.11.1991 il Consiglio Comunale di Pescaglia provvedeva
a fornirli e nel contempo disponeva l'annullamento dell'intera
procedura di gara "che presenta forti dubbi di legittimità".
Con successiva decisione del 30.12.1991 n. 55 il Co.re.co.,
ritenuto illegittimo il disposto annullamento di tale procedura
per carenza assoluta di motivazione, disponeva l'annullamento
della delibera n. 116 del 22.11.1991, mentre, con decisione
n. 56 del 30.12.1991, non rilevava alcun vizio in ordine
alla deliberazione n. 140 del 13.10.1990.
Avverso la decisione del Co.re.co. che aveva annullato la
deliberazione n. 102, il dott. Bertini proponeva ricorso
al T.A.R. (n.. 713/90). Avverso le decisioni del Co.re.co.
n. 55 e n. 56, il dott. Bertini proponeva il ricorso al
n. 226/92.
Nonostante la diffida rivolta al Comune di Pescaglia a non
concludere il contratto di trasferimento della farmacia
con la Dott.ssa Anna Maria Moschini, l'Amministrazione comunale
con delibera n. 391/92, decideva di collocare in disponibilità
dal 28.9.1992 il Dott. Bertini, per il periodo di due anni,
a causa di cessazione dal servizio. In data 28.9.1992, il
Comune di Pescaglia e la Dott.ssa Moschini sottoscrivevano
il contratto di cessione della farmacia comunale. Onde evitare
il licenziamento, in ragione del protrarsi per oltre due
anni della messa in disponibilità, il Dott. Bertini chiese,
con atto in data 4.12.1992, di essere trasferito dall'ente
locale di appartenenza (Comune di Pescaglia) al Comune di
Capannori.
A seguito di ulteriore ricorso (n. 800/92) presentato dal
Dott. Bertini avverso la suddetta deliberazione della Giunta
Comunale di Pescaglia n. 391 del 24.9.1992, il TAR Toscana,
con ordinanza n. 463 del 10.12.1992, disponeva le sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati in quanto le
censure apparivano sorrette da fumus boni juris.
In conseguenza di detta pronuncia giudiziale, con deliberazione
n. 14 del 16.1.1993, la Giunta Municipale di Pescaglia sospendeva
la vendita della farmacia comunale alla Moschini, richiedeva
alla stessa la restituzione provvisoria della farmacia e
richiamava provvisoriamente il Bertini per la gestione provvisoria
della farmacia per conto del Comune.
In data 23.1.1993 veniva depositata la sentenza, Sez. III,
n. 22/1993, con la quale il TAR Toscana:
a) disponeva la riunione dei due ricorsi (n. 713/90 e n.
226/92) presentati dal Dott. Bertini;
b) dichiarava inammissibile il ricorso n. 713/90;
c) accoglieva in parte qua il ricorso n. 226/92 annullando
la decisione del Co.re.co. n. 55 del 30.12.1991;
d) dichiarava inammissibile il ricorso n. 226/92 avverso
la decisione del Co.re.co. n. 56 del 30.12.1991 nella parte
in cui non rilevava vizi nella deliberazione del Consiglio
Comunale di Pescaglia n. 140 del 13.10.1990;
e) dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse lo stesso ricorso n. 226/92 nella parte in cui
era rivolto avverso la delibera consiliare del 13.10.1990.
In esecuzione alla menzionata sentenza, la Giunta Municipale
di Pescaglia stabiliva il rientro nella disponibilità comunale
della farmacia e la risoluzione del contratto stipulato
con la Dott.ssa Moschini.
Infine, veniva annullata d'ufficio la precedente delibera
di collocamento in disponibilità del Dott. Bertini, richiamato
perciò definitivamente in servizio con la qualifica originaria
di direttore.
Quindi, con la delibera di G.M. n. 146 del 30.3.1993, veniva
indetta una nuova gara a pubblico incanto, rinviando a successivo
atto l'approvazione del bando di gara.
Con delibera di G.M. n. 147 del 30.3.1993, il Comune ribadiva
l'intenzione di richiedere la restituzione della farmacia
alla Dott.ssa Moschini, con previsione di rimborso della
somma ricevuta in sede di vendita.
In data 4.5.1993 il Consiglio di Stato, investito del ricorso
in appello avverso la sentenza del Tar Toscana, Sez. III,
n. 22/1993, disponeva in via cautelare la sospensione dell'esecuzione
della pronuncia impugnata.
Nelle more del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, la
farmacia rimaneva nella disponibilità della Dott.ssa Moschini,
mentre il Dott. Bertini, dal 24.9.1994, risultava trasferito
al Comune di Capannori.
In data 19.8.1997 il Consiglio di Stato provvedeva a depositare
la decisione, sez. IV, n. 860/1997, con cui confermava la
pronuncia resa in primo grado.
Con tale decisione, il Consiglio di Stato faceva quindi
rivivere la deliberazione del Consiglio Comunale di Pescaglia
n.116 del 22.11.1991, con la quale era stato disposto l'annullamento
di tutta la procedura di gara.
Il Comune, tuttavia, decideva di avviare una trattativa
privata per la cessione della farmacia con la Dott.ssa Moschini.
I due atti del procedimento erano impugnati dal Dott. Bertini
(ric. n. 1264/98), il quale contestava la violazione delle
norme e dei principi che regolano la scelta del contraente
da parte della Pubblica Amministrazione.
Il Tar Toscana, con sentenza sez. III, 2 dicembre 1999 n.
675, accoglieva il ricorso, annullando sia la deliberazione
consiliare n. 2 del 14 febbraio 1998, sia la deliberazione
di giunta municipale n. 28 del 14 febbraio 1998.
Con la medesima pronuncia, il Tar respingeva altresì il
ricorso (n. 943/93), riunito al precedente, presentato dalla
Dott.ssa Moschini.
Avverso la suddetta sentenza del Tar Toscana veniva interposto
appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con decisione
Sez. IV n. 399 del 1.2.2001, confermava integralmente la
pronuncia resa in primo grado.
A conclusione di tutta la vicenda giudiziale sopra descritta,
il Comune di Pescaglia ha quindi ritenuto, con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 31 del 1.9.2001, di prendere atto
della decisione del Consiglio di Stato n. 399 del 2001 e,
quindi, procedere alla vendita della farmacia di S. Martino
in Freddana con il sistema dell'asta pubblica ai sensi degli
artt. 73 lett. c) e 76 R.D. n. 827/1924.
Il Dott. Bertini, ritenendo di non essere più nella condizione
di farlo, non ha partecipato alla pubblica gara. Ha invece
proposto il ricorso in esame, con il quale ha domandato
il risarcimento del danno subito, sostenendo che la farmacia
in questione gli apparterrebbe se il Co.re.co. e il Comune
avessero agito legittimamente.
Costituitisi in giudizio, sia la regione Toscana che il
comune di Pescaglia hanno sostenuto la legittimità e la
correttezza del comportamento rispettivamente tenuto dalle
amministrazioni intimate ed hanno contestato la fondatezza
della pretesa risarcitoria avanzata, chiedendo la reiezione
del ricorso siccome infondato.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1 – La lunga e tormentata vicenda amministrativa
e giudiziaria che è stata oggetto dei numerosi provvedimenti
adottati dal Comitato regionale di controllo sugli atti
degli enti locali e dal comune di Pescaglia, relativi alla
cessione della farmacia comunale, costituisce, ad un tempo,
la premessa e la ragione del giudizio promosso dal ricorrente,
già direttore della predetta farmacia, con il quale è stata
avanzata la domanda di risarcimento del danno per il mancato
conseguimento della titolarità dell’esercizio farmaceutico.
L’evento dannoso, secondo il ricorrente, è direttamente
riconducibile all’attività posta in essere sia dal CORECO
che dal comune, i quali sarebbero entrambi tenuti, a titolo
di responsabilità civile, a risarcire i danni prodottisi.
In particolare, per quanto concerne la responsabilità del
comitato, il ricorrente ne individua il fondamento nell’illegittimo
annullamento, avvenuto con decisione n. 55 del 30.12.1991,
della deliberazione comunale n. 116/91, con cui veniva disposto
l’annullamento d’ufficio dell’intera procedura di gara fino
a quel momento espletata.
Ritiene, infatti, il ricorrente che, se l’organo di controllo
avesse evitato di annullare la delibera comunale, la sicura
conseguenza sarebbe stata l’indizione di una nuova gara
per l’assegnazione della farmacia.
La richiamata decisione del CORECO, oltre che illegittima
per le ragioni accertate dal Tar nella sentenza n. 22/93
confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 860/97,
sarebbe connotata dall’elemento della colpa grave, riferita
all’amministrazione-apparato, secondo quanto chiarito dalla
Cassazione (sentenza n. 500/1999), come si evincerebbe da
due precise circostanze.
In primo luogo, il segretario del comitato di controllo
avrebbe appuntato, nella cartella istruttoria, che l’annullamento
della delibera n. 116/91 avrebbe comportato l’annullamento
anche della deliberazione n. 140/90, con la conseguenza
che il comune non avrebbe potuto stipulare alcun contratto
con la dott.ssa Moschini ed avrebbe dovuto indire una nuova
gara per l’assegnazione della farmacia, con la previsione
del diritto di prelazione a favore del ricorrente in quanto
dal 17.11.1991 era entrata in vigore la legge 8 novembre
1991 n. 362 (che lo prevedeva); inoltre, il CORECO, secondo
la tesi prospettata, si sarebbe immotivatamente discostato
dall’annotazione del segretario nella descritta cartella
istruttoria.
La tesi esposta appare chiaramente infondata.
Con la sentenza n. 500 del 1999, richiamata dallo stesso
ricorrente, la Suprema Corte, nel demolire il dogma dell’irrisarcibilità
dei danni derivanti dalla lesione degli interessi legittimi,
ha stabilito: a) che il danno in questione è danno ingiusto
ex art. 2043 c.c.; b) che l’illegittimità del provvedimento,
nel caso di interessi pretensivi, è condizione necessaria
ma non sufficiente per la configurazione di un danno risarcibile,
dovendosi a tal fine verificare la spettanza del bene della
vita con giudizio prognostico da parte del giudice del risarcimento;
c) che l’elemento soggettivo non è insito nell’illegittimità
del provvedimento, ma deve essere specificamente verificato
sotto forma di dolo o colpa grave.
Inoltre, per principio generale desumibile dall’art. 2043
c.c., deve sussistere un nesso di causalità tra evento e
danno.
Nella fattispecie, ritiene il Collegio che manchino sia
il nesso di causalità tra evento e danno sia la colpevolezza
dell’amministrazione.
Va, peraltro, in via preliminare, disattesa la tesi difensiva
della regione Toscana in ordine alla pretesa insussistenza
(anche) di una correlazione tra interesse legittimo azionato
dal ricorrente e interesse al bene della vita.
Quanto a tale ultimo profilo, la giurisprudenza citata ravvisa
l’esigenza che, ove si tratti di interessi pretensivi, la
cui lesione si configura nel caso di illegittimo diniego
del richiesto provvedimento o di ingiustificato ritardo,
sussistano sia una correlazione tra interesse legittimo
e interesse al bene della vita sia una valutazione di meritevolezza
dell’interesse al bene alla luce dell’ordinamento positivo
(oltre a Cass. 500/99, citata, Idem, Sez. lav., 20.12.2003
n. 19570).
Nella specie, lo stesso ricorrente sostiene la responsabilità
dell’organo di controllo, individuandone il fondamento nell’illegittimo
annullamento, avvenuto con decisione n. 55 del 30.12.1991,
della deliberazione comunale n. 116/91, con cui era stato
disposto l’annullamento d’ufficio dell’intera procedura
di gara fino a quel momento espletata e che si era conclusa
con l’aggiudicazione a favore della dott.ssa Moschini.
Al riguardo, è agevole rilevare (contrariamente a quanto
sostenuto dalla Regione) che sussiste una precisa correlazione
tra l’interesse legittimo all’annullamento della decisione
del CORECO, che ha trovato riconoscimento nella sentenza
del giudice amministrativo, e l’interesse al conseguimento
della titolarità della farmacia vantato dal ricorrente in
base al diritto di prelazione da lui esercitabile.
Infatti, a seguito dell’annullamento giurisdizionale della
decisione del CORECO, sarebbe divenuta efficace la deliberazione
con la quale il comune aveva disposto l’annullamento dell’intera
procedura di gara, con la conseguenza che avrebbe dovuto
essere predisposto un nuovo bando di gara per l’assegnazione
della farmacia comunale.
Peraltro, con la medesima sentenza invocata dal ricorrente,
non é stata posta in dubbio la legittimità della (anteriore)
decisione dell’organo di controllo di annullare la deliberazione
n. 102/90 di cessione della farmacia al medesimo ricorrente.
Come ribadito dal Consiglio di Stato – sull’appello incidentale
proposto dal ricorrente – al momento dell’adozione della
citata deliberazione non esisteva alcuna disposizione di
legge che prevedesse il diritto di prelazione a favore del
farmacista comunale, con la conseguenza che legittimamente
il CORECO aveva annullato tale atto oggettivamente in contrasto
con la normativa vigente.
Si potrebbe, pertanto, ritenere che, dopo la sentenza n.
22/93 di questo Tribunale, riacquistando efficacia la deliberazione
di annullamento dell’intera procedura, il comune avrebbe
potuto rinnovare la procedura di cessione della farmacia
comunale, tenendo conto del diritto di prelazione in forza
del quale il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di
acquisire il bene della vita invocato.
Ritiene, peraltro, il Collegio che, nella fattispecie, non
sussista il nesso di causalità tra il danno lamentato (la
mancata aggiudicazione della farmacia) e la decisione dell’organo
di controllo di annullare la deliberazione comunale di annullamento
dell’intera procedura di gara fino ad allora espletata.
Come precisato, il ricorrente individua la causa della mancata
acquisizione della farmacia nell’illegittimo annullamento
tutorio della deliberazione n. 116/91.
L’assunto non è condivisibile.
Il giudice amministrativo ha annullato la decisione del
CORECO per difetto di motivazione, avendo ritenuto che l’organo
di controllo non avesse censurato le motivazioni addotte
dall’ente controllato in ordine all’esercitato potere di
autotutela.
Ne consegue che, anche ove la predetta deliberazione comunale
n. 116/91 fosse rimasta efficace, non ne sarebbe derivata
l’immediata acquisizione della farmacia da parte del ricorrente,
tale pretesa dovendo passare attraverso la rinnovazione
del potere dell’amministrazione, che tuttavia non è stata
avviata a causa della disposta sospensione della sentenza
del Tar ad opera del Consiglio di Stato (che aveva accolto
l’istanza cautelare della dott.ssa Moschini).
Pertanto, la soddisfazione dell’interesse al bene della
vita vantato dal ricorrente è stata di fatto impedita non
tanto dall’illegittima decisione del CORECO quanto dalla
sopravvenuta inefficacia della deliberazione n. 116/91 conseguente
alla sospensione della sentenza di primo grado (che ne aveva
ripristinato l’operatività).
In definitiva, attesa la sopravvenuta perdita di efficacia
della deliberazione controllata (come effetto della decisione
cautelare assunta dall’organo giurisdizionale), la mera
illegittimità della (anteriore) decisione tutoria di annullare
la medesima deliberazione non è di per sé elemento sufficiente
a fondare l’interesse pretensivo vantato, dovendosi ritenere
insussistente, fin dall’epoca della intervenuta sentenza,
il nesso di causalità che deve intercorrere tra evento e
danno.
In ogni caso, pur ipotizzandosi al momento dell’intervenuta
sentenza del Tar la possibilità per il ricorrente di acquisire
la farmacia comunale, a seguito del prevedibile rinnovo
della gara con espressa previsione del diritto di prelazione
a suo favore medio tempore introdotto nell’ordinamento,
ciò non basta a fondare l’invocata responsabilità del comitato
di controllo, che si era limitato ad annullare, per difetto
di motivazione, la deliberazione comunale di esercizio del
potere di autotutela, ponendo in essere un evento (la decisione
di annullamento) che costituisce, al più, solo un presupposto
della sequenza causale che ha condotto al prodursi del danno
lamentato dal ricorrente.
2 – Sostiene, ancora, il ricorrente che la responsabilità
del comune sarebbe non minore di quella dell’organo di controllo.
Secondo la tesi esposta, detta responsabilità sarebbe ravvisabile:
a) nell’affidamento del ricorrente all’attribuzione della
farmacia, conseguente alla deliberazione comunale n. 59/90
che prevedeva il diritto di prelazione in suo favore; b)
nell’avvio, da parte del comune con deliberazione n. 2/98,
della trattativa privata con la controinteressata, dott.ssa
Moschini, per la vendita della farmacia comunale, scelta
censurata sia dal Tar che dal Consiglio di Stato che hanno
evidenziato l’illegittimità della condotta dell’amministrazione
comunale; c) nella mancata adozione, dopo la sentenza del
giudice di secondo grado (Cons. St., n. 860/97), di un bando
di gara per la vendita al pubblico incanto della farmacia
che prevedesse la clausola attributiva del diritto di prelazione
al ricorrente, in esecuzione dell’art. 12, comma 2, della
legge n. 362 del 1991, nonostante l’atto di diffida ad adempiere
alla predetta decisione, notificato allo stesso comune il
15.12.1997.
La tesi non è condivisibile.
All’epoca della predetta deliberazione comunale n. 59/90,
come evidenziato anche in sede giurisdizionale, il diritto
di prelazione vantato dal ricorrente non era previsto da
alcuna norma.
Pertanto, l’aspettativa indotta nel ricorrente dall’amministrazione
comunale con un atto che, sul punto specifico, ha formato
oggetto di annullamento da parte del CORECO, è rimasta sfornita
di tutela, essendo priva di fondamento normativo e subordinata
alla validità ed all’efficacia di un atto amministrativo
che, legittimamente, è stato in parte qua annullato in sede
tutoria.
Di più, anche il giudice amministrativo, adito dal ricorrente
che chiedeva l’annullamento della decisione del CORECO,
ha indirettamente confermato l’illegittimità dell’originaria
aggiudicazione della farmacia a favore del medesimo ricorrente,
avendo dichiarato inammissibile il gravame da questi proposto
ed accertato la legittimità del provvedimento di autotutela
adottato dal comune, con cui veniva disposto l’annullamento
d’ufficio dell’intera procedura di gara fino a quel momento
espletata.
Quanto all’avvio della trattativa privata per la vendita
della farmacia all’altra farmacista dipendente, va in primo
luogo precisato che tale procedura è stata seguita dopo
che la sentenza di questo Tribunale era stata sospesa dal
Consiglio di Stato adito dalla interessata, che già si trovava
nella disponibilità della farmacia, e dopo che le ulteriori
deliberazioni adottate dal comune – prima della disposta
sospensione – al fine di indire una nuova gara ed emettere
il relativo bando, erano state impugnate dalla suddetta
farmacista.
Solo dopo la conferma della sentenza di primo grado, con
le deliberazioni del 1998, il comune si determinava alla
vendita della farmacia a trattativa privata, dopo aver dato
atto che il ricorrente era già stato trasferito nel ruolo
organico di un altro comune, per mobilità volontaria, a
far data dal 16.9.1994 (cfr. del. n. 2 del 14.2.1998).
Vero è che tale deliberazione è stata successivamente annullata
dal Tribunale con la sentenza n. 675/99, confermata dalla
successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 399/01, ma
le ragioni in base alle quali i giudici amministrativi hanno
censurato la scelta del ricorso alla trattativa privata,
in luogo della pubblica gara, non valgono a sostenere la
pretesa del ricorrente all’attribuzione tout court della
farmacia, in base al diritto di prelazione vantato; tale
diritto, infatti, non avrebbe potuto essere esercitato da
chi, all’epoca, non si trovava più alle dipendenze dell’ente
comunale (e che avrebbe, pertanto, tutt’al più, potuto solo
partecipare alla gara che fosse stata espletata).
Dopo l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’amministrazione
aveva assegnato la farmacia in esito alla trattativa privata,
alla successiva gara il ricorrente non ha ritenuto di partecipare,
avendo perduto interesse ad acquisire l’esercizio farmaceutico.
In ordine alla mancata adozione delle conseguenti determinazioni,
da parte del comune, dopo la prima sentenza del Tribunale
che aveva ripristinato la legittimità della deliberazione
comunale di annullamento delle operazioni fin ad allora
espletate, la successiva sentenza del Consiglio di Stato
e dopo la notifica della diffida ad avviare un nuovo procedimento
che prevedesse una nuova gara con l’espressa previsione
del diritto di prelazione in capo al ricorrente, valgono
le considerazioni che seguono.
A seguito della richiamata sentenza n. 22/93 resa dal Tar
- come riconosciuto dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo
- il comune, che già lo aveva richiamato in servizio, stabiliva
il rientro nella disponibilità della farmacia e la risoluzione
del contratto con la farmacista alla quale la stessa era
stata attribuita (con la deliberazione poi autoannullata
dallo stesso comune); quindi, annullava d’ufficio la precedente
delibera di collocamento in disponibilità del ricorrente
Bertini. Persistendo la volontà di alienare la farmacia,
con successiva deliberazione n. 146 del 30.3.1993, il comune
indiceva una nuova gara, rinviando ad un successivo atto
l’approvazione del relativo bando.
Peraltro, a seguito della citata sospensione dell’efficacia
della sentenza di primo grado, ottenuta dalla dott.ssa Moschini
che aveva impugnato le deliberazioni del 1993, il comune
evitava di proseguire il procedimento avviato.
Il medesimo procedimento è stato, invece, riavviato e portato
a compimento dopo la decisione del Consiglio di Stato, intervenuta
nel 1997, con la determinazione di procedere a mezzo di
trattativa privata.
Da quanto precisato emerge come la mancata adozione, da
parte del comune, degli atti conseguenti alla diffida notificatagli
non sia addebitabile ad una scelta dell’amministrazione,
pregiudizievole per il ricorrente, bensì all’oggettiva successione
degli eventi, giuridici e fattuali, che hanno contrassegnato
la complessa ed anomala vicenda contenziosa di cui trattasi.
Sulla base di quanto esposto, anche per quanto riguarda
il comune resistente, non sussistono i presupposti per affermare
la responsabilità della pubblica amministrazione per la
mancata acquisizione della farmacia comunale da parte del
ricorrente.
Infatti, mancano sia l’ingiustizia del danno, sia il nesso
di causalità tra illecito e danno, sia l’imputabilità a
titolo di dolo o colpa grave dell’evento dannoso in capo
al comune.
In ordine al primo elemento, premesso che in caso di asserita
lesione di interessi legittimi pretensivi – come si verifica
nella fattispecie – è necessario il collegamento tra interesse
legittimo e interesse al bene della vita al quale il primo
si correla (Cass., sent. 500/99), il giudizio prognostico
richiesto al giudice del risarcimento, nella specie, non
può che dare esito negativo.
In primo luogo, non vale richiamare – come fa il ricorrente
– la deliberazione comunale n. 59 del 20 marzo 1990 che
ha dato avvio a tutta la vicenda giudiziaria in esame, prevedendo
il diritto di prelazione in favore del ricorrente, allora
direttore della farmacia comunale.
Alcun nesso di causalità può ravvisarsi tra la suddetta
delibera e il danno dedotto dal ricorrente.
Tale deliberazione prevedeva semplicemente “…l’esercizio
del diritto di prelazione a favore del farmacista…., nel
rispetto delle disposizioni vigenti”.
Alla data in cui è stata emanata la suddetta delibera non
era in vigore alcuna previsione di legge che riconoscesse
al direttore di farmacia il diritto di prelazione nel caso
in cui la farmacia comunale fosse stata venduta.
Neanche vale sostenere che la lesione dell’interesse legittimo
all’annullamento della successiva deliberazione n. 116/91
(con la quale il comune aveva autoannullato l’intera procedura
di gara fino ad allora espletata), abbia comportato anche
la perdita del bene della vita vantato dal ricorrente, impedendogli
di ottenere la titolarità della farmacia mediante l’esercizio
del diritto di prelazione nelle more intervenuto.
Tra l’illegittimità della decisione tutoria di annullamento
della citata deliberazione e la mancata acquisizione della
farmacia comunale mediante esercizio del diritto di prelazione,
successivamente riconosciuto dalla legge, non sussiste il
nesso di causalità richiesto ai fini della configurabilità
di un danno risarcibile.
Invero, la richiamata decisione del CORECO è stata annullata
per difetto di motivazione e ciò lascia impregiudicata la
questione circa la legittimità del potere di autotutela
esercitato dal comune (cfr. sent. 22//93 del Tar Toscana),
ma sopra tutto il nesso di causalità è stato interrotto
dalla intervenuta inefficacia della delibera n. 116/91 a
seguito della sospensione cautelare della sentenza di primo
grado decisa dal giudice d’appello.
3 – Per entrambe le amministrazioni, nei confronti delle
quali è stata proposta la domanda risarcitoria, va esclusa
la sussistenza del requisito della colpa.
Com’è noto, dopo la sentenza n. 500/99 delle Sezioni unite,
è venuta meno la nozione di culpa in re ipsa che aveva caratterizzato
la giurisprudenza tradizionale e si è affermata una concezione
della responsabilità della pubblica amministrazione connotata,
sotto il profilo soggettivo, dall’individuazione di una
serie di indici identificativi della colpa, da riferirsi
alla p.a. come apparato e non al funzionario, intesa come
violazione delle regole di imparzialità, di correttezza
e buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione
amministrativa deve ispirarsi e che si pongono come limite
esterno alla discrezionalità (sent. citata).
La giurisprudenza più recente, dubitando che il criterio
suddetto si risolva nella riaffermazione della coincidenza
della colpa con l’illegittimità del provvedimento, ha condiviso
una concezione oggettiva di colpa, ma basandola su indici
diversi, mutuati dalla giurisprudenza comunitaria, quali…”la
gravità della violazione commessa dall’amministrazione,
anche alla luce dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali
rimesse all’organo, dei precedenti della giurisprudenza,
delle condizioni concrete e dell’apporto eventualmente dato
dai privati nel procedimento”.
Il giudice deve, quindi, formulare un giudizio di colpevolezza
quando la violazione risulta grave e commessa in un quadro
di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la
negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del
provvedimento viziato e, viceversa, respingerlo quando l’indagine
presupposta conduce al riconoscimento di un errore scusabile,
per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza
del quadro normativo di riferimento o per la complessità
della situazione di fatto (cfr. Cons. St., IV, 14.6.2001
n. 3169; Idem, 6.7.2004 n. 5012).
Nella fattispecie, deve escludersi l’elemento soggettivo
della colpa in quanto sia l’adozione della decisione n.
55/91, da parte del CORECO, sia la mancata predisposizione
di un bando di gara che prevedesse il diritto di prelazione
a favore del ricorrente ed il mancato espletamento della
gara, da parte del comune, sono avvenuti in un quadro di
riferimenti normativi e fattuali tali da escludere sia la
gravità della violazione sia la negligenza del comportamento
delle amministrazioni implicate.
La decisione dell’organo di controllo, ancorché poi annullata
per difetto di motivazione in sede giurisdizionale, non
pare assunta in violazione di regole di imparzialità, correttezza
e buona amministrazione. In particolare, essa è stata assunta
in un quadro di contrasto interpretativo tra CORECO e Comune
circa la legittimità del previsto di diritto di prelazione
e di contrasto tra pareri legali (posti a fondamento delle
diverse deliberazioni comunali); pertanto, quanto meno,
la decisione censurata deve ritenersi assunta per effetto
di errore scusabile.
Il comportamento del comune deve ritenersi esente da colpa
in quanto, dopo la sospensione della sentenza del Tar Toscana,
non sarebbe stato possibile adottare provvedimenti in esecuzione
della stessa, nonostante lo stesso comune avesse, nel periodo
febbraio – marzo 1993, già deciso di esperire un’asta pubblica;
allorquando, nel 1998, il comune decise di ricorrere alla
trattativa privata, in base ad una scelta peraltro severamente
censurata in sede giurisdizionale, il ricorrente non poteva
più esercitare il diritto di prelazione trovandosi volontariamente
alle dipendenze di altro comune; alla successiva gara espletata
nel 2001, lo stesso ricorrente non ha invece ritenuto di
partecipare.
I ripetuti provvedimenti del comune sono stati, in effetti,
il frutto di un complicato intreccio di elementi giuridici
e fattuali (reiterati controlli da parte del CORECO, sentenze
e ordinanze cautelari dei giudici di primo e di secondo
grado, pareri contrastanti forniti da diversi legali) tali
da giustificare, nella specie, l’applicazione dell’errore
scusabile.
Conclusivamente, la dedotta responsabilità della pubblica
amministrazione, anche sotto il profilo soggettivo esaminato,
deve essere esclusa e, comunque, non è stata altrimenti
provata dal ricorrente, sul quale incombe lo specifico onere
probatorio.
4 – Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto in
quanto infondato.
Sussistono, tuttavia, in ragione della complessità e dell’anomalo
susseguirsi delle circostanze che hanno connotato la vicenda
amministrativa e giurisdizionale, fondati motivi per disporre
l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le
parti.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge e compensa tra le parti
le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 16 dicembre 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Marcella COLOMBATI - Presidente, f.f.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere
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