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| n. 2-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 14 febbraio 2005 n.
415
Pres. Riccio, Est. De Felice |
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Militare e militarizzato – Trasferimento
alle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le
Procure della Repubblica – Indennità di missione – Spettanza
– Non sussiste - Ragioni
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In caso di assegnazione di personale militare
alle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le
Procure della Repubblica, non spetta l’ indennità continuativa
di missione prevista dall’ art. 1 L.100/1987, trattandosi
di trasferimento di sede da intendersi a domanda dell’interessato
e non disposto di ufficio, ex art. 8 del D.Lgs. 28 luglio
1989 n.271, a seguito dell’interpretazione autentica fornita
dalla legge finanziaria n. 350 del 2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.415/2005
Reg. Dec.
N. 3147 Reg. Ric.
Anno 1995
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sul ricorso r.g.n. 3147/1995 proposto in
appello
dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma alla
via dei Portoghesi n.12,
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contro
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Cannavò Natale, rappresentato e difeso
dall’avv. Maurizio Gargiulo, presso il cui studio elettivamente
domicilia in Roma alla piazza Bologna n.2,
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per l’annullamento
della sentenza n.1284/1994 pronunziata in data 19/10/94
dalla seconda sezione del TAR Lazio, di accoglimento della
domanda intesa ad ottenere l’accertamento e la condanna
per il diritto al trattamento economico previsto dall’art.
1 L.100/1987.
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Visto il ricorso in appello del Ministero
delle Finanze con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Relatore alla udienza pubblica del 16 novembre 2004 il Consigliere
Sergio De Felice;
Uditi gli avvocati delle parti, M. Gargiulo e l'Avvocato
dello Stato De Felice;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
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FATTO
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Con ricorso proposto innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio l’odierno appellato
chiedeva l’accertamento del suo diritto a percepire il trattamento
economico previsto dall’art. 1 L.100/1987 per il personale
trasferito d’autorità, perché il trasferimento presso le
sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica
deve considerarsi, alla stregua della normativa in materia,
come trasferimento “d’autorità” e non invece come trasferimento
a domanda, come qualificato dall’amministrazione.
Con la impugnata sentenza il giudice di primo grado accoglieva
il ricorso.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ministero
delle Finanze, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 L.1987/100, in quanto il trasferimento dell’appellato
doveva qualificarsi come trasferimento “a domanda”. Si è
costituito l’appellato con memoria nella quale ha chiesto
il rigetto dell’appello perché infondato.
L’amministrazione statale appellante ha depositato nota
nella quale deduce e rappresenta che la legge finanziaria
24.12.2003, n.350, all’art. 3, comma 74, proprio al fine
di dirimere dubbi originati dal contenzioso della specie
per cui è causa, da intendersi quale norma di interpretazione
autentica, ha stabilito che “l’art. 8 del D.Lgs. 28 luglio
1989, n.271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta
dagli Ufficiali e dagli agenti di Polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo
della Guardia di Finanza, è da considerare, ai fini della
applicazione della L. 10 marzo 1987, n.100, come domanda
di trasferimento di sede”.
Alla udienza pubblica del 16 novembre 2004 la causa è stata
trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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L’art. 1 L.100/1987 stabilisce che “a decorrere
dal 1 gennaio 1987, al personale delle Forze Armate dei
Carabinieri e della guardia di Finanza, trasferito d’autorità
prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella
sede, spetta il trattamento economico previsto dall’art.
13 L.1979 n.97, come sostituito dalla L.1981 n.27”.
Il decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271, che ha introdotto
le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, agli articoli 7 e 8, ha previsto
uno speciale procedimento di copertura dei posti vacanti
presso le neocostituite sezioni di polizia giudiziaria,
procedimento che avviene a seguito della pubblicazione delle
vacanze, con apposita domanda del dipendente interessato
alla assegnazione.
Tali domande dovevano essere indirizzate alla amministrazione
di appartenenza indicando eventualmente le sedi di preferenza,
e dovevano essere inviate di ufficio al Procuratore della
Corte di Appello nel cui distretto era stata dichiarata
la vacanza; tuttavia, tali istanze sarebbero state prese
in considerazione solo se avessero raggiunto un numero non
inferiore al triplo delle vacanze. In caso contrario, era
riservato alla amministrazione il potere di individuare
i dipendenti da prendere in considerazione ai fini della
assegnazione alle sezioni.
Nella fattispecie, il dipendente aveva dichiarato nei termini
previsti dalla legge di essere disposto alla assegnazione
alle sezioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art.
8 D.Lgs.271/1989, ed in esito al procedimento suddetto,
veniva assegnato a tale servizio.
Successivamente chiedeva la corresponsione della indennità
prevista dalla l.100/1987, art. 1, per i destinatari dei
trasferimenti di autorità, negata dalla amministrazione
sul presupposto che nella specie non ricorresse tale situazione.
L’art. 8 D.LGs.271/1989 stabilisce che gli interessati alla
assegnazione presso le sezioni di polizia giudiziaria presentano
domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta
giorni dalla pubblicazione delle vacanze (indicando, se
lo ritengono, anche tre sedi di preferenze).
Il thema decidendum del presente giudizio verte, quindi,
sulla definizione di trasferimento di ufficio ai fini della
corresponsione della indennità continuativa di missione,
di cui al suddetto articolo 1 L.100/1987, nel caso di assegnazione
di personale militare alle sezioni di polizia giudiziaria
istituite presso le Procure della Repubblica.
Deve precisarsi che la distinzione tra trasferimento a domanda
e trasferimento di autorità non dipende dal fatto che nella
singola fattispecie vi sia stata una manifestazione di volontà
del dipendente, nella quale questi ha espresso il suo assenso
al tramutamento di sede o il proprio gradimento alla sede
di assegnazione.
Anche nei trasferimenti di autorità è infatti prassi che
l’amministrazione consideri nei limiti del possibile le
personali aspirazioni dei dipendenti, verificando preliminarmente
se essi siano soggetti disponibili al trasferimento, essendo
irrilevante che detto accertamento venga effettuato informalmente
o a seguito di procedimento di interpello e selezione specificamente
previsto.
Questa sezione, pertanto, ha, in passato, ritenuto che,
al fine di differenziare le due tipologie di trasferimenti
non potesse reputarsi decisiva o meno la sussistenza di
un interesse pubblico alla assegnazione del dipendente ad
una diversa sede, in quanto anche il trasferimento a domanda
postula una valutazione positiva della amministrazione alla
rispondenza del trasferimento al pubblico interesse.
Il discrimine tra trasferimento di ufficio e trasferimento
a domanda, in linea generale, deve quindi piuttosto cogliersi
nel rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse
pubblico e interesse personale del dipendente, nella misura
in cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile
per realizzare l’interesse pubblico, mentre nel secondo
caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative.
Il trasferimento di ufficio è quindi connotato dalla prevalenza
dell’interesse pubblico sul dipendente, per cui il gradimento
di quest’ultimo si configura quale mero assenso alle determinazioni
dell’amministrazione.
In questa prospettiva, qualificando come d’ufficio il trasferimento
per soddisfare propriamente l’interesse pubblico, nei casi
di assegnazione a funzioni superiori, o a sedi diverse o
di maggiore responsabilità, rispetto a quelle precedentemente
ricoperte, senza che rilevino le eventuali dichiarazioni
di disponibilità, veniva riconosciuta la indennità di trasferimento
di cui all’art. 1 L.100/1987 (in tal senso C. Stato, IV;
12 dicembre 1997, n.1435, 15 dicembre 2000 n.6624).
D’altro canto, va osservato che il trasferimento a domanda
è contraddistinto, da par suo, da una prevalente considerazione
per le necessità familiari del dipendente, e l’interesse
pubblico assume pertanto rilievo quale limite di compatibilità
al sopravvenire di tali esigenze.
La tesi dell’appellato, accolta dal primo giudice, e corrispondente
anche a precedente giurisprudenza di questo giudice di appello,
consiste nel ritenere, come detto, che il trasferimento
di unità di personale presso le sezioni di polizia giudiziaria
abbia pertanto natura di trasferimento di autorità, in quanto
destinato a soddisfare propriamente l’interesse dell’amministrazione,
mentre la “domanda” prevista dall’art. 8 del D.Lgs.271/1989,
altro non è, ai fini che qui interessano, una dichiarazione
di assenso o di disponibilità alla assegnazione alle suddette
sezioni.
I trasferimenti alle sezioni di polizia giudiziaria sono
configurati dalla legge come indirizzati a realizzare un
primario interesse pubblico, e tale dato, non l’eventuale
gradimento dell’interessato, li connoterebbe giuridicamente
ai fini della distinzione tra trasferimenti di ufficio e
trasferimenti a domanda, senza rilievo, al suddetto fine,
alla dichiarazione di assenso o di disponibilità al tramutamento
di sede o alla indicazione di preferenze di sede, da parte
dell’interessato (in tal senso C. Stato, IV, 1 ottobre 2001,
n.5174). In questo contesto, tuttavia, sulla q
uestione, come dedotto e rilevato dall’amministrazione statale
appellante, è intervenuta la legge finanziaria 24.12.2003,
n.350, che all’art. 3 comma 74, al fine di dirimere i dubbi
originati dal contenzioso, interpretando autenticamente,
prevede che “l’art. 8 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271 si
interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli Ufficiali
e dagli agenti di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza,
è da considerare, ai fini della applicazione della L. 10
marzo 1987 n.100, come domanda di trasferimento di sede”.
Una norma ha carattere interpretativo, con conseguente efficacia
retroattiva, quando, pur rimanendo immutata la formulazione
letterale della disposizione interpretata, se ne chiarisca
e precisi il significato, giacchè è necessario e sufficiente
che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa
rientri tra le varianti di senso compatibili col tenore
letterale del testo interpretato, stabilendo un significato
che ragionevolmente possa essere ascritto alla legge anteriore.
Dalla interpretazione autentica fornita dal legislatore
successivo, non può che concludersi per la non spettanza
della richiesta indennità, trattandosi di trasferimento
di sede da intendersi a domanda dell’interessato e non disposto
di ufficio.
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto,
con conseguente rigetto della domanda proposta in primo
grado.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio del doppio grado.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, così provvede:
accoglie l’appello, e in riforma della impugnata sentenza,
rigetta il ricorso proposto in primo grado. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 16 novembre 2004, con l’intervento dei magistrati:
Stenio Riccio, Presidente
Dedi Rulli, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
Carlo Deodato, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, est.
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IL PRESIDENTE
Stenio Riccio
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L’ESTENSORE
Sergio De Felice
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
14/2/2005
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